COMUNE DI PINZOLO PROVINCIA DI TRENTO
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COMUNE DI PINZOLO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO ALL’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI MADONNA DI CAMPIGLIO P.F. 4047/3 E S. ANTONIO DI MAVIGNOLA P.F. 2158/4. Pinzolo, settembre 2006 Approvato con delibera consigliare n. 8 dd. 18/02/2004 modificato con delibera consigliare n. 56 dd. 04/09/2006
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI ACCESSO ALL’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI MADONNA DI CAMPIGLIO P.F. 4047/3 E S. ANTONIO DI MAVIGNOLA P.F. 2158/4. ART. 1 SOGGETTI BENEFICIARI 1. Possono fare domanda le cooperative edilizie costituitesi tra soci che abbiano avuto la residenza da almeno 5 anni negli ultimi dodici nel Comune di Pinzolo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 2. Le aree interessate sono individuate nella in una porzione della p.f. 4047/3 di circa mq. 1500 in Madonna di Campiglio loc. Colarin e una porzione della p.f. 2158/4 di circa mq. 2700 in S. Antonio di Mavignola. ART. 2 REQUISITI DEGLI ACQUIRENTI 1. I seguenti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. A. i soci non devono essere titolari o contitolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altri alloggi idonei, in base alla L.P. n. 21 del 13/11/1992 anche in relazione alla sua ubicazione e alle esigenze familiari con esclusione della nuda proprietà. B. non devono essere titolari o contitolari su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto e di abitazione o di quote anche ideali di altri alloggi che consentano per quanto spettante un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello stabilito dalla L.P. 21 del 13/11/1992. C. ai fini della valutazione del requisito previsto dalla presente lettera il proprietario o comproprietario della nuda proprietà sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che siano titolari o contitolari del diritto di piena proprietà con un reddito convenzionale rapportato a tabella dell’usufrutto in termini di cessione del bene stesso. D. i richiedenti non devono possedere aree destinate a zone residenziali sotto qualsiasi forma ivi comprese le aree soggette a vincolo di lottizzazione con possibilità anche minima di edificazione. E. non devono aver posseduto quanto descritto ai punti sopra negli ultimi cinque anni fatta eccezione per i titolari dei diritti medesimi che siano stati oggetto di alienazione coattiva ovvero di espropriazione oppure di vendita volontaria all’ITEA. F. appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale. Il reddito al quale fare riferimento è il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo al triennio anteriore all’anno della presentazione della domanda, esclusi i redditi a tassazione separata, salvo quanto previsto dai periodi successivi. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito imponibile derivante da lavoro dipendente è ridotto del 50 per cento. Per gli agricoltori iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di
datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. 2. I requisiti sopra descritti devono essere posseduti dal socio e da tutti i componenti del suo nucleo familiare, così come definito dalla normativa provinciale in materia di edilizia agevolata ex L.P. 13/11/1992 n. 21. ART. 3 VINCOLI SULLE AREE IN VENDITA 1. La vendita dei singoli lotti di aree residenziali è condizionata all’iscrizione dei seguenti vincoli: A. la cooperativa assegnataria del lotto dovrà costruire l’edificio entro il termine di cui all’art. 4. B. entro tale data tutte le opere esterne dell’edificio dovranno essere ultimate. E’ fatto divieto agli assegnatari di alienare la proprietà sia del terreno che della casa per almeno 30 anni dalla data di acquisto del lotto; tale divieto sarà intavolato. Sarà possibile derogare mediante espressa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale solamente per cause di forza maggiore. Il Comune comunque si riserva il diritto di prelazione in ogni caso in suo favore o a favore di altri Enti Pubblici con valutazione del valore da parte dell’UTE. C. è fatto divieto di locazione sotto qualsiasi forma anche parziale dell’immobile costruito sul lotto assegnato per almeno 30 anni. 2. L’inosservanza dei vincoli, la non costruzione o non abitazione dell’edificio sarà oggetto di diffida e nel caso non venga rispettata il Comune si riserva di imporre l’affitto dell’immobile a soggetti inseriti nella graduatoria di edilizia abitativa pubblica oppure chiedere la rescissione del contratto di compravendita con la retrocessione in capo all’Amministrazione comunale dell’unità immobiliare realizzata dall’assegnatario in cooperativa al valore stimato dall’UTE rimanendo a carico dell’acquirente tutti gli oneri relativi ed in capo all’Amministrazione l’obbligo della restituzione del prezzo originario del terreno più il valore dell’unità immobiliare e delle opere realizzate in base a stima UTE senza interesse alcuno e solo dopo avvenuta reintavolazione del bene. ART. 4 IMPEGNI DA PARTE DELLA COOPERATIVA 1. La cooperativa si impegna a presentare un Piano attuattivo a fini speciali come definito dall’articolo 67 delle Norme di Attuazione per il lotto relativo alla p.f. 2158/4 in S. Antonio di Mavignola e il progetto completo di tutte le autorizzazioni necessarie per il lotto in p.f. 4047/3 in Madonna di Campiglio entro un anno dall’assegnazione e a realizzare tutte le opere ivi previste entro 3 anni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva da parte della giunta comunale. I termini si intendono perentori e potranno essere modificati soltanto con il consenso della giunta comunale. Il mancato rispetto degli stessi comporterà l’applicazione di una delle ipotesi previste dal precedente articolo 3.
