I riflessi fiscali dell'IFRS 16 - Lease-back e FTA Alberto Trabucchi () - ODCEC Roma
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I riflessi fiscali dell’IFRS 16 Lease-back e FTA Alberto Trabucchi (alberto.trabucchi@scgt.it) Presidente della Commissione Imposte dirette - Reddito d’impresa IAS adopter Roma, 28 maggio 2019
Lease-back
IL LEASE-BACK (S&LB) VENDITA VENDITORE ACQUIRENTE LOCATARIO LOCATORE LEASE-BACK • L’operazione di sale&lease-back (di seguito, «S&LB») è un contratto attraverso il quale una società (il c.d. «venditore-locatario») vende un bene di sua proprietà ad un’altra società (il c.d. «acquirente-locatore») che a sua volta concede il bene in leasing alla società venditrice. 28/05/2019 Lease-back e FTA 3
IL LEASE-BACK NELLO IAS 17 (cenni) Lo IAS 17 contabilmente distingueva i S&LB sulla base della tipologia di leasing. • Leasing operativo (pp. 61-63): – il venditore-locatario, di norma, eliminava il bene dal proprio bilancio e rilevava a CE, per intero nell’esercizio della vendita, il provento della stessa, iscrivendo negli esercizi successivi i canoni di leasing sostenuti (costi di CE); – l’acquirente-locatore iscriveva il bene nel proprio bilancio e, in ogni esercizio, procedeva alla rilevazione dei relativi ammortamenti sul bene acquisito (costi di CE) e dei canoni ricevuti (ricavi di CE). • Leasing finanziario (pp. 59-60 e 64): – il venditore-locatario era tenuto a mantenere l’iscrizione del bene nel proprio bilancio (e con ciò la rilevazione degli ammortamenti a CE), nonché a rilevare l’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita in maniera differita lungo la durata del leasing (e non immediatamente come provento a CE); – l’acquirente-locatore non era tenuto a rilevare il bene tra le proprie attività, rilevando – lungo la durata del contratto – la quota di interessi connessi all’operazione di finanziamento con garanzia (proventi a CE). 28/05/2019 Lease-back e FTA 4
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 (1) Ai fini della corretta contabilizzazione l’IFRS 16 distingue i S&LB sulla base della sostanza dell’operazione: • se vi è una vendita ai sensi dell’IFRS 15; • se non una vi è vendita ai sensi dell’IFRS 15. 28/05/2019 Lease-back e FTA 5
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 (2) Ai fini contabili, se non vi è una vendita ai sensi dell’IFRS 15 (p. 103): • il venditore-locatario mantiene l’iscrizione del bene trasferito (non del ROU) e rileva una passività finanziaria sulla base dell’IFRS 9 sul ricavato del trasferimento; • l’acquirente-locatore non iscrive il bene acquisito tra le attività del proprio SP ma, invece, rileva un’altra attività finanziaria pari al ricavato del trasferimento contabilizzato conformemente all’IFRS 9. 28/05/2019 Lease-back e FTA 6
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 (3) Ai fini contabili, se vi è una vendita ai sensi dell’IFRS 15 (p. 100): • il venditore-locatario deve valutare il Right of Use («ROU») derivante dalla retro- locazione in base alla percentuale del precedente valore contabile dell’attività che si considera non ceduta, rilevando soltanto gli utili o le perdite che si riferiscono ai diritti trasferiti al locatore acquirente. Se il fair value («FV») del corrispettivo per la vendita dell’attività non equivale al FV dell’attività (o, se i pagamenti dovuti per il leasing non sono ai prezzi di mercato), il venditore-locatario dovrà procedere ad effettuare delle rettifiche per valutare il FV (p. 101): – le condizioni inferiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come un pagamento anticipato dei pagamenti dovuti per il leasing; – le condizioni superiori ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come finanziamento supplementare fornito dall’acquirente-locatore; • l’acquirente-locatore deve contabilizzare l’acquisto del bene conformemente all’IFRS 16. 28/05/2019 Lease-back e FTA 7
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (1) Supponiamo che una società: • abbia iscritto in bilancio un’attività al valore contabile di Euro 10.000; • decida di venderla ad una società di leasing al fair value di Euro 15.000; e • decida di riprenderla in lease-back per 10 anni con un canone annuo di Euro 1.600 al tasso di interessi implicito del 4%. Utilizzando tale tasso, il valore attuale dei futuri canoni ammonta a circa Euro 12.977. Valore netto contabile dell'attività 10.000 Prezzo di vendita dell'attività (pari al FV) 15.000 Durata del lease-back 10 Canone annuale del lease-back 1.600 Tasso di interessi implicito 4% Valore attuale della passività (lease liability ) 12.977 28/05/2019 Lease-back e FTA 8
