I riflessi fiscali dell'IFRS 16 - Lease-back e FTA Alberto Trabucchi () - ODCEC Roma

Pagina creata da Davide Durante
 
CONTINUA A LEGGERE
I riflessi fiscali dell'IFRS 16 - Lease-back e FTA Alberto Trabucchi () - ODCEC Roma
I riflessi fiscali dell’IFRS 16
                     Lease-back e FTA

          Alberto Trabucchi (alberto.trabucchi@scgt.it)
Presidente della Commissione Imposte dirette - Reddito d’impresa IAS adopter

                         Roma, 28 maggio 2019
Lease-back
IL LEASE-BACK (S&LB)

                                     VENDITA

                        VENDITORE      ACQUIRENTE
                        LOCATARIO       LOCATORE
                               LEASE-BACK

•   L’operazione di sale&lease-back (di seguito, «S&LB») è un contratto
    attraverso il quale una società (il c.d. «venditore-locatario») vende un
    bene di sua proprietà ad un’altra società (il c.d. «acquirente-locatore») che
    a sua volta concede il bene in leasing alla società venditrice.

28/05/2019                        Lease-back e FTA                              3
IL LEASE-BACK NELLO IAS 17 (cenni)
Lo IAS 17 contabilmente distingueva i S&LB sulla base della tipologia di leasing.
• Leasing operativo (pp. 61-63):
     – il venditore-locatario, di norma, eliminava il bene dal proprio bilancio e rilevava
        a CE, per intero nell’esercizio della vendita, il provento della stessa, iscrivendo
        negli esercizi successivi i canoni di leasing sostenuti (costi di CE);
     – l’acquirente-locatore iscriveva il bene nel proprio bilancio e, in ogni esercizio,
        procedeva alla rilevazione dei relativi ammortamenti sul bene acquisito (costi di
        CE) e dei canoni ricevuti (ricavi di CE).
• Leasing finanziario (pp. 59-60 e 64):
     – il venditore-locatario era tenuto a mantenere l’iscrizione del bene nel proprio
        bilancio (e con ciò la rilevazione degli ammortamenti a CE), nonché a rilevare
        l’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita in maniera differita lungo la
        durata del leasing (e non immediatamente come provento a CE);
     – l’acquirente-locatore non era tenuto a rilevare il bene tra le proprie attività,
        rilevando – lungo la durata del contratto – la quota di interessi connessi
        all’operazione di finanziamento con garanzia (proventi a CE).
28/05/2019                            Lease-back e FTA                                    4
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 (1)
Ai fini della corretta contabilizzazione l’IFRS 16 distingue i S&LB sulla base
della sostanza dell’operazione:

•   se vi è una vendita ai sensi dell’IFRS 15;

•   se non una vi è vendita ai sensi dell’IFRS 15.

28/05/2019                       Lease-back e FTA                            5
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 (2)
Ai fini contabili, se non vi è una vendita ai sensi dell’IFRS 15 (p. 103):

•   il venditore-locatario mantiene l’iscrizione del bene trasferito (non del
    ROU) e rileva una passività finanziaria sulla base dell’IFRS 9 sul ricavato
    del trasferimento;

•   l’acquirente-locatore non iscrive il bene acquisito tra le attività del proprio
    SP ma, invece, rileva un’altra attività finanziaria pari al ricavato del
    trasferimento contabilizzato conformemente all’IFRS 9.

28/05/2019                         Lease-back e FTA                               6
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 (3)
Ai fini contabili, se vi è una vendita ai sensi dell’IFRS 15 (p. 100):
• il venditore-locatario deve valutare il Right of Use («ROU») derivante dalla retro-
     locazione in base alla percentuale del precedente valore contabile dell’attività che si
     considera non ceduta, rilevando soltanto gli utili o le perdite che si riferiscono ai diritti
     trasferiti al locatore acquirente.
     Se il fair value («FV») del corrispettivo per la vendita dell’attività non equivale al FV
     dell’attività (o, se i pagamenti dovuti per il leasing non sono ai prezzi di mercato), il
     venditore-locatario dovrà procedere ad effettuare delle rettifiche per valutare il FV (p.
     101):
     –   le condizioni inferiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come un pagamento
         anticipato dei pagamenti dovuti per il leasing;
     –   le condizioni superiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come
         finanziamento supplementare fornito dall’acquirente-locatore;

•   l’acquirente-locatore deve contabilizzare l’acquisto del bene conformemente
    all’IFRS 16.

