Il Jobs Act e le collaborazioni sportive
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LAVORO E PREVIDENZA Il Jobs Act e le collaborazioni sportive di Ernesto Russo - avvocato Nella seduta del 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti legislativi per il settore privato in attuazione della L. n.183/14 (meglio nota come “Jobs Act”). La previsione di specifico interesse per il mondo dello sport è contenuta all’art.47 dello schema di decreto legislativo (“Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni”) che, al momento, è stato esaminato dal CdM solo in via preliminare (l’approvazione in via definitiva, prevista per aprile, avverrà dopo il parere non vincolante delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato). I tratti salienti della riforma Per i licenziamenti discriminatori resta la reintegrazione Prima di analizzare nello specifico la previsione che nel posto di lavoro. riguarda le prestazioni rese in favore di associazioni e Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta società sportive dilettantistiche, pare opportuno de- solo nel caso in cui sia accertata “l’insussistenza del fat- lineare - seppur brevemente - le linee direttrici della to materiale contestato”. nuova politica del lavoro attuata dal Governo. Negli altri casi (ad es. motivi economici) in cui si accerti Sin qui la competitività del mercato del lavoro ita- che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giu- liano è stata perseguita agendo sui rapporti di tipo sta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti licen- flessibile senza che mai vi fosse un intervento deciso ziamenti ingiustificati, non si avrà diritto alla reintegra sul contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò ha ma viene introdotta una tutela risarcitoria certa, com- fatto sì che le imprese fossero incentivate all’utilizzo misurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla di forme contrattuali sì flessibili e meno onerose ma, discrezionalità del Giudice (risarcimento in misura pari a al contempo, precarie e con scarse tutele. 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un Il Governo Renzi sta cercando di ribaltare la prospet- minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi). tiva passando dalla flessibilità delle forme contrat- Per le piccole imprese (sino a 15 dipendenti) la reintegra tuali alla flessibilità nell’organizzazione delle impre- resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori se. E per farlo sta incentivando l’utilizzo del contratto e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamen- a tempo indeterminato ritenendo che con esso pos- ti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una sa aumentare la produttività anche in considerazio- mensilità per anno di servizio (con un minimo di 2 e un ne degli investimenti formativi che il datore di lavoro massimo di 6 mensilità). può così programmare. Per raggiungere l’obiettivo si è fatta leva su una forte riduzione del costo del Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla (solo) contratto a tempo indeterminato ed una nuo- nuova conciliazione facoltativa incentivata per cui vie- va flessibilità interna alla gestione del rapporto. Ci ne prevista una somma esente da imposizione fiscale si riferisce, in particolare, alla possibilità di assegna- e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio zione a mansioni del livello di inquadramento infe- (non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità). riore - senza modifica del trattamento economico V’è da considerare, inoltre, che la Legge di Stabilità salvo trattamenti accessori - in caso di modifica de- 2015 aveva già introdotto delle importanti agevola- gli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla zioni per le nuove assunzioni a tempo indetermina- posizione del lavoratore o a mezzo di contrattazione to effettuate nel 2015 e per cui è stato previsto uno collettiva (riscrittura dell’art.2103 