Analisi e valutazione dei rischi per la condotta per prove dei treni ETR 1000 - Firenze, 28 novembre 2013
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Firenze, 28 novembre 2013 Analisi e valutazione dei rischi per la condotta per prove dei treni ETR 1000 Convegno AICQ – Trasporto su Rotaia Trenitalia – Direzione Tecnica Firenze, 28 novembre 2013
Indice q Generalità del progetto ETR 1000 q Fase I -Valutazione Incidenza (progetto ETR 1000) q Fase II -Valutazione Rilevanza (progetto ETR 1000) q Fase III – Analisi e Valutazione dei rischi (progetto ETR 1000) q Fase IV - Realizzazione modifica: accettazione (progetto ETR 1000) q Focus su strumenti di mitigazione del rischio (DOCS 2 Trenitalia) q Il ruolo di “Referente Impresa Ferroviaria” (RIF) q Valutazione del rischio attività di condotta per prove q Conclusioni Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 2
Generalità del progetto ETR 1000 Nell’ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000 di Trenitalia è prevista l’effettuazione della campagna di prove, collaudi in linea, trasferimenti e test degli ETR 1000 ai fini del loro ingresso in esercizio, previsto per inizio 2015 per i servizi Alta Velocità. Nell’ambito di tale campagna di prove sono coinvolti i seguenti Operatori di Sicurezza: q Costruttore, quello di Richiedente la messa in servizio del rotabile q VIS (Verificatore Indipendente Sicurezza), quello di Gestore della campagna di prove q Trenitalia, quello di Soggetto incaricato del servizio di Condotta per prove Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 3
Generalità del progetto ETR 1000 Secondo la nuova Linea Guida ANSF n° 2/2013 del 07/08/20213 (“Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi”), il Costruttore è incaricato di effettuare la valutazione del rischio complessiva legata all’intero processo di autorizzazione alla messa in servizio (AMIS), in quanto ricopre la veste di soggetto “Richiedente” l’autorizzazione, vale a dire è il soggetto interessato all’esecuzione delle prove avente pertanto il ruolo di “Proponente “ ai sensi del Regolamento 352/2009 e dunque con l’onere di eseguire l’analisi dei rischi e, dopo l’accettazione del rischio residuo, di decidere come si circola in corsa prova. PERCHE’ IL RICHIEDENTE L’AMIS? Conosce la finalità delle prove, la normativa tecnica, lo stato del veicolo e possiede il know-how per svolgere le necessarie analisi tecniche Nelle attribuzioni del Costruttore rientra pertanto in particolare la valutazione dell’impatto sulla Sicurezza di Esercizio da parte degli aspetti tecnologici innovativi che caratterizzano l’ETR 1000 (es.: freno diretto) Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 4
Generalità del progetto ETR 1000 In riferimento ai servizi di Condotta per prove di cui incaricata e a integrazione di quella effettuata dal Costruttore, Trenitalia ha effettuato un’apposita analisi e valutazione dei rischi dell’esercizio ferroviario conformemente al Regolamento (CE) n° 352/2009 del 24 aprile 2009 e alle “Linee guida” per l’applicazione del Regolamento di ANSF del 12 maggio 2011, recepiti nel proprio SGSE (Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio) tramite la procedura COCS 22/DT (Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza). La «modifica» oggetto di valutazione: q consiste nella attività di Condotta che Trenitalia è chiamata a svolgere in forza del suo ruolo di “Soggetto incaricato della Condotta” per le prove degli ETR 1000, secondo un programma opportunamente predisposto e finalizzato alla loro immissione in esercizio q è di tipo “operativo” perché interessa l’attività del Personale di Condotta (PdC) Cabina di guida dell’ETR 1000 in fase di allestimento Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 5
Fase I - Valutazione incidenza (progetto ETR 1000) Rispetto all’attività di Condotta ordinaria, l’attività di Condotta durante le prove è caratterizzata da differenze quali: q non viene effettuato servizio commerciale ma corse finalizzate alla sperimentazione con personale tecnico e apparecchiature atte al rilevamento dei parametri di marcia; q alcuni elementi tecnologici in certe fasi possono non essere presenti o pienamente efficienti ad es. per necessità di messa a punto; del resto la messa a punto delle apparecchiature rappresenta una delle finalità delle prove stesse. Dichiarazione incidenza della modifica Ne segue che l’eventuale differenza rispetto all’attività di Condotta in condizioni normali dovrà venire compensata attraverso norme/istruzioni. Da parte della Struttura prevista dalla COCS 22, la modifica operativa in oggetto è stata pertanto valutata incidente sulla Sicurezza di Esercizio ai sensi del regolamento CE 352/09, in quanto è stato ritenuto che la modifica impatta sull’operatività del Personale di Condotta. Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 6
