Albania - aggiornata al 13 febbraio 2019

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Albania – aggiornata al 13 febbraio 2019

 Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Komiteti Shqiptar I Birësimeve (KSHB) – Comitato Albanese per l’Adozione
Ministero di giustizia
Rruga Mine Peza, Pallati 87/3, Shkalla 2
Tirana
E-mail: genci.terpo@kshb.gov.al
Website: http://kshb.gov.al/

  Compiti e funzioni del KHSB:
   Controlla periodicamente tutti i casi di adozione;
   Coopera con le Autorità centrali di altri Paesi;
   Attraverso gli organi di cui è composto, il Consiglio direttivo e la Segreteria esecutiva,
     esamina e decide l’idoneità ad adottare degli aspiranti genitori adottivi e approva le
     adozioni;
   In particolare, tra le varie attività, il Consiglio direttivo del KSHB:
        o Decide sull’idoneità degli aspiranti adottivi;
        o Acconsente, in forma scritta e collegiale, all’adozione del minore da parte degli
             aspiranti adottivi, tenendo conto del superiore interesse del minore;
        o Adotta le misure necessarie per evitare il fallimento dell’adozione, profitti illeciti
             e qualsiasi tipo di attività finalizzata alla tratta di minori;
        o Definisce la durata, le modalità e il luogo del periodo di convivenza del minore
             con gli aspiranti genitori adottivi preliminare all’adozione;
        o Adotta il programma di lavoro del KSHB ed elabora le politiche per il
             miglioramento delle procedure di adozione;
        o Propone per l’approvazione, sulla base di un ordine congiunto del Ministro della
             giustizia e del Ministro delle finanze, le tariffe per i servizi effettuati nel percorso
             adottivo;
        o Rispetta gli obblighi derivanti dalle Convenzioni ratificate e dagli accordi
             internazionali sottoscritti sui diritti dei minori in materia di adozione;
        o Presenta proposte per il miglioramento della legislazione in materia di adozione,
             nell’interesse dei minori;
        o Valuta in ogni caso la conclusioni dell’abbinamento tra gli aspiranti genitori
             adottivi e il minore e controlla che l’adozione corrisponda al superiore interesse
             del minore;
        o Autorizza l’attività di intermediazione dell’adozione di enti nazionali senza
             scopo di lucro, in conformità ai requisiti posti dalla normativa internazionale e
             nazionale;
        o Richiede agli enti nazionali e stranieri informazioni sulla condizione del minore
             adottato, alle scadenze stabilite dagli accordi stipulati con essi;
        o Promuove la cooperazione con le Autorità centrali di altri Paesi, nonché la
             redazione di accordi bilaterali con gli enti autorizzati stranieri;
        o Autorizza l’attività di enti stranieri che operano in materia di adozione in
             Albania;
        o Viene informato delle attività degli enti autorizzati e, in caso di violazione di
obblighi di legge rilevate dalle ispezioni delle strutture del KSHB, decide
              l’applicazione di eventuali misure amministrative, che possono comportare
              anche la revoca dell’autorizzazione.
      La Segreteria esecutiva del KSHB:
          o Compila e gestisce l’elenco dei minori adottandi nel Paese o all’estero;
          o Accetta le domande di adozione presentate da cittadini albanesi o stranieri,
              residenti in Albania, e aiuta gli aspiranti genitori adottivi a fornire la
              documentazione completa;
          o Fornisce le informazioni necessarie ai soggetti tenuti a prestare il proprio
              consenso per l’adozione circa le conseguenze del consenso e dell’adozione;
          o Collabora con le strutture pubbliche e private che si occupano, all’interno del
              Paese, di assistenza sociale, per garantire la protezione degli interessi dei minori
              da esse seguiti;
          o Esamina, verifica e valuta la documentazione presentata dagli aspiranti genitori
              adottivi e la documentazione del minore adottando;
          o Assicura informazioni dettagliate sulle origini del minore, inclusa la sua
              provenienza e il suo background nazionale, religioso, culturale e linguistico;
          o Conduce interviste con gli aspiranti genitori adottivi e predispone una relazione
              su di loro;
          o Organizza sessioni di consulenza e formazione e altre attività in materia di
              adozione;
          o Richiede dati sullo stato del minore adottato al settore dei servizi sociali
              dell’unità di governo locale e alle agenzie di intermediazione;
          o Svolge l’audizione del minore al fine di raccogliere il suo parere o consenso
              all’adozione;
          o Effettua ispezioni negli istituti pubblici e privati che accolgono i minori
              adottabili e verifica le relazioni sulla condizione dei minori che periodicamente
              devono essere presentati al KSHB;
          o Supervisiona le attività degli enti di intermediazione che operano in materia di
              adozione, sulla loro composizione, sul loro funzionamento e sulla loro situazione
              finanziaria.