28/05/2019                                Lease-back e FTA                                        7
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (1)
Supponiamo che una società:
• abbia iscritto in bilancio un’attività al valore contabile di Euro 10.000;
• decida di venderla ad una società di leasing al fair value di Euro 15.000; e
• decida di riprenderla in lease-back per 10 anni con un canone annuo di
   Euro 1.600 al tasso di interessi implicito del 4%.

Utilizzando tale tasso, il valore attuale dei futuri canoni ammonta a circa
Euro 12.977.
                     Valore netto contabile dell'attività           10.000
                  Prezzo di vendita dell'attività (pari al FV)      15.000
                            Durata del lease-back                       10
                      Canone annuale del lease-back                  1.600
                         Tasso di interessi implicito                   4%
                Valore attuale della passività (lease liability )   12.977

28/05/2019                             Lease-back e FTA                      8
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (2)
•   Per individuare il valore iniziale di iscrizione del Right of Use occorre
    prioritariamente individuare la quota del valore contabile dell’attività che è
    stata mantenuta dal venditore-locatario:
             (Valore attuale dei canoni / FV dell’asset) = Euro 12.977 / Euro 15.000   86,51%

•   Conseguentemente, il RoU che il venditore-locatario dovrà iscrivere in
    bilancio sarà pari a:
             Right of Use Asset = 86.51% x Euro 10.000 = Euro 8.651
                           Valore netto contabile dell'attività            10.000
                        Prezzo di vendita dell'attività (pari al FV)       15.000
                                  Durata del lease-back                        10
                             Canone annuale del lease-back                  1.600
                                Tasso di interessi implicito                   4%
                       Valore attuale della passività (lease liability )   12.977
                                       Right of Use                         8.651

28/05/2019                                    Lease-back e FTA                              9
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (3)
•   Da ultimo, per individuare la quota di utile/perdita dell’esercizio da imputare
    al venditore-locatario occorre prioritariamente individuare la quota del valore
    contabile dell’attività che è stata mantenuta dal venditore-locatario.
     – Essendo il ROU pari al 86,51% del valore netto contabile del bene, ne consegue
       che l’utile sarà pari al 13,49% della differenza tra il FV del bene e il suo valore
       netto contabile:
         Utile/perdita = (Euro 15.000 – Euro 10.000) x 13,49% Euro 674

                       Valore netto contabile dell'attività            10.000
                    Prezzo di vendita dell'attività (pari al FV)       15.000
                              Durata del lease-back                        10
                         Canone annuale del lease-back                  1.600
                            Tasso di interessi implicito                   4%
                   Valore attuale della passività (lease liability )   12.977
                                   Right of Use                         8.651
                                   Utile/perdita                          674
28/05/2019                                Lease-back e FTA                              10
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (4)
•   Di seguito, le scritture in partita doppia del venditore-locatario e
    dell’acquirente-locatore.
                   Venditore-locatario - Rilevazione iniziale del Lease-back
                                                   DARE           AVERE
                              Cassa                15.000
                           Right of Use             8.651
                             Attività                                 10.000
                          Lease liability                             12.977
                          Utile/perdita                                  674
                                                   23.651             23.651

                   Acquirente-locatore - Rilevazione iniziale del Lease-back
                                                   DARE           AVERE
                             Attività              15.000
                              Cassa                                   15.000
                                                   15.000             15.000

28/05/2019                             Lease-back e FTA                        11
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (1)
PREMESSE
• Nell’ambito delle integrazioni e delle correzioni apportate alla normativa sul diritto
  societario (anche contabile) dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, è stata adottata una
  norma ad hoc volta a meglio definire la rilevazione contabile delle operazioni di S&LB
  avvicinandola a quella (già allora) prevista dai principi contabili internazionali:
   – l’art. 16 ha difatti introdotto il comma 4 dell’art. 2425-bis, del c.c.: «Le
       plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione
       finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto
       di locazione»; con ciò prevedendo la modificazione della precedente rilevazione
       contabile e la ripartizione delle plusvalenze da S&LB in funzione della durata del
       contratto di leasing.

