GUIDA ALLA SCRITTURA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI - 2022-2023 Consiglio Universitario Nazionale
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GUIDA ALLA SCRITTURA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI 2022-2023 Consiglio Universitario Nazionale 1
INDICE INDICE 1 INTRODUZIONE 3 1) INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO 4 1.1) Nome del corso (in italiano e in inglese) 4 1.2) Lingua in cui si tiene il corso 4 1.3) Modalità di svolgimento 5 1.4) Corsi interateneo 6 2) ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORSO DI STUDIO 8 2.1) Massimo numero di crediti riconoscibili 8 2.2) Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 8 2.3) Gruppi di affinità 9 3) RELAZIONI E PARERI 10 3.1) Relazione tecnica del nucleo di valutazione 10 3.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordi- namento 10 3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia) 11 3.4) Sintesi della consultazione con le organizzazio- ni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni 11 4) OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRITTORI DI DUBLINO 13 4.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 13 4.2)Descrizione sintetica delle attività affini e integrative 14 4.3) Conoscenza e comprensione – Capacità di applica- re conoscenza e comprensione 15 4.4) Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Ca- pacità di apprendimento 16 5) INGRESSO E USCITA 18 5.1) Conoscenze richieste per l’accesso 18 5.2) Caratteristiche della prova finale 20 5.3) Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 21 1
5.4) Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 22 6) TABELLA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 24 6.1) Attività formative di base e caratterizzanti indi- spensabili 24 6.2) Parcellizzazione degli insegnamenti 24 6.3) Realizzabilità complessiva della tabella (minimi e massimi) 25 6.4) Ampiezza degli intervalli (negli ambiti e nelle atti- vità) 26 6.5) Coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali 27 6.6) Inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di settori non previsti dalla classe 28 6.7) Numero di crediti assegnati alle attività affini ed equilibrio tra i crediti assegnati alle attività caratteriz- zanti e i crediti assegnati alle attività affini 28 6.8) Numero di crediti assegnato alle attività a scelta dello studente 29 6.9) Tipologia di attività a scelta dello studente 30 6.10) Numero di crediti attribuiti alla prova finale 30 6.11) Conoscenza di una lingua europea oltre l’italiano nelle lauree e nelle lauree magistrali a ciclo unico 31 6.12) Conoscenza di una lingua europea oltre l’italiano nelle lauree magistrali 32 6.13) Crediti attribuiti alle ulteriori attività formative 32 6.14) Comunicazioni dell’ateneo al CUN 33 7) CORSI INTERCLASSE 34 8) CORSI DI LAUREA A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 36 2
INTRODUZIONE Scopo di questa guida è condividere con gli Atenei l’esperienza sviluppata all’interno del Consiglio Universitario Nazionale nell’esame degli ordinamenti didattici. In particolare, si è voluto riassumere il contesto normativo, chiarire i rapporti fra gli ordinamenti didattici e la SUA-CdS, e fornire delle indicazioni per una efficace scrittura degli ordinamenti che porti all’elaborazione di un’offerta didattica valida e ben strutturata. Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in capitoli dedicati a temi omogenei. Per ciascun argomento, dopo una breve descrizione del tema e di quanto previsto dalla normativa, sono date delle indicazioni di scrittura, richiamate le fonti normative, richiamato in quale quadro della SUA-CdS si trova il relativo punto dell’ordinamento. L’edizione 2022/23 di questa guida prende in considerazione le novità normative intro- dotte dal D.M. n. 133 del 3 febbraio 2021 (relativo alla flessibilità dei corsi si studio), dal D.M. n. 289 del 25 marzo 2021 (Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-23), e dal D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio). Conse- guentemente, i riferimenti normativi sono stati aggiornati, tutte le indicazioni relative alle attività affini e integrative sono state completamente riscritte ed è stato introdotto il nuovo paragrafo 4.2 denominato “Descrizione sintetica delle attività affini e integrative”. 3
1) INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDI 1.1) Nome del corso (in italiano e in inglese) Il legislatore richiede che ogni ordinamento didattico determini la denominazione del corso di studi. Inoltre il nome è il primo mezzo con cui il corso si presenta all’esterno, per cui è importante che sia rappresentativo dell’effettivo contenuto del corso. Indicazioni: Il nome del corso deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici e con la classe di appartenenza del corso. Non deve essere in alcun modo fuorviante per gli studenti; in particolare, non deve fare riferimento ad aspetti poi trattati solo marginal- mente nel corso e non deve richiamare parole chiave di corsi appartenenti ad altre classi. Il nome deve rappresentare il corso nel suo complesso, senza fare riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi; inoltre non deve contenere indicazioni pleonastiche quali “laurea in” o “laurea magistrale in”. Devono essere inserite sia la versione italiana sia la versione inglese del nome del corso. Le due versioni devono corrispondere esattamente, e l’Ateneo ha la possibilità di sceglie- re quale nome, fra quello in italiano e quello in inglese, sarà usato per riferirsi al corso nei documenti ufficiali. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi. Le stesse informazioni sono visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni ge- nerali sul Corso di Studi. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 3, lettera a). DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale) art. 6, commi 1 e 2. 1.2) Lingua in cui si tiene il corso In questo campo deve essere indicata la lingua (o le lingue) in cui è tenuto il corso. Indicazioni: Possono essere indicate più lingue solo quando il corso contiene percorsi che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un corso prevede, almeno, un percorso contenente insegnamenti obbligatori sia in lingua italiana sia in lingua inglese, allora può essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal corso sono in- segnamenti facoltativi non obbligatori per alcun curriculum allora occorre indicare che il corso è tenuto in italiano. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi. Le stesse informazioni saranno visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni generali sul Corso di studi. 4
