Bolivia - aggiornata al 21 gennaio 2019

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Bolivia – aggiornata al 21 gennaio 2019

Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Dirección general de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores, Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades, – Direzione generale per i bambini, gli adolescenti e gli anziani,
Viceministero delle pari opportunità,
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
Avenida 16 de julio n. 1769
La Paz
E-mail: minjusticia@justicia.gob.bo
Website: https://www.justicia.gob.bo/index.php/viceministerios/vio

   Compiti e funzioni del Viceministerio:
    Redige il protocollo per le adozioni internazionali;
    Elabora relazioni, risoluzioni, istruzioni, progetti di accordi quadro e comunicazioni
      ufficiali;
    Seleziona per la firma gli accordi quadro con gli enti autorizzati, privilegiando in ogni
      caso le politiche e i programmi che garantiscono la protezione e il collocamento dei
      minori in famiglie affidatarie in Bolivia;
    Cura la conservazione della documentazione delle procedure di adozione internazionale,
      inclusa quella ricevuta dagli enti autorizzati e le relazioni post-adozione.

Ambasciata d’Italia in Bolivia
Calle 5 Jordan Cuellar 458, Obrajes
La Paz
Tel: +591 22788506/7
Fax: +591 22788178
E-mail: segreteria.lapaz@esteri.it
Website: www.amblapaz.esteri.it

Ambasciata della Bolivia in Italia
Via Civitavecchia, 1
00198, Roma
Tel: +39 068841001
Fax: +39 068840740
E-mail: infobolit@yahoo.it
Website: https://embajadadebolivia.it/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Bolivia clicca qui.
Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 12 marzo 2002 ed il 1° luglio
2002 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
    Ley n. 2314 de 24 de diciembre de 2001, aprueba el Convenio Relativo a la “Protección
     del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional”, suscrito en La
     Haya, el 29 de mayo de 1993 [Legge di ratifica della Convenzione dell’Aja n.33 del 29
     maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione
     internazionale];
    Constitucion Politica del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009;
    Decreto supremo n. 1741 de 25 de septiembre de 2013 , Designacion del Viceministerio
     de Igualdad de Oportunidades dependiente del Minsiterio de Justicia como Autoridad
     Central Boliviana en materia de Adopcion Internacional [Designazione del
     Viceministero delle pari opportunità quale Autorità centrale per le adozioni
     internazionali];
    Ministerio de Justicia, Ley 548 de 17 de julio de 2014, Código Niño, Niña y
     Adolescente [Codice della bambina, del bambino e dell’adolescente];
    Decreto Supremo n. 2377 de 27 de mayo de 2015, Reglamento a la Ley n. 548
     [Regolamento di attuazione della Legge n. 548];
    Ministerio de Justicia, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Protocolo de
     adopciones internacionales, Resolucion Administrativa n. 001/2015, 24 de julio de 2015
     [Protocollo per le adozioni internazionali].

Requisiti degli adottanti*
Ai sensi dell’art. 84 della Ley 548 possono adottare persone singole, coppie sposate o coppie di
persone conviventi (in questo caso occorre che l’unione presenti i requisiti legali per essere
riconosciuta come tale).
Gli aspiranti genitori adottivi, in ogni caso, devono presentare i seguenti requisiti:
    • avere almeno 25 anni e 18 anni più del minore adottivo;
    • se sposati o conviventi, almeno uno di essi deve avere meno di 55 anni, a meno che
        l’adozione sia preceduta da un periodo di convivenza con il minore di un anno (o un
        periodo inferiore, indicato da una relazione di carattere bio-psicosociale);
    • godere di buona salute fisica e mentale;
    • non avere precedenti penali per reati dolosi;
    • essere idonei all’adozione;
    • essere in possesso di relazioni post-adozione positive, in caso di una nuova adozione.
Secondo quanto previsto dall’art. 100 della Ley 548 è inoltre necessario che gli aspiranti
genitori adottivi provengano da Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja e hanno
stipulati accordi bilaterali in materia di adozioni internazionali con la Bolivia.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Bolivia, che sono validi per le coppie adottive
italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
L’art. 85 della Ley 548 prevede che possano essere adottati i minori che:
    • hanno nazionalità boliviana e risiedono nel Paese;
•     hanno meno di 18 anni al momento della presentazione della domanda , tranne nel caso
         in cui si trovino già nella custodia degli aspiranti genitori adottivi;
    • i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
I minori devono aver ricevuto dall’ Istituto tecnico dipartimentale per le politiche sociali una
adeguata preparazione all’adozione e devono essere stati informati sugli effetti dell’adozione
con le modalità idonee al loro grado di sviluppo.
Secondo quanto previsto dall’art. 89, deve essere data preferenza alle adozioni di:
    • minori con più di 4 anni;
    • gruppi di fratelli;
    • minori disabili;
    • minori che necessitano di interventi o trattamenti medici che non comportano rischi per
         la vita, perdita di arti o altro.
In tali ipotesi, l’adozione viene trattata con priorità.
In base a quanto previsto dall’art. 256 della Ley n. 548, l’Istituto tecnico dipartimentale è tenuto
a sottoporre all’Autorità le informazioni generali relativi ad un minore adottabile, perché questa
entro tre giorni ne stabilisca l’adottabilità. Laddove sorgessero osservazioni sull’adottabilità del
minore, l’Istituto tecnico dipartimentale risponde entro cinque giorni.
L’art. 98 della Ley 548 prevede che l’adozione nazionale debba essere concessa con priorità
rispetto a quella internazionale, che ha così carattere residuale.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