•   A tale modifica della normativa societaria non ha fatto seguito un intervento sulla
    normativa fiscale, con ciò alimentando un accesso dibattito interpretativo tra la prassi,
    la dottrina e la giurisprudenza tributaria sulla corretta disciplina da applicare alle
    operazione di S&LB.

28/05/2019                             Lease-back e FTA                                    12
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (2)
POSIZIONE INIZIALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (1)
• Min. finanze – circolare n. 21/2000 (N.B. ante-d.lgs. n. 310/2004)
     –   Ai fini delle imposte sui redditi, il S&LB non costituisce un’operazione unitaria. Esso è
         composto da due diversi contratti: la cessione del bene alla società finanziaria e la
         concessione del bene in leasing. «La cessione del bene strumentale alla società finanziaria dà
         luogo a una plusvalenza o a una minusvalenza, rispettivamente, imponibile ai sensi dell’art. 54
         del TUIR, o deducibile, ai sensi dell'art. 66 del medesimo TUIR, in capo al cedente».
•   Agenzia delle entrate – circolare nn. 8/E/2009 e 11/E/2009
     –   Con riferimento alla disciplina della rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa (vd. art.
         15, commi da 16 a 23, del d.l. n. 185/2008), l’AF chiarisce che il contratto di S&LB si
         concretizza «in un’operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà
         del bene, ossia un’operazione a tutti gli effetti realizzativa».
•   Agenzia delle entrate – risoluzione n. 237/E/2009
     –   Una società, cedendo il bene nell’ambito di un contratto di S&LB, realizza una «plusvalenza
         fiscalmente rilevante che concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile
         secondo i criteri stabiliti dall’articolo 86, comma 4, del TUIR, ossia nell’esercizio in cui è
         realizzata ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
         quarto».
28/05/2019                                  Lease-back e FTA                                             13
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (3)
POSIZIONE INIZIALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (2)
• Agenzia delle entrate – circolare n. 38/E/2010
     –   Posto che la modifica dell’articolo 2425-bis del codice civile non è stata accompagnata da
         una corrispondente modifica in ambito fiscale, «devono ritenersi confermati i principi
         espressi nella circolare n. 218/E del 2000 e nei successivi documenti di prassi sopra citati,
         in virtù dei quali il regime tributario applicabile alla plusvalenza derivante da un’operazione di
         sale and lease back deve necessariamente essere quello previsto dall’articolo 86 e
         dall’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR».
     –   «Pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile
         nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in
         quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (cfr. risoluzione del
         25 agosto 2009, n. 237/E)».
•   In buona sostanza per l’AF:
     –   per i soggetti IAS-adopter ante-riforma del 2008 (i.e. legge n. 244/2007) opera(va) il principio
         di derivazione giuridica (valevole anche per gli OIC fino alla riforma recata dall’art. 13-bis del
         d.l. n. 244/2016 e verosimilmente valevole tuttora per le c.d. micro-imprese);
     –   per i soggetti IAS-adopter post-riforma del 2008 (i.e. legge n. 244/2007) opera il principio di
         derivazione rafforzata.

