BANDO DI CONCORSO BORSA DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI - ANNO ACCADEMICO 2018/19 - ERSU Sassari

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BANDO DI CONCORSO BORSA DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI - ANNO ACCADEMICO 2018/19 - ERSU Sassari
BANDO DI CONCORSO
BORSA DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI
      ANNO ACCADEMICO 2018/19
Contatti
Settore diritto allo Studio
Tel. 079/9940002
Mail. dirstudio@ersusassari.it
Sportello Studenti: via M. Coppino, 18 – Sassari
Lunedì – venerdì ore 11:00 – 13:00 e martedì pomeriggio ore 16:00 – 18:00
DATE DA RICORDARE

    MESE         DATA                                      OGGETTO
                        Apertura domanda online per la richiesta del contributo borse di studio e
  Luglio 2018     16
                        servizi abitativi per l’a.a. 2018/2019
                        Chiusura ore 13.00: termine ultimo per la trasmissione telematica della
                        domanda per la richiesta del contributo borse di studio e servizi abitativi
 Agosto 2018      31
                        per l’a.a. 2018/2019, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti
                        richiesti in fase di compilazione
                        Pubblicazione graduatorie provvisorie per borsa e servizi abitativi
                        Apertura Ricorsi: gli studenti presenti nelle graduatorie provvisorie sono
                        tenuti a verificare l’esattezza dei dati ed a segnalare, su modulo
                  17
                        predisposto dall’Ente per i ricorsi, le eventuali inesattezze riscontrate.
                        Ultimo termine presentazione ISEE per coloro che hanno dichiarato la
                        DSU.
Settembre 2018          Conservatorio di Musica: Scadenza iscrizione all’ateneo. L’assegnazione
                  19    del numero di matricola sarà comunicata direttamente dall’Ateneo e
                        l’Ersu provvederà ad importarla
                  24    Chiusura Ricorsi ed ultimo termine per rinunciare alle strutture abitative
                        Accademia di Belle Arti: Scadenza iscrizione all’ateneo. L’assegnazione del
                  28    numero di matricola sarà comunicata direttamente dall’Ateneo e l’Ersu
                        provvederà ad importarla
                  02    Pubblicazione graduatorie definitive servizi abitativi
                        Istituto Superiore di Scienze Religiose – Sedi di Sassari e Tempio
                  15    Ampurias: Scadenza iscrizione all’ateneo. Scadenza procedura online per
 Ottobre 2018           l’inserimento del numero di matricola.
                        Università di Sassari: Scadenza iscrizione all’ateneo. Scadenza procedura
                  18    online per l’inserimento del numero di matricola per gli studenti iscritti
                        alla laurea triennale e magistrale a ciclo unico (1° livello).
                  31    Pubblicazione graduatorie definitive borse
                        Scadenza procedura online per l’inserimento codice iban per il pagamento
Novembre 2018     12
                        1° rata
                        Pagamento 1° rata borsa di studio
Dicembre 2018     31    Scadenza integrazione documentale per gli studenti “Ammessi con
                        riserva” per ISEE o per studenti indipendenti (Vedi art. 8)
                        Status fuori sede: scadenza procedura online per la dichiarazione dello
Gennaio 2019      31
                        status di fuori sede (Vedi art. 16)
                        Università di Sassari: Scadenza iscrizione all’ateneo. Scadenza procedura
                        online per l’inserimento del numero di matricola per gli studenti iscritti
 Marzo 2019       31    alla laurea magistrale (2° livello).
                        Scadenza integrazione documentale per gli studenti “Ammessi con
                        riserva” per convalida esami Erasmus o per trasferimento/Passaggio
 Giugno 2019      28    Pagamento 2° rata borsa di studio
                        Matricole di 1° e 2° livello: Scadenza comunicazione conseguimento dei
Novembre 2019     29    20 CFU necessari a mantenere il diritto alla 1° rata già percepita e per
                        ottenere la seconda (Vedi art. 15)

