IL "NUOVO" PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - CNEC

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IL "NUOVO" PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - CNEC
IL «NUOVO» PROCESSO
TRIBUTARIO TELEMATICO
IL "NUOVO" PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - CNEC
BONUS ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

L’ARTICOLO 120 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DI
SEGUITO “DECRETO”), RICONOSCE UN CREDITO D’IMPOSTA IN
MISURA PARI AL 60 PER CENTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020
IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI NECESSARI PER ADEGUARE I
PROCESSI PRODUTTIVI E GLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DI FAR
RISPETTARE LE PRESCRIZIONI SANITARIE E LE MISURE DI
CONTENIMENTO CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (DI
SEGUITO “CREDITO ADEGUAMENTO”), FINO AD UN MASSIMO DI
SPESE DI 80 MILA EURO PER CIASCUN BENEFICIARIO.
IL CREDITO PER ADEGUAMENTO È CUMULABILE CON ALTRE
AGEVOLAZIONI PER LE MEDESIME SPESE, COMUNQUE NEL LIMITE
DEI COSTI SOSTENUTI, ED È UTILIZZABILE NEL 2021
ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24. LE
DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 120 SI APPLICANO NEL RISPETTO DEI
LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020
IL "NUOVO" PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - CNEC
BONUS SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
 L’articolo 125 del decreto riconosce un credito d’imposta in misura
 pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la
 sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché
 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
 dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di
 seguito “credito sanificazione”), fino ad un massimo di
 60 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito sanificazione è
 utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
 d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione
 tramite modello F24.
 Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del
 direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le
 modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione,
 al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Credito adeguamento
Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arti e professioni in luoghi
aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al
decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri
enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

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Credito sanificazione
Il credito sanificazione spetta ai
soggetti esercenti attività
d’impresa, arti e professioni, agli
enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli
enti religiosi civilmente
riconosciuti.
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Credito adeguamento
• Il credito adeguamento spetta per le spese
  sostenute in relazione agli interventi
  necessari per far rispettare le prescrizioni
  sanitarie e le misure di contenimento
  contro la diffusione del virus COVID-19, ivi
  compresi quelli edilizi necessari per il
  rifacimento di spogliatoi e mense, per la
  realizzazione di spazi medici, ingressi e
  spazi comuni, per l'acquisto di arredi di
  sicurezza, nonché in relazione agli
  investimenti in attività innovative, ivi
  compresi quelli necessari ad investimenti
  di carattere innovativo quali lo sviluppo o
  l'acquisto di strumenti e tecnologie
  necessarie allo svolgimento dell'attività
  lavorativa e per l'acquisto di
  apparecchiature per il controllo della
  temperatura dei dipendenti e degli utenti.
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Credito sanificazione
Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata
l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi,
ivi incluse le eventuali spese di installazione.

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Come si presenta la domanda
La comunicazione deve essere presentata
all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
utilizzando il modello reperibile sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it. , direttamente dal
beneficiario o tramite un intermediario di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:
• i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel
rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche
tecniche;
• servizio web, disponibile nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della
comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a
seguito dei controlli formali dei dati in essa
contenuti.
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Termini di presentazione

Credito adeguamento
La comunicazione può essere
presentata a partire dal giorno 20
luglio 2020 e non oltre il 30
novembre 2021.

Credito sanificazione
La comunicazione può essere
presentata a partire dal giorno 20
luglio 2020 e non oltre il giorno 7
settembre 2020.

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CREDITO
SANIFICAZIONE
Il contingente massimo di spesa
globale previsto per il credito
d'imposta per la sanificazione,
pari a 200 milioni complessivi
(per tutti i contribuenti), sarà
certamente insufficiente a
soddisfare le richieste e le
esigenze di una prevedibile
ampia platea di potenziali
beneficiari
Bonus per l'adeguamento dei luoghi di lavoro

Il plafond di spesa è ben più elevato( 2
miliardi di euro) ma il beneficio è riservato
soltanto ad alcune attività che operano a
stretto contatto con gli utenti finali (bar,
ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie,
mense, catering, eccetera),
IL BONUS SANIFICAZIONE
SARÀ (POTENZIALMENTE) PARI AL 60% DELLE SPESE
SOSTENUTE NEL LIMITE MASSIMO DI 1OO MILA EURO PER
SOGGETTO.
QUINDI, IL CREDITO DI IMPOSTA NON POTRA’ ECCEDERE LA
SOGLIA DI 60 MILA EURO.

