I CATTOLICI, IL DDL ZAN E LA LAICITÀ DELLO STATO
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Anno L, n. 2 Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/Udine - Taxe perçue Maggio - Agosto 2021 I CATTOLICI, IL DDL ZAN E LA LAICITÀ DELLO STATO Del ddl Zan Instaurare si è già oc- senso) il modello di «laicità includente» tati l’approvasse. Intervenire in itinere cupato (cfr. n. 1-2 e n. 3/2020). Ora, nordamericano. Il Presidente del Consi- è indubbiamente un errore proprio questo ddl verrà considerato – sia pure glio dei Ministri, Mario Draghi, da parte sulla base delle norme concordatarie brevemente – sotto altri profili rispetto a sua, parlando al Senato, ha rivendicato richiamate. quelli già considerati. In particolare con la piena sovranità e la piena laicità della la presente Nota verrà considerata la Repubblica italiana e ha difeso la libertà 2) Non è dato (al momento) sa- questione sollevata da un passo diplo- del Parlamento nelle sue deliberazioni pere se e in quale misura il ddl Zan violi matico fatto dalla Santa Sede presso la che non ammettono valutazioni sovra- il Concordato fra la Chiesa e lo Stato Repubblica italiana. ordinate. Al Presidente Draghi ha fatto italiano. Solo dopo che sarà trasfor- eco nello stesso senso, con maggiore mato in legge ci si potrà pronunciare determinazione e con uno stile sostan- a questo proposito. Considerando, Innanzitutto i fatti. Con una Nota ri- zialmente veterolaicista, il Presidente tuttavia, il testo del ddl Zan, si può af- servata, destinata – si è detto – (nelle della Camera dei Deputati, il «grillino» fermare che esso è sorretto da una ra- intenzioni) a non essere resa pubblica, Roberto Fico. Parte del mondo «catto- tio razionalmente inaccettabile. Esso, la Santa Sede ha richiamato l’attenzio- lico» si è dimostrato disponibile a «trat- infatti, - contrariamente a quanto af- ne dello Stato italiano su alcuni proble- tare», considerando i «bisogni» delle fermano molti suoi oppositori – rap- mi che potrebbero sorgere per la Chie- cosiddette scuole cattoliche. Altri cat- presenta l’applicazione radicale della sa se il ddl Zan venisse approvato nel tolici hanno richiamato – erroneamente, teoria liberale e, per fare ciò, è costret- testo ora in discussione al Senato. La come accenneremo – la «costituziona- to a negare lo stesso liberalismo che Nota diplomatica osserva che se il ddl lizzazione» dei Patti Lateranensi. Altri ne è la fonte. Coloro, pertanto, che si de quo venisse trasformato in legge, si cattolici ancora hanno continuato ad oppongono alla sua approvazione in dovrebbe prendere atto della violazio- affermare che è doveroso opporsi al ddl nome della libertà liberale, combatto- ne del Concordato del 1929, rivisto nel Zan in nome della libertà liberale: il ddl 1984. La Nota diplomatica ha suscitato no inutilmente. Invocare i «diritti libera- Zan – sostengono – metterebbe il bava- diverse reazioni e ha animato un viva- glio alle opinioni. li» (come fanno anche diversi cattolici, ce dibattito. È stato osservato che la contraddicendosi) significa sparare Santa Sede non ha titolo per intervenire (segue a pag. 2) Andiamo per gradi. Cercheremo, sull’approvazione o meno di una propo- considerando qualche aspetto della sta di legge, riservato esclusivamente al Parlamento della Repubblica italia- questione, di presentare alcune osser- vazioni, di fare qualche riflessione e di INVITO na. Si è affermato che la Santa Sede enunciare una tesi. Dopo la loro forzata sospensione avrebbe violato la sovranità italiana. Si (dovuta - com’è noto - alla pandemia è rivendicata la laicità dello Stato italia- 1) Non c’è dubbio innanzitutto da coronavirus e alla normativa che no, pienamente riconosciuta, del resto, che la Nota (verbale) vaticana sia sta- ne è seguita), riprendono i convegni anche dal Segretario di Stato vaticano, ta presentata ritualmente in modo di- degli «Amici di Instaurare». Il giorno il cardinale Pietro Parolin (dichiarazione scutibile. A nostro avviso in forma non 19 agosto 2021 si terrà presso il San- del 24 giugno 2021). Si è fatta notare la corretta. Se la Nota fosse da conside- tuario di Madonna di Strada a Fanna diversità di posizione della Segreteria di rare una protesta, si sarebbe dovuto (Pordenone) la tradizionale, annuale, Stato vaticana e della CEI (Conferenza attendere l’approvazione del ddl Zan e giornata di preghiera e di studio, alla Episcopale Italiana): più morbida e li- la sua promulgazione come legge del- quale sono invitati gli «Amici» del no- berale quest’ultima, ancorata, in parte, la Repubblica. Se essa, invece, fosse stro periodico. - solo, però, in apparenza – a una (rite- da ritenersi un invito a considerare le Relatori saranno: il dott. avv. Rudi Di nuta) vecchia concezione politica la pri- diverse questioni che il ddl Zan pone, Marco e il prof. Danilo Castellano. ma. Il cardinale Parolin non solamente ha riconosciuto la laicità dello Stato (e essa si sarebbe dovuta presentare Il programma della giornata è pubbli- la sua piena legittimità) ma ha invoca- all’inizio di un dibattito parlamentare, cato a pagina 3. to (senza, per altro, qualificarlo in tal prima ancora che la Camera dei Depu-
pag. 2 (segue da pag. 1) vedano due volumi: AA.VV., Questione 6) Il principio, il principio della contro se stessi. Farsi, poi, sostenitori cattolica e questione democristiana, confessionalità dello Stato, è saltato. della laicità dello Stato (intesa come Padova, Cedam, 1987, in particolare La giurisprudenza della Corte costitu- vedremo fra poco) e del pluralismo, il saggio di Pietro Giuseppe Grasso zionale riconosce solamente il rispet- come ha fatto il cardinale Parolin e pp. 157-178, e D. CASTELLANO, De to dell’opzione religiosa soggettiva. come fanno alcuni movimenti anima- Christiana Republica, Napoli, Edizioni Gradualmente ma costantemente le ti da cattolici, significa portare acqua Scientifiche Italiane, 2004, particolar- Sentenze della Corte costituzionale al mulino degli avversari. Significa, in mente pp. 125-160). Carlo Francesco italiana, a partire soprattutto dalla fine altre parole, rifiutarsi di comprendere D’Agostino, infatti, dimostrò negli anni degli anni ’80, hanno riconosciuto