IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta
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IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale Controlli e indagini nel rapporto di lavoro Speciale Covid e Licenziamenti Sentenze, approfondimenti, consigli EDIZIONE SPECIALE #BLOCCOLICENZIAMENTI #CONGEDOPARENTALE #CASSAINTEGRAZIONE Nord-ovest Piazza Duomo 17 - 20121 Milano Centro-sud Viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma Nord-est Vicolo Vincenzo Bellini 4 - 35131 Padova
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti L’editoriale del Presidente Tempo di Covid: il blocco dei licenziamenti non esclude controlli e sanzioni sui dipendenti infedeli. Gen. Michele Franzé - Presidente di Axerta S.p.a. Da non molto tempo è stata resa per i giovani. impunità o immunità a favore di dipen- nota la nuova decisione del Governo Ma, al pari di questo grido di allarme denti infedeli. per un ulteriore prolungato freno ad che tocca l’economica a livello Non a caso infatti, la nostra criminolo- ogni attività privata, commerciale o globale, ugualmente meritevole di ga, Marilena Guglielmetti, con un suo imprenditoriale, con zone rosse ed ogni attenzione è la preoccupazione recente interessantissimo studio ci arancioni che penalizzano mondo che investe datori di lavoro e respon- ha ricordato come anche in materia del lavoro e relazioni umane, ed ecco sabili delle risorse umane di aziende di smart working sia opportuno non che con forza alcuni esponenti politi- grandi, medie e piccole, che paven- dimenticare, perché momentanea- ci si esprimono a favore di un reiterato tano come il divieto di licenziare, se mente costretti a minimi spostamenti, blocco dei licenziamenti, da prorogare applicato sempre e comunque, possa che le frodi sono sempre in agguato, almeno per tutto il 2021. incentivare tra i dipendenti meno onesti sempre prime tra le cause di danno Non è certo nostro compito interloqui- o poco motivati la tentazione di tenere aziendale, ancor più le cyber fraud re sui differenti programmi delle assai comportamenti scorretti, improdutti- perpetrate da lavoratori disonesti che, composite componenti del Governo vi o addirittura illegali, erroneamente indotti ad essere smart, utilizzano le Draghi, né sta a noi contestare la convinti di essere diventati di fatto nuove vie per scopi assolutamente maggiore o minore bontà di una politi- “intoccabili”, al di fuori e al di sopra di censurabili. ca sociale volta a tutelare e proteggere ogni legge o regola. Quanto mai prezioso, pertanto, il le fasce più deboli, ma senza incer- L’esperienza maturata sul campo da contributo offertoci per questa edizio- tezze o esitazioni non possiamo non Axerta, anche in questo ultimo anno ne da qualificati giuristi e magistrati del citare il grido di allarme lanciato di di mirate attività investigative tese lavoro, con i quali Axerta si confron- recente da Carlo Bonomi, presidente a contrastare ogni tipo di compor- ta costantemente nella ricerca di di Confindustria, che con straordina- tamenti illeciti, e ciò vale anche per strumenti investigativi tanto efficaci ria onestà intellettuale ha chiesto un le nostre indagini in materia di foren- quanto in linea con il diritto. confronto con l’esecutivo afferman- sic accounting o di cybersecurity, ci Garantire giusto sostegno ai lavorato- do che “…si deve poter licenziare e consente di poter smentire eventua- ri in difficoltà è certo una sacrosanta e assumere…il blocco dei licenziamenti li timori al riguardo: è recentissimo, doverosa necessità politica ed etica, si sta trasformando anche in un blocco infatti, ed è solo uno dei tanti esempi, ma altrettanto sacrosanta e doverosa delle assunzioni. Da luglio, lo ricordo – il caso dei dipendenti di una grossa è l’attenzione da riservare alla lotta ai è sempre Bonomi che parla – abbiamo realtà commerciale che si rendevano disonesti e alle esigenze di imprendi- chiesto una riforma complessiva degli responsabili di continui e ripetuti furti in tori e datori di lavoro. ammortizzatori sociali per superare azienda, scoperti anche con il ricorso Se la crisi dovesse toccare in misura la logica del blocco, visto che siamo a riprese filmate a mezzo di telecame- irreversibile questi ultimi -probabil- di fatto l’unico paese in Europa in cui re occulte, da noi