Il punto sullo stato di attuazione della riforma - JOBS ACT Avv. Sergio Passerini

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JOBS ACT
     il punto sullo stato di attuazione della riforma

Avv. Sergio Passerini           Avv. Evangelista Basile
     Studio legale Ichino - Brugnatelli e Associati
               Varese, 16 marzo 2015
I testi della riforma
Decreto Poletti (DL 34 del 20.3.2014 conv. in L. 78 del 16.5.2014): contratto a
termine, apprendistato, somministrazione
Legge di stabilità (L. 23 dicembre 2014 n. 190): esonero contributivo e
deduzione Irap per le assunzioni a tempo indeterminato
Legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183 (contratto a tutele crescenti, cod. lav.
semplificato, ammortizzatori e servizi per l’impiego)
 I.   D. Lgs. 4.3.2015 n. 23: «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
      tempo indeterminato a tutele crescenti»
 II.  D. Lgs. 4.3.2015 n. 22 «Riordino degli ammortizzatori sociali»
La legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183
(c. 1): assicurare tutele uniformi in caso di disoccupazione involontaria,
        razionalizzare le norme in materia di integrazione salariale e favorire il
        coinvolgimento attivo degli espulsi dal mercato del lavoro
(c. 3): riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
        attive
(c. 5): semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e
        gestione dei rapporti di lavoro
(c. 7): riordino dei contratti di lavoro vigenti (contratto a tutele crescenti, testo
        organico semplificato delle tipologie contrattuali, mansioni, controlli a
        distanza, compenso orario minimo, semplificazione attività ispettiva)
(c. 8): tutela maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Il contratto di lavoro subordinato a tempo
             indeterminato a tutele crescenti
               (D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23)
Riduzione dei casi di licenziamento illegittimo sanzionati con la reintegrazione
del lavoratore (tutela reale)
Agevolazioni per la conciliazione standard
Esclusione applicabilità del c.d. Rito Fornero
Esclusione della procedura di tentativo obbligatorio conciliazione ex art. 7 L. n.
604 del 1966
Campo di applicazione

operai, impiegati, quadri (esclusi i dirigenti) assunti dopo l’entrata in vigore del
decreto (quindi dal 7 marzo 2015);
lavoratori a termine e apprendisti stabilizzati;
dipendenti (anche con assunzioni precedenti) di datori di lavoro che, in forza di
assunzioni successive, hanno superato i limiti dimensionali di cui all’art. 18, co.
8-9, dello Statuto dei Lavoratori;
dipendenti di partiti e organizzazioni di tendenza;
Pubblico Impiego?
Licenziamento discriminatorio, nullo o orale (art. 2)
Il licenziamento è:
Nullo: discriminatorio ex art. 15 Stat. Lav. (affiliazione o attività sindacale,
       ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua, di sesso, di handicap, di
       età, orientamento sessuale o convinzioni personali)
        altri casi di nullità previsti dalla legge (matrimonio, maternità,
        paternità, adozione, affidamento; altri casi?)
        motivo illecito (esclusivo e determinante: licenziamento ritorsivo; frode
        alla legge?)
Orale: intimato senza alcuna comunicazione scritta (anche se collettivo)
Conseguenze del licenziamento nullo o orale (I)

             Nelle ipotesi di licenziamento nullo o orale

                  Reintegrazione nel posto di lavoro
                                  +
Risarcimento del danno pari alla retribuzione maturata dal giorno del
         licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione
                       (minimo di 5 mensilità)
        dedotto quanto percepito per altre attività lavorative
Conseguenze del licenziamento nullo o orale (II)

                      Solo il lavoratore può optare
                  in sostituzione della reintegrazione
                  per un’indennità pari a 15 mensilità
     dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
           (non assoggettata a contribuzione previdenziale)

   La facoltà di scelta deve essere esercitata entro 30 giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di
   lavoro a riprendere servizio (se anteriore alla comunicazione).
Conseguenze del licenziamento nullo o orale (III)

Stesse conseguenza anche in caso di licenziamento motivato
          con la disabilità fisica o psichica del lavoratore
e il cui difetto di giustificazione sia stato accertato dal giudice
Licenziamento per giusta causa
              o giustificato motivo soggettivo o oggettivo

                     Le nozioni non sono cambiate:
           Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.)
determinato da una causa che non consente la prosecuzione nemmeno
                 provvisoria del rapporto di lavoro.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (art. 3, l. n. 604/1966)
  determinato da un notevole inadempimento degli obblighi lavorativi.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. n. 604/1966)
determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione
           del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Le conseguenze della illegittimità
         del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
                               (art. 3)