il da dove viene l’ideologia che sta alla ’50 del secolo scorso la «svolta» laici- diritto all’assoluta autodeterminazione base del ddl Zan. sta della Costituzione italiana, incom- della persona e il cosiddetto principio patibile sia con i Patti Lateranensi sia di laicità dello Stato come due cardini 3) Altrettanto grave è l’errore di con la Dottrina sociale e politica della dell’ordinamento costituzionale italia- coloro che insistono nel sostenere la Chiesa ed evidenziata già in sede di no (cfr., per esempio, le Sentenze n. «costituzionalizzazione» dei Patti Late- Assemblea costituente dalla mancata 203/1989, n. 13/1991, n. 334/1996). In ranensi del 1929. L’art. 7 Cost., dopo approvazione dell’emendamento Pa- altre parole, la Costituzione afferma lo aver affermato che «lo Stato e la Chie- tricolo. Stato laico, non come autonomia del sa cattolica sono, ciascuno nel suo temporale ma come assoluta indipen- ordine, indipendenti e sovrani», stabi- 4) Conferma ufficiale di questa denza dello stesso. Anzi, la Costituzio- lisce che «i loro rapporti sono regolati «svolta», comunque, è avvenuta con ne va «oltre»: essa afferma il diritto di dai Patti Lateranensi». Stabilisce, inol- la revisione dei Patti Lateranensi del ogni individuo di optare per la religione tre, che «le modificazioni dei Patti, ac- 1984. Si dichiarò, allora, da entrambe e persino per la credenza che ritiene cettate dalle due parti, non richiedono le parti – Stato e Chiesa cattolica – che di fare propria, aderendovi. Dopo la procedimento di revisione costituzio- non si considerava più in vigore l’art. più recente giurisprudenza della Cor- nale». Innanzitutto, quindi, la Costitu- 1 del Trattato del Laterano, il quale – te costituzionale diventa difficile, per zione riconosce la reciproca sovrani- com’è noto – recitava: «L’Italia ricono- fare solamente due esempi, conside- tà dello Stato e della Chiesa. Quindi, sce e riafferma il principio consacrato rare pienamente legittima costituzio- i Patti Lateranensi sono il frutto di un nell’art. 1° dello Statuto del Regno 4 nalmente la norma che punisce il mal- accordo fra sovrani. Pertanto essi, marzo 1848, pel quale la religione cat- trattamento di animali (soprattutto se propriamente parlando, rappresenta- tolica, apostolica e romana è la sola si considera che le modalità della loro no un trattato internazionale, il quale religione dello Stato». Quello che rile- macellazione sono, talvolta, dettate ai certamente rileva a livello costituzio- va particolarmente è che questa «pre- soggetti dalla loro credenza religiosa) nale (come tutti gli altri trattati interna- sa d’atto» è dovuta principalmente o considerare reato le opzioni di alcu- zionali) ma non è norma costituzionale all’entrata in vigore della Costituzione ni genitori, appartenenti per esempio vera e propria. Va osservato, poi, che repubblicana (oltre che all’evoluzione ai Testimoni di Geova (come i geni- in virtù del c. II dello stesso art. 7 Cost., sociale – si disse – e al Vaticano II). tori Oneda che diversi anni fa furono la Costituzione repubblicana italiana La Costituzione, infatti, ha posto le processati e condannati per omicidio «recepisce» il metodo pattizio per re- premesse, ha favorito e accelerato il colposo essendosi opposti, per la loro golare e/o per modificare i rapporti fra processo di secolarizzazione della so- credenza religiosa, alle trasfusioni di Stato e Chiesa, non il contenuto dei cietà italiana. Lo dimostra, fra l’altro, sangue necessarie alla figlia minoren- Patti Lateranensi. Non potrebbe, del chiaramente un documentato libro di ne per salvarle la vita). Diventa difficile, resto, farlo a causa dell’art. 1 Cost., Pietro Giuseppe Grasso (cfr. Costitu- inoltre, stabilire la linea di confine tra il quale afferma la sovranità popolare. zione e secolarizzazione, Padova, Ce- diritti soggettivi, costituzionalmente Se questa trovasse limiti (che sareb- dam, 2002). garantiti, e ordine pubblico, stabilito bero dati dal ripristino dell’art. 1 dello 5) Va sottolineato che l’art. 1 del dallo Stato. La «non indifferenza dello Statuto albertino, avvenuto con i Patti Trattato del Laterano del 1929 usa il Stato rispetto al fenomeno religioso», Lateranensi) non sarebbe più tale. In- termine «principio»; principio è molto riconosciuta recentemente da Draghi in sistere su questa vecchia e fuorviante più di una norma; principio, poi, – dice Senato, non offre criteri per individuare tesi (ostinatamente sostenuta, negli il Trattato - «consacrato» nell’art. 1° reati, che talvolta vengono rivendicati anni immediatamente seguiti all’en- dello Statuto albertino; principio di- come facoltà legittime. Il pluralismo va trata in vigore della Costituzione, da satteso e calpestato dall’applicazione riconosciuto per le opzioni dipendenti parte democristiana, ma dalla stessa liberal-laicista dello Statuto del Regno dalle opinioni legittime (non, dunque, DC, poi, decisamente abbandonata) 4 marzo 1848 nel corso del (cosiddet- dipendenti da qualsiasi opinione) e la significa rifiutare la laicità dello Stato to) Risorgimento italiano. Ripristinato diversità è ricchezza quando non pre- italiano. La questione era stata solle- e subito dopo violato da parte del Fa- tende di scardinare i principî. Sant’A- vata con lungimiranza dall’avv. Carlo scismo (basterebbe pensare alla «que- gostino affermò giustamente – cosa Francesco D’Agostino (per il riferi- stione dell’Azione cattolica» degli anni che il pluralismo relativistico del no- mento, la illustrazione della tesi e per ’30 e alla relativa Enc. Non abbiamo stro tempo rifiuta – che in necessariis l’approfondimento della questione si bisogno di Pio XI del 29 giugno 1931). (segue a pag. 4)