                                           1
INDICE

ART. 1       DESTINATARI                                                               pag. 3
ART. 2       REQUISITI ECONOMICI                                                       pag. 3
ART. 3       REQUISITI DI MERITO                                                       pag. 5
ART. 4       DEFINIZIONE DI PASSAGGIO, TRASFERIMENTO, ABBREVIAZIONE CORSO
             E RINUNCIA AGLI STUDI                                                     pag. 8
ART. 5       CONVERSIONI BORSA                                                         pag. 9
ART. 6       PREMIO DI LAUREA                                                          pag. 9
ART. 7       DURATA E CONCESSIONE DEI BENEFICI                                         pag. 10
ART. 8       CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE pag. 11
ART. 9       STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO                               pag. 12
ART. 10      IMPORTI BORSA DI STUDIO                                                   pag. 13
ART. 11      MODALITA’ PER CONCORRERE E SCADENZA                                       pag. 14
ART. 12      RICORSI ED ESITO DEL CONCORSO                                             pag. 14
ART. 13      MODALITA’ DI PAGAMENTO                                                    pag. 15
ART. 14      CAUSE DI DECADENZA – ESCLUSIONE                                           pag. 16
ART. 15      REVOCA MATRICOLE                                                          pag. 16
ART. 16      CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI (Sede, Pendolari, Fuori Sede)              pag. 17
ART. 17      DISPOSIZIONI PER STUDENTI DIVERSAMENTI ABILI                              pag. 19
ART. 18      SERVIZI ABITATIVI                                                         pag. 20
ART. 19      TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITA’(richiesta trasferimento pratica borsa) pag.22
ART. 20      VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI                                         pag. 23
ART. 21      INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI                                   pag. 23
ART. 22      TASSA ERSU ED ESONERO TASSE DI ISCRIZIONE                                 pag. 25
ART. 23      SERVIZI PRESSO LE SEDI DECENTRATE                                         pag. 25
Allegato A   INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISEE/ISPE PARIFICATO
             PER GLI STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO                pag. 26
Allegato B   NOVITA’ BANDO E GUIDA ALLA COMPILAZIONE                                   pag. 29

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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E
                  SERVIZI ABITATIVI A.A. 2018/2019
Art. 1- Destinatari
In applicazione del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 possono concorrere gli studenti in possesso dei
requisiti di merito e reddito di cui ai successivi artt. 2 e 3 che, entro i termini previsti dalle
rispettive Istituzioni e per il conseguimento per la prima volta del titolo relativo a ciascuno dei
livelli dei corsi sotto indicati, si iscrivano a:

1. Corsi di laurea triennale (1° livello);
2. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Architettura - Farmacia - C.T.F. – Giurisprudenza -
     Medicina e Chirurgia - Odontoiatria - Medicina Veterinaria);
3.   Corsi di laurea magistrale/biennio specialistico (2° livello);
4.   Scuole di specializzazione (3° livello), ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al Decreto
     Legislativo 4 agosto 1999 n. 368.
5.   Dottorati di ricerca (3° livello), attivati ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998 n. 210, se
     non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. del 30/04/99 n. 224/99;
6.   Accademia di Belle Arti;
7.   Conservatorio di Musica;
8.   Istituto Superiore di Scienze Religiose - ISSR di Sassari - Tempio Ampurias.

Non sono ammessi al concorso gli studenti che siano in possesso di un titolo universitario (anche
se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello rispetto a quello per il quale si
concorre né gli studenti il cui anno di 1^ immatricolazione non coincida con l’anno di 1^ iscrizione.
Inoltre non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano già beneficiato, in caso di variazioni
di carriera (trasferimenti, passaggi di corso di laurea e rinuncia), di provvidenze per il diritto allo
studio per lo stesso anno di corso di pari livello.
Agli studenti detenuti che concorrono al bando borsa di studio si applicano le norme generali
previste dallo stesso ad eccezione della classificazione dello status (fuori sede, pendolare e in
sede). Tali studenti sono infatti considerati sempre in sede salvo i casi previsti espressamente
all’art. 16.

Art. 2 - Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) per il Diritto allo studio universitario di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n° 159 e del Decreto del Ministero del
Lavoro del 7 novembre 2014.
L’Attestazione ISEE deve fare riferimento alle “prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario” e la data di emissione non deve essere antecedente al 16 gennaio 2018 (vedi Art.
11).
Per l’attribuzione delle borse di studio viene inoltre considerato l’ISPE (l’Indicatore Situazione
Patrimoniale Equivalente) calcolato dividendo l’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per il
VSE (valore della scala di equivalenza).

