Il nuovo statusdi figlio e le adozioni in casi particolari

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Opinioni
Riforma della filiazione

Adozione

Il nuovo status di figlio
e le adozioni in casi particolari
di Paolo Morozzo della Rocca

L’Autore ritiene che con il nuovo art. 74 c.c. anche i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 ss.
della legge n. 184/1983, siano compresi nell’unico status di filiazione, con effetti di parentela nei riguardi dei
familiari degli adottanti (spesso dell’adottante). La novella, peraltro, risulta condivisibile, anche se appare op-
portuna una più articolata attenzione del legislatore (non solo nell’ambito della delega legislativa) a questa ti-
pologia di adozioni.

L’unico status di figlio comprende
                                                             colo di parentela caratterizza ogni tipo di filiazione,
anche gli adottati in casi particolari?
                                                             con la sola eccezione della filiazione adottiva del
L’art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha mo-         maggiorenne.
dificato il testo dell’art. 74 c.c., che ora così dispone:   La novità non riguarda però tutte le adozioni dei mi-
“La parentela è il vincolo tra le persone che discen-        nori di età di cui alla legge n. 184/1983, ma solo
dono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filia-    quelle cosiddette “in casi particolari” di cui all’art.
zione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel         44 della legge sull’adozione, perché le adozioni rea-
caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso     lizzate secondo il procedimento normalmente previ-
in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non     sto dalla legge n. 184/1983 comportavano già il sor-
sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età,       gere dei legami di parentela ai sensi dell’art. 27 del-
di cui agli articoli 291 e seguenti”.                        la legge n. 184/1983, ove è disposto che “per effetto
La centralità di questa disposizione nella trama del         dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio le-
nuovo status di filiazione è evidente, ma si tratta di       gittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette
un’evidenza molto problematica, dato che l’effettiva         il cognome (...) Con l’adozione cessano i rapporti
portata della norma è divenuta subito oggetto di ac-         dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divie-
ceso dibattito.                                              ti matrimoniali”.
Invero, la funzione svolta dal nuovo art. 74 pare tra-       Di conseguenza, se diamo al nuovo art. 74 c.c. il si-
scendere il solo tema del pieno riconoscimento del-          gnificato che la lettera obiettivamente gli attribuisce
la cosiddetta parentela naturale, tema che la legge n.       e se riteniamo di individuare in questa disposizione
219 risolve anche in altra sede affermando, col nuo-         non un mero flatus vocis ma una norma dotata di una
vo art. 258 c.c., che “il riconoscimento produce ef-         qualche effettività (1), dobbiamo ritenere che essa
fetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai     introduca un unico status di figlio-parente compren-
parenti di esso”.                                            sivo di tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filia-
Dunque, già solo per effetto dell’art. 258 c.c. - forse      zioni adottive, incluse quelle in casi particolari,
poco elegante, perché innesta la nuova regola di sta-        escludendo invece le adozioni dei maggiorenni (2).
tus sul diverso ambito dell’atto di riconoscimento e
del suo carattere unilaterale, tale da non coinvolge-
re l’altro procreatore - i figli nati fuori del matrimo-     Note:
nio sarebbero da considerare alla medesima stregua           (1) Il tema della effettività o meno del contenuto dispositivo del-
                                                             l’art. 74 c.c. è ben avvertito da, M. Sesta, L’unicità dello stato di
dei figli nati nel matrimonio riguardo alla parentela        filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in questa Rivi-
(e dunque riguardo anche ai rapporti successori, alla        sta, 2013, 3, 235, pur giungendo questo autore ad una ipotesi in-
partecipazione all’impresa familiare e a tutti gli altri     terpretativa opposta a quella qui proposta.
possibili effetti di legge).                                 (2) Nel medesimo senso qui sostenuto cfr.:L. Lenti, La sedicen-
                                                             te riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II,
Cos’altro dice, dunque, di più e di diverso da quanto        202; M. Dossetti, La parentela, in M. Dossetti, M. Moretti e C.
non sia già detto altrove, l’art. 74? Ci dice che il vin-    Moretti, La riforma della filiazione, Bologna, 2013, 20;.

