Il nuovo statusdi figlio e le adozioni in casi particolari
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Opinioni Riforma della filiazione Adozione Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari di Paolo Morozzo della Rocca L’Autore ritiene che con il nuovo art. 74 c.c. anche i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 ss. della legge n. 184/1983, siano compresi nell’unico status di filiazione, con effetti di parentela nei riguardi dei familiari degli adottanti (spesso dell’adottante). La novella, peraltro, risulta condivisibile, anche se appare op- portuna una più articolata attenzione del legislatore (non solo nell’ambito della delega legislativa) a questa ti- pologia di adozioni. L’unico status di figlio comprende colo di parentela caratterizza ogni tipo di filiazione, anche gli adottati in casi particolari? con la sola eccezione della filiazione adottiva del L’art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha mo- maggiorenne. dificato il testo dell’art. 74 c.c., che ora così dispone: La novità non riguarda però tutte le adozioni dei mi- “La parentela è il vincolo tra le persone che discen- nori di età di cui alla legge n. 184/1983, ma solo dono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filia- quelle cosiddette “in casi particolari” di cui all’art. zione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel 44 della legge sull’adozione, perché le adozioni rea- caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso lizzate secondo il procedimento normalmente previ- in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sto dalla legge n. 184/1983 comportavano già il sor- sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, gere dei legami di parentela ai sensi dell’art. 27 del- di cui agli articoli 291 e seguenti”. la legge n. 184/1983, ove è disposto che “per effetto La centralità di questa disposizione nella trama del dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio le- nuovo status di filiazione è evidente, ma si tratta di gittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette un’evidenza molto problematica, dato che l’effettiva il cognome (...) Con l’adozione cessano i rapporti portata della norma è divenuta subito oggetto di ac- dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divie- ceso dibattito. ti matrimoniali”. Invero, la funzione svolta dal nuovo art. 74 pare tra- Di conseguenza, se diamo al nuovo art. 74 c.c. il si- scendere il solo tema del pieno riconoscimento del- gnificato che la lettera obiettivamente gli attribuisce la cosiddetta parentela naturale, tema che la legge n. e se riteniamo di individuare in questa disposizione 219 risolve anche in altra sede affermando, col nuo- non un mero flatus vocis ma una norma dotata di una vo art. 258 c.c., che “il riconoscimento produce ef- qualche effettività (1), dobbiamo ritenere che essa fetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai introduca un unico status di figlio-parente compren- parenti di esso”. sivo di tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filia- Dunque, già solo per effetto dell’art. 258 c.c. - forse zioni adottive, incluse quelle in casi particolari, poco elegante, perché innesta la nuova regola di sta- escludendo invece le adozioni dei maggiorenni (2). tus sul diverso ambito dell’atto di riconoscimento e del suo carattere unilaterale, tale da non coinvolge- re l’altro procreatore - i figli nati fuori del matrimo- Note: nio sarebbero da considerare alla medesima stregua (1) Il tema della effettività o meno del contenuto dispositivo del- l’art. 74 c.c. è ben avvertito da, M. Sesta, L’unicità dello stato di dei figli nati nel matrimonio riguardo alla parentela filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in questa Rivi- (e dunque riguardo anche ai rapporti successori, alla sta, 2013, 3, 235, pur giungendo questo autore ad una ipotesi in- partecipazione all’impresa familiare e a tutti gli altri terpretativa opposta a quella qui proposta. possibili effetti di legge). (2) Nel medesimo senso qui sostenuto cfr.:L. Lenti, La sedicen- te riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, Cos’altro dice, dunque, di più e di diverso da quanto 202; M. Dossetti, La parentela, in M. Dossetti, M. Moretti e C. non sia già detto altrove, l’art. 74? Ci dice che il vin- Moretti, La riforma della filiazione, Bologna, 2013, 20;. 838 Famiglia e diritto 8-9/2013