cod.civ.). sconto dei contributi Inps per una durata massima di La novità di maggiore rilievo è, però, costituita senz’al- 3 anni per un totale massimo di 8.060 euro all’anno. tro dal c.d. “contratto a tutele crescenti” la cui disci- Lo sgravio non comprende, e quindi lascia a carico plina è contenuta nel D.Lgs. n.23/15 pubblicato in del datore, il Tfr e i premi e i contributi Inail. Il bonus Gazzetta Ufficiale n.54 del 6/03/15. La disciplina si potrà essere fruito dal datore di lavoro a patto che applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo assuma un lavoratore che: indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (7 a) non abbia avuto nei 6 mesi precedenti all’assun- marzo 2015) e prevede un nuovo regime dei licenzia- zione rapporti di lavoro a tempo indeterminato, menti individuali e collettivi. presso qualsiasi datore; 34 Associazioni e Sport n. tre 2015
LAVORO E PREVIDENZA b) non abbia avuto negli ultimi 3 mesi del 2014 un Tale disposizione iniziale orienta la lettura dell’intero contratto a tempo indeterminato con lo stesso testo sul presupposto che eventuali profili di illegit- datore che realizza l’assunzione agevolata (an- timità comporteranno la necessaria riconduzione al che attraverso società collegate). lavoro a tempo indeterminato. Va rilevato che sempre nella recente Legge di Stabi- Il Titolo II dedicato alle collaborazioni coordinate e lità è stato previsto che la base imponibile dell’Irap continuative è rubricato, per l’appunto, “Riconduzio- venga ridotta tramite l’integrale deduzione del costo ne al lavoro subordinato” e si apre con l’art.47 che sostenuto in riferimento ai lavoratori dipendenti a prevede, a far data dal 1° gennaio 2016, l’applicazio- tempo indeterminato. Restano escluse dal beneficio ne della disciplina del rapporto di lavoro subordina- le imprese che hanno alle proprie dipendenze colla- to alle collaborazioni con prestazioni esclusivamen- boratori a progetto e lavoratori assunti con contratti te personali, continuative di contenuto ripetitivo e a tempo determinato: per tali categorie di lavoratori, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal a decorrere dal 2015, continueranno ad essere appli- committente anche con riferimento ai tempi e al luo- cate le “vecchie” deduzioni forfetarie. go di lavoro. Da segnalare, infine, che nelle disposizioni per il La disciplina mira chiaramente al “superamento del riordino della normativa in materia di ammortizza- contratto a progetto” - tant’è che gli articoli da 61 a tori sociali (anch’esse già vigenti) viene prevista (al 69-bis del D.Lgs. n.276/03 (c.d. “Legge Biagi”) riman- momento solo per il 2015) un’indennità di disoccu- gono in vigore esclusivamente per la regolazione pazione per i co.co.co iscritti alla Gestione separata dei contratti già in atto all’entrata in vigore del de- Inps (denominata Dis-Col - Disoccupazione per i col- creto - ma introduce un meccanismo presuntivo di laboratori). Per aver diritto all’indennità è necessario non esemplare chiarezza laddove non viene disposta aver versato almeno 3 mesi di contributi nel periodo un’automatica riconversione contrattuale (tipica in- che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’even- vece della “riforma Fornero”). Vengono meno, inol- to di disoccupazione alla data del predetto evento. tre, le presunzioni di riqualificazione per le c.d. “false L’importo della Dis-Col è rapportato al reddito e di- partite Iva”. minuisce del 3% a partire dal quarto mese di eroga- Vengono escluse dalla “presunzione” di subordina- zione. La durata della prestazione è pari alla metà zione: delle mensilità contributive versate e non può ecce- • le collaborazioni regolamentate da accordi col- dere i 6 mesi. Anche questa indennità, come le altre lettivi sul piano nazionale; che sono state introdotte (v. Naspi e Asdi), è condi- • le collaborazioni prestate nell’esercizio di profes- zionata alla partecipazione ad iniziative di politiche sioni