Il futuro digitale dell'Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità
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ISSN 2704-7318 Fascicolo 2-2021 DOI: 10.32091/RIID0036 Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità Maria Romana Allegri Il “pacchetto digitale” proposto dalla Commissione europea a dicembre 2020 segna l’affermazione dell’Unio- ne come centro di potere sovrano sull’ambiente digitale, non solo rispetto alle grandi imprese multinazionali che gestiscono il flusso di informazioni in Internet, ma anche rispetto agli Stati nazionali, i quali vanno via via perdendo la possibilità di disciplinare in modo autonomo i fenomeni che avvengono online. Per realizzare tale obiettivo, la Commissione europea si è mossa principalmente lungo tre direttrici: 1) il data sharing per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale; 2) un maggiore controllo sui gatekeeper (cioè sulle piattaforme digitali in grado di condizionare l’accesso al mercato) onde evitare che essi possano abu- sare della loro posizione dominate; 3) una maggiore responsabilizzazione degli intermediari digitali per i contenuti prodotti e diffusi dagli utenti finali dei loro servizi, prestando particolare attenzione alle piatta- forme di grandi dimensioni. Viene così scardinato il principio della neutralità del provider, sancito dalla direttiva europea sul commercio elettronico risalente al 2000. Attraverso la riaffermazione della propria “sovranità digitale” l’Unione europea sembra voler rivendicare la sua natura di spazio di libertà e di diritti, in grado di assicurare una governance antropocentrica e personalista dell’innovazione. Commissione europea – Pacchetto digitale – Intermediari digitali Sommario: 1. Introduzione: verso il 2030 con il Digital Compass – 2. Il trattamento dei dati come opportunità di svi- luppo del mercato interno – 3. Il controllo sui gatekeeper come affermazione di sovranità digitale – 4. Verso il superamento della presunzione di neutralità del provider e del “dogma” dell’inapplicabilità di obblighi di sorveglianza – 5. Una questione di dimensioni: la categoria delle piattaforme digitali – 6. Conclusioni 1. Introduzione: verso il 2030 con il le imprese; 4) digitalizzazione dei servizi pubblici (e Digital Compass identità digitale universale per l’accesso a tutti i ser- vizi pubblici). Il Digital Compass dovrebbe concre- Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha presenta- tizzarsi in un programma di policy che il Parlamento to la comunicazione intitolata 2030 Digital Compass: europeo e il Consiglio dovrebbero adottare in code- the European way for the Digital Decade 1 , in cui ha cisione, consistente in una serie di obiettivi concreti delineato una prospettiva di trasformazione digita- da raggiungere entro il 2030 e in un sistema di mo- le dell’UE entro il 2030. La strategia delineata nella nitoraggio del loro progressivo raggiungimento, per comunicazione si basa su quattro obiettivi-chiave da il quale occorrerebbe sviluppare e implementare una raggiungere nel prossimo decennio: 1) cittadini con serie di progetti multi-countries. I progressi ottenuti adeguate competenze digitali e professionisti ICT al- verrebbero via via registrati in un rapporto che la tamente qualificati; 2) infrastrutture digitali sicure, Commissione europea pubblicherebbe annualmente. efficienti e sostenibili; 3) trasformazione digitale del- M.R. Allegri è professoressa associata di Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazione presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale di Sapienza - Università di Roma. Questo saggio fa parte della Sezione monografica La dimensione sociale dell’Unione europea nell’era della digitalizzazione a cura di Maria Romana Allegri e Paola Marsocci.
La comunicazione sul Digital Compass rappre- il futuro digitale dell’Europa 6 e le successive pro- senta l’ultimo atto della “strategia digitale” che la poste di regolamenti sui mercati equi e contendibili Commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha nel settore digitale7 e sul mercato unico dei servi- varato fin dal momento del suo insediamento. Infat- zi digitali8 (dicembre 2020). Non è un caso che il ti, fra le sei priorità che la Commissione europea si è “pacchetto digitale” presentato dalla Commissione data per il periodo 2019-24, la trasformazione digita- europea alla fine del 2020 includa proposte inerenti le dell’Europa figura al secondo posto. Per realizzare tanto al trattamento dei dati quanto alla responsa- tale obiettivo, la Commissione europea si è mossa bilità degli intermediari digitali. I due aspetti sono – come si vedrà più avanti – principalmente lungo infatti intimamente connessi, posto che la progres- tre direttrici: 1) il data sharing per lo sviluppo di siva trasformazione del ruolo dei provider nel corso sistemi di intelligenza artificiale; 2) un maggiore con- dell’ultimo ventennio li ha resi protagonisti attivi, e trollo sui gatekeeper (cioè sulle piattaforme digitali non solo intermediari neutrali, sia sul fronte dell’or- in grado di condizionare l’accesso al mercato) onde ganizzazione e gestione dei contenuti user-generated evitare che essi possano abusare della loro posizio- sia su quello del trattamento dei dati dei propri ne dominate; 3) una maggiore responsabilizzazione utenti, naturalmente a fini di profitto9 . degli intermediari digitali per i contenuti prodotti e diffusi dagli utenti finali dei loro servizi. 2. Il trattamento dei dati come Nella visione della Commissione europea, la “bus- opportunità di sviluppo sola digitale” che dovrà orientare il cammino dell’U- del mercato interno nione europea verso il 2030 non potrà prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali su cui l’UE si fon- La Strategia europea dei dati 10 varata a febbraio 2020 da, fra cui in particolare la libertà di espressione, la rappresenta un deciso cambio di paradigma rispetto libertà di iniziativa economica, la tutela dei dati per- all’impostazione seguita negli anni precedenti, culmi- sonali, il diritto all’oblio e la protezione dei diritti di nata nell’entrata in vigore, a maggio 2018, del regola- proprietà intellettuale. A tal fine, la Commissione ha mento generale sulla protezione dei dati personali n. proposto al Parlamento e al Consiglio di approvare 2016/679 (comunemente noto con la sigla GDPR)11 . una dichiarazione interistituzionale, a complemento L’obiettivo di quel regolamento era infatti principal- del “Pilastro europeo dei diritti sociali” 2 , che conten- mente quello di proteggere i diritti e le libertà delle ga un insieme di principi finalizzati ad informare gli persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati utenti e guidare i responsabili politici e gli operatori personali, predisponendo un quadro normativo uni- digitali. Questi principi riguardano: l’accesso univer- forme per tutti gli Stati