Il risarcimento del danno non patrimoniale: evoluzione e prospettive future
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il risarcimento del danno non patrimoniale: evoluzione e prospettive future 20 Dicembre 2021 Luigi Maria Misasi Abstract: Il danno non patrimoniale rappresenta un argomento tra i più dibattuti e discussi, sia in ambito giurisprudenziale, sia dottrinario. Questa breve disamina, senza voler aver la presunzione della completezza, mira a fornire alcuni spunti di riflessione in ordine all’evoluzione del concetto di “danno non patrimoniale” realizzatosi attraverso plurimi interventi della Giurisprudenza nel corso degli anni e cercare di prospettare, in termini generali, la sua evoluzione. Introduzione: dalla responsabilità extracontrattuale al “sistema bipolare” del danno. Il danno non patrimoniale Il creditore può subire (e, normalmente, subisce) un danno in conseguenza dell’inadempimento del debitore. In questo caso, il problema principale è quello di stabilire se il creditore insoddisfatto possa ottenere dal debitore inadempiente il risarcimento del danno sofferto. Problema analogo si ripropone tutte le volte in cui, anche a prescindere dall’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio tra le parti interessate, un soggetto venga a subire un danno in conseguenza della condotta tenuta da un altro consociato. Una prima risposta all’interrogativo in esame viene fornita dall’art.2043 del Codice Civile, secondo cui «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Da questa norma (letta congiuntamente all’art.2046 c.c.) si deduce che, di regola, perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio dallo stesso cagionato al danneggiante debbono concorrere i seguenti presupposti: 1) il fatto; 2) l’illiceità del fatto; 3) l’imputabilità del fatto al danneggiante; 4) il dolo o la colpa del danneggiante; 5) il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso (cd. “danno evento”) e 6) il danno (cd. “danno conseguenza”). Ove concorrano detti presupposti, la responsabilità che grava sul danneggiante viene definita “responsabilità extracontrattuale” (in contrapposizione alla “responsabilità contrattuale”) ovvero come “responsabilità aquiliana” (con riferimento, di derivazione romanistica, che fa riferimento alla Lex Aquilia de damno del 286 a.C.) ovvero ancora come “responsabilità civile”.
Ultimo presupposto per far sorgere l’obbligo risarcitorio è il verificarsi, in conseguenza del fatto illecito, di un “danno”: se danno non vi è, non può esservi -pur in presenza di un illecito- responsabilità civile. Al riguardo, occorre non confondere due nozioni, che vanno tenute accuratamente distinte (v. Cass., n.12597/17): 1) la nozione di “danno evento”, intendendosi la lesione non iure di un interesse tutelato dall’ordinamento; 2) la nozione di “danno conseguenza”, per tale intendendosi i pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del “danno evento”, ossia qualsiasi “alterazione negativa” della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avta senza il verificarsi del fatto illecito. Ora, mentre il “danno evento” è un connotato dell’illiceità del fatto, è il “danno conseguenza” ad essere oggetto di risarcimento (v. Cass., SS.UU., n.794/09; ex multis: Cass., n.13071/18, n.11269/18) : se “danno conseguenza” non vi è non sorge alcun obbligo risarcitorio (v. Cass., SS.UU., n.25767/15; ora: Cass., n.31537/18). Diverso è il discorso per quel che riguarda la responsabilità penale, che colpisce il reo anche se la sua condotta non abbia, in concreto, provocato danni (v. Cass., n.18832/16). In base al cd. sistema bipolare (v. Cass., n.2788/19; n.7513/18) il danno si distingue in: 1) danno patrimoniale, per tale intendendosi quello che si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato. Nella lesione, cioè, del patrimonio inteso in senso strettamente economico; 2) danno non patrimoniale, per tale intendendosi quello che si concretizza nella lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica. L’articolo 2059 del Codice Civile Il legislatore, attraverso l’introduzione dell’art.2043 c.c., stabiliva il principio secondo cui il danno, per poter esser risarcito doveva essere “ingiusto” e, dall’altro, attraverso l’art.2059 c.c., stabiliva che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. In primo luogo, occorre evidenziare come tale tipologia di danno non trova concreta indicazione nel codice civile, infatti, l’art.2059 c.c. non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, ma si limita a contemplarne la risarcibilità nei soli casi previsti dalla legge. Per quanto concerne l’aspetto definitorio, si tratta di constatare l’assenza di esplicite indicazioni normative miranti a stabilire cosa debba intendersi per danno non patrimoniale: la legge si limita ad individuare i profili disciplinari riguardanti la categoria, ma omette qualsiasi precisazione in merito ai i connotati destinati a contraddistinguere i danni cui tali regole andranno applicate. L’espressione «nei soli casi stabiliti dalla legge» determinava che la risarcibilità di tale tipologia di danno era ammessa esplicitamente solo nelle ipotesi in cui il danno derivasse da un fatto illecito che si configurasse, necessariamente, come reato. All’epoca dell’emanazione del Codice Civile, l’unica previsione del risarcimento del danno non patrimoniale, era racchiusa nell’art.185 del Codice Penale, ove si prevedeva che «ogni reato, che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui» . La nuova disposizione civilistica fu oggetto di due tesi interpretative contrapposte: 1.