individuati e subito mente è anche questo il grido di questo accade”. denunciati alle forze di Polizia, con allarme del Bonomi - potrebbero Non sfugge ovviamente al leader dei contestuale arresto, seguito dal licen- non esservi più spazi utilizzabili né nostri industriali il dato fornito dall’istat ziamento per giusta causa. per vecchi né per nuovi lavoratori…e secondo cui il numero degli occupa- Anche in tempo di Covid, del resto, sarebbe un disastro epocale. ti è calato di ben 444.000 unità nel pur garantendo ogni doveroso soste- 2020, con un tasso di disoccupazione gno ai lavoratori in difficoltà, mai si Gen. Michele Franzé del 9%, che sale addirittura al 29,7% potranno accettare o tollerare spazi di Presidente di Axerta S.p.a. 2
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti STATUS QUO Il Covid ha complicato questo quadro normativo già di per poi, sono intervenuti in materia di licenziamenti economi- sé articolato e da un anno a questa parte molti dubbi sono ci individuali e collettivi principalmente al fine di inibirne emersi, tra polemiche e prese di posizione sul tema del licen- temporaneamente l’irrogazione. ziamento in tempo di Covid, che ha assunto una rilevanza La ratio del “blocco” dei licenziamenti si rinviene nel fatto sempre meno trascurabile, per le sue conseguenze trasver- che le ragioni economiche ed organizzative non sono sali su tutto il tessuto economico ed umano del nostro Paese. dettate dalle ordinarie logiche di mercato, ma da un’emer- Il c.d. decreto cura Italia (d.l. 17.3.2020, n. 18 convertito genza sanitaria nazionale, con conseguente chiusura delle con l. 24.4.2020, n. 27), prima, ed il c.d. decreto rilancio attività produttive non essenziali, questa la finalità normati- (d.l. 19.5.2020, n. 34 convertito con la l. 17.7.2020, n. 77), va, dovuta ad una situazione straordinaria. Licenziamenti in tempo di Covid Covid, licenziata al rientro dalle ferie Con questa sentenza il giudice richiama al senso di respon- all’estero: la sentenza sabilità, in particolar modo in una situazione di emergenza, Tribunale Ordinario di Trento - Ordinanza n. 496 del 21.012021 implicito tra le parti in un rapporto di lavoro, nella quale non rientra la scelta di programmare delle vacanze all’estero, già Una sentenza del Tribunale di Trento che sancisce la possi- sapendo che al rientro non si potrà tornare al lavoro per altri bilità di essere licenziati a causa dell’isolamento domiciliare 14 giorni. dopo il rientro dalle ferie. La sentenza del Tribunale di Trento riguarda una lavoratri- Una vicenda che sta facendo discute in bilico tra diritti ce che aveva deciso di trascorrere le vacanze in Albania, e doveri, dove i giudici hanno ritenuto il licenziamen- consapevole che la scelta di passare le ferie all’estero to legittimo non solo nella prolungata assenza della avrebbe comportato al suo rimpatrio, l’isolamento fiduciario lavoratrice ma anche nella noncuranza con la quale a casa per 14 giorni. la dipendente ha gestito l’intera vicenda. Certamen- La dipendente era già dunque a conoscenza del fatto, o te un richiamo ad agire in buona fede e alla coscienza avrebbe dovuto esserlo, che non avrebbe potuto ripren- di ciascuno, in un momento storico in cui il senso di dere l’attività alla data concordata con il datore di lavoro. Il collettività ha un valore ancora più ampio. Quanto giudice ha per questo classificato il periodo di quarantena statuito appare come un monito trasversale, perché le come assenza ingiustificata e ritenuto quindi la condotta esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la passibile di licenziamento. popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione A giudizio del Tribunale, la protagonista della vicenda temporanea della libertà di movimento personale e del avrebbe dovuto scegliere con maggiore criterio la desti- godimento di alcuni diritti civili. La negligenza è stata nazione delle sue vacanze, compiendo anche un sacrificio giudicata priva di giustificazione. Un proclamo severo, sulla propria decisione, alla luce delle conseguenze che ma che ci riporta al dovere prima del diritto, equilibrio avrebbe comportato per la propria occupazione. di non facile argomentazione populista, ma che trova Un compromesso che, ancora il Tribunale di Trento, ritie- il suo fondamento in un momento storico complesso ne molto più accettabile rispetto alle restrizione della in cui il bene individuale non si sposa con quello della libertà di movimento personale e del godimento di alcu- collettività. ni diritti civili che ha dovuto subito l’intera popolazione in questo ultimo anno. 3