pag. 3 IL XLVIII CONVEGNO ANNUALE DEGLI «AMICI DI INSTAURARE» Giovedì 19 agosto 2021 nel Santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) si terrà il XLVIII convegno annuale degli «Amici di Instau- rare». Riprende, così, il tradizionale appuntamento, annullato nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus e della relativa normativa. Tema generale del convegno: La cultura cattolica contemporanea tra libertà responsabile e libertà gnostica. Appunto introduttivo Il convegno si propone come occasione per esaminare una questione particolarmente rilevante del nostro tempo. Attualmente, infatti, la libertà è concepita secondo le teorie liberali ed è (coerentemente, anche se assurdamente) usata secondo le rationes di una dottrina che dimostra sempre più le sue difficoltà e le sue contraddizioni. Lo dimostra l’invocazione dei «nuovi diritti», i quali non sono né diritti né nuovi. Essi, infatti, sono pretese soggettive che incontrano difficoltà a conciliare libertà e diritto. La richiesta sempre più forte del riconoscimento di «diritti» un tempo considerati reati (l’aborto procurato, l’incesto, l’eutanasia, il suici- dio assistito, etc.) e della legalizzazione di pratiche disordinate (automutilazioni per ragioni non terapeutiche, uso di sostanze stupefa- centi per finalità di comodo e via dicendo) dimostra che la definizione di libertà gnostica è sempre più condivisa. Essa è stata accolta anche dalla maggioritaria cultura cattolica principalmente attraverso la dottrina del personalismo contemporaneo. Programma ore 9,00 - Arrivo dei partecipanti. Iscrizione al convegno. ore 9,15 - Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto del «Veni Creator» ore 10,45 - Apertura dei lavori. Saluto di Instaurare ai partecipanti. Introduzione ai lavori. ore 11,00 - Prima relazione: «La cultura cattolica e l’opzione per la libertà «radicale»: l’autodeterminazione moderna come suicidio della libertà». Relatore dott. avv. Rudi Di Marco, dottore di ricerca dell’Università di Padova. ore 12,00 - Interventi e dibattito. ore 13,00 - Pranzo. ore 15,30 - Ripresa dei lavori. Seconda relazione: «Il progressivo cammino della libertà gnostica: il problema della cultura politica cattolica dal secondo dopoguerra ad oggi». Relatore prof. Danilo Castellano, emerito dell’Università di Udine. ore 16, 30 - Interventi e dibattito. ore 17,30 - Chiusura dei lavori. Suggerimento A chi volesse previamente approfondire la questione oggetto del convegno si consiglia la lettura dei seguenti libri, alcune copie dei quali saranno comunque disponibili presso il Santuario di Madonna di Strada in occasione dell’incontro: R. DI MARCO, Autodeterminazione e diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017. D. CASTELLANO, De Christiana Republica. Carlo Francesco D’Agostino e il problema politico (italiano), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. Avvertenze Il convegno è aperto a tutti gli «Amici di Instaurare». Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico so- lamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al Ristorante «Al Giardino» di Fanna a prezzo convenzionato. Si prega, a questo proposito, di dare la propria adesione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org entro il giorno 12 agosto 2021. L’adesione, necessaria al fine di favorire l’organizzazione, è indispensabile (cioè è condicio sine qua non della partecipazione) ai fini del rispetto della normativa anti-coronavirus vigente. Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori del convegno senza la preventiva autorizzazione della Direzione del convegno. I giornalisti devono essere accreditati. A tal fine essi debbono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org Il Santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di quest’ultimo centro. Chi si servisse dell’autostrada deve uscire dalla stessa a Portogruaro, prendere la direzio- ne di Pordenone e proseguire (senza uscire dall’autostrada a Pordenone) fino a Sequals. A Sequals girare a sinistra in direzione di Mania- go e proseguire per una decina di chilometri: sulla sinistra, come indicato dai cartelli stradali, si trova il Santuario di Madonna di Strada. Al fine di favorire l’organizzazione del convegno è necessaria la segnalazione della propria partecipazione anche da parte di chi non partecipasse all’incontro conviviale. Ciò al fine di rispettare la normativa anti-coronavirus vigente. Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al citato indirizzo di posta elettronica: instaurare@instaurare.org Lo svolgimento dei lavori programmati potrebbe subire modificazioni o essere persino annullato nel caso in cui entrasse in vigore una normativa anti-coronavirus più severa rispetto a quella attuale. Si prega, pertanto, di consultare il sito instaurare.org. In questo sito, se necessario, saranno pubblicati i relativi avvisi. Inviando l’adesione, comunque, è opportuno indicare anche la mail e il numero di telefono al quale essere (eventualmente) contattati.
pag. 4 (segue da pag. 2) della situazione creata dalla Riforma 10) Post scriptum. Nel momento unitas, in dubiis libertas, in omnibus protestante); c) se si riferisce agli Sta- nel quale andiamo in macchina il ddl caritas. L’ordinamento costituzionale ti che alla loro base pongono il dirit- Zan non è stato ancora approvato. La italiano in vigore contiene le premes- to naturale classico, cioè la giustizia sua approvazione (con o senza modi- se per il virtuale autodissolvimento di che è fine e regola della politica come fiche) come la sua non approvazione se stesso. Basterebbe pensare, per insegnò Agostino d’Ippona (il cui ma- sono irrilevanti per le questioni cui si fare un solo esempio, che la Sentenza gistero è stato ripreso da Benedetto è fatto cenno. Sulle questioni che in- n. 467/1991 della Corte costituzionale XVI nell’Enc. Deus caritas est del 25 vestono principî morali, profili politici afferma che al soggetto è lecito non dicembre 2005). e problemi giuridici torneremo. Sarà adempiere nemmeno a obblighi stabili- necessario riflettere anche per consi- 8) Il problema si pone anche con ti dalla Costituzione stessa come inde- derare l’impegno (assurdo ed ostinato) riferimento al ddl Zan. Ciò sia perché rogabili per ragioni di coscienza. Non, dell’Unione Europea a favore di un’i- il ddl Zan rischia di diventare norma si badi, per obbedire a una legge non deologia disumana che la contrappo- «confessionale» di un’ideologia, sia scritta ma inscritta nella coscienza, ma ne persino all’Ungheria, governata da perché la laicità che esso presuppone al solo fine di essere soggettivamente Victor Orban di fede calvinista ma, per è un nichilismo etico-giuridico