Ambasciata d’Italia in Albania
Rruga Papa Gjon Pali II, n. 2, 1010
Tirana
Tel: +355 4 2275900
Fax: +355 4 2250921
E-mail: segramb.tirana@esteri.it
PEC: amb.tirana@cert.esteri.it
Website: https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/

Rappresentanza d’Albania in Italia
Via Asmara, 5
00199, Roma
Tel: + 39 06 86224110
Fax: +39 06 86224120
E-mail: embassy.rome@mfa.gov.al
Website: http://www.ambasadat.gov.al/italy/it

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Albania clicca qui.
Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 12 settembre 2000 ed il primo
gennaio 2001 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
    Legge n. 8624 del 15 giugno 2000 relativa all’accesso dell’Albania alla Convenzione
     dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione
     internazionale;
    Legge n. 9062 dell’8 maggio 2003, Codice della famiglia;
    Legge n. 9695 del 19 marzo 2007 relativa alle procedure di adozione e al Comitato per
     l’adozione in Albania e successive modifiche;
    Legge n. 10358 del 16 dicembre 2010 che apporta alcune integrazioni e modifiche alla
     Legge n. 9695 del 19 marzo 2007 relativa alle procedure di adozione e al Comitato per
     l’adozione in Albania.

Requisiti degli adottanti*
Secondo gli artt. 241 e 242 del Codice della famiglia, gli aspiranti genitori adottivi devono
essere in possesso dei seguenti requisiti di età e status:
    • devono avere almeno 18 anni in più rispetto al minore e, nelle adozioni del figlio del
        partner, la differenza di età non deve essere inferiore a 15 anni;
    • devono essere uniti in matrimonio.
Ai sensi dell’art. 245 del Codice della famiglia, non possono adottare coloro che:
    • sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del
        Tribunale;
    • sono affetti da una malattia psichiatrica, da un disturbo mentale o soffrono di una
        malattia che potrebbe mettere in pericolo la salute e la vita del minore adottato;
    • non possono garantire l’adempimento delle loro responsabilità genitoriali nella cura e
        nell’educazione del minore adottato.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa dell’Albania, che sono validi per le coppie adottive
italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
In base all’art. 20 della Legge 9695/2007, sono adottabili i minori:
     dichiarati abbandonati con sentenza definitiva;
     i cui genitori biologici abbiano acconsentito all’adozione;
     se sotto le cure dello Stato, il consenso all’adozione sia stato espresso dal Tribunale.
Secondo l’art. 23 della medesima legge, detti minori possono essere inseriti nel circuito
dell’adozione internazionale quando sono trascorsi almeno sei mesi dal momento della loro
iscrizione nei registri tenuti dal KSHB, senza che sia stata loro trovata una sistemazione
alternativa in Albania. In casi eccezionali, allorché la salute del minore rischi di essere
compromessa dal trascorrere dei sei mesi, il KSHB può acconsentire all’adozione anche prima
di tale periodo, dando conto della propria decisione.