                                                    3
Per l’accesso ai benefici gli Indicatori del nucleo familiare dello studente non dovranno superare i
seguenti limiti:

       ISEE per il diritto allo studio:                                    ISPE:
                 € 23.253,00                                          € 50.550,00

Per il corrente anno accademico tutti gli studenti hanno l’obbligo di produrre in formato PDF la
attestazione ISEE per il Diritto allo Studio. Gli studenti che avessero presentato un ISEE ordinario o
un ISEE con annotazioni saranno ammessi con riserva in graduatoria e verrà loro sospeso il
pagamento della borsa sino all’integrazione della documentazione (Vedi Art. 8).

Studente indipendente
Lo studente che fa nucleo familiare a sé è considerato indipendente se in possesso di entrambi i
seguenti requisiti:
 residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla
     data di presentazione della domanda, in un immobile non di proprietà di un suo membro. Si
     precisa che non sono ritenute valide le residenze stabilite in immobili di parenti entro il 2°
     grado in linea retta e collaterale (nonni, fratelli) e gli immobili di cui anche una quota, pari o
     superiore al 50%,sia di proprietà di un componente della famiglia di origine;
 redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non
     inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. In quest’ultimo
     caso lo studente dovrà presentare la situazione reddituale relativa agli ultimi due anni.
In assenza di uno o di entrambi i requisiti il nucleo familiare dello studente sarà integrato con
quello della famiglia di origine.
I genitori dello studente richiedente non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad
eccezione di casi specifici previsti nel D.P.C.M. n° 159/13.
La fattispecie di studente indipendente si applica anche a studenti coniugati, conviventi e/o
separati.
Relativamente agli studenti coniugati, si specifica che il limite di reddito di € 6.500,00 può essere
raggiunto cumulando i redditi del coniuge.
Lo studente che ritiene di possedere i requisiti su specificati per essere considerato come
“studente indipendente” deve altresì compilare e allegare alla domanda, l'apposito modulo
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per studente indipendente” (Mod. 32), corredato
dalla documentazione ivi indicata e scaricabile durante la compilazione della domanda online.
Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, è possibile scegliere un nucleo
ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché
dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini IRPEF, escludendo pertanto altri eventuali
componenti la famiglia anagrafica).
I requisiti di studente indipendente non si applicano agli studenti orfani di entrambi i genitori che
in sede di compilazione della domanda online dovranno autocertificare lo status di “orfano”.
Studente straniero
Nelle more di ulteriori disposizioni ministeriali che chiariscano nell’ambito dell’applicazione del
DPCM 159/13, le modalità di calcolo dell’ISEE allo studente straniero il cui nucleo familiare risieda,
percepisca redditi e/o possieda patrimoni all’estero, l’Ente adotterà per questa categoria di utenti
l’ISEE parificato.

                                                  4
Per l’elaborazione dell’ISEE parificato lo studente dovrà seguire le indicazioni specificate
nell’allegato A del presente bando e produrre la certificazione entro il termine ultimo del
31/12/2018.

Art. 3 - Requisiti di merito
MATRICOLE
Sono matricole gli studenti che nell’a.a. 2018/19 si iscrivono per la prima volta al primo anno di un
corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale/biennio specialistico (2°
livello) e specialistica/dottorato (3° livello).
I benefici sono attribuiti sulla base del requisito economico e il requisito di merito è valutato ex-
post (vedi Art.15). In caso di rinuncia agli studi e re-immatricolazione ad un nuovo corso di laurea
lo studente, che avesse già beneficiato di borsa di studio come primo anno, sarà escluso dal
concorso per lo stesso anno a meno che non provveda alla restituzione della borsa entro il termine
ultimo per la presentazione dei ricorsi (24 settembre 2018).
Gli studenti che non perfezioneranno l’iscrizione entro i termini previsti dai rispettivi Atenei,
perderanno il diritto ai benefici e dovranno restituire all’Ente l’importo corrispondente al valore
dei servizi eventualmente goduti.
Non verranno accolte immatricolazioni pervenute oltre i termini di cui sopra. Eventuali eccezioni
saranno prese in considerazione esclusivamente solo per i casi debitamente documentati dagli
Atenei e in presenza di fondi sufficienti.
 Matricole 1° Livello: laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico:
    sono matricole di 1° livello gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o
    laurea magistrale a ciclo unico e gli studenti che, all’apertura del bando di concorso 16/07/18,
    non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed ottenuto il numero di matricola. Tali studenti
    devono fare la domanda di borsa come “Matricole non iscritte”. In questo caso l’Ersu
    attribuirà un numero di matricola provvisorio.
    Lo studente una volta ricevuto il numero di matricola dovrà comunicarlo all’Ersu attraverso la
    procedura online per certificare l’avvenuta iscrizione entro i termini previsti dal bando di
    concorso.
    Sono esclusi da questa procedura le “matricole non iscritte” dell’Accademia di Belle Arti e del
    Conservatorio di Musica in quanto saranno gli stessi Istituti universitari a trasmettere all’Ersu
    l’avvenuta immatricolazione.
 Matricole 2° Livello: laurea magistrale/biennio specialistico : Sono matricole di 2° livello gli
    studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale (Università) o ad un Biennio
    Specialistico (Accademia di Belle arti, Conservatorio di Musica ed Istituto Religioso) e che
    hanno uno dei seguenti requisiti:

    a) titolo di laurea di 1° livello
     Possono fare domanda come “matricole iscritte” se in possesso del numero di matricola, o
     come “matricole non iscritte” se non ancora immatricolate al momento della compilazione
     online della domanda di borsa di studio;
    b) almeno 150 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2018
        Possono fare domanda come “Matricole non iscritte” gli studenti, in possesso di 150
        crediti, che prevedono di laurearsi al 1° livello entro il 31 marzo 2019 e che si iscrivono, per
        l’a.a. 2018/2019, alla laurea magistrale. Se in possesso dei requisiti economici previsti dal
        bando, verranno inseriti nella graduatoria delle matricole di 2° livello con situazione

                                                   5
sospesa, in attesa dell’effettiva iscrizione. Tali studenti dovranno comunicare all’Ufficio
              Diritto allo Studio, tramite procedura online, numero di matricola.

   Matricole delle Scuole di specializzazione e dottorati (3° livello).
    Possono fare domanda come matricole di 3° livello gli studenti iscritti ai corsi secondo le modalità
    previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza alcun fuori corso o ripetenza dall’anno di prima
    iscrizione. Gli studenti devono dichiarare su modulo predisposto dall’Ente (Mod. 30) di non essere
    vincitori di altra borsa di studio. In assenza di tali comunicazioni l’eventuale borsa e servizi ad essa
    connessi saranno sospesi.
    Saranno esclusi dal beneficio gli studenti il cui anno di immatricolazione non coincida con l’anno di
    prima iscrizione.

    ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
    L’anno d’iscrizione è calcolato tenendo conto dell’anno accademico in cui lo studente si è iscritto
    per la prima volta ad un corso come di seguito specificato:

    Livello             Corso di studio                          Anno di prima immatricolazione
       1°       Laurea triennale                  Anno accademico in cui ci si è immatricolati per la prima volta
                Laurea magistrale a ciclo unico   presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano,
                                                  dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
       2°       Laurea       magistrale/biennio Anno accademico in cui ci si è immatricolati a tale corso
                specialistico                   presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano,
                                                dopo il conseguimento di una laurea triennale.
       3°       Scuole di specializzazione        Anno accademico in cui ci si è immatricolati a tale corso
                Dottorato di ricerca              presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano,
                                                  dopo il conseguimento di una laurea a ciclo unico o
                                                  magistrale.

    Il numero minimo dei crediti richiesti per la borsa di studio, conseguiti entro il 10 Agosto 2018, è
    specificato di seguito:
    UNIVERSITÀ/ACCADEMIA/CONSERVATORIO/ISTITUTO RELIGIOSO
    Corso di laurea triennale
    Anno di corso        1° anno                2° anno                  3° anno               1° anno FC
    Crediti richiesti    -                      25                       80                    135

    Corso di laurea magistrale a ciclo unico
    Anno di corso        1° anno      2° anno      3°anno       4°anno          5°anno   6°anno e 1° 1° anno FC
                                                                                         anno FC
    Crediti richiesti    -            25           80           135             190      245         300

    Corso di laurea magistrale/biennale specialistico (2°livello)
    Anno di corso        1° anno                2° anno                  1°FC
    Crediti richiesti    -                      30                       80

    Per tutti i corsi di laurea magistrale/biennio specialistico, tali limiti sono incrementati di un
    numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente
    al momento dell’iscrizione.