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (2) • Per individuare il valore iniziale di iscrizione del Right of Use occorre prioritariamente individuare la quota del valore contabile dell’attività che è stata mantenuta dal venditore-locatario: (Valore attuale dei canoni / FV dell’asset) = Euro 12.977 / Euro 15.000 86,51% • Conseguentemente, il RoU che il venditore-locatario dovrà iscrivere in bilancio sarà pari a: Right of Use Asset = 86.51% x Euro 10.000 = Euro 8.651 Valore netto contabile dell'attività 10.000 Prezzo di vendita dell'attività (pari al FV) 15.000 Durata del lease-back 10 Canone annuale del lease-back 1.600 Tasso di interessi implicito 4% Valore attuale della passività (lease liability ) 12.977 Right of Use 8.651 28/05/2019 Lease-back e FTA 9
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (3) • Da ultimo, per individuare la quota di utile/perdita dell’esercizio da imputare al venditore-locatario occorre prioritariamente individuare la quota del valore contabile dell’attività che è stata mantenuta dal venditore-locatario. – Essendo il ROU pari al 86,51% del valore netto contabile del bene, ne consegue che l’utile sarà pari al 13,49% della differenza tra il FV del bene e il suo valore netto contabile: Utile/perdita = (Euro 15.000 – Euro 10.000) x 13,49% Euro 674 Valore netto contabile dell'attività 10.000 Prezzo di vendita dell'attività (pari al FV) 15.000 Durata del lease-back 10 Canone annuale del lease-back 1.600 Tasso di interessi implicito 4% Valore attuale della passività (lease liability ) 12.977 Right of Use 8.651 Utile/perdita 674 28/05/2019 Lease-back e FTA 10
IL LEASE-BACK NELL’IFRS 16 - ESEMPIO (4) • Di seguito, le scritture in partita doppia del venditore-locatario e dell’acquirente-locatore. Venditore-locatario - Rilevazione iniziale del Lease-back DARE AVERE Cassa 15.000 Right of Use 8.651 Attività 10.000 Lease liability 12.977 Utile/perdita 674 23.651 23.651 Acquirente-locatore - Rilevazione iniziale del Lease-back DARE AVERE Attività 15.000 Cassa 15.000 15.000 15.000 28/05/2019 Lease-back e FTA 11
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (1) PREMESSE • Nell’ambito delle integrazioni e delle correzioni apportate alla normativa sul diritto societario (anche contabile) dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, è stata adottata una norma ad hoc volta a meglio definire la rilevazione contabile delle operazioni di S&LB avvicinandola a quella (già allora) prevista dai principi contabili internazionali: – l’art. 16 ha difatti introdotto il comma 4 dell’art. 2425-bis, del c.c.: «Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione»; con ciò prevedendo la modificazione della precedente rilevazione contabile e la ripartizione delle plusvalenze da S&LB in funzione della durata del contratto di leasing. • A tale modifica della normativa societaria non ha fatto seguito un intervento sulla normativa fiscale, con ciò alimentando un accesso dibattito interpretativo tra la prassi, la dottrina e la giurisprudenza tributaria sulla corretta disciplina da applicare alle operazione di S&LB. 28/05/2019 Lease-back e FTA 12
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (2) POSIZIONE INIZIALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (1) • Min. finanze – circolare n. 21/2000 (N.B. ante-d.lgs. n. 310/2004) – Ai fini delle imposte sui redditi, il S&LB non costituisce un’operazione unitaria. Esso è composto da due diversi contratti: la cessione del bene alla società finanziaria e la concessione del bene in leasing. «La cessione del bene strumentale alla società finanziaria dà luogo a una plusvalenza o a una minusvalenza, rispettivamente, imponibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR, o deducibile, ai sensi dell'art. 66 del medesimo TUIR, in capo al cedente». • Agenzia delle entrate – circolare nn. 8/E/2009 e 11/E/2009 – Con riferimento alla disciplina della rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa (vd. art. 15, commi da 16 a 23, del d.l. n. 185/2008), l’AF chiarisce che il contratto di S&LB si concretizza «in un’operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, ossia un’operazione a tutti gli effetti realizzativa». • Agenzia delle entrate – risoluzione n. 237/E/2009 – Una società, cedendo il bene nell’ambito di un contratto di S&LB, realizza una «plusvalenza fiscalmente rilevante che concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile secondo i criteri stabiliti dall’articolo 86, comma 4, del TUIR, ossia nell’esercizio in cui è realizzata ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto». 28/05/2019 Lease-back e FTA 13