1.3) Modalità di svolgimento In questa sezione bisogna specificare la modalità di erogazione del corso indicando una delle seguenti tipologie: a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presen- za, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale. b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità tele- matiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi. c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalen- temente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative. d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali. Possono essere istituiti solo in modalità convenzionale i corsi di studio afferenti alle classi: L-17 Scienze dell’Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura1, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM-42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Denta- ria, alle classi di laurea e laurea magistrale nelle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM-SNT/4), alla LM-85 bis Scienze della formazione primaria e alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03. I corsi afferenti alle classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi for- mativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta spe- cializzazione possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie convenzionale o mista. Le Università̀ telematiche possono istituire esclusivamente i corsi di tipologia prevalentemen- te a distanza e integralmente a distanza. Le Università̀ telematiche possono altresì̀ istituire i corsi in modalità mista, sulla base di specifiche convenzioni con le Università̀ non telema- tiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.M. 270/2004. Indicazioni: La modalità “convenzionale” va scelta quando non più di un decimo dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un de- cimo dei crediti erogati in modalità telematica. La modalità “mista” va indicata quando più di un decimo ma non più dei due terzi delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più di un decimo dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei due terzi dei crediti erogati in modalità te- 1 Relativamente ai corsi nelle classi L-17 Scienze dell’Architettura, LM-4 e LM-4 c.u. Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, si rammenta che la didattica programmata per l’intero ciclo (3+2 o c.u.) deve avere l’architettura come elemento principale della formazione e garantire un equilibrio tra aspetti teorici e pratici (dedicando orientativamente il 50% a ciascuno di essi) e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per tutti gli undici punti previsti all’articolo 46, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE (così come modificato dalla Direttiva 2013/55/CE) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 5
lematica. La modalità “prevalentemente a distanza” va scelta quando più dei due terzi delle attività formative del corso (ma non tutte) sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei due terzi dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso for- mativo integralmente erogato in modalità telematica. Infine, la modalità “integralmente a distanza” va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali. Il CUN potrà dare parere favorevole all’erogazione in modalità “prevalente- mente a distanza” solo se l’ordinamento è accompagnato da dichiarazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, o da convenzioni con qualificati enti esterni, che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, rispettivamente in- terne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati. Le dichiarazioni del Nucleo di Valutazione e/o le convenzioni che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture adeguate allo svolgimento di tirocini o attività pratiche, sperimentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi in pre- senza, potranno essere inserite nel quadro “Informazioni generali sul Corso di Studi” in vece della “eventuale convenzione (per i corsi erogati in modalità c. e d.)”. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi Le stesse informazioni sono visibili nel quadro QUALITÀ/Presentazione/Informazioni ge- nerali sul Corso di Studi. Fonti normative: D.M. 289 del 1 novembre 2021, Allegato 4; D.M. 446 del 12 agosto 2020, articolo 3, comma 8. 1.4) Corsi interateneo Un corso si dice “interateneo” quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione per la disciplina degli obiettivi e delle attività formative del corso e sia previsto il rilascio a tutti gli studenti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo. Il corso viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) è sede amministrativa. Sono a carattere “internazionale” i corsi interateneo con Atenei stranieri. Indicazioni: In caso di corso interateneo, deve essere inserita la convenzione che re- golamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli Atenei coinvolti. Non si configura come corso interateneo un corso di studi erogato integralmente da un Ateneo italiano anche se in presenza di convenzioni, con uno o più Atenei stranieri, per la mobilità internazionale degli studenti che prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo dagli Atenei stranieri. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite in questo quadro ma nel quadro B5 della SUA-CdS. 6