I minori, ai sensi dell’art. 21, vengono rimossi dagli elenchi del KSHB e non possono essere
adottati se:
     i genitori biologici hanno ritirato il loro consenso all’adozione;
     il Tribunale, dinanzi al quale sono comparsi i genitori biologici, ha stabilito che il
         minore deve rimanere con loro, tenendo conto del suo superiore interesse;
     il minore ha raggiunto la maggiore età;
     se, compiuti i 12 anni, il minore rifiuta l’adozione.
Secondo l’art. 15 della Legge 9695/2007, quando il minore ha raggiunto l’età di dieci anni deve
esprimere la propria opinione circa l’adozione, mentre deve prestare il proprio consenso
all’adozione se ha compiuto dodici anni. Il KSHB deve assicurare che:
      il minore sia stato previamente consigliato e informato circa le conseguenze
         dell’adozione;
      quanto espresso dal minore sia tenuto in considerazione se corrispondente al suo
         interesse;
      il minore abbia fornito la propria opinione/consenso sull’adozione in modo libero e
         volontario e ciò sia stato documentato per iscritto, seguendo il modello stabilito dal
         KSHB;
      il minore non abbia reso la propria opinione o il consenso all’adozione in cambio di un
         pagamento o di qualsiasi altra forma di risarcimento.
L’art. 246 del Codice della famiglia prevede che il consenso debba essere espresso anche dai
genitori biologici del minore, se presenti; se uno di essi è deceduto è sufficiente il consenso
dell’altro; se entrambi sono deceduti, sono giuridicamente incapaci o se non è nota la loro
identità, è il Tribunale a stabilire se il minore può essere adottato. Secondo quanto stabilito
dall’art. 247, il consenso deve essere espresso di fronte al Tribunale e, come previsto dal
successivo articolo, può essere ritirato dai genitori biologici entro tre mesi da quando è stato
reso e, comunque, fino al provvedimento finale del Tribunale sull’adozione. Il periodo di tempo
di tre mesi – come precisato dallo stesso art. 248 – funge da periodo di prova per i rapporti tra
gli aspiranti genitori adottivi e il minore adottando.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

       1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
          autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al KSHB;
       2. il KSHB sottopone alla coppia la proposta di abbinamento con un minore e, se la
          coppia accetta, il suo fascicolo è trasmesso al Tribunale;
       3. durante la pendenza della procedura davanti al Tribunale, è disposto un periodo di
          convivenza del minore con gli aspiranti genitori adottivi;
       4. il Tribunale pronuncia la decisione sull’adozione, che può essere impugnata;
       5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette al KSHB quattro
          relazioni concernenti l’integrazione del minore, con cadenza semestrale.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
Secondo quanto previsto dagli artt. 252 e seguenti del Codice della famiglia, gli aspiranti
genitori adottivi presentano la domanda di adozione al KSHB tramite l’ente autorizzato. Il
Consiglio direttivo del KSHB verifica, ai sensi dell’art. 27 della Legge 9695/2007, la validità e
la correttezza della documentazione; la Segreteria esecutiva del KSHB, ai sensi dell’art. 23
della medesima legge, elabora la proposta di abbinamento, che viene sottoposta, tramite l’ente
autorizzato, agli aspiranti genitori adottivi.
Il KSHB prepara la valutazione relativa agli aspiranti genitori adottivi e la inoltra al Tribunale
del luogo in cui risiede il minore, unitamente alla certificazione dalla quale risulti che sono
trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione del minore nel registro dei minori adottabili e non è
stata praticabile la soluzione dell’adozione nazionale.
Ai sensi dell’art. 248 del Codice della famiglia, prima di assumere la decisione sull’adozione, il
Tribunale deve verificare che sia decorso il termine di sei mesi dall’iscrizione nei registri dei
minori adottabili, che siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari per riportare il minore ai suoi
genitori biologici e che il periodo di convivenza del minore con gli aspiranti genitori adottivi si
sia concluso positivamente.
