Decentramento e dei pubblici servizi - liberalizzazioni nella gestione Avv. Sara Gobbato Nuovo auditorium del "Salone degli incanti" Trieste 14 ...

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Decentramento e
liberalizzazioni nella gestione
      dei pubblici servizi

                    Avv. Sara Gobbato
        Nuovo auditorium del “Salone degli incanti”
                Trieste 14 novembre 2006
Il diritto comunitario e
      l’intervento degli Stati in economia

„   Trattato di Roma del 1957: intervento pubblico e libero
    gioco della concorrenza parimenti indicati quali strumenti
    d’attuazione degli obiettivi della CE

„   Art. 2 CEE: mercato comune e coordinamento delle
    politiche economiche (da affermazione di principio a UEM)

„   Art. 295 CE: il Trattato lascia impregiudicato il regime di
    proprietà esistente negli Stati membri (neutralità positiva –
    casi golden share e privatizzazioni)
Il diritto comunitario e
    l’intervento degli Stati in economia
„   Art. 31 TCE (libera circolazione delle merci):
    gli Stati membri riordinano I monopoli nazionali
    di carattere commerciale in modo che venga
    esclusa qualsiasi discriminazione fra I cittadini

„   presunzione di illegittimità dei diritti esclusivi
    attribuiti ai monopoli nazionali di carattere
    commerciale

„   salvo deroga ex art. 30 TCE
Il diritto comunitario e
       l’intervento degli Stati in economia

„   Art. 86 (1) TCE

    Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei
    confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
    riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura
    contraria alle norme del TCE, specialmente artt. 12 e
    81-89

„   Iniziale presunzione di legittimità (Sacchi 1974)

„   Presunzione di illegittimità? (Corbeau 1993)
Il diritto comunitario e
    l’intervento degli Stati in economia

„   Intervento statale ad effetti anti-concorrenziali o
    restrittivi degli scambi ammesso solo per esigenze
    di regolazione del mercato (market failures)

„   Obiettivi dell’intervento statale: deroghe codificate
    dal Trattato ed esigenze imperative

„   Art. 86 (2): deroga riguardante i Servizi di Interesse
    Economico Generale (SIEG)
Servizi pubblici e
servizi di interesse economico generale
  „   Art. 86 (2) CE

      Le imprese incaricate della gestione di SIEG
      sono sottoposte al TCE nei limiti in cui
      l’applicazione di tali norme non osti
      all’adempimento della specifica missione
      loro affidata
L’art. 86(2) TCE: presupposti
„   Impresa

„   SIEG

„   Incarico di una pubblica autorità

„   TCE reca ostacolo allo svolgimento del SIEG

„   Necessità e proporzionalità

„   Incidenza sugli scambi intra-comunitari
Impresa

„   Caso Hofner (C-41/90)
    Attività economica (irrilevante status giuridico e modalità di
    finanziamento)

„   Caso HFB Holding (T-9/00)
    Organizzazione unitaria di elementi pesonali, materiali ed
    immateriali che persegue stabilmente un fine di natura
    economica

„   Caso Fenin (T-319/99)
    output di beni o servizi sul mercato
SIEG
„   sono «sia i servizi di mercato che quelli non di
    mercato, che le autorità pubbliche considerano di
    interesse generale ed assoggettano a specifici
    obblighi di servizio pubblico» (Libro bianco sui
    servizi di interesse generale).

„   «spetta fondamentalmente agli Stati membri definire
    cosa considerino servizi di interesse economico
    generale...»

„   «nei settori non specificamente disciplinati da una
    normativa comunitaria, gli Stati membri godono di
    un ampio margine di manovra …»
Servizio universale
„   «insieme minimo definito di servizi di determinata
    qualità disponibile a tutti gi utenti a prescindere dalla
    loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle
    condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo
    abbordabile» (Direttiva 97/33)

„   Il contenuto essenziale del SU è costituito da alcuni
    obblighi: la continuità del servizio; la qualità del
    servizio; l’accessibilità delle tariffe; la tutela degli
    utenti e dei consumatori esistenti
L’affidamento del SIEG ad un’impresa
„   L’atto di incarico dovesse promanare da una pubblica
    autorità, intesa in senso ampio come lo Stato con tutte le
    sue articolazioni interne (quali, ad esempio, sono le
    Regioni ed i Länder).