membri dell’Unione che per- sale ai servizi Internet; la realizzazione di un ambien- mettesse la circolazione dei dati personali nel mer- te online sicuro e affidabile; la promozione dell’alfa- cato interno, assistito però da un solido sistema di betizzazione digitale e di competenze digitali univer- garanzie a tutela dei diritti individuali, incentrato sul sali tali da consentire alle persone di prendere parte duplice principio della trasparenza delle modalità e attiva nella società e nel mondo; l’attenzione al ri- condizioni del trattamento e del necessario consenso spetto dei processi decisionali democratici; l’accesso informato degli interessati. Il concetto fondamentale a sistemi e dispositivi digitali rispettosi dell’ambien- su cui si incardinava l’impianto normativo del GDPR te; lo sviluppo di servizi pubblici e amministrazioni era quello del rischio intrinsecamente connesso ai digitali accessibili; la definizione di principi etici alla trattamenti dei dati12 . Per questo, il regolamento ha base del funzionamento degli algoritmi; la protezio- introdotto una serie di cautele, in base al principio di ne e la responsabilizzazione dei bambini nello spazio precauzione: per particolari categorie di dati perso- online; l’accesso ai servizi sanitari digitali. Per defi- nali considerati “sensibili” e per i soggetti particolar- nire con maggiore precisione il contenuto di questa mente vulnerabili (ad esempio i minori) è stata predi- “Dichiarazione di principi digitali”, la Commissione sposta una protezione rafforzata; per ridurre i rischi europea ha aperto una consultazione pubblica che si derivanti dal trattamento sono state incoraggiate mi- concluderà a settembre 20213 . sure precauzionali quali la pseudonimizzazione dei Nelle pagine che seguono verranno messi in luce dati, la minimizzazione dei trattamenti e il principio alcuni fra gli aspetti più significativi e innovativi di di protezione dei dati fin dal momento della progetta- questo percorso, le cui tappe principali sono costitui- zione del trattamento e della definizione delle norme te dalla Strategia europea dei dati (febbraio 2020)4 tecniche (privacy by design e by default); i titolari e dalla conseguente proposta di regolamento sulla dei trattamenti di dati sono stati obbligati alla valu- governance europea dei dati5 , cui si aggiungono la tazione preventiva dei rischi derivanti da tali attività comunicazione della Commissione europea Plasmare e all’applicazione di misure volte alla loro preven- Maria Romana Allegri
zione o attenuazione; è stata prevista una specifica dati possano essere utilizzati indipendentemente dal procedura in caso di data breach, così come cautele loro luogo fisico di conservazione. A tal fine, occorre nel caso di trasferimenti di dati verso paesi extra-UE. migliorare le condizioni per la condivisione dei dati Con la nuova Strategia europea dei dati, inve- nel mercato interno, creando un quadro armonizzato ce, l’accento si è spostato dal concetto di rischio al per gli scambi di dati attraverso lo strumento legisla- concetto di opportunità. Infatti, pur prendendo atto tivo vincolante del regolamento, affrontando gli osta- che «in una società in cui è in costante aumento la coli al buon funzionamento di un’economia basata quantità di dati generati dai singoli cittadini, la me- sui dati e predisponendo un quadro di governance a todologia di raccolta e utilizzo di tali dati deve porre livello dell’Unione per l’accesso ai dati e il loro utiliz- al primo posto gli interessi delle persone, conforme- zo, in particolare per quanto riguarda il riutilizzo di mente ai valori, ai diritti fondamentali e alle norme alcune tipologie di dati detenuti dal settore pubblico, europei», la Commissione europea non manca di sot- la fornitura di servizi di condivisione dei dati da parte tolineare che «il volume crescente di dati industriali dei fornitori agli utenti commerciali e agli interessa- non personali e di dati pubblici in Europa, unito ti, nonché la raccolta e il trattamento dei dati messi ai cambiamenti tecnologici riguardanti le modalità a disposizione a fini altruistici da persone fisiche e di conservazione ed elaborazione dei dati, costituirà giuridiche. Il riutilizzo sicuro dei dati personali e dei una potenziale fonte di crescita e innovazione che è dati commerciali riservati, a fini statistici, di ricerca opportuno sfruttare». Quindi, è particolarmente im- e di innovazione, dovrebbe essere garantito dall’ap- portante cogliere l’opportunità offerta dai dati per il plicazione di tecniche – quali l’anonimizzazione, la progresso sociale ed economico, affinché le imprese pseudonimizzazione, la privacy differenziale, la gene- private e i decisori pubblici possano compiere scelte ralizzazione o la soppressione e la casualizzazione – migliori, ma è altresì necessario mantenere la convin- che consentono l’analisi dei dati nel rispetto della pri- zione che l’essere umano sia e debba rimanere sempre vacy individuale. Le imprese e gli interessati, infatti, l’elemento centrale del framework normativo. dovranno poter confidare nel fatto che il riutilizzo di In questo contesto si inserisce il Libro bianco sul- determinate categorie di dati protetti17 , detenuti dal l’intelligenza artificiale 13 che, muovendo dalla stra- settore pubblico, sarà effettuato in maniera tale da tegia per l’IA già varata nel 201814 , afferma che la rispettare i loro diritti e interessi. Alcune disposizio- crescita economica sostenibile attuale e futura e il be- ni del DGA si riferiscono gli intermediari digitali che nessere sociale dell’Europa si basano sempre di più forniscono servizi di condivisione di dati: è necessa- sul valore creato dai dati e che, però, l’uso dell’IA rio, infatti, che tali soggetti mantengano una posizio- può pregiudicare i valori su cui si fonda l’Unione e ne neutrale riguardo ai dati scambiati tra titolari e causare violazioni dei diritti fondamentali. Per que- utenti dei dati, agendo solo in qualità di intermediari sto, la Commissione europea intende impegnarsi per nelle transazioni e non utilizzando per altri fini i dati la realizzazione di un ecosistema di fiducia, miglio- scambiati. È anche prevista l’istituzione di un Co- rando il quadro normativo applicabile ai prodotti e mitato europeo per l’innovazione in materia di dati, ai servizi basati sull’IA, riducendo i rischi connes- organo indipendente con funzioni, tra le altre, di ga- si alla loro utilizzazione e adottando una definizione ranzia di coerenza ed uniformità nell’applicazione del di IA abbastanza flessibile da accogliere il progres- regolamento, di supporto e assistenza alla Commis- so tecnologico, ma anche sufficientemente precisa da sione europea, di facilitazione della standardizzazio- garantire la necessaria certezza del diritto. ne della governance europea dei dati, di promozione Più recentemente la strategia digitale della