Moldavia - aggiornata al 21 febbraio 2019 - commissioneadozioni.it

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Moldavia – aggiornata al 21 febbraio 2019

 Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF)
1 Vasile Alecsandri Street, Office n. 409
Chisinau
E-mail: adoption@mmpsf.gov.md
Website: http://www.mmpsf.gov.md/
Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF)

  Compiti e funzioni del MLSPF:
   Elabora atti normativi e progetti relativi alle adozioni;
   Coordina le attività relative alle procedure di adozione portate avanti dalle autorità
     territoriali;
   Raccoglie, esamina e conserva le informazioni relative adozioni nazionali e
     internazionali;
   Vigila sul rispetto dei diritti del minore nella fase che precede l’adozione e in quella
     successiva;
   Si occupa del registro nazionale delle adozioni;
   Concede le autorizzazioni agli enti stranieri che lavorano nel settore delle adozioni
     internazionali;
   Esamina i reclami e gli appelli presentati contro gli atti emessi dalle autorità locali;
   Svolge altri compiti riguardanti le adozioni previsti dalla legislazione nazionale o
     derivanti dagli accordi internazionali e dai trattati bilaterali dei quali è parte la
     Repubblica di Moldavia;
   Conclude accordi di cooperazione e collabora con le altre Autorità centrali dei Paesi
     esteri.

Ambasciata d’Italia in Moldavia
63, str. Vlaicu Parcalab
MD-2012, Chisinau
Tel: + 37 3 22 266720
Fax: + 37 3 22 243088
E-mail: ambasciata.chisinau@esteri.it
PEC: amb.chisinau@cert.esteri.it
Website: https://ambchisinau.esteri.it/ambasciata_chisinau/it

Ambasciata della Moldavia in Italia
Via Francesco Cherubini, 27
00135 - Roma
Tel: + 39 06 45683747
Fax: + 39 06 45677262
E-mail: roma@mfa.md
Website: http://www.italia.mfa.md/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Moldavia clicca qui.

 Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese ha depositato gli strumenti per l’accessione alla Convenzione dell’Aja n.33 del 29
maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale il 10 aprile 1998 ed il 1° agosto 1998 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
    Law n. 99 of 28 may 2010 on the legal regime of adoption [Legge sul regime giuridico
     dell’adozione];
    GD n. 550 of 22 july 2011 [che approva il regolamento sulla procedura per
     l’accreditamento e la gestione degli enti autorizzati in materia di adozione
     internazionale];
    Order n. 285 of 23 june 2011 [regolamentazione della procedura di valutazione delle
     garanzie morali e materiali delle risorse degli aspiranti genitori adottivi];
    Order n. 2851 of 23 June 2011 [riguardante la griglia e la scheda di valutazione del
     fascicolo di adozione da eseguire precedentemente alla proposta di abbinamento
     durante le procedure di adozione internazionale];
    GD n. 560 of 25 july 2011 [che istituisce il Comitato consultivo per l'adozione e
     approva il regolamento della sua attività];
    Order n. 309 of 11 August 2011 [specificazioni relative alle relazioni riguardanti la
     situazione dei minori adottabili];
    Order n. 310 of 11 August 2011 [specificazioni riguardanti il certificato di conformità
     dell’adozione internazionale];
    Order n. 92 of 30 june 2014 [ulteriori specificazioni sul post adozione].