trasfor- coerente con se stesso. quanto riguarda il tema che abbiamo mato in credenza «positiva» per mez- considerato, ispirato da grande buon 7) Il cardinale Parolin ha richia- zo dell’Ordinamento giuridico statua- senso, oggi nell’Occidente obnubilato. mato, senza nominarlo esplicitamen- le. L’utilizzo, perciò, fatto da padre An- te, il modello di «laicità includente» tonino Spadaro S.J., Direttore de «La Instaurare nordamericano. I modelli di laicità, civiltà cattolica», di un’affermazione intesi come laicismo, si riducono in equivoca di papa Francesco è impro- ultima analisi a due: quello «escluden- prio. Rischia di essere strumento per te», proprio della cultura politica mo- l’affermazione di un’ideologia contro RINGRAZIAMENTO derna europeo-continentale, e quello la natura e la ragione; ideologia che «includente», proprio della cultura favorisce il disordine sia etico, sia po- politica nordamericana (si rinvia, per litico, sia giuridico. Siamo grati a coloro che in modi diversi un approfondimento, a D. CASTEL- continuano a sostenere Instaurare e le 9) Ognuna di queste questioni LANO, Ordine etico e diritto, Napoli, sue attività. richiederebbe un adeguato approfon- Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. dimento, soprattutto considerando la Il ringraziamento non è formale. Il 29-44). Il fatto è che anche la laicità loro complessità e la loro delicatezza. sostegno, infatti, è una forma di «includente» non può includere tutto. Non è possibile questo approfondi- collaborazione che consente di portare La dottrina costituzionale (anche e, mento in questa sede. Ci limitiamo, avanti un impegno preso cinquanta anni forse, soprattutto quella conservatri- perciò, a rilevare – concludendo – la fa. ce) nordamericana e le Sentenze del- dipendenza acritica della (cosiddetta) Pubblichiamo qui di seguito – come la Corte Federale statunitense hanno cultura cattolica contemporanea da facciamo da tempo – le iniziali del nome dimostrato questa impossibilità. Negli ideologie ad essa estranee e spesso e del cognome (con l’indicazione della U.S.A., per esempio, si è arrivati ad ad essa contrarie. È un vecchio difet- Provincia di residenza e dell’importo imporre la legalizzazione dell’aborto to dei cattolici. Già san Paolo, infat- inviatoci) degli Amici che ci hanno procurato a quegli Stati che lo rifiuta- ti, aveva messo in guardia contro di inviato il loro sostegno dopo l’uscita del vano. Prova, questa, della non tutela esso (Prima Lettera Ai Tessalonicesi, n. 3/2020 del nostro periodico: del pluralismo e della diversità e, per- 5, 21). Pare, però, inutilmente. La cul- Sig. V.V. (Prato) euro 22,00; dott. V. D. sino, della democrazia moderna che tura cattolica del nostro tempo deve (Udine) euro 25,00; prof. B. G. (Udine) trova un ostacolo insormontabile nella riconquistare autonomia e coraggio. euro 30,00; sig. R. C. (Udine) euro 30,00; Costituzione «democratica» (e nei suoi L’opposizione al ddl Zan – ripetiamo – prof. G. D. (Verona) euro 30,00; sig. G. P. Emendamenti) delle origini. Quando non può essere fatto sulle basi della (Treviso) euro 100,00; avv. C. A. (Torino) il cardinale Parolin, pertanto, propo- cultura liberale o, con altro termine, euro 20,00; sig. F. Z. (Padova) euro 18,50; ne di risolvere la questione, sollevata della cultura occidentale attualmente prof. A. T. (Brescia) euro 200,00; m.o dal ddl Zan, facendo ricorso alla «lai- egemone. Opporvisi in nome della «li- T. F. (Udine) euro 70,00; dott.ssa P. B. cità includente» nordamericana, non bertà negativa», è segno di una ricerca (Padova) euro 100,00; ing. P. O. (Verona) considera adeguatamente i problemi. incondizionata di accordo con errori euro 150,00; avv. G. P. (Treviso) euro Quando, poi, Bergoglio afferma (nel fondamentali del nostro tempo. Ciò, 25,00; Parrocchia S. Giorgio (Pordenone) corso di una discutibile intervista a «La ovviamente, non favorisce alternative: euro 30,00; sig. G. C. (Gorizia) euro Croix» del 2016) che «gli Stati confes- porta, infatti, solamente a subordina- 50,00; sig. U. De M. (Udine) euro 30,00; sionali finiscono male», non si sa: a) zioni e a passive applicazioni. Sarebbe prof.ssa A. G. B. (Udine) euro 50,00; prof. se egli scambia gli Stati totalitari con ssa G. B. (Firenze) euro 10,00; prof. R. P. bene, pertanto, che anche chi è chia- quelli confessionali; b) se si riferisce (Vicenza) euro 50,00; prof. A. A. (Ferrara) mato al vertice delle istituzioni (com- agli Stati confessionali nati in seguito euro 40,00. presa la Chiesa) riflettesse su questo alla pace di Augusta del 1555 (frutto problema di metodo e di merito. TOTALE presente elenco: euro 1080,50.
pag. 5 LA DISSOLUZIONE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E LE SUE OPZIONI LAICISTE posto di soggetti adunati in nome di una non rapide. Sempre in quanto scritto nella di Pietro Giuseppe Grasso verità trascendente assoluta e legato a un pagina del sacerdote ligure da ultimo rife- programma di azione informato all’illimitata rita: “Il paese conosceva da tempo il laici- scelta degli individui e il laicismo dell’ordi- smo a livello delle istituzioni politiche: ma In una dichiarazione al “Corriere del- namento costituzionale. ciò era stato sinora di fatto compatibile con la sera” (Milano, 6 Ottobre 2020, n. 237, Un risultato proprio di un siffatto pro- la conservazione del modello cristiano per anno 145) S. Em. il Cardinale Camillo Ruini gramma è rappresentato dalla Costituzio- ciò che atteneva alla famiglia”. Dopo di al- aveva accennato al fatto della scomparsa ne, in forza della quale fu introdotto un regi- lora è susseguito un rigetto di tali regole della Democrazia cristiana come organiz- me laico aconfessionale, in luogo del prin- cristiane anche a livello di norme dell’isti- zazione, aggiungendo di non considerare cipio di “Stato cattolico” già previsto nello tuzione familiare (ibidem) . Un momento possibile ricostituire in Italia un “partito dei Statuto albertino. Chiara risulta la sentenza decisivo arrivò al momento della votazione cattolici”. della Corte costituzionale n. 508 del 20 No- sul referendum del 1974 sulla legge per l’in- Il partito della Democrazia cristiana vembre 2000, onde è affermato