Il principio contabile IFRS 16 Lease: aspetti contabili e fiscali del leasing - Commercialista ...

Pagina creata da Debora Sacchi
 
CONTINUA A LEGGERE
Il principio contabile IFRS 16 Lease: aspetti contabili e fiscali del leasing - Commercialista ...
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Il principio contabile IFRS 16 Lease: aspetti contabili e
fiscali del leasing
di Sabino Losito

Pubblicato il 13 aprile 2018

Il nuovo principio contabile IFRS 16 Lease, disciplina il trattamento contabile dei
contratti di leasing per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
Rispetto al precedente principio contabile dello Ias 17, il cambiamento più rilevante
risiede nella distinzione tra contratto di leasing e di servizi, la cui la valutazione deve
essere fatta ogni volta che i termini e le condizioni del contratto sono
modificati/integrati rispetto all’originario

IFRS 16 e Leasing

Il nuovo principio contabile IFRS 16 Lease, disciplina il trattamento contabile dei
contratti di leasing per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

www.commercialistatelematico.com
                                                                                        |1
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Il leasing è un contratto in base al quale il locatore concede il diritto di utilizzare
un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo, ad un altro
soggetto detto locatario.[1]

Contratto di Leasing e contratto di servizio

Rispetto al precedente principio contabile dello Ias 17 il cambiamento più rilevante
risiede nella distinzione (da effettuarsi in sede di prima iscrizione del leasing in
bilancio) tra contratto di leasing e di servizi e la cui la valutazione deve essere
fatta ogni volta che i termini e le condizioni del contratto sono modificati/integrati
rispetto all’originario.

L’aspetto più importante che caratterizza il nuovo standard è il superamento, ai fini
del trattamento contabile del leasing per il locatario, della distinzione tra leasing
operativo e finanziario, previsto dallo Ias 17, introducendo nuovi concetti come il
diritto d’uso (right of use) sul bene oggetto di leasing, che permette di stabilire
quando un contratto deve essere considerato come contratto di leasing oppure di
servizio.

Un contratto è un leasing, o contiene un leasing, se trasferisce la titolarità
del diritto di controllare l’utilizzo di uno specifico asset, per un periodo di
tempo, stabilito all’origine, in cambio di un corrispettivo pattuito,
definendone le condizioni d’uso dello stesso e anche se non esplicitato, il
mantenimento della sua efficienza nel tempo.

Il bene oggetto del leasing può essere direttamente o indirettamente identificato nel

www.commercialistatelematico.com
                                                                                    |2
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

contratto.

Il locatario non ha il “right of use” se il locatore ha il diritto sostanziale di
sostituirlo con un altro bene lungo la durata del contratto, facendo divenire lo
stesso un contratto di servizio piuttosto che contratto di leasing.

Controllo e identificabilità del bene

Quindi per stabilire che il bene in oggetto sia in leasing o si tratta di un
contratto di servizio si tengono conto di due elementi sostanziali: il controllo e
l’identificabilità del bene.

Per quanto concerne il controllo questo riguarda la direzione dell’uso e l’ottenimento
di benefici economici derivanti dall’utilizzo stesso.

Per quanto riguarda invece l’identificabilità questa si ha ogniqualvolta un asset può
essere identificato in maniera univoca, a patto che non sia presente un diritto di
sostituzione a favore del locatore, al quale è consentito continuare ad avere il
controllo del bene.

La presenza di entrambi gli elementi permettono di distinguere un contratto di
leasing da quello di servizio.

Si avrà un contratto di leasing quando il locatario ha la direzione sull’uso e
l’ottenimento dei benefici economici dal bene, identificato, oggetto del contratto.

Nel contratto di servizio invece il locatore ha la direzione sull’uso e l’ottenimento

www.commercialistatelematico.com
                                                                                    |3
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

dei benefici economici dal bene oggetto del contratto, ed è titolare dell’eventuale
diritto di sostituzione del bene, o meglio non c’è una identificazione oggettiva dello
stesso, pur essendoci il controllo.

Lease term

A questi due concetti fondamentali per distingerne il leasing dal contratto di servizi si
aggiunge il cd lease term ovvero l’arco temporale non annullabile, per il quale il
locatario ha diritto all’utilizzo dell’attività.

Soggetti interessati dal contratto di Leasing

Nel contratto di Leasing si distinguono due soggetti importanti:

      Il locatario;
      Il locatore.

Contratto di leasing: il locatario

La figura del Locatario subisce cambiamenti di rilievo con l’adozione dell’Ifrs
16.

