Repubblica Ceca - aggiornata al 29 marzo 2019

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Repubblica Ceca – aggiornata al 29 marzo 2019

Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) – Ufficio per la Tutela Legale
Internazionale dei Minori
Ministero del lavoro e degli affari sociali
Šilingrovo náměstí 3/4 - 602 00
Brno
E-mail: podatelna@umpod.cz
Website: https://www.umpod.cz/en/home/

   Compiti e funzioni dell’UMPOD:
    Raccoglie tutte le informazioni necessarie relative agli aspiranti genitori adottivi e ai
      minori dichiarati adottabili;
    Elabora le proposte di abbinamento tra gli aspiranti genitori adottivi e i minori;
    Assiste gli aspiranti genitori adottivi durante gli incontri con il minore;
    Supporta gli aspiranti genitori adottivi nella presentazione della domanda presso il
      Tribunale ceco competente;
    Segue la fase della post adozione.

Ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca
Nerudova 20
118 00, Praha 1
Tel: +420 233080111
E-mail: ambasciata.praga@esteri.it
PEC: amb.praga@cert.esteri.it
Website: https://ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/it

Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia
Via dei Gracchi, 322
00192, Roma
Tel: +39 063609571
Fax: +39 063244466
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
Website: https://www.mzv.cz/rome/it/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Repubblica Ceca clicca qui.

Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale l’11 febbraio 2000 ed il 1°
giugno 2000 è entrata in vigore.
Normativa di riferimento
    Act n. 359/1999 Coll. del 9 dicembre 1999 on the Social and Legal Protection of
     Children;
    Act n. 89/2012 del 3 febbraio 2012, Codice civile;
    Act n. 292/2013 del 12 settembre 2013, on Special Court Proceedings.

Requisiti degli adottanti*
   • Coppie sposate (solo le coppie sposate possono adottare un minore congiuntamente);
   • Persone singole.
In casi eccezionali, la domanda di adozione può essere presentata anche da uno solo dei
coniugi.
L’adozione da parte di coppie dello stesso sesso non è consentita.
Come indicato dall’UMPOD, è necessario che tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi vi sia
un’adeguata differenza di età che, in generale, non dovrebbe essere inferiore a sedici anni.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Repubblica Ceca, che sono validi per le
coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa
italiana.

Requisiti dell’adottando
    • Minori i cui genitori abbiano concesso il consenso all’adozione (la madre biologica può
        fornire il proprio consenso dopo sei settimane dalla nascita, mentre il padre anche prima
        di tale termine; il consenso all’adozione deve essere espresso davanti al Tribunale; allo
        scadere dei tre mesi successivi al giorno in cui è stato concesso il consenso, il Tribunale
        sospende l’esercizio dei diritti e doveri relativi alla responsabilità genitoriale e nomina
        un responsabile di un ente pubblico di protezione dei minori quale tutore del minore, a
        meno che non sia già stato nominato un tutore). Ai sensi del Codice civile, il Tribunale
        può ritenere che non sia necessario il consenso dei genitori qualora essi:
        ◦ siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale;
        ◦ non siano in grado di esprimere la propria volontà o siano incapaci;
        ◦ siano irreperibili e, anche tramite la cooperazione con altre autorità pubbliche, il
             Tribunale non riesca a determinare la loro ubicazione dopo sforzi ragionevoli;
        ◦ mostrino un’apparente mancanza di interesse per il minore;
    • Minore con genitori sconosciuti;
    • Minore orfano, privo di parenti.
In applicazione del principio di sussidiarietà, se entro 6 mesi dalla dichiarazione di adottabilità
del minore non viene trovata una soluzione per il suo collocamento all’interno del Paese, si apre
la possibilità dell’adozione internazionale.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