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                                                                          Riforma della filiazione

Acquisito detto risultato interpretativo si potrebbe        del legislatore a mantenere l’armonia formale del si-
discutere sulla opportunità della nuova disciplina          stema del diritto positivo rende infatti questa moda-
che ne discende. Occorre però previamente dare              lità abrogativa molto frequente e talvolta anche me-
conto delle diverse obiezioni all’esito interpretativo      no pericolosa di certe esplicite quanto non avvedu-
qui proposto da parte di alcune delle più autorevoli        te abrogazioni dichiarate in coda alle diverse disci-
prime voci di commento alla nuova disciplina.               pline sopravvenute (5).
In un panorama ancora caratterizzato da un approc-           Va infine considerato il terzo argomento presenta-
cio di “prima lettura” della nuova disciplina e da una      to, sia pure in modo non chiaro, dal citato passo del-
non sempre chiara individuazione dei temi di mag-           la Relazione: quello secondo cui la condizione del fi-
gior rilievo, queste obiezioni non sono state ancora        glio minore in condizione di abbandono va distinta
accompagnate da un dibattito approfondito (3).              da quella degli adottati di maggiore età nonché (ma
Non molto, dunque, è stato aggiunto dai primi com-          qui l’affermazione è lasciata nell’implicito) da quel-
mentatori a quanto già sostenuto nella Relazione il-        la dei minori adottati benché non versassero in una
lustrativa alla Proposta di decreto legislativo predi-      condizione di abbandono.
sposta dalla commissione ministeriale incaricata,           Questo terzo argomento - in parte espresso ed in par-
ove è affermato che “quanto alla posizione dei mi-          te sotteso - altro non è che specificazione del primo
nori adottati ai sensi dell’articolo 44 della legge n.      e dunque pretende risposta in una più attenta disa-
184/1983, che disciplina l’adozione in casi partico-        mina dell’istituto dell’adozione in casi particolari, la
lari, in questa ipotesi è la stessa legge, che richiama,    cui importanza tra gli strumenti posti a tutela del di-
all’articolo 55, le norme del codice civile che disci-      ritto del minore a crescere in una famiglia non sem-
plinano l’adozione dei maggiori di età (in particola-       bra essere stata adeguatamente riconosciuta da colo-
re gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), eviden-        ro che ne propongono l’irrealistica equiparazione al-
ziando l’analogia tra gli istituti, che trova il suo fon-   l’istituto di stampo patrimonialistico nel cui prisma
damento nella conservazione, anche nell’adozione            il codice civile disciplina l’adozione dell’adulto, la
in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia     cui regolamentazione, ferma al 1942, precede non
di origine. Pertanto, proprio in virtù del conferi-         solo cronologicamente ma anche culturalmente, di
mento dello stato di figli agli adottati minori di età      moltissimo, quella, ben più attenta alle esigenze dei
in stato di abbandono, le norme del codice civile           minori, della legge n. 184/1983.
che attribuivano particolari diritti (soprattutto in
materia successoria) agli adottati non sono state           Scopo e funzioni dell’adozione in casi
modificate in quanto riferite agli adottati maggiori        particolari
di età”.                                                    Sebbene definite come casi particolari, le adozioni
Il primo argomento è dunque dato dall’analogia del-         dei minori di età di cui alle diverse fattispecie elen-
le rispettive situazioni tra l’adozione in casi partico-    cate nell’art. 44 della legge n. 184/1983 non costi-
lari e l’adozione non legittimante del maggiorenne.         tuiscono di certo un fatto eccezionale, costituendo
Argomento a mio parere erroneo, come cercherò di            oggi circa un terzo di tutte le adozioni di minori che
dimostrare. V’è poi l’argomento più tecnico del ri-
chiamo fatto dall’art. 55 della legge n. 184/1983 del-      Note:
le norme del codice civile sull’adozione dei maggio-        (3) Il tema è appena accennato in nota da C.M. Bianca, La legge
renni, da applicare dunque all’adozione dei minore          italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, 1, 2, nt. 7, ove
                                                            l’autore si limita ad osservare che ancora oggi il vincolo di paren-
in casi particolari (4). Delle norme richiamate la più      tela “deve egualmente escludersi quando si tratti di adozione in
significativa è ovviamente quella di cui all’art. 300       casi particolari”.
c.c., ove è disposto che “l’adottato conserva tutti i       (4) È questo, in effetti, l’argomento che, in prima lettura, sembra
diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, sal-   convincere, pur con riserva di maggiori approfondimenti, M. Se-
                                                            sta, L’unicità, cit., 235.
ve le eccezioni stabilite dalla legge”; e poi che
                                                            (5) Non mi pare, invece, che possa essere utilizzato, al fine di af-
“l’adozione non induce alcun rapporto civile tra (...)      fermare la formale compatibilità tra il nuovo art. 74 ed il combi-
l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezio-    nato disposto di cui all’art. 55 della legge sull’adozione con l’art.
ni stabilite dalla legge”.                                  300 c.c., il riferimento di quest’ultima disposizione alle “eccezio-
                                                            ni previste dalla legge”, considerando l’adozione del minore di
Invero non vedo alcuna difficoltà a ritenere che            età in casi particolari una di quelle ipotesi di eccezione alla man-
l’art. 1 della legge n. 219/2012, modificando l’art. 74     canza di effetti legittimanti delle adozioni sottoposte alla discipli-
c.c., abbia tacitamente abrogato l’art. 55 della legge      na dell’art. 300 c.c.. Il richiamo alle eccezioni di legge di cui al-
                                                            l’art. 300 c.c. è infatti indubbiamente rivolto al singolo effetto di
n. 184/1983 nella parte in cui richiama l’art. 300,         parentela e non alla possibilità che un’adozione pur astrattamen-
comma 2, c.c., ultimo periodo. La scarsa attitudine         te ricadente nel tipo regolato possa avere effetti di parentela.