Requisiti degli adottanti*
In base all’articolo 12 della Legge n. 99 del 2010 relativa all’adozione possono fare domanda di
adozione:
     coppie sposate eterosessuali, il cui matrimonio duri da almeno tre anni al momento della
        presentazione della domanda di adozione;
     persone singole;
Coloro i quali presentano la domanda di adozione devono:
     essere giuridicamente capaci;
     avere almeno 25 anni - è sufficiente che li abbia compiuti anche uno solo dei due
        coniugi- e almeno 18 anni in più del minore che intendono adottare, ma un’età massima
        di 48 anni; la Corte d’appello può approvare l'adozione, anche se la differenza di età tra
        il minore e l’aspirante genitore adottivo è inferiore a 18 anni, ma in ogni caso non può
        mai essere inferiore a 16 anni;
     garantire quelle condizioni morali e materiali necessarie per un corretto sviluppo della
       personalità del minore.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Moldavia, che sono validi per le coppie
adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
In base agli articoli 10 e 11 della Legge n. 99 del 2010 relativa all’adozione, possono essere
adottati i minori nei seguenti casi:
     minori di anni 18 per i quali non è stata possibile l’adozione nazionale che è sempre la
        prima opzione per i minori dichiarati adottabili;
     i fratelli, non possono essere separati a meno che la separazione non sia nel superiore
interesse dei minori; l’adozione di fratelli in Stati diversi, indipendentemente dal fatto
       che i fratelli si conoscano o meno, è ammessa solo se si è constatato che la loro adozione
       congiunta non è possibile né presso gli stessi aspiranti genitori adottivi
       indipendentemente dallo Stato in cui essi risiedono, né presso altri aspiranti genitori
       adottivi che risiedono nello Stato in cui è stato adottato precedentemente il fratello, solo
       se gli Stati hanno firmato la Convenzione dell'Aja o sono parte di un accordo bilaterale
       con la Repubblica di Moldavia. Nel caso in cui i fratelli siano stati separati a causa di
       differenti adozioni, l'Autorità centrale o, a seconda dei casi, l'autorità territoriale
       competente, in collaborazione con gli enti autorizzati, nel superiore interesse del
       minore, adotterà le misure necessarie per facilitare la comunicazione e il mantenimento
       delle relazioni tra fratelli, tenendo conto dell'età, del grado di maturità, dei desideri, dei
       bisogni dei fratelli e della portata delle loro informazioni in relazione all’adozione;
      i minori sono dichiarati adottabili solo nei casi in cui siano privi di un ambiente
       familiare, quindi nei casi in cui i genitori:
       ◦ sono sconosciuti e hanno abbandonato i figli; in tal caso il consenso dei genitori non
           è richiesto se è evidente che essi hanno abbandonato il minore per più di sei mesi e
           la loro residenza e identità non sono note; questa decisione viene presa dal Tribunale
           in base alla raccomandazione ricevuta dalle autorità territoriali competenti;
       ◦ sono dichiarati deceduti in base a un certificato di morte o con decisione del
           Tribunale;
       ◦ sono stati privati della responsabilità genitoriale in seguito ad una decisione del
           Tribunale competente;
       ◦ sono stati dichiarati scomparsi con sentenza del Tribunale;
       ◦ sono stati dichiarati giuridicamente incapaci con sentenza del Tribunale;
       ◦ hanno abbandonato i figli e a ciò è seguito un provvedimento di conferma del
           Tribunale;
      ulteriori informazioni sui minori idonei all'adozione sono pubblicate sul Monitorul
       Official, il registro ufficiale del governo moldavo; per i sei mesi successivi alla
       pubblicazione di queste informazioni, un minore adottabile ha diritto all'adozione
       nazionale da parte dei cittadini moldavi, trascorso questo periodo il minore diventa
       idoneo alll'adozione internazionale;
      attualmente, in base alle informazioni fornite dal Paese, i minori per i quali è
       maggiormente possibile un’adozione internazionale sono quelli con bisogni speciali:
       minori di età superiore a 7 anni, minori con fratelli/sorelle di età superiore a 7 anni;
       minori con medi o gravi problemi di salute, incurabili o difficili da curare anche a causa
       del costo elevate delle cure.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