       1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente
          autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all’Autorità centrale boliviana;
       2. la coppia, ricevuta la notifica di ammissione della loro domanda di adozione, si reca
          nel Paese all’udienza per l’affidamento pre-adottivo del minore;
       3. da tale momento (il periodo di affidamento pre-adottivo può durare fino a due mesi)
          fino alla data in cui la sentenza di adozione diviene esecutiva, la coppia è tenuta a
          restare nel Paese (l’udienza per la pronuncia dell’adozione dovrebbe tenersi entro un
          periodo non superiore a dieci giorni dalla fine del periodo di affidamento pre-
          adottivo);
       4. il giudice pronuncia la sentenza di adozione;
       5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Bolivia le relazioni
          concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza
          semestrale per due anni.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
Secondo l’art. 101 della Ley n. 548 e il paragrafo 3.1 della sezione III, capitolo 3 del Protocollo
delle adozioni internazionali, gli aspiranti genitori adottivi presentano, tramite l’ente
autorizzato, la domanda di adozione internazionale allo sportello unico a ciò preposto del
Ministero della giustizia, che la trasmette al Viceministero delle pari opportunità quale Autorità
centrale per le adozioni internazionali.
L’art. 250 della medesima legge prevede che la procedura possa aver avvio con la richiesta di
adozione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, seguendo nel proseguo le regole della
procedura ordinaria. La norma prescrive inoltre che la procedura di adozione non dovrebbe
durare oltre quattro mesi dalla presentazione della domanda all’autorità giudiziaria fino
all’emissione della sentenza, pena la responsabilità degli uffici coinvolti per i ritardi
ingiustificati.
L’Autorità centrale valuta l’idoneità ad adottare degli aspiranti genitori adottivi sulla base della
relazione della équipe interdisciplinare della Direzione generale per i bambini, gli adolescenti e
gli anziani del Viceministero delle pari opportunità (eseguita secondo i parametri indicati nel
Protocollo per l’adozione internazionale). Come precisato nel Protocollo nella sezione III,
capitolo 3, al paragrafo 3.2, tale valutazione deve essere compiuta prima di quella sulla idoneità
del minore ad essere adottato.
Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, l’Autorità centrale emette il certificato di
idoneità e lo invia all’Istituto tecnico dipartimentale perché inserisca la domanda degli aspiranti
genitori adottivi tra quelle ammesse, secondo quanto previsto dall’art. 256 della Ley n. 548.
Come previsto all’art. 101 della Ley n. 548 l’Istituto tecnico dipartimentale, dà riscontro di tale
ricezione.
In base all’art. 75 del Regolamento attuativo della legge, l’Autorità centrale è tenuta a dare
priorità ai minori di cui all’art. 89 della Ley n. 548 per i quali non è stato possibile il
collocamento in famiglie boliviane con l’adozione nazionale. Emesso il certificato di
adottabilità – prosegue l’art. 256 – l’Autorità centrale, anche tramite l’ente autorizzato, lo
trasmette all’Autorità centrale del Paese di accoglienza, unitamente alle informazioni che
riguardano il minore, perché quest’ultima si pronunci e comunichi la volontà di proseguire nella
procedura; anche l’Autorità centrale boliviana è tenuta, entro tre giorni, ad emettere il certificato
per la prosecuzione della procedura, che deve essere trasmesso all’autorità giudiziaria. Come
previsto dall’art. 257 della Ley n. 548, terminata questa fase, la procedura segue le disposizioni
previste per l’adozione nazionale.
