I CATTOLICI, IL DDL ZAN E LA LAICITÀ DELLO STATO

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I CATTOLICI, IL DDL ZAN E LA LAICITÀ DELLO STATO
   Del ddl Zan Instaurare si è già oc-            senso) il modello di «laicità includente»               tati l’approvasse. Intervenire in itinere
cupato (cfr. n. 1-2 e n. 3/2020). Ora,            nordamericano. Il Presidente del Consi-                 è indubbiamente un errore proprio
questo ddl verrà considerato – sia pure           glio dei Ministri, Mario Draghi, da parte               sulla base delle norme concordatarie
brevemente – sotto altri profili rispetto a       sua, parlando al Senato, ha rivendicato                 richiamate.
quelli già considerati. In particolare con        la piena sovranità e la piena laicità della
la presente Nota verrà considerata la             Repubblica italiana e ha difeso la libertà                   2) Non è dato (al momento) sa-
questione sollevata da un passo diplo-            del Parlamento nelle sue deliberazioni                  pere se e in quale misura il ddl Zan violi
matico fatto dalla Santa Sede presso la           che non ammettono valutazioni sovra-                    il Concordato fra la Chiesa e lo Stato
Repubblica italiana.                              ordinate. Al Presidente Draghi ha fatto                 italiano. Solo dopo che sarà trasfor-
                                                  eco nello stesso senso, con maggiore                    mato in legge ci si potrà pronunciare
                                                  determinazione e con uno stile sostan-                  a questo proposito. Considerando,
    Innanzitutto i fatti. Con una Nota ri-        zialmente veterolaicista, il Presidente                 tuttavia, il testo del ddl Zan, si può af-
servata, destinata – si è detto – (nelle          della Camera dei Deputati, il «grillino»                fermare che esso è sorretto da una ra-
intenzioni) a non essere resa pubblica,           Roberto Fico. Parte del mondo «catto-                   tio razionalmente inaccettabile. Esso,
la Santa Sede ha richiamato l’attenzio-           lico» si è dimostrato disponibile a «trat-              infatti, - contrariamente a quanto af-
ne dello Stato italiano su alcuni proble-         tare», considerando i «bisogni» delle                   fermano molti suoi oppositori – rap-
mi che potrebbero sorgere per la Chie-            cosiddette scuole cattoliche. Altri cat-                presenta l’applicazione radicale della
sa se il ddl Zan venisse approvato nel            tolici hanno richiamato – erroneamente,                 teoria liberale e, per fare ciò, è costret-
testo ora in discussione al Senato. La            come accenneremo – la «costituziona-                    to a negare lo stesso liberalismo che
Nota diplomatica osserva che se il ddl            lizzazione» dei Patti Lateranensi. Altri                ne è la fonte. Coloro, pertanto, che si
de quo venisse trasformato in legge, si           cattolici ancora hanno continuato ad
                                                                                                          oppongono alla sua approvazione in
dovrebbe prendere atto della violazio-            affermare che è doveroso opporsi al ddl
                                                                                                          nome della libertà liberale, combatto-
ne del Concordato del 1929, rivisto nel           Zan in nome della libertà liberale: il ddl
1984. La Nota diplomatica ha suscitato                                                                    no inutilmente. Invocare i «diritti libera-
                                                  Zan – sostengono – metterebbe il bava-
diverse reazioni e ha animato un viva-            glio alle opinioni.                                     li» (come fanno anche diversi cattolici,
ce dibattito. È stato osservato che la                                                                    contraddicendosi) significa sparare
Santa Sede non ha titolo per intervenire                                                                                           (segue a pag. 2)
                                                     Andiamo per gradi. Cercheremo,
sull’approvazione o meno di una propo-
                                                  considerando qualche aspetto della
sta di legge, riservato esclusivamente
al Parlamento della Repubblica italia-
                                                  questione, di presentare alcune osser-
                                                  vazioni, di fare qualche riflessione e di
                                                                                                                      INVITO
na. Si è affermato che la Santa Sede
                                                  enunciare una tesi.                                       Dopo la loro forzata sospensione
avrebbe violato la sovranità italiana. Si
                                                                                                            (dovuta - com’è noto - alla pandemia
è rivendicata la laicità dello Stato italia-           1) Non c’è dubbio innanzitutto                       da coronavirus e alla normativa che
no, pienamente riconosciuta, del resto,           che la Nota (verbale) vaticana sia sta-                   ne è seguita), riprendono i convegni
anche dal Segretario di Stato vaticano,           ta presentata ritualmente in modo di-                     degli «Amici di Instaurare». Il giorno
il cardinale Pietro Parolin (dichiarazione        scutibile. A nostro avviso in forma non                   19 agosto 2021 si terrà presso il San-
del 24 giugno 2021). Si è fatta notare la         corretta. Se la Nota fosse da conside-                    tuario di Madonna di Strada a Fanna
diversità di posizione della Segreteria di        rare una protesta, si sarebbe dovuto                      (Pordenone) la tradizionale, annuale,
Stato vaticana e della CEI (Conferenza            attendere l’approvazione del ddl Zan e                    giornata di preghiera e di studio, alla
Episcopale Italiana): più morbida e li-           la sua promulgazione come legge del-                      quale sono invitati gli «Amici» del no-
berale quest’ultima, ancorata, in parte,
                                                  la Repubblica. Se essa, invece, fosse                     stro periodico.
- solo, però, in apparenza – a una (rite-
                                                  da ritenersi un invito a considerare le                   Relatori saranno: il dott. avv. Rudi Di
nuta) vecchia concezione politica la pri-
                                                  diverse questioni che il ddl Zan pone,                    Marco e il prof. Danilo Castellano.
ma. Il cardinale Parolin non solamente
ha riconosciuto la laicità dello Stato (e         essa si sarebbe dovuta presentare                         Il programma della giornata è pubbli-
la sua piena legittimità) ma ha invoca-           all’inizio di un dibattito parlamentare,                  cato a pagina 3.
to (senza, per altro, qualificarlo in tal         prima ancora che la Camera dei Depu-
pag. 2

(segue da pag. 1)                               vedano due volumi: AA.VV., Questione             6) Il principio, il principio della
contro se stessi. Farsi, poi, sostenitori       cattolica e questione democristiana,        confessionalità dello Stato, è saltato.
della laicità dello Stato (intesa come          Padova, Cedam, 1987, in particolare         La giurisprudenza della Corte costitu-
vedremo fra poco) e del pluralismo,             il saggio di Pietro Giuseppe Grasso         zionale riconosce solamente il rispet-
come ha fatto il cardinale Parolin e            pp. 157-178, e D. CASTELLANO, De            to dell’opzione religiosa soggettiva.
come fanno alcuni movimenti anima-              Christiana Republica, Napoli, Edizioni      Gradualmente ma costantemente le
ti da cattolici, significa portare acqua        Scientifiche Italiane, 2004, particolar-    Sentenze della Corte costituzionale
al mulino degli avversari. Significa, in        mente pp. 125-160). Carlo Francesco         italiana, a partire soprattutto dalla fine
altre parole, rifiutarsi di comprendere         D’Agostino, infatti, dimostrò negli anni    degli anni ’80, hanno riconosciuto il
da dove viene l’ideologia che sta alla          ’50 del secolo scorso la «svolta» laici-    diritto all’assoluta autodeterminazione
base del ddl Zan.                               sta della Costituzione italiana, incom-     della persona e il cosiddetto principio
                                                patibile sia con i Patti Lateranensi sia    di laicità dello Stato come due cardini
     3) Altrettanto grave è l’errore di
                                                con la Dottrina sociale e politica della    dell’ordinamento costituzionale italia-
coloro che insistono nel sostenere la
                                                Chiesa ed evidenziata già in sede di        no (cfr., per esempio, le Sentenze n.