I corsi interateneo a carattere “internazionale”2 potranno utilizzare tra i docenti di rife- rimento, fino al limite del 50%, i docenti appartenenti a università straniere (in qualità di “docenti in convenzione” ai sensi dell’articolo 6, comma 1, Legge n. 240/2010 o di “docenti a contratto” ai sensi dell’articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010). Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Corsi interateneo. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 3, comma 10; D.M. 1154/2021 articolo 9, comma 3, e Allegato A, lettera b). 2 I corsi di studio internazionali sono quelli che soddisfano i requisiti di cui alla Tabella A, allegato, 1, del D.D. 2711 del 22 novembre 2021 7
2) ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CORSO DI STUDI 2.1) Massimo numero di crediti riconoscibili La legislazione prevede la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno stu- dente; sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Indicazioni: A norma di legge, il massimo numero di crediti riconoscibili è 12. Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Altre informazioni. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 5, comma 7; D.L. 262/2006, art. 2, comma 147; L. 240/2010, art. 14, comma 1. 2.2) Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe La legislazione prevede la possibilità di attivare in una università più corsi distinti nella stessa classe, purché essi abbiano obiettivi formativi chiaramente diversi e le attività for- mative si differenzino per almeno 40 CFU per le lauree o 30 per le lauree magistrali. Questo vincolo non riguarda i corsi di studio identici (repliche o corsi omologhi) da svol- gersi nella stessa o in altra sede, con il medesimo ordinamento didattico (ivi comprese la denominazione, le modalità di svolgimento e la lingua di erogazione), e i corsi offerti con modalità di svolgimento o lingue di erogazione differenti. Indicazioni: L’istituzione di più corsi di studio nella stessa classe deve essere adegua- tamente motivata attraverso la definizione di attività formative e obiettivi formativi specifici chiaramente diversificati, in modo da evitare che un corso sia pressoché uguale ad un altro, presentando soltanto lievi variazioni (in tal caso sarebbe corretto proporre un unico corso articolato in più curricula). Le motivazioni per l’istituzione dei diversi corsi di studio devono essere coerenti tra loro. Qualora un ateneo intenda attivare più repliche di uno stesso corso di studio deve presen- tare per tali corsi un solo ordinamento. Qualora un ateneo intenda attivare una replica di un corso già accreditato, dovranno essere compilate nella SUA-CdS tutte le informazioni relative al corso-replica ad eccezione di quelle relative all’ordinamento didattico (quadri RAD) che saranno duplicate in automatico nella procedura. Tali corsi non saranno sotto- posti al parere del CUN (che ne ha già approvato l’ordinamento) ma unicamente quello dell’ANVUR. Qualora invece un ateneo intenda attivare un corso che differisca rispetto ad uno già accredi- tato solo per le modalità di svolgimento o per la lingua di erogazione, i corso di studio sono a tutti gli effetti considerati distinti e, pur non essendo soggetti alla vincolo di differenziazione, dovranno seguire l’intero iter di accreditamento previsto per i corsi di nuova istituzione. 8
Quadro SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Attività Formative Ordinamento didatti- co/Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe. Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali), art. 1, comma 2; D.M. 26/07/2007 (Linee guida), allegato 1, chiarimenti all’art.1 comma 2. 2.3) Gruppi di affinità La legislazione richiede che i corsi di laurea della stessa classe attivati in una università condividano le attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 crediti. Per evitare tale condivisione è possibile suddividere i corsi di laurea della stessa classe in più gruppi di affinità; la condivisione rimane obbligatoria all’interno di un gruppo mentre non lo è più fra gruppi diversi. Queste disposizioni non si applicano ai corsi di laurea magistrale, che sono automaticamente collocati in un diverso gruppo di affinità. Indicazioni: La creazione di diversi gruppi di affinità, che va fatta indicando un nu- mero maggiore di 1 nel campo “Numero del gruppo di affinità”, deve essere adeguata- mente motivata con delibera del Senato Accademico, specificando le ragioni che impe- discono la condivisione dei 60 crediti pur rimanendo all’interno della stessa classe. Una “sintesi delle motivazioni dell’istituzione dei gruppi di affinità” va inserita nell’omonimo campo della SUA-CdS. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Altre Informazioni e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Sintesi delle motivazioni dell’istituzione dei gruppi di affinità. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 7, lettera a). 9
