IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta

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IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta
IL PUNTO
Rassegna Giurisprudenziale
Controlli e indagini nel rapporto di lavoro

   Speciale Covid e Licenziamenti
   Sentenze, approfondimenti, consigli
                              EDIZIONE SPECIALE

                                                                          #BLOCCOLICENZIAMENTI
                                                    #CONGEDOPARENTALE

                                                                    #CASSAINTEGRAZIONE

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IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta
IL PUNTO Maggio - Giugno 2021
                                                                                                         Speciale Covid e Licenziamenti

L’editoriale del Presidente

                                                Tempo di Covid: il blocco
                                                dei licenziamenti non
                                                esclude controlli e sanzioni
                                                sui dipendenti infedeli.
                                                Gen. Michele Franzé - Presidente di Axerta S.p.a.

Da non molto tempo è stata resa                 per i giovani.                                 impunità o immunità a favore di dipen-
nota la nuova decisione del Governo             Ma, al pari di questo grido di allarme         denti infedeli.
per un ulteriore prolungato freno ad            che tocca l’economica a livello                Non a caso infatti, la nostra criminolo-
ogni attività privata, commerciale o            globale, ugualmente meritevole di              ga, Marilena Guglielmetti, con un suo
imprenditoriale, con zone rosse ed              ogni attenzione è la preoccupazione            recente interessantissimo studio ci
arancioni che penalizzano mondo                 che investe datori di lavoro e respon-         ha ricordato come anche in materia
del lavoro e relazioni umane, ed ecco           sabili delle risorse umane di aziende          di smart working sia opportuno non
che con forza alcuni esponenti politi-          grandi, medie e piccole, che paven-            dimenticare, perché momentanea-
ci si esprimono a favore di un reiterato        tano come il divieto di licenziare, se         mente costretti a minimi spostamenti,
blocco dei licenziamenti, da prorogare          applicato sempre e comunque, possa             che le frodi sono sempre in agguato,
almeno per tutto il 2021.                       incentivare tra i dipendenti meno onesti       sempre prime tra le cause di danno
Non è certo nostro compito interloqui-          o poco motivati la tentazione di tenere        aziendale, ancor più le cyber fraud
re sui differenti programmi delle assai         comportamenti scorretti, improdutti-           perpetrate da lavoratori disonesti che,
composite componenti del Governo                vi o addirittura illegali, erroneamente        indotti ad essere smart, utilizzano le
Draghi, né sta a noi contestare la              convinti di essere diventati di fatto          nuove vie per scopi assolutamente
maggiore o minore bontà di una politi-          “intoccabili”, al di fuori e al di sopra di    censurabili.
ca sociale volta a tutelare e proteggere        ogni legge o regola.                           Quanto mai prezioso, pertanto, il
le fasce più deboli, ma senza incer-            L’esperienza maturata sul campo da             contributo offertoci per questa edizio-
tezze o esitazioni non possiamo non             Axerta, anche in questo ultimo anno            ne da qualificati giuristi e magistrati del
citare il grido di allarme lanciato di          di mirate attività investigative tese          lavoro, con i quali Axerta si confron-
recente da Carlo Bonomi, presidente             a contrastare ogni tipo di compor-             ta costantemente nella ricerca di
di Confindustria, che con straordina-           tamenti illeciti, e ciò vale anche per         strumenti investigativi tanto efficaci
ria onestà intellettuale ha chiesto un          le nostre indagini in materia di foren-        quanto in linea con il diritto.
confronto con l’esecutivo afferman-             sic accounting o di cybersecurity, ci          Garantire giusto sostegno ai lavorato-
do che “…si deve poter licenziare e             consente di poter smentire eventua-            ri in difficoltà è certo una sacrosanta e
assumere…il blocco dei licenziamenti            li timori al riguardo: è recentissimo,         doverosa necessità politica ed etica,
si sta trasformando anche in un blocco          infatti, ed è solo uno dei tanti esempi,       ma altrettanto sacrosanta e doverosa
delle assunzioni. Da luglio, lo ricordo –       il caso dei dipendenti di una grossa           è l’attenzione da riservare alla lotta ai
è sempre Bonomi che parla – abbiamo             realtà commerciale che si rendevano            disonesti e alle esigenze di imprendi-
chiesto una riforma complessiva degli           responsabili di continui e ripetuti furti in   tori e datori di lavoro.
ammortizzatori sociali per superare             azienda, scoperti anche con il ricorso         Se la crisi dovesse toccare in misura
la logica del blocco, visto che siamo           a riprese filmate a mezzo di telecame-         irreversibile questi ultimi -probabil-
di fatto l’unico paese in Europa in cui         re occulte, da noi individuati e subito        mente è anche questo il grido di
questo accade”.                                 denunciati alle forze di Polizia, con          allarme del Bonomi - potrebbero
Non sfugge ovviamente al leader dei             contestuale arresto, seguito dal licen-        non esservi più spazi utilizzabili né
nostri industriali il dato fornito dall’istat   ziamento per giusta causa.                     per vecchi né per nuovi lavoratori…e
secondo cui il numero degli occupa-             Anche in tempo di Covid, del resto,            sarebbe un disastro epocale.
ti è calato di ben 444.000 unità nel            pur garantendo ogni doveroso soste-
2020, con un tasso di disoccupazione            gno ai lavoratori in difficoltà, mai si        Gen. Michele Franzé
del 9%, che sale addirittura al 29,7%           potranno accettare o tollerare spazi di        Presidente di Axerta S.p.a.