Com- della cooperazione tra le autorità competenti. missione europea si è arricchita15 anche di una pro- Un aspetto particolarmente innovativo della pro- posta di regolamento relativo alla governance euro- posta di regolamento sulla governance dei dati è pea dei dati (Data Governance Act o più sintetica- l’introduzione del concetto di “altruismo dei dati”, mente DGA)16 , volto a introdurre uno specifico regi- ovvero la possibilità di utilizzare i dati messi a di- me che regoli tutte le attività inerenti al data sharing, sposizione su base volontaria dalle stesse persone con specifico riferimento al riutilizzo dei dati in pos- cui i dati si riferiscono, oppure non personali messi sesso delle pubbliche amministrazioni e alla libera a disposizione da persone giuridiche, per finalità di condivisione dei dati fra soggetti pubblici e privati, interesse generale, quali ad esempio l’assistenza sani- grazie ai servizi offerti dai data sharing provider. Alla taria, la lotta ai cambiamenti climatici, la mobilità, base di questa proposta vi è la convinzione che l’eco- l’elaborazione di statistiche ufficiali, l’erogazione di nomia data-driven produrrà enormi benefici per i cit- servizi pubblici, la ricerca scientifica e lo sviluppo tadini e che occorra quindi impegnarsi per la realizza- tecnologico. Attraverso questo sistema, ci si aspetta zione di uno “spazio comune europeo di dati”, in cui i di poter creare grandi banche di dati, la cui analisi Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità
potrà favorire anche lo sviluppo di sistemi di intelli- in modo da aumentare e armonizzare le responsabili- genza artificiale e di apprendimento automatizzato. tà delle piattaforme online e dei prestatori di servizi È importante, però, che chi cede i propri dati per di informazione, rafforzando allo stesso tempo la queste finalità cosiddette “altruistiche” – anche even- sorveglianza sui contenuti diffusi attraverso i servizi tualmente sulla base di un consenso espresso in via digitali di intermediazione. Quindi, nella comuni- generale, perché non sempre è possibile determinare cazione Plasmare il futuro digitale dell’Europa 20 la con esattezza le finalità ultime del trattamento al Commissione ha espresso l’esigenza che le tecnolo- momento della cessione del dato – debba avere fidu- gie digitali contribuiscano al progresso dell’Europa cia nel fatto che i dati messi a disposizione servano migliorando la vita delle persone e la competitività effettivamente scopi di interesse generale e non ven- delle imprese europee, ma che nello stesso tempo gano utilizzati per finalità di lucro. Si propone, quin- siano orientate al rispetto dei valori su cui l’UE si di, la creazione di appositi enti non profit, stabiliti fonda. Per questo, la Commissione ritiene che occor- nell’Unione europea, cui le persone fisiche e giuridi- ra prevedere nuove regole finalizzate a contrastare che cui i dati si riferiscono potranno cedere i propri comportamenti e contenuti illeciti online, a definire dati per le suindicate finalità; tali enti, iscrivendosi con maggior chiarezza le responsabilità di coloro che in un apposito registro tenuto dalla Commissione eu- fungono da controllori dei flussi di informazioni e di ropea, otterranno la qualifica di “organizzazioni per dati, e ad accrescere la trasparenza sul modo in cui le l’altruismo dei dati”, tenute alla trasparenza sulle informazioni vengono condivise e gestite su Internet. finalità e modalità dei trattamenti e sottoposte alla In questo contesto si iscrivono le proposte facen- vigilanza delle competenti autorità nazionali. ti parte del cosiddetto “pacchetto digitale” che la La cessione altruistica dei propri dati si fonda sul- Commissione europea ha presentato il 15 dicembre l’assunto che i dati siano beni di rilevanza economica 2020: il Digital Markets Act 21 e il Digital Services che appartengono alla persona cui si riferiscono e di Act 22 . Si tratta al momento di due proposte fra loro cui il data subject può liberamente disporre nel rap- complementari, il cui iter di approvazione è ancora porto contrattuale con il gestore della piattaforma, lungo e che, se e quando verranno approvate dal cedendoli a titolo di controprestazione per l’eroga- Parlamento europeo e dal Consiglio, potranno ri- zione di un servizio. Tuttavia, ciò che rileva princi- sultare anche significativamente modificate rispetto palmente in questo caso non è tanto la concezione alla versione originaria. In ogni caso, la scelta dello proprietaria del dato, quanto il controllo che il data strumento normativo del regolamento in luogo del- subject deve poter mantenere sulla circolazione dei la direttiva (in base all’art. 114 TFUE, che prevede propri dati18 . Infatti, al di là delle esigenze di tutela l’adozione di misure per garantire il funzionamento dei diritti della personalità e della libertà del con- del mercato interno) è segno della volontà di per- senso prestato al momento della cessione dei dati19 , venire all’uniformazione delle condizioni alle quali è innegabile che lo sviluppo di un mercato digitale dei gli operatori digitali dovranno soggiacere per poter dati possa servire a tutelare anche esigenze collettive prestare i propri servizi nel mercato interno dell’UE, nel campo, ad esempio, della sanità, della sicurez- rendendo così più agevole la loro operatività tran- za, della ricerca storica o scientifica, della protezione sfrontaliera, ma anche il controllo sulle loro attività. ambientale. Del resto, già da alcuni anni il quarto Il Digital Markets Act (o più sinteticamente considerando del regolamento UE n. 2016/679 ci ri- DMA) costituisce in qualche modo l’inevitabile com- corda come il trattamento dei dati personali debba pletamento di un percorso già iniziato con il regola- essere al servizio dell’uomo ed il diritto alla prote- mento (UE) 2019/1150, volto a promuovere maggio- zione delle informazioni di carattere personale vada re equità e trasparenza nelle condizioni contrattuali considerato alla luce della sua funzione sociale, anzi- praticate dalle piattaforme digitali (compresi i moto- ché come una prerogativa assoluta, e vada contem- ri di ricerca) nei confronti degli utenti commerciali, perato con altri diritti fondamentali, in ossequio al cioè di quei soggetti imprenditoriali che si servono principio di proporzionalità. di servizi digitali di intermediazione per promuovere l’offerta al pubblico dei propri prodotti, affinché la 3. Il controllo sui gatekeeper come crescente dipendenza delle imprese dagli intermedia- ri digitali non si traduca indirettamente in condizioni affermazione di sovranità digitale più svantaggiose per gli utenti finali, cioè i consu- Il secondo aspetto su cui si è focalizzata l’attenzio- matori23 . Già nel regolamento del 2019, infatti, si ne della Commissione europea nella sua strategia esprimeva l’esigenza di assoggettare a una qualche digitale è quello di una nuova e più efficace regola- forma di regolamentazione l’assoluta discrezionalità mentazione del mercato interno dei servizi digitali, con cui gli intermediari digitali interagivano con gli Maria Romana Allegri