Secondo gli artt. 251 e 252 della Ley n. 548, l’autorità giudiziaria notifica l’ammissione
all’adozione agli aspiranti genitori adottivi, all’Istituto tecnico dipartimentale e all’Autorità
centrale. Nella fase dell’abbinamento, l’autorità giudiziaria dispone che l’Istituto tecnico
dipartimentale visiti il minore presso la struttura o il custode che lo ha in cura il minore, entro
un arco di tempo di sette giorni. Entro i successivi cinque giorni, l’Istituto tecnico
dipartimentale è tenuto a elaborare una relazione nella quale indica se è favorevole o meno
all’adozione. Se la relazione ha carattere positivo viene fissata l’udienza per l’assegnazione del
minore in affidamento pre-adottivo, che deve tenersi entro i seguenti cinque giorni; laddove
invece la relazione fosse negativa, la procedura di adozione si interrompe con decisione
impugnabile.
Esaurita la fase amministrativa, il proseguo della procedura si svolge innanzi all’autorità
giudiziaria.
L’art. 253 disciplina l’affidamento pre-adottivo e prevede che il giudice possa affidare il minore
alla custodia provvisoria degli aspiranti genitori adottivi per un periodo non superiore a due
mesi, tenendo in considerazione la sua età e le circostanze dell’adozione. Il giudice, inoltre,
ordina alla équipe interdisciplinare del Tribunale di seguire questa fase e di predisporre una
relazione circa gli esiti della stessa entro cinque giorni dalla fine del periodo pre-adottivo.
Secondo quanto previsto dall’art. 104 della Ley n. 548, è necessario che gli aspiranti genitori
adottivi siano presenti fisicamente in Bolivia dal momento dell’udienza per l’affidamento pre-
adottivo del minore fino alla data in cui la sentenza di adozione diviene esecutiva e al rilascio
del certificato di conformità da parte dell’Autorità Centrale.
L’udienza conclusiva della procedura, nella quale viene pronunciata la sentenza di adozione,
deve aver luogo entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla fine del periodo pre-
adottivo. Nel corso di tale udienza, come disposto dall’art. 254 della Ley n. 548, il giudice deve
procedere all’ascolto del minore, tenendo in considerazione la sua età e il suo grado di sviluppo.
Infine, l’art. 255 prevede che la sentenza disponga la registrazione del minore negli appositi
registri quale figlio degli adottanti, entro il breve termine di quarantotto ore, e la
regolamentazione della fase post-adozione.
L’art. 258 prevede che entro due giorni la sentenza sia inoltrata all’Autorità centrale, che, entro i
successivi due giorni, comunica all’Autorità centrale del Paese di accoglienza i dati richiesti
perché l’adozione sia riconosciuta di diritto anche in tale Paese.
In seguito all’emissione della sentenza di adozione, il minore mantiene la cittadinanza
boliviana, come stabilito dall’art. 105 della Ley n. 548.
Quanto alla fase della post-adozione, l’art. 103 della Ley n. 548 dispone, infine, che debbano
essere inviate all’Autorità centrale boliviana le relazioni sullo stato di integrazione del minore
nella nuova famiglia, con cadenza semestrale nei due anni successivi all’adozione. La norma
prevede inoltre che l’Autorità centrale boliviana mantenga il potere di svolgere le azioni di
controllo e monitoraggio dell’adozione che ritenete necessarie.
L’art. 26 del Decreto n. 2377 prevede che l’Autorità centrale del Paese di accoglienza trasmetta
le relazioni all’Istituto tecnico dipartimentale che ne fa una valutazione interdisciplinare e invia
il materiale all’autorità giudiziaria che ha seguito la procedura e all’Autorità centrale stessa.
L’art. 94 della Ley n. 548 prescrive che debbano essere denunciati al pubblico ministero, perché
illeciti, eventuali scopi di lucro sottesi all’adozione, benefici materiali o donazioni indirizzate al
personale coinvolto nella procedura di adozione.