      1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
         autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’UMPOD;
      2. l’UMPOD, iscritti gli aspiranti genitori adottivi nell’apposito registro, cura il loro
         abbinamento con un minore e se questi lo accettano, fissa loro un incontro presso la
         struttura in cui risiede il minore;
      3. la frequentazione tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore deve avere una durata
         di almeno 7-10 giorni, al termine della quale gli aspiranti genitori adottivi dichiarano
         all’UMPOD la loro intenzione di ottenere l’affidamento pre-adottivo in vista
         dell’adozione del minore;
4. il Tribunale, su richiesta degli aspiranti genitori adottivi, dichiara il minore in
          affidamento pre-adottivo;
       5. l’ente autorizzato segue il follow up nel Paese di accoglienza e invia all’UMPOD le
          relazioni sull’integrazione del minore nella nuova famiglia dopo il primo, il terzo, il
          sesto e il dodicesimo mese dal trasferimento del minore e comunque quando il
          minore compie 3, 7, 12, 15 e 18 anni;
       6. dopo 6 mesi dal trasferimento del minore nel Paese di accoglienza e dopo almeno 3
          relazioni di follow-up, gli aspiranti genitori adottivi presentano all’UMPOD la
          richiesta di concessione del consenso per l’adozione, che viene pronunciata nel Paese
          di accoglienza.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
Gli aspiranti genitori adottivi presentano all’UMPOD la domanda di iscrizione nel registro dei
richiedenti l’adozione (la domanda di adozione verrà formulata in seguito innanzi alle autorità
del Paese di accoglienza), tramite l’Autorità centrale del proprio Paese o l’ente autorizzato.
L’UMPOD apre la procedura per l’iscrizione degli aspiranti genitori adottivi nell’apposito
registro e, laddove la domanda sia completa e ammissibile, notifica loro, tramite l’Autorità
centrale o l’ente autorizzato, l’accettazione della domanda. Nel caso in cui ad essa non sia
allegata tutta la documentazione necessaria, l’UMPOD sospende il procedimento e invita gli
aspiranti genitori adottivi a presentare le dovute integrazioni, concedendo loro un termine la cui
inosservanza determina l’interruzione del procedimento e l’impossibilità di iscrizione nel
registro degli aspiranti genitori adottivi. In tali ipotesi, agli aspiranti genitori adottivi viene
comunicata la risoluzione di chiusura del procedimento, della quale sono informati anche
l’Autorità centrale e l’ente autorizzato.
Compiuta la valutazione relativa all’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, l’UMPOD notifica
agli aspiranti genitori adottivi l’accettazione o il rifiuto della loro iscrizione nel registro,
informandone anche l’Autorità centrale o l’ente autorizzato. Entro 15 giorni, gli aspiranti
genitori adottivi possono presentare ricorso contro tale decisione, attraverso l’UMPOD, davanti
al Ministero del lavoro e degli affari sociali.
Dopo l’iscrizione degli aspiranti genitori adottivi nell’apposito registro e durante il corso della
procedura, l’Autorità centrale o l’ente autorizzato devono trasmettere all’UMPOD, con cadenza
regolare (una volta all’anno), gli eventuali aggiornamenti della documentazione allegata alla
domanda.
L’UMPOD elabora l’abbinamento con un minore sulla base della raccomandazione del proprio
Comitato consultivo (Advisory Board, organo multidisciplinare composto da esperti
indipendenti e non impiegati presso l’UMPOD) e la notifica all’Autorità centrale del Paese di
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accoglienza, che la sottopone agli aspiranti genitori adottivi. Nel caso in cui questi accettino e si
dichiarino interessati a conoscere il minore, l’UMPOD fissa una data per l’incontro,
accordandosi con la struttura nella quale risiede il minore.
Il primo incontro tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore avviene sempre alla presenza di
un interprete e di uno psicologo dell’UMPOD (che ne elabora una relazione dettagliata),
insieme allo staff di esperti della struttura. Lo psicologo dell’UMPOD partecipa agli incontri tra
il minore e gli aspiranti genitori adottivi per valutare l’opportunità del proseguimento della
procedura amministrativa . La frequentazione tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi ha
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una durata minima obbligatoria di 7-10 giorni, che può essere prorogata secondo le circostanze