la tesi “estensiva” sosteneva che per “danno non patrimoniale” doveva intendersi qualsiasi tipo di danno diverso dalla lesione del patrimonio nel senso stretto del termine: di conseguenza il danno non patrimoniale veniva inteso sia come lesione del cd “danno morale puro”, sia come lesioni dei beni immateriali che sono propri di ciascun individuo, quali, ad esempio, il bene salute. Ma, in concreto, tale interpretazione portava a risultati applicativi paradossali: ben poteva verificarsi l’ipotesi in cui danno non patrimoniale, anche se di scarso valore, venisse sempre risarcito, mentre il danno alla salute non ricevesse alcuna tutela risarcitoria, qualora il fatto lesivo non integrasse gli estremi del reato; 2. la seconda tesi, più restrittiva, circoscriveva la portata dei danni non patrimoniali al solo caso di “danno morale puro”, ritenendo che la lesione di beni fondamentali, come la salute, fosse risarcibile indipendentemente dalla sussistenza (o meno) di un reato, facendone ricadere la tutela nello schema dell’art.2043 c.c. La sentenza della Corte Costituzionale n.184/1986 Al fine di tutelare il diritto alla salute e superare la tipicità del danno non patrimoniale, la Consulta partì dal presupposto che l’art.2043 c.c. rientrasse, in sostanza, nella categoria delle “norme in bianco”. Nella sentenza, il bene salute viene svincolato dai rigori interpretativi dell’art.2059 c.c., ricorrendo ad una lettura assai ampia del concetto di patrimonio, di cui all’art.2043 c.c.: il danno, quindi, viene inteso non solo più in senso puramente economico, ma anche personale, comprensivo -dunque- del bene salute. La Corte affermò che «la vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l’art.2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito. L’art.2043 c.c., correlato con l’art.32 Cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi per le ragioni già indicate, i danni morali subiettivi) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana». I Giudici costituzionali, proseguivano affermando che «da un canto, la giurisprudenza successiva all’emanazione del vigente codice civile identifica quasi sempre il danno morale (o non patrimoniale) con l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del soggetto offeso e, dall’altro, ancor oggi la prevalente dottrina riduce il danno non patrimoniale alla sofferenza fisica (sensazione dolorosa) o psichica. Se, dunque, secondo il diritto vivente, l’art.2059 c.c., che, peraltro, pone soltanto una riserva di legge, fa riferimento, con l’espressione danno non patrimoniale, al solo danno morale suriettivo, lo stesso articolo si applica soltanto quando all’illecito civile, costituente anche reato, consegue un danno morale subiettivo». Sulla base di tali premesse, la Corte giungeva a dichiarare che «il danno morale suriettivo, che si sostanzia nel transuente turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute» e che, pertanto, «il danno morale è risarcibile ex art.2059 c.c., ove dalla lesione della salute (risarcibile ex art.2043 c.c.) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all’evento della menomazione delle condizioni psicofisiche del soggetto offeso), un danno morale suriettivo, sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato».