Rispetto allo Ias 17 il Locatario, non è più tenuto a distinguere tra leasing
operativo e leasing finanziario, in quanto la distinzione tra le due tipologie è

 www.commercialistatelematico.com
                                                                                      |4
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

superata dalla distinzione tra contratto di leasing e contratto di servizi, quindi se si
tratta di leasing a prescindere, si applicherà un unico modello contabile indipendente
dalle caratteristiche del contratto stesso.

A tal fine il locatario rileva:

      il debito per leasing uguale al valore attuale dei canoni previsti per il contratto;
      l’attualizzazione avviene utilizzando il tasso che viene addebitato al locatario,
      ed in caso di mancanza i pagamenti sono scontati al tasso di finanziamento
      marginale del locatario (la stessa tecnica applicata al costo ammortizzato!);
      l’attività derivante dal diritto di utilizzo del bene sottostante, misurata al valore
      iniziale della passività, più costi diretti e canoni di locazione pagati al locatore.

Esenzioni tassative

Ci sono poi delle ipotesi di esenzioni tassative a tale modello di contabilizzazione:

      quando sono di tipo short-term (durata uguale od inferiore ai 12 mesi)
      quando hanno un valore basso, c.d. low-value assets.[2]

Se il locatorario si avvale dell’esenzione sopra citata, egli è tenuto a rilevare i costi
per i canoni di leasing lungo la durata del contratto, e contestualmente ad indicarli (se
materiali[3]), in nota integrativa.[4]

Nel prospetto di Conto economico, il locatario evidenzia l’ammortamento del right of
use asset e gli interessi passivi su ciascuna lease liability in maniera separata,
secondo quanto disposto dal paragrafo 49.[5] Il locatario nel proprio bilancio rileverà

 www.commercialistatelematico.com
                                                                                          |5
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

alla data di inizio del contratto definita dall’Ifrs 16 come commencement
date, l’attività per il diritto d’uso determinandola nel seguente modo:

Valore del Right of use =

ammontare del valore iniziale della passività per leasing (lease liability) calcolato
secondo quanto disposto dal paragrafo 26[6]

(–) qualsiasi pagamento effettuato al locatore (lease payment) alla commencement
date od anteriormente, nettati di eventuali incentivi ricevuti

(+) qualsiasi costo diretto sostenuto dal locatario

(–) la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la
rimozione dell’asset, per il ripristino del sito sul quale insiste il bene

Nel caso in cui venisse trasferito il titolo di proprietà dell’asset, al termine del
contratto, o in caso contrario il costo dell’attività per il right of use riflette la possibilità
che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto, l’ammortamento verrà effettuato sulla
base della vita utile, in caso contrario l’ammortamento è effettuato sul minore tra la
vita utile dell’attività e la durata del contratto di leasing stesso.

Contratto di leasing: il locatore

Per quanto concerne il locatore non vi sono particolari modifiche rispetto allo
Ias 17, in quanto egli continua a classificare il contratto di leasing come

 www.commercialistatelematico.com
                                                                                             |6
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

finanziario (iscrivendo l’asset nel proprio stato patrimoniale, ammortizzandolo ogni
anno, e contestualmente iscrive sia il credito nei confronti del locatario, sia gli
interessi attivi maturati) oppure come operativo.

In questa ipotesi, l’asset viene eliminato dal bilancio, e quanto dovuto dal locatario è
imputato a conto economico come provento in quote costanti, oppure adottando un
criterio più idoneo.

Li rappresenta in modo similare a beni di proprietà anche se i beni in leasing e di
proprietà sono utilizzati per finalità differenti; infatti i primi generano redditi da
locazione, mentre gli altri contribuiscono al conseguimento dei ricavi di vendita.

Pertanto l’IFRS 16 richiede al locatore di identificare per ciascuna classe di
beni pluriennali gli asset riferiti ai contratti di leasing operativo.

Il locatore è poi tenuto ad applicare lo standard solo a contratti che soddisfano la
nuova definizione di leasing.

Altre novità per il locatore nel contratto di leasing

Altre novità sono la predisposizione della:

      table of income: cioè l’esplicitazione delle diverse componenti reddituali
      derivanti dal contratto di leasing;
      residual asset risk: in quanto l’IFRS16 richiede al locatore di fornire
      informazioni sulle modalità di gestione dei rischi al fine di informare gli
      utilizzatori del bilancio sul rischio di credito, connesso ai canoni di locazione

www.commercialistatelematico.com
                                                                                     |7
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

         ancora da ricevere, e sull’asset risk, connesso al valore residuo di un bene
         oggetto di leasing;
         maturity analyses: cioè di un’analisi delle scadenze degli importi ancora da
         incassare, con evidenza dei canoni di locazione non attualizzati da ricevere su
         base annua per ciascuno dei primi cinque anni e un totale degli importi per gli
         anni restanti.