Nel corso della procedura giudiziale possono intervenire il Pubblico Ministero e chiunque abbia
un interesse rilevante per la protezione del minore. In base all’art. 255 del Codice della famiglia
tali soggetti possono altresì proporre appello verso la decisione del Tribunale.
L’art. 258 prevede che l’adozione diventi effettiva dalla data del provvedimento finale e che sia
irrevocabile. Il provvedimento viene quindi trasmesso all’ufficio civile per la registrazione.
Durante la fase della post-adozione devono essere trasmesse al KSHB, con cadenza semestrale,
quattro relazioni che diano conto dell’integrazione del minore nella nuova famiglia.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Combined second, third and fourth periodic
reports of States parties due in 2009, Albania, CRC/C/ALB/2-4, 8 dicember 2011

Adozione (articolo 21)
Raccomandazione 47
297. Il Codice della famiglia (artt. 240-262) afferma che l’adozione è consentita solo nel
superiore interesse del minore e purché rispetti i suoi diritti fondamentali. La formulazione del
Codice della famiglia ha tenuto conto delle disposizioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo e della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale (ratificata con la Legge n. 8624 del 15 giugno 2000).
298. La Legge n. 9695 del 19 marzo 2007 “sulle procedure di adozione e sul Comitato
albanese per l’adozione”, che ha abrogato la Legge n. 7650 del 17 dicembre 1992 “sulle
adozioni di minori da parte di cittadini stranieri e alcuni cambiamenti nel Codice della
famiglia”, stabilisce le procedure per l’adozione e le modalità di organizzazione e
funzionamento, nonché i doveri, del KSHB, in conformità agli obblighi contenuti nella
Convenzione dell’Aja.
299. Nel rispetto di questi obblighi, e nel contesto delle disposizioni del Codice della famiglia e
della Legge n. 9695 del 19 marzo 2007, è stato istituito il KSHB. Questa entità opera sotto la
supervisione del Ministero della giustizia, ma allo stesso tempo rappresenta l’Autorità centrale
e indipendente in materia di adozioni nella Repubblica di Albania (articolo 5 della Legge n.
9695).
300. Le autorità competenti con il potere di autorizzare le adozioni in Albania sono il KSHB e i
Tribunali. La realizzazione dell’adozione, conformemente alla legislazione sull’adozione, passa
attraverso due fasi: (a) la procedura amministrativa; (b) la procedura giudiziaria.
Procedura amministrativa
301. L’autorità responsabile per l’attuazione della procedura amministrativa è il KSHB. Il
Comitato esamina le richieste presentate direttamente ad esso, nonché attraverso gli enti con i
quali ha stipulato accordi per l’adozione di minori albanesi da parte di cittadini stranieri. I
minori adottabili sono iscritti nei registri del Comitato. Secondo le procedure stabilite, i
candidati albanesi e stranieri, residenti in Albania per 2 anni, devono soddisfare una serie di
criteri per risultare idonei all’adozione. A seguito della frequenza di alcuni corsi, della
presentazione della documentazione e dell’esame psico-sociale dei candidati, il Comitato
delibera sul bisogno del minore ad una famiglia sostitutiva che se ne faccia carico in maniera
continuativa, rispetti i suoi diritti e gestisca i problemi che il minore potrebbe presentare. Una
volta che i candidati hanno compiuto questi passaggi e hanno dimostrato di soddisfare le
condizioni sociali, educative e culturali e sono in grado di crescere ed educare normalmente il
minore, possono essere considerati candidati idonei all’adozione. Le adozioni nazionali non
sono soggette a revisione da parte di altre autorità pubbliche o organizzazioni private, ma sono
decise direttamente dal KSHB, sebbene la legge non proibisca l’istituzione di tali strutture. Nel
caso delle adozioni internazionali, il Comitato ottiene le informazioni sugli aspiranti genitori
adottivi attraverso le autorità pubbliche competenti o gli enti con i quali ha stipulato accordi di
cooperazione. Dopo il consenso del Comitato, il caso è sottoposto al giudizio del Tribunale per
la prosecuzione del procedimento giudiziario.