2. Le dimensioni degli alloggi non potranno eccedere le superfici massime fissate dalle norme provinciali in materia di edilizia abitativa con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare di ogni richiedente. ART. 5 GRADUATORIA 1. La graduatoria sarà predisposta da una apposita commissione formata dai seguenti membri: dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale e da un rappresentante delle minoranze appartenenti al Consiglio Comunale. Fungerà da segretario un dipendente comunale. 2. La graduatoria formata dalla commissione sarà approvata dalla Giunta Comunale. ART. 6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 1. Ai fini della determinazione del punteggio complessivo della Cooperativa richiedente si fa riferimento alla media aritmetica del punteggio individuale assegnato ai soci sulla base dei criteri posseduti alla data di scadenza della presentazione della relativa domanda di assegnazione del lotto, qui di seguito riportati. Condizioni del nucleo familiare: a) anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Pinzolo. (qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa): - dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni punti 9 - da 20 a 29 anni punti 7 - da 10 a 19 anni punti 5 - da 05 a 09 anni punti 3 b) richiedenti il cui reddito complessivo medio riferito al triennio antecedente alla presentazione delle domande: - esclusivamente da lavoro dipendente e assimilato punti 3 - più del 75% da lavoro dipendente e assimilato punti 2 - più del 50% da lavoro dipendente e assimilato punti 1 - pari o meno del 50% da lavoro dipendente e assimilato punti 0 Nel caso di emigrati all’estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un punteggio forfetario pari a punti 2. c) presenza tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare di almeno un lavoratore che abbia versato contributi Gescal per un periodo non inferiore a 10 anni punti 10 d) richiedenti il cui reddito medio ponderato fissato dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa ex L.P. 13/11/1992 n. 21 risulti non superiore al: - 40% del limite massimo in vigore per l’anno di presentazione della domanda punti 7 - 50% del suddetto limite massimo punti 5 - 60% del suddetto limite massimo punti 4 - 70% del suddetto limite massimo punti 2 - 80% del suddetto limite massimo punti 1
- 90% del suddetto limite massimo punti 0 e) punteggi per il nucleo familiare che occuperà l’alloggio oggetto delle agevolazioni: - per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro) punti 4 - per ogni altro componente del nucleo familiare (ad esclusione del richiedente) punti 2 Per il richiedente genitore senza coniuge ovvero separato legalmente da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con esclusivamente figli ed equiparati a carico è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a punti 5. Sono considerati a carico coloro che nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all’IRPEF, esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nel caso di emigrati all’estero sono considerati a carico coloro che nel rispettivo stato di emigrazione sono considerati a carico. f) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente persona portatrice di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali: - soggetto con invalidità dal 90 al 100% ovvero I° categoria punti 6 - soggetto con invalidità dal 80 al 89% ovvero II° categoria punti 4 Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata erogata l’indennità mensile di frequenza di cui alla Legge 289/90. L’assegno di accompagnamento previsto dalla Legge 118/71 è equiparato all’indennità mensile di frequenza. - soggetto con invalidità dal 66 al 79% ovvero III° e IV° categoria punti 2 Qualora nel nucleo familiare siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali con invalidità dianzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole e un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto. L’invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all’uopo abilitati e dalla stessa risultare la percentuale di invalidità o la categoria; g) ai richiedenti che intendono rilasciare spontaneamente con il proprio nucleo familiare l’alloggio di edilizia abitativa pubblica è attribuito un punteggio pari a 8 punti. A tal fine non sono considerati i rilasci conseguenti a revoche dell’assegnazione dell’alloggio pubblico; h) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti qualora il nucleo familiare non sia stato alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e nei 5 anni anteriori, titolare o contitolare, erede o legatario dei diritti contemplati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della L.P. 13/11/1992, n° 21, su altri alloggi non idonei anche in relazione al reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del succitato comma; i) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, proprietario o comproprietario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi sa quelli previsti dalla lettera h) anche se connessi con l’attività lavorativa principale o secondaria. Condizioni di riferimento in merito ai requisiti di proprietà di cui all’art. 2. j) E’ attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti in caso di giovani coppie il cui matrimonio sia stato celebrato dal 1° gennaio 2000
2. A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell’ordine i seguenti criteri di preferenza: - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di minori a carico; - richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di componenti; - data di costituzione della Cooperativa Edilizia; 3. A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze, le domande sono collocate in graduatoria secondo l’ordine risultante dal sorteggio casuale. 4. Il lotto in zona S. A: Mavignola e Madonna di Campiglio verranno assegnati alla Cooperativa prima in graduatoria. 5. I requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento dovranno essere posseduti dai richiedenti anche al momento dell’assegnazione dei lotti, pena l’esclusione dalla graduatoria. ART. 7 PREZZO DI VENDITA DEI TERRENI 1. Il prezzo di assegnazione del lotto è determinato in base a stima dell’ufficio tecnico comunale. Tutte le spese contrattuali, bolli, fiscali, ecc. sono a carico dell’acquirente che dovrà versare l’intero prezzo del lotto al momento della sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita. ART. 8 NORME VARIE 1. Le dichiarazioni riguardanti le condizioni soggettive ed oggettive nonché quelle relative al possesso dei requisiti possono essere effettuate nei termini e modi previsti dalla Legge 04/01/1968, n° 15. L’analisi delle domande, la formazione della graduatoria nonché il punteggio minimo di assegnazione verrà effettuata dalla Commissione di cui all’art. 5 del presente regolamento. 2. Le Cooperative assegnatarie si obbligano a modificare il proprio statuto entro 6 mesi prevedendo o precisando che il Presidente del collegio sindacale o il revisore contabile siano di facoltativa nomina del Comune di Pinzolo. In difetto si applicherà quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento. ART. 9 RINVIO 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa provinciale in materia di edilizia agevolata. Winword/regolamenti/regolamento lotti residenziali
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