Opinioni Riforma della filiazione Acquisito detto risultato interpretativo si potrebbe del legislatore a mantenere l’armonia formale del si- discutere sulla opportunità della nuova disciplina stema del diritto positivo rende infatti questa moda- che ne discende. Occorre però previamente dare lità abrogativa molto frequente e talvolta anche me- conto delle diverse obiezioni all’esito interpretativo no pericolosa di certe esplicite quanto non avvedu- qui proposto da parte di alcune delle più autorevoli te abrogazioni dichiarate in coda alle diverse disci- prime voci di commento alla nuova disciplina. pline sopravvenute (5). In un panorama ancora caratterizzato da un approc- Va infine considerato il terzo argomento presenta- cio di “prima lettura” della nuova disciplina e da una to, sia pure in modo non chiaro, dal citato passo del- non sempre chiara individuazione dei temi di mag- la Relazione: quello secondo cui la condizione del fi- gior rilievo, queste obiezioni non sono state ancora glio minore in condizione di abbandono va distinta accompagnate da un dibattito approfondito (3). da quella degli adottati di maggiore età nonché (ma Non molto, dunque, è stato aggiunto dai primi com- qui l’affermazione è lasciata nell’implicito) da quel- mentatori a quanto già sostenuto nella Relazione il- la dei minori adottati benché non versassero in una lustrativa alla Proposta di decreto legislativo predi- condizione di abbandono. sposta dalla commissione ministeriale incaricata, Questo terzo argomento - in parte espresso ed in par- ove è affermato che “quanto alla posizione dei mi- te sotteso - altro non è che specificazione del primo nori adottati ai sensi dell’articolo 44 della legge n. e dunque pretende risposta in una più attenta disa- 184/1983, che disciplina l’adozione in casi partico- mina dell’istituto dell’adozione in casi particolari, la lari, in questa ipotesi è la stessa legge, che richiama, cui importanza tra gli strumenti posti a tutela del di- all’articolo 55, le norme del codice civile che disci- ritto del minore a crescere in una famiglia non sem- plinano l’adozione dei maggiori di età (in particola- bra essere stata adeguatamente riconosciuta da colo- re gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), eviden- ro che ne propongono l’irrealistica equiparazione al- ziando l’analogia tra gli istituti, che trova il suo fon- l’istituto di stampo patrimonialistico nel cui prisma damento nella conservazione, anche nell’adozione il codice civile disciplina l’adozione dell’adulto, la in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia cui regolamentazione, ferma al 1942, precede non di origine. Pertanto, proprio in virtù del conferi- solo cronologicamente ma anche culturalmente, di mento dello stato di figli agli adottati minori di età moltissimo, quella, ben più attenta alle esigenze dei in stato di abbandono, le norme del codice civile minori, della legge n. 184/1983. che attribuivano particolari diritti (soprattutto in materia successoria) agli adottati non sono state Scopo e funzioni dell’adozione in casi modificate in quanto riferite agli adottati maggiori particolari di età”. Sebbene definite come casi particolari, le adozioni Il primo argomento è dunque dato dall’analogia del- dei minori di età di cui alle diverse fattispecie elen- le rispettive situazioni tra l’adozione in casi partico- cate nell’art. 44 della legge n. 184/1983 non costi- lari e l’adozione non legittimante del maggiorenne. tuiscono di certo un fatto eccezionale, costituendo Argomento a mio parere erroneo, come cercherò di oggi circa un terzo di tutte le adozioni di minori che dimostrare. V’è poi l’argomento più tecnico del ri- chiamo fatto dall’art. 55 della legge n. 184/1983 del- Note: le norme del codice civile sull’adozione dei maggio- (3) Il