                    Se non ricorrono gli estremi
        del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
(per esempio, per insussistenza del motivo addotto o per violazione
                     dell’onere di repêchage):

Il rapporto di lavoro è comunque estinto alla data del licenziamento
                e spetta solo una indennità economica
La misura dell’indennità
                           (art. 3, comma 1)

                   L’indennità è di importo pari a
          2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio
     con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità
        (di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR)
          (non assoggettata a contribuzione previdenziale)

                         Nelle piccole imprese
 (non più di 15 dipendenti per unità o comune o non più di 60 complessivi)
l’indennità è dimezzata e comunque non può superare le 6 mensilità
                              (art. 9)
Le conseguenze della illegittimità
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (I)

                          Solo se in giudizio è
   DIRETTAMENTE DIMOSTRATA L’INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE
                    CONTESTATO AL LAVORATORE
 (indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla sua proporzionalità)

                         REINTEGRA + RISARCIMENTO
          dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione,
                   dedotto quanto percepito nel frattempo
e quanto il lavoratore avrebbe percepito accettando congrua offerta di lavoro
                    ma con un tetto massimo: 12 mensilità
                                (art. 3, comma 2)
Le conseguenze della illegittimità
 del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (II)

                          «Direttamente dimostrata»

Non è sufficiente un prova per presunzioni (quando da un fatto noto si risale a un
 fatto ignoto): per l’estrema (ed eccezionale) sanzione della reintegrazione deve
   essere positivamente dimostrato che il lavoratore non ha commesso il fatto
imputatogli (o perché il fatto non è accaduto o perché è stato commesso da altri,
                         ma certamente non dal lavoratore).
Le conseguenze della illegittimità
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (III)

     Se permane un dubbio in ordine alla responsabilità del lavoratore

                    verrà riconosciuta solo l’indennità
                       prevista dall’art. 3, 1° comma
                    (dimezzata per le piccole imprese)
Le conseguenze della illegittimità
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (IV)

 Così anche in caso di licenziamento privo del requisito della proporzionalità

                            solo indennità risarcitoria
   (ma attenzione: se il licenziamento è ritorsivo sarà dichiarato nullo, con
                          conseguente reintegrazione)
Conseguenze in caso di vizi formali o procedurali (art. 4)

                            Licenziamento intimato:
      -   con violazione della procedura disciplinare ex art. 7 S.L., oppure
                - in violazione del requisito della motivazione

          indennità pari a 1 mese per ogni anno di anzianità di servizio
                 (da un minimo 2 mesi a un massimo di 12 mesi)
salvo che il Giudice, su domanda del lavoratore, accerti la ricorrenza delle ipotesi
              ex art. 2 (nullità) o ex art. 3 (insussistenza delle ragioni)
Revoca del licenziamento (art. 5)

               Continua a vigere la medesima disciplina precedente:

     il datore di lavoro può revocare il licenziamento intimato entro 15 giorni dal
                             ricevimento dell’impugnazione
(il rapporto si ricostituisce senza soluzione di continuità, il lavoratore ha diritto alle
             retribuzioni maturate e non si applicano i regimi sanzionatori).
Offerta di conciliazione (art. 6) (I)

       Solo per i licenziamenti intimati nei rapporti di lavoro
                      soggetti al D. Lgs. 23/2015

Il datore di lavoro, per evitare il giudizio, può offrire al lavoratore
  licenziato un’indennità pari a 1 mensilità per anno di anzianità
     (da un minimo di 2 mensilità a un massimo di 18 mensilità)
       entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
Offerta di conciliazione (art. 6) (II)

                           Forma vincolata:

-   Solo in una delle sedi valide per la conciliazione ex art. 2113 c.c.
              o presso le commissioni di certificazione

                    -   Solo con assegno circolare
Offerta di conciliazione (art. 6) (III)

                 La somma offerta dal datore di lavoro
                   non costituisce reddito imponibile
              non è soggetta a contribuzione previdenziale

(nei limiti delle somme predeterminate dal Legislatore: ulteriori eventuali
              somme sono soggette al regime fiscale ordinario)

                         Se il lavoratore la accetta:
       il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento
e l’impugnazione del recesso si intende rinunciata, anche se già proposta
Oneri formali e regole processuali (I)

Ai licenziamenti per motivi economici intimati nell’ambio di rapporti di
                   lavoro soggetti al D. Lgs. 23/2015