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IL PUNTO Maggio - Giugno 2021
                                                                                                   Speciale Covid e Licenziamenti

STATUS QUO
Il Covid ha complicato questo quadro normativo già di per          poi, sono intervenuti in materia di licenziamenti economi-
sé articolato e da un anno a questa parte molti dubbi sono         ci individuali e collettivi principalmente al fine di inibirne
emersi, tra polemiche e prese di posizione sul tema del licen-     temporaneamente l’irrogazione.
ziamento in tempo di Covid, che ha assunto una rilevanza           La ratio del “blocco” dei licenziamenti si rinviene nel fatto
sempre meno trascurabile, per le sue conseguenze trasver-          che le ragioni economiche ed organizzative non sono
sali su tutto il tessuto economico ed umano del nostro Paese.      dettate dalle ordinarie logiche di mercato, ma da un’emer-
Il c.d. decreto cura Italia (d.l. 17.3.2020, n. 18 convertito      genza sanitaria nazionale, con conseguente chiusura delle
con l. 24.4.2020, n. 27), prima, ed il c.d. decreto rilancio       attività produttive non essenziali, questa la finalità normati-
(d.l. 19.5.2020, n. 34 convertito con la l. 17.7.2020, n. 77),     va, dovuta ad una situazione straordinaria.

                                          Licenziamenti in
                                          tempo di Covid

Covid, licenziata al rientro dalle ferie                           Con questa sentenza il giudice richiama al senso di respon-
all’estero: la sentenza                                            sabilità, in particolar modo in una situazione di emergenza,
Tribunale Ordinario di Trento - Ordinanza n. 496 del 21.012021     implicito tra le parti in un rapporto di lavoro, nella quale non
                                                                   rientra la scelta di programmare delle vacanze all’estero, già
Una sentenza del Tribunale di Trento che sancisce la possi-        sapendo che al rientro non si potrà tornare al lavoro per altri
bilità di essere licenziati a causa dell’isolamento domiciliare    14 giorni.
dopo il rientro dalle ferie.
La sentenza del Tribunale di Trento riguarda una lavoratri-        Una vicenda che sta facendo discute in bilico tra diritti
ce che aveva deciso di trascorrere le vacanze in Albania,          e doveri, dove i giudici hanno ritenuto il licenziamen-
consapevole che la scelta di passare le ferie all’estero           to legittimo non solo nella prolungata assenza della
avrebbe comportato al suo rimpatrio, l’isolamento fiduciario       lavoratrice ma anche nella noncuranza con la quale
a casa per 14 giorni.                                              la dipendente ha gestito l’intera vicenda. Certamen-
La dipendente era già dunque a conoscenza del fatto, o             te un richiamo ad agire in buona fede e alla coscienza
avrebbe dovuto esserlo, che non avrebbe potuto ripren-             di ciascuno, in un momento storico in cui il senso di
dere l’attività alla data concordata con il datore di lavoro. Il   collettività ha un valore ancora più ampio. Quanto
giudice ha per questo classificato il periodo di quarantena        statuito appare come un monito trasversale, perché le
come assenza ingiustificata e ritenuto quindi la condotta          esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la
passibile di licenziamento.                                        popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione
A giudizio del Tribunale, la protagonista della vicenda            temporanea della libertà di movimento personale e del
avrebbe dovuto scegliere con maggiore criterio la desti-           godimento di alcuni diritti civili. La negligenza è stata
nazione delle sue vacanze, compiendo anche un sacrificio           giudicata priva di giustificazione. Un proclamo severo,
sulla propria decisione, alla luce delle conseguenze che           ma che ci riporta al dovere prima del diritto, equilibrio
avrebbe comportato per la propria occupazione.                     di non facile argomentazione populista, ma che trova
Un compromesso che, ancora il Tribunale di Trento, ritie-          il suo fondamento in un momento storico complesso
ne molto più accettabile rispetto alle restrizione della           in cui il bene individuale non si sposa con quello della
libertà di movimento personale e del godimento di alcu-            collettività.
ni diritti civili che ha dovuto subito l’intera popolazione in
questo ultimo anno.