che “il prin- troduzione del divorzio. Come riferito da un aveva assunto funzione di gestore dell’or- cipio di laicità dello Stato”, dichiarato come dirigente democristiano, fra i leaders dello dinamento politico giuridico della Repub- stabilito “dal sistema delle norme costitu- stesso partito alcuno aveva sperato che blica italiana, quando all’immagine della zionali”, “un principio che assurge al rango gli elettori cattolici fossero ancora preva- sovranità del popolo corrispondeva, nei di ‘principio supremo’….caratterizzando in lenti nella società civile; ma “l’ Italia si era fatti, la realtà dell’esistenza di più parti- senso pluralistico la forma del nostro Stato, ormai profondamente laicizzata” (Giuseppe ti operanti nel corpo sociale, molteplici, entro il quale hanno da convivere, in ugua- Chiarante, La Democrazia cristiana, Editori come indicato nella formula cosiddetta glianza di libertà, fedi, culture e tradizioni Riuniti, Roma 1980, p. 122ss.). È da ricor- del “pluralismo”. Nel secondo dopoguer- diverse”. Per il “venire meno del principio dare che la laicizzazione era avvenuta nel ra s’imponeva, altresì, preminente il fine di della religione cattolica come la sola religio- periodo di prevalenza elettorale e di co- mantenere l’adesione dell’Italia nella gran- ne dello Stato”, nell’ordinamento non è più stante partecipazione dello stesso partito de alleanza mondiale dei Paesi liberalde- presupposto alcun richiamo o “rinvio” a ve- ai Governi. mocratici, sotto la guida degli Stati Uniti rità e giustizia trascendenti, ma tutto è rite- Il 17 Maggio 1981 seguì il referendum d’America. nuto dipendere dalle volontà e dalle scelte popolare sulla legge d’introduzione dell’a- Per altri aspetti è da ricordare che fu ri- individuali. Orientata nello stesso senso fu borto (l. 22 Maggio 1978, n. 194) e la richie- sultato grandioso dovuto a massima opera anche l’intenzione dei deputati democri- sta di abrogazione fu respinta: ancora una della Chiesa assicurare “l’unità dei cattolici stiani espressa all’Assemblea costituente volta la maggioranza si espresse contro attorno alla Dc”, per oltre cinquanta anni, con una votazione di principio: essi deci- l’insegnamento morale della Chiesa, pure dalla conclusione della seconda guerra sero per l’astensione su di una proposta di allora esplicitamente richiamato dall’au- mondiale fino al crollo elettorale del 1993, emendamento presentata dall’on. Gennaro torità ecclesiastica. Una volta decaduta come si legge in un testo di don Gianni Patricolo, del gruppo dell’Uomo qualunque, la qualificazione di religione dello Stato, Baget Bozzo (Cattolici e democristiani. nella seduta del 25 Marzo 1947, proposta è proseguita la trasformazione della legi- Un’esperienza politica italiana, ed. Rizzoli, così formulata: “La Religione cattolica è la slazione nazionale nel senso di eliminare Milano 1994, es. p. 7). È una vicenda alla religione ufficiale della Repubblica italiana”. ogni parte conformata alla preminenza quale taluni studiosi già hanno dedicato Della votazione diede esplicito riferimento della religione cattolica e alla morale tra- attenzione e si può pensare che segui- l’avvocato Carlo Francesco D’Agostino, in dizionale. Tolti i principî dello Stato cat- ranno ulteriori trattazioni. Qui si ritiene fare uno scritto poi richiamato in un volume dal tolico, riuscì vana la possibilità di attuare, menzione solo di vicende spesso trascu- titolo L’illusione democristiana (Editrice L’Al- in sede legislativa, aspirazioni autonome rate, connesse a polemiche promosse un leanza Italiana, Roma 1951). della cosiddetta società cattolica. Total- tempo lontano dal Centro politico italiano Il decadere della qualificazione del- mente disatteso è riuscito inoltre qualsiasi diretto dall’avvocato romano Carlo Fran- lo “Stato cattolico” ha un significato di tentativo di fare valere, soprattutto in sede cesco D’Agostino. In proposito è da ricor- estrema gravità. In un altro saggio inti- di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte dare un accenno sommario, nell’ampia tolato Il partito cristiano, il comunismo e costituzionale, interpretazioni “adeguate” trattazione del professore dell’Università la società radicale (ed. Vallecchi, Firenze dei testi costituzionali, in senso favorevole cattolica Agostino Giovagnoli, La cultura 1976, es. p. 7) ancora don Gianni Baget a conservare i criteri già accolti in passato democristiana tra Chiesa cattolica e iden- Bozzo avverte che nella metà del secolo nella legislazione. La Corte costituzionale, tità italiana 1918-1948 (Ed. Laterza, Bari e scorso è proseguito “un processo storico depositaria dell’interpretazione ufficiale Roma 1991, p.177). Sommessamente sia secolare che può essere denominato fine della Costituzione, si dimostrò sempre fer- consentito osservare che in uno studio sul della Cristianità”. Per Cristianità ivi è intesa ma nel far valere le concezioni del regime pensiero politico una critica cattolica alla “l’accettazione dei principi cristiani come liberaldemocratico e della visione laica im- Dc avrebbe meritato pure qualche riflessio- norme delle istituzioni politiche e secola- manentistica della vita. ne. A fondamento della critica menzionata ri”: l’affermazione è applicabile anche per In correlazione è venuto a decadere si riscontra, invero, l’addebito ai dirigenti lo Stato (cattolico). Nell’esperienza storica e dissolversi anche il partito della Demo- democristiani di avere abbandonato la fe- italiana è riuscito impossibile, dopo la can- crazia cristiana, costruito - sia consentito deltà ai principî cattolici e di avere deciso cellazione della qualificazione cattolica per ripetere - come tentativo di fondare su di per una concezione laica della politica. In le istituzioni politico-costituzionali, evitare la una premessa assoluta l’obbedienza a un effetti, col medesimo partito, era stato co- secolarizzazione degli istituti privati e delle partito che ebbe, però, per programma la struito un organismo segnato per conflitto regole di legge civile e penali riguardanti la radicale illimitata immanentistica volontà tra due caratteri: un corpo sociale com- morale. Furono trasformazioni graduali e dei singoli.