       1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
          autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MLSPF;
       2. agli aspiranti genitori adottivi viene proposto l’abbinamento con un minore e, se lo
          accettano,si recano in Moldavia, nel luogo in cui risiede il minore, per potergli far
          visita;
       3. la decisione sull’adozione è presa dalla Corte d’appello del luogo in cui risiede il
          minore;
       4. la decisione sull’adozione può essere impugnata davanti alla Corte d’appello; è
          attualmente in discussione se concedere il termine di 30 o di 60 giorni per
          l’impugnazione;
       5. le relazioni successive all’adozione devono essere presentate per i 5 anni successivi
          all’adozione con la seguente frequenza: durante il primo anno 3 relazioni (a 3, 6 e 12
          mesi), durante il secondo anno 2 relazioni (a 6 e 12 mesi); durante il terzo, quarto e
          quinto anno 1 relazione annuale.
In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
La procedura di adozione internazionale è disciplinata nel Capitolo V della Legge n.99 del
2010.
La domanda di adozione internazionale degli aspiranti genitori adottivi, deve essere inviata
tramite gli enti autorizzati accreditati nella Repubblica di Moldavia all'Autorità centrale
moldava (MLSPF) che la accoglie solo se le autorità del Paese in cui gli aspiranti genitori
adottivi risiedono certificano che:
     gli aspiranti genitori adottivi sono in grado di adottare in base alle leggi dello Stato in
        cui risiedono;
     gli aspiranti genitori adottivi possono garantire quelle condizioni morali e materiali
        necessarie per un corretto sviluppo della personalità del minore e, se si tratta di un
        minore malato, sono in grado di prendersene cura nella maniera più appropriata;
     gli aspiranti genitori adottivi conoscono le leggi sull'adozione nella Repubblica di
        Moldavia e hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie e preparazione per l'adozione
        internazionale;
     la fase post adozione del minore verrà monitorata per almeno i 5 anni successivi;
     i servizi relativi alla fase post adozione sono assicurati al minore e alla famiglia.
Il MLSPF seleziona, in base a criteri definiti, gli aspiranti genitori più adatti ad un minore e
trasmette la proposta di abbinamento con tutte le informazioni necessarie senza però rivelarne
l’identità o il luogo in cui il minore si trova. Gli aspiranti genitori adottivi devono esprimere il
loro consenso se accettano la proposta. A questo punto il MLSPF attende il parere favole
all’adozione da parte dell’Autorità centrale del Paese degli aspiranti genitori adottivi e, una
volta ricevuto, prosegue con la procedura inoltrando la richiesta per la prosecuzione
dell’adozione all’autorità territoriale competente nel luogo in cui il minore risiede.
L’autorità territoriale rilascia agli aspiranti genitori adottivi un permesso di visita per andare a
trovare il minore con la presenza obbligatoria del rappresentante dell’autorità territoriale. Il
numero di visite necessarie vengono stabilite dall’autorità locale e da chi si occupa della
gestione del fascicolo di quel determinato minore. Le visite si svolgono tra il primo e il terzo
mese successivi alla data di ricezione del permesso di visita. Se la conoscenza tra il minore e gli
aspiranti genitori adottivi procede positivamente, l’autorità territoriale redige nell’arco di cinque