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                                                                                                  Speciale Covid e Licenziamenti

Licenziamento: sì al controllo datoriale della                      verificare eventuali comportamenti che possano inte-
prestazione. Per la Cassazione (sentenza                            grare condotte illecite di natura civile, amministrativa o
n. 21888/2020) è legittimo che per tali                             penale e non solo violazione degli obblighi contrattual-
controlli l’imprenditore usi sia personale                          mente assunti (si pensi a un dipendente di una banca
interno sia soggetti esterni, come gli                              che pratica lo strozzinaggio o a un bidello che spaccia
investigatori privati (questi ultimi per                            droga). La giurisprudenza ha ormai sdoganato le atti-
l’accertamento di eventuali comportamenti                           vità investigative private. Pertanto non è violazione
illeciti).                                                          della privacy dei lavoratori il pedinamento per produr-
Cass. Civile - Sentenza 5 marzo - 9 ottobre 2020, n. 21888          re all’azienda le foto o i filmati con la prova di eventuali
                                                                    irregolarità.
Sono legittimi i controlli dell’imprenditore che hanno per
oggetto il corretto adempimento della prestazione da
parte del lavoratore.
È pertanto legittimo che un imprenditore deleghi control-
li a personale interno, ricorrendo però a soggetti esterni,
quali gli investigatori privati, nel caso di comportamenti
illeciti (per fatti aventi valenza penale, è bene ricordarlo,
è altresì possibile il ricorso anche a telecamere occulte, la
cui utilizzazione per legge deve essere sempre affidata a
soggetti terzi, quali sono appunto le agenzia investigative).
Il licenziamento disciplinare, intimato a seguito di nume-
rose condotte negligenti e conseguenti disservizi, è
proporzionato e legittimo.
La portata degli articoli 2 (che disciplina il ricorso alle guar-
die giurate) e 3 dello Statuto dei lavoratori - che delimitano
la sfera di intervento di persone preposte dal datore a
difesa dei propri interessi, per scopo di tutela del patri-
monio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa - non
preclude all’imprenditore/datore di lavoro di controllare
l’adempimento delle prestazioni lavorative, direttamente
o mediante elementi della sua organizzazione gerarchica
(che i lavoratori ben conoscono), e di ricorrere altresì alla
collaborazione di soggetti come gli investigatori privati.
Quanto sopra vale, per la Suprema Corte, indipenden-
temente dalle modalità del controllo che può anche
essere esercitato in modo occulto, soprattutto quando ciò
sia giustificato da precedenti condotte non palesemente
inadempienti del lavoratore sospetto.