utenti commerciali, limitando la loro libertà di im- ritorio anche attraverso l’esercizio di poteri coercitivi presa e producendo distorsioni nel sistema di libera e, allo stesso tempo, come rivendicazione di piena concorrenza del mercato interno. A integrazione del indipendenza e autonomia rispetto a centri di po- suddetto quadro normativo, la proposta in esame tere esterni, nasce come un attributo proprio dello muove dalla constatazione che le grandi piattaforme Stato, intrinsecamente legato alla sua dimensione digitali, svolgendo un ruolo di intermediazione per territoriale. Tuttavia, la natura a-territoriale di In- la maggior parte delle transazioni tra utenti finali e ternet rende inefficace l’esercizio del potere statale, utenti commerciali, controllano l’accesso ai mercati privando l’ordinamento giuridico nazionale del suo digitali in cui operano e, grazie alla loro posizione di tradizionale ambito di applicazione, quello cioè di un predominio sul mercato e alla possibilità di tracciare territorio delimitato da confini. Nello spazio sconfina- e profilare in modo completo gli utenti finali, possono to di Internet, la sovranità statale risulta indebolita attuare pratiche sleali nei confronti degli utenti o di e lo Stato perde il suo potere coercitivo e di con- altri operatori digitali. Proprio per reagire alla scar- trollo rispetto ai comportamenti degli altri soggetti sa contendibilità dei mercati digitali e alle pratiche che operano nel medesimo spazio, risultando sempre concorrenziali sleali in tale settore, la proposta di re- più incapace di controllare i grandi attori globali. Si golamento individua alcuni servizi digitali “di base”, affermano allora nuovi centri di potere privati, fra che sono controllati da un numero limitato di grandi cui quelli delle grandi piattaforme digitali che, nella piattaforme digitali – fra cui i servizi di intermedia- prassi, non solo si sottraggono alla potestà statale, zione, i social network, i motori di ricerca, i servizi ma per certi versi si pongono sullo stesso piano dello per la condivisione di video, i servizi di messaggi- Stato stesso in termini di esercizio della sovrani- stica, i sistemi operativi, i servizi cloud, i sistemi di tà. Esse hanno infatti progressivamente acquisito de pubblicità – e stabilisce una serie di indicatori e para- facto il potere, difficilmente limitabile, di dettare le metri piuttosto precisi in base ai quali il prestatore di regole applicabili nell’ambiente di Internet, tanto da tali servizi può essere considerato un gatekeeper, cioè determinare la governance del sistema e in qualche un controllore dell’accesso al mercato. I gatekeeper, modo anche la sua stessa architettura26 . Non è quindi proprio in ragione della loro influenza sul mercato, errato affermare che oggi la sovranità si sta trasfor- dovranno astenersi dal mettere in pratica tutti quei mando in una questione essenzialmente tecnica, dal comportamenti – nei confronti di utenti commerciali, momento che il ricorso all’architettura (intesa come di inserzionisti pubblicitari, di editori e di fornitori infrastruttura progettuale tecnologica) al fine di re- di servizi ausiliari – che possono essere considerati golare le condotte dei destinatari delle norme implica sleali rispetto al principio di libera concorrenza o la disarticolazione dei principi stessi su cui si fondano che comunque limitano l’apertura e la contendibi- gli ordinamenti giuridici costituzionali contempora- lità dei mercati digitali. Alla Commissione europea nei, in particolare quello della formazione della nor- spetterebbe il compito di monitorare l’osservanza ma giuridica attraverso procedimenti democratici27 . degli obblighi gravanti sui gatekeeper, di disporne Ma c’è di più. Il principio della sovranità popo- a talune condizioni la sospensione temporanea, di lare, sui cui si fonda lo Stato costituzionale demo- aggiornarli periodicamente anche in base all’esito di cratico-pluralista, è sottoposto alle tensioni derivan- apposite verifiche di mercato, di adottare decisioni ti dalle trasformazioni delle tecnologie algoritmiche, nei casi di inosservanza, che possono comportare per che permettono alle piattaforme digitali di influen- il gatekeeper anche l’applicazione di una sanzione pe- zare le scelte (anche politiche) dei propri utenti e di cuniaria eventualmente assistita da penalità di mora. coartarne in qualche modo la volontà. Infine, stiamo In tal modo, il ruolo della Commissione europea nel assistendo a un passaggio ulteriore, quello cioè che controllo della concorrenzialità nel settore dei servizi vede le piattaforme digitali non più solo rivendica- digitali di base diverrebbe estremamente rilevante. re la propria autonomia e indipendenza dal potere Tralasciando in questa sede l’analisi dettaglia- statale in nome di sovrastanti logiche di mercato, ta delle norme contenute nella proposta di regola- ma pretendere addirittura di porsi a presidio del mento24 , sembra opportuno considerare il Digital sistema di valori alla base degli ordinamenti liberal- Markets Act – così come anche il suo “gemello diver- democratici28 , nel momento in cui esse si arrogano so”, il Digital Services Act – come elemento sintoma- il potere di determinare unilateralmente, in base a tico di un conflitto sull’esercizio della sovranità nello regole autoprodotte, quali tipi di comportamenti, in- spazio di Internet fra grandi piattaforme digitali, formazioni e contenuti possono essere espressi attra- Stati nazionali e Unione europea25 . verso i servizi da esse offerti e quali invece debbano La sovranità, intesa come potestà suprema di essere inibiti o censurati. determinare le regole vigenti in un determinato ter- Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità
Ciò è avvenuto perché i governi nazionali, non Coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri potendo intervenire direttamente sui mezzi di comu- (art. 41) e che possono subire sanzioni stabilite da nicazione per via del divieto di censura previsto a autorità nazionali (art. 42) – quelle molto grandi, se- livello costituzionale, ricercano più o meno indiret- condo la proposta di DSA, sono soggette a un siste- tamente la cooperazione degli intermediari digitali ma di vigilanza rafforzata ed eventuale sanzione di affinché siano questi ultimi a praticare forme di cen- cui è responsabile unicamente la Commissione euro- sura preventiva (privatizzata) attraverso il filtraggio pea (artt. 50-66). dei contenuti o altre metodologie di controllo consen- Così, attraverso la riaffermazione della propria tite oggi dall’evoluzione tecnologica29 . Ne è derivata, “sovranità digitale” – intesa in questo caso come po- nel tempo, una sostanziale discrezionalità, elasticità testà di regolamentazione e controllo delle tech com- e spesso arbitrarietà nell’applicazione delle policy di panies – l’Unione europea sembra voler rivendicare content moderation da parte dei gestori delle piat- un sistema di tutele che la connota come spazio di taforme digitali, favorite dal fatto che gli interme- libertà e di diritti, capace di assicurare un governo diari digitali, che sono in grado di condizionare la antropocentrico e personalista dell’innovazione31 . Le diffusione di contenuti di terzi, potrebbero tendere minacce derivanti dall’impiego di sofisticate tecno- verso un atteggiamento di cautela precauzionale, on- logie informatiche richiedono l’intervento dei poteri de evitare conseguenze per loro sfavorevoli. Infatti, pubblici al fine di assicurare un’effettiva e concreta la cosiddetta “privatizzazione sostanziale della cen- tutela dei diritti fondamentali delle persone; di qui la sura” 30 , in assenza di controlli pubblici e di garanzie rivendicazione da parte di un organismo sopranazio- che essa avvenga nel rispetto del bilanciamento dei nale come l’UE del potere di disciplinare l’innovazio- diritti e degli interessi sottostanti, può comportare ne digitale e difendere tali diritti. Di fronte, dunque, il rischio di rimozione integrale dei contenuti conte- al sempre più pervasivo utilizzo della tecnologia nel- stati, con grave pregiudizio per la democrazia ed il la vita privata e pubblica, l’Unione europea intende discorso pubblico. riaffermare la propria sovranità digitale all’interno In questo contesto si inserisce l’Unione europea, dei propri confini territoriali e con riguardo ai propri che con il Digital Markets Act ha compiuto una de- cittadini, nei confronti non solo dei grandi players cisa scelta di campo: quella cioè di affermarsi come digitali ma anche dei suoi Stati membri. centro di potere sovrano nel mercato interno dei ser- La medesima tendenza, del resto, era stata avvia- vizi digitali, dettando regole cogenti che riducono gli ta fin dal 2016 con l’approvazione del regolamento spazi di autonomia dei gatekeeper di Internet, im- generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), ponendosi non solo sulle pretese autoregolative delle cui si è già accennato in precedenza: la portata inno- piattaforme digitali, ma anche sulla potestà legislati- vativa di quel regolamento, in vigore da maggio 2018, va degli Stati nazionali. La proposta di regolamento, consiste appunto nel fatto che per la prima volta l’e- infatti, non lascia agli Stati membri alcun margine di lemento che ne determina l’applicabilità è collegato manovra – anzi dichiara esplicitamente la volontà di al luogo in cui è situato l’interessato, imponendo così impedire agli Stati membri di applicare normative alle imprese multinazionali del web di adeguarsi alla nazionali specifiche al fine di evitare la frammenta- normativa europea – e non a quella del paese in cui zione del mercato interno (considerando n. 9) –, vieta hanno la sede – ogniqualvolta trattano dati di cit- alle autorità nazionali di adottare qualsiasi decisio- tadini dell’Unione o offrono servizi fruibili nel terri- ne in contrasto con quelle assunte dalla Commissio- torio dell’Unione. Dunque, anche mediante il GDPR ne europea ai sensi del regolamento (art. 1, par. 7) l’Unione europea ha inteso perseguire l’obiettivo di ed esclude le autorità nazionali persino da qualsiasi uniformare la regolamentazione dei flussi di infor- forma di controllo sull’applicazione del regolamento mazioni attraversano l’Europa, sottraendo il mondo stesso, demandando tale compito integralmente alla digitale al dominio dei colossi stranieri, soprattutto Commissione europea. nord-americani, ma anche alla variabilità delle legi- Un simile atteggiamento si riscontra anche nella slazioni nazionali. In questo modo, l’UE ha tentato proposta di Digital Services Act, di cui si parlerà nel di rispondere in modo efficace alla necessità di sta- paragrafo successivo, ma solo relativamente alle piat- bilire confini anche nell’ambiente liquido di Internet, taforme di dimensioni molto grandi. Queste ultime, delimitando lo spazio di esercizio dei propri poteri so- infatti, per via della loro dimensione multinazionale vrani e offrendo ai suoi cittadini una maggiore tutela sfuggono inevitabilmente al controllo e alla giurisdi- in termini di sicurezza informatica32 . zione dei singoli Stati membri; per questo motivo, a differenza delle piattaforme digitali di “dimensio- ni normali” – che sono sottoposte alla vigilanza dei Maria Romana Allegri
4. Verso il superamento della presunzio- della nuova legislazione sui servizi digitali dovreb- ne di neutralità del provider e del be essere quello di promuovere un ambiente digitale “dogma” dell’inapplicabilità di competitivo, rafforzando la fiducia dei consumato- ri nell’economia digitale, ma rispettando allo stesso obblighi di sorveglianza tempo i diritti fondamentali degli utenti. Per questo Sempre nel solco della tendenza espressa dall’Unione occorrono norme armonizzate sulla lotta ai contenuti europea verso il recupero di sovranità del settore del- illegali online, sulle esenzioni dalla responsabilità per la digitalizzazione a scapito degli Stati membri – sia i prestatori di servizi e sulla moderazione dei conte- pure in modo meno marcato rispetto alla proposta nuti, nonché sugli obblighi di comunicazione e tra- di DMA– si inserisce la proposta di Digital Services sparenza e sulle procedure di notice-and-take-down, Act (o più sinteticamente DSA), presentata anch’es- al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali sa il 15 dicembre 202033 . Quest’ultima muove dalla e garantire un ricorso giurisdizionale indipendente. constatazione che, a distanza di un ventennio dall’en- Tutto ciò considerato, la proposta di regolamento trata in vigore della direttiva europea sul commercio sui servizi digitali propone alcune modifiche e inte- elettronico34 che regola attualmente il mercato dei grazioni del quadro normativo vigente, dettato dal- servizi digitali, tale settore ha subito una profonda e la ormai datata direttiva sul commercio elettronico rapida evoluzione e trasformazione, tanto da rende- 2000/31/CE e interpretato secondo la relativa giuri- re le norme vigenti inadeguate a plasmare la realtà sprudenza della Corte europea di Giustizia, in ordine attuale, caratterizzata da un’enorme varietà e quan- a molteplici aspetti. tità di servizi, prodotti e fornitori. La trasposizione In primo luogo, la proposta circoscrive il suo cam- della direttiva e-commerce nelle diverse legislazioni po di applicazione ai “servizi intermediati” – cioè nazionali ha prodotto una certa difformità nelle so- qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retri- luzioni normative adottate nei singoli Stati membri buzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta dell’UE, difformità cui appunto l’introduzione di un individuale di un destinatario, secondo la definizione nuovo regolamento intenderebbe ovviare. Le diver- fornita dalla direttiva UE 2015/153536 – di sempli- genze riguardano non solo la qualificazione delle di- ce trasporto (mere conduit)37 , memorizzazione tem- verse categorie di intermediari digitali e le condizio- poranea (caching)38 e permanente (hosting)39 , con ni alle quali sia possibile attribuire loro una qualche l’esplicita esclusione dei servizi di media audiovisivi, responsabilità per i contenuti da essi veicolati, ma che ricadono invece nella particolare disciplina detta- anche la qualificazione dei contenuti illeciti online e ta dalla direttiva 2010/13/UE40 , così come modifica- le possibili misure per contrastarne la diffusione. ta dalla direttiva (UE) 1808/2018. Le nuove norme Nel presentare la proposta di DSA, la Commis- si applicherebbero ai prestatori di servizi intermedia- sione europea ha tenuto conto delle tre risoluzioni ri indipendentemente dal loro luogo di stabilimento adottate dal Parlamento europeo nella seduta del 20 o di residenza, nella misura in cui prestano servi- ottobre 202035 , che contengono un deciso appello a zi nell’Unione, come dimostrato da un collegamento mantenere i principi essenziali della vigente diretti- sostanziale con l’Unione41 . va sul commercio elettronico – cioè in particolare il In secondo luogo, la proposta mantiene l’attuale principio dell’irresponsabilità del provider per i con- regime di irresponsabilità dell’intermediario digitale tenuti user-generated e il divieto di obblighi di sor- per i contenuti user-generated, a condizione che il veglianza e filtraggio preventivi – e a tutelare i diritti provider non dia origine alla trasmissione, non ne se- fondamentali nell’ambiente online e l’anonimato on- lezioni il destinatario e non selezioni né modifichi le line, ove ciò sia tecnicamente possibile. Le risoluzioni informazioni trasmesse42 . In sintesi, con la proposta chiedono però anche ai prestatori dei servizi digita- in esame la posizione di neutralità del provider non li una maggiore trasparenza, obblighi più stringenti sarebbe più implicitamente presunta in via generale, in materia di informazione e un quadro più chiaro e ma qualificata di volta in volta in base a precisi requi- uniforme delle loro responsabilità, fra cui anche l’in- siti, che diventano più stringenti via via che aumenta troduzione di obblighi effettivi per contrastare i con- la complessità del servizio offerto43 . Ai prestatori di tenuti illegali online. Il Parlamento europeo, infine, servizi di memorizzazione temporanea (caching), spinge per la messa a punto di un sistema di vigilan- infatti, viene anche richiesto, al fine di mantenere za pubblica a livello nazionale e di Unione europea e l’esenzione dalla responsabilità, di conformarsi alle per il rafforzamento della cooperazione tra le auto- condizioni di accesso alle informazioni e alle norme rità competenti delle varie giurisdizioni nell’applica- sull’aggiornamento delle informazioni comunemente zione delle norme, soprattutto per quanto riguarda le adottate dalle imprese del settore, nonché di astener- questioni transfrontaliere. Insomma, lo scopo ultimo si dall’interferire con l’uso lecito della tecnologia uti- Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità
lizzata per ottenere dati sull’impiego delle informa- diari non sono imposti obblighi generali di sorve- zioni e soprattutto di agire prontamente per rimuove- glianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, re le informazioni memorizzate o disabilitare l’acces- né di accertamento attivo di fatti o circostanze che so alle stesse non acquisita l’effettiva conoscenza del indichino la presenza di attività illegali45 . Il ché non fatto che le informazioni all’origine della trasmissio- significa, però, che essi debbano temere di perdere ne siano state rimosse dalla rete o che l’accesso alle l’esenzione di responsabilità qualora svolgano inda- informazioni sia stato disabilitato (art. 4). Ai pre- gini volontarie o altre attività di propria iniziativa statori di servizi di hosting, infine, vengono richiesti volte ad individuare, identificare e rimuovere con- ulteriori requisiti come precondizione per l’esenzione tenuti illegali o a disabilitare l’accesso ad essi (art. da responsabilità (art. 5): non essere effettivamente 6). Dunque, il superamento della posizione di neu- a conoscenza delle attività o dei contenuti illeciti e, tralità, anche per iniziativa spontanea del provider per quanto attiene a domande risarcitorie, non essere stesso, è esplicitamente incoraggiato. Del resto, la consapevole di fatti o circostanze che rendono ma- proposta di DSA sembra allinearsi all’opinione, oggi nifesta l’illiceità dell’attività o dei contenuti; inoltre, generalmente condivisa, secondo cui il ricorso a filtri agire immediatamente per rimuovere i contenuti ille- di ricerca automatizzati, soprattutto per le piatta- citi o per disabilitare l’accesso agli stessi, non appena forme di grandi dimensioni, sia in concreto l’unico acquisita la conoscenza di tali attività o contenuti strumento praticabile per garantire, da una parte, illeciti o la consapevolezza di tali fatti o circostanze. una tutela effettiva della vita privata e dei diritti Quest’ultima precisazione è particolarmente si- della personalità degli utenti e, dall’altra parte, per gnificativa, perché fuga ogni dubbio sul fatto che il non imporre oneri economici straordinari a carico fornitore di servizi di hosting abbia l’obbligo di at- del gestore del servizio, a patto di assicurare un tivarsi con prontezza per contrastare la diffusione di adeguato livello di trasparenza dei parametri di fun- contenuti illeciti, indipendentemente dalla modalità zionamento degli algoritmi di filtraggio. tramite le quali abbia acquisito conoscenza o con- Per facilitare l’acquisizione di conoscenza dei con- sapevolezza della loro illiceità. Da questo punto di tenuti illeciti da parte degli hosting provider 46 , l’art. vista, la proposta di regolamento supera decisamente 14 della proposta di regolamento introdurrebbe, sul- l’impostazione ambigua della direttiva 2000/31/CE la falsariga del modello rappresentato dal DMCA attualmente vigente (art. 14) che, da un lato, chiede statunitense47 , l’obbligo per questa particolare cate- all’hosting provider di attivarsi prontamente per ri- goria di intermediari digitali di approntare procedure muovere i contenuti illeciti non appena acquisita la di notice-and-take-down di facile accesso e uso per gli conoscenza o consapevolezza della loro illiceità ma, utenti, che consentano a questi ultimi di segnalare la dall’altro, permette ai singoli Stati membri di defini- presenza di contenuti illeciti nella piattaforma48 . In re autonomamente le condizioni alle quali detta cono- questo