Famiglia e diritto 8-9/2013                                                                                                839
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Riforma della filiazione

ogni anno vengono pronunciate in Italia. Questa al-         Cosa non funziona in questo schema logico? In pri-
ta percentuale di casi per un verso preoccupa perché        mo luogo la mancata distinzione tra effettività in
contraddice la prospettiva di sistema secondo cui           astratto ed effettività in concreto: se l’adottato in
l’adozione di un minore è possibile solo in presenza        casi particolari è privo di genitori (perché ignoti,
dei requisiti oggettivi e soggettivi di idoneità di cui     perché lo hanno abbandonato, o perché sono morti)
all’art. 6, salvo appunto, il ricorrere dei “casi parti-    cosa potrà farsene del permanere del rapporto giuri-
colari” raccolti nell’art. 44 e immaginati del tutto        dico di filiazione biologica? In questi casi la negazio-
residuali. Tanto residuali che, a mio avviso, l’autore      ne all’adozione degli “effetti di parentela” rischia di
della legge n. 219 se ne è semplicemente dimentica-         fondarsi su un argomento esclusivamente conserva-
to nel momento in cui ha redatto il nuovo art. 74           tivo del tipo: poiché prima non era previsto, ancor
c.c.                                                        oggi non lo posso prevedere (6).
Per altro verso, tuttavia, i procedimenti adottivi ai       In secondo luogo non pare corretta l’idea che l’ado-
sensi dell’art. 44 sono così numerosi - a parte possi-      zione in casi particolari riguardi necessariamente
bili abusi, sui quali tuttavia la giurisprudenza mino-      minori che non si trovano in una condizione di ab-
rile pare piuttosto ben avvertita - perché le fattispe-     bandono. Ciò può infatti riguardare alcuni ma forse
cie raccolte in questa norma consentono di dare una         non la maggior parte dei casi che in concreto rica-
risposta tutto sommato efficiente ad una molteplici-        dono nell’ambito di applicazione dell’art. 44. Certa-
tà di situazioni (alcune delle quali più frequenti oggi     mente non è in stato di abbandono il figlio del co-
di ieri) di cui forse lo stesso legislatore del 1983 non    niuge, ma lo è l’orfano adottato in casi particolari da
era pienamente consapevole, anche se ebbe la sag-           persona (la quale potrebbe anche non essere un pa-
gezza di lasciare loro l’uscio aperto.                      rente) che già abbia col minore un significativo rap-
Che alla prova dei fatti i casi particolari non siano       porto opportunamente valutato dal giudice dell’ado-
pochi non significa che essi smettano per ciò solo di       zione.
essere particolari rispetto ai due casi “principali” im-    Vero è che spesso l’adozione di cui all’art. 44 si pro-
maginati dal legislatore e costituiti dal minore rima-      pone come alternativa praticabile quando alla pur
sto orfano di entrambi i genitori e dal minore privo        constatabile situazione di abbandono del minore si
di una famiglia idonea a curarne la crescita e lui stes-    accompagni comunque l’opportunità di mantenere