Tale pronuncia rimarca l’ambito di operatività dell’e-
sercizio del potere di controllo da parte del datore di
lavoro, che compete allo stesso insieme al potere diret-
tivo e a quello sanzionatorio. Un potere che può essere
ed è esercitato avendo per oggetto il corretto adempi-
mento della prestazione lavorativa.
Se il datore di lavoro abbia notizia di condotte del
dipendente che possano integrare non solo violazio-
ne dei doveri nascenti dal contratto, ma anche illeciti
penali, è legittimato a incaricare un investigatore priva-
to che li documenti, anche con video riprese, che
potranno essere utilizzate come prova della giusta
causa di recesso.
Lo Statuto dei lavoratori stabilisce il divieto di control-
lo occulto dell’attività svolta. Tuttavia tale divieto
non opera al di fuori dei locali aziendali ove quindi
è possibile ricorrere ad investigatori privati per

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                                                                                          Speciale Covid e Licenziamenti

    IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

Il blocco dei licenziamenti e
l’aumento delle procedure disciplinari
                                     Chi scrive è da sempre convinto che il      virtualmente) posti di lavoro che già,
                                     blocco dei licenziamenti sia stata, dal     nei fatti, non esistono più, disincen-
                                     principio, una misura costituzional-        tivando le persone in esubero dal
                                     mente illegittima, oltre che totalmente     ricercare attivamente un nuovo posto
                                     irragionevole sotto il profilo politico.    di lavoro (e perché dovrebbero? È più
                                     “Bloccare” i licenziamenti non signi-       comodo restare in cassa integrazio-
                                     fica, infatti, come si potrebbe essere      ne per mesi e magari farsi qualche
                                     portati a credere, salvare posti di         lavoretto in nero) e “bruciando”, al
                                     lavoro (i posti di lavoro persi sono        contempo, risorse preziose che – se
                                     comunque persi, perché le leggi             utilizzate correttamente – costituireb-
                                     dell’economia di mercato non                bero un supporto importantissimo
                                     ammettono deroghe); significa piutto-       per chi, avendo perso il posto, ha
                                     sto espropriare il datore di lavoro         bisogno di riqualificarsi professional-
AVV. CARLO FOSSATI
                                     del diritto di configurare il proprio       mente e di ricercare sul mercato una
Senior Partner dello studio legale   assetto organizzativo secondo le            nuova occupazione.
Ichino Brugnatelli e Associati       proprie preferenze, il che costituisce
                                     una manifesta violazione del princi-        Ancora, bloccare i licenziamenti signi-
                                     pio-cardine di qualunque democrazia         fica ingessare artificiosamente il
                                     occidentale, quello della libertà           mercato del lavoro, bloccando indiret-
                                     di iniziativa economica individua-          tamente anche le assunzioni. Il datore
                                     le (sancito, nel nostro ordinamento         di lavoro che non può ristrutturare è
                                     giuridico, dall’art. 41 Cost.). Sul piano   anche, ovviamente, disincentivato ad
                                     pratico, poi, siccome per cercare           assumere.
                                     di rendere meno palese l’incostitu-
                                     zionalità di questa infelice misura,        Se ancora questo non bastas-
                                     l’unica via è quella di concedere           se, pensate a quel che succederà
                                     ammortizzatori sociali “a pioggia” che      a livello sociale quando, finalmen-
                                     facciano sì che il costo del persona-       te, il blocco dei licenziamenti sarà
                                     le in esubero che il datore di lavoro       rimosso in via definitiva. Licenziamen-
                                     privato è obbligato per legge a             ti che normalmente sarebbero stati
                                     tenersi temporaneamente sul libro           “spalmati” su un arco temporale di un
                                     paga sia sopportato dallo Stato             anno e mezzo (o forse più) saranno
                                     (almeno per gran parte), il divieto di      effettuati tutti, probabilmente, lo
                                     licenziamento è stata ed è una misura       stesso giorno, o comunque nell’ar-
                                     estremamente costosa per le finanze         co di poche settimane. Una bomba
                                     pubbliche. Ogni mese di proroga del         sociale le cui conseguenze sono diffi-
                                     divieto di licenziamento “drena” alle       cilissime da prevedere e ancor più da
                                     casse dello Stato miliardi di Euro,         gestire.
                                     e sono – ovviamente – risorse che
                                     non potranno essere utilizzate per          Pensate che la mia sia un’opinio-
                                     sovvenzionare le politiche attive del       ne irragionevole? Bene, chiedetevi
                                     lavoro, di cui infatti praticamente si      in quali altri Stati occidentali la crisi
                                     è smesso addirittura di parlare da          economica determinata dalla pande-
                                     quando è esplosa l’emergenza della          mia è stata fronteggiata “bloccando”
                                     pandemia.                                   per legge i licenziamenti. Non cercate
                                                                                 la risposta nei giornali e nei telegior-
                                     In altri termini, si può tranquillamente    nali nazionali perché non la troverete.
                                     dire che il blocco dei licenziamen-         Non ne ha parlato nessuno, in Italia,
                                     ti tiene artificiosamente in vita (solo     ma la verità è che siamo stati gli