Altri documenti

State Report
UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Fourth periodic reports of States parties due in
2007, Bolivia, CRC/C/BOL/4, 25 march 2009

Adozione.
“41. Il Comitato [...] è preoccupato per la limitata comprensione e accettazione dello Stato
parte che le adozioni nazionali siano più gradite delle adozioni internazionali, per la mancanza
di meccanismi che preparino i futuri genitori adottivi e la mancanza di meccanismi per seguire
e monitorare la situazione di minori adottati e in affido. Il Comitato è anche profondamente
preoccupato per il continuo verificarsi di adozioni illegali.
42. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di sviluppare e attuare una politica globale di
adozione e di sensibilizzare sull’importanza dell’adozione nazionale. Come stabilito
nell’articolo 21 (b) della Convenzione, l’adozione internazionale dovrebbe essere considerata
un mezzo alternativo di assistenza all’infanzia se non è possibile trovare una famiglia adottiva
o un collocamento in affidamento all’interno del Paese. Dovrebbero essere stabiliti meccanismi
efficaci per rivedere, monitorare e seguire l’adozione di minori. Il Comitato esorta lo Stato
membro a rafforzare i suoi sforzi per prevenire le adozioni illegali e assicurare che la
legislazione e le prassi interne relative all’adozione nazionale e internazionale siano allineate,
rispettivamente, all’articolo 21 della Convenzione [sui diritti del fanciullo] e alla Convenzione
dell’Aja. Le Autorità centrali dovrebbero disporre di risorse adeguate per regolamentare e
monitorare le attività delle agenzie di adozione internazionale nello Stato parte”.
60. Consapevole dell'importanza dell’adozione al fine di ripristinare il diritto dei minori a un
ambiente familiare, il 4 marzo 2005 il governo boliviano ha emanato il Decreto Supremo n.
28023, che disciplina le procedure amministrative per le adozioni nazionali e internazionali nel
quadro del Codice, dei suoi regolamenti e della Convenzione dell’Aja sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993.
61. Durante l’attuale amministrazione, il Viceministro delle questioni di genere, affari
generazionali e familiari, in qualità di Autorità centrale, ha indetto una “pausa
amministrativa” per implementare definitivamente le procedure, il manuale per
l’accreditamento e per stabilire un limite sulle adozioni degli enti autorizzati operanti in
Bolivia, applicando il principio del superiore interesse del minore, in linea con le
responsabilità di Stato parte della Convenzione dell’Aja.
62. Un obiettivo di pari importanza è quello di promuovere e sostenere tutte le misure che
tendono a migliorare le condizioni di vita dei minori, a esercitare il loro diritto a vivere,
crescere e svilupparsi pienamente nella loro famiglia di origine; laddove ciò non sia possibile,
verranno perseguite le adozioni nazionali e altre forme di integrazione familiare.

Committe Concluding Observations
UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by states
parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: The Plurinational
State of Bolivia, CRC/C/BOL/CO/4, 16 october 2009

47. Il Comitato accoglie con favore le misure adottate dallo Stato parte, compresa la
promozione delle adozioni nazionali, ma è preoccupato che non esistano strategie sistematiche
che garantiscano processi di adozione trasparenti e che i meccanismi per monitorare il
processo post-adozione siano deboli. Il Comitato è inoltre preoccupato del fatto che la limitata
capacità del Vice-Ministero delle pari opportunità non gli consenta di svolgere le sue funzioni
come Autorità centrale per le adozioni internazionali.
48. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:
(a) adottare una strategia per garantire che la procedura tenga conto del superiore interesse
del minore e degli altri principi generali della Convenzione sia nelle adozioni nazionali che in
quelle internazionali;
(b) prevenire e perseguire le irregolarità nella procedura di adozione;
(c) rispettare i principi della Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale;
(d) fornire le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per questi scopi.

Accordo bilaterale esistente con la Bolivia:
    Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
      Repubblica di Bolivia in materia di Adozioni Internazionali, 15 febbraio 2002;
    Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la Republica de Bolivia en materia de
      adopciones, boe núm.304/2001, de 16 de agosto de 2001.
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