«costituzionalizzazione» dei Patti Late-
                                                Assemblea costituente dalla mancata         203/1989, n. 13/1991, n. 334/1996). In
ranensi del 1929. L’art. 7 Cost., dopo
                                                approvazione dell’emendamento Pa-           altre parole, la Costituzione afferma lo
aver affermato che «lo Stato e la Chie-
                                                tricolo.                                    Stato laico, non come autonomia del
sa cattolica sono, ciascuno nel suo
                                                                                            temporale ma come assoluta indipen-
ordine, indipendenti e sovrani», stabi-             4) Conferma ufficiale di questa
                                                                                            denza dello stesso. Anzi, la Costituzio-
lisce che «i loro rapporti sono regolati        «svolta», comunque, è avvenuta con
                                                                                            ne va «oltre»: essa afferma il diritto di
dai Patti Lateranensi». Stabilisce, inol-       la revisione dei Patti Lateranensi del
                                                                                            ogni individuo di optare per la religione
tre, che «le modificazioni dei Patti, ac-       1984. Si dichiarò, allora, da entrambe
                                                                                            e persino per la credenza che ritiene
cettate dalle due parti, non richiedono         le parti – Stato e Chiesa cattolica – che
                                                                                            di fare propria, aderendovi. Dopo la
procedimento di revisione costituzio-           non si considerava più in vigore l’art.
                                                                                            più recente giurisprudenza della Cor-
nale». Innanzitutto, quindi, la Costitu-        1 del Trattato del Laterano, il quale –
                                                                                            te costituzionale diventa difficile, per
zione riconosce la reciproca sovrani-           com’è noto – recitava: «L’Italia ricono-
                                                                                            fare solamente due esempi, conside-
tà dello Stato e della Chiesa. Quindi,          sce e riafferma il principio consacrato
                                                                                            rare pienamente legittima costituzio-
i Patti Lateranensi sono il frutto di un        nell’art. 1° dello Statuto del Regno 4
                                                                                            nalmente la norma che punisce il mal-
accordo fra sovrani. Pertanto essi,             marzo 1848, pel quale la religione cat-
                                                                                            trattamento di animali (soprattutto se
propriamente parlando, rappresenta-             tolica, apostolica e romana è la sola
                                                                                            si considera che le modalità della loro
no un trattato internazionale, il quale         religione dello Stato». Quello che rile-
                                                                                            macellazione sono, talvolta, dettate ai
certamente rileva a livello costituzio-         va particolarmente è che questa «pre-
                                                                                            soggetti dalla loro credenza religiosa)
nale (come tutti gli altri trattati interna-    sa d’atto» è dovuta principalmente
                                                                                            o considerare reato le opzioni di alcu-
zionali) ma non è norma costituzionale          all’entrata in vigore della Costituzione
                                                                                            ni genitori, appartenenti per esempio
vera e propria. Va osservato, poi, che          repubblicana (oltre che all’evoluzione
                                                                                            ai Testimoni di Geova (come i geni-
in virtù del c. II dello stesso art. 7 Cost.,   sociale – si disse – e al Vaticano II).
                                                                                            tori Oneda che diversi anni fa furono
la Costituzione repubblicana italiana           La Costituzione, infatti, ha posto le
                                                                                            processati e condannati per omicidio
«recepisce» il metodo pattizio per re-          premesse, ha favorito e accelerato il
                                                                                            colposo essendosi opposti, per la loro
golare e/o per modificare i rapporti fra        processo di secolarizzazione della so-
                                                                                            credenza religiosa, alle trasfusioni di
Stato e Chiesa, non il contenuto dei            cietà italiana. Lo dimostra, fra l’altro,
                                                                                            sangue necessarie alla figlia minoren-
Patti Lateranensi. Non potrebbe, del            chiaramente un documentato libro di
                                                                                            ne per salvarle la vita). Diventa difficile,
resto, farlo a causa dell’art. 1 Cost.,         Pietro Giuseppe Grasso (cfr. Costitu-
                                                                                            inoltre, stabilire la linea di confine tra
il quale afferma la sovranità popolare.         zione e secolarizzazione, Padova, Ce-
                                                                                            diritti soggettivi, costituzionalmente
Se questa trovasse limiti (che sareb-           dam, 2002).
                                                                                            garantiti, e ordine pubblico, stabilito
bero dati dal ripristino dell’art. 1 dello
                                                    5) Va sottolineato che l’art. 1 del     dallo Stato. La «non indifferenza dello
Statuto albertino, avvenuto con i Patti
                                                Trattato del Laterano del 1929 usa il       Stato rispetto al fenomeno religioso»,
Lateranensi) non sarebbe più tale. In-
                                                termine «principio»; principio è molto      riconosciuta recentemente da Draghi in
sistere su questa vecchia e fuorviante
                                                più di una norma; principio, poi, – dice    Senato, non offre criteri per individuare
tesi (ostinatamente sostenuta, negli
                                                il Trattato - «consacrato» nell’art. 1°     reati, che talvolta vengono rivendicati
anni immediatamente seguiti all’en-
                                                dello Statuto albertino; principio di-      come facoltà legittime. Il pluralismo va
trata in vigore della Costituzione, da
                                                satteso e calpestato dall’applicazione      riconosciuto per le opzioni dipendenti
parte democristiana, ma dalla stessa
                                                liberal-laicista dello Statuto del Regno    dalle opinioni legittime (non, dunque,
DC, poi, decisamente abbandonata)
                                                4 marzo 1848 nel corso del (cosiddet-       dipendenti da qualsiasi opinione) e la
significa rifiutare la laicità dello Stato
                                                to) Risorgimento italiano. Ripristinato     diversità è ricchezza quando non pre-
italiano. La questione era stata solle-
                                                e subito dopo violato da parte del Fa-      tende di scardinare i principî. Sant’A-
vata con lungimiranza dall’avv. Carlo
                                                scismo (basterebbe pensare alla «que-       gostino affermò giustamente – cosa
Francesco D’Agostino (per il riferi-
                                                stione dell’Azione cattolica» degli anni    che il pluralismo relativistico del no-
mento, la illustrazione della tesi e per
                                                ’30 e alla relativa Enc. Non abbiamo        stro tempo rifiuta – che in necessariis
l’approfondimento della questione si
                                                bisogno di Pio XI del 29 giugno 1931).                               (segue a pag. 4)
pag. 3

IL XLVIII CONVEGNO ANNUALE DEGLI «AMICI DI INSTAURARE»
Giovedì 19 agosto 2021 nel Santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) si terrà il XLVIII convegno annuale degli «Amici di Instau-
rare». Riprende, così, il tradizionale appuntamento, annullato nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus e della relativa normativa.
Tema generale del convegno: La cultura cattolica contemporanea tra libertà responsabile e libertà gnostica.

                                                           Appunto introduttivo
Il convegno si propone come occasione per esaminare una questione particolarmente rilevante del nostro tempo. Attualmente, infatti,
la libertà è concepita secondo le teorie liberali ed è (coerentemente, anche se assurdamente) usata secondo le rationes di una dottrina
che dimostra sempre più le sue difficoltà e le sue contraddizioni. Lo dimostra l’invocazione dei «nuovi diritti», i quali non sono né diritti
né nuovi. Essi, infatti, sono pretese soggettive che incontrano difficoltà a conciliare libertà e diritto.