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti Licenziamento: sì al controllo datoriale della verificare eventuali comportamenti che possano inte- prestazione. Per la Cassazione (sentenza grare condotte illecite di natura civile, amministrativa o n. 21888/2020) è legittimo che per tali penale e non solo violazione degli obblighi contrattual- controlli l’imprenditore usi sia personale mente assunti (si pensi a un dipendente di una banca interno sia soggetti esterni, come gli che pratica lo strozzinaggio o a un bidello che spaccia investigatori privati (questi ultimi per droga). La giurisprudenza ha ormai sdoganato le atti- l’accertamento di eventuali comportamenti vità investigative private. Pertanto non è violazione illeciti). della privacy dei lavoratori il pedinamento per produr- Cass. Civile - Sentenza 5 marzo - 9 ottobre 2020, n. 21888 re all’azienda le foto o i filmati con la prova di eventuali irregolarità. Sono legittimi i controlli dell’imprenditore che hanno per oggetto il corretto adempimento della prestazione da parte del lavoratore. È pertanto legittimo che un imprenditore deleghi control- li a personale interno, ricorrendo però a soggetti esterni, quali gli investigatori privati, nel caso di comportamenti illeciti (per fatti aventi valenza penale, è bene ricordarlo, è altresì possibile il ricorso anche a telecamere occulte, la cui utilizzazione per legge deve essere sempre affidata a soggetti terzi, quali sono appunto le agenzia investigative). Il licenziamento disciplinare, intimato a seguito di nume- rose condotte negligenti e conseguenti disservizi, è proporzionato e legittimo. La portata degli articoli 2 (che disciplina il ricorso alle guar- die giurate) e 3 dello Statuto dei lavoratori - che delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore a difesa dei propri interessi, per scopo di tutela del patri- monio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa - non preclude all’imprenditore/datore di lavoro di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative, direttamente o mediante elementi della sua organizzazione gerarchica (che i lavoratori ben conoscono), e di ricorrere altresì alla collaborazione di soggetti come gli investigatori privati. Quanto sopra vale, per la Suprema Corte, indipenden- temente dalle modalità del controllo che può anche essere esercitato in modo occulto, soprattutto quando ciò sia giustificato da precedenti condotte non palesemente inadempienti del lavoratore sospetto. Tale pronuncia rimarca l’ambito di operatività dell’e- sercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro, che compete allo stesso insieme al potere diret- tivo e a quello sanzionatorio. Un potere che può essere ed è esercitato avendo per oggetto il corretto adempi- mento della prestazione lavorativa. Se il datore di lavoro abbia notizia di condotte del dipendente che possano integrare non solo violazio- ne dei doveri nascenti dal contratto, ma anche illeciti penali, è legittimato a incaricare un investigatore priva- to che li documenti, anche con video riprese, che potranno essere utilizzate come prova della giusta causa di recesso. Lo Statuto dei lavoratori stabilisce il divieto di control- lo occulto dell’attività svolta. Tuttavia tale divieto non opera al di fuori dei locali aziendali ove quindi è possibile ricorrere ad investigatori privati per 4
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI Il blocco dei licenziamenti e l’aumento delle procedure disciplinari Chi scrive è da sempre convinto che il virtualmente) posti di lavoro che già, blocco dei licenziamenti sia stata, dal nei fatti, non esistono più, disincen- principio, una misura costituzional- tivando le persone in esubero dal mente illegittima, oltre che totalmente ricercare attivamente un nuovo posto irragionevole sotto il profilo politico. di lavoro (e perché dovrebbero? È più “Bloccare” i licenziamenti non signi- comodo restare in cassa integrazio- fica, infatti, come si potrebbe essere ne per mesi e magari farsi qualche portati a credere, salvare posti