IL "NUOVO" PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - CNEC
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BONUS ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO L’ARTICOLO 120 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (DI SEGUITO “DECRETO”), RICONOSCE UN CREDITO D’IMPOSTA IN MISURA PARI AL 60 PER CENTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI NECESSARI PER ADEGUARE I PROCESSI PRODUTTIVI E GLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DI FAR RISPETTARE LE PRESCRIZIONI SANITARIE E LE MISURE DI CONTENIMENTO CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (DI SEGUITO “CREDITO ADEGUAMENTO”), FINO AD UN MASSIMO DI SPESE DI 80 MILA EURO PER CIASCUN BENEFICIARIO. IL CREDITO PER ADEGUAMENTO È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE MEDESIME SPESE, COMUNQUE NEL LIMITE DEI COSTI SOSTENUTI, ED È UTILIZZABILE NEL 2021 ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24. LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 120 SI APPLICANO NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020
BONUS SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’articolo 125 del decreto riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito “credito sanificazione”), fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24. Il richiamato articolo 125 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Credito adeguamento Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. 4
Credito sanificazione Il credito sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 5
Credito adeguamento • Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 6
Credito sanificazione Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 7
Come si presenta la domanda La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. , direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante: • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche; • servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 8
Termini di presentazione Credito adeguamento La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021. Credito sanificazione La comunicazione può essere presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020. 9
CREDITO SANIFICAZIONE Il contingente massimo di spesa globale previsto per il credito d'imposta per la sanificazione, pari a 200 milioni complessivi (per tutti i contribuenti), sarà certamente insufficiente a soddisfare le richieste e le esigenze di una prevedibile ampia platea di potenziali beneficiari
Bonus per l'adeguamento dei luoghi di lavoro Il plafond di spesa è ben più elevato( 2 miliardi di euro) ma il beneficio è riservato soltanto ad alcune attività che operano a stretto contatto con gli utenti finali (bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e pasticcerie, mense, catering, eccetera),
IL BONUS SANIFICAZIONE SARÀ (POTENZIALMENTE) PARI AL 60% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL LIMITE MASSIMO DI 1OO MILA EURO PER SOGGETTO. QUINDI, IL CREDITO DI IMPOSTA NON POTRA’ ECCEDERE LA SOGLIA DI 60 MILA EURO. IL BONUS ADEGUAMENTO È PARI AL 60% DELLE SPESE COMPLESSIVE COMUNICATE, SU UN TETTO MASSIMO DI 80 MILA EURO. QUINDI, IL CREDITO DI IMPOSTA NON POTRA’ ECCEDERE LA SOGLIA DI 48 MILA EURO.
Per entrambi i bonus, in capo al primo beneficiario è ammessa la cessione dei crediti d'imposta. Tuttavia , il controllo sulla spettanza dei crediti - così come accertamento e irrogazione delle sanzioni -sono destinati in ogni caso ai beneficiari originari.
Il tax credit sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap. Invece , va considerato che il bonus ottenuto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, fruibile comunque solo dal 2021, dev'essere assoggettato a tassazione sia riguardo ai redditi sia riguardo all'Irap. 14
BONUS AUTOMOBILI I nuovi bonus per Euro 6 saranno concessi per gli acquisti, anche in leasing, effettuati dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e spettano per le auto nuove in categoria M1 (ossia veicoli fino a 8 posti) con emissioni da 61 fino a 110 g/km di CO2 e che hanno un prezzo di listino inferiore a determinate soglie. Hanno diritto al bonus sia le persone fisiche che le persone giuridiche, e sarà riconosciuto sia senza che con rottamazione (l’auto da rottamare dovrà avere almeno 10 anni) e condizionato ad uno sconto minimo da parte del concessionario. 15
BONUS AUTOMOBILI Gli incentivi variano a seconda del livello di emissioni di CO2 e se si rottama o meno un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione (1° agosto-31 dicembre 2020) superi i 10 anni di anzianità. Nel caso di rottamazione, il contributo statale è pari a: - 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2 (in pratica le auto elettriche ed ibride); - 1.500 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione. Il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro. Il bonus totale è quindi pari a 4.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 e a 3.500 euro con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km. 16
Senza rottamazione, il contributo statale si dimezza, scendendo a: - 1.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2; - 750 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione. In questo caso, lo sconto da parte del venditore deve essere pari ad almeno 1.000 euro. Il contributo totale è quindi di 2.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 e a 1.750 euro con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.