La richiesta sempre più forte del riconoscimento di «diritti» un tempo considerati reati (l’aborto procurato, l’incesto, l’eutanasia, il suici-
dio assistito, etc.) e della legalizzazione di pratiche disordinate (automutilazioni per ragioni non terapeutiche, uso di sostanze stupefa-
centi per finalità di comodo e via dicendo) dimostra che la definizione di libertà gnostica è sempre più condivisa. Essa è stata accolta
anche dalla maggioritaria cultura cattolica principalmente attraverso la dottrina del personalismo contemporaneo.

                                                                Programma
ore 9,00 -     Arrivo dei partecipanti. Iscrizione al convegno.
ore 9,15 -     Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto del «Veni Creator»
ore 10,45 -    Apertura dei lavori. Saluto di Instaurare ai partecipanti. Introduzione ai lavori.
ore 11,00 -    Prima relazione: «La cultura cattolica e l’opzione per la libertà «radicale»: l’autodeterminazione moderna come
		             suicidio della libertà». Relatore dott. avv. Rudi Di Marco, dottore di ricerca dell’Università di Padova.
ore 12,00 -    Interventi e dibattito.
ore 13,00 -    Pranzo.
ore 15,30 -    Ripresa dei lavori. Seconda relazione: «Il progressivo cammino della libertà gnostica: il problema della cultura politica
		             cattolica dal secondo dopoguerra ad oggi». Relatore prof. Danilo Castellano, emerito dell’Università di Udine.
ore 16, 30 -   Interventi e dibattito.
ore 17,30 -    Chiusura dei lavori.
                                                                Suggerimento
A chi volesse previamente approfondire la questione oggetto del convegno si consiglia la lettura dei seguenti libri, alcune copie dei quali
saranno comunque disponibili presso il Santuario di Madonna di Strada in occasione dell’incontro:
R. DI MARCO, Autodeterminazione e diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.
D. CASTELLANO, De Christiana Republica. Carlo Francesco D’Agostino e il problema politico (italiano), Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2004.
                                                                 Avvertenze
Il convegno è aperto a tutti gli «Amici di Instaurare». Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico so-
lamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al Ristorante «Al Giardino» di Fanna a prezzo convenzionato. Si
prega, a questo proposito, di dare la propria adesione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org entro
il giorno 12 agosto 2021. L’adesione, necessaria al fine di favorire l’organizzazione, è indispensabile (cioè è condicio sine qua non della
partecipazione) ai fini del rispetto della normativa anti-coronavirus vigente.
Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori del convegno senza la preventiva autorizzazione
della Direzione del convegno.
I giornalisti devono essere accreditati. A tal fine essi debbono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org
Il Santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago,
pochi chilometri prima di quest’ultimo centro. Chi si servisse dell’autostrada deve uscire dalla stessa a Portogruaro, prendere la direzio-
ne di Pordenone e proseguire (senza uscire dall’autostrada a Pordenone) fino a Sequals. A Sequals girare a sinistra in direzione di Mania-
go e proseguire per una decina di chilometri: sulla sinistra, come indicato dai cartelli stradali, si trova il Santuario di Madonna di Strada.
Al fine di favorire l’organizzazione del convegno è necessaria la segnalazione della propria partecipazione anche da parte di chi non
partecipasse all’incontro conviviale. Ciò al fine di rispettare la normativa anti-coronavirus vigente.
Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al citato indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org
Lo svolgimento dei lavori programmati potrebbe subire modificazioni o essere persino annullato nel caso in cui entrasse in
vigore una normativa anti-coronavirus più severa rispetto a quella attuale. Si prega, pertanto, di consultare il sito instaurare.org.
In questo sito, se necessario, saranno pubblicati i relativi avvisi. Inviando l’adesione, comunque, è opportuno indicare anche la mail
e il numero di telefono al quale essere (eventualmente) contattati.
pag. 4

(segue da pag. 2)                           della situazione creata dalla Riforma            10) Post scriptum. Nel momento
unitas, in dubiis libertas, in omnibus      protestante); c) se si riferisce agli Sta-   nel quale andiamo in macchina il ddl
caritas. L’ordinamento costituzionale       ti che alla loro base pongono il dirit-      Zan non è stato ancora approvato. La
italiano in vigore contiene le premes-      to naturale classico, cioè la giustizia      sua approvazione (con o senza modi-
se per il virtuale autodissolvimento di     che è fine e regola della politica come      fiche) come la sua non approvazione
se stesso. Basterebbe pensare, per          insegnò Agostino d’Ippona (il cui ma-        sono irrilevanti per le questioni cui si
fare un solo esempio, che la Sentenza       gistero è stato ripreso da Benedetto         è fatto cenno. Sulle questioni che in-
n. 467/1991 della Corte costituzionale      XVI nell’Enc. Deus caritas est del 25        vestono principî morali, profili politici
afferma che al soggetto è lecito non        dicembre 2005).                              e problemi giuridici torneremo. Sarà
adempiere nemmeno a obblighi stabili-                                                    necessario riflettere anche per consi-
                                                 8) Il problema si pone anche con
ti dalla Costituzione stessa come inde-                                                  derare l’impegno (assurdo ed ostinato)
                                            riferimento al ddl Zan. Ciò sia perché
rogabili per ragioni di coscienza. Non,                                                  dell’Unione Europea a favore di un’i-
                                            il ddl Zan rischia di diventare norma
si badi, per obbedire a una legge non                                                    deologia disumana che la contrappo-
                                            «confessionale» di un’ideologia, sia
scritta ma inscritta nella coscienza, ma                                                 ne persino all’Ungheria, governata da
                                            perché la laicità che esso presuppone
al solo fine di essere soggettivamente                                                   Victor Orban di fede calvinista ma, per
                                            è un nichilismo etico-giuridico trasfor-
coerente con se stesso.                                                                  quanto riguarda il tema che abbiamo
                                            mato in credenza «positiva» per mez-
                                                                                         considerato, ispirato da grande buon
    7) Il cardinale Parolin ha richia-      zo dell’Ordinamento giuridico statua-
                                                                                         senso, oggi nell’Occidente obnubilato.
mato, senza nominarlo esplicitamen-         le. L’utilizzo, perciò, fatto da padre An-
te, il modello di «laicità includente»      tonino Spadaro S.J., Direttore de «La                                       Instaurare
nordamericano. I modelli di laicità,        civiltà cattolica», di un’affermazione
intesi come laicismo, si riducono in        equivoca di papa Francesco è impro-
ultima analisi a due: quello «escluden-     prio. Rischia di essere strumento per
te», proprio della cultura politica mo-     l’affermazione di un’ideologia contro        RINGRAZIAMENTO
derna europeo-continentale, e quello        la natura e la ragione; ideologia che
«includente», proprio della cultura         favorisce il disordine sia etico, sia po-
politica nordamericana (si rinvia, per      litico, sia giuridico.                       Siamo grati a coloro che in modi diversi
un approfondimento, a D. CASTEL-                                                         continuano a sostenere Instaurare e le
                                                9) Ognuna di queste questioni
LANO, Ordine etico e diritto, Napoli,                                                    sue attività.