di lavoretto in nero) e “bruciando”, al lavoro (i posti di lavoro persi sono contempo, risorse preziose che – se comunque persi, perché le leggi utilizzate correttamente – costituireb- dell’economia di mercato non bero un supporto importantissimo ammettono deroghe); significa piutto- per chi, avendo perso il posto, ha sto espropriare il datore di lavoro bisogno di riqualificarsi professional- AVV. CARLO FOSSATI del diritto di configurare il proprio mente e di ricercare sul mercato una Senior Partner dello studio legale assetto organizzativo secondo le nuova occupazione. Ichino Brugnatelli e Associati proprie preferenze, il che costituisce una manifesta violazione del princi- Ancora, bloccare i licenziamenti signi- pio-cardine di qualunque democrazia fica ingessare artificiosamente il occidentale, quello della libertà mercato del lavoro, bloccando indiret- di iniziativa economica individua- tamente anche le assunzioni. Il datore le (sancito, nel nostro ordinamento di lavoro che non può ristrutturare è giuridico, dall’art. 41 Cost.). Sul piano anche, ovviamente, disincentivato ad pratico, poi, siccome per cercare assumere. di rendere meno palese l’incostitu- zionalità di questa infelice misura, Se ancora questo non bastas- l’unica via è quella di concedere se, pensate a quel che succederà ammortizzatori sociali “a pioggia” che a livello sociale quando, finalmen- facciano sì che il costo del persona- te, il blocco dei licenziamenti sarà le in esubero che il datore di lavoro rimosso in via definitiva. Licenziamen- privato è obbligato per legge a ti che normalmente sarebbero stati tenersi temporaneamente sul libro “spalmati” su un arco temporale di un paga sia sopportato dallo Stato anno e mezzo (o forse più) saranno (almeno per gran parte), il divieto di effettuati tutti, probabilmente, lo licenziamento è stata ed è una misura stesso giorno, o comunque nell’ar- estremamente costosa per le finanze co di poche settimane. Una bomba pubbliche. Ogni mese di proroga del sociale le cui conseguenze sono diffi- divieto di licenziamento “drena” alle cilissime da prevedere e ancor più da casse dello Stato miliardi di Euro, gestire. e sono – ovviamente – risorse che non potranno essere utilizzate per Pensate che la mia sia un’opinio- sovvenzionare le politiche attive del ne irragionevole? Bene, chiedetevi lavoro, di cui infatti praticamente si in quali altri Stati occidentali la crisi è smesso addirittura di parlare da economica determinata dalla pande- quando è esplosa l’emergenza della mia è stata fronteggiata “bloccando” pandemia. per legge i licenziamenti. Non cercate la risposta nei giornali e nei telegior- In altri termini, si può tranquillamente nali nazionali perché non la troverete. dire che il blocco dei licenziamen- Non ne ha parlato nessuno, in Italia, ti tiene artificiosamente in vita (solo ma la verità è che siamo stati gli 5
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti unici ad utilizzare questa misura per (la gestione della procedura discipli- comportamenti scorretti o negligenti così tanto tempo in tutto il mondo nare, la costruzione della lettera di che hanno determinato questa frattu- occidentale. Per trovare un Paese che contestazione, la tempestività), sia ra nel rapporto tra datore di lavoro e abbia adottato una misura simile per sotto quello manageriale (mantene- lavoratore, facendone il contenuto di contenuti e durata bisogna fare riferi- re il controllo dell’ufficio quando la una contestazione disciplinare e di mento alla Turchia di Erdogan (non relazione con un dipendente diventa una lettera di licenziamento capaci di esattamente un modello di democra- marcatamente conflittuale è spesso reggere al vaglio giudiziale. zia liberale, per quanto mi risulta). La una seria criticità che richiede skills Francia – un Paese con una vocazio- ed energie non comuni). Naturalmente è in questa fase che il ne sociale ben più radicata di quella datore di lavoro deve essere tecni- dell’Italia - non ha imposto il divieto Dunque, era frequente scegliere camente supportato: sia la raccolta di licenziamento nemmeno per un la via “indiretta” del licenziamento di evidenze che sorreggano e giusti- giorno. Non parliamo, ovviamente, di per ragioni organizzative in luogo di fichino l’iniziativa disciplinare, sia la Regno Unito e Stati Uniti