La tutela risarcitoria del cd. “danno biologico” venne garantita in virtù del collegamento tra l’art.2043 c.c. e l’art.32 Cost., e non già in ragione della collocazione del danno biologico nell’ambito dell’art.2059 c.c., quale danno non patrimoniale. Tale costruzione trova le sue fondamenta nell’esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) al limite posto dall’art.2059 c.c. Tale orientamento venne confermato dalla Corte, con la sentenza n.372/1994, ove affermarono che «il danno alla salute è il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo». Le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione del 2003 La tradizione identificazione tra “danno non patrimoniale” e “danno morale soggettivo” viene definitivamente superara dalla stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.233 dell’ottobre del 2003, analogamente a quanto fatto dalla Corte di Cassazione nel maggio precedente, con le sentenze nn.8827/2003 e 8828/2003, confermando che i danni non patrimoniali non sono risarcibili mediante l’applicazione dell’art.2043 c.c., ma devono essere ricondotti nell’alveo dell’art.2059 c.c. Ritiene il Collegio che nell’ordinamento vigente, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all’art.2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il limite previsto dall’articolo in questione, se la lesione ha riguardato valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo sostituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi. D’altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale, ben può essere riferito -dopo l’entrata in vigore della Costituzione- anche alle previsione della Carta fondamentale, atteso che il riconoscimento in Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona -non aventi natura economica- ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.233/03, ha così affermato: «può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art.2059 c.c. si identificherebbe con il cd. danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn.8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni -nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale- un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art.32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».
Alla luce di quanto sin qui sostenuto, si ritorna ad un sistema bipolare della responsabilità aquiliana : da una parte, il danno patrimoniale regolato dall’art.2043 c.c. e, dall’altro, il danno non patrimoniale regolato dall’art.2059 c.c., nel cui ambito rientrano il danno morale soggettivo (transuente turbamento dello stato d’animo della vittima); il danno biologico (lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico); il danno esistenziale (lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona). Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite del 2008. La natura unitaria La classificazione precedentemente prospettata, però, ha determinato una serie di problematiche interpretative che hanno richiesto un nuovo intervento delle Sezioni Unite, al fine di dirimere i numerosi dubbi sollevati mediante l’ordinanza di rimessione della Terza Sezione Civile. Le sentenze nn.26972, 26974 e 26975 del 2008, integrando quelle precedenti del 2003, hanno enucleato una serie di principi in tema di danno non patrimoniale Le Sezioni Unite hanno osservato che «l’art.2059 c.c. non si presta ad un’interpretazione esclusivamente letterale, bensì è suscettibile di visione, espansiva, difforme: il termine “legge” ha una portata applicativa più ampia, che esula dalla mera caratteristica formale dell’atto-fonte» e che il risarcimento dei pregiudizi di natura non patrimoniale poggia «sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art.2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza)». Nella sentenza de quibus, la Suprema Corte ha precisato che «il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione». Più di recente, con la sentenza n.26805/2017, la Cassazione ha evidenziato che la natura unitaria dello stesso deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante, non suscettibile di valutazione economica. In tale ottica, “natura unitaria” sta a significare che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, dalla riservatezza o del rapporto parentale; “natura omnicomprensiva” sta a significare, invece, che «nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare i risarcimenti cd. “bagatellari”. L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte».
L’attuale assetto del danno non patrimoniale Alla luce dell’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si possono così sintetizzare alcuni punti fermi che caratterizzano tale tipologia di danno: 1. il danno non patrimoniale è risarcibile in tutti i casi in cui la legge lo prevede espressamente e nelle ipotesi in cui viene leso un diritto tutelato in Costituzionale: la riserva di legge prevista dall’art.2059 c.c. è rispettata, infatti, dalle norme costituzionali che tutelano i diritti fondamentali della persona; 2. è possibile la risarcibilità del danno non patrimoniale anche ad enti e persone giuridiche (v. Cass., n.2367/00): l’art.2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolga la sua personalità; 3. il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso anche in materia di responsabilità contrattuale : per molti anni è stata negata tale risarcibilità, in quanto l’ostacolo era ravvisato nella mancanza -nella disciplina della responsabilità contrattuale- di una norma analoga all’art.2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti. Tale orientamento è stato superato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul presupposto che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali (v. Cass., SS.UU., n.26972/08). Tale principio viene confermato dalla previsione dell’art.1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Inoltre, l’art.1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Così, nell’art.1223 c.c., il risarcimento per inadempimento -o per il ritardo- deve comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniale determinati dalla lesione dei menzionati diritti. Il rango primario dei diritti suscettibili di lesione rende nulli i patti di esonero, o limitazione, della responsabilità, come previsto dall’art.1229, co.2 c.c. 4. non esistono più tipi di danni non patrimoniale, ma possono esistere solo più forme di manifestazione dello stesso: partendo dal concetto di unitarietà del danno non patrimoniale, conseguentemente dovrà essere unitaria anche la sua liquidazione. Il giudice deve tener conto di tutti i singoli pregiudizi non pecuniari causati dall’illecito, ma questi non dovranno essere considerati come danni ontologicamente diversi, determinando una duplicazione risarcitoria; 5. altra caratteristica del danno non patrimoniale è la tipicità: tale forma di danno è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge; 6. il danno non patrimoniale, al pari di qualsiasi altro pregiudizio, non può mai ritenersi in re ipsa , ma è sempre necessaria l’allegazione e la prova dell’esistenza di un deficit di utilità rispetto a quelle godute dalla vittima prima del fatto illecito e da questo causato.