3) RELAZIONI E PARERI 3.1) Relazione tecnica del nucleo di valutazione Ai fini dell’accreditamento di nuovi corsi di studio, il Nucleo di Valutazione interna dell’u- niversità verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. Indicazioni: La relazione del Nucleo di Valutazione, che deve essere inserita nel cam- po “Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento”, è necessaria per l’istituzione del corso ma non fa parte dell’Ordinamento didattico. La compilazione di tale campo deve avvenire contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS ne- cessarie per i corsi di nuova istituzione e non è necessario avvenga prima dell’invio della proposta di ordinamento al CUN. Solo per corsi offerti in modalità “prevalentemente a distanza”, che per il conseguimen- to degli obiettivi formativi specifici richiedono attività pratiche o tirocini o attività speri- mentali, di laboratorio o di progetto da svolgersi necessariamente in presenza usando strutture dell’Ateneo, è necessario presentare al momento di invio al CUN della proposta di ordinamento una dichiarazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo che certifichi la possibilità effettiva di utilizzare strutture interne adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi. Tale dichiarazione deve essere inserita, in vece della “eventuale convenzione (per i corsi erogati in modalità c. e d.)”, nel quadro della SUA-CdS AMMINISTRAZIO- NE/Informazioni/Informazioni generali sul Corso di Studi. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento e AMMINISTRAZIONE/Informazioni/Informazioni ge- nerali sul Corso di Studi. Fonti normative: D.M. 386/2007; D.M. 544/2007, art. 8, comma 5 e allegato C; D.lgs. 19/2012, art. 8, comma 4; D.M. 1154/2021, art. 7. 3.2) Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento Nel caso della richiesta di accreditamento di corsi di nuova istituzione, è necessario ottenere il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento competente per territorio. Tale parere non è necessario solo per i corsi offerti esclusivamente in modalità “integralmente a distanza”; è invece richiesto per i corsi di nuova istituzione offerti in mo- dalità convenzionale, mista o prevalentemente a distanza da qualsiasi tipo di università. Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione (con l’unica eccezione di quelli svolti in- tegralmente a distanza) deve essere inserita nell’ordinamento una sintesi del parere del comitato regionale. Inoltre, è necessario acquisire il parere anche per eventuali repliche del corso in altra sede. 10
Qualora la sede didattica del corso sia ubicata fuori dalla regione ove ha sede l’Ateneo, i comitati regionali di coordinamento competenti a esprimere il relativo parere sono quelli di entrambe le regioni. Nella sintesi eventuali interventi vanno attribuiti ai membri del comitato indicandone il ruolo istituzionale e non necessariamente il nome e cognome. Occorre inserire nel quadro “Date delibere di riferimento” della SUA-CdS la data in cui è stato rilasciato il parere favorevole del comitato di coordinamento. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento e AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Date delibere di riferimento Fonti normative: D.M. 544/2007, art. 8, comma 5, e Allegato C; D.M. 989/2019, Allegato 3. 3.3) Sintesi del parere della Regione (limitatamente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia) Limitatamente all’accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale in Medicina e Chi- rurgia, da disporre esclusivamente nell’ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito anche il parere della Regione che si espri- me avendo valutato le specifiche condizioni dell’offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l’assistenza sanitaria. Indicazioni: Per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di nuova istitu- zione deve essere inserita una sintesi del parere della Regione. Tale sintesi non fa parte dell’Ordinamento didattico del corso e dovrà essere inserita nella SUA-CdS prima dell’in- vio dei nuovi corsi all’ANVUR. Quadri SUA-CdS: AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni/Parere della Regione Fonti normative: D.M. 989/2019, Allegato 3. 3.4) Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresen- tative a livello locale della produzione, servizi, professioni Fin dall’applicazione del D.M. 270/2004 è diventato necessario istituire un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell’offerta formativa proposta, sia per instaurare una fattiva collaborazione nell’individuazione di conoscen- ze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale in modo che possano essere spendibili a livello lavorativo. Al momento dell’istituzione di un nuovo corso di studi è perciò obbligatoria la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Indicazioni: Per i corsi di nuova istituzione deve essere inserita nell’ordinamento una sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produ- zione, dei servizi e delle professioni. In particolare, devono essere riportate: a) la data in cui è avvenuta la consultazione; b) quale organo o soggetto accademico ha effettuato 11
la consultazione; c) la tipologia delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite documenti e studi di settore; d) in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non neces- sariamente i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione; e) quali sono le modalità e la cadenza di studi e consultazioni; f) una descrizione delle risultanze della consultazione. Il quadro A1.a della SUA-CdS “Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Istituzione del corso)” fa parte dell’ordinamento e contiene le risultanze della consul- tazione al momento dell’istituzione del corso. Il quadro A1.b della SUA-CdS “Consulta- zione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni (Consultazioni successive)” non fa parte dell’ordinamento e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di eventuali consultazioni effettuate dopo l’istituzione del corso. Eventuali modifiche a quest’ultimo quadro non costituiscono modifiche di ordinamento. Quadri SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A1.a) Consulta- zione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso) e AMMINISTRAZIO- NE/Altre informazioni/Date delibere di riferimento. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 11, comma 4. 12
4) OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRITTORI DI DUBLINO 4.1) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del per- corso formativo Per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale i Decreti Ministeriali indicano gli obiettivi formativi qualificanti che tutti i corsi di studio della classe offerti dalle Università devono garantire. La norma inoltre richiede che per ciascun corso di studi siano definiti gli obiettivi formativi specifici, in modo da passare dall’enunciazione generale della clas- se alla descrizione precisa degli obiettivi del singolo corso di studi. Gli obiettivi devono esplicitare l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e pro- fessionale a cui il corso è finalizzato. Questo è uno dei campi più importanti di tutto l’ordinamento: è il campo in cui il corso di studi dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto agli altri corsi di studio della stessa classe. Occorre quindi porre particolare attenzione nella sua compilazione. Indicazioni: Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studi indicano quale progetto formativo si intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del laureato che si vuole formare, e servono (insieme al campo “Il Corso di Studio in breve” della SUA- CdS) per presentare il corso all’esterno. Occorre quindi che siano scritti in maniera chia- ra, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie. Gli obiettivi formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione pe- dissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento totale da tali obiettivi. È necessario pertanto elaborare testi mirati allo specifico progetto formativo che mantengano allo stesso tempo un saldo ed equilibrato riferimento agli obiettivi della classe, senza ricerche di originalità a ogni costo, ma anche senza genericità o mere rico- piature della declaratoria della classe. In nessun momento della descrizione può essere fatto riferimento a versioni precedenti dell’ordinamento: scopo di questo campo è presentare gli obiettivi del corso di studi at- tuale, non fare una storia dell’evoluzione nel tempo del corso. Inoltre, gli obiettivi formativi specifici devono essere chiaramente correlati alla tabella del- le attività formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative. Per questo motivo è obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. In questo campo la descrizione deve essere sommaria, in quanto ha solo lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Infine, se utile per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività forma- tive (per esempio, la necessità di specifici intervalli di crediti) o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento in questo 13
campo alla presenza di curricula all’interno del corso di studi. Si consiglia però di non indicarne esplicitamente il nome, per evitare che un mero cambiamento di denominazio- ne di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. In ogni caso occorre tenere presente che i curricula devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale, e non come mera giustapposizione di percorsi paralleli. Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.a) Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 1, comma 1, lettera m), e art. 11, comma 3, lettere a) e b). 4.2) Descrizione sintetica delle attività affini e integrative Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 133/2021 i settori scientifico-disciplinari relativi alle attività affini e integrative non dovranno più essere indicati nell’ordinamento didattico del corso di studi (RAD) ai fini della approvazione ministeriale. Nell’ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati alle “attività affini e inte- grative” ed una descrizione sintetica di tali attività; tale descrizione è essenziale ai fini della valutazione della coerenza degli obiettivi formativi e dell’ordinamento didattico del corso. Le attività affini e integrative saranno definite nel dettaglio dagli Atenei nel regolamento didattico del corso in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo e garantendo che tali attività siano finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente cor- relate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. Potranno far parte delle attività affini e integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale; è possibile utilizzare per le attività di tale ambito anche settori di base e caratterizzanti, se questo è funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del cor- so. In ogni caso è necessario che attraverso le attività previste in questo ambito si garan- tisca allo studente una formazione multi ed interdisciplinare evitando che queste attività si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, disattendendo il significato a loro dato dal legislatore. Indicazioni: Alle attività formative affini o integrative devono essere destinati alme- no 18 crediti nei corsi di laurea e 12 crediti nei corsi di laurea magistrale. Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere fortemente motivate nel campo “descrizione sintetica delle attività affini e integrative” facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici e alla figura professionale che si intende formare. Nel campo “descrizione sintetica delle attività affini e integrative” dovranno in ogni caso essere definite in modo sintetico le attività formative previste tra le “affini o integra- tive” chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso. Nella descrizione si potrà fare riferimento a discipline, o gruppi di discipline culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori 14