modo, si ovvierebbe all’attuale incertezza, de- scenza o consapevolezza possa ritenersi effettivamen- rivante dal fatto che né la direttiva 2000/31/CE né la te acquista, generando così divergenze interpretative normativa nazionale di recepimento precisano le mo- e applicative a livello comunitario e nazionale, che dalità attraverso le quali il provider possa acquisire rendono dirimente il contributo interpretativo della effettiva conoscenza dell’illecito49 . Le notifiche però giurisprudenza44 . Secondo il framework normativo dovranno essere formulate con un certo grado di pre- ad oggi vigente, infatti, poiché il presupposto per il cisione: dovranno ad esempio esplicitare le ragioni riconoscimento dell’irresponsabilità dell’hosting pro- per le quali si ritiene che taluni contenuti siano illega- vider è proprio il suo atteggiamento neutrale rispetto li, indicare gli indirizzi URL esatti50 e, se necessario, ai contenuti veicolati, un “eccesso di zelo” nella di- ulteriori informazioni che consentano di identificare sabilitazione o rimozione di contenuti a seguito di tali contenuti. Se formulate in questo modo, le no- richieste da parte degli utenti, soprattutto se non tifiche permetteranno al provider di acquisire una suffragate da un ordine di un’autorità amministrati- conoscenza effettiva dell’illecito (art. 14 par. 3) e di va o giudiziaria, porterebbe alla paradossale conclu- attivarsi con due diligence per vagliare le notifiche e sione di far venire meno la presunzione di neutralità adottare le conseguenti decisioni51 . L’attivazione del del provider e, conseguentemente, la sua irresponsa- provider in conseguenza della notifica, gli permette- bilità. Al contrario, la proposta di regolamento im- rebbe di continuare a beneficiare del regime di esen- porrebbe al provider di adottare un comportamento zione dalla responsabilità, che invece perderebbe in proattivo di contrasto ai contenuti illeciti proprio per caso di inerzia. Dopo aver vagliato la notifica il provi- poter continuare a godere del regime di safe harbour. der, se convinto dell’illiceità dei contenuti segnalati, L’art. 7 della proposta di regolamento è molto potrà rimuovere tali informazioni o inibire l’accesso chiaro sul fatto che ai prestatori di servizi interme- ad esse. È importante, però, che tale decisione sia Maria Romana Allegri
debitamente e dettagliatamente motivata, in modo conto di un corpus normativo assai vasto di livello da permettere al destinatario del servizio interessato tanto europeo quanto nazionale, cosa che può rive- di esercitare in modo effettivo i possibili mezzi di larsi piuttosto complicata, se si considera, da un lato, ricorso, scegliendo fra i meccanismi interni di gestio- la natura transfrontaliera dell’attività di gran parte ne dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle degli intermediari digitali e, dall’altro, la variabili- controversie e il ricorso per via giudiziaria (art. 15). tà con cui le legislazioni nazionali tipizzano le varie Naturalmente, l’azione di contrasto ai contenuti categorie di illeciti. Il provider, dunque, dovrebbe illeciti da parte degli hosting provider non verrà av- conoscere la normativa in vigore nei diversi Stati viata solo a seguito di notifica da parte degli utenti, membri in cui opera e adottare policy più o meno ma anche in conseguenza di un ordine proveniente da restrittive a seconda del contesto nazionale di rife- un’autorità amministrativa o giudiziaria degli Stati rimento. È evidente come questo possa complicare membri, emanato in base alla normativa nazionale non poco l’attività degli intermediari digitali, oltre al (art. 8). Appena ricevuto tale ordine, i prestatori dei fatto che una disparità di trattamento per il medesi- servizi saranno tenuti ad informare l’autorità na- mo contenuto, giustificata in base alla diversità della zionale che lo ha emesso delle misure adottate per legislazione nazionale applicabile, potrebbe determi- ottemperarvi. L’ordine, però, dovrà essere formulato nare l’insorgere di controversie fra operatori digitali, in modo chiaro e specifico e dovrà, fra l’altro, con- da un lato, e utenti o autorità nazionali, dall’altro. tenere la motivazione su cui si fonda l’illegalità dei Proprio per tentare di ovviare a questi problemi, contenuti contestati e soprattutto gli URL esatti52 quindi, si registra una iniziale tendenza da parte del- in cui tali contenuti sono localizzati, nonché even- l’ordinamento giuridico dell’Unione a raggiungere un tuali informazioni supplementari che ne consentano certo livello di armonizzazione normativa almeno in l’identificazione. relazione ad alcuni tipi di contenuti illeciti che circo- Una questione che la proposta di regolamento lano online, attraverso una legislazione settoriale che non pare aver definito è quella dell’esatta nozione di impone ai provider di adottare misure di contrasto “contenuto illecito”. Tuttavia, il considerando n. 12 alla loro diffusione53 . In tutti questi casi il dirit- ne dà un’interpretazione assai ampia: «tale concetto to dell’UE grava i provider di maggiori obblighi di dovrebbe in particolare intendersi riferito alle infor- controllo rispetto alla disciplina generale e restringe mazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai l’area della loro irresponsabilità, accrescendo invece sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, il livello di diligenza professionale che gli intermedia- quali l’illecito incitamento all’odio o i contenuti ter- ri digitali devono dimostrare di aver seguito. roristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o Mentre l’allestimento di efficaci procedure di che riguardano attività illegali, quali la condivisione notice-and-take-down è previsto dalla proposta di di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, regolamento come onere in capo ai soli hosting pro- la condivisione non consensuale illegale di immagini vider, alcuni obblighi di comunicazione e trasparenza private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non sono previsti per tutti i tipi di prestatori di servizi conformi o contraffatti, l’utilizzo non autorizzato di intermediari (artt. 10-12). Tutti, infatti, dovranno materiale protetto dal diritto d’autore o le attività istituire un punto di contatto unico che consenta che comportano violazioni della normativa sulla tu- la comunicazione diretta, per via elettronica, con le tela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante autorità nazionali ed europee; inoltre, qualora essi che l’illegalità delle informazioni o delle attività sia prestino i propri servizi nell’Unione pur non essen- sancita dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale do stabiliti al suo interno, dovranno designare un conforme al diritto dell’Unione e quale sia la natura proprio rappresentante legale in uno Stato membro esatta o l’oggetto preciso della legge in