tema è appena accennato in nota da C.M. Bianca, La legge renni, da applicare dunque all’adozione dei minore italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, 1, 2, nt. 7, ove l’autore si limita ad osservare che ancora oggi il vincolo di paren- in casi particolari (4). Delle norme richiamate la più tela “deve egualmente escludersi quando si tratti di adozione in significativa è ovviamente quella di cui all’art. 300 casi particolari”. c.c., ove è disposto che “l’adottato conserva tutti i (4) È questo, in effetti, l’argomento che, in prima lettura, sembra diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, sal- convincere, pur con riserva di maggiori approfondimenti, M. Se- sta, L’unicità, cit., 235. ve le eccezioni stabilite dalla legge”; e poi che (5) Non mi pare, invece, che possa essere utilizzato, al fine di af- “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra (...) fermare la formale compatibilità tra il nuovo art. 74 ed il combi- l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezio- nato disposto di cui all’art. 55 della legge sull’adozione con l’art. ni stabilite dalla legge”. 300 c.c., il riferimento di quest’ultima disposizione alle “eccezio- ni previste dalla legge”, considerando l’adozione del minore di Invero non vedo alcuna difficoltà a ritenere che età in casi particolari una di quelle ipotesi di eccezione alla man- l’art. 1 della legge n. 219/2012, modificando l’art. 74 canza di effetti legittimanti delle adozioni sottoposte alla discipli- c.c., abbia tacitamente abrogato l’art. 55 della legge na dell’art. 300 c.c.. Il richiamo alle eccezioni di legge di cui al- l’art. 300 c.c. è infatti indubbiamente rivolto al singolo effetto di n. 184/1983 nella parte in cui richiama l’art. 300, parentela e non alla possibilità che un’adozione pur astrattamen- comma 2, c.c., ultimo periodo. La scarsa attitudine te ricadente nel tipo regolato possa avere effetti di parentela. Famiglia e diritto 8-9/2013 839
Opinioni Riforma della filiazione ogni anno vengono pronunciate in Italia. Questa al- Cosa non funziona in questo schema logico? In pri- ta percentuale di casi per un verso preoccupa perché mo luogo la mancata distinzione tra effettività in contraddice la prospettiva di sistema secondo cui astratto ed effettività in concreto: se l’adottato in l’adozione di un minore è possibile solo in presenza casi particolari è privo di genitori (perché ignoti, dei requisiti oggettivi e soggettivi di idoneità di cui perché lo hanno abbandonato, o perché sono morti) all’art. 6, salvo appunto, il ricorrere dei “casi parti- cosa potrà farsene del permanere del rapporto giuri- colari” raccolti nell’art. 44 e immaginati del tutto dico di filiazione biologica? In questi casi la negazio- residuali. Tanto residuali che, a mio avviso, l’autore ne all’adozione degli “effetti di parentela” rischia di della legge n. 219 se ne è semplicemente dimentica- fondarsi su un argomento esclusivamente conserva- to nel momento in cui ha redatto il nuovo art. 74 tivo del tipo: poiché prima non era previsto, ancor c.c. oggi non lo posso prevedere (6). Per altro verso, tuttavia, i procedimenti adottivi ai In secondo luogo non pare corretta l’idea che l’ado- sensi dell’art. 44 sono così numerosi - a parte possi- zione in casi particolari riguardi necessariamente bili abusi, sui quali tuttavia la giurisprudenza mino- minori che non si trovano in una condizione di ab- rile pare piuttosto ben avvertita - perché le fattispe- bandono. Ciò può infatti riguardare alcuni ma forse cie raccolte in questa norma consentono di dare una non la maggior parte dei casi che in concreto rica- risposta tutto sommato efficiente ad una molteplici- dono nell’ambito di applicazione dell’art. 44. Certa- tà di situazioni (alcune delle quali più frequenti oggi mente non è in stato di abbandono il figlio del co- di ieri) di cui forse lo stesso legislatore del 1983 non niuge, ma lo è l’orfano adottato in casi particolari da era pienamente consapevole, anche se ebbe la sag- persona (la quale potrebbe anche non essere un pa- gezza di lasciare loro l’uscio aperto. rente) che