so pronto ad essere inserito in una nuova famiglia          alcuni legami con la famiglia pur inidonea a pren-
normotipizzata, o meglio conformata, dall’art. 6 del-       dersene cura.
la legge n. 184/1983.                                       Può infatti sussistere un legame affettivo incancella-
Ormai a molti anni di distanza dal 1983, è forse il         bile tra genitori pur non recuperabili all’esercizio
più complessivo “spirito del tempo” che ci conduce          delle loro responsabilità ed il figlio, specie se già
a riconoscere, quasi in ogni settore, l’esistenza di si-    grandicello. In tali casi il percorso dell’adozione
tuazioni particolari meritevoli di positiva considera-      “piena”, caratterizzata dall’interezza degli effetti di
zione, al contrario dello spirito del tempo passato         cui all’art. 27 della legge n. 184/1983, ad iniziare
che invece tendeva ad individuare modelli normati-          dall’affidamento preadottivo e dalla recisione dei le-
vi più conformativi con poche o nessuna eccezione           gami giuridici con la famiglia di origine, potrebbe
nell’ambito regolato.                                       essere davvero inopportuno trovando come primo e
Non fa eccezione la vicenda delle adozioni in casi          definitivo avversario il minore stesso di cui si vor-
particolari, caricatasi di una molteplicità di funzioni     rebbe realizzare il miglior interesse.
che sfuggono allo schema ancor oggi spesso ripropo-         Altre volte l’adozione in casi particolari consente di
sto (se ne ha chiara eco anche nel qui riportato pas-       ricostruire una relazione di bigenitorialità in un qua-
so della Relazione al decreto legislativo di cui all’art.
2 della legge n. 219/2012) secondo cui avremmo mi-          Nota:
nori in stato di abbandono adottati con effetti “le-        (6) M. Dogliotti, Nuova filiazione: la delega al governo, in questa
                                                            Rivista, 2013, 3, 290, si avvede, a differenza dell’autore della re-
gittimanti” (oggi si dovrebbe dire: con effetti di pa-      lazione ministeriale, della varietà di situazioni descritte dall’art.
rentela) da coppie coniugate, ai sensi dell’art. 27         44, proponendo che il legislatore delegato provveda a distingue-
della legge n. 184/1983 e minori non in stato di ab-        re dalle altre l’ipotesi in cui il minore venga adottato da un pa-
                                                            rente o da un terzo con precedenti e significativi rapporti e quel-
bandono che potrebbero invece essere adottati ai            la in cui il minore venga adottato dal coniuge del suo genitore.
sensi dell’art. 44 della legge n. 184 senza che si crei     Casi questi nei quali - secondo Dogliotti, ma l’opinione, per le ra-
un vero status di filiazione, dato il conservarsi del       gioni che espongo nel testo, non mi pare del tutto esatta - non
                                                            sussistendo abbandono permane il rapporto con i parenti origi-
rapporto giuridico di filiazione con i genitori biolo-      nari del minore e pertanto non avrebbe senso la sovrapposizione
gici.                                                       con altri parenti.