                                            richiederebbe un adeguato approfon-
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp.   dimento, soprattutto considerando la         Il ringraziamento non è formale. Il
29-44). Il fatto è che anche la laicità     loro complessità e la loro delicatezza.      sostegno, infatti, è una forma di
«includente» non può includere tutto.       Non è possibile questo approfondi-           collaborazione che consente di portare
La dottrina costituzionale (anche e,        mento in questa sede. Ci limitiamo,          avanti un impegno preso cinquanta anni
forse, soprattutto quella conservatri-      perciò, a rilevare – concludendo – la        fa.
ce) nordamericana e le Sentenze del-        dipendenza acritica della (cosiddetta)       Pubblichiamo qui di seguito – come
la Corte Federale statunitense hanno        cultura cattolica contemporanea da           facciamo da tempo – le iniziali del nome
dimostrato questa impossibilità. Negli      ideologie ad essa estranee e spesso          e del cognome (con l’indicazione della
U.S.A., per esempio, si è arrivati ad       ad essa contrarie. È un vecchio difet-       Provincia di residenza e dell’importo
imporre la legalizzazione dell’aborto       to dei cattolici. Già san Paolo, infat-      inviatoci) degli Amici che ci hanno
procurato a quegli Stati che lo rifiuta-    ti, aveva messo in guardia contro di         inviato il loro sostegno dopo l’uscita del
vano. Prova, questa, della non tutela       esso (Prima Lettera Ai Tessalonicesi,        n. 3/2020 del nostro periodico:
del pluralismo e della diversità e, per-    5, 21). Pare, però, inutilmente. La cul-     Sig. V.V. (Prato) euro 22,00; dott. V. D.
sino, della democrazia moderna che          tura cattolica del nostro tempo deve         (Udine) euro 25,00; prof. B. G. (Udine)
trova un ostacolo insormontabile nella      riconquistare autonomia e coraggio.          euro 30,00; sig. R. C. (Udine) euro 30,00;
Costituzione «democratica» (e nei suoi      L’opposizione al ddl Zan – ripetiamo –       prof. G. D. (Verona) euro 30,00; sig. G. P.
Emendamenti) delle origini. Quando          non può essere fatto sulle basi della        (Treviso) euro 100,00; avv. C. A. (Torino)
il cardinale Parolin, pertanto, propo-      cultura liberale o, con altro termine,       euro 20,00; sig. F. Z. (Padova) euro 18,50;
ne di risolvere la questione, sollevata     della cultura occidentale attualmente        prof. A. T. (Brescia) euro 200,00; m.o
dal ddl Zan, facendo ricorso alla «lai-     egemone. Opporvisi in nome della «li-        T. F. (Udine) euro 70,00; dott.ssa P. B.
cità includente» nordamericana, non         bertà negativa», è segno di una ricerca      (Padova) euro 100,00; ing. P. O. (Verona)
considera adeguatamente i problemi.         incondizionata di accordo con errori         euro 150,00; avv. G. P. (Treviso) euro
Quando, poi, Bergoglio afferma (nel         fondamentali del nostro tempo. Ciò,          25,00; Parrocchia S. Giorgio (Pordenone)
corso di una discutibile intervista a «La   ovviamente, non favorisce alternative:       euro 30,00; sig. G. C. (Gorizia) euro
Croix» del 2016) che «gli Stati confes-     porta, infatti, solamente a subordina-       50,00; sig. U. De M. (Udine) euro 30,00;
sionali finiscono male», non si sa: a)      zioni e a passive applicazioni. Sarebbe      prof.ssa A. G. B. (Udine) euro 50,00; prof.
se egli scambia gli Stati totalitari con                                                 ssa G. B. (Firenze) euro 10,00; prof. R. P.
                                            bene, pertanto, che anche chi è chia-
quelli confessionali; b) se si riferisce                                                 (Vicenza) euro 50,00; prof. A. A. (Ferrara)
                                            mato al vertice delle istituzioni (com-
agli Stati confessionali nati in seguito                                                 euro 40,00.
                                            presa la Chiesa) riflettesse su questo
alla pace di Augusta del 1555 (frutto       problema di metodo e di merito.              TOTALE presente elenco: euro 1080,50.
pag. 5

LA DISSOLUZIONE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E LE SUE OPZIONI LAICISTE
                                                   posto di soggetti adunati in nome di una             non rapide. Sempre in quanto scritto nella
    di Pietro Giuseppe Grasso                      verità trascendente assoluta e legato a un           pagina del sacerdote ligure da ultimo rife-
                                                   programma di azione informato all’illimitata         rita: “Il paese conosceva da tempo il laici-
                                                   scelta degli individui e il laicismo dell’ordi-      smo a livello delle istituzioni politiche: ma
     In una dichiarazione al “Corriere del-        namento costituzionale.                              ciò era stato sinora di fatto compatibile con
la sera” (Milano, 6 Ottobre 2020, n. 237,               Un risultato proprio di un siffatto pro-        la conservazione del modello cristiano per
anno 145) S. Em. il Cardinale Camillo Ruini        gramma è rappresentato dalla Costituzio-             ciò che atteneva alla famiglia”. Dopo di al-
aveva accennato al fatto della scomparsa           ne, in forza della quale fu introdotto un regi-      lora è susseguito un rigetto di tali regole
della Democrazia cristiana come organiz-           me laico aconfessionale, in luogo del prin-          cristiane anche a livello di norme dell’isti-
zazione, aggiungendo di non considerare            cipio di “Stato cattolico” già previsto nello        tuzione familiare (ibidem) . Un momento
possibile ricostituire in Italia un “partito dei   Statuto albertino. Chiara risulta la sentenza        decisivo arrivò al momento della votazione
cattolici”.                                        della Corte costituzionale n. 508 del 20 No-         sul referendum del 1974 sulla legge per l’in-
     Il partito della Democrazia cristiana         vembre 2000, onde è affermato che “il prin-          troduzione del divorzio. Come riferito da un
aveva assunto funzione di gestore dell’or-         cipio di laicità dello Stato”, dichiarato come       dirigente democristiano, fra i leaders dello
dinamento politico giuridico della Repub-          stabilito “dal sistema delle norme costitu-          stesso partito alcuno aveva sperato che
blica italiana, quando all’immagine della          zionali”, “un principio che assurge al rango         gli elettori cattolici fossero ancora preva-
sovranità del popolo corrispondeva, nei            di ‘principio supremo’….caratterizzando in           lenti nella società civile; ma “l’ Italia si era
fatti, la realtà dell’esistenza di più parti-      senso pluralistico la forma del nostro Stato,        ormai profondamente laicizzata” (Giuseppe
ti operanti nel corpo sociale, molteplici,         entro il quale hanno da convivere, in ugua-          Chiarante, La Democrazia cristiana, Editori
come indicato nella formula cosiddetta             glianza di libertà, fedi, culture e tradizioni       Riuniti, Roma 1980, p. 122ss.). È da ricor-
del “pluralismo”. Nel secondo dopoguer-            diverse”. Per il “venire meno del principio          dare che la laicizzazione era avvenuta nel
ra s’imponeva, altresì, preminente il fine di      della religione cattolica come la sola religio-      periodo di prevalenza elettorale e di co-
mantenere l’adesione dell’Italia nella gran-       ne dello Stato”, nell’ordinamento non è più          stante partecipazione dello stesso partito
de alleanza mondiale dei Paesi liberalde-          presupposto alcun richiamo o “rinvio” a ve-          ai Governi.