Fase II - Valutazione rilevanza (progetto ETR 1000) Essendo la modifica incidente sulla sicurezza, è stato necessario valutarne la rilevanza attraverso l’istituzione di una apposita Nomina Commissione Valutazione del Rischio Commissione Tecnica La Commissione ha individuato come criterio di accettazione del rischio quello del confronto con il «Sistema di Riferimento» costituito in Trenitalia da riferimenti documentali di origine esterna/interna, nonché risorse umane e tecnologiche inseriti nel Sistema di Gestione Sicurezza Esercizio (SGSE) e in particolare: q Sistema delle norme, istruzioni e procedure con cui viene regolata l’attività di Condotta q Risorse qualificate con cui viene attuata l’attività di Condotta q Sistema delle norme, linee guida e procedure con cui viene prevista l’attività di Condotta per prove finalizzate all’ immissione in esercizio dei rotabili q Know-how tecnico-operativo nello svolgimento di gestione delle commesse di investimenti rotabili e nella conduzione di attività di sperimentazione La legittimità dell’adozione di tale Sistema di riferimento è confermata dal fatto che i suddetti elementi hanno dimostrato, nella loro applicazione fino a oggi, un livello di sicurezza accettabile. Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 7
Fase II - Valutazione rilevanza (progetto ETR 1000) Ai fini della valutazione preliminare del rischio è stata considerata l’ipotesi che, per via della particolare situazione del veicolo, possano verificarsi i seguenti Eventi Pericolosi: 1. anomalo funzionamento apparati di bordo o a bordo 2. mancato rispetto dei limiti di velocità Criteri di valutazione rilevanza - Reg. 352/09 a. Conseguenze del guasto Con tale assunzione, la Commissione ha valutato la b. Innovazioni applicate per attuare rilevanza della modifica secondo i la modifica 6 criteri disciplinati dal Reg 352/09 c. Complessità della modifica (art. 4 comma 2) in termini di d. Monitoraggio scostamenti della modifica in oggetto dal suddetto “Sistema di e. Reversibilità della modifica Riferimento” f. Complementarietà Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 8
Fase II - Valutazione rilevanza (progetto ETR 1000) Scostamenti rispetto al “Sistema di Riferimento” a) Conseguenze del guasto: Rilevanza à NO Per non incorrere nei suddetti eventi, il principio seguito è stato quello di armonizzare la particolare attività di Condotta per prove dell’ETR 1000 all’attività di Condotta ordinaria, compensando tutti gli scostamenti. A tal fine, quali strumenti di mitigazione del rischio, sono stati ritenuti necessari i seguenti documenti: 1. Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) appositamente redatte da Trenitalia per le prove utilizzando i dati/informazioni forniti dal Costruttore e verificate nella coerenza dal VIS 2. Manuali di Condotta e Dépannage redatti dal Costruttore 3. Istruzioni Operative redatte dal Gestore delle prove (VIS) per disciplinare l’attività sperimentale, dove peraltro si prevede il regolare monitoraggio dei dati di marcia treno con comunicazione immediata al PdC di eventuali situazioni di anormalità 4. Normativa particolare di Esercizio emessa da RFI (procedura d’interfaccia) e recepita da Trenitalia 5. Disposizione Operativa (DOCS 2) organicamente inserita nel SGSE di Trenitalia, per quanto riguarda in particolare: • il ruolo di “Referente Impresa Ferroviaria” di interfaccia con il Regolatore della Circolazione RFI e il Gestore delle prove/Costruttore • la gestione del monitoraggio previsto dalla valutazione del rischio Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 9
Fase II - Valutazione rilevanza (progetto ETR 1000) b) Innovazioni applicate : Rilevanza à NO L’unica innovazione operativa introdotta è l’utilizzo di Macchinisti opportunamente selezionati e formati che svolgono anche il ruolo di “Referente Impresa Ferroviaria” per il quale tradizionalmente era sempre stato utilizzato un Istruttore Accreditato ANSF. Le innovazioni tecnologiche che comportano integrazioni di operatività del PdC vengono regolamentate, come per la Condotta ordinaria, nelle DPC, che sono state redatte di concerto col Costruttore e verificate nella coerenza dal VIS. c) Complessità: Rilevanza à NO La modifica in questione non introduce elementi di complessità nell’ambito dell’attività di Condotta. d) Monitoraggio: Rilevanza à NO Le modifiche operative oggetto della presente valutazione vengono regolarmente monitorate, in particolare la situazione degli scostamenti rispetto al sistema di riferimento è mantenuta aggiornata secondo le modalità stabilite nella Disposizione Operativa DOCS 2. L’intera attività di prove è tenuta monitorata con le modalità descritte nelle Istruzioni Operative redatte dal VIS e oggetto di formazione preventiva per il PdC. e) Reversibilità: Rilevanza à NO E’ possibile ripristinare la situazione “ante” modifica in tempi brevi e senza che ciò origini criticità. f) Complementarietà: Rilevanza à NO Le modifiche in oggetto non vanno ad aggiungersi a modifiche significative recentemente attuate rispetto allo scenario preso a riferimento. Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 10