intellettuali con iscrizione all’albo; attive tese al reinserimento lavorativo. • le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai Riordino delle tipologie contrattuali e supe- partecipanti a collegi o commissioni; ramento del contratto a progetto • nonché le prestazioni di lavoro rese a fini istitu- Nei 55 articoli di cui si compone lo schema di decreto zionali in favore di associazioni e società sportive attualmente all’esame delle Commissioni Parlamen- dilettantistiche. tari c’è spazio praticamente per tutte le tipologie contrattuali (lavoro a tempo parziale, intermittente, Fatta eccezione, dunque, per i casi sopra ripor- a tempo determinato, somministrazione, apprendi- tati, si ha - di fatto - un ritorno all'originaria col- stato, co.co.co. e lavoro accessorio). A una prima let- laborazione coordinata e continuativa che per tura può dirsi che l’unica tipologia contrattuale abro- essere genuinamente tale non avrà necessità di gata tout court è l’associazione in partecipazione con alcun progetto (o programma di lavoro) ma non apporto di lavoro (fattispecie invero utilizzata di fre- potrà essere di contenuto ripetitivo ed etero – di- quente nei centri sportivi per la gestione dei posti di retta pena l’applicazione della disciplina propria ristoro), facendo comunque salvi i contratti in essere del lavoro subordinato a tempo indeterminato (a fino alla scadenza. Il decreto si apre con una norma tutele crescenti). di principio per cui: Secondo la giurisprudenza di legittimità: “il contratto di lavoro subordinato a tempo inde- • la continuità ricorre quando la prestazione per- terminato costituisce la forma comune di rappor- duri nel tempo e comporti un impegno costante to di lavoro”. del prestatore a favore del committente; 35 Associazioni e Sport n. tre 2015
LAVORO E PREVIDENZA • la coordinazione, quando vi è una connessione sposizione. funzionale derivante da un protratto inserimen- L’articolo 61, co.3 D.Lgs. n.276 (che oggi verrebbe to nell’organizzazione aziendale o, più in genera- abrogato) esclude già oggi dal campo di applicazione le, nelle finalità perseguite dal committente; delle norme riservate alle collaborazioni a progetto: • la personalità quando vi è la netta prevalenza del “le professioni intellettuali per l’esercizio delle lavoro personale del collaboratore rispetto ad al- quali é necessaria l’iscrizione in appositi albi pro- tri fattori. fessionali, esistenti alla data di entrata in vigore Pertanto, anche se le co.co.co. non avranno più del presente decreto legislativo, nonché i rapporti bisogno del “progetto”, le stesse dovranno pre- e le attività di collaborazione coordinata e conti- sentare tutti i requisiti, di autonomia ed effet- nuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzio- tività, che consentono di sottrarli alla sfera del nali in favore delle associazioni e società sportive lavoro subordinato e ricondurli quindi alla tutela dilettantistiche affiliate alle federazioni sporti- giurisdizionale di cui all’art.409 c.p.c.. ve nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Viene, inoltre, previsto che se i datori di lavoro pri- CONI, come individuate e disciplinate dall’art.90 vati stabilizzeranno sino al 31 dicembre 2015 con della L. n.289/02. Sono altresì esclusi dal campo assunzioni a tempo indeterminato co.co.pro. e tito- di applicazione del presente capo i componenti lari di partita Iva in sostanziale monocommittenza, degli organi di amministrazione e controllo delle vedranno estinte le violazioni previste in materia di società e i partecipanti a collegi e commissioni, obblighi contributivi, assicurativi e fiscali (non si fa nonché coloro che percepiscono la pensione di riferimento alle sanzioni amministrative) derivan- vecchiaia”. Ed il comma 1 fa comunque salva “la ti dall’erronea qualificazione del rapporto di lavoro disciplina degli agenti e rappresentanti di com- pregresso. La stabilizzazione dovrà essere suggellata mercio, nonché delle attività