Tale informativa consente agli utilizzatori del bilancio di stimare i flussi di cassa futuri
e il rischio di liquidità.

Il nuovo principio richiede di fornire informazioni in nota integrativa riguardanti le
modalità di gestione del rischio legato al valore residuo dei beni concessi in locazione.

Lo IASB ha pubblicato il nuovo principio contabile IFRS 16, in data 13 gennaio 2016, il
quale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 anche se è ammessa la
possibilità di adottarlo in via anticipata al 1° gennaio 2018.

È necessario però che, contemporaneamente al suo utilizzo, venga introdotto nella
redazione del bilancio della società anche l’IFRS 15- Ricavi da contratti con clienti.

Il        principio              della          derivazione      rafforzata         nella

 www.commercialistatelematico.com
                                                                                         |8
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

determinazione del reddito

Con l’adozione dei principi contabili internazionali si permette di determinare il reddito
di tali soggetti con il principio di derivazione rafforzata del reddito.

Nel momento in cui i principi contabili internazionali fecero ufficialmente ingresso
nell’ordinamento giuridico italiano (con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38), il legislatore
fiscale ha dovuto prevedere norme specifiche per i soggetti IAS adopter, al fine di
adeguarne la normativa fiscale al relativo assetto contabile, atteso che in base agli
IAS/IFRS le operazioni e gli altri eventi devono essere rilevati e rappresentati in
conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro
forma legale, privilegiando la rappresentazione sostanziale nei casi in cui questi due
aspetti non coincidano.

Nel comma 1 dell’art. 83, il seguente periodo cita che:

“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui
al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’art. 4,
comma 7-ter, del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili”.

Con tale disposizione nel nostro ordinamento tributario ha fatto dunque ingresso

www.commercialistatelematico.com
                                                                                         |9
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

il principio di derivazione rafforzata, con il fine precipuo di superare la qualificazione
giuridico-formale “presunta” dalle norme del T.U.I.R. che presiedono la
determinazione del reddito d’impresa, a favore di una qualificazione economico-
sostanziale in base alla quale tali soggetti rilevano e rappresentano in bilancio gli
eventi aziendali.

In tal modo, i criteri di qualificazione IAS compliant dei componenti economici nonché
i corrispondenti criteri di imputazione temporale e di classificazione in bilancio
assumono rilevanza anche agli effetti fiscali, in deroga alle regole del T.U.I.R. (dove
con essi non coincidenti).

Più precisamente, per quanto concerne il rinvio ai criteri di classificazione, l’art. 83 del
T.U.I.R. fa evidentemente riferimento alle regole formulate dai principi contabili
internazionali in ordine al raggruppamento nel bilancio degli effetti finanziari delle
operazioni e degli eventi aziendali in classi (le attività, le passività e il patrimonio
netto per quanto riguarda lo stato patrimoniale, i ricavi e i costi per quanto riguarda il
conto economico) e sottoclassi.

Nel rinvio ai criteri d’imputazione temporale, la disposizione rimanda alle regole di
rilevazione prescritte dai principi contabili internazionali, destinate ad individuare
l’esercizio nel quale gli elementi di bilancio devono essere contabilizzati, e quindi
esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico. Infine (ma non per ultimo), nel
rinvio ai criteri di qualificazione, il riferimento è alle regole di identificazione dei piani
di rilevanza giuridica delle operazioni e degli eventi aziendali e, quindi,
al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

In linea con questa impostazione, il D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (decreto attuativo delle

www.commercialistatelematico.com
                                                                                       | 10
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

disposizioni fiscali in tema di IAS/IFRS della Legge n. 244/2007) ha confermato
l’accentuazione della derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio
IAS per ciò che riguarda i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione, sancendo, all’art. 2, comma 1, che “per i soggetti IAS assumono
rilevanza, ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi
reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza
della sostanza sulla forma previsto dagli IAS”.

Inoltre, il citato comma 1 dell’art. 2 del D.M. n. 48/2009 (a norma del quale

“Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni
dell’art. 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di
determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base
a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio”) deroga
ai principi di certezza ed oggettiva determinabilità, nonché di rilevazione giuridico-
formale degli eventi aziendali, che non sono sempre compatibili con i criteri di
rilevazione utilizzati per il bilancio IAS compliant. Pertanto, nella misura in cui i
predetti principi di matrice codicistica divergono dalla “rappresentazione sostanziale”

dei fatti aziendali, il legislatore fiscale ne ha dovuto prevedere la disapplicazione per i
soggetti IAS adopter.