mocratici, sotto la guida degli Stati Uniti        rità e giustizia trascendenti, ma tutto è rite-           Il 17 Maggio 1981 seguì il referendum
d’America.                                         nuto dipendere dalle volontà e dalle scelte          popolare sulla legge d’introduzione dell’a-
     Per altri aspetti è da ricordare che fu ri-   individuali. Orientata nello stesso senso fu         borto (l. 22 Maggio 1978, n. 194) e la richie-
sultato grandioso dovuto a massima opera           anche l’intenzione dei deputati democri-             sta di abrogazione fu respinta: ancora una
della Chiesa assicurare “l’unità dei cattolici     stiani espressa all’Assemblea costituente            volta la maggioranza si espresse contro
attorno alla Dc”, per oltre cinquanta anni,        con una votazione di principio: essi deci-           l’insegnamento morale della Chiesa, pure
dalla conclusione della seconda guerra             sero per l’astensione su di una proposta di          allora esplicitamente richiamato dall’au-
mondiale fino al crollo elettorale del 1993,       emendamento presentata dall’on. Gennaro              torità ecclesiastica. Una volta decaduta
come si legge in un testo di don Gianni            Patricolo, del gruppo dell’Uomo qualunque,           la qualificazione di religione dello Stato,
Baget Bozzo (Cattolici e democristiani.            nella seduta del 25 Marzo 1947, proposta             è proseguita la trasformazione della legi-
Un’esperienza politica italiana, ed. Rizzoli,      così formulata: “La Religione cattolica è la         slazione nazionale nel senso di eliminare
Milano 1994, es. p. 7). È una vicenda alla         religione ufficiale della Repubblica italiana”.      ogni parte conformata alla preminenza
quale taluni studiosi già hanno dedicato           Della votazione diede esplicito riferimento          della religione cattolica e alla morale tra-
attenzione e si può pensare che segui-             l’avvocato Carlo Francesco D’Agostino, in            dizionale. Tolti i principî dello Stato cat-
ranno ulteriori trattazioni. Qui si ritiene fare   uno scritto poi richiamato in un volume dal          tolico, riuscì vana la possibilità di attuare,
menzione solo di vicende spesso trascu-            titolo L’illusione democristiana (Editrice L’Al-     in sede legislativa, aspirazioni autonome
rate, connesse a polemiche promosse un             leanza Italiana, Roma 1951).                         della cosiddetta società cattolica. Total-
tempo lontano dal Centro politico italiano                   Il decadere della qualificazione del-      mente disatteso è riuscito inoltre qualsiasi
diretto dall’avvocato romano Carlo Fran-           lo “Stato cattolico” ha un significato di            tentativo di fare valere, soprattutto in sede
cesco D’Agostino. In proposito è da ricor-         estrema gravità. In un altro saggio inti-            di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte
dare un accenno sommario, nell’ampia               tolato Il partito cristiano, il comunismo e          costituzionale, interpretazioni “adeguate”
trattazione del professore dell’Università         la società radicale (ed. Vallecchi, Firenze          dei testi costituzionali, in senso favorevole
cattolica Agostino Giovagnoli, La cultura          1976, es. p. 7) ancora don Gianni Baget              a conservare i criteri già accolti in passato
democristiana tra Chiesa cattolica e iden-         Bozzo avverte che nella metà del secolo              nella legislazione. La Corte costituzionale,
tità italiana 1918-1948 (Ed. Laterza, Bari e       scorso è proseguito “un processo storico             depositaria dell’interpretazione ufficiale
Roma 1991, p.177). Sommessamente sia               secolare che può essere denominato fine              della Costituzione, si dimostrò sempre fer-
consentito osservare che in uno studio sul         della Cristianità”. Per Cristianità ivi è intesa     ma nel far valere le concezioni del regime
pensiero politico una critica cattolica alla       “l’accettazione dei principi cristiani come          liberaldemocratico e della visione laica im-
Dc avrebbe meritato pure qualche riflessio-        norme delle istituzioni politiche e secola-          manentistica della vita.
ne. A fondamento della critica menzionata          ri”: l’affermazione è applicabile anche per               In correlazione è venuto a decadere
si riscontra, invero, l’addebito ai dirigenti      lo Stato (cattolico). Nell’esperienza storica        e dissolversi anche il partito della Demo-
democristiani di avere abbandonato la fe-          italiana è riuscito impossibile, dopo la can-        crazia cristiana, costruito - sia consentito
deltà ai principî cattolici e di avere deciso      cellazione della qualificazione cattolica per        ripetere - come tentativo di fondare su di
per una concezione laica della politica. In        le istituzioni politico-costituzionali, evitare la   una premessa assoluta l’obbedienza a un
effetti, col medesimo partito, era stato co-       secolarizzazione degli istituti privati e delle      partito che ebbe, però, per programma la
struito un organismo segnato per conflitto         regole di legge civile e penali riguardanti la       radicale illimitata immanentistica volontà
tra due caratteri: un corpo sociale com-           morale. Furono trasformazioni graduali e             dei singoli.
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UN              LIBRO                       COME                       CONFERMA
    Nel 2020 l’Associazione «Gle-      prima non fossero state (almeno       fonato ricorse, stava sulle stesse
sie Furlane» ha edito il volume di     parzialmente) accolte. Basti pen-     posizioni di coloro che, a giudizio
Ermino Polo Il Seminario di Udine      sare all’adesione al liberalismo      per esempio di mons. Biasutti,
1965-1971. Esso ha come sotto-         politico (sia pure mascherato) da     portavano avanti tesi inaccetta-
titolo Le riforme negate e le occa-    essa operato su richiesta della       bili.
sioni perdute per il rinnovamento      Segreteria di Stato, che la portò         Il lavoro di Ermino Polo è, a
della Chiesa Diocesana. L’Auto-        a pubblicare (parzialmente cen-       parer nostro, la documentazione
re si è formato nel Seminario di       surato) un Messaggio di Pio XII       di una rivoluzione tentata, anche
Udine di cui divenne vicerettore.      sulla democrazia, che non venne       se parzialmente fallita. Esso mo-
Si impegnò molto allora in quella      corretto nemmeno su esplicita         stra come la Chiesa udinese, sia
che a lui parve un’opera di rin-       istanza successivamente pre-          pure minoritaria ma dalla note-
novamento (meglio sarebbe dire,        sentata all’arcivescovo Nogara.       vole influenza, abbia proposto e
come si usava negli anni ’60: di       Sembravano prevalere contin-          inseguito utopie, proprie del pen-
aggiornamento). Il rinnovamento        genti esigenze operative. Tanto       siero secolarizzato della secon-
investiva la Chiesa a 360°. Non        che al vertice della Chiesa locale    da metà del XX secolo. Il lavoro,
solamente, dunque, gli aspetti         si scambiò per lunghi anni l’ob-      dunque, è dimostrazione di errori
contingenti, quelli legati a mode      bedienza su opzioni opinabili         di cui ancora oggi si avvertono le
dipendenti dai tempi. Non sola-        (talvolta persino contrarie al ma-    conseguenze.
mente gli aspetti opinabili, legit-    gistero pontificio) come passiva
timamente lasciati alle scelte. Il     esecuzione di richieste prove-                                        d. m.
rinnovamento investiva anche           nienti da Roma.