Procedura giudiziaria
302. Questa procedura mira a proteggere l’interesse del minore. Nel complesso della
procedura di adozione, il Tribunale ha un ruolo molto importante per l’attuazione
dell’adozione. Esamina i documenti presentati dal Comitato e le modalità con cui il Comitato
ha proceduto. Per proteggere gli interessi del minore, il Codice della famiglia prevede i casi di
intervento nel processo di adozione. Questo diritto è concesso a chiunque abbia un interesse
rilevante nella protezione dei minori, così come ai Pubblici Ministeri, che hanno il diritto di
presentare reclami contro la decisione del Tribunale.
303. I requisiti della legislazione albanese sono conformi alla Convenzione dell’Aja sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (articolo 4 (b)
della Convenzione). In base alla Convenzione dell’Aja e in conformità alla legislazione
albanese sulle adozioni, il Comitato ha la responsabilità di esaminare i principali criteri che
richiedono che il minore sia adottabile e che l’adozione corrisponda al suo superiore interesse.
Il Codice della famiglia prevede che il minore venga dato in adozione se dichiarato
abbandonato dal Tribunale in ragione dell’evidente mancanza di interesse nei suoi confronti da
parte dei suoi genitori, che abbiano perso, per loro volontà, ogni contatto con il minore e/o
abbiano gravemente fallito nell’esercizio della propria responsabilità genitoriale.
304. Il Codice della famiglia prevede inoltre che il consenso dei genitori biologici all’adozione
possa essere reso dinanzi al Tribunale. Considerando l’importanza della famiglia biologica
nella crescita del minore, il Codice della famiglia prevede anche che i genitori biologici
abbiano il diritto di ritirare il loro consenso entro tre mesi. Per consentire la crescita del
minore con i suoi genitori biologici, il Codice della famiglia affida ai Tribunali un ruolo molto
importante. In esecuzione di tale ruolo, il Tribunale verifica che siano stati compiuti tutti gli
sforzi per restituire il minore ai genitori biologici prima di prendere la decisione di affidarlo ai
genitori adottivi. L’adozione ha effetto quando la decisione del Tribunale diventa definitiva. Il
minore adottato gode di tutti i diritti di cui godono gli altri minori che stanno con i loro
genitori biologici. La legislazione albanese prevede che l’adozione sia irrevocabile; tuttavia, il
minore ha il diritto di conoscere la sua storia e di ricevere informazioni sui suoi genitori
biologici quando raggiunge la maturità.
305. Lo scopo principale dell’adozione è quello di offrire al minore una sistemazione
permanente presso una famiglia. Solo quando ciò non è possibile nel suo Paese di origine,
l’adozione internazionale diventa un’opzione percorribile. Come strumento per la protezione
dei diritti del minore, l’adozione nazionale ha la precedenza su quella internazionale. Questo
principio trova espressione nella legislazione albanese sull’adozione che stabilisce che:
l’adozione internazionale è permessa solo dopo che il minore è rimasto iscritto per 6 mesi nei
registri del KSHB e durante questo periodo sono state tentate tutte le possibilità di collocare il
minore in adozione nazionale (articolo 257 del Codice della famiglia). In conformità al quadro
giuridico applicabile, l’adozione all’interno del Paese ha la precedenza sull’adozione
internazionale come mezzo per garantire il superiore interesse del minore. Secondo questo
principio, il KSHB garantisce che l’adozione internazionale avvenga solo dopo che è risultato
impossibile trovare una famiglia per il minore in Albania e dopo che il Comitato ha affermato
che l’adozione internazionale corrisponde al superiore interesse del minore e garantisce il
rispetto dei suoi diritti umani. Attualmente, il KSHB (unica autorità che opera in materia di
adozione) in collaborazione con le istituzioni per l’infanzia (pubbliche e private), con enti di
intermediazione (principalmente enti stranieri; finora nessun ente albanese è stato autorizzato
alla intermediazione perché nessuna richiesta è stata presentata) e i Tribunali di tutti i distretti
giudiziari (le sezioni che si occupano della famiglia) decidono sulle adozioni nazionali e
internazionali.