L’art. 83 del T.U.I.R. non richiama, invece, i criteri di valutazione, né quelli di
misurazione degli elementi di ricavo e di costo. Pertanto, gli aspetti valutativi,

www.commercialistatelematico.com
                                                                                      | 11
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

concernenti la quantificazione dei componenti di reddito, risultano estranei
al principio di derivazione “rafforzata”, nel senso che la misura per cui un determinato
componente di reddito concorre alla formazione del reddito d’impresa rimane stabilita
in base alle regole fiscali.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E/2011, ha tuttavia correttamente
precisato che la valutazione di un componente è direttamente correlata alla
qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio, per il che i criteri di
valutazione da adottare sono sì quelli previsti dal T.U.I.R., ma con riferimento alla
fattispecie reddituale qualificata secondo le regole IAS compliant (e non secondo
l’impostazione giuridico-formale).

Per esempio, in caso di acquisizione di un bene materiale strumentale in leasing,
trovano applicazione le limitazioni prescritte dall’art. 102 con riguardo
all’ammortamento massimo deducibile per il bene così acquisito (e non quelle
indicate per i canoni di locazione finanziaria); del pari, la deduzione della componente
finanziaria scorporata dal costo di acquisto di un bene è soggetta alle disposizioni
dell’art. 96 sugli interessi passivi (e non alle regole disciplinanti il concorso alla
formazione del reddito del suddetto costo).

In altri termini, le regole di valutazione prescritte dal T.U.I.R. devono essere utilizzate
in maniera coerente con la natura del componente reddituale, quale risultante
dai criteri qualificatori prescritti dai principi contabili internazionali (lo stesso vale per i
criteri di imputazione a periodo)[7].

Nel D.M. n. 48/2009 è comunque precisato, all’art. 2, comma 2, che resta ferma
l’applicazione delle disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di

www.commercialistatelematico.com
                                                                                          | 12
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi
di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla
formazione del reddito imponibile, componenti positivi, comunque denominati, o ne
consentono la ripartizione in più periodi d’imposta, e quelle che stabiliscono la
rilevanza dei componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro
percezione o pagamento.

Sullo stesso argomento leggi anche:

      Leasing nautico: IVA non detraibile se è estraneo all’esercizio di impresa
      Trattamento contabile del leasing e implicazioni sulla rappresentazione
      economica e finanziaria della società
      Deducibilità delle spese su beni in leasing

A cura di Sabino Losito

12 aprile 2018

NOTE

[1] Tale definizione è contenuta all’interno dell’Appendice A dello standard, ed
analogamente alla versione in essere – IAS 17 Leasing – è mantenuta la distinzione tra
locatore e locatario.

www.commercialistatelematico.com
                                                                                    | 13
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

[2]Non a tutte le tipologie di leasing si applicano le norme previste dall’IFRS 16, infatti
sono escluse: I leasing con oggetto impianti relativi all’estrazione di minerali, gas
naturali, petrolio, immobilizzazioni biologiche, diritti di sfruttamento e oncessioni,
diritti di licenza per la realizzazione di film, musica e manoscritti.

[3] Per quanto riguarda la materialità si veda il concetto statuito dallo Ias 1.

[4] “A lessee shall either present in the statement of financial position, or disclose in
the notes:

    (a) right-of-use assets separately from other assets. If a lessee does not present
    right-of-use assets separately in the statement of financial position, the lessee
    shall:

    (i) include right-of-use assets within the same line item as that within which the
    corresponding underlying assets would be presented if they were owned; and (ii)
    disclose which line items in the statement of financial position include those
    right-of-use assets.

    (b) lease liabilities separately from other liabilities. If the lessee does not present
    lease liabilities separately in the statement of financial position, the lessee shall
    disclose which line items in the statement of financial position include those
    liabilities.”

[5] “In the statement of profit or loss and other comprehensive income, a lessee shall
present interest expense on the lease liability separately from the depreciation
charge for the right-of-use asset. Interest expense on the lease liability is a
component of finance costs, which paragraph 82(b) of IAS1 Presentation of Financial

www.commercialistatelematico.com
                                                                                      | 14
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Statements requires to be presented separately in the statement of profit or loss and
other comprehensive income.”

[6]La passività per il leasing, ai sensi del paragrafo 26, ottenuta attualizzando i
pagamenti dovuti, non pagati al momento dell’inizio del leasing. Il tasso di interesse
utilizzato è quello implicito; contrariamente il locatario può adottare il costo
incrementale del debito per il debitore.

[7] Cfr., per un primo commento, D. Liburdi, Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
sulle regole fiscali per i bilanci redatti secondo gli Ias, in “il fisco” n. 11/2011, fascicolo
n. 2, pag. 1753.

www.commercialistatelematico.com
                                                                                        | 15
Puoi anche leggere