Condizioni per fruire dei contributi 1. Il veicolo da acquistare deve essere nuovo di fabbrica. 2. Il veicolo da acquistare deve essere di categoria M1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 47 del Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) si definiscono veicoli di categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente. 3. Il contributo spetta se il prezzo di listino della nuova auto (risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) è inferiore a: a) 50.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2; b) 40.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.
In caso di rottamazione, è inoltre richiesto che, alla data di immatricolazione del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno 12 mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data.
Cumulabilità con ecobonus auto elettriche/ibride Il nuovo contributo è cumulabile con l’ecobonus auto di cui alla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1031). In caso di rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni, il contributo aumenta di 4.000 euro (2.000 è il contributo statale e 2.000 lo sconto praticato dal venditore), passando: - da 6.000 euro a 10.000 euro, per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 da 0-20 g/km; - da 2.500 euro a 6.500 euro, per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 e 60 g/km. Senza rottamazione, l’incentivo sale di 2.000 euro (1.000 è il contributo statale e 1.000 lo sconto praticato dal venditore), passando: - da 4.000 euro a 6.000 euro, per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 da 0-20 g/km; - da 1.500 euro a 3.500 euro, per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 e 60 g/km.
BONUS MOBILITA’ IL BUONO MOBILITÀ È UN CONTRIBUTO PARI AL 60 PER CENTO DELLA SPESA SOSTENUTA E, COMUNQUE, IN MISURA NON SUPERIORE A EURO 500 PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE, ANCHE A PEDALATA ASSISTITA, NONCHÉ VEICOLI PER LA MOBILITÀ PERSONALE A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (AD ES. MONOPATTINI, HOVERBOARD E SEGWAY) OVVERO PER L’UTILIZZO DI SERVIZI DI MOBILITÀ CONDIVISA A USO INDIVIDUALE ESCLUSI QUELLI MEDIANTE AUTOVETTURE.
BONUS MOBILITA’ IL BUONO MOBILITÀ PUÒ ESSERE FRUITO UTILIZZANDO UNA SPECIFICA APPLICAZIONE WEB CHE È IN VIA DI PREDISPOSIZIONE. PER ACCEDERE ALL'APPLICAZIONE SARA’ NECESSARIO DISPORRE DELLE CREDENZIALI SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE).
BONUS MOBILITA’ FASE 1 (DAL 4 MAGGIO 2020 FINO AL GIORNO DI INIZIO OPERATIVITÀ DELL'APPLICAZIONE WEB): È PREVISTO IL RIMBORSO AL BENEFICIARIO; PER OTTENERE IL CONTRIBUTO È NECESSARIO CONSERVARE IL DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DI SPESA (FATTURA E NON SCONTRINO) E ALLEGARLO ALL'ISTANZA DA PRESENTARE MEDIANTE L'APPLICAZIONE WEB. .
BONUS MOBILITA’ FASE 2 (DAL GIORNO DI INIZIO OPERATIVITÀ DELL'APPLICAZIONE WEB): È PREVISTO LO SCONTO DIRETTO DA PARTE DEL FORNITORE DEL BENE/SERVIZIO RICHIESTO, SULLA BASE DI UN BUONO DI SPESA DIGITALE CHE I BENEFICIARI POTRANNO GENERARE SULL’APPLICAZIONE WEB. IN PRATICA GLI INTERESSATI DOVRANNO INDICARE SULL'APPLICAZIONE WEB IL MEZZO O IL SERVIZIO CHE INTENDONO ACQUISTARE E LA PIATTAFORMA GENERERÀ IL BUONO SPESA DIGITALE DA CONSEGNARE AI FORNITORI AUTORIZZATI PER RITIRARE IL BENE O GODERE DEL SERVIZIO INDIVIDUATO. .
UN CARO SALUTO DA NAPOLI A TUTTI GLI ASSOCIATI DEL C.N.E.C. FRANCESCO NANIA
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