d’America, quella “maestra” del licenziamen- gestione vera e propria della proce- dove una simile misura sarebbe stata to disciplinare, per quanto le ragioni dura e della successiva litigation percepita – e non senza ragione sottese alla scelta di chiudere il richiedono skills altamente specializ- - come un vulnus gravissimo alla rapporto avessero innegabilmente zati che non si improvvisano. Tuttavia, libertà individuale e all’economia di contenuti disciplinari. “giocare secondo le regole” paga, libero mercato. consentendo di ottenere risultati Questo “bad habit” è stato estremamente positivi per le aziende, Esiste, tuttavia, un aspetto in cui forzatamente corretto dalla norma- che possono liberarsi delle risorse – ad avviso di chi scrive – l’ado- tiva emergenziale e dal divieto di che operano in modo negligente o zione di questa misura illiberale ha licenziamento. addirittura scorretto e sleale anche in finito con l’avere una conseguenza tempo di pandemia. positiva: il blocco dei licenziamen- Occorre, infatti, qui ricordare una ti per giustificato motivo oggettivo volta per tutte che il divieto di licen- (ragioni economico/organizzative) ha, ziamento non ostacola in alcun modo paradossalmente, determinato la la possibilità di licenziare dipendenti correzione di una distorsione che per motivazioni di carattere disciplina- era assolutamente comune in epoca re, siano essi riconducibili al concetto pre-Covid, vale a dire quella di utiliz- di giustificato motivo soggettivo o a zare in modo improprio i licenziamenti quello di giusta causa. Licenziare il “economico/organizzativi” per liberar- dipendente che non performa o che si di risorse che erano considerate attua comportamenti gravemen- inadeguate sul piano del comporta- te scorretti verso il proprio datore di mento e/o della performance. lavoro è perfettamente legittimo oggi esattamente come lo era in epoca Chiunque faccia il mio lavoro può pre-Covid. confermare che, fino al febbraio del 2020, quando un’azienda non era Non solo: dal mio osservatorio privi- soddisfatta di un dipendente e si legiato posso dire con certezza che il decideva a risolvere il rapporto di numero dei licenziamenti disciplinari lavoro, nella maggior parte dei casi in questo periodo è significativamente preferiva “inventarsi” una riorga- aumentato, perché – finalmente – le nizzazione – e quindi licenziare il aziende stanno scegliendo la strada dipendente per giustificato motivo “diretta” di motivare la chiusura del oggettivo – piuttosto che scegliere rapporto con le vere ragioni che la strada di un licenziamento disci- l’hanno determinata, ragioni che assai plinare. Questo perché, nei fatti, un di frequente attengono alla sfera licenziamento per ragioni organiz- soggettiva del dipendente più che zative è più facile da costruire e, di non a quella organizzativa. L’espe- regola, anche da difendere in caso rienza sta dimostrando che le criticità di impugnazione di fronte a un Tribu- proprie di qualunque procedura disci- nale. Il licenziamento disciplinare per plinare si possono efficacemente giusta causa o per giustificato motivo gestire e che quindi, una volta che soggettivo, invece, presenta maggio- la fiducia sia venuta meno, è effet- ri difficoltà sia sotto il profilo tecnico tivamente possibile oggettivare i 6
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI Il blocco dei licenziamenti: un contesto nuovo per gli stessi doveri Da circa un anno e mezzo i governi di contesto detto sopra. La vigilanza, la tutta Europa (e del mondo) propongo- correttezza, le tutele e le vicende dei no e adottano politiche di sostegno al procedimenti disciplinari appaiono lavoro e all’occupazione per fronteg- forse più smart (si lavora a distanza, giare la pandemia Covid-19. Per cambiano i rapporti e le modalità) citarne alcune: ricorso massivo allo ma restano in ogni senso le stesse smartworking, sostegni economi- di sempre. È quindi compito dell’im- ci (cassa integrazione), congedi e prenditore gestire i rapporti con sospensione o rateizzazione di obbli- la consapevolezza di un presen- ghi contributivi e fiscali. Tutte misure te necessariamente irregolare e, volte a contenere (o “ristorare” per allo stesso tempo, la mano ferma di usare un termine corrente) l’impat- chi ritrova la normalità nell’operato to della necessaria diminuzione