pag. 6 UN LIBRO COME CONFERMA Nel 2020 l’Associazione «Gle- prima non fossero state (almeno fonato ricorse, stava sulle stesse sie Furlane» ha edito il volume di parzialmente) accolte. Basti pen- posizioni di coloro che, a giudizio Ermino Polo Il Seminario di Udine sare all’adesione al liberalismo per esempio di mons. Biasutti, 1965-1971. Esso ha come sotto- politico (sia pure mascherato) da portavano avanti tesi inaccetta- titolo Le riforme negate e le occa- essa operato su richiesta della bili. sioni perdute per il rinnovamento Segreteria di Stato, che la portò Il lavoro di Ermino Polo è, a della Chiesa Diocesana. L’Auto- a pubblicare (parzialmente cen- parer nostro, la documentazione re si è formato nel Seminario di surato) un Messaggio di Pio XII di una rivoluzione tentata, anche Udine di cui divenne vicerettore. sulla democrazia, che non venne se parzialmente fallita. Esso mo- Si impegnò molto allora in quella corretto nemmeno su esplicita stra come la Chiesa udinese, sia che a lui parve un’opera di rin- istanza successivamente pre- pure minoritaria ma dalla note- novamento (meglio sarebbe dire, sentata all’arcivescovo Nogara. vole influenza, abbia proposto e come si usava negli anni ’60: di Sembravano prevalere contin- inseguito utopie, proprie del pen- aggiornamento). Il rinnovamento genti esigenze operative. Tanto siero secolarizzato della secon- investiva la Chiesa a 360°. Non che al vertice della Chiesa locale da metà del XX secolo. Il lavoro, solamente, dunque, gli aspetti si scambiò per lunghi anni l’ob- dunque, è dimostrazione di errori contingenti, quelli legati a mode bedienza su opzioni opinabili di cui ancora oggi si avvertono le dipendenti dai tempi. Non sola- (talvolta persino contrarie al ma- conseguenze. mente gli aspetti opinabili, legit- gistero pontificio) come passiva timamente lasciati alle scelte. Il esecuzione di richieste prove- d. m. rinnovamento investiva anche nienti da Roma. (e, forse, soprattutto) questioni Negli anni del Concilio Vatica- essenziali, legate alla Fede, ai no II, si credette anche in Friuli dogmi, alla morale e alle scelte politiche. Tanto che il papa Gio- che la Chiesa avesse rinnegato se stessa; che fosse nata una AI LETTORI vanni Paolo II, visitando nel 1992 nuova Chiesa, radicalmente di- Non è una questione da trattarsi la Chiesa friulana, la richiamò alla versa da quella fondata da Gesù in poche righe. Ne abbiamo già par- lato e vi torneremo in maniera più fedeltà, corresse di fatto diverse Cristo quasi duemila anni prima. ampia. La nostra impressione è che tesi che in essa serpeggiavano o Sorsero, allora, diversi «casi»: da molte siano le difficoltà per compren- venivano talvolta apertamente in- quello Zavagno (legato al catechi- dere il suo nocciolo. segnate. Insomma, egli confermò smo impartito in una scuola ele- Ci riferiamo alla tradizione e alla la Fede che sembrava essere, in mentare di Udine), a quello don conservazione; meglio, al loro rap- parte, messa in dubbio proprio Bianco (legato a una parrocchia porto. La tradizione non è immobilismo da chi avrebbe dovuto insegnarla della Carnia ove si sosteneva che e nemmeno acritica e passiva accet- e custodirla (cfr., sul punto, l’ar- l’Eucarestia altro non era che una tazione del passato, sia esso remoto ticolo Grazie, Santo Padre in In- cena, un banchetto, come so- o prossimo. Essa è fedeltà all’ordine staurare, n. 2/1992). stenne Lutero). Mons. Zaffonato naturale, all’ordine della creazione. È Negli anni della «Contesta- si trovò in difficoltà. Venne, sot- aperta e dinamica, sempre apporta- zione» la Chiesa friulana fu par- to certi aspetti, sorpreso. Cercò trice di approfondimenti, ma eodem sensu eademque sententia. ticolarmente vivace. Il suo impe- mediazioni impossibili. Quando La conservazione, al contrario, gno, però, non sembrò legato a alcuni sacerdoti preparati gli pre- è immobilismo. Persistenza sulle esigenze di rinnovamento vero. sentarono problemi e domande stesse posizioni anche quando esse Essa apparve, invece, partico- ricorse al parere di moralisti che sono sbagliate. La conservazione larmente impegnata a divulga- non potevano offrire soluzioni ai dice di opporsi alla rivoluzione. In re teorie rivoluzionarie. Non che problemi: mons. Sartori, cui Zaf- (segue a pag. 16)
pag. 7 FAT T I E Q U E S T I O N I ria, poiché le «persone» non possono essere proprietà di alcuno. Anche prescindendo da questa considerazione, bisognerebbe notare che nessun animale potrebbe essere «usato». Personalismo animalesco? della razionalità a caso. Essa, infatti, è sosti- Il suo «uso» violerebbe i suoi «diritti fonda- tuita dal vitalismo – sia esso animalesco sia In Argentina – com’è noto – è stata pre- mentali»: un cavallo, per esempio, non potreb- esso «umano» - o, al massimo, dalla «capacità sentata una Proposta di legge per attribuire be essere «usato» né per le gare da corsa né estimativa» (che non è la capacità intellettiva); agli animali lo status giuridico di «persone» sia per il traino; l’addestramento di ogni animale e) l’identificazione della libertà con l’esercizio pure «non umane». La Proposta di legge è sta- sarebbe da considerare violazione della sua dell’istinto (il quale, generalmente, inclina ver- ta presentata dalla deputata Graciela Camaño, libertà; mettere, per esempio, la museruola al so ciò che è bene per la specie anche se difet- la quale ha esplicitamente dichiarato che la cane sarebbe atto violento nei suoi confronti; ta della capacità di stimare il bene come tale) sua iniziativa mira a «riconoscere come sog- etc.. Tanto meno gli animali potrebbero essere o con il cieco impulso; e via dicendo. getti di diritto gli animali». Graciela Camaño, usati per la sperimentazione farmacologica In secondo luogo osserviamo che sogget- che è stata ministro del lavoro e si è dichiarata In sesto luogo va rilevata una patente con- to può essere solamente l’uomo, poiché solo contraria alla legalizzazione dell’aborto procu- traddizione che è dimostrazione dell’assurdità l’individuo umano è capace di responsabilità rato («se trasforma al feto en una cosa»), pro- della Proposta di legge Camaño: la denuncia al termine del suo sviluppo naturale. Per es- pone, dunque, al Parlamento argentino di ri- della violazione di «diritti fondamentali» delle sere responsabili, infatti, è necessario essere conoscere a quegli animali – quindi, non a tutti «persone non umane» è possibile solamente in grado di agire liberamente. L’atto umano – che «dimostrano di avere capacità cognitive alle «persone umane». In altre parole, gli ani- (non, quindi, il semplice atto dell’uomo che speciali e/o sentimenti complessi che li distin- mali ai quali viene riconosciuta la qualità di comprende anche gli atti fisiologici non neces- guono dalle altre specie» (art. 3 della Proposta «persone non umane» non sono (e non saran- sariamente voluti o voluti solo indirettamente: di legge) uno status che sinora era riconosciu- no mai) nella condizione di poter «agire» in via fra questi, per esempio, il processo digestivo) to solamente agli esseri umani. La Proposta amministrativa o giudiziaria a tutela dei diritti postula la conoscenza del fine e la libera de- di legge citata propone specificamente il rico- loro