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                                                                                                 Speciale Covid e Licenziamenti

unici ad utilizzare questa misura per        (la gestione della procedura discipli-     comportamenti scorretti o negligenti
così tanto tempo in tutto il mondo           nare, la costruzione della lettera di      che hanno determinato questa frattu-
occidentale. Per trovare un Paese che        contestazione, la tempestività), sia       ra nel rapporto tra datore di lavoro e
abbia adottato una misura simile per         sotto quello manageriale (mantene-         lavoratore, facendone il contenuto di
contenuti e durata bisogna fare riferi-      re il controllo dell’ufficio quando la     una contestazione disciplinare e di
mento alla Turchia di Erdogan (non           relazione con un dipendente diventa        una lettera di licenziamento capaci di
esattamente un modello di democra-           marcatamente conflittuale è spesso         reggere al vaglio giudiziale.
zia liberale, per quanto mi risulta). La     una seria criticità che richiede skills
Francia – un Paese con una vocazio-          ed energie non comuni).                    Naturalmente è in questa fase che il
ne sociale ben più radicata di quella                                                   datore di lavoro deve essere tecni-
dell’Italia - non ha imposto il divieto      Dunque, era frequente scegliere            camente supportato: sia la raccolta
di licenziamento nemmeno per un              la via “indiretta” del licenziamento       di evidenze che sorreggano e giusti-
giorno. Non parliamo, ovviamente, di         per ragioni organizzative in luogo di      fichino l’iniziativa disciplinare, sia la
Regno Unito e Stati Uniti d’America,         quella “maestra” del licenziamen-          gestione vera e propria della proce-
dove una simile misura sarebbe stata         to disciplinare, per quanto le ragioni     dura e della successiva litigation
percepita – e non senza ragione              sottese alla scelta di chiudere il         richiedono skills altamente specializ-
- come un vulnus gravissimo alla             rapporto avessero innegabilmente           zati che non si improvvisano. Tuttavia,
libertà individuale e all’economia di        contenuti disciplinari.                    “giocare secondo le regole” paga,
libero mercato.                                                                         consentendo di ottenere risultati
                                             Questo “bad habit” è stato                 estremamente positivi per le aziende,
Esiste, tuttavia, un aspetto in cui          forzatamente corretto dalla norma-         che possono liberarsi delle risorse
– ad avviso di chi scrive – l’ado-           tiva emergenziale e dal divieto di         che operano in modo negligente o
zione di questa misura illiberale ha         licenziamento.                             addirittura scorretto e sleale anche in
finito con l’avere una conseguenza                                                      tempo di pandemia.
positiva: il blocco dei licenziamen-         Occorre, infatti, qui ricordare una
ti per giustificato motivo oggettivo         volta per tutte che il divieto di licen-
(ragioni economico/organizzative) ha,        ziamento non ostacola in alcun modo
paradossalmente, determinato la              la possibilità di licenziare dipendenti
correzione di una distorsione che            per motivazioni di carattere disciplina-
era assolutamente comune in epoca            re, siano essi riconducibili al concetto
pre-Covid, vale a dire quella di utiliz-     di giustificato motivo soggettivo o a
zare in modo improprio i licenziamenti       quello di giusta causa. Licenziare il
“economico/organizzativi” per liberar-       dipendente che non performa o che
si di risorse che erano considerate          attua comportamenti gravemen-
inadeguate sul piano del comporta-           te scorretti verso il proprio datore di
mento e/o della performance.                 lavoro è perfettamente legittimo oggi
                                             esattamente come lo era in epoca
Chiunque faccia il mio lavoro può            pre-Covid.
confermare che, fino al febbraio del
2020, quando un’azienda non era              Non solo: dal mio osservatorio privi-
soddisfatta di un dipendente e si            legiato posso dire con certezza che il
decideva a risolvere il rapporto di          numero dei licenziamenti disciplinari
lavoro, nella maggior parte dei casi         in questo periodo è significativamente
preferiva “inventarsi” una riorga-           aumentato, perché – finalmente – le
nizzazione – e quindi licenziare il          aziende stanno scegliendo la strada
dipendente per giustificato motivo           “diretta” di motivare la chiusura del
oggettivo – piuttosto che scegliere          rapporto con le vere ragioni che
la strada di un licenziamento disci-         l’hanno determinata, ragioni che assai
plinare. Questo perché, nei fatti, un        di frequente attengono alla sfera
licenziamento per ragioni organiz-           soggettiva del dipendente più che
zative è più facile da costruire e, di       non a quella organizzativa. L’espe-
regola, anche da difendere in caso           rienza sta dimostrando che le criticità
di impugnazione di fronte a un Tribu-        proprie di qualunque procedura disci-
nale. Il licenziamento disciplinare per      plinare si possono efficacemente
giusta causa o per giustificato motivo       gestire e che quindi, una volta che
soggettivo, invece, presenta maggio-         la fiducia sia venuta meno, è effet-
ri difficoltà sia sotto il profilo tecnico   tivamente possibile oggettivare i