giorni una relazione in cui esprime il proprio parere favorevole all’adozione, nel superiore
interesse del minore, e la trasmette al MLSPF che, dopo averla analizzata, redige nell’arco di
cinque giorni un documento che autorizza o interrompe la procedura di adozione e lo trasmette
all’autorità territoriale. L’interruzione della procedura da parte del MLSPF può essere
impugnata presso la Corte d'appello di Chisinau.
Se il MLSPF fornisce parere favorevole, l’autorità territoriale, una volta ricevuto il documento
che autorizza la prosecuzione della procedura, nei dieci giorni successivi, notificherà l’esito
favorevole della procedura, contenente tutte le informazioni riguardanti l’evoluzione delle
relazioni tra gli aspiranti genitori adottivi e il minore, sempre nel suo superiore interesse.
Una copia della notifica riguardante l’adozione deve essere presentata anche al MLSPF nei tre
giorni successivi alla sua redazione. Se la notifica sull'esito della procedura di adozione
internazionale è negativa, l'autorità territoriale informa gli aspiranti genitori adottivi, facendo
presente il loro diritto di impugnarle la decisione in Corte d’appello.
Gli aspiranti genitori adottivi che hanno ricevuto il parere favorevole da parte del MLSPF
presentano, tramite l’ente autorizzato, una domanda contenente tutta la documentazione
necessaria, alla Corte d'appello del luogo di residenza del minore, per ottenere l'approvazione
dell'adozione internazionale
L'autorità territoriale trasmette alla Corte d’appello la notifica relativa all’adozione
internazionale contenente sia le sue conclusioni sulla compatibilità tra il minore e gli aspiranti
genitori sulla base del suo superiore interesse, sia i consensi sulla procedura di adozione emessi
dall’Autorità centrale del Paese degli aspiranti genitori e dal MLSPF.
La domanda di approvazione dell’adozione internazionale deve essere esaminata con la
presenza obbligatoria degli aspiranti genitori adottivi, del rappresentante dell’autorità territoriali
nel luogo del la residenza del minore e del pubblico ministero.
La Corte d’appello accetta la domanda di approvazione internazionale dell'adozione solo se, in
base alla documentazione acquisita, ha maturato la convinzione che l'adozione corrisponde al
superiore interesse del minore. La decisione sull’adozione può essere impugnata davanti alla
Corte d’appello; è attualmente in discussione se concedere il termine di 30 o di 60 giorni per
l’impugnazione. Sulla base della decisione irrevocabile della Corte d’appello, il MLSPF
rilascia, entro cinque giorni, un certificato che conferma che l'adozione è in linea la
Convenzione dell'Aja. Il minore, appena viene rilasciato il certificato di adozione, può quindi
lasciare il Paese con i genitori adottivi. Il MLSPF informa l'Autorità centrale e la missione
diplomatica o il dipartimento per gli affari consolari della Repubblica di Moldavia del Paese di
destinazione del minore.
L’adozione interrompe i vincoli di parentela tra il minore e la sua famiglia d’origine e crea un
nuovo legame di filiazione con i genitori adottivi. L’adozione è irrevocabile.
La fase post adozione prevede un monitoraggio costante della situazione del minore per i 5 anni
successivi. Le relazioni devono essere trasmesse tramite l’ente autorizzato al MLSPF con la
seguente frequenza: durante il primo anno 3 relazioni (a 3, 6 e 12 mesi); durante il secondo
anno 2 relazioni (a 6 e 12 mesi); durante il terzo, quarto e quinto anno 1 relazione annuale (a 12
mesi).