scientifico-disciplinari al fine di non rendere eccessivamente vincolante l’ordinamento) ed eventualmente a crediti minimi ad esse riservate. La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambi- to sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso e per una chiara compren- sione del percorso formativo proposto. Ad esempio: - se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi profes- sionali proposti per il corso di studio fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini e integrative queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del progetto; - se tra le affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico, obbligatorie per tutti gli studenti del corso occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati. Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.d) Descrizio- ne sintetica delle attività affini e integrative. Fonti normative: D.M. n. 133 del 3 febbraio 2021, articolo 1. 4.3) Conoscenza e comprensione – Capacità di applicare cono- scenza e comprensione Dopo la conferenza ministeriale di Praga (2001), un gruppo di esperti di diversi paesi ha prodotto una serie di definizioni dei processi di apprendimento, tarate sui tre cicli del Processo di Bologna, successivamente denominati Descrittori di Dublino («Dublin descrip- tors»). Si tratta di formulazioni di carattere generale, che cercano di tipizzare i risultati conseguiti in termini di apprendimento dagli studenti che ottengono un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. I Descrittori di Dublino descrivono quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (conoscenze ed abilità). I due descrittori “Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferiscono a conoscenze e competenze pretta- mente disciplinari; gli altri tre invece fanno riferimento a competenze trasversali. Indicazioni: I descrittori relativi a “Conoscenza e comprensione” e a “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” devono essere usati per indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel momento in cui consegue il titolo. Per la precisione, il campo “Conoscenza e comprensione” si riferisce alle conoscenze disciplinari che formano il nucleo fondante del corso di studi, mentre il campo “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” si riferisce alle competenze (il “saper fare”) disciplinari che si vuole che lo studente acquisi- sca nel corso di studi. Come tali, questi campi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Ove lo si ritenga necessario è possibile differenziare lievemente la descrizione a seconda del curriculum, purché rimanga evidente la struttura unitaria del corso di studi, ed evitando di indicare esplicitamente il nome dei curricula per evitare che un mero cambiamento di denominazione di un curriculum costringa a un cambiamento di ordinamento. È inoltre necessario indicare con quali tipologia di attività formative i risultati indicati saranno conseguiti e verificati. Infatti, quando un corso di studi si pone un obiettivo deve anche dare evidenza del fatto che ha messo in campo degli 15
strumenti per raggiungere l’obiettivo e per verificare che l’obiettivo sia stato raggiunto. Si consiglia però di fare riferimento a tipologie generali di attività (per esempio, inse- gnamenti di ambiti disciplinari, o discipline, presenti nella tabella delle attività formative, seminari, tirocini, prova finale, ecc.) e a modalità generali di verifica (per esempio, esami di profitto, relazioni, risultati di attività di laboratorio o di tirocinio, prova finale, ecc.), senza citare i nomi di specifici insegnamenti o specifiche attività, in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni di ordinamento. Per lo stesso motivo non bisogna fare riferimenti a date o specifici anni accademici. Per la parte relativa all’ordinamento il quadro A4.b.1 della SUA-CdS, chiamato “Cono- scenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensio- ne: Sintesi”, consiste di due campi di testo, uno per la “Conoscenza e comprensione” e l’altro per le “Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, in cui vanno descritti in maniera sintetica i risultati disciplinari attesi, facendo riferimento alle attività formative ma non necessariamente ai singoli insegnamenti, e trattando il corso di studi nel suo com- plesso. I quadri di dettaglio della SUA-CdS (A4.b.2 - “Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio”), che non fanno parte dell’ordinamen- to, potranno essere suddivisi in aree di apprendimento, fare riferimento anche ai singoli insegnamenti e dovranno essere coerenti con quanto indicato nei quadri di sintesi. Questi quadri, potranno essere modificati anche annualmente senza che ciò comporti modifiche di ordinamento Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(A4.b.1) Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione: Sintesi. Fonti normative: DD.MM. 16/03/2007 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7. 4.4) Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento Come indicato nel paragrafo 4.2, i descrittori di Dublino servono a indicare quanto uno studente medio, in possesso di adeguata formazione iniziale, dovrebbe conoscere, com- prendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (cono- scenze ed abilità). In particolare, i tre descrittori “Autonomia di giudizio”, “Abilità co- municative”, e “Capacità di apprendimento” fanno riferimento a competenze trasversali non correlate a singole discipline, anche se possono essere declinate in maniera diversa a seconda del corso di studi. Indicazioni: Nella stesura va conservato il riferimento al significato epistemologi- co e pedagogico di ogni descrittore, cercando però di evitare mere affermazioni di principio e di mantenere un collegamento evidente con le specificità del corso di studi. In particolare, per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli strumenti di- dattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico corso di studi, per dare evidenza che il corso di studi, dopo aver dichiarato un obiettivo, abbia messo in campo strumenti per raggiungerlo e per verificarne il raggiungimento. Nello stesso tempo, questa connessione tra singolo descrittore e strumento didattico non deve arrivare a un dettaglio eccessivo, né legare in modo rigido i singoli passaggi di progresso conoscitivo a una specifica attività didattica. 16
Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A4.c) Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento. Fonti normative: DD.MM. 16/03/07 (Determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale), art. 3, comma 7. 17
5) INGRESSO E USCITA 5.1) Conoscenze richieste per l’accesso Il legislatore prevede due requisiti necessari per essere ammessi a un corso di studi: un idoneo titolo di studio e un’adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti devono essere definiti per ciascun corso di studi e devono sempre essere indicati nei regolamenti didat- tici. Le conoscenze indispensabili per poter intraprendere il percorso formativo, le modalità per la loro verifica e quelle per colmare eventuali lacune sono differenti per i corsi di lau- rea e di laurea magistrale a ciclo unico, e per i corsi di laurea magistrale; le tratteremo quindi separatamente. 5.1.1) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all’estero e riconosciu- to idoneo. L’adeguata preparazione iniziale è invece descritta tramite l’indicazione delle conoscenze richieste per l’accesso. La verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria. Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici ob- blighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (e di laurea magistrale a ciclo unico) ad acces- so programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima. Indicazioni: Nell’ordinamento occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i ti- toli esteri riconosciuti idonei per l’accesso al corso; è sufficiente un’indicazione generica tipo “Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.” Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l’accesso. Riguardo le modalità di verifica e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso la verifica non sia positiva, nell’ordinamento occorre indicare che verrà effettuata tale verifica e che saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da sod- disfare nel primo anno di corso, senza necessariamente entrare nei dettagli. Si ricorda però che questa indicazione è obbligatoria anche per i corsi ad accesso programmato, e che il controllo che la verifica sia positiva deve essere effettuato dal corso di studi, e non può essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di “autovalutazione” della preparazione iniziale. Inoltre, la normativa si riferisce a conoscenze per l’accesso, e non fa riferimento a motivazioni, abilità e attitudini (che se non bene specificati rischiano di causare discriminazioni); pertanto verifiche prevedenti lettere motivazionali e/o test psico-attitudinali non sono accettabili. Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate compe- tenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un livello 18
di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento. Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi for- mativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro A3.b della SUA-CdS, non fanno parte dell’ordinamento, e possono essere modificate (anche annualmente) dagli atenei. Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a) Conoscen- ze richieste per l’accesso. Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 1. 5.1.2) Conoscenze richieste per l’accesso alle lauree magistrali In questo caso il titolo di studio che consente l’accesso deve essere la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre gli atenei devono stabilire per ogni corso specifici criteri di accesso che preve- dono, in ogni caso, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della per- sonale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale. Indicazioni: I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di possesso di lau- rea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri minimi di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di que- ste due modalità. L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea ma solo a una o più classi di laurea e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione. L’ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. Anche tenuto conto di questa possibilità si raccomanda di individuare i requisiti minimi (comuni a tutti gli eventuali curricola) necessari per l’accesso al corso prevedendo, poi, se necessario, percorsi differenziati che conducano comunque al conseguimento degli obiettivi formativi del corso e del titolo entro i 120 CFU. La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono acceder- vi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, tale possesso non può essere considerato come verifica della personale preparazione. L’ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere indicati nel quadro A3.b della SUA-CdS, e possono essere modificati, anche an- nualmente, dagli atenei senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determi- nata laurea con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili; modalità di verifica che richiedano “lettere motivazionali” o facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione dello studente non sono invece accettabili. Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso deve essere indicato nell’ordina- mento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per 19