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IL PUNTO Maggio - Giugno 2021
                                                                                        Speciale Covid e Licenziamenti

    IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

Il blocco dei licenziamenti: un contesto
nuovo per gli stessi doveri
                                   Da circa un anno e mezzo i governi di       contesto detto sopra. La vigilanza, la
                                   tutta Europa (e del mondo) propongo-        correttezza, le tutele e le vicende dei
                                   no e adottano politiche di sostegno al      procedimenti disciplinari appaiono
                                   lavoro e all’occupazione per fronteg-       forse più smart (si lavora a distanza,
                                   giare la pandemia Covid-19. Per             cambiano i rapporti e le modalità)
                                   citarne alcune: ricorso massivo allo        ma restano in ogni senso le stesse
                                   smartworking, sostegni economi-             di sempre. È quindi compito dell’im-
                                   ci (cassa integrazione), congedi e          prenditore gestire i rapporti con
                                   sospensione o rateizzazione di obbli-       la consapevolezza di un presen-
                                   ghi contributivi e fiscali. Tutte misure    te necessariamente irregolare e,
                                   volte a contenere (o “ristorare” per        allo stesso tempo, la mano ferma di
                                   usare un termine corrente) l’impat-         chi ritrova la normalità nell’operato
                                   to della necessaria diminuzione del         rigoroso e trasparente che è la miglior
AVV. MARCO SIDERI
                                   lavoro tra lockdown ed altre emergen-       tutela per impresa e dipendenti.
Socio dello studio legale          ze. L’Italia, in aggiunta, ha previsto, e
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci   continua a mantenere il cd “blocco
                                   dei licenziamenti”, in vigore da marzo
                                   2020 e, ad oggi, valido fino al prossi-
                                   mo 30 giugno e 31 ottobre 2021, a
                                   seconda dalla tipologia di ammortiz-
                                   zatore sociale utilizzato dalla società.
                                   Il blocco, in termini generali, impedi-
                                   sce il recesso dai rapporti di lavoro in
                                   essere per motivazioni economiche e
                                   organizzative. In sostanza: i licenzia-
                                   menti cosiddetti oggettivi, individuali
                                   e collettivi, sono preclusi. Ci sono
                                   eccezioni, sulle quali dilungarsi
                                   non aggiungerebbe nulla al ragio-
                                   namento. La sostanza resta quella
                                   ricordata. La misura, discussa da
                                   più parti, si inserisce idealmente nel
                                   solco detto sopra: rimanda a poi le
                                   riorganizzazioni dell’attività, congela-
                                   ta dalla pandemia. Una cosa è certa:
                                   il blocco, insieme allo smart working,
                                   alla cassa, ai protocolli e ai tamponi
                                   sono diventati il nuovo contesto
                                   (normativo e pratico) del rapporto di
                                   lavoro. Restano immutate, necessa-
                                   riamente, le altre norme che regolano
                                   quel rapporto: tra di esse, il dover di
                                   fedeltà e correttezza nell’esecuzio-
                                   ne della prestazione lavorativa, e il
                                   corrispettivo potere/dovere discipli-
                                   nare dell’imprenditore. Quindi quella
                                   dinamica è immutata nella struttu-
                                   ra dalla pandemia. Cambia, se mai,
                                   pelle perché si muove nel nuovo