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dro familiare ricomposto. Questo potrebbe avvenire,        Coloro che ancora oggi escludono gli effetti di pa-
ad esempio, quando il padre, completamente disin-          rentela per le adozioni in casi particolari traggono il
teressato al figlio, acconsenta all’adozione in casi       loro principale argomento dalla persistenza, nel-
particolari da parte del marito o del nuovo compa-         l’orizzonte delle relazioni giuridiche dell’adottato,
gno della madre.                                           della sua famiglia di origine, ritenendo forse addirit-
L’esclusione dei cosiddetti effetti legittimanti era       tura lapalissiano che un figlio non possa avere con-
stata criticata in passato da un’attenta dottrina, rile-   temporaneamente due famiglie, ma l’evidenza del-
vando come in tal modo i minori adottati ai sensi          l’argomento è in realtà solo apparente. Ci si dovreb-
dell’art. 44 si trovassero collocati in una posizione      be allora chiedere, secondo questo medesimo spiri-
tendenzialmente peggiore rispetto a quella dei mi-         to, come sia possibile avere due padri (il biologico e
nori beneficiari di una “adozione piena” (7).              l’adottivo) o in alternativa come sia possibile avere
Ora che - ad avviso di chi scrive - gli effetti di pa-     un padre adottivo limitando però per legge i rappor-
rentela sono stati attribuiti (giustamente, pur se in-     ti di parentela alla sola cerchia dei familiari del “non
consapevolmente) dal nuovo art. 24 c.c. anche agli         più padre”; ancor meno proponibile è, infine, l’idea,
adottati in casi particolari diviene però inevitabile      che il padre vero rimanga quello che non c’è più o
interrogarsi sulla compatibilità di tali effetti con il    che è decaduto dalla responsabilità genitoriale,
tratto caratteristico di questo tipo di adozione, costi-   mentre quello adottivo sarebbe una sorta di superaf-
tuito senza dubbio dalla previsione normativa del          fidatario a vita (ma allora perché la legge dispone
mantenimento delle relazioni, anche in senso giuri-        che il cognome adottivo sia anteposto a quello del
dico, con la famiglia di origine ed in particolar mo-      padre biologico?).
do con i genitori biologici, come testimonia, tra l’al-    Delle tre alternative l’unica che pare meritevole di
tro, l’aggiunta del cognome di origine in coda a           essere considerata è la prima: un padre di adozione
quello dell’adottante.                                     interviene e si sostituisce al padre biologico la cui fi-
Ciò conduce, ad esempio, nel caso dell’adozione da         gura non scompare però dall’identità personale e
parte del coniuge della madre, a dichiarare sospeso        giuridica dell’adottato e talvolta nemmeno dall’am-
ma non estinto l’obbligo del padre biologico - priva-      bito delle sue effettive relazioni, ma la minore età
to della potestà del minore, esercitata invece dal-        dell’adottato orienta comunque l’adozione di cui al-
l’adottante - di contribuire economicamente al             l’art. 44 verso il comune orizzonte che caratterizza
mantenimento del figlio; sicché egli ben potrebbe          nel suo insieme la disciplina della legge n. 184/1983:
essere obbligato al versamento di un assegno perio-        dare al minore che ne è privo una famiglia idonea.
dico nel caso in cui la madre ed il genitore adottivo,     Perché dunque togliergliela sulla base di astratte de-
tenuti in via primaria, non dispongano delle neces-        duzioni non più fondate sul testo di legge e sicura-
sarie risorse e nemmeno gli ascendenti dei due co-         mente contrarie all’interesse del minore?
niugi possano sopperirvi (8).
Questa soluzione pare conforme al superiore interes-       In conclusione
se del minore il quale però - è utile qui osservarlo -     Prima della legge n. 219 i figli adottivi, se l’adozione
riguardo agli eventuali obblighi o diritti di solidarie-   non aveva effetti legittimanti, potevano dirsi assimi-
tà familiare gravanti, soprattutto in età adulta, sui      lati alla situazione dei figli naturali, oggi diverrebbe-
soggetti indicati dall’art. 433 c.c. figurerà (non im-     ro dei “quasi non figli” e comunque gli unici figli che
porta se come debitore o come creditore) solo in           pur crescendo in una famiglia sin dalla tenera età
quanto figlio adottivo e non anche nella qualità di        non ne diverrebbero familiari.
figlio dei suoi genitori biologici.                        A mio modo di vedere questo sarebbe l’esito infau-
Non sarebbe invece compatibile con l’interesse del         sto di una linea interpretativa poco consapevole
minore l’esclusione dal rapporto di parentela con i        della differenza funzionale tra l’adozione del minore
familiari del genitore adottivo. Sul piano delle rela-     di cui all’art. 44 (che partecipa della funzione più ge-
zioni di fatto detto rapporto di parentela si crea co-     nerale dell’adozione dei minori) e l’adozione degli
munque, essendo connaturato all’inserimento nella          adulti, costruita sullo stampo ottocentesco della di-
nuova famiglia, di cui i parenti sono il naturale con-     sciplina codicistica; e ciò mentre il legislatore, grazie
testo sia nel caso dell’adozione di minori “ordinaria”
(un tempo legittimante) sia in quello dell’adozione        Note:
in casi particolari. Non si vede perché negare sul         (7) Tra gli altri: M. Bessone e G. Ferrando, Minori e maggiori di
piano degli effetti giuridici ciò che già avviene e con    età (adozione dei), in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1984, 90.
pienezza sul piano delle relazioni esistenziali.           (8) Cass. 30.1.1998, n. 978, in Giust. civ., 1998, I, 1955.