                                                            6
CREDITI FORMATIVI NON RICONOSCIUTI AI FINI DELLA BORSA
Per tutti i corsi di studio non saranno considerati i crediti formativi relativi a:

1. esami solo parzialmente convalidati che richiedono una ulteriore integrazione di crediti
   formativi per la votazione finale;
2. esami convalidati integralmente dalla precedente carriera ma che richiedono una ulteriore
   integrazione di crediti nel corso di studi nel quale si concorre;
3. moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
4. tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2018;
5. crediti relativi ai corsi integrati se non sono stati sostenuti nella loro completezza ossia al
   termine dell’ultimo modulo utile;
6. crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studio) cioè quelli non utili al
   conseguimento del titolo;
7. crediti relativi a esami convalidati da precedente carriera per la quale è stata fatta una rinuncia
   agli studi;
8. corsi singoli;
9. Per gli studenti impegnati in programmi di mobilità internazionale (ERASMUS o simili) saranno
   considerati i crediti convalidati dalla delibera del Dipartimento di appartenenza anche se
   richiedono un’integrazione. In attesa della convalida lo studente sarà collocato nella
   graduatoria come “ammesso con riserva” (vedi art. 8).

“BONUS”
Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le
seguenti modalità:

ISCRITTI A:                                                                                  BONUS
                          Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
                                                                                             5 crediti
                          benefici per il 2° anno accademico
                          Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei          12
Laurea triennale o Laurea
                          benefici per il 3° anno accademico                                 crediti
Magistrale a ciclo unico
                          Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
                                                                                             15
                          benefici per gli anni accademici successivi al 3° anno
                                                                                             crediti
                          accademico

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del “bonus” non utilizzata
nell’anno di riferimento potrà essere utilizzata in quelli successivi. Tale disposizione si applica
anche in caso di utilizzo del bonus in carriere precedenti.

ISCRITTI A:                                                                                   BONUS
Laurea
magistrale/biennio   Lo studente iscritto agli anni successivi può utilizzare il bonus se non 15
specialistico    (2° fruito nel corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico.         crediti
livello)

                                                    7
Tale “bonus” non può essere calcolato per il raggiungimento dei 150 crediti necessari per
l’accesso.
Qualora lo studente, nella laurea triennale, abbia utilizzato parzialmente il bonus potrà utilizzare la
quota del bonus rimasta nella laurea magistrale/biennio specialistico (2° livello).

      I “bonus” non sono cumulabili tra loro.
Es.: lo studente che chiede di usare il ”bonus” per il raggiungimento del requisito di merito per il 2°
anno avrà diritto ad un “bonus” totale di 5 crediti per tutto il corso di laurea, quello che decide di
usarlo per il 3° anno avrà diritto ad un “bonus” totale di 12 crediti.
Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di “bonus” per il 2°anno avrà diritto ad utilizzare solo i
restanti 2 crediti per tutto il corso di laurea.
Se uno studente è iscritto alla laurea magistrale (2° livello) e ha utilizzato per la laurea triennale
2CFU su 12CFU a disposizione per il 3° anno ha un totale residuo, per la magistrale, di 10CFU.