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                                                                                          Speciale Covid e Licenziamenti

    IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

Licenziamenti al tempo del Covid 19
                                     A poco più di un anno dal DL               Il divieto, inizialmente fissato fino al 16
                                     n.18/2020 del 17 marzo 2020 (conver-       maggio 2020, è stato più volte proro-
                                     tito con modifiche in legge n. 27 del      gato, a causa del protrarsi della crisi
                                     24 aprile 2020) il protrarsi della crisi   sanitaria e delle sue conseguenze sul
                                     sanitaria dovuta al Coronavirus, con       piano economico, fino a giungere al
                                     le sue inevitabili ricadute sull’econo-    più recente intervento, il DL n.41/2021
                                     mia nazionale e mondiale, ha imposto       del 22 marzo 2021, che ha proroga-
                                     al governo di prorogare il blocco dei      to il blocco fino al 30 giugno 2021 (ed
                                     licenziamenti per giustificato motivo      anche oltre, per talune tipologie di
                                     oggettivo disposto dall’art. 46 del        impresa, basando la differenziazione
                                     D.L. suddetto.                             sulla diversità degli ammortizzatori
                                                                                sociali utilizzati: a riprova, ove mai ve
                                     Fu subito evidente che il blocco           ne fosse bisogno, della inscindibile
FABIO MASSIMO GALLO
                                     pressoché completo di ogni attività        relazione tra blocco dei licenziamenti
Già Presidente di Sezione Lavoro     economica, necessario per tentare          ed intervento dello stato.)
presso la Corte di Appello di Roma   di arginare il diffondersi dell’epidemia
                                     (ben presto qualificata come pande-        La chiarezza della previsione di legge
                                     mia) e il confinamento quasi totale        (l’art. 46 sempre prorogato) e la ratio
                                     della popolazione avrebbero compor-        della norma non possono lascia-
                                     tato drastiche riduzioni dell’attività     re dubbi sulla irrilevanza del blocco
                                     delle imprese di ogni dimensione e         in presenza di licenziamenti di altra
                                     nei più svariati settori, con pochis-      natura.
                                     sime eccezioni, sicché il governo
                                     avvertì l’esigenza di scongiurare una      In definitiva, se una impresa soggetta
                                     massa di licenziamenti per riduzione       al divieto in parola si trovasse a dover
                                     del personale.                             intimare un licenziamento per giusta
                                                                                causa, non vi sono ragioni per cui
                                     Questa la finalità dell’art. 46 del        tale recesso dovrebbe essere rinvia-
                                     menzionato DL 18/2020 che vietava          to sine die in attesa della fine del
                                     i licenziamenti collettivi ex lege n.      blocco.
                                     223 del 1991, nonché i licenziamen-
                                     ti per giustificato motivo oggettivo       Ciò in quanto il licenziamen-
                                     ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604    to     collettivo,    consentito     per
                                     del 1966, disponendo altresì per i         “esigenze tecnico-produttive ed
                                     licenziamenti collettivi la sospensio-     organizzative”, ed il licenziamento per
                                     ne delle procedure già iniziate; e ciò     giustificato motivo oggettivo (soste-
                                     indipendentemente dalle dimensioni         nuto da “ragioni inerenti all’attività
                                     dell’azienda.                              produttiva, di lavoro all’organizzazione
                                                                                del lavoro ed al regolare funzio-
                                     A bilanciare questa pesante limita-        namento di essa”) da una parte
                                     zione della libertà organizzativa          prescindono totalmente da qualsi-
                                     dell’impresa (limitazione dettata dalla    asi     mancanza       del    lavoratore,
                                     volontà di evitare una crisi occupa-       dall’altra si giustificano nell’interes-
                                     zionale di dimensioni catastrofiche)       se di salvaguardare l’azienda, che
                                     veniva prevista una serie di ammor-        ha una funzione sociale e non è vista
                                     tizzatori sociali affinché il divieto di   solo come fonte di guadagno del
                                     licenziamento non si risolvesse in un      datore di lavoro.
                                     ulteriore (e difficilmente difendibile
                                     sul piano tecnico giuridico) danno per     E poiché è indiscusso che, perduran-
                                     le aziende.                                do il rapporto di lavoro – sia pure in

