Emergenza Covid-19. DPCM 3 novembre 2020. Circolare del Ministero dell'Interno 7 novembre 2020.

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Emergenza Covid-19. DPCM 3
novembre 2020. Circolare del
Ministero dell’Interno 7 novembre
2020.
Si trasmette la circolare del Ministero dell’Interno diramata in data 7 novembre,
con la quale vengono fornite alcune indicazioni sulle principali misure del
D.P.C.M. 3 novembre u.s. (vedi nota del 5 novembre u.s) che, si ricorda, sono
entrate in vigore dalla mezzanotte del 6 Novembre e fino al 3 dicembre prossimo.

La circolare si sofferma, in particolare, sulle misure dettate per le tre aree
individuate dal citato D.P.C.M. – area gialla (art. 1), area arancione (art. 2) e area
rossa (art. 3) – corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei
quali le prescrizioni sono progressivamente più restrittive, in considerazione della
maggiore diffusione del virus e del grado di tenuta dei servizi sanitari.

In particolare, con ordinanza adottata in data 4 novembre dal Ministro della
Salute, efficace sempre dal 6 novembre per un periodo minimo di 15 giorni, si è
proceduto alla seguente classificazione dei territori: Area arancione –
Scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3): Puglia e Sicilia; Area
rossa – Scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4): Calabria,
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Le restanti regioni, non comprese nelle due
aree sopra indicate, sono classificate come area gialla.

In data 10 novembre 2020 il Ministero della Sanità ha divulgato una nuova
ordinanza che assegna la seguente classificazione:

         area rossa – Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia
        Autonoma di Bolzano;
area arancione – Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana,
        Umbria;
         area gialla – Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
        Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

Qualunque sia l’area territoriale di riferimento – precisa la circolare – l’attuale
andamento dell’epidemia sollecita i cittadini ad osservare comportamenti
responsabili, ispirati al principio di massima cautela. Occorrerà fare sempre uso
della autocertificazione per motivare le cause giustificative degli spostamenti,
sia che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia in
territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e
area rossa); a questo proposito andrà utilizzato l’apposito modulo, diffuso dal
Ministero dell’Interno in occasione del precedente DPCM del 24 ottobre u.s
(presente anche nell’area “Emergenza Coronavirus” del sito confederale).

1. Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale –
c.d. area gialla

L’articolo 1 del D.P.C.M. ha una valenza generale e residuale, contenendo
disposizioni valide su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle misure più
restrittive dettate dall’articolo 2 per i territori della zona arancione e dall’articolo
3 per i territori della zona rossa.

Con riferimento al generale divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore
5:00, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per
motivi di salute, queste motivazioni devono essere dimostrate dal diretto
interessato producendo l’autocertificazione.

Per la restante parte della giornata (dalle ore 5:00 alle ore 22:00), invece,
essendo prevista una “forte raccomandazione” a non spostarsi salvo che per
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o
per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, gli eventuali
spostamenti non dovranno essere giustificati con autodichiarazione, né saranno
sanzionabili.

Per quanto riguarda la chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, rispetto al
passato l’aspetto innovativo riguarda i soli profili temporali, essendo consentita
nell’intero arco della giornata o comunque a determinate fasce orarie, non
predeterminate. Resta in ogni caso salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli
esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

In ordine alla chiusura di centri commerciali e mercati nelle giornate festive e
prefestive, la norma prevede delle eccezioni tassative per farmacie, parafarmacie,
presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Per i
mercati, la chiusura riguarda solo quelli coperti.

2. Area Arancione: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo
3) – art.2

I territori dell’area arancione – caratterizzati da scenario di elevata gravità e
livello di rischio alto – sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo
2 del D.P.C.M. 3 novembre che, in particolare, incidono sulla mobilità e sui servizi
di ristorazione; per gli aspetti non incisi da tali misure, rimangono in vigore le
prescrizioni generali delle zone gialle di cui all’articolo 1 del D.P.C.M.

Le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un
generale divieto di spostamento in entrata e in uscita da quei territori regionali, in
ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause
giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si
aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza,
nei limiti in cui esse sono consentite. A questo proposito vale quanto già
evidenziato nella già citata nota Conftrasporto a commento del DPCM del 3
Novembre: si può ragionevole ritenere che i corsi di interesse dell’autotrasporto
potranno proseguire anche nelle Regioni arancioni e rosse, fermo restando che i
diretti interessati dovranno motivare lo spostamento tramite autocertificazione. A
questo proposito una conferma sembra giungere sempre nella circolare degli
Interni, nelle parti in cui si afferma che:

        sono consentiti gli spostamenti non solo per le consuete cause
        giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di
        studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di
        servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o
        abitazione;
        le limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in
        base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto
        di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2 per le
        zone arancioni.

Anche in questi casi – evidenzia il Ministero – valgono le regole prudenziali che
suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di
effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia
possibile la soddisfazione della propria esigenza

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
così come l’attraversamento dei territori dell’area arancione, quando è necessario
per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero
quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

Per quanto concerne i servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la
sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Rimane
 consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario, mentre
quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze.

Le strutture alberghiere ubicate in area arancione, potranno erogare servizi di
ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario.

Restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli
ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro.

3. Area Rossa: scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4)
– art.3

I territori dell’area rossa – caratterizzati da scenario di massima gravità e livello
di rischio alto – sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 3 del
nuovo DPCM. Tali misure intervengono sostanzialmente sulla mobilità, attività
motoria e sportiva, attività commerciali al dettaglio e sui servizi di ristorazione.
Anche in questo caso, gli ambiti non incisi da queste misure più restrittive,
rimangono disciplinati dalle regole generali stabilite all’articolo 1 del DPCM per
le zone gialle.

Il divieto di spostamento nelle aree di zona rossa è relativo a ogni forma di
mobilità, in entrata e in uscita, non solo extra regionale ma anche
intraregionale e intracomunale, ricomprendendo sia gli spostamenti tra
un comune e l’altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di
domicilio, abitazione e residenza.

Restano consentiti, come per l’area arancione:

        gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
        necessità o motivi di salute;
        gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
        didattica in presenza, nei limiti in cui è permessa (vedi quanto già scritto
        in merito, nel commento sulle zone arancioni);
gli spostamenti finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione
        o residenza;
        il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di
        mobilità o quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio
        generale.

Le limitazioni alla mobilità – evidenzia la circolare – non incidono sulle attività
consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente
oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni dettate dall’art. 3.

In ogni caso, anche per l’area rossa, per tutti gli spostamenti consentiti quale che
ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di
autocertificazione.

Sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie
e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. I mercati
sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari. I centri commerciali e i mercati sono
chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni fornite per l’area gialla e
valide anche per l’area arancione. Per i servizi di ristorazione si applicano le
stesse regole dell’area arancione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura della nota ministeriale, che è
disponibile in allegato.

Circolare Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO
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