„   L’art. 86, par. 2 CE non richiede necessariamente un atto
    legislativo o regolamentare da parte dello Stato, è
    sufficiente una concessione di diritto pubblico
Ostacoli derivanti dall’applicazione del TCE

„   Art. 86, par. 2 applicabile se l’applicazione del diritto
    comunitario rechi un ostacolo all’adempimento della
    specifica missione di servizio pubblico, di cui l’impresa
    è incaricata.

„   non solo qualora l’applicazione del Trattato CE renda
    impossibile lo svolgimento del SIEG, ma anche quando
    essa – più limitatamente – metta in pericolo l’equilibrio
    finanziario dell’impresa.
Principio di proporzionalità

le imprese incaricate di SIEG sono soggette alle
norme del Trattato, «nei limiti in cui»
l’applicazione   di   tali  norme    non    osti
all’adempimento della loro missione.

‹ necessità della misura
‹ proporzionalità in senso stretto
Gli interessi della Comunità come limite
  all’applicazione dell’art. 86, § 2 CE.

 «Lo sviluppo degli scambi comunitari non deve
 essere compromesso in misura contraria agli
 interessi della Comunità»
Efficacia diretta dell’art. 86, § 2

„   In passato si riteneva che le regole dettate dall’art. 86
    non fossero dotate di efficacia diretta: l’articolo
    sembrava infatti presupporre valutazioni complesse,
    che avrebbero potuto essere svolte solo dalle istituzioni
    comunitarie.La Corte ha

„   Tesi oggi prevalente: l’art. 86, par. 2 CE è norma
    direttamente efficace.
L’art. 86, § 3 CE: i limiti dei poteri della
       Commissione in materia di SIEG

La Commissione vigila sull’applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove
occorra, agli Stati membri, opportune direttive o
decisioni
Art. 16 TCE
Trattato di Amsterdam (in forza dal 1 maggio 1999).

  Fatti salvi gli artt. 73, 86 ed 87 CE, in considerazione
  dell’importanza dei servizi di interesse economico generale
  nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo
  nella promozione della coesione economica e territoriale….

  …la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive
  competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente
  Trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a
  principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro
  compiti
Art. 36 Carta dei Diritti Fondamentali
             dell’Unione europea
«dichiarazione comune» o «accordo interistituzionale» priva di valore
giuridico obbligatorio (Nizza, 7 dicembre 2000)

   «al fine di promuovere la coesione sociale e
   territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta
   l’accesso ai SIEG quale previsto dalle legislazioni e
   prassi nazionali, conformemente al Trattato che
   istituisce la Comunità europea»
LE LIBERALIZZAZIONI DEI
           SIEG a rete

Cenni in tema di servizi postali, energia, trasporto
          ferroviario e telecomunicazioni
LE LIBERALIZZAZIONI DEI SIEG “A RETE”

„   Strategia di sviluppo sostenibile (Lisbona 2000):

    ‹ crescita economica: liberalizzazioni e
      concorrenza;
    ‹ garanzia sociale: obblighi di servizio pubblico;

    ‹ innovazione tecnologica
Cosa significa
         “liberalizzare”?
„   Pluralità di misure delle Pubbliche autorità:

    ‹ abrogare o emendare atti legislativi e
      amministrativi;
    ‹ smantellare posizioni di privilegio;

    ‹ emanare nuove disposizioni regolatorie;

    ‹ applicare norme antitrust.