di vendita diretta di da atto di conciliazione da sottoscrivere in sede pro- beni e di servizi realizzate attraverso call center tetta con il divieto per il datore di lavoro di recesso outbound”. nei 12 mesi successivi (salvo che per comprovati mo- tivi disciplinari). Le collaborazioni svolte in questi ambiti specifici, pertanto, non hanno sinora avuto necessità di essere Le collaborazioni sportive dilettantistiche riconducibili a uno o più progetti specifici determi- L’articolo 47, come detto, ha fatto salve dall’applica- nati dal committente e gestiti autonomamente. Tale zione della disciplina del lavoro subordinato: esonero, dunque, ha già consentito a tali collabora- zioni di non venire sin qui attratte nella disciplina del “le prestazioni di lavoro rese a fini istituziona- contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi- li in favore delle associazioni e società sportive nato pur in assenza di progetto. dilettantistiche affiliate alle federazioni sporti- In prima approssimazione può affermarsi che, sotto ve nazionali, alle discipline sportive associate e questo profilo, poco o nulla è cambiato rispetto a agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal quanto sin qui previsto dall’art.61, D.Lgs. n.276 cit. CONI come individuati e disciplinati dall’art.90 L. (fatta eccezione per mini co.co.co. e pensionati di n.289/02”. vecchiaia e considerando che per agenti e operatori Una prima considerazione può essere fatta, senza di call center esistono degli specifici accordi collettivi possibilità di smentita. nazionali). Il Legislatore, ancora una volta, si appresta a rico- E anche per le collaborazioni in ambito sportivo di- noscere la specificità dello sport e delle prestazioni lettantistico può sommariamente affermarsi che nul- svolte in questo settore. Lo ha fatto a suo tempo con la sia sostanzialmente mutato. Ma, nonostante qual- la L. n.91/81 in ambito professionistico ma specifi- cuno tirerà un sospiro di sollievo per lo scampato ca attenzione ha mostrato a più riprese anche alle pericolo di venire attratti nella disciplina generale, io prestazioni rese in ambito dilettantistico. Da ultimo, credo che si stia rischiando di perdere un’occasione si citano l’art.67, co.1, lett.m) Tuir e l’art.61, co.3, per fare definitiva chiarezza ed evitare il perpetrarsi D.Lgs. n.276/03. di interpretazioni strumentali. Ebbene, la norma che il Consiglio dei Ministri si ap- A dire il vero, però, nel testo pare cogliersi un primo presta a varare pare ricalcare proprio tale ultima di- sforzo in questa direzione. 36 Associazioni e Sport n. tre 2015
LAVORO E PREVIDENZA La previsione di cui all’art.61, D.Lgs. n.276/03 e quel- ed assistenza. la dell’art.47 dello schema di decreto sul riordino Si intravedono, poi, anche altre ragioni che suggeri- delle collaborazioni, infatti, sono sul punto sostan- scono cautela nel riferire immediatamente il dettato zialmente sovrapponibili ma vi è qualche differenza di prossima emanazione al già vigente art.67 Tuir. terminologica a mio avviso non casuale e non tra- Una la si individua nel testo dello schema di de- scurabile. creto laddove questo si riferisce alle sole ASD/SSD Laddove la Legge Biagi parlava di rapporti ed attività non citando le FSN/DSA/EPS ed il CONI se non in di collaborazione coordinata e continuativa, il testo relazione al necessario riconoscimento dei sodalizi odierno è senz’altro più “coraggioso” e si riferisce dilettantistici da parte di questi Enti. Così avveniva esplicitamente a “prestazioni di lavoro”. già nell’art.61, D.Lgs. n.276/03 a differenza di quan- Proprio tale riferimento esplicito al “lavoro” parreb- to, invece, previsto nell’art.67 Tuir che, riferendosi a be allontanare il dettato normativo in commento prestazioni per “esercizio diretto di attività sportive dalla disciplina di cui all’art.67, co.1, lett.m) Tuir. dilettantistiche” fa riferimento primario agli emolu- L’articolo 67 prevede che siano redditi diversi: menti erogati