questione». dell’Unione, che potrà essere ritenuto responsabile Conseguentemente, l’art. 2 lett. g della proposta di del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal re- regolamento qualifica come contenuto illegale «qual- golamento. Per quanto riguarda il rapporto con gli siasi informazione che, di per sé o in relazione ad utenti, i prestatori di servizi intermediari dovranno un’attività, tra cui la vendita di prodotti o la pre- esplicitare nelle condizioni d’uso del servizio, in mo- stazione di servizi, non è conforme alle disposizioni do chiaro, non ambiguo e facilmente accessibile, le normative dell’Unione o di uno Stato membro, indi- modalità di trattamento delle informazioni fornite pendentemente dalla natura o dall’oggetto specifico dai destinatari del servizio, con particolare riferi- di tali disposizioni». mento alle tecniche di content moderation, compresi Ciò significa che l’hosting provider, nella valu- il processo decisionale algoritmico e la verifica uma- tazione che dovrà compiere circa l’opportunità di na54 . Infine, almeno una volta l’anno i prestatori rendere inaccessibili taluni contenuti, dovrà tener di servizi intermediari dovranno pubblicare relazioni Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità
chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle utilizzare i servizi da essa offerti per pubblicizzare attività di moderazione dei contenuti svolte durante o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nel- il periodo di riferimento. l’Unione dovrà previamente acquisire una serie di in- formazioni dettagliate su di essi, che potranno essere 5. Una questione di dimensioni: messe a disposizione degli utenti e delle competenti autorità nazionali ed europee (art. 22). la categoria delle piattaforme digitali Infine, le piattaforme digitali saranno tenute al- Un aspetto interessante della proposta di regolamen- la trasparenza del numero medio dei destinatari dei to in esame riguarda il fatto che gli obblighi gravanti loro servizi, del numero di controversie risolte per sui diversi tipi di intermediari digitali sono graduati via extragiudiziale e del loro esito, del numero di in base sia alle loro dimensioni sia alla complessità decisioni di sospensione del servizio adottate come dei servizi da essi offerti. In particolare, la sezione reazione ad abusi, dell’uso di strumenti automa- 3 della proposta di regolamento DSA (artt. 16-24) si tizzati di content moderation, della pubblicità on- riferisce unicamente alla categoria delle “piattafor- line (natura del messaggio pubblicitario, identità del me digitali” 55 , ad esclusione di quelle che possono committente, parametri utilizzati per determinare i essere considerate piccole imprese o microimprese56 . destinatari)57 . Le piattaforme digitali avranno l’obbligo ulteriore di Fra le piattaforme digitali la proposta di regola- dover allestire efficaci meccanismi interni di gestio- mento considera distintamente la particolare cate- ne dei reclami, in modo che gli utenti possano facil- goria delle “piattaforme digitali di dimensioni molto mente e gratuitamente presentare per via elettronica grandi”, quelle cioè che raggiungono un numero di reclami contro le decisioni di rimozione o disabilita- destinatari superiore a 45 milioni o comunque al zione di informazioni, di sospensione o disabilitazione 10% della popolazione dell’Unione. Solo a queste si del servizio, di sospensione o cessazione dell’account; applicano le disposizioni supplementari contenuti tali reclami dovranno essere gestiti in modo tempe- agli artt. 25-33. Tale trattamento differenziato si stivo, diligente e obiettivo e le conseguenti decisioni giustificherebbe in ragione dei rischi sistemici posti dovranno essere comunicate ai destinatari senza ri- da tali piattaforme, proprio per via delle loro grandi tardo. Inoltre, in ogni Stato membro dell’Unione do- dimensioni, in termini di impatto sul mercato in- vranno essere istituiti appositi organismi di risoluzio- terno, influenza sull’opinione pubblica e sui processi ne extragiudiziale delle controversie fra intermediari democratici ed elettorali, diffusione di contenuti ille- digitali e utenti dei loro servizi, cui questi ultimi do- citi, pregiudizio per i diritti fondamentali, protezione vranno poter ricorrere se insoddisfatti dell’esito del dei minori (considerando nn. 54-57). Per prevenire reclamo o in alternativa al reclamo stesso. ed attenuare i rischi sistemici, alle piattaforme di In presenza di contenuti illeciti chiunque potrà grandi dimensioni è richiesta una diligenza maggiore presentare segnalazioni alle piattaforme digitali, ma rispetto agli altri intermediari digitali (considerando queste ultime faranno in modo di prestare attenzione n. 58). Esse infatti, utilizzando sistemi di raccoman- prioritaria alle notifiche provenienti da soggetti qua- dazione basati sulla profilazione degli utenti, possono lificati come “segnalatori attendibili”, cioè enti accre- presentare loro le informazioni in un determinato or- ditati dagli Stati membri che rappresentano interessi dine di priorità o secondo sistemi di classificazione collettivi e sono indipendenti dagli intermediari digi- precostituiti, di cui è necessario che i destinatari tali. Nel caso di utenti che con frequenza diffondono dei servizi comprendano i parametri di funziona- contenuti manifestamente illegali, le piattaforme di- mento (considerando n. 62). Occorrerebbe, inoltre, gitali potranno reagire sospendendo nei loro confron- che le grandi piattaforme garantissero la trasparen- ti i propri servizi (art. 20 par. 1). Inoltre, qualora la za dei messaggi pubblicitari predisponendo all’uopo piattaforma abbia motivo di sospettare che sia stato appositi registri accessibili al pubblico, in modo da commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà facilitare la vigilanza sui rischi emergenti derivanti commesso un reato grave che comporta una minac- dalla distribuzione della pubblicità online, ad esem- cia per la vita o la sicurezza delle persone, essa dovrà pio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche informarne senza indugio le competenti autorità na- di manipolazione e alla disinformazione, che posso- zionali o l’Europol, fornendo tutte le informazioni in no avere ripercussioni negative sulla salute e sulla suo possesso (art. 21). sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla par- Ulteriori obblighi gravanti sulle piattaforme digi- tecipazione politica e sull’uguaglianza dei cittadini tali riguarderebbero, secondo la proposta di regola- (considerando n. 63). Infine, in particolari situazioni mento, i rapporti con gli operatori commerciali: la di crisi (ad esempio terremoti, uragani, pandemie, piattaforma digitale che consente a questi ultimi di minacce terroristiche, guerre) bisogna tenere conto Maria Romana Allegri
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