IL BONUS ADEGUAMENTO
È PARI AL 60% DELLE SPESE COMPLESSIVE COMUNICATE,
SU UN TETTO MASSIMO DI 80 MILA EURO.
QUINDI, IL CREDITO DI IMPOSTA NON POTRA’ ECCEDERE LA
SOGLIA DI 48 MILA EURO.
Per entrambi i bonus, in
capo al primo beneficiario è
ammessa la cessione dei
crediti d'imposta. Tuttavia ,
il controllo sulla spettanza
dei crediti - così come
accertamento e irrogazione
delle sanzioni -sono
destinati in ogni caso ai
beneficiari originari.
Il tax credit sanificazione non
concorre alla formazione del
reddito e della base
imponibile Irap.
                                  Invece , va considerato che il bonus
                                  ottenuto per l'adeguamento degli
                                  ambienti di lavoro, fruibile comunque
                                  solo dal 2021, dev'essere
                                  assoggettato a tassazione sia riguardo
                                  ai redditi sia riguardo all'Irap.

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BONUS AUTOMOBILI

I nuovi bonus per Euro 6 saranno
concessi per gli acquisti, anche in
leasing, effettuati dal 1° agosto al 31
dicembre 2020 e spettano per le auto
nuove in categoria M1 (ossia veicoli
fino a 8 posti) con emissioni da 61
fino a 110 g/km di CO2 e che hanno
un prezzo di listino inferiore a
determinate soglie. Hanno diritto al
bonus sia le persone fisiche che le
persone giuridiche, e sarà
riconosciuto sia senza che con
rottamazione (l’auto da rottamare
dovrà avere almeno 10 anni) e
condizionato ad uno sconto minimo
da parte del concessionario.
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BONUS AUTOMOBILI
Gli incentivi variano a seconda del livello di emissioni di
CO2 e se si rottama o meno un analogo veicolo
immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che
nel periodo di vigenza dell’agevolazione (1° agosto-31
dicembre 2020) superi i 10 anni di anzianità.
Nel caso di rottamazione, il contributo statale è pari a:
- 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni
da 0 a 60 g/Km di CO2 (in pratica le auto elettriche ed
ibride);
- 1.500 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni
comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non
inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.
Il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del
venditore pari ad almeno 2.000 euro. Il bonus totale è
quindi pari a 4.000 euro per le auto con emissioni fino a 60
g/Km di CO2 e a 3.500 euro con le auto Euro 6 con
emissioni da 61 a 110 g/km.
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Senza rottamazione, il contributo statale si dimezza,
scendendo a:
- 1.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con
emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;
- 750 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni
comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe
non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

In questo caso, lo sconto da parte del venditore deve
essere pari ad almeno 1.000 euro.
Il contributo totale è quindi di 2.000 euro per le auto
con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 e a 1.750 euro
con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.
Condizioni per fruire dei contributi