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Fourth and fifth periodic reports of States parties
due in 2015, Republic of Moldova, CRC/C/MDA/4-5, 24 october 2016

105. Per allineare la legislazione nazionale alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, la legge sul
regime giuridico di adozione è stata adottata nel 2010.
106. Secondo la legislazione, tutte le adozioni internazionali di minori residenti in Moldavia
saranno convalidate dai Tribunali moldavi.
107. Al fine di attuare la legge 99/2010, sono stati approvati i seguenti atti:
(1) GD n. 550 del 22 luglio 2011 che approva il regolamento sulla procedura per
l'accreditamento e il funzionamento di enti stranieri che svolgono funzioni di adozione
internazionale in Moldavia e l'elenco di servizi e attività che possono svolgere nel campo
dell'adozione internazionale. Secondo la procedura stabilita nel 2014, l'accreditamento di 16
enti stranieri con funzioni nel campo dell'adozione internazionale in Moldavia dai seguenti
paesi: Italia - 10, Stati Uniti - 4, Spagna - 1 e Svizzera - 1, è stato prorogato.
(2) GD n. 560 del 25 luglio 2011 che istituisce il Comitato consultivo per l'adozione e
l'approvazione del regolamento della sua attività. Il Comitato consultivo è stato istituito per
garantire la trasparenza del processo di abbinamento degli aspiranti adottivi con i minori
adottandi durante le procedure di adozione internazionale e prevenire gli abusi nelle decisioni
di separazione dei fratelli attraverso l'adozione nazionale o internazionale. Al Comitato
consultivo partecipano 9 membri: 2 rappresentanti del MLSPF, un rappresentante delle
seguenti istituzioni: MoH, MoJ, MoEd, MFAEI, CRIDC, PA “CCF Moldavia” e Garante
nazionale per minori.
(3) Regolamento sulla procedura di valutazione delle garanzie morali e delle risorse materiali
dei futuri genitori adottivi (approvato dal decreto MLSPF n. 285 del 23 giugno 2011).
(4) Il modello della relazione sulla situazione del minore adottando (approvato dal decreto
MLSPF n. 309 dell'11 agosto 2011), è un documento sistematizzato e standardizzato con
requisiti internazionali, che consente di conservare le informazioni necessarie e sufficienti sulla
storia del minore, stato di salute, profilo psico-emozionale del minore.
(5) La griglia e il modulo di valutazione del dossier adottivo per eseguire l'abbinamento
preliminare durante le procedure di adozione internazionale (approvato dal decreto MLSPF n.
2851 del 23 giugno 2011), che mira a garantire la trasparenza nella scelta dell'aspirante
adottivo idoneo al minore adottando, basandosi su una serie di indicatori misurabili e
comparabili, quali: capacità genitoriali degli adottanti sulla base di documenti giustificativi,
ambiente sociale e familiare dell'adottante, adeguato supporto materiale (in base ai bisogni
speciali dei minori adottandi).
(6) Il modello della relazione di valutazione post-adozione sulla situazione del minore
(approvata dal decreto MLSPF n. 92 del 30 giugno 2014) contenente informazioni riguardanti:
le condizioni di vita dei minori adottati; la situazione attuale del minore (sviluppo fisico,
cognitivo, emotivo e integrazione educativa e sociale); l'ambiente familiare e il rapporto tra
minore e genitori adottivi, fratelli / sorelle, familiari allargati e / o altri membri che vivono
nella stessa abitazione, colleghi, inclusi compagni di classe, insegnanti, membri della
comunità; identificate difficoltà e risorse.
(7) Il modello del certificato di conformità dell'adozione internazionale (certificato rilasciato ai
sensi dell'articolo 23 della convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale) è stato approvato con decreto del MLSPF n. 310 dell'11
agosto 2011.
108. Secondo la Legge 99/2010, le autorità competenti per le adozioni dovrebbero prendere
tutte le misure necessarie per evitare dei guadagni economici o di altro tipo che potrebbero
derivare dal processo di adozione e per frenare qualsiasi azione che contravvenga a quanto
stabilito dalla Convenzione dell'Aja e dalla legislazione nazionale sull'adozione.
109. La Legge n. 99/2010 ha introdotto nuove condizioni in relazione alla condizione di
adottabilità del minore che ha evidenziato alcune lacune nell'adozione nazionale e
internazionale, richiedendo un periodo di transizione per adeguare il quadro amministrativo e
istituzionale. Se confrontato con il precedente periodo di riferimento, il numero decrescente di
adozioni sia nazionali che internazionali non è dovuto tanto al nuovo quadro giuridico relativo
all'adozione (adottato nel 2010), ma alle riforme complessive dell'intero sistema di protezione
dei minori, che ha avuto un impatto positivo sulla prevenzione dell'abbandono dei minori e
sulla separazione dei minori dai genitori nonché sulla reintegrazione dei minori separati alla
nascita nella famiglia d’origine.
110. Contestualmente si noti che anche i profili dei minori adottabili sono cambiati, molti di
loro sono minori con bisogni speciali, mentre gli aspiranti genitori adottivi preferiscono fare
domanda di adozione internazionale o nazionale per minori molto piccoli o in età prescolare e
senza, o con lievi, problemi di salute.

UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined
fourth and fifth periodic report of the Republic of Moldova, CRC/C/MDA/CO/4-5, 20
October 2017

28. Prendendo atto dell'adozione della Legge del 2010 sul regime giuridico dell’adozione, il
Comitato raccomanda allo Stato membro di adottare ulteriori misure per garantire che le
procedure nazionali di adozione non siano inutilmente lunghe, che le adozioni nazionali e
internazionali siano adeguatamente regolamentate e monitorate e che le pratiche di adozione
sono conformi alla Convenzione. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato membro
stabilisca linee guida standard per lo screening degli aspiranti genitori adottivi, e fornisca
formazione e supporto ai genitori adottivi, e assicuri che le opinioni del minore, in base alla
sua maturità, siano ascoltate e prese in debita considerazione nei procedimenti di adozione.

LINK UTILI
   https://assets.hcch.net/upload/adopt2015cp_md.pdf
   https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Intercountry-Adoption-
      Country-Information/MoldovaRepublicof.html
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