del rigoroso e trasparente che è la miglior AVV. MARCO SIDERI lavoro tra lockdown ed altre emergen- tutela per impresa e dipendenti. Socio dello studio legale ze. L’Italia, in aggiunta, ha previsto, e Toffoletto De Luca Tamajo e Soci continua a mantenere il cd “blocco dei licenziamenti”, in vigore da marzo 2020 e, ad oggi, valido fino al prossi- mo 30 giugno e 31 ottobre 2021, a seconda dalla tipologia di ammortiz- zatore sociale utilizzato dalla società. Il blocco, in termini generali, impedi- sce il recesso dai rapporti di lavoro in essere per motivazioni economiche e organizzative. In sostanza: i licenzia- menti cosiddetti oggettivi, individuali e collettivi, sono preclusi. Ci sono eccezioni, sulle quali dilungarsi non aggiungerebbe nulla al ragio- namento. La sostanza resta quella ricordata. La misura, discussa da più parti, si inserisce idealmente nel solco detto sopra: rimanda a poi le riorganizzazioni dell’attività, congela- ta dalla pandemia. Una cosa è certa: il blocco, insieme allo smart working, alla cassa, ai protocolli e ai tamponi sono diventati il nuovo contesto (normativo e pratico) del rapporto di lavoro. Restano immutate, necessa- riamente, le altre norme che regolano quel rapporto: tra di esse, il dover di fedeltà e correttezza nell’esecuzio- ne della prestazione lavorativa, e il corrispettivo potere/dovere discipli- nare dell’imprenditore. Quindi quella dinamica è immutata nella struttu- ra dalla pandemia. Cambia, se mai, pelle perché si muove nel nuovo 7
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI Licenziamenti al tempo del Covid 19 A poco più di un anno dal DL Il divieto, inizialmente fissato fino al 16 n.18/2020 del 17 marzo 2020 (conver- maggio 2020, è stato più volte proro- tito con modifiche in legge n. 27 del gato, a causa del protrarsi della crisi 24 aprile 2020) il protrarsi della crisi sanitaria e delle sue conseguenze sul sanitaria dovuta al Coronavirus, con piano economico, fino a giungere al le sue inevitabili ricadute sull’econo- più recente intervento, il DL n.41/2021 mia nazionale e mondiale, ha imposto del 22 marzo 2021, che ha proroga- al governo di prorogare il blocco dei to il blocco fino al 30 giugno 2021 (ed licenziamenti per giustificato motivo anche oltre, per talune tipologie di oggettivo disposto dall’art. 46 del impresa, basando la differenziazione D.L. suddetto. sulla diversità degli ammortizzatori sociali utilizzati: a riprova, ove mai ve Fu subito evidente che il blocco ne fosse bisogno, della inscindibile FABIO MASSIMO GALLO pressoché completo di ogni attività relazione tra blocco dei licenziamenti Già Presidente di Sezione Lavoro economica, necessario per tentare ed intervento dello stato.) presso la Corte di Appello di Roma di arginare il diffondersi dell’epidemia (ben presto qualificata come pande- La chiarezza della previsione di legge mia) e il confinamento quasi totale (l’art. 46 sempre prorogato) e la ratio della popolazione avrebbero compor- della norma non possono lascia- tato drastiche riduzioni dell’attività re dubbi sulla irrilevanza del blocco delle imprese di ogni dimensione e in presenza di licenziamenti di altra nei più svariati settori, con pochis- natura. sime eccezioni, sicché il governo avvertì l’esigenza di scongiurare una In definitiva, se una impresa soggetta massa di licenziamenti per riduzione al divieto in parola si trovasse a dover del personale. intimare un licenziamento per giusta causa, non vi sono ragioni per cui Questa la finalità dell’art. 46 del tale recesso dovrebbe essere rinvia- menzionato DL 18/2020 che vietava to sine die in attesa della fine del i licenziamenti collettivi ex lege n. blocco. 223 del 1991, nonché i licenziamen- ti per giustificato motivo oggettivo Ciò in quanto il licenziamen- ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 to collettivo, consentito per del 1966, disponendo altresì per i “esigenze tecnico-produttive ed licenziamenti collettivi la sospensio- organizzative”, ed il licenziamento per ne delle procedure già iniziate; e ciò giustificato motivo oggettivo (soste- indipendentemente dalle dimensioni nuto da “ragioni inerenti all’attività dell’azienda. produttiva, di lavoro all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzio- A bilanciare questa pesante limita- namento di essa”) da una parte zione della libertà organizzativa prescindono totalmente da qualsi- dell’impresa (limitazione dettata dalla asi mancanza del lavoratore, volontà di evitare una crisi occupa- dall’altra si giustificano nell’interes- zionale di dimensioni catastrofiche) se di salvaguardare l’azienda, che veniva prevista una serie di ammor- ha una funzione sociale e non è vista tizzatori sociali affinché il divieto di solo come fonte di guadagno del licenziamento non si risolvesse in un datore di lavoro. ulteriore (e difficilmente difendibile sul piano tecnico giuridico) danno per E poiché è indiscusso che, perduran- le aziende. do il rapporto di lavoro – sia pure in 8