l’accesso un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Si ricorda infine che la normativa non consente di attribuire debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali. Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A3.a) Conoscen- ze richieste per l’accesso Fonti normative: D.M. 270/2004, art. 6, comma 2, e D.M. 16/03/2007 (Determi- nazione delle classi di laurea magistrale), art.6, commi 1 e 2. 5.2) Caratteristiche della prova finale La prova finale è obbligatoria sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea magistrali, anche se con caratteristiche diverse; pertanto l’ordinamento deve descriverne le caratteri- stiche in maniera coerente con il livello del corso di studi, e attribuirle un congruo numero di crediti. Indicazioni: È necessario che ci sia coerenza fra quanto previsto nella parte generale dell’ordinamento (obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi), quanto dichiarato nella descrizione della prova finale ed i crediti attribuiti la prova stessa. In par- ticolare, il numero di CFU da attribuire a tale prova deve essere commisurato al tempo necessario per la sua preparazione. Alla prova finale dei corsi di laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione for- mativa individuale a completamento del percorso, senza però richiedere una particolare originalità. Per la prova finale della laurea magistrale invece deve essere prevista una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Pertanto le ca- ratteristiche della prova devono essere coerenti con tale previsione; in particolare, i CFU da attribuire alla prova finale di laurea magistrale devono essere notevolmente superiori a quelli previsti per la prova finale della laurea. Nel caso in cui parte dello svolgimento della prova finale avvenga, o possa avvenire, all’interno di un’attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell’ordinamento, in modo da giustificare un’eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei cre- diti che avrebbero dovuto essere destinati alla prova finale. L’ordinamento deve contenere solo l’indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale; le modalità di svolgimento, le regole per l’attribuzione del voto finale, indicazioni operative, ed eventuali esemplificazioni, non facendo parte dell’ordinamento ma del regolamento del corso, devono essere inserite nell’apposito quadro A5.b della SUA-CdS denominato “Modalità di svolgimento della prova finale”. Quadro SUA-CdS: QUALITÀ/Obiettivi della formazione/(Quadro A5.a) Caratteri- stiche della prova finale Fonti normative: D.M.270/2004, art. 11 comma 3, lettera d), e comma 5; D.M. 386 del 26/07/2007 (linee guida), All. 1, punto 3, lettera i). 20
5.3) Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati La legislazione prevede che gli ordinamenti didattici individuino gli sbocchi professionali pre- visti per ciascun corso di studi, in maniera coerente con i risultati della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Indicazioni: Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali devono logicamente essere coerenti con l’analisi fatta nella fase di progettazione del corso di studi, con i ri- sultati di apprendimento attesi e con i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e professionali indicati devono essere coerenti con il livello del corso di studi. Inoltre il contenuto di questi quadri svolge una fun- zione di comunicazione verso l’esterno; di conseguenza essi dovranno essere compilati in modo tale da essere comprensibili agli aspiranti studenti e alle loro famiglie e anche ai potenziali datori di lavoro. Nella stesura del profilo professionale, conviene iniziare dall’elencazione delle preva- lenti figure professionali che il corso di studi si pone l’obiettivo di formare. Le professioni regolamentate possono essere inserite solo se la classe di laurea in cui è incardinato il corso dà accesso ai relativi esami per l’ingresso negli ordini. In ogni caso è obbligatorio esplicitare tutti i requisiti necessari per l’accesso alla professione (superamento dell’esa- me di stato, iscrizione all’albo professionale, ecc.) evitando di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte. Il profilo professionale è poi descritto attraverso i quattro campi “figura professionale che si intende formare”, “funzione in un contesto di lavoro”, “competenze associate alla fun- zione” e “sbocchi occupazionali”. I quattro campi vanno tutti compilati secondo le indica- zioni di cui sotto e ove necessario (per esempio in presenza di più curricola) è possibile prevedere più figure professionali purché coerenti con gli obiettivi del corso. Nel campo “Figura professionale che si intende formare” deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori informazioni. Nel campo “Funzione in un contesto di lavoro” vanno elencati i principali compiti che il laureato può svolgere abitualmente, con quali altre figure può collaborare, se è in grado di rivestire ruoli di coordinamento, e così via. In questo campo è anche possibile indica- re, qualora lo si ritenga opportuno, se per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti, ecc. Nel campo “Competenze associate alla funzione” sono da indicare l’insieme delle co- noscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite nel corso di studi, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale. Non si tratta dunque di ripetere i risultati di apprendimento del corso di studi, ma di definire le competenze rispetto alle attività e ai compiti che il laure- ato si prevede sarà chiamato a svolgere. Relativamente al campo degli “Sbocchi occupazionali”, è innanzitutto utile chiarire che con tale termine si intende il tipo di ambito lavorativo in cui il laureato eserciterà prevalen- temente la sua professione (industria, enti privati e pubblici, libera professione, ecc.). In ogni caso nel campo dovranno essere elencati solo i principali sbocchi occupazionali per i quali il corso di studi fornisce una solida preparazione specifica che sia necessariamente richiesta per tale sbocco, evitando di indicare sbocchi occupazionali non direttamente correlati con gli studi svolti. 21
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