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Opinioni
Riforma della filiazione

forse ad una propria disattenzione, sembrava almeno           to da minorenne e l’altro quando aveva ormai rag-
questa volta avere evitato un’ingiustizia.                    giunto la maggiore età (12). In tali situazioni, a mio
Avremmo, paradossalmente, figli nati dall’unione di           avviso, un potere di attribuzione dello status di fi-
parenti stretti ammessi all’unico status di figlio con        glio-parente ai sensi dell’art. 74 c.c. avrebbe potuto
effetti pieni di parentela, almeno in quei quasi mi-          essere lasciato alla valutazione, caso per caso, del
steriosi casi in cui ciò corrisponda al loro interesse        giudice civile pur delimitando normativamente a
(in pratica: al momento della successione ereditaria          casi ben specifici la possibilità di richiedergli detto
dal padre incestuoso, a tutt’oggi perseguibile penal-         scrutinio.
mente), ma costruiremmo una nuova ed unica cate-
goria di figli marginali: quelli cresciuti nella famiglia
adottiva con la deminutio dell’adozione in casi parti-
colari.
Certo possono suscitare preoccupazioni alcuni effet-
ti giuridici derivanti dal doppio status di figlio del-
l’adottato in casi particolari, ormai configuratosi co-
me una vera e propria open adoption (9). Non esage-
rerei la portata di tali possibili effetti, quali, ad esem-
pio, la concorrente chiamata dei genitori biologici e
di quelli adottivi sull’eredità del figlio premorto; ef-
fetti che poche norme di armonizzazione della disci-
plina successoria e familiare al nuovo status di figlio
adottivo in casi particolari potrebbero facilmente ri-
solvere cogliendo anche l’occasione per meglio di-
sciplinare l’istituto dell’adozione in casi particolari
in modo da prendere atto della molteplicità delle si-
tuazioni e dei bisogni che gli corrispondono e che
forse meriterebbero maggiore attenzione (10).
La sede deputata per tale armonizzazione dovrebbe
certamente essere il decreto legislativo di cui all’art.
2 della legge n. 219, dalla cui competenza delegata
esorbita tuttavia la correzione delle disposizioni già
introdotte con immediata efficacia dalla riforma, tra
le quali figura il nuovo art. 74 c.c.
L’ulteriore novella dell’art. 74 c.c., se dovesse essere
ravvisata come opportuna, dovrà dunque essere de-
cisa dal legislatore con un percorso diverso da quel-
lo della delega in commento. Pare questo un ostaco-
lo non facile da superare riguardo ad alcune osserva-
zioni critiche che rimproverano alla legge n. 219
l’esclusione troppo tranchant di tutte le adozioni di
maggiorenni dal nuovo ed unico status di filiazione.
Secondo un’attenta dottrina, infatti, avrebbe meri-
tato diversa considerazione la filiazione adottiva
realizzata ex art. 291 ss. c.c. nei riguardi di ragazzi già
presi in affidamento durante la minore età dagli
adottanti che pur desiderandolo non abbiano avuto
la possibilità di procedere immediatamente o co-
munque per tempo all’adozione ai sensi della legge            Note:
n. 184/1983 (11).                                             (9) Come nota L. Lenti, La sedicente riforma, cit., 203.
Nella stessa opportuna prospettiva di riflessione è           (10) È quanto emerge dal (non a caso breve) repertorio di que-
stata anche prospettata la problematicità dei rappor-         stioni proposto da M. Dossetti, La parentela, cit., 25.
ti tra fratelli entrambi adottati all’interno del mede-       (11) In tal senso L. Lenti, La sedicente, cit., 203.
simo nucleo familiare quando l’uno sia stato adotta-          (12) Così M. Dossetti, La parentela, cit., 26.

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