1. Il veicolo da acquistare deve essere nuovo di
   fabbrica.
2. Il veicolo da acquistare deve essere di categoria
   M1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo
   47 del Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992)
   si definiscono veicoli di categoria M1 i veicoli
   destinati al trasporto di persone, aventi almeno 4
   ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile
   del conducente.
3. Il contributo spetta se il prezzo di listino della
   nuova auto (risultante dal listino prezzi ufficiale
   della casa automobilistica produttrice) è inferiore
   a:
a) 50.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli con
   emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;
b) 40.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli con
   emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in
   una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima
   generazione.
In caso di rottamazione, è inoltre richiesto
che, alla data di immatricolazione del nuovo
veicolo, il veicolo consegnato per la
rottamazione deve essere intestato, da
almeno 12 mesi, allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei
familiari conviventi alla stessa data.
Cumulabilità con ecobonus auto elettriche/ibride
Il nuovo contributo è cumulabile con l’ecobonus auto
di cui alla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma
1031).
In caso di rottamazione di un veicolo di almeno
10 anni, il contributo aumenta di 4.000 euro (2.000
è il contributo statale e 2.000 lo sconto praticato dal
venditore), passando:
- da 6.000 euro a 10.000 euro, per l’acquisto di auto
con emissioni di CO2 da 0-20 g/km;
- da 2.500 euro a 6.500 euro, per l’acquisto di auto
con emissioni di CO2 da 21 e 60 g/km.
Senza rottamazione, l’incentivo sale di 2.000 euro
(1.000 è il contributo statale e 1.000 lo sconto
praticato dal venditore), passando:
- da 4.000 euro a 6.000 euro, per l’acquisto di auto
con emissioni di CO2 da 0-20 g/km;
- da 1.500 euro a 3.500 euro, per l’acquisto di auto
con emissioni di CO2 da 21 e 60 g/km.
BONUS MOBILITA’

IL BUONO MOBILITÀ È UN CONTRIBUTO PARI
AL 60 PER CENTO DELLA SPESA SOSTENUTA E,
COMUNQUE, IN MISURA NON SUPERIORE A
EURO 500 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE,
ANCHE A PEDALATA ASSISTITA, NONCHÉ
VEICOLI PER LA MOBILITÀ PERSONALE A
PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
(AD ES. MONOPATTINI, HOVERBOARD E
SEGWAY) OVVERO PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI
MOBILITÀ CONDIVISA A USO INDIVIDUALE
ESCLUSI QUELLI MEDIANTE AUTOVETTURE.
BONUS MOBILITA’

IL BUONO MOBILITÀ PUÒ
ESSERE FRUITO UTILIZZANDO
UNA SPECIFICA APPLICAZIONE
WEB CHE È IN VIA DI
PREDISPOSIZIONE. PER
ACCEDERE ALL'APPLICAZIONE
SARA’ NECESSARIO DISPORRE
DELLE CREDENZIALI SPID
(SISTEMA PUBBLICO DI
IDENTITÀ DIGITALE).
BONUS MOBILITA’

FASE 1 (DAL 4 MAGGIO 2020 FINO AL
GIORNO DI INIZIO OPERATIVITÀ
DELL'APPLICAZIONE WEB): È PREVISTO IL
RIMBORSO AL BENEFICIARIO; PER
OTTENERE IL CONTRIBUTO È NECESSARIO
CONSERVARE IL DOCUMENTO
GIUSTIFICATIVO DI SPESA (FATTURA E NON
SCONTRINO) E ALLEGARLO ALL'ISTANZA DA
PRESENTARE MEDIANTE L'APPLICAZIONE
WEB.
.
BONUS MOBILITA’

FASE 2 (DAL GIORNO DI INIZIO OPERATIVITÀ
DELL'APPLICAZIONE WEB): È PREVISTO LO
SCONTO DIRETTO DA PARTE DEL FORNITORE DEL
BENE/SERVIZIO RICHIESTO, SULLA BASE DI UN
BUONO DI SPESA DIGITALE CHE I BENEFICIARI
POTRANNO GENERARE SULL’APPLICAZIONE WEB.
IN PRATICA GLI INTERESSATI DOVRANNO
INDICARE SULL'APPLICAZIONE WEB IL MEZZO O IL
SERVIZIO CHE INTENDONO ACQUISTARE E LA
PIATTAFORMA GENERERÀ IL BUONO SPESA
DIGITALE DA CONSEGNARE AI FORNITORI
AUTORIZZATI PER RITIRARE IL BENE O GODERE DEL
SERVIZIO INDIVIDUATO.
.
UN CARO SALUTO DA
NAPOLI A TUTTI GLI
ASSOCIATI DEL C.N.E.C.
FRANCESCO NANIA
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