Art. 4 - Definizione di passaggio, trasferimento, abbreviazione di corso e rinuncia
agli studi
In caso di passaggio di corso di laurea, abbreviazione di corso o trasferimento da altre Università,
ai fini dell’ammissione e dell’inserimento in graduatoria, il merito viene calcolato sulla base degli
anni trascorsi dall’anno di prima immatricolazione che va inteso come l’anno di prima iscrizione
nel corso di laurea precedente al passaggio/abbreviazione/trasferimento.
Gli studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono a una laurea magistrale a ciclo unico
potranno usufruire dei benefici esclusivamente a partire dal 4° anno della laurea magistrale a ciclo
unico. L’Ersu considererà gli studenti al 4° anno indipendentemente dall’anno in cui vengono
collocati dall’Università. Nel caso di passaggio di corso o trasferimento saranno riconosciuti validi
solo i crediti riconosciuti nel nuovo corso di laurea nel quale lo studente risulta immatricolato e
per il quale concorre nell’anno accademico 2018/19, i crediti verranno riconosciuti sulla base della
delibera del Dipartimento e in attesa della convalida lo studente sarà collocato in graduatoria in
situazione sospesa.
(Es.: se lo studente effettua il passaggio dal 3° anno del corso di Odontoiatria al 2° di Medicina, ai
fini della borsa di studio sarà considerato come iscritto ad un 3° anno di Medicina e dovrà pertanto
essere in possesso, nel corso in cui ha effettuato il passaggio dei relativi crediti, vale a dire 80.
Pertanto se a seguito del passaggio di corso l'Università convalida allo studente crediti inferiori a
80 questo verrà escluso dall'attribuzione di borsa/servizi.)
In caso di iscrizione, a seguito di rinuncia agli studi verrà considerato l’anno di nuova
immatricolazione ma, ai fini dei benefici Ersu del presente bando, i crediti conseguiti nella carriera
precedente non potranno essere dichiarati e lo studente richiedente potrà concorrere come nuova
matricola, a condizione che non abbia già usufruito dei benefici per lo stesso anno di corso.
Gli studenti che hanno in corso procedure di passaggio, di trasferimento di corso o intendono fare
rinuncia agli studi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ersu.

                                                  8
Art. 5 – Conversioni borsa
a) Conversione borsa da laurea triennale a laurea magistrale/biennio specialistico (2° livello)
   Lo studente “beneficiario” per l’ultimo semestre (1°FC) di borsa di studio per l’a.a. 2018/19
   che, conseguita la laurea triennale si iscrive per il medesimo anno accademico ad un corso di
   laurea magistrale (2° livello), può chiedere, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che
   la borsa di studio venga convertita in borsa per matricole di 2° livello.
   L’accoglimento della richiesta di borsa e/o di posto alloggio è subordinato alla verifica del
   possesso dei requisiti economici, alla disponibilità finanziaria e alla disponibilità dei posti
   alloggio.
   Per l’inserimento in graduatoria si farà riferimento alla graduatoria definitiva borse di studio:
   primo anno laurea magistrale (2° livello). In caso di mancanza di disponibilità finanziaria da
   parte dell’Ente lo studente, pur avendo il requisito economico, risulterà come “Idoneo non
   beneficiario”.
   Servizio Abitativo: se lo studente è beneficiario di alloggio come 1° anno fuori corso decade
   dal “beneficio” e dovrà lasciare la struttura abitativa non appena conseguita la laurea e
   comunicare all’Ente il conseguimento della stessa.

b) Conversione di borsa in Premio di Laurea
   Lo studente “beneficiario” di borsa di studio come ultimo semestre che consegue il titolo di
   laurea entro il 31 marzo 2019 è tenuto a darne comunicazione su modulo predisposto all’Ente,
   che provvederà a convertire l’importo, già percepito come borsa in premio di laurea.
   Non è ammesso ai benefici del presente bando lo studente che alla data del 31 ottobre
   2018(data di pubblicazione delle graduatorie definitive) ha concluso la carriera universitaria.

c) Conversione borsa da laurea triennale a laurea magistrale a ciclo unico
   Lo studente iscritto al 3° anno che ottiene la borsa di studio per l’ultima semestralità (1° anno
   fuori corso) e ottiene il passaggio ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere,
   non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia
   convertita in borsa annuale per il 4° anno del corso di studi per il quale ha ottenuto il
   passaggio.
   Per ottenere tale conversione, oltre ad allegare alla richiesta la documentazione relativa al
   reddito, dovrà produrre apposita documentazione dalla quale risulti che dei crediti conseguiti
   alla data 10 agosto 2018 ne è stato convertito un numero sufficiente a mantenere il possesso
   del merito borsa e/o alloggio nel nuovo corso di studi.
   L’accoglimento della richiesta di conversione borsa è legata alla disponibilità finanziaria
   destinata allo scopo.
   In mancanza del requisito economico di cui all’art. 2 e/o del requisito di merito sopra citato
   non potrà ottenere la conversione borsa e/o mantenere il posto alloggio.