28/05/2019                                   Lease-back e FTA                                            14
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (4)
POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
• Cassazione, sentenza n. 35294 del 2016
     –   «Il contratto di ‘sale and lease back’ ha una causa diversa dal contratto di vendita puro e
         semplice; si tratta di un contratto unico, complesso con causa finanziaria non
         scomponibile nei suoi elementi […] La causa finanziaria del contratto impedisce di assimilare
         (a fini fiscali) la somma ricevuta dal concedente al corrispettivo dell’acquirente. Il fatto che il
         legislatore tributario non abbia disciplinato la specifica materia non può essere motivo per
         trarne la conseguenza della inapplicabilità ad esso della ripartizione pluriennale, anche a fini
         fiscali, della plusvalenza ottenuta con la cessione del bene, ben potendo valere l’esatto
         contrario. […] È vero che tali principi non si applicano ai soggetti che non redigono il bilancio in
         base ad essi (cd. soggetti non IAS), ma è agevole osservare che non v’è motivo alcuno per
         disattendere principi generali non espressamente derogati dalla legislazione tributaria ed anzi
         tradotti in precisa norma di legge aderente alla sostanza del negozio (art. 2425 bis c.c., u.c.)».
     –   «La ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto di ‘sale and lease
         back’, invece, è coerente con la causa effettiva del contratto, sicché l’assimilazione di tale
         finanziamento al corrispettivo derivante da una normale compravendita costituisce
         un’ingiustificata forzatura che non trova una espressa codificazione e impedisce pericolose
         applicazioni analogiche anche degli oneri dichiarativi previsti, ad altro fine, dall’art. 86, comma
         4, TUIR».
28/05/2019                                  Lease-back e FTA                                            15
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (5)
POSIZIONE PIU’ RECENTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
• Agenzia delle entrate – risoluzione n. 77/E/2017
    L’AF riconosce che l’estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC
    (diversi dalle micro-imprese) da parte dell’art. 13-bis del d.l. n. 244/2016 comporta in
    riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e
    classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili; cosicché:
    «In definitiva, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR, deve
    ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico
    per l’operazione di sale and lease back in esame debba assumere rilevanza
    anche ai fini fiscali.
    Nel caso in esame, pertanto, la plusvalenza realizzata dalla Società concorrerà alla
    formazione del reddito:
    1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria;
    2) a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria».

28/05/2019                            Lease-back e FTA                                   16
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (6)
CONSIDERAZIONI DE IURE CONDENDO
•   Ad oggi il trattamento fiscale da riservare alle operazioni di S&LB rientranti
    nell’IFRS 16 non è (ancora) espressamente disciplinato da alcuna
    disposizione normativa, nonché chiarito da alcun documento di prassi.

•   Ad ogni modo, anche alla luce dell’evoluzione interpretativa che ha
    caratterizzato in passato il S&LB, parrebbe logico ritenere che trovi
    applicazione la derivazione rafforzata.

•   Sarebbe comunque auspicabile che il DM attuativo regolamenti
    espressamente, ai fini IRES e IRAP, le implicazioni di natura fiscale
    derivanti dalla nuova metodologia di rilevazione contabile del S&LB recata
    dall’IFRS 16.

28/05/2019                         Lease-back e FTA                             17
First-Time Adoption
ENTRATA IN VIGORE
Un’entità deve applicare l’IFRS 16 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal
1° gennaio 2019 o da data successiva. L’applicazione anticipata è consentita alle entità
che alla data o prima della data di applicazione iniziale applicano l’IFRS 15. Se l’entità
applica l’IFRS 16 a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato (p.
C1).

Come espediente pratico, l’entità non è tenuta a rideterminare se il contratto è, o
contiene, un leasing alla data dell’applicazione iniziale. L’entità può invece:
a) applicare l’IFRS 16 ai contratti che erano stati individuati in precedenza come leasing
   applicando lo IAS 17 “Leasing” e l’IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un
   leasing”;
b) non applicare l’IFRS 16 ai contratti che non erano stati identificati come contenenti un
   leasing applicando lo IAS 17 e l’IFRIC 4 (p. C3).
Se un’entità sceglie di utilizzare il predetto espediente pratico deve indicare tale fatto e
applicare tale espediente a tutti i suoi contratti (p. C4).

28/05/2019                            Lease-back e FTA                                    19
ENTRATA IN VIGORE - LOCATARIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA (1)
•   Quanto alla prima applicazione dell’IFRS 16, il locatario ha possibilità di
    scelta.

•   Tale scelta deve essere applicata uniformemente a tutti i leasing (p. C6).

•   Il locatario deve applicare l’IFRS 16 ai suoi leasing scegliendo una tra le
    seguenti metodologie (p. C5):
     – Retrospective method;
     – Cumulative Catch-up method – Opzione 1;
     – Cumulative Catch-up method – Opzione 2.