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (3) POSIZIONE INIZIALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (2) • Agenzia delle entrate – circolare n. 38/E/2010 – Posto che la modifica dell’articolo 2425-bis del codice civile non è stata accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale, «devono ritenersi confermati i principi espressi nella circolare n. 218/E del 2000 e nei successivi documenti di prassi sopra citati, in virtù dei quali il regime tributario applicabile alla plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back deve necessariamente essere quello previsto dall’articolo 86 e dall’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR». – «Pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (cfr. risoluzione del 25 agosto 2009, n. 237/E)». • In buona sostanza per l’AF: – per i soggetti IAS-adopter ante-riforma del 2008 (i.e. legge n. 244/2007) opera(va) il principio di derivazione giuridica (valevole anche per gli OIC fino alla riforma recata dall’art. 13-bis del d.l. n. 244/2016 e verosimilmente valevole tuttora per le c.d. micro-imprese); – per i soggetti IAS-adopter post-riforma del 2008 (i.e. legge n. 244/2007) opera il principio di derivazione rafforzata. 28/05/2019 Lease-back e FTA 14
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (4) POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA • Cassazione, sentenza n. 35294 del 2016 – «Il contratto di ‘sale and lease back’ ha una causa diversa dal contratto di vendita puro e semplice; si tratta di un contratto unico, complesso con causa finanziaria non scomponibile nei suoi elementi […] La causa finanziaria del contratto impedisce di assimilare (a fini fiscali) la somma ricevuta dal concedente al corrispettivo dell’acquirente. Il fatto che il legislatore tributario non abbia disciplinato la specifica materia non può essere motivo per trarne la conseguenza della inapplicabilità ad esso della ripartizione pluriennale, anche a fini fiscali, della plusvalenza ottenuta con la cessione del bene, ben potendo valere l’esatto contrario. […] È vero che tali principi non si applicano ai soggetti che non redigono il bilancio in base ad essi (cd. soggetti non IAS), ma è agevole osservare che non v’è motivo alcuno per disattendere principi generali non espressamente derogati dalla legislazione tributaria ed anzi tradotti in precisa norma di legge aderente alla sostanza del negozio (art. 2425 bis c.c., u.c.)». – «La ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto di ‘sale and lease back’, invece, è coerente con la causa effettiva del contratto, sicché l’assimilazione di tale finanziamento al corrispettivo derivante da una normale compravendita costituisce un’ingiustificata forzatura che non trova una espressa codificazione e impedisce pericolose applicazioni analogiche anche degli oneri dichiarativi previsti, ad altro fine, dall’art. 86, comma 4, TUIR». 28/05/2019 Lease-back e FTA 15
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (5) POSIZIONE PIU’ RECENTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA • Agenzia delle entrate – risoluzione n. 77/E/2017 L’AF riconosce che l’estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC (diversi dalle micro-imprese) da parte dell’art. 13-bis del d.l. n. 244/2016 comporta in riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili; cosicché: «In definitiva, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione di sale and lease back in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali. Nel caso in esame, pertanto, la plusvalenza realizzata dalla Società concorrerà alla formazione del reddito: 1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria; 2) a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria». 28/05/2019 Lease-back e FTA 16
LEASE-BACK - ASPETTI FISCALI (6) CONSIDERAZIONI DE IURE CONDENDO • Ad oggi il trattamento fiscale da riservare alle operazioni di S&LB rientranti nell’IFRS 16 non è (ancora) espressamente disciplinato da alcuna disposizione normativa, nonché chiarito da alcun documento di prassi. • Ad ogni modo, anche alla luce dell’evoluzione interpretativa che ha caratterizzato in passato il S&LB, parrebbe logico ritenere che trovi applicazione la derivazione rafforzata. • Sarebbe comunque auspicabile che il DM attuativo regolamenti espressamente, ai fini IRES e IRAP, le implicazioni di natura fiscale derivanti dalla nuova metodologia di rilevazione contabile del S&LB recata dall’IFRS 16. 28/05/2019 Lease-back e FTA 17
First-Time Adoption
ENTRATA IN VIGORE Un’entità deve applicare l’IFRS 16 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019 o da data successiva. L’applicazione anticipata è consentita alle entità che alla data o prima della data di applicazione iniziale applicano l’IFRS 15. Se l’entità applica l’IFRS 16 a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato (p. C1). Come espediente pratico, l’entità non è tenuta a rideterminare se il contratto è, o contiene, un leasing alla data dell’applicazione iniziale. L’entità può invece: a) applicare l’IFRS 16 ai contratti che erano stati individuati in precedenza come leasing applicando lo IAS 17 “Leasing” e l’IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un leasing”; b) non applicare l’IFRS 16 ai contratti che non erano stati identificati come contenenti un leasing applicando lo IAS 17 e l’IFRIC 4 (p. C3). Se un’entità sceglie di utilizzare il predetto espediente pratico deve indicare tale fatto e applicare tale espediente a tutti i suoi contratti (p. C4). 28/05/2019 Lease-back e FTA 19