già abbia col minore un significativo rap- Che alla prova dei fatti i casi particolari non siano porto opportunamente valutato dal giudice dell’ado- pochi non significa che essi smettano per ciò solo di zione. essere particolari rispetto ai due casi “principali” im- Vero è che spesso l’adozione di cui all’art. 44 si pro- maginati dal legislatore e costituiti dal minore rima- pone come alternativa praticabile quando alla pur sto orfano di entrambi i genitori e dal minore privo constatabile situazione di abbandono del minore si di una famiglia idonea a curarne la crescita e lui stes- accompagni comunque l’opportunità di mantenere so pronto ad essere inserito in una nuova famiglia alcuni legami con la famiglia pur inidonea a pren- normotipizzata, o meglio conformata, dall’art. 6 del- dersene cura. la legge n. 184/1983. Può infatti sussistere un legame affettivo incancella- Ormai a molti anni di distanza dal 1983, è forse il bile tra genitori pur non recuperabili all’esercizio più complessivo “spirito del tempo” che ci conduce delle loro responsabilità ed il figlio, specie se già a riconoscere, quasi in ogni settore, l’esistenza di si- grandicello. In tali casi il percorso dell’adozione tuazioni particolari meritevoli di positiva considera- “piena”, caratterizzata dall’interezza degli effetti di zione, al contrario dello spirito del tempo passato cui all’art. 27 della legge n. 184/1983, ad iniziare che invece tendeva ad individuare modelli normati- dall’affidamento preadottivo e dalla recisione dei le- vi più conformativi con poche o nessuna eccezione gami giuridici con la famiglia di origine, potrebbe nell’ambito regolato. essere davvero inopportuno trovando come primo e Non fa eccezione la vicenda delle adozioni in casi definitivo avversario il minore stesso di cui si vor- particolari, caricatasi di una molteplicità di funzioni rebbe realizzare il miglior interesse. che sfuggono allo schema ancor oggi spesso ripropo- Altre volte l’adozione in casi particolari consente di sto (se ne ha chiara eco anche nel qui riportato pas- ricostruire una relazione di bigenitorialità in un qua- so della Relazione al decreto legislativo di cui all’art. 2 della legge n. 219/2012) secondo cui avremmo mi- Nota: nori in stato di abbandono adottati con effetti “le- (6) M. Dogliotti, Nuova filiazione: la delega al governo, in questa Rivista, 2013, 3, 290, si avvede, a differenza dell’autore della re- gittimanti” (oggi si dovrebbe dire: con effetti di pa- lazione ministeriale, della varietà di situazioni descritte dall’art. rentela) da coppie coniugate, ai sensi dell’art. 27 44, proponendo che il legislatore delegato provveda a distingue- della legge n. 184/1983 e minori non in stato di ab- re dalle altre l’ipotesi in cui il minore venga adottato da un pa- rente o da un terzo con precedenti e significativi rapporti e quel- bandono che potrebbero invece essere adottati ai la in cui il minore venga adottato dal coniuge del suo genitore. sensi dell’art. 44 della legge n. 184 senza che si crei Casi questi nei quali - secondo Dogliotti, ma l’opinione, per le ra- un vero status di filiazione, dato il conservarsi del gioni che espongo nel testo, non mi pare del tutto esatta - non sussistendo abbandono permane il rapporto con i parenti origi- rapporto giuridico di filiazione con i genitori biolo- nari del minore e pertanto non avrebbe senso la sovrapposizione gici. con altri parenti. 840 Famiglia e diritto 8-9/2013
Opinioni Riforma della filiazione dro familiare ricomposto. Questo potrebbe avvenire, Coloro che ancora oggi escludono gli effetti di pa- ad esempio, quando il padre, completamente disin- rentela per le adozioni in casi particolari traggono il teressato al figlio, acconsenta all’adozione in casi loro principale argomento dalla persistenza, nel- particolari da parte del marito o del nuovo compa- l’orizzonte delle relazioni giuridiche dell’adottato, gno della madre. della sua famiglia di origine, ritenendo forse addirit- L’esclusione dei cosiddetti effetti legittimanti era tura lapalissiano che un figlio non possa avere con- stata criticata in passato da