Fase II - Valutazione rilevanza (progetto ETR 1000) Conclusioni La Commissione Tecnica ha dichiarato che la modifica di natura operativa consistente nell’attività di Condotta per prove dell’ETR 1000 finalizzata alla sua immissione in esercizio incida in modo NON RILEVANTE sulla Sicurezza, in quanto non introduce ulteriori fattori di rischio rispetto al Sistema di Riferimento, a condizione che: a) Trenitalia emani: q idonea Disposizione Operativa attinente a “Servizi di condotta per l’effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell’ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000” (DOCS 2) q idonee Disposizioni Particolari per la Circolazione (DPC) attinenti alla attività di prove degli ETR 1000 caratterizzate da una parte generale e un allegato per ciascun complesso in prova con le relative caratterizzazioni, con – in particolare - la specificazione di opportune indicazioni di interfaccia tra le parti procedurali innovative fornite dal Costruttore e il comportamento cautelativo del PdC in caso di comportamento del convoglio diverso da quello atteso b) Trenitalia e Gestore Infrastruttura emanino apposite disposizioni e prescrizioni d’esercizio c) Trenitalia provveda a far emettere per tramite Costruttore al Gestore delle prove idonee Istruzioni Operative per prove, nonché a far mantenere aggiornato da parte del Costruttore il prospetto degli scostamenti dei singoli convogli in prova rispetto al sistema di riferimento Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 11
Fase III – Analisi e valutazione dei rischi Fase IV – Realizzazione modifica: accettazione (progetto ETR 1000) Accettazione modifica Fase III – Analisi e valutazione dei rischi Come rilevato nella valutazione preliminare, la modifica “attività di Condotta per prove dell’ETR 1000” non introduce rischi aggiuntivi rispetto all’attività di Condotta ordinaria Fase IV – Realizzazione modifica: accettazione In esito a quanto sopra, la modifica è stata formalmente accettata Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 12
Focus su strumenti di mitigazione del rischio (DOCS 2 Trenitalia) Cos’è la DOCS? Nell’ambito del Certificato di Sicurezza di Trenitalia, la DOCS (Disposizione Operative per il Certificato di Sicurezza) è una tipologia di documento del SGSE (Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio) La DOCS 2.1/DT-SDE del 30 luglio 2013 nell’ambito del SGSE, disciplina i criteri seguiti da Trenitalia per l’esecuzione dell’attività di condotta nella campagna di prove, collaudi in linea e trasferimenti nell’ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000 Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 13
Il ruolo di “Referente Impresa Ferroviaria” (RIF) (DOCS 2 Trenitalia) La DOCS 2/DT-SDE tra l’altro istituisce competenze e ruolo di “Referente Impresa Ferroviaria” (RIF) al quale vengono qualificati i Macchinisti individuati per l’attività di Condotta durante la campagna di prove/collaudi in linea/ trasferimenti dell’ETR 1000. L’equipaggio è costituito da un Macchinista guidatore e da un Macchinista RIF che al servizio successivo si scambiano di ruolo. I compiti del RIF sono: q integrazione - supervisione delle attività di condotta eseguita da parte del guidatore, secondo le Norme comuni e particolari di Esercizio e le DPC q funzione di “Incaricato Treno” addetto alla comunicazione con gli operatori della circolazione, nonché di interfaccia con il responsabile delle prove del VIS/Costruttore Funzione storicamente svolta da un Istruttore accreditato/riconosciuto ANSF e ora svolta per il progetto ETR 1000, grazie alla DOCS 2, direttamente dai Macchinisti che effettuano la Condotta delle prove Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 14
VdR attività di condotta per prove (DOCS 2 Trenitalia) DOCS 2 r.v. – Allegato 5 (chek list di monitoraggio) Per ciascun complesso ETR 1000, ad ogni variazione caratteristica durante la campagna di prove (inizio della sperimentazione, introduzione/variazione di un elemento/condizione, ecc.), occorre che il Costruttore formalizzi verso Trenitalia il prospetto di cui all’Allegato 5 della DOCS 2 Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 15
VdR attività di condotta per prove (DOCS 2 Trenitalia) L’Allegato 5 della DOCS 2 rappresenta l’output della valutazione del rischio del Alcuni modelli di compensazione adottati da Trenitalia Costruttore con cui vengono “esportate” le mitigazioni verso: q Trenitalia à disposizioni particolari da riportare nelle DPC q Gestore dell’Infrastruttura à prescrizioni particolari da riportare nella Circolabilità e nelle Procedure di Interfaccia che vengono recepite da Trenitalia tramite apposite PEIF (Prescrizioni Esercizio Impresa Ferroviaria) Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 16
Conclusioni In definitiva la valutazione del rischio (VdR), ancorché requisito cogente in base al Reg. 352/09, rappresenta anche un’opportunità importante per l’ottimizzazione delle risorse in gioco (grazie alla VdR si è potuto assegnare il ruolo “Incaricato Treno” ai Macchinisti) e per la chiara ripartizione delle responsabilità degli Operatori coinvolti nel processo di autorizzazione alla messa in servizio (AMIS), con il Costruttore che effettua la VdR complessiva in cui si inserisce la VdR di Trenitalia per l’attività di Condotta per prove. Valutazione del rischio attività di condotta per prove ETR 1000 17
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