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti forza di una previsione ecceziona- non è in alcun modo assimilabile al le come l’art. 46 del DL 18/2020 e giustificato motivo oggettivo essendo successive modifiche e integrazio- invece dettata da un inadempimento ni – perdurano gli obblighi sia del del lavoratore, sia pure meno grave dipendente che del datore, quest’ul- che nell’ipotesi di giusta causa, e timo, così come è tenuto al pieno non da esigenze di riorganizzazione rispetto, ad esempio, dell’art. 2087 dell’impresa. c.c. , mantiene il potere disciplinare, a partire dal ricorso a mezzi di controllo, Quanto alla decorrenza del divieto purché legittimi, sui comportamenti dei licenziamenti per g.m.o. introdot- anche extralavorativi del dipenden- to dal già citato art. 46, una recente te, ove idonei ad avere ripercussioni ordinanza del Tribunale di Roma, negative sul rapporto di lavoro. IV Sezione lavoro, in data 4 marzo 2021 (in causa RG 29830/2020) ha Pertanto, ove il datore di lavoro respinto l’impugnazione di un licen- ritenga sussistere elementi (di cui ziamento per giustificato motivo poi dovrà, eventualmente, fornire oggettivo intimato il 9 marzo 2020, la prova in giudizio) tali da far venire osservando che a quella data sussi- meno il rapporto di fiducia e da non stevano i presupposti di legge, non consentire la prosecuzione, anche era operante il blocco dei licenzia- provvisoria, del rapporto di lavoro, menti introdotto dall’att. 46 del DL potrà fare ricorso all’art. 2119 c.c. 18/2020, e non era ancora stata adottata la disposizione dell’art. Una recente decisione del Tribuna- 80 del DL 19 maggio 2020 n.34, le di Trento (ord.za 21 gennaio 2021) che consente al datore di lavoro di ha rigettato il ricorso di una lavoratri- revocare il recesso per g.m.o. intima- ce avverso il licenziamento per giusta to nel periodo dal 23 febbraio al 17 causa intimatole in data 9 settem- marzo, trattandosi comunque di un bre 2020, dopo l’espletamento del potere discrezionale del datore di procedimento disciplinare: quindi il lavoro. giudice ha inequivocabilmente ritenu- to praticabile il recesso per giusta La stessa ordinanza ha correttamente causa anche in periodo di divieto dei rilevato che il licenziamento, ancor- licenziamenti per g.m.o. ché intimato in periodo di malattia, è divenuto efficace solo in data 3 La fattispecie esaminata dal giudice aprile 2020 allo scadere della ulterio- è particolare interesse perché le re certificazione medica inviata il 19 ragioni del licenziamento sono marzo 2020, ma era già compiuta- proprio connesse all’emergenza mente valido dal 9 marzo senza che sanitaria, infatti la violazione degli l’inefficacia per il periodo di malattia obblighi di correttezza e buona fede valesse a riportare il recesso sotto da parte del dipendente è stata l’operatività del DL 18/2020. ravvisata nell’essersi recata in ferie all’estero esponendosi così al rischio contagio e dovendo sottoporsi, al rientro, a 14 giorno di isolamento, prolungando in tal modo il periodo di ferie, al quale già aveva sommato n. 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104/92,5 giorni di permesso per malattia bambino, ed un giorno di malattia. Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per il licenziamen- to disciplinare con preavviso, perché anche questa tipologia di recesso 9
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021 Speciale Covid e Licenziamenti Axerta S.p.A. Nord-Ovest: Milano - Piazza Duomo 17 Milano - Piazza Duca D’Aosta 14 Nord-Est: Padova - Vicolo Vincenzo Bellini 4 Centro-Sud: Roma - Via Giulio Cesare 71 www.axerta.it 10
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