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IL PUNTO Maggio - Giugno 2021
                                                                                       Speciale Covid e Licenziamenti

forza di una previsione ecceziona-          non è in alcun modo assimilabile al
le come l’art. 46 del DL 18/2020 e          giustificato motivo oggettivo essendo
successive modifiche e integrazio-          invece dettata da un inadempimento
ni – perdurano gli obblighi sia del         del lavoratore, sia pure meno grave
dipendente che del datore, quest’ul-        che nell’ipotesi di giusta causa, e
timo, così come è tenuto al pieno           non da esigenze di riorganizzazione
rispetto, ad esempio, dell’art. 2087        dell’impresa.
c.c. , mantiene il potere disciplinare, a
partire dal ricorso a mezzi di controllo,   Quanto alla decorrenza del divieto
purché legittimi, sui comportamenti         dei licenziamenti per g.m.o. introdot-
anche extralavorativi del dipenden-         to dal già citato art. 46, una recente
te, ove idonei ad avere ripercussioni       ordinanza del Tribunale di Roma,
negative sul rapporto di lavoro.            IV Sezione lavoro, in data 4 marzo
                                            2021 (in causa RG 29830/2020) ha
Pertanto, ove il datore di lavoro           respinto l’impugnazione di un licen-
ritenga sussistere elementi (di cui         ziamento per giustificato motivo
poi dovrà, eventualmente, fornire           oggettivo intimato il 9 marzo 2020,
la prova in giudizio) tali da far venire    osservando che a quella data sussi-
meno il rapporto di fiducia e da non        stevano i presupposti di legge, non
consentire la prosecuzione, anche           era operante il blocco dei licenzia-
provvisoria, del rapporto di lavoro,        menti introdotto dall’att. 46 del DL
potrà fare ricorso all’art. 2119 c.c.       18/2020, e non era ancora stata
                                            adottata la disposizione dell’art.
Una recente decisione del Tribuna-          80 del DL 19 maggio 2020 n.34,
le di Trento (ord.za 21 gennaio 2021)       che consente al datore di lavoro di
ha rigettato il ricorso di una lavoratri-   revocare il recesso per g.m.o. intima-
ce avverso il licenziamento per giusta      to nel periodo dal 23 febbraio al 17
causa intimatole in data 9 settem-          marzo, trattandosi comunque di un
bre 2020, dopo l’espletamento del           potere discrezionale del datore di
procedimento disciplinare: quindi il        lavoro.
giudice ha inequivocabilmente ritenu-
to praticabile il recesso per giusta        La stessa ordinanza ha correttamente
causa anche in periodo di divieto dei       rilevato che il licenziamento, ancor-
licenziamenti per g.m.o.                    ché intimato in periodo di malattia,
                                            è divenuto efficace solo in data 3
La fattispecie esaminata dal giudice        aprile 2020 allo scadere della ulterio-
è particolare interesse perché le           re certificazione medica inviata il 19
ragioni del licenziamento sono              marzo 2020, ma era già compiuta-
proprio connesse all’emergenza              mente valido dal 9 marzo senza che
sanitaria, infatti la violazione degli      l’inefficacia per il periodo di malattia
obblighi di correttezza e buona fede        valesse a riportare il recesso sotto
da parte del dipendente è stata             l’operatività del DL 18/2020.
ravvisata nell’essersi recata in ferie
all’estero esponendosi così al rischio
contagio e dovendo sottoporsi, al
rientro, a 14 giorno di isolamento,
prolungando in tal modo il periodo
di ferie, al quale già aveva sommato
n. 3 giorni di permesso ai sensi della
legge 104/92,5 giorni di permesso
per malattia bambino, ed un giorno di
malattia.

Ad analoga conclusione si deve
pervenire anche per il licenziamen-
to disciplinare con preavviso, perché
anche questa tipologia di recesso

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IL PUNTO Maggio - Giugno 2021
                                                    Speciale Covid e Licenziamenti

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