    NON si applica la procedura di cui all’art. 7, legge n. 604/1966
      (il tentativo preventivo di conciliazione innanzi alla DTL,
                  introdotto dalla c.d. Legge Fornero)

                           (art. 3, comma 3)
Oneri formali e regole processuali (II)

A tutti i licenziamenti intimati nell’ambito di rapporti di lavoro
                   soggetti al D. Lgs. 23/2015

              NON si applica il c.d. Rito Fornero

                            (art. 11)
Criteri di computo

                         Per il calcolo dell’indennità:
   le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. si computano come mese
                                     intero;
per le frazioni di anno di anzianità di servizio, l’indennità è riproporzionata.
                                     (art. 8)

    Per il calcolo dell’anzianità di servizio in caso di subentro in appalti
              (solo per il calcolo delle indennità e dell’importo):
   si tiene conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato
                    impiegato nell’esecuzione dell’appalto
                                      (art. 7)
Licenziamenti collettivi
                         (art. 10)

Per il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta:

             reintegra e risarcimento (art. 2)

               Per il licenziamento collettivo
   con violazione della procedura o dei criteri di scelta:

           solo indennità (art. 3, comma 1)
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22: gli ammortizzatori sociali

                                           NASPI
                 NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

DESTINATARI (artt. 2 -3)
   Chi abbia perso involontariamente il lavoro dal 1° maggio 2015
   e abbia almeno
        13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e
        30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente

    Sostituisce ASpI (che esigeva 2 anni di contributi, di cui 1 anno nei 2 anni precedenti) e
    MiniASpI (che richiedeva 13 settimane di contributi nell’anno precedente)
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22: gli ammortizzatori sociali

                                       NASPI
                         NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

DURATA (art. 5)
   la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (dedotti i periodi
   contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione);
   fino a un massimo di 24 mesi
      invece, nel 2015 l’ASpI dura 10 mesi (per disoccupati con meno di 50 anni), 12 mesi (per
      disoccupati tra i 50 e i 55 anni) o, al massimo, 16 mesi (per i soli disoccupati di età
      superiore a 55 anni)
   condizionalità: l’indennità è condizionata alla partecipazione a iniziative di attivazione
   lavorativa o riqualificazione professionale (art. 7)
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22: gli ammortizzatori sociali

                                         NASPI
                           NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

IMPORTO (art. 4)
   Tetto massimo aumentato: giunge a circa 1.300,00 €
   Dopo i primi 4 mesi, la Naspi viene ridotta del 3% ogni mese
    (invece di una riduzione del 15% dal sesto mese e di un ulteriore 15% dal dodicesimo)
    Calcolo: se la retribuzione mensile è pari o inferiore all'importo di 1.195 euro (nel 2015,
    da rivalutarsi annualmente), la NASpI è pari al 75 % retribuzione mensile; se la
    retribuzione mensile è superiore, l’indennità è pari al 75 % del predetto importo + 25 %
    della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22: gli ammortizzatori sociali

                            DIS-COLL (ART. 15)
                   INDENNITÀ PER CO.CO.CO. E CO.CO.PRO.

Presuppone 3 mesi di contribuzione dal gennaio dell’anno precedente l’evento
di cessazione del rapporto
Durata: metà dei mesi di contribuzione accreditati dal gennaio dell’anno
precedente l’evento di disoccupazione; massimo 6 mesi.
Importo: rapportato al reddito; diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di
erogazione.
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22: gli ammortizzatori sociali

                             ASDI (ART. 16)
                       ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

Riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in
condizioni di particolare necessità (rif. nuovo ISEE).
Durata: 6 mesi (erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo
specificamente costituito).
Importo: 75% dell’indennità Naspi (nei limiti dell’assegno sociale).
Condizionato all’adesione a un progetto personalizzato di ricerca attiva del
lavoro.
D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22
                        IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (ART. 17)

Servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro per soggetti disoccupati
fornito dai servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati, tramite la definizione di
un «profilo personale di occupabilità», il conferimento di una «dote individuale di
ricollocazione» e la sottoscrizione di un «contratto di ricollocazione» che preveda:
    Il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova
    occupazione;
    Il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte;
    Il diritto-dovere del soggetto di partecipare alle iniziative di ricerca,
    addestramento e riqualificazione professionale proposte dal soggetto
    accreditato
Il contratto di ricollocazione può essere attuato e finanziato dalle Regioni,
nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro
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