306. La Legge n. 9695 del 19 marzo 2007 “Sulle procedure di adozione e sul Comitato
albanese per l’adozione”, all’articolo 23 “Priorità nell’adozione” afferma: 1. La Segretaria
esecutiva propone una famiglia affidataria adeguata per il minore il cui nome è nell’elenco per
le adozioni. Se ciò non è possibile e il minore è stato iscritto nell’elenco del Comitato per 6
mesi, può essere candidata all’adozione anche una famiglia straniera. 2. In casi eccezionali,
quando l’attesa dei sei mesi può essere dannosa per la salute del minore, il Comitato può
consentire l’adozione prima di tale periodo nel superiore interesse del minore, nel qual caso
deve fornire una giustificazione rispetto a tale deroga.
307. In caso di adozione internazionale, il minore albanese gode degli stessi diritti che ha nel
suo Paese d’origine, poiché il KSHB ha attualmente accordi di cooperazione con enti di
intermediazione di Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja. Il Codice della famiglia
proibisce anche le adozioni internazionali quando: (a) l’adozione non è riconosciuta nel luogo
in cui risiedono gli aspiranti genitori adottivi; (b) è stabilito che l’adozione può avere gravi
conseguenze per il minore; (c) nello Stato in cui risiedono i genitori adottivi il minore non può
godere degli stessi diritti che ha in Albania.
308. Nel contesto della Legge n. 9695 del 19 marzo 2007 “Sulle procedure di adozione e sul
Comitato albanese per l’adozione”, gli enti che fanno intermediazione in materia di adozioni
sono organizzazioni locali o straniere senza scopo di lucro, dotate di licenza o autorizzazione
delle Autorità che, al pari del KSHB con cui cooperano, sono obbligate a operare in
conformità al Codice della famiglia e alla Convenzione dell’Aja.
309. Il KSHB controlla l’attività degli enti di intermediazione dal punto di vista della
composizione, delle modalità operative e della situazione finanziaria. Gli enti stranieri sono
controllati dalle Autorità centrali dei loro Paesi. Il KSHB, prima di firmare accordi con enti
stranieri, riceve conferma dalle competenti autorità circa il loro status legale di organizzazione
non governativa, al fine di non dar luogo a guadagni impropri attraverso le adozioni. Il KSHB,
negli accordi con gli enti stranieri, stabilisce la periodicità e il numero di relazioni post-
adozione che devono essere presentate al Comitato relative alla situazione dei minori adottati
all’estero. Inoltre, il fatto che tutti gli Stati con cui il Comitato coopera abbiano ratificato la
Convenzione dell’Aja garantisce che le adozioni dei minori albanesi siano sotto il controllo
delle autorità competenti di questi Paesi. Il KSHB ha sottoscritto accordi bilaterali in materia
di adozioni internazionali con tre enti in Italia, due negli Stati Uniti, uno in Francia, uno in
Spagna, uno in Canada, uno a Malta, nonché con le Autorità centrali di adozione di altri Paesi
che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja. Questi enti di intermediazione sono autorizzati a
operare in materia di adozioni dalle rispettive Autorità centrali, che sovrintendono alle loro
attività. In questo modo, le procedure per adottare i minori albanesi sono supervisionate dai
rispettivi organi competenti e sono anche sotto il controllo delle Autorità centrali. Il Comitato
ha stabilito forme di cooperazione solo con gli enti i cui Paesi hanno ratificato la Convenzione
dell’Aja.
310. Tutti i minori dati in adozione dal KSHB sono stati dichiarati abbandonati con decisione
del Tribunale. La documentazione preparata dalla struttura in cui risiede il minore contiene
pochissime informazioni sulla sua famiglia biologica. Nella maggior parte dei casi, sono
minori abbandonati dalle madri al momento della nascita e l’identità delle madri è falsa nella
maggior parte dei casi.