un’attenta dottrina, rile- temporaneamente due famiglie, ma l’evidenza del- vando come in tal modo i minori adottati ai sensi l’argomento è in realtà solo apparente. Ci si dovreb- dell’art. 44 si trovassero collocati in una posizione be allora chiedere, secondo questo medesimo spiri- tendenzialmente peggiore rispetto a quella dei mi- to, come sia possibile avere due padri (il biologico e nori beneficiari di una “adozione piena” (7). l’adottivo) o in alternativa come sia possibile avere Ora che - ad avviso di chi scrive - gli effetti di pa- un padre adottivo limitando però per legge i rappor- rentela sono stati attribuiti (giustamente, pur se in- ti di parentela alla sola cerchia dei familiari del “non consapevolmente) dal nuovo art. 24 c.c. anche agli più padre”; ancor meno proponibile è, infine, l’idea, adottati in casi particolari diviene però inevitabile che il padre vero rimanga quello che non c’è più o interrogarsi sulla compatibilità di tali effetti con il che è decaduto dalla responsabilità genitoriale, tratto caratteristico di questo tipo di adozione, costi- mentre quello adottivo sarebbe una sorta di superaf- tuito senza dubbio dalla previsione normativa del fidatario a vita (ma allora perché la legge dispone mantenimento delle relazioni, anche in senso giuri- che il cognome adottivo sia anteposto a quello del dico, con la famiglia di origine ed in particolar mo- padre biologico?). do con i genitori biologici, come testimonia, tra l’al- Delle tre alternative l’unica che pare meritevole di tro, l’aggiunta del cognome di origine in coda a essere considerata è la prima: un padre di adozione quello dell’adottante. interviene e si sostituisce al padre biologico la cui fi- Ciò conduce, ad esempio, nel caso dell’adozione da gura non scompare però dall’identità personale e parte del coniuge della madre, a dichiarare sospeso giuridica dell’adottato e talvolta nemmeno dall’am- ma non estinto l’obbligo del padre biologico - priva- bito delle sue effettive relazioni, ma la minore età to della potestà del minore, esercitata invece dal- dell’adottato orienta comunque l’adozione di cui al- l’adottante - di contribuire economicamente al l’art. 44 verso il comune orizzonte che caratterizza mantenimento del figlio; sicché egli ben potrebbe nel suo insieme la disciplina della legge n. 184/1983: essere obbligato al versamento di un assegno perio- dare al minore che ne è privo una famiglia idonea. dico nel caso in cui la madre ed il genitore adottivo, Perché dunque togliergliela sulla base di astratte de- tenuti in via primaria, non dispongano delle neces- duzioni non più fondate sul testo di legge e sicura- sarie risorse e nemmeno gli ascendenti dei due co- mente contrarie all’interesse del minore? niugi possano sopperirvi (8). Questa soluzione pare conforme al superiore interes- In conclusione se del minore il quale però - è utile qui osservarlo - Prima della legge n. 219 i figli adottivi, se l’adozione riguardo agli eventuali obblighi o diritti di solidarie- non aveva effetti legittimanti, potevano dirsi assimi- tà familiare gravanti, soprattutto in età adulta, sui lati alla situazione dei figli naturali, oggi diverrebbe- soggetti indicati dall’art. 433 c.c. figurerà (non im- ro dei “quasi non figli” e comunque gli unici figli che porta se come debitore o come creditore) solo in pur crescendo in una famiglia sin dalla tenera età quanto figlio adottivo e non anche nella qualità di non ne diverrebbero familiari. figlio dei suoi genitori biologici. A mio modo di vedere questo sarebbe l’esito infau- Non sarebbe invece compatibile con l’interesse del sto di una linea interpretativa poco consapevole minore l’esclusione dal rapporto di parentela con i della differenza funzionale tra l’adozione del minore familiari del genitore adottivo. Sul piano delle rela- di cui all’art. 44 (che partecipa della funzione più ge- zioni di fatto detto rapporto di parentela si crea co- nerale dell’adozione dei minori) e l’adozione degli munque, essendo connaturato all’inserimento nella adulti, costruita sullo stampo ottocentesco della di- nuova famiglia, di cui i parenti sono il naturale con- sciplina codicistica; e ciò mentre il legislatore, grazie testo sia nel caso dell’adozione di minori “ordinaria” (un tempo legittimante) sia in quello dell’adozione Note: in casi particolari. Non si vede perché negare sul (7) Tra gli altri: M. Bessone e G. Ferrando, Minori e maggiori di piano degli effetti giuridici ciò che già avviene e con età (adozione dei), in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1984, 90. pienezza sul piano delle relazioni esistenziali. (8) Cass. 30.1.1998, n. 978, in Giust. civ., 1998, I, 1955. Famiglia e diritto 8-9/2013 841