28/05/2019                        Lease-back e FTA                               20
ENTRATA IN VIGORE - LOCATARIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA (2)
Nel Retrospective method, il locatario deve applicare l’IFRS 16 ai suoi leasing retroattivamente a
ciascun esercizio precedente presentato applicando lo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed errori.
Nel Cumulative Catch-up method, il locatario deve applicare l’IFRS 16 ai suoi leasing retroattivamente
contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale dell’IFRS 16 alla data dell’applicazione
iniziale (Cumulative Catch-up method), senza rideterminare le informazioni comparative, ma rilevando
l’effetto cumulativo dell’FTA come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se
opportuno, altra componente del Patrimonio Netto) alla data dell’applicazione iniziale (p. C7).
Il locatario deve (p. C8):
 rilevare la passività alla data dell’FTA per i leasing ex operativi valutandola al valore attuale dei
      restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale
      del locatario alla data dell’applicazione iniziale;
 rilevare il RoU alla data dell’FTA per i leasing ex operativi scegliendo, per ogni leasing, di valutare
      l’attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:
        1. al valore contabile, come se l’IFRS 16 fosse stato sempre applicato, ma attualizzato
             utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell’applicazione iniziale
             (Cumulative Catch-up method – Opzione 1); o
        2. all’importo pari alla passività del leasing rettificato per l’importo di eventuali risconti/ratei
             (Cumulative Catch-up method – Opzione 2).
28/05/2019                                    Lease-back e FTA                                             21
ENTRATA IN VIGORE - LOCATARIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA (3)
Leasing classificati in precedenza come leasing finanziario

Se il locatario sceglie di applicare l’IFRS 16 con adozione del cumulative catch-up
method sui leasing che sono stati classificati come leasing finanziario applicando lo IAS
17, il valore contabile dei RoU e della passività del leasing alla data di applicazione
iniziale è il valore contabile dell’attività oggetto del leasing e della passività del
leasing valutato immediatamente prima di tale data applicando lo IAS 17 (p. C11).

Per questi leasing, il locatario deve contabilizzare l’attività consistente nel diritto di utilizzo
e la passività del leasing applicando l’IFRS 16 a partire dalla data dell’applicazione
iniziale.

28/05/2019                               Lease-back e FTA                                        22
FTA – ASPETTI FISCALI (1)

•   Tendenzialmente, l’FTA è negativa ovvero è pari a zero (ma non è escluso che
    possano esserci casi di FTA positiva):
     – tensione tra management, contabili e fiscalisti d’azienda.

•   Ai fini fiscali, bisognerà comprendere come il DM regolerà la questione. È probabile
    – come avvenuto nel recente passato (e.g., IFRS 15) – che non venga individuata
    una norma di coordinamento ad hoc e che, dunque, anche nel caso dell'IFRS 16
    trovino applicazione le disposizioni generali volte a governare il fenomeno della
    first time adoption (“FTA”) (vd. l'art. 13 del d.lgs. 38/05, l'art. 5, comma 2, del DM n.
    48/09), nonché – al fine di superare le difficoltà applicative recate dal regime
    transitorio – la possibilità di ricorrere al riallineamento ex art. 15 del d.l. 185/08 e DM
    30 luglio 2009 (SEBBENE RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL SECONDO
    DECRETO IAS).

28/05/2019                              Lease-back e FTA                                     23
FTA – ASPETTI FISCALI (2)
•   Probabile disallineamento del trattamento contabile/fiscale riguardante i contratti in
    essere con necessità di valutare l’opportunità/possibilità di optare per il
    riallineamento.
•   Tale situazione determina delle problematiche di natura pratica:
      – individuazione delle nozione di «singole fattispecie» ai fini del riallineamento:
             • riferimento generale a tutte le operazioni o
             • riferimento a ciascuna operazione (e.g., posizione assunta dall’Agenzia delle entrate sul
               tema delle cartolarizzazioni nella circolare n. 33/E/09)?
     – obbligatorietà dell’informativa sulle fattispecie disallineate anche nel caso di FTA
       nulla;
     – tempistica dell’esercizio dell’opzione per il riallineamento  con la dichiarazione
       Redditi-SC 2019 (FY18);
     – tempistica del pagamento dell’imposta sostitutiva in caso di opzione per il
       riallineamento (ipotesi remota)  entro il versamento del saldo 2018 (anche in
       assenza di dm???).

28/05/2019                                  Lease-back e FTA                                         24
Puoi anche leggere