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 Vedi Country Profile HCCH, State of origin Czech Republic del 17 ottobre 2014.
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 Vedi Country Profile HCCH, State of origin Czech Republic del 17 ottobre 2014.
del caso (può durare anche circa 20 giorni). Il personale specializzato della struttura ove risiede
il minore redige una relazione sull’incontro tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi, che
presenta all’UMPOD.
Gli aspiranti genitori adottivi devono presentare al Tribunale di Brno la domanda per ottenere
l’affidamento preadottivo del minore dopo esser stati ricevuti per la prima volta dal personale
dell’UMPOD.
L’UMPOD, sul proprio sito, segnala agli aspiranti genitori adottivi che il soggiorno nel Paese
può avere una durata di 4 settimane, in considerazione dei tempi necessari per la pronuncia
giudiziale dell’affidamento preadottivo.
Alla scadenza del periodo minimo di frequentazione del minore, gli aspiranti genitori adottivi
informano l’UMPOD della decisione di prendere in affidamento il minore con l’intenzione di
adottarlo in futuro. L’affidamento preadottivo è concesso dal Tribunale di Brno, a condizione,
tra l’altro, che l’Autorità centrale del Paese di accoglienza abbia trasmesso il proprio consenso
all’adozione di tale decisione. Quando la decisione sulla concessione dell’affidamento
preadottivo del minore diventa effettiva e al minore viene consegnato il passaporto, è possibile
lasciare la Repubblica Ceca e tornare con il minore nel Paese di accoglienza.
Per ottenere l’affidamento preadottivo di un secondo minore, anche se fratello del minore già in
affidamento, gli aspiranti genitori adottivi devono inviare all’UMPOD una nuova domanda di
iscrizione nel registro.
L’ente autorizzato, che cura il follow up nel Paese di accoglienza, è tenuto a inviare le relazioni
sull’integrazione del minore all’UMPOD. Come precisato nel sito di tale Autorità centrale, la
persona autorizzata a elaborare tali relazioni deve visitare personalmente la famiglia e redigere
le relazioni sulle ispezioni compiute, a cui devono essere allegati i rapporti sulla condizione di
salute del minore e le fotografie che lo ritraggono con gli altri membri della famiglia. Ciò deve
avvenire dopo il primo, il terzo, il sesto e il dodicesimo mese dal trasferimento del minore nel
Paese di accoglienza e comunque quando il minore compie 3, 7, 12, 15 e 18 anni.
Dopo 6 mesi dal trasferimento del minore nel Paese di accoglienza e dopo almeno 3 relazioni di
follow-up, gli aspiranti genitori adottivi possono presentare all’UMPOD la richiesta di
concessione del consenso per l’adozione all’estero. Il consenso all’adozione dell’UMPOD è
condizione obbligatoria per ottenere l’adozione del minore, che viene pronunciata al termine del
procedimento che si svolge nel Paese di accoglienza.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Combined Fifth and Sixth Periodic Report on
Compliance with Obligations under the Convention on the Rights of the Child,
CRC/C/CZE/5-6, 13 august 2018

La Repubblica Ceca è parte della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale dal 2000. Secondo la legge sulla protezione dei minori,
l’organo centrale responsabile delle adozioni internazionali è l’Ufficio per la Tutela Legale
Internazionale dei Minori. Questo Ufficio collabora solo con i Paesi firmatari della
Convenzione, in quanto ciò conferisce al processo determinate garanzie. In linea con la
Convenzione, viene data preferenza all’adozione alle famiglie di nazionalità ceca. Solo se non è
possibile trovare una famiglia ceca idonea, l’Ufficio cerca una nuova famiglia all’estero. Le
attività di mediazione dell’Ufficio nell’ambito dell’adozione comprendono la registrazione di
minori idonei all’adozione internazionale e la ricerca di genitori adottivi idonei. Ogni anno,
l’Ufficio cura la mediazione di circa 40 adozioni internazionali. Nel 2014, è stato istituito un
gruppo di lavoro sulle adozioni internazionali al fine di analizzare, ad esempio, i fattori che
aumentano la probabilità di adozione internazionale dei minori. Le attività del gruppo di
lavoro hanno portato alla proposta di alcune misure di miglioramento del sistema, quali ad
esempio l’approccio alle persone coinvolte nel sistema di assistenza familiare alternativa nella
Repubblica Ceca durante il processo di valutazione delle misure, la qualità dei preparativi ai
percorsi di assistenza familiare alternativa e la riduzione della durata dei processi.

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Czech Republic ,
CRC/C/CZE/CO/3-4, 4 august 2011

Pur prendendo nota della legge dello Stato sulla protezione sociale e giuridica dei minori, il
Comitato è preoccupato dall’assenza di una serie di criteri chiari, coerenti e oggettivamente
determinati per la valutazione dell’idoneità di un minore ad essere adottato.
Il Comitato raccomanda allo Stato membro di sviluppare e attuare una serie di linee guida,
elaborate tramite la consultazione di professionisti e società civile coinvolti nel sistema di
assistenza all’infanzia, per la valutazione coerente e obiettiva su tutto il territorio dell’idoneità
dei minori all’adozione.

LINK UTILI
    http://www.isadopt.is/static/files/2016.04.16-methodology-of-intercountry-adoption-
     facilitation.pdf
    https://assets.hcch.net/upload/adop2014cp_czo.docx
Puoi anche leggere