    ⇒decisione politica e maturità del mercato
Liberalizzazione dei “servizi a rete”

„   Rete: infrastruttura dedicata necessaria per
    l’erogazione del servizio

     ‹ reti fisse o infrastrutturali: trasporto ferroviario
       ed energia;
     ‹ non infrastrutturali: servizio postale e
       telecomunicazione mobile
     ‹ reti come monopolio naturale (essential facility)
La base giuridica delle liberalizzazioni

„   Art. 86, par. 3 in materia di SIEG: decisioni e
    direttive della sola Commissione;

„   Art. 95 TCE in materia di mercato interno:
    direttive di Consiglio e Parlamento (codecisione).
La liberalizzazione del mercato interno
              dell’energia

„   Direttiva 96/92 del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 19 dicembre 1996: norme comuni per il
    mercato interno dell’energia elettrica

„   Direttiva 98/30 del Parlamento europeo e del
    Consiglio del 22 giugno 1998: norme comuni per il
    mercato interno del gas naturale

      Apertura dei mercati parziale e graduale:
                 CLIENTI IDONEI
Principi fondanti la liberalizzazione del
          mercato dell’energia:

„   OSP quale motivo di deroga alle Direttive;
„   Obbligo di unbundling;
„   Obbligo di consentire il Third Party Access
      (TPA)
Attuazione delle Direttive Energia in Italia

„   Decreto legislativo 79/99 – Bersani
    attuazione della direttiva 96/92 (elettricità)

„   Decreto legislativo 164/2000 – Letta
    attuazione direttiva 98/30 gas naturale
Il completamento del mercato interno
                dell’energia

„   Direttiva 2003/54 elettricità: apertura totale del
    mercato elettrico dal1 luglio 2007;

„   Direttiva 2003/55 gas: apertura totale del
    mercato del gas.

Y procedura di infrazione contro numerosi Stati
    UE
Il mercato interno dei servizi postali

   „   Direttiva 97/67
       ‹ garanzia del Servizio Universale
         specificamente definito (art. 3);
       ‹ Universal provider deve poter beneficiare
         di compensazioni del costo del SU: diritti
         esclusivi
   „   Direttiva 2002/39
       ‹   Linea evolutiva: graduale limitazione del
           segmento di mercato riservato al UP.
Il trasporto ferroviario

„   Direttiva 91/440:
    ‹ autonomia gestionale delle imprese ferroviarie;
    ‹ risanamento della struttura finanziaria;

    ‹ separazione della gestione della rete e delle
      infrastrutture ferroviarie dalla fornitura del
      servizio di trasporto;
    ‹ diritto di accesso alle reti (TPA): tariffe;

    ‹ OSP determinati mediante contratti di servizio.
Il “secondo pacchetto” ferroviario

‹ Direttiva 2004/51: diritto di accesso alla rete
  ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci
  (procedura di infrazione contro l’Italia)
‹ Direttiva 2004/49 relativa alla sicurezza delle
  ferrovie;
‹ Direttiva 2004/50 sull’interoperabilità del sistema
  ferroviario transeuropeo
‹ Regolamento 881/2004 (Agenzia Ferroviaria
  Europea).
Le telecomunicazioni
„   Direttiva 90/388 (documento base):
    ‹   eliminazione di diritti speciali ed esclusivi:
        apparecchi terminali, servizi a valore aggiunto
        (diversi dalla telefonia vocale), servizi via satellite;
        telefonia mobile.
„   Direttiva 96/19 (full competition)
    ‹   telefonia vocale e reti di telecomunicazione.
„   Direttiva 90/387 (open network provision)
„   Direttiva 97/33 (interconnessione)
Conclusioni
„   A che punto sono le liberalizzazioni dei servizi
    a rete?
    ‹ compartimentazioni dei mercati;
    ‹ insoddisfacente interoperabilità delle reti;

    ‹ presenza “ingombrante” degli ex-monopolisti;

    ‹ resistenze degli Stati membri nell’attuazione
      delle direttive di settore: procedure di infrazione.
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