Emergenza Covid-19. DPCM 3 novembre 2020. Circolare del Ministero dell'Interno 7 novembre 2020.
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Emergenza Covid-19. DPCM 3 novembre 2020. Circolare del Ministero dell’Interno 7 novembre 2020. Si trasmette la circolare del Ministero dell’Interno diramata in data 7 novembre, con la quale vengono fornite alcune indicazioni sulle principali misure del D.P.C.M. 3 novembre u.s. (vedi nota del 5 novembre u.s) che, si ricorda, sono entrate in vigore dalla mezzanotte del 6 Novembre e fino al 3 dicembre prossimo. La circolare si sofferma, in particolare, sulle misure dettate per le tre aree individuate dal citato D.P.C.M. – area gialla (art. 1), area arancione (art. 2) e area rossa (art. 3) – corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali le prescrizioni sono progressivamente più restrittive, in considerazione della maggiore diffusione del virus e del grado di tenuta dei servizi sanitari. In particolare, con ordinanza adottata in data 4 novembre dal Ministro della Salute, efficace sempre dal 6 novembre per un periodo minimo di 15 giorni, si è proceduto alla seguente classificazione dei territori: Area arancione – Scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3): Puglia e Sicilia; Area rossa – Scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4): Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Le restanti regioni, non comprese nelle due aree sopra indicate, sono classificate come area gialla. In data 10 novembre 2020 il Ministero della Sanità ha divulgato una nuova ordinanza che assegna la seguente classificazione: area rossa – Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano;
area arancione – Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria; area gialla – Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto. Qualunque sia l’area territoriale di riferimento – precisa la circolare – l’attuale andamento dell’epidemia sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela. Occorrerà fare sempre uso della autocertificazione per motivare le cause giustificative degli spostamenti, sia che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa); a questo proposito andrà utilizzato l’apposito modulo, diffuso dal Ministero dell’Interno in occasione del precedente DPCM del 24 ottobre u.s (presente anche nell’area “Emergenza Coronavirus” del sito confederale). 1. Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – c.d. area gialla L’articolo 1 del D.P.C.M. ha una valenza generale e residuale, contenendo disposizioni valide su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 per i territori della zona arancione e dall’articolo 3 per i territori della zona rossa. Con riferimento al generale divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, queste motivazioni devono essere dimostrate dal diretto interessato producendo l’autocertificazione. Per la restante parte della giornata (dalle ore 5:00 alle ore 22:00), invece, essendo prevista una “forte raccomandazione” a non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, gli eventuali
spostamenti non dovranno essere giustificati con autodichiarazione, né saranno sanzionabili. Per quanto riguarda la chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, rispetto al passato l’aspetto innovativo riguarda i soli profili temporali, essendo consentita nell’intero arco della giornata o comunque a determinate fasce orarie, non predeterminate. Resta in ogni caso salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. In ordine alla chiusura di centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive, la norma prevede delle eccezioni tassative per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Per i mercati, la chiusura riguarda solo quelli coperti. 2. Area Arancione: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3) – art.2 I territori dell’area arancione – caratterizzati da scenario di elevata gravità e livello di rischio alto – sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre che, in particolare, incidono sulla mobilità e sui servizi di ristorazione; per gli aspetti non incisi da tali misure, rimangono in vigore le prescrizioni generali delle zone gialle di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. Le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento in entrata e in uscita da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite. A questo proposito vale quanto già evidenziato nella già citata nota Conftrasporto a commento del DPCM del 3 Novembre: si può ragionevole ritenere che i corsi di interesse dell’autotrasporto potranno proseguire anche nelle Regioni arancioni e rosse, fermo restando che i
diretti interessati dovranno motivare lo spostamento tramite autocertificazione. A questo proposito una conferma sembra giungere sempre nella circolare degli Interni, nelle parti in cui si afferma che: sono consentiti gli spostamenti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione; le limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2 per le zone arancioni. Anche in questi casi – evidenzia il Ministero – valgono le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, così come l’attraversamento dei territori dell’area arancione, quando è necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Per quanto concerne i servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le strutture alberghiere ubicate in area arancione, potranno erogare servizi di
ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario. Restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 3. Area Rossa: scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4) – art.3 I territori dell’area rossa – caratterizzati da scenario di massima gravità e livello di rischio alto – sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 3 del nuovo DPCM. Tali misure intervengono sostanzialmente sulla mobilità, attività motoria e sportiva, attività commerciali al dettaglio e sui servizi di ristorazione. Anche in questo caso, gli ambiti non incisi da queste misure più restrittive, rimangono disciplinati dalle regole generali stabilite all’articolo 1 del DPCM per le zone gialle. Il divieto di spostamento nelle aree di zona rossa è relativo a ogni forma di mobilità, in entrata e in uscita, non solo extra regionale ma anche intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti tra un comune e l’altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione e residenza. Restano consentiti, come per l’area arancione: gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è permessa (vedi quanto già scritto in merito, nel commento sulle zone arancioni);
gli spostamenti finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità o quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Le limitazioni alla mobilità – evidenzia la circolare – non incidono sulle attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni dettate dall’art. 3. In ogni caso, anche per l’area rossa, per tutti gli spostamenti consentiti quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione. Sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. I mercati sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. I centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni fornite per l’area gialla e valide anche per l’area arancione. Per i servizi di ristorazione si applicano le stesse regole dell’area arancione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura della nota ministeriale, che è disponibile in allegato. Circolare Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 FONTE: FAI-CONFTRASPORTO
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