dal CONI, dalle Federazioni, Discipline ed Enti di Promozione e, solo in secundis, agli orga- “se non costituiscono redditi di capitale ovvero se nismi da questi riconosciuti (ASD/SSD). A chi scrive non sono conseguiti nell’esercizio di arti e profes- non pare una differenza di scarso rilievo e non può sioni … né in relazione alla qualità di lavoratore non evidenziarsi che, a stretto rigore, quanto previ- dipendente … le indennità di trasferta, i rimborsi sto nel decreto attuativo del Jobs Act non può riferir- forfetari di spesa, i premi e i compensi … erogati si anche a CONI, FSN, DSA ed EPS. nell’esercizio diretto di attività sportive dilettanti- Ulteriore motivo è da riferirsi al dettato dell’art.67 stiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazio- che prevede il medesimo regime analizzato in relazio- nali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle ne alle prestazioni sportive dilettantistiche anche per Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di denominato, che persegua finalità sportive dilet- spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori ar- tantistiche e che da essi sia riconosciuto”. tistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande E, come noto, tale fattispecie, oltre ad avere una fa- musicali e filodrammatiche che perseguono fina- scia di neutralità fiscale pari a 7.500 euro, è esone- lità dilettantistiche”. rata dal versamento di qualunque forma di contribu- zione proprio in virtù del fatto che il reddito deriva Qualora la norma oggetto di odierno studio avesse da una prestazione diversa da quella di lavoro (su- voluto riferirsi all’art.67, co.1, lett.m) Tuir avrebbe bordinato o autonomo). più correttamente dovuto far riferimento anche alle Sostenere, dunque, che la fattispecie esonerativa prestazioni rese in favore di cori, bande e filodram- prevista nello schema di decreto, oltre a non far cor- matiche dilettantistiche al fine di evitare ingiustifica- rere il rischio di una trasformazione in rapporti di la- bili disparità di trattamento. voro dipendente, sia anche riferibile al regime fiscale Così non è e, forse, non potrebbe neanche essere (e previdenziale) di cui agli art.67-69 Tuir pare allo laddove all’art.67 Tuir si fa riferimento esplicito alle stato abbastanza ardìto. Appare arduo sostenere che “prestazioni di natura non professionale” mentre le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favo- all’art.47 del nuovo schema di decreto il riferimento re di ASD/SSD possano mantenere una loro legittimi- altrettanto esplicito è alle “prestazioni di lavoro”. tà costituzionale in riferimento all’art.38, che dispo- ne la copertura previdenziale ed assistenziale di tutti Il “lavoro sportivo dilettantistico” i lavoratori, laddove le si ritenesse rientranti sic et V’è, però, un orientamento giurisprudenziale affatto simpliciter nell’ambito di applicazione dell’art.67 cit. trascurabile che potrebbe condurre anche a diffe- estraneo a qualunque forma di contribuzione. renti conclusioni laddove la specificità chiaramente E parrebbe quantomeno singolare che una riforma riconosciuta alle prestazioni in ambito sportivo si che ha il dichiarato intento di dare tutele (anche sot- spingesse sino a prestazioni di natura prettamente to il profilo degli ammortizzatori sociali) a chi sinora “lavorativa”. ne è stato privo, possa riconoscere una categoria di In questo senso si è espressa recentemente la Cor- “lavoratori” esonerati da ogni forma di previdenza te d’Appello di Milano (sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., 37 Associazioni e Sport n. tre 2015