Opinioni Riforma della filiazione forse ad una propria disattenzione, sembrava almeno to da minorenne e l’altro quando aveva ormai rag- questa volta avere evitato un’ingiustizia. giunto la maggiore età (12). In tali situazioni, a mio Avremmo, paradossalmente, figli nati dall’unione di avviso, un potere di attribuzione dello status di fi- parenti stretti ammessi all’unico status di figlio con glio-parente ai sensi dell’art. 74 c.c. avrebbe potuto effetti pieni di parentela, almeno in quei quasi mi- essere lasciato alla valutazione, caso per caso, del steriosi casi in cui ciò corrisponda al loro interesse giudice civile pur delimitando normativamente a (in pratica: al momento della successione ereditaria casi ben specifici la possibilità di richiedergli detto dal padre incestuoso, a tutt’oggi perseguibile penal- scrutinio. mente), ma costruiremmo una nuova ed unica cate- goria di figli marginali: quelli cresciuti nella famiglia adottiva con la deminutio dell’adozione in casi parti- colari. Certo possono suscitare preoccupazioni alcuni effet- ti giuridici derivanti dal doppio status di figlio del- l’adottato in casi particolari, ormai configuratosi co- me una vera e propria open adoption (9). Non esage- rerei la portata di tali possibili effetti, quali, ad esem- pio, la concorrente chiamata dei genitori biologici e di quelli adottivi sull’eredità del figlio premorto; ef- fetti che poche norme di armonizzazione della disci- plina successoria e familiare al nuovo status di figlio adottivo in casi particolari potrebbero facilmente ri- solvere cogliendo anche l’occasione per meglio di- sciplinare l’istituto dell’adozione in casi particolari in modo da prendere atto della molteplicità delle si- tuazioni e dei bisogni che gli corrispondono e che forse meriterebbero maggiore attenzione (10). La sede deputata per tale armonizzazione dovrebbe certamente essere il decreto legislativo di cui all’art. 2 della legge n. 219, dalla cui competenza delegata esorbita tuttavia la correzione delle disposizioni già introdotte con immediata efficacia dalla riforma, tra le quali figura il nuovo art. 74 c.c. L’ulteriore novella dell’art. 74 c.c., se dovesse essere ravvisata come opportuna, dovrà dunque essere de- cisa dal legislatore con un percorso diverso da quel- lo della delega in commento. Pare questo un ostaco- lo non facile da superare riguardo ad alcune osserva- zioni critiche che rimproverano alla legge n. 219 l’esclusione troppo tranchant di tutte le adozioni di maggiorenni dal nuovo ed unico status di filiazione. Secondo un’attenta dottrina, infatti, avrebbe meri- tato diversa considerazione la filiazione adottiva realizzata ex art. 291 ss. c.c. nei riguardi di ragazzi già presi in affidamento durante la minore età dagli adottanti che pur desiderandolo non abbiano avuto la possibilità di procedere immediatamente o co- munque per tempo all’adozione ai sensi della legge Note: n. 184/1983 (11). (9) Come nota L. Lenti, La sedicente riforma, cit., 203. Nella stessa opportuna prospettiva di riflessione è (10) È quanto emerge dal (non a caso breve) repertorio di que- stata anche prospettata la problematicità dei rappor- stioni proposto da M. Dossetti, La parentela, cit., 25. ti tra fratelli entrambi adottati all’interno del mede- (11) In tal senso L. Lenti, La sedicente, cit., 203. simo nucleo familiare quando l’uno sia stato adotta- (12) Così M. Dossetti, La parentela, cit., 26. 842 Famiglia e diritto 8-9/2013
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