Art. 6 - Premio di laurea
Lo studente titolare di borsa di studio all’ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la
laurea o la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia
di un’integrazione della borsa pari alla metà dell’importo in denaro ricevuto nell’ultimo anno di
corso.
Possono richiedere il Premio di Laurea solo ed esclusivamente gli studenti “Beneficiari” di borsa di
studio nell’anno accademico in corso o che ne abbiano beneficiato in quello precedente.

                                                  9
La richiesta dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo predisposto dall’Ente
(Mod. 6) e pervenire all’Ufficio Diritto allo Studio entro 15 giorni dal conseguimento della laurea.
Si fa presente che nel caso di risorse insufficienti si procederà a pagare gli studenti secondo
l’ordine delle sessioni di laurea di ciascun anno:
     1. Sessione estiva;
     2. Sessione autunnale;
     3. Sessione straordinaria.
Nel caso le risorse siano insufficienti a coprire la totalità dei richiedenti relativi alla scadenza di una
sessione di laurea si terrà conto dei seguenti criteri:
      Voto di laurea;
      Media voti;
      ISEE.
Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla
durata legale del corso, se regolarmente iscritto all’ultimo anno per l’a.a. 2018/2019, percepirà
l’intera borsa di studio e potrà fare domanda di premio di laurea secondo le disposizioni del
presente articolo.

Art. 7 - Durata e concessione dei benefici
Gli studenti possono ottenere i benefici limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio
per un periodo di tempo massimo, calcolato dall’anno di prima iscrizione, pari a:
 Laurea triennale (1° livello): per un periodo di sette semestri, limitatamente ai servizi abitativi
    per un ulteriore semestre;
 Laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi
    ordinamenti didattici più un semestre, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore
    semestre;
 Laurea magistrale/biennio specialistico (2° livello): per un periodo di cinque semestri,
    limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;
 Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca (3° livello): per un periodo di tempo pari alla
    durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.
La durata dei benefici per gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti e Conservatorio di musica è
equiparata a quella prevista per gli studenti dell’Università di Sassari.

      La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea
magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di
concorrere alla borsa di studio e/o posto alloggio limitatamente al conseguimento della
specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).
Si fa presente che i benefici possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di studio a
prescindere dall’Istituzione universitaria nella quale sono stati conseguiti (Conservatorio,
Accademia e Università).

                                                    10
Casi particolari
1. Nel caso di interruzione degli studi dovuta a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente
   documentate e per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio, il periodo di
   interruzione, se riconosciuto formalmente dall’Università, non viene preso in considerazione
   ai fini della valutazione della carriera e del merito.

Art. 8-Criteri per la formulazione delle graduatorie e pubblicazione
Graduatoria Matricole
Per gli iscritti al 1° anno le graduatorie verranno formulate in modo crescente sulla base dell’ISEE e
distinte nel seguente modo:
1. Laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico (1°livello);
2. Laurea magistrale/biennio specialistico (2° livello);
3. Scuola di specializzazione e dottorato (3° livello);
Graduatoria anni successivi al primo
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi verranno redatte apposite
graduatorie distinte per anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente i crediti
conseguiti e successivamente la media aritmetica dei voti riportati.
In caso di parità la posizione in graduatoria è determinata dall’ISEE.
Per gli iscritti ad anni successivi dei corsi di specializzazione e dottorati di ricerca verrà formulata
una graduatoria unica ordinata in modo crescente sulla base dell’ISEE.
Pubblicazione graduatorie
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate sul sito dell’Ente www.ersusassari.it e saranno
consultabili presso gli Uffici del Settore Diritto allo Studio.
Dette modalità di pubblicazione valgono, a tutti gli effetti, come comunicazioni ai partecipanti:

Graduatorie provvisorie Borsa/Alloggio       17/09/2018
Graduatorie definitive Alloggio              02/10/2018
Graduatorie definitive Borsa                 31/10/2018