LAVORO E PREVIDENZA n.1172/14 pubblicata il 16/01/15) laddove ha statu- Tra le tante lucide ricostruzioni e statuizioni circa la ito che: normativa in materia di attività sportiva dilettantisti- ca, la Cassazione - annullando con rinvio la senten- “il requisito della professionalità è richiesto dal- za impugnata in accoglimento del ricorso - ha avuto la legge solo per le manifestazioni di cori, bande modo di affermare “la necessità di verificare quando musicali e filodrammatiche, mentre nella secon- un’attività resa nell’ambito delle associazioni sporti- da parte della norma (art.67, lett.m cit.) – dedi- ve dilettantistiche abbia carattere professionale” fa- cata alle attività sportive vere e proprie – non vi cendo riferimento a giurisprudenza di legittimità in è alcun riferimento alla non professionalità della questo senso4. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale collaborazione (vedi C. App. Firenze, n.6383/14)”. fatto proprio dalla Suprema Corte, andrebbe valori- Ad avviso delle Corti milanese e fiorentina1, dunque, rizzato l’incipit dell’art.67 cit. laddove si ritengono il Legislatore avrebbe già ritagliato il perimetro del rientranti nei redditi diversi le prestazioni che non professionismo (L. n.91/81) e, quindi: abbiano i connotati della subordinazione né della professionalità. Assumerebbero, dunque, “tutte le collaboraziomi svolte nell’ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato “specifica rilevanza l’abitualità e/o ripetitività a prescindere dalla continuità e abitualità della dell’attività, l’utilizzazione di particolari e spe- prestazione svolta da chi collabora in tale ambi- cifiche conoscenze tecniche e la non irrisorietà to. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano o marginalità delle somme percepite rispetto al svolte a favore di organismi che perseguono fina- reddito medio”. lità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva”. Conclusioni Secondo tale autorevole orientamento giurispruden- Si è sin qui cercato di fornire l’interpretazione siste- ziale, il mancato riferimento alla non professionalità matica della norma di prossima emanazione dando per le prestazioni sportive dilettantistiche sarebbe corpo a due possibili interpretazioni che hanno an- singnificativo della voluntas legis di non attribuire che il conforto di autorevole giurisprudenza. Per- alcuna rilevanza a detto requisito. Ci sarebbe “una mangono, dunque, delle criticità che auspichiamo sorta di presunzione del carattere non professionale possano essere sollevate nel corso del dibattito par- delle prestazioni in esame”2. lamentare ed auspicabilmente risolte dal Legislatore Tale tipo di rapporti si porrebbe al di là ed al di fuori delegato prima della definitiva approvazione. dei rapporti di lavoro (subordinati o autonomi che Si dovrebbe partire, probabilmente, da un chiari- siano) in quanto ne è diversa la causa intesa quale mento circa il riferimento all’art.90, L. n.289/02. ragione giuridica che concretamente induce una per- L’attuale testo parla di “prestazioni di lavoro … come sona a svolgere una determinata prestazione in fa- individuati e disciplinati dall’art.90 L. n.289/02”. vore di un determinato soggetto ed in un particolare Non si vuole in questa sede fare l’esegesi letterale contesto organizzativo. Il “lavoro sportivo”, del resto, della norma ma è sufficiente rileggerla con attenzio- è sempre stato di difficile qualificazione se solo si ne per capire che il riferimento al “maschile” (indi- pensa al regime previsto dalla L. n.91/81 per gli spor- viduati e disciplinati) risulterebbe riferibile solo agli tivi professionisti (essi certamente lavoratori) che ha Enti di Promozione Sportiva che non hanno, invece, fatto ritenere che tale prestazione possa considerarsi alcuna specifica attinenza alla norma citata. alla stregua di un “tertium genus”. Le prestazioni d’o- Il riferimento sarebbe, invece, più opportunamente pera nello sport dilettantistico sarebbero, dunque, da farsi al “femminile” (individuate e displinate) ma caratterizzanti un modello contrattuale che non può andrebbe, comunque, chiarito se in relazione alle avere altri o diversi contenuti se non quelli previsti e associazioni e società sportive dilettantistiche o alle tipizzati dalla legge speciale. prestazioni di lavoro (o ad entrambe). Per completezza, però, non si può non riferire di Nel primo caso, infatti, si ribadirebbe il riferimento quanto affermato recentemente, pur in maniera in- ad ASD/SSD riconosciute dal CONI (previa affiliazio- cidentale, dalla Suprema Corte3. ne a FSN, DSA o EPS) nel rispetto di quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art.90, L. n.289/02. 