attribuiti. Essi mai diventeranno quello che terminazione della volontà. Nessun animale noscimento di «diritti fondamentali» a taluni non sono: esseri capaci di responsabilità che, agisce conoscendo il fine della propria azione animali. Fra questi ci sarebbero il diritto alla come si è osservato, è caratteristica del sog- liberamente eletto. L’animale agisce sempre vita, il diritto a non soffrire, il diritto alla salute getto, del soggetto umano. Il che prova che secondo l’istinto. Esso non è capace di liber- e all’assistenza alimentare (art. 4). Le «persone la Proposta di legge Camaño è un abbaglio tà. Perciò l’animale non può essere persona. non umane» (cioè quegli animali che vengono teoretico, un’assurdità logica, una pretesa ir- In terzo luogo rileviamo che l’animale che riconosciuti tali) non potranno essere oggetto razionale. – come si è appena detto – non è soggetto, di transazioni commerciali; non potranno es- In settimo luogo va osservato che non esi- non può avere diritti. Esso, infatti, è solamen- sere tenute prigioniere; non potranno essere stono criteri che consentano né di rilevare né te oggetto, cioè destinatario, di doveri. Il che utilizzate nell’ambito di indagini o prove (art. 5). di misurare le capacità cognitive degli animali implica che l’uomo gli deve rispetto per quello Inoltre, la Proposta di legge Camaño prevede né i loro sentimenti complessi. L’«intelligenza» che esso è. Presumere di potergli «attribuire» che qualsiasi persona (in questo caso umana) animale non è l’intelligenza umana: l’animale, diritti è rivendicazione di una facoltà/potere avrebbe il diritto di agire «nella difesa e prote- infatti, non è capace di concetti, di cogliere impossibile: l’uomo, infatti, non ha il potere di zione dei diritti e degli interessi delle persone l’essenza delle «cose», anche se ha la capaci- trasformare la natura delle «cose». L’imperato- non umane» sia in via amministrativa sia in via tà di «riconoscere», per esempio, i suoi simili. re romano Caligola, per esempio, nominò se- giudiziaria. L’animale, inoltre, che è capace di sensazioni natore il suo cavallo Incitatus. Il cavallo di Cali- Va registrato che in Argentina nel 2014 (dipendenti dall’anima animale anche nell’uo- gola, però, non fu mai senatore né di diritto né una Sentenza della Camera II della Camera mo, anche se in questi, cioè nell’uomo, le sen- di fatto. Si dice che la stravagante nomina del Federale di Cassazione aveva già riconosciuto sazioni assurgono a livello superiore grazie alla cavallo Incitatus a senatore sia stata dovuta al come «persona non umana» un orangotango sua anima razionale), non è capace di senti- «saturnismo» (vale a dire a un’intossicazione femmina: lo zoo nel quale questo si trovava menti veri e propri diversi dalle sensazioni. da piombo, dovuta ai contenitori del vino) di dovette, così, trasferirlo in un «santuario dei Anche alcune piante hanno capacità sensitive cui fu vittima Caligola. Non crediamo che la primati» in Florida per consentirgli di essere (benché non complesse). Non diventano, per deputata Graciela Camaño sia vittima della «libero». questo, né animali né «persone non umane». medesima intossicazione (e speriamo nem- Andiamo, comunque, per gradi. È bene Il fatto è che l’uomo contemporaneo rivela meno di altre). Resta, comunque, un’allucina- precisare innanzitutto che in Argentina il mal- disorientamenti profondi e confusioni non fa- zione l’«attribuzione» di diritti – e di diritti defi- trattamento di animali è riconosciuto come cilmente rimediabili. Per questo può presen- niti fondamentali – a talune specie di animali. reato sin dal 1954. La Proposta di legge Ca- tare Proposte di legge come quelle Camaño. In quarto luogo dobbiamo chiederci: per- maño, quindi, non intende «proteggerli» da L’Argentina non è purtroppo un caso isolato. ché solamente ad alcuni animali e non a tutti questi reati. Va molto oltre. Essa sostituisce L’UNESCO, per esempio, nel 1978 ha appro- viene attribuita la qualifica di «persona non lo stesso antropocentrismo (imposto dalla vato una Dichiarazione universale dei diritti umana»? Sembrerebbe, questa, un’arbitraria Modernità al fine di scardinare il teocentrismo) dell’animale, cui si ispira – almeno di fatto - discriminazione secondo il criterio illuministico con il naturalismo. Il che implica: a) l’uniforma- anche la Proposta di legge Camaño. Questa di eguaglianza. L’Illuminismo, infatti, partico- lizzazione della vita: vita vegetale, vita sensiti- Dichiarazione che pretende di estendere alle larmente condiviso dall’attuale cultura argen- va, vita animale, vita umana sarebbero, perciò, specie animali alcuni diritti fondamentali pro- tina egemone, rivendica come «principio» l’e- la stessa cosa. Con conseguenze non indiffe- pri dell’uomo, prescrive persino il rispetto guaglianza, non la discriminazione! renti anche per l’uomo; b) la negazione della per le carogne [«L’animale morto deve esse- In quinto luogo osserviamo: il divieto di trascendenza: tutto finisce con la morte sia re trattato con rispetto» (art. 13)]. Nemmeno transazioni commerciali di animali non im- che si tratti di una pianta, di un animale o di un per l’essere umano viene invocato il rispetto pedisce la loro donazione. La loro proprietà, essere umano; c) la negazione dell’immortalità di diritti attualmente posti in capo agli animali. dunque, potrebbe essere frutto di un atto dell’anima individuale umana; d) la riduzione giuridico. Essa, però, sarebbe contradditto- (segue a pag. 8)
pag. 8 (segue da pag. 7) suo diritto (dichiarato «assoluto») attraverso e non romano: da noi proprietario è deposita- Per il cadavere dell’uomo, infatti, non si chiede l’imposizione fiscale, attraverso le confische rio e non altro. La storia di Roma, la storia dei (per lo meno non si chiede sempre) lo stesso (da Napoleone I praticate in maniera massic- Comuni che più dei duchi e dei papi furono di- rispetto prescritto per le carogne (animali). È cia), attraverso gli espropri e via dicendo. La scendenti di Roma, è stata di spoliazioni com- un segno del ribaltamento dei valori e dell’e- sacralità e l’inviolabilità del diritto di proprietà piute dallo Stato per il popolo». clisse della civiltà. (liberal-illuministico), quindi, venivano a dipen- L’esercizio del diritto di proprietà, quindi, dere dall’interesse pubblico (spesso arbitraria- deve essere inscritto nel programma dei fini Papa Bergoglio, diritto di proprietà mente definito tale), affermato con le norme sociali e nazionali stabiliti dallo Stato. Esso e sue «letture» ed esercitato talvolta con atti potestativi dello deve concorrere in modo organico alla rea- Stato. Sotto la parvenza del riconoscimento e lizzazione degli scopi dello Stato. Il diritto di La questione è articolata e delicata. La sua dell’esaltazione del «privato» (dottrina liberale) proprietà è regolato da questo «principio». La considerazione richiederebbe un’ampia tratta- si affermava, così, l’ipoteca del «pubblico», del funzione sociale della proprietà non dipen- zione per non suscitare equivoci e, soprattutto, collettivismo (almeno del collettivismo virtuale). de dalla natura e dalle finalità dei beni creati per evitare errori. Si tratta di un tema morale, Il diritto di proprietà venne