(e, forse, soprattutto) questioni          Negli anni del Concilio Vatica-
essenziali, legate alla Fede, ai       no II, si credette anche in Friuli
dogmi, alla morale e alle scelte
politiche. Tanto che il papa Gio-
                                       che la Chiesa avesse rinnegato
                                       se stessa; che fosse nata una
                                                                             AI LETTORI
vanni Paolo II, visitando nel 1992     nuova Chiesa, radicalmente di-            Non è una questione da trattarsi
la Chiesa friulana, la richiamò alla   versa da quella fondata da Gesù       in poche righe. Ne abbiamo già par-
                                                                             lato e vi torneremo in maniera più
fedeltà, corresse di fatto diverse     Cristo quasi duemila anni prima.
                                                                             ampia. La nostra impressione è che
tesi che in essa serpeggiavano o       Sorsero, allora, diversi «casi»: da   molte siano le difficoltà per compren-
venivano talvolta apertamente in-      quello Zavagno (legato al catechi-    dere il suo nocciolo.
segnate. Insomma, egli confermò        smo impartito in una scuola ele-          Ci riferiamo alla tradizione e alla
la Fede che sembrava essere, in        mentare di Udine), a quello don       conservazione; meglio, al loro rap-
parte, messa in dubbio proprio         Bianco (legato a una parrocchia       porto.
                                                                                 La tradizione non è immobilismo
da chi avrebbe dovuto insegnarla       della Carnia ove si sosteneva che
                                                                             e nemmeno acritica e passiva accet-
e custodirla (cfr., sul punto, l’ar-   l’Eucarestia altro non era che una    tazione del passato, sia esso remoto
ticolo Grazie, Santo Padre in In-      cena, un banchetto, come so-          o prossimo. Essa è fedeltà all’ordine
staurare, n. 2/1992).                  stenne Lutero). Mons. Zaffonato       naturale, all’ordine della creazione. È
    Negli anni della «Contesta-        si trovò in difficoltà. Venne, sot-   aperta e dinamica, sempre apporta-
zione» la Chiesa friulana fu par-      to certi aspetti, sorpreso. Cercò     trice di approfondimenti, ma eodem
                                                                             sensu eademque sententia.
ticolarmente vivace. Il suo impe-      mediazioni impossibili. Quando            La conservazione, al contrario,
gno, però, non sembrò legato a         alcuni sacerdoti preparati gli pre-   è immobilismo. Persistenza sulle
esigenze di rinnovamento vero.         sentarono problemi e domande          stesse posizioni anche quando esse
Essa apparve, invece, partico-         ricorse al parere di moralisti che    sono sbagliate. La conservazione
larmente impegnata a divulga-          non potevano offrire soluzioni ai     dice di opporsi alla rivoluzione. In
re teorie rivoluzionarie. Non che      problemi: mons. Sartori, cui Zaf-                          (segue a pag. 16)
pag. 7

FAT T I E Q U E S T I O N I
                                                                                                                   ria, poiché le «persone» non possono essere
                                                                                                                   proprietà di alcuno. Anche prescindendo da
                                                                                                                   questa considerazione, bisognerebbe notare
                                                                                                                   che nessun animale potrebbe essere «usato».
Personalismo animalesco?                                  della razionalità a caso. Essa, infatti, è sosti-
                                                                                                                   Il suo «uso» violerebbe i suoi «diritti fonda-
                                                          tuita dal vitalismo – sia esso animalesco sia
      In Argentina – com’è noto – è stata pre-                                                                     mentali»: un cavallo, per esempio, non potreb-
                                                          esso «umano» - o, al massimo, dalla «capacità
sentata una Proposta di legge per attribuire                                                                       be essere «usato» né per le gare da corsa né
                                                          estimativa» (che non è la capacità intellettiva);
agli animali lo status giuridico di «persone» sia                                                                  per il traino; l’addestramento di ogni animale
                                                          e) l’identificazione della libertà con l’esercizio
pure «non umane». La Proposta di legge è sta-                                                                      sarebbe da considerare violazione della sua
                                                          dell’istinto (il quale, generalmente, inclina ver-
ta presentata dalla deputata Graciela Camaño,                                                                      libertà; mettere, per esempio, la museruola al
                                                          so ciò che è bene per la specie anche se difet-
la quale ha esplicitamente dichiarato che la                                                                       cane sarebbe atto violento nei suoi confronti;
                                                          ta della capacità di stimare il bene come tale)
sua iniziativa mira a «riconoscere come sog-                                                                       etc.. Tanto meno gli animali potrebbero essere
                                                          o con il cieco impulso; e via dicendo.
getti di diritto gli animali». Graciela Camaño,                                                                    usati per la sperimentazione farmacologica
                                                                In secondo luogo osserviamo che sogget-
che è stata ministro del lavoro e si è dichiarata                                                                       In sesto luogo va rilevata una patente con-
                                                          to può essere solamente l’uomo, poiché solo
contraria alla legalizzazione dell’aborto procu-                                                                   traddizione che è dimostrazione dell’assurdità
                                                          l’individuo umano è capace di responsabilità
rato («se trasforma al feto en una cosa»), pro-                                                                    della Proposta di legge Camaño: la denuncia
                                                          al termine del suo sviluppo naturale. Per es-
pone, dunque, al Parlamento argentino di ri-                                                                       della violazione di «diritti fondamentali» delle
                                                          sere responsabili, infatti, è necessario essere
conoscere a quegli animali – quindi, non a tutti                                                                   «persone non umane» è possibile solamente
                                                          in grado di agire liberamente. L’atto umano
– che «dimostrano di avere capacità cognitive                                                                      alle «persone umane». In altre parole, gli ani-
                                                          (non, quindi, il semplice atto dell’uomo che
speciali e/o sentimenti complessi che li distin-                                                                   mali ai quali viene riconosciuta la qualità di
                                                          comprende anche gli atti fisiologici non neces-
guono dalle altre specie» (art. 3 della Proposta                                                                   «persone non umane» non sono (e non saran-
                                                          sariamente voluti o voluti solo indirettamente:
di legge) uno status che sinora era riconosciu-                                                                    no mai) nella condizione di poter «agire» in via
                                                          fra questi, per esempio, il processo digestivo)
to solamente agli esseri umani. La Proposta                                                                        amministrativa o giudiziaria a tutela dei diritti
                                                          postula la conoscenza del fine e la libera de-
di legge citata propone specificamente il rico-                                                                    loro attribuiti. Essi mai diventeranno quello che
                                                          terminazione della volontà. Nessun animale
noscimento di «diritti fondamentali» a taluni                                                                      non sono: esseri capaci di responsabilità che,
                                                          agisce conoscendo il fine della propria azione
animali. Fra questi ci sarebbero il diritto alla                                                                   come si è osservato, è caratteristica del sog-
                                                          liberamente eletto. L’animale agisce sempre
vita, il diritto a non soffrire, il diritto alla salute                                                            getto, del soggetto umano. Il che prova che
                                                          secondo l’istinto. Esso non è capace di liber-
e all’assistenza alimentare (art. 4). Le «persone                                                                  la Proposta di legge Camaño è un abbaglio
                                                          tà. Perciò l’animale non può essere persona.
non umane» (cioè quegli animali che vengono                                                                        teoretico, un’assurdità logica, una pretesa ir-
                                                                In terzo luogo rileviamo che l’animale che
riconosciuti tali) non potranno essere oggetto                                                                     razionale.