Nelle graduatorie definitive gli studenti saranno considerati:
 Beneficiari: quando lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire
  degli benefici richiesti.
 Idonei non beneficiari: quando lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può
  usufruire dei benefici per insufficienza delle risorse disponibili;
 Esclusi: quando lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha presentato la
  domanda nei termini e nelle modalità previste dal bando;
 Ammessi con riserva
  Quando lo studente è in una situazione sospesa che richiede un ulteriore accertamento da
  parte degli uffici. I motivi per i quali lo studente può avere l’ammissione con riserva sono i
  seguenti:
   Attesa convalida esami Erasmus;
   Trasferimento/passaggio – attesa convalida esami;
   ISEE Ordinario;
   ISEE con annotazioni;
   Studente non ancora immatricolato;
   Studenti Stranieri – mancata presentazione dell’ISEE parificato;

                                                  11
 Studente sottoposto ad accertamento.
Agli studenti ammessi con riserva, ad eccezione degli studenti sottoposti ad accertamento,
verranno anticipati i servizi alloggio e mensa, mentre verrà sospesa l’erogazione della borsa di
studio. I servizi dovranno essere restituiti nel caso l’esito dell’istruttoria comportasse la revoca del
beneficio. Inoltre, tutti gli studenti con codice di ammissione con riserva, dovranno presentare la
documentazione integrativa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione, entro le
seguenti date, pena la revoca del beneficio:
 31 dicembre 2018: Studenti ammessi con riserva per: ISEE con annotazioni, mancata
    presentazione ISEE parificato, ISEE ordinario; studenti che hanno presentato domanda come
    “indipendenti” ma non hanno i requisiti richiesti: obbligo di rifare l’ISEE con il nucleo di origine;
 31 marzo 2019: Studenti ammessi con riserva per attesa convalida esami Erasmus e attesa
    convalida esami per trasferimento passaggio.

Art. 9 - Stanziamento e ripartizione borse di studio
Lo stanziamento pari ad € 9.101.760,00 della borsa di studio è costituito dai seguenti fondi:

   Gettito della tassa regionale pari a:                                           €   1.086.500,00
   Fondi regionali pari a:                                                         €   4.550.000,00
   Fondo integrativo statale pari a:                                               €   1.575.000,00
   PO FSE 2014/2020                                                                €   1.890.260,00

Di cui € 87.704,00 quota riservata ai disabili mentre il restante finanziamento pari a € 9.014.056,00
è così suddiviso:

 Descrizione                                   Università, Accademia, Conservatorio e Istituto
                                               Superiore di Scienze Religiose
 Somma destinata di cui:                                          € 9.014.056,00
 Matricole   (pari   al  30%  dello
                                                                   € 2.704.217,00
 stanziamento)
 Anni successivi (pari al 70% dello
                                                                   € 6.309.839,00
 stanziamento)

Tale somma potrà essere incrementata in relazione al reperimento di nuove risorse e sarà
ripartita, in proporzione al numero delle domande pervenute l’anno precedente.
Le somme destinate alle matricole vengono ulteriormente ripartite per 1°, 2° e 3° livello sulla
base del peso percentuale degli idonei presenti nelle graduatorie definitive.
Le somme destinate agli anni successivi vengono ulteriormente ripartite per anno di corso di
laurea sulla base del peso percentuale degli idonei presenti nelle graduatorie definitive,
garantendo l’attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno di corso di studio.
Lo stanziamento potrà essere incrementato in relazione al reperimento di nuove risorse e sarà
ripartito secondo i criteri del presente articolo. Lo scorrimento delle graduatorie avverrà solo nel
caso di ulteriori stanziamenti, mentre non si procederà allo scorrimento della graduatoria nel caso
di rinunce e revoche avvenute dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso
dell’anno. Lo stanziamento previsto nel presente articolo è comprensivo del finanziamento del PO
FSE 2014-2020 così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n° 31/14 del 19/06/2018.
La delibera prevede altresì di utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal

                                                   12
gettito della tassa regionale per il Diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo
Integrativo Statale e infine le risorse PO FSE 2014-2020.
Art. 10 - Importi borsa di studio
La borsa di studio è corrisposta in denaro e servizi, da fruire entro l’anno accademico.
L’importo della borsa in denaro resterà, comunque, invariato anche nel caso di non fruizione dei
pasti, nel seguente modo:

 Status degli
                  Servizio Abitativo      Servizio Mensa       Importo massimo in   Importo minimo in
  studenti e
                                                                    denaro               denaro
 valore borsa
 Fuori sede         Posto alloggio      Un pasto giornaliero
                                                                    € 2.917