riconosciuto ma da un’ideologia, dalla necessità della sua politico e giuridico ad un tempo. A questo anche dalle Costituzioni ottriate dell’Ottocen- applicazione per il conseguimento dei fini pro- tema sono stati dedicati Trattati. Esso è tut- to. Lo Statuto albertino, per esempio, stabili- grammatici di volta in volta stabiliti dallo Stato. tora dibattuto, rappresentando una questione va che tutte le proprietà, senza alcuna distin- Anche riforme che ebbero un’utilità sociale (per «aperta» e dai molti risvolti. Il problema è quello zione, erano inviolabili. Sotto il suo imperio, esempio le bonifiche) o la lotta al latifondismo del diritto alla proprietà privata; diritto general- tuttavia, potettero essere effettuate le riforme avviato o realizzato dal Fascismo concorsero mente riconosciuto ma spesso regolamentato Siccardi (1850) e approvate le Leggi Rattaz- alla realizzazione di un programma eletto, im- in forme diverse. La sua regolamentazione, poi, zi (1855-1867), le cui conseguenze furono posto ai proprietari e, in parte, realizzato sia sul - il problema va tenuto presente! – è un modo la soppressione di diritti di proprietà storici e piano sociale sia sul piano giuridico (positivo). per determinare il suo contenuto effettivo. l’«incameramento» di molti beni. Più tardi fu Con la Costituzione repubblicana si cor- Ci limiteremo a qualche cenno, tenendo possibile – ciò avvenne con il Fascismo – sta- resse, in parte, la concezione fascista della presente l’evoluzione della questione avvenuta bilire che il diritto di proprietà è tale solamente finalità sociale della proprietà e del suo fon- negli ultimi secoli, quelli a noi più vicini. se «conforme» alle leggi (positive) dello Stato. damento. La Costituzione, a questo proposi- È noto che il problema del diritto alla pro- Le norme positive erano, quindi, la sua fonte. to, non realizzò una «svolta», tanto meno una prietà privata è stato particolarmente dibattu- Esso non veniva più «riconosciuto» (termine «svolta storica» (come qualche giurista ha to al tempo della Rivoluzione francese (1789). equivoco usato in ogni tempo) ma «costitui- affermato). Essa operò solamente una «ret- Esso venne «codificato» nel Codice napoleo- to». Certo gli effetti di questa rivoluzione non tifica»: alla proprietà fu riconosciuta una fun- nico del 1804. Il Codice napoleonico (art. 544) furono immediatamente evidenti in tutta la loro zione sociale; l’esercizio del diritto di proprietà stabiliva che «la proprietà è il diritto di godere portata. L’ordinamento giuridico dello Stato, fu riconosciuto legittimo ove non contrastasse e disporre delle cose nel modo più assoluto, formalmente, lasciò sotto molti aspetti inalte- le norme di legge; il suo fondamento venne purché non se ne faccia un uso proibito dalle rato, di fatto, lo status giuridico del proprietario. individuato su premesse parzialmente diver- leggi e dai regolamenti». Il Codice napoleoni- Venne, però, introdotto il criterio (che in Italia se rispetto a quelle sulle quali esso si basava co, quindi, stabiliva (astrattamente) che il diritto trovò applicazione anche dopo il cambiamen- secondo la concezione fascista. Ci fu, insom- di proprietà è lo ius utendi et abutendi come to istituzionale e dopo l’entrata in vigore della ma, un ritorno alla Rivoluzione francese dopo esso, però, veniva interpretato dall’ideologia il- Costituzione repubblicana) secondo il quale è l’esperienza dei regimi totalitari «forti». In altre luministica. In altre parole al proprietario veniva la volontà dello Stato a indicare il contenuto, i parole si tornò, in parte, alla dottrina liberale riconosciuto il diritto di usare ed abusare delle limiti e le modalità di godimento del diritto di che sta, però, all’origine del totalitarismo (He- proprie cose. Interpretazione, questa, - com’è proprietà. Tanto che – dopo il congresso che gel è figlio della Rivoluzione francese). Ci furo- noto – lontana dalla disposizione giustinianea. il Partito fascista organizzò a Genova nel 1939 no indubbiamente cambiamenti. Non sempre, La codificazione di Giustiniano (VI secolo d. – venne ufficialmente proclamata la funzione però, essi furono sostanziali. Molto si conservò C.), infatti, affermava sì lo ius utendi et abu- sociale della proprietà. Principio, questo, che della dottrina fascista: si conservò, infatti, una tendi, ma il suo significato non era lo stesso di sembrava portare alla condivisione della dot- impostazione collettivistica e si mantennero gli quello del Codice napoleonico. Lo ius utendi et trina cattolica sul punto; tanto che venne ac- enti pubblici creati dal Fascismo per la gestio- abutendi della codificazione giustinianea, infat- colto con entusiasmo nella Costituzione della ne della politica economica. Furono, inoltre, ti, riconosceva al proprietario il diritto di usare Repubblica soprattutto per l’appoggio deter- realizzate riforme analoghe a quelle avviate dal e consumare, non quello di usare ed abusare minante ad esso dato dai costituenti eletti con Fascismo. Si pensi, per esempio, alla riforma delle proprie cose. il voto cattolico. Il principio della funzione so- agraria degli anni ’50 del Novecento con la Il riconoscimento napoleonico era «astrat- ciale della proprietà, proclamato dal Fascismo, quale si continuò la lotta al latifondismo av- to», vale a dire esso era una dichiarazione di in realtà offrì «aperture» a forme di collettivismo viata dal Fascismo. Soprattutto, però, venne «principio». Il suo esercizio, infatti, trovava un e, soprattutto, favorì l’istituzione di enti pubbli- gradualmente approvata una legislazione in limite nella legge (positiva) e nei regolamenti; ci – oggi definiti parassitari – attraverso i quali ultima analisi contraria al diritto di proprietà. anzi, esso doveva avvenire nel rispetto delle si imposero le direttive economiche che con- Si pensi alle norme relative ai Piani regolatori leggi e dei regolamenti. Il diritto di proprietà, dizionarono lo stesso diritto di proprietà. Sono comunali, alle leggi per l’edilizia (dapprima fu affermato come «assoluto», diventava così certamente retoriche ed enfatiche le parole di prevista una «licenza» per la costruzione degli «relativo». Esso veniva subordinato alle di- Berto Ricci a questo proposito. Esse, però, edifici, successivamente una «concessione»), sposizioni normative approvate ad nutum dal rendono chiaro lo scopo del Fascismo: «la pro- alla trasformazione ope legis dei contratti agra- legislatore: queste «svuotavano» il diritto di prietà inviolabile non è affatto un principio dello ri (fu possibile, per esempio, a una sola parte proprietà da molti suoi contenuti. Importante (e Stato fascista – scrisse il Ricci -. La proprietà contrattuale la trasformazione del contratto di limite insuperabile) era, però, il riconoscimen- privata – continua questo autore dalle origini mezzadria in contratto di affitto) e via dicendo. to del cosiddetto «principio». Il proprietario, anarchiche ma divenuto radicalmente fascista Il diritto di proprietà subì una trasformazione infatti, poteva essere espropriato di parte del - è un dogma liberale e non fascista, inglese significativa, inoltre, per opera della giurispru-
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