1 Oltreché di altri Tribunali – v. sent. Trib. Venezia, Sez. Lav., n.1060/10. Nella seconda ipotesi, invece, si potrebbe legge- 2 Così in sent. C.d.A. Milano, Sez. Lav., n.1172/14. 3 Cass., Terza Sez., sent. n.31840/14. 4 V. Trib. Roma, Sez. Lav., 11/07/13 e Trib. Firenze, Sez. Lav. 6/06/13. 38 Associazioni e Sport n. tre 2015
LAVORO E PREVIDENZA re la norma in relazione a quanto disposto al co.3 lati da una Pubblica Amministrazione non vennero dell’art.90 che ha previsto che il regime di cui all’art.67, ricompresi nel regime presuntivo di cui all’art.69-bis co.1, lett.m. (c.d. 7.500 euro) fosse applicabile anche D.Lgs. n.276/03 (c.d. “false Partite Iva” - che oggi ver- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rebbe abrogato). Con D.M. del 20/12/12, il Dicastero a carattere amministrativo-gestionale di natura non del Lavoro chiarì che la presunzione non si applicava professionale rese in favore di ASD/SSD (e poi esteso nei confronti degli iscritti agli albi tenuti dalle Fede- anche a FSN, DSA ed EPS dalla L. n.14/09). razioni Sportive Nazionali. Pur con un regime e delle La differenza è, evidentemente, di non poco momen- conseguenze diverse in termini di trasformazioni del to e comporterebbe un mutamento di scenario nel rapporto si riproporrà il medesimo problema e, per- panorama delle collaborazioni sportive dilettanti- tanto, si dovrà chiarire se anche i tecnici iscritti agli stice. Speriamo, dunque, che ci possa essere margi- albi federali siano da ritenersi ricompresi nella fatti- ne per correggere e chiarire il testo onde evitare di specie esonerativa in questione. Ricordiamo, infatti, perpetuare il dibattito interpretativo che dalla sede che pur essendo le Federazioni Sportive Nazionale dottrinale si è già spostato da anni in sede giudiziaria dei soggetti di diritto privato svolgono delle funzioni all’esito di numerosissime ispezioni. pubblicistiche delegategli dall’Ente Pubblico CONI e, Se il Jobs Act ha l’intento di dare tutele certe e ri- tra queste, vi è la formazione dei quadri tecnici. durre il ricorso ai Tribunali, auspichiamo che ciò Può conclusivamente affermarsi che le disposizioni possa avvenire anche nel mondo dello sport dando sopra esaminate necessiterebbero di un ulteriore la possibilità ai tanti operatori del settore di poter approfondimento da parte del Parlamento, e in par- finalmente pianificare con maggiore tranquillità l’in- ticolare del Governo, stante la specificità dello sport quadramento delle risorse umane. ed il coacervo di norme ad esso riferibili e di non uni- Vi è, poi, un ultimo aspetto che, più probabilmente, voca interpretazione. Per quanto riguarda il disegno sarà chiarito in sede di prassi amministrativa. Si è già politico più complessivo, è innegabile che vengano detto sopra che la riconduzione al lavoro subordina- offerte nuove opportunità per incentivare assunzio- to non avverrà, oltreché, per le prestazioni di lavoro ni e “stabilizzazioni”. L’effettiva “convenienza” verrà rese in favore di ASD/SSD anche per i collaboratori valutata dal mondo dello sport solo allorquando si iscritti ad albi professionali. Sul punto si rileva che, farà definitiva chiarezza sul fronte delle “collabora- all’epoca della “riforma Fornero” (L. n.92/12) i profes- zioni sportive” in sede di emanazione del decreto sul sionisti iscritti ad albi professionali tenuti o control- riordino delle forme contrattuali. Seminari di specializzazione 1 giornata LE PRESTAZIONI D’OPERA NEGLI ENTI NO PROFIT Bologna 14 aprile 2015 Verona 08 aprile 2015 ACCEDI AL SITO 39 Associazioni e Sport n. tre 2015
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