In estrema sintesi, si può genericamente affermare che il danno non patrimoniale copre tutte le lesioni a diritti personali costituzionalmente tutelati, che non sono riconducibili ai danni patrimoniali . È necessario evidenziare, in conclusione, che la sola copertura costituzionale dell’interesse leso non è sufficiente -da sola- ma è necessaria la compresenza di altri due presupposti. In primo luogo, la lesione deve essere grave, ossia deve eccedere la soglia della normale tollerabilità e, in secondo luogo, il pregiudizio patito non deve essere futile, ossia non deve consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginarti, come quello alla qualità della vita o alla felicità (v. Cass., SS.UU., n.26972/08). Conclusioni: le prospettive future Da questa “breve” disamina è emerso uno scenario in continuo mutamento, dai contorni spesso poco nitidi e sfumati, figlio della dialettica tra pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nonché dall’emersione - a partire dagli anni ’70 - di una nuova sensibilità sociale, che guarda all’individuo in quanto tale, focalizzandosi sui suoi bisogni, sulle sue sofferenze e sulla sfera realizzativa della sua personalità. Le sentenze di cui si è discusso paiono aver spostato l’attenzione dei giudici sul concetto di “ingiustizia costituzionalmente qualificata”: la nuova frontiera del confronto, infatti, sembra ora essere quella determinazione in concreto di questo nuovo attributo del danno. Si tratterà, presumibilmente, di una ricerca dei nuovi interessi meritevoli di tutela, da distribuire tra gli artt.2043 e 2059 c.c., non tanto sul presupposto della dicotomia tra “patrimonialità” e “non patrimonialità”, quanto sul binario “atipicità” / “tipicità”. Tutto ciò, ben inteso, tenendo sempre a mente la funzione compensativa attribuita al rimedio del risarcimento del danno non patrimoniale, che non consente di dare ingresso a istituiti, quale quello dei punitive demages, proprio dei sistemi di common law, aventi natura di sanzione punitiva, in ossequio alla salvaguardia del fondamentale principio del nostro ordinamento, frutto di due millenni di storia (dai delicta romani alle disposizione del Code Civil napoleonico), che consente di risarcire solo i danni subiti, senza che il danneggiato possa lucrare ingiustificati arricchimenti dal fatto illecito. Letture consigliate: BIANCA C.M., Inadempimento delle obbligazioni, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, sub artt.1218-1229 , VI, Bologna-Roma, 1997 CARNELUTTI F., Il danno e il reato, Padova, 1926 DE GIORGI M.V., voce Danno, in Enc. Giur. Treccani, VI, 1990 PASCALE G., I danni non patrimoniale, Santarcangelo di Romagna, 2020 RODOTÀ S., Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964
ROSSETTI M., Il danno alla salute, Padova, 2009, p.792 ROSSETTI M., Il danno non patrimoniale, Cos’è, come si accerta e come si liquida, Milano, 2010, pp.27 ss. SALVADORI F.C., Il danno non patrimoniale: evoluzione storica e prospettive future, Venezia, 2011 SCOGNAMIGLIO R., Il danno morale, in Riv. dir. civ., 1957, p.316 SPERA D., Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, Milano, 2018, p.7 Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, Sezioni Unite, n.9556/2002 Cassazione, Sez. III Civ., n.8827/2003 Cassazione, Sez. III Civ., n.8838/2003 Cassazione, Sez. III, Civ., n.4400/2004 Cassazione, Sezioni Unite, n.26972/2008 Cassazione, Sezioni Unite, n.26973/2008 Cassazione, Sezioni Unite, n.26974/2008 Cassazione, Sezioni Unite, n.26975/2008 Cassazione, Sez. II Civ., n.22973/2017 Corte Costituzionale, n.184/1986 Corte Costituzionale, n.372/1994 Corte Costituzionale, n.233/2003 TAG: Danno non patrimoniale, Risarcimento del danno, giurisprudenza, responsabilità extracontrattuale Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
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