311. Le famiglie adottive straniere vengono tutte inizialmente seguite dagli enti che hanno
contattato e successivamente dalle Autorità centrali competenti che le hanno autorizzate in
quanto idonee all’adozione di un minore straniero.
312. La Legge n. 9695 del 19 marzo 2007 “Sulle procedure di adozione e sul Comitato
albanese per l’adozione” prevede la cessazione delle attività degli enti di intermediazione in
materia di adozioni. Una ipotesi di risoluzione si riferisce alla revoca della licenza o
dell’autorizzazione a causa della violazione dei requisiti della legge (articolo 35).
313. Il KSHB, attraverso i suoi servizi di supporto, prende provvedimenti per predisporre una
relazione approfondita della vita del minore, delle sue caratteristiche psicologiche, sociali,
spirituali, mediche e culturali e, quando possibile, anche una relazione sulla sua famiglia di
origine. Le misure adottate dal Comitato mirano a individuare la famiglia più adatta al minore,
per assicurarsi che il suo superiore interesse sia protetto.
314. Per aumentare la qualità dei servizi forniti dal KSHB, il Ministro della giustizia ha
emanato l’ordinanza n. 4763 dell’8 giugno 2009 “Approvazione del regolamento interno del
Comitato albanese per l’adozione” contenente le disposizioni che disciplinano l’organizzazione
e la gestione di questo organismo in conformità ai requisiti normativi applicabili, ma anche
alle norme più recenti in questa materia.

UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations the combined second
to fourth periodic reports of Albania, adopted by the Committee at its sixty-first session (17
September–5 October 2012), CRC/C/ALB/CO/2-4, 7 december 2012

Adozione
56. Il Comitato esprime preoccupazione per l’inosservanza delle disposizioni della Legge n.
9695 “sulle procedure di adozione e sul Comitato albanese per l’adozione”, adottata nel marzo
2007, concernenti le relazioni periodiche sulla situazione dei minori negli istituti. Il Comitato è
particolarmente preoccupato per i notevoli ritardi delle istituzioni e dei giudici per quanto
riguarda la dichiarazione di abbandono di un minore nel e la procedura di adozione, da cui
consegue che i minori sono collocati per anni negli orfanotrofi, sebbene i genitori biologici li
abbiano abbandonati e siano stati individuati per loro nuovi genitori. Il Comitato teme inoltre:
(a) che il punto di vista dei minori che non hanno raggiunto 10 anni non abbia la giusta
considerazione;
(b) non vi è alcun obbligo giuridico nel Codice della famiglia di informare e fornire consulenza
ai genitori biologici;
(c) il concetto di “evidente mancanza di interesse da parte dei genitori” di cui all’articolo 250
del Codice della famiglia - utilizzato per determinare l’adottabilità di un minore - è definito in
maniera vaga; e
(d) le procedure che il KSHB deve seguire non sono ancora state individuate.
57. Il Comitato esorta lo Stato a rivedere le regole e le procedure di adozione al fine di:
(a) garantire che i minori abbandonati di età inferiore ai 10 anni abbiano il diritto di essere
ascoltati nei procedimenti di adozione e che alle loro opinioni sia attribuita la giusta
considerazione in base alla loro età e maturità;
(b) stabilire chiaramente il diritto dei genitori biologici ad essere adeguatamente informati e
consigliati;
(c) fornire una chiara definizione giuridica del concetto di “evidente mancanza di interesse”
contenuto nell’articolo 250 del Codice della famiglia;
(d) definire le procedure che devono essere seguite dal KSHB e chiarire la condivisione delle
responsabilità tra tale Comitato e le altre istituzioni, in particolare, in merito alle
dichiarazioni di abbandono; e
(e) garantire che i giudici nell’ambito delle procedure di adozione emettano le loro decisioni
entro un termine ragionevole e possano essere ritenuti responsabili qualora non agiscano con
la dovuta diligenza.
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