ENTRATA IN VIGORE - LOCATARIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA (1) • Quanto alla prima applicazione dell’IFRS 16, il locatario ha possibilità di scelta. • Tale scelta deve essere applicata uniformemente a tutti i leasing (p. C6). • Il locatario deve applicare l’IFRS 16 ai suoi leasing scegliendo una tra le seguenti metodologie (p. C5): – Retrospective method; – Cumulative Catch-up method – Opzione 1; – Cumulative Catch-up method – Opzione 2. 28/05/2019 Lease-back e FTA 20
ENTRATA IN VIGORE - LOCATARIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA (2) Nel Retrospective method, il locatario deve applicare l’IFRS 16 ai suoi leasing retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato applicando lo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Nel Cumulative Catch-up method, il locatario deve applicare l’IFRS 16 ai suoi leasing retroattivamente contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale dell’IFRS 16 alla data dell’applicazione iniziale (Cumulative Catch-up method), senza rideterminare le informazioni comparative, ma rilevando l’effetto cumulativo dell’FTA come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del Patrimonio Netto) alla data dell’applicazione iniziale (p. C7). Il locatario deve (p. C8): rilevare la passività alla data dell’FTA per i leasing ex operativi valutandola al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell’applicazione iniziale; rilevare il RoU alla data dell’FTA per i leasing ex operativi scegliendo, per ogni leasing, di valutare l’attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente: 1. al valore contabile, come se l’IFRS 16 fosse stato sempre applicato, ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data dell’applicazione iniziale (Cumulative Catch-up method – Opzione 1); o 2. all’importo pari alla passività del leasing rettificato per l’importo di eventuali risconti/ratei (Cumulative Catch-up method – Opzione 2). 28/05/2019 Lease-back e FTA 21
ENTRATA IN VIGORE - LOCATARIO - APPLICAZIONE RETROATTIVA (3) Leasing classificati in precedenza come leasing finanziario Se il locatario sceglie di applicare l’IFRS 16 con adozione del cumulative catch-up method sui leasing che sono stati classificati come leasing finanziario applicando lo IAS 17, il valore contabile dei RoU e della passività del leasing alla data di applicazione iniziale è il valore contabile dell’attività oggetto del leasing e della passività del leasing valutato immediatamente prima di tale data applicando lo IAS 17 (p. C11). Per questi leasing, il locatario deve contabilizzare l’attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing applicando l’IFRS 16 a partire dalla data dell’applicazione iniziale. 28/05/2019 Lease-back e FTA 22
FTA – ASPETTI FISCALI (1) • Tendenzialmente, l’FTA è negativa ovvero è pari a zero (ma non è escluso che possano esserci casi di FTA positiva): – tensione tra management, contabili e fiscalisti d’azienda. • Ai fini fiscali, bisognerà comprendere come il DM regolerà la questione. È probabile – come avvenuto nel recente passato (e.g., IFRS 15) – che non venga individuata una norma di coordinamento ad hoc e che, dunque, anche nel caso dell'IFRS 16 trovino applicazione le disposizioni generali volte a governare il fenomeno della first time adoption (“FTA”) (vd. l'art. 13 del d.lgs. 38/05, l'art. 5, comma 2, del DM n. 48/09), nonché – al fine di superare le difficoltà applicative recate dal regime transitorio – la possibilità di ricorrere al riallineamento ex art. 15 del d.l. 185/08 e DM 30 luglio 2009 (SEBBENE RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL SECONDO DECRETO IAS). 28/05/2019 Lease-back e FTA 23
FTA – ASPETTI FISCALI (2) • Probabile disallineamento del trattamento contabile/fiscale riguardante i contratti in essere con necessità di valutare l’opportunità/possibilità di optare per il riallineamento. • Tale situazione determina delle problematiche di natura pratica: – individuazione delle nozione di «singole fattispecie» ai fini del riallineamento: • riferimento generale a tutte le operazioni o • riferimento a ciascuna operazione (e.g., posizione assunta dall’Agenzia delle entrate sul tema delle cartolarizzazioni nella circolare n. 33/E/09)? – obbligatorietà dell’informativa sulle fattispecie disallineate anche nel caso di FTA nulla; – tempistica dell’esercizio dell’opzione per il riallineamento con la dichiarazione Redditi-SC 2019 (FY18); – tempistica del pagamento dell’imposta sostitutiva in caso di opzione per il riallineamento (ipotesi remota) entro il versamento del saldo 2018 (anche in assenza di dm???). 28/05/2019 Lease-back e FTA 24
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