                                                          – come si è appena detto – non è soggetto,
di transazioni commerciali; non potranno es-                                                                            In settimo luogo va osservato che non esi-
                                                          non può avere diritti. Esso, infatti, è solamen-
sere tenute prigioniere; non potranno essere                                                                       stono criteri che consentano né di rilevare né
                                                          te oggetto, cioè destinatario, di doveri. Il che
utilizzate nell’ambito di indagini o prove (art. 5).                                                               di misurare le capacità cognitive degli animali
                                                          implica che l’uomo gli deve rispetto per quello
Inoltre, la Proposta di legge Camaño prevede                                                                       né i loro sentimenti complessi. L’«intelligenza»
                                                          che esso è. Presumere di potergli «attribuire»
che qualsiasi persona (in questo caso umana)                                                                       animale non è l’intelligenza umana: l’animale,
                                                          diritti è rivendicazione di una facoltà/potere
avrebbe il diritto di agire «nella difesa e prote-                                                                 infatti, non è capace di concetti, di cogliere
                                                          impossibile: l’uomo, infatti, non ha il potere di
zione dei diritti e degli interessi delle persone                                                                  l’essenza delle «cose», anche se ha la capaci-
                                                          trasformare la natura delle «cose». L’imperato-
non umane» sia in via amministrativa sia in via                                                                    tà di «riconoscere», per esempio, i suoi simili.
                                                          re romano Caligola, per esempio, nominò se-
giudiziaria.                                                                                                       L’animale, inoltre, che è capace di sensazioni
                                                          natore il suo cavallo Incitatus. Il cavallo di Cali-
      Va registrato che in Argentina nel 2014                                                                      (dipendenti dall’anima animale anche nell’uo-
                                                          gola, però, non fu mai senatore né di diritto né
una Sentenza della Camera II della Camera                                                                          mo, anche se in questi, cioè nell’uomo, le sen-
                                                          di fatto. Si dice che la stravagante nomina del
Federale di Cassazione aveva già riconosciuto                                                                      sazioni assurgono a livello superiore grazie alla
                                                          cavallo Incitatus a senatore sia stata dovuta al
come «persona non umana» un orangotango                                                                            sua anima razionale), non è capace di senti-
                                                          «saturnismo» (vale a dire a un’intossicazione
femmina: lo zoo nel quale questo si trovava                                                                        menti veri e propri diversi dalle sensazioni.
                                                          da piombo, dovuta ai contenitori del vino) di
dovette, così, trasferirlo in un «santuario dei                                                                    Anche alcune piante hanno capacità sensitive
                                                          cui fu vittima Caligola. Non crediamo che la
primati» in Florida per consentirgli di essere                                                                     (benché non complesse). Non diventano, per
                                                          deputata Graciela Camaño sia vittima della
«libero».                                                                                                          questo, né animali né «persone non umane».
                                                          medesima intossicazione (e speriamo nem-
      Andiamo, comunque, per gradi. È bene                                                                              Il fatto è che l’uomo contemporaneo rivela
                                                          meno di altre). Resta, comunque, un’allucina-
precisare innanzitutto che in Argentina il mal-                                                                    disorientamenti profondi e confusioni non fa-
                                                          zione l’«attribuzione» di diritti – e di diritti defi-
trattamento di animali è riconosciuto come                                                                         cilmente rimediabili. Per questo può presen-
                                                          niti fondamentali – a talune specie di animali.
reato sin dal 1954. La Proposta di legge Ca-                                                                       tare Proposte di legge come quelle Camaño.
                                                                In quarto luogo dobbiamo chiederci: per-
maño, quindi, non intende «proteggerli» da                                                                         L’Argentina non è purtroppo un caso isolato.
                                                          ché solamente ad alcuni animali e non a tutti
questi reati. Va molto oltre. Essa sostituisce                                                                     L’UNESCO, per esempio, nel 1978 ha appro-
                                                          viene attribuita la qualifica di «persona non
lo stesso antropocentrismo (imposto dalla                                                                          vato una Dichiarazione universale dei diritti
                                                          umana»? Sembrerebbe, questa, un’arbitraria
Modernità al fine di scardinare il teocentrismo)                                                                   dell’animale, cui si ispira – almeno di fatto -
                                                          discriminazione secondo il criterio illuministico
con il naturalismo. Il che implica: a) l’uniforma-                                                                 anche la Proposta di legge Camaño. Questa
                                                          di eguaglianza. L’Illuminismo, infatti, partico-
lizzazione della vita: vita vegetale, vita sensiti-                                                                Dichiarazione che pretende di estendere alle
                                                          larmente condiviso dall’attuale cultura argen-
va, vita animale, vita umana sarebbero, perciò,                                                                    specie animali alcuni diritti fondamentali pro-
                                                          tina egemone, rivendica come «principio» l’e-
la stessa cosa. Con conseguenze non indiffe-                                                                       pri dell’uomo, prescrive persino il rispetto
                                                          guaglianza, non la discriminazione!
renti anche per l’uomo; b) la negazione della                                                                      per le carogne [«L’animale morto deve esse-
                                                                In quinto luogo osserviamo: il divieto di
trascendenza: tutto finisce con la morte sia                                                                       re trattato con rispetto» (art. 13)]. Nemmeno
                                                          transazioni commerciali di animali non im-
che si tratti di una pianta, di un animale o di un                                                                 per l’essere umano viene invocato il rispetto
                                                          pedisce la loro donazione. La loro proprietà,
essere umano; c) la negazione dell’immortalità                                                                     di diritti attualmente posti in capo agli animali.
                                                          dunque, potrebbe essere frutto di un atto
dell’anima individuale umana; d) la riduzione             giuridico. Essa, però, sarebbe contradditto-                                          (segue a pag. 8)
pag. 8

(segue da pag. 7)                                      suo diritto (dichiarato «assoluto») attraverso          e non romano: da noi proprietario è deposita-
Per il cadavere dell’uomo, infatti, non si chiede      l’imposizione fiscale, attraverso le confische          rio e non altro. La storia di Roma, la storia dei
(per lo meno non si chiede sempre) lo stesso           (da Napoleone I praticate in maniera massic-            Comuni che più dei duchi e dei papi furono di-
rispetto prescritto per le carogne (animali). È        cia), attraverso gli espropri e via dicendo. La         scendenti di Roma, è stata di spoliazioni com-
un segno del ribaltamento dei valori e dell’e-         sacralità e l’inviolabilità del diritto di proprietà    piute dallo Stato per il popolo».
clisse della civiltà.                                  (liberal-illuministico), quindi, venivano a dipen-            L’esercizio del diritto di proprietà, quindi,
                                                       dere dall’interesse pubblico (spesso arbitraria-        deve essere inscritto nel programma dei fini
Papa Bergoglio, diritto di proprietà                   mente definito tale), affermato con le norme            sociali e nazionali stabiliti dallo Stato. Esso
e sue «letture»                                        ed esercitato talvolta con atti potestativi dello       deve concorrere in modo organico alla rea-
                                                       Stato. Sotto la parvenza del riconoscimento e           lizzazione degli scopi dello Stato. Il diritto di
      La questione è articolata e delicata. La sua     dell’esaltazione del «privato» (dottrina liberale)      proprietà è regolato da questo «principio». La
considerazione richiederebbe un’ampia tratta-          si affermava, così, l’ipoteca del «pubblico», del       funzione sociale della proprietà non dipen-
zione per non suscitare equivoci e, soprattutto,       collettivismo (almeno del collettivismo virtuale).      de dalla natura e dalle finalità dei beni creati
per evitare errori. Si tratta di un tema morale,            Il diritto di proprietà venne riconosciuto         ma da un’ideologia, dalla necessità della sua
politico e giuridico ad un tempo. A questo             anche dalle Costituzioni ottriate dell’Ottocen-         applicazione per il conseguimento dei fini pro-
tema sono stati dedicati Trattati. Esso è tut-         to. Lo Statuto albertino, per esempio, stabili-         grammatici di volta in volta stabiliti dallo Stato.
tora dibattuto, rappresentando una questione           va che tutte le proprietà, senza alcuna distin-         Anche riforme che ebbero un’utilità sociale (per
«aperta» e dai molti risvolti. Il problema è quello    zione, erano inviolabili. Sotto il suo imperio,         esempio le bonifiche) o la lotta al latifondismo
del diritto alla proprietà privata; diritto general-   tuttavia, potettero essere effettuate le riforme        avviato o realizzato dal Fascismo concorsero
mente riconosciuto ma spesso regolamentato             Siccardi (1850) e approvate le Leggi Rattaz-            alla realizzazione di un programma eletto, im-
in forme diverse. La sua regolamentazione, poi,        zi (1855-1867), le cui conseguenze furono               posto ai proprietari e, in parte, realizzato sia sul
- il problema va tenuto presente! – è un modo          la soppressione di diritti di proprietà storici e       piano sociale sia sul piano giuridico (positivo).
per determinare il suo contenuto effettivo.            l’«incameramento» di molti beni. Più tardi fu                 Con la Costituzione repubblicana si cor-
      Ci limiteremo a qualche cenno, tenendo           possibile – ciò avvenne con il Fascismo – sta-          resse, in parte, la concezione fascista della
presente l’evoluzione della questione avvenuta         bilire che il diritto di proprietà è tale solamente     finalità sociale della proprietà e del suo fon-
negli ultimi secoli, quelli a noi più vicini.          se «conforme» alle leggi (positive) dello Stato.        damento. La Costituzione, a questo proposi-
      È noto che il problema del diritto alla pro-     Le norme positive erano, quindi, la sua fonte.          to, non realizzò una «svolta», tanto meno una
prietà privata è stato particolarmente dibattu-        Esso non veniva più «riconosciuto» (termine             «svolta storica» (come qualche giurista ha
to al tempo della Rivoluzione francese (1789).         equivoco usato in ogni tempo) ma «costitui-             affermato). Essa operò solamente una «ret-
Esso venne «codificato» nel Codice napoleo-            to». Certo gli effetti di questa rivoluzione non        tifica»: alla proprietà fu riconosciuta una fun-
nico del 1804. Il Codice napoleonico (art. 544)        furono immediatamente evidenti in tutta la loro         zione sociale; l’esercizio del diritto di proprietà
stabiliva che «la proprietà è il diritto di godere     portata. L’ordinamento giuridico dello Stato,           fu riconosciuto legittimo ove non contrastasse
e disporre delle cose nel modo più assoluto,           formalmente, lasciò sotto molti aspetti inalte-         le norme di legge; il suo fondamento venne
purché non se ne faccia un uso proibito dalle          rato, di fatto, lo status giuridico del proprietario.   individuato su premesse parzialmente diver-
leggi e dai regolamenti». Il Codice napoleoni-         Venne, però, introdotto il criterio (che in Italia      se rispetto a quelle sulle quali esso si basava
co, quindi, stabiliva (astrattamente) che il diritto   trovò applicazione anche dopo il cambiamen-             secondo la concezione fascista. Ci fu, insom-
di proprietà è lo ius utendi et abutendi come          to istituzionale e dopo l’entrata in vigore della       ma, un ritorno alla Rivoluzione francese dopo
esso, però, veniva interpretato dall’ideologia il-     Costituzione repubblicana) secondo il quale è           l’esperienza dei regimi totalitari «forti». In altre
luministica. In altre parole al proprietario veniva    la volontà dello Stato a indicare il contenuto, i       parole si tornò, in parte, alla dottrina liberale
riconosciuto il diritto di usare ed abusare delle      limiti e le modalità di godimento del diritto di        che sta, però, all’origine del totalitarismo (He-
proprie cose. Interpretazione, questa, - com’è         proprietà. Tanto che – dopo il congresso che            gel è figlio della Rivoluzione francese). Ci furo-
noto – lontana dalla disposizione giustinianea.        il Partito fascista organizzò a Genova nel 1939         no indubbiamente cambiamenti. Non sempre,
La codificazione di Giustiniano (VI secolo d.          – venne ufficialmente proclamata la funzione            però, essi furono sostanziali. Molto si conservò
C.), infatti, affermava sì lo ius utendi et abu-       sociale della proprietà. Principio, questo, che         della dottrina fascista: si conservò, infatti, una
tendi, ma il suo significato non era lo stesso di      sembrava portare alla condivisione della dot-           impostazione collettivistica e si mantennero gli
quello del Codice napoleonico. Lo ius utendi et        trina cattolica sul punto; tanto che venne ac-          enti pubblici creati dal Fascismo per la gestio-
abutendi della codificazione giustinianea, infat-      colto con entusiasmo nella Costituzione della           ne della politica economica. Furono, inoltre,
ti, riconosceva al proprietario il diritto di usare    Repubblica soprattutto per l’appoggio deter-            realizzate riforme analoghe a quelle avviate dal
e consumare, non quello di usare ed abusare            minante ad esso dato dai costituenti eletti con         Fascismo. Si pensi, per esempio, alla riforma
delle proprie cose.                                    il voto cattolico. Il principio della funzione so-      agraria degli anni ’50 del Novecento con la
      Il riconoscimento napoleonico era «astrat-       ciale della proprietà, proclamato dal Fascismo,         quale si continuò la lotta al latifondismo av-
to», vale a dire esso era una dichiarazione di         in realtà offrì «aperture» a forme di collettivismo     viata dal Fascismo. Soprattutto, però, venne
«principio». Il suo esercizio, infatti, trovava un     e, soprattutto, favorì l’istituzione di enti pubbli-    gradualmente approvata una legislazione in
limite nella legge (positiva) e nei regolamenti;       ci – oggi definiti parassitari – attraverso i quali     ultima analisi contraria al diritto di proprietà.
anzi, esso doveva avvenire nel rispetto delle          si imposero le direttive economiche che con-            Si pensi alle norme relative ai Piani regolatori
leggi e dei regolamenti. Il diritto di proprietà,      dizionarono lo stesso diritto di proprietà. Sono        comunali, alle leggi per l’edilizia (dapprima fu
affermato come «assoluto», diventava così              certamente retoriche ed enfatiche le parole di          prevista una «licenza» per la costruzione degli
«relativo». Esso veniva subordinato alle di-           Berto Ricci a questo proposito. Esse, però,             edifici, successivamente una «concessione»),
sposizioni normative approvate ad nutum dal            rendono chiaro lo scopo del Fascismo: «la pro-          alla trasformazione ope legis dei contratti agra-
legislatore: queste «svuotavano» il diritto di         prietà inviolabile non è affatto un principio dello     ri (fu possibile, per esempio, a una sola parte
proprietà da molti suoi contenuti. Importante (e       Stato fascista – scrisse il Ricci -. La proprietà       contrattuale la trasformazione del contratto di
limite insuperabile) era, però, il riconoscimen-       privata – continua questo autore dalle origini          mezzadria in contratto di affitto) e via dicendo.
to del cosiddetto «principio». Il proprietario,        anarchiche ma divenuto radicalmente fascista            Il diritto di proprietà subì una trasformazione
infatti, poteva essere espropriato di parte del        - è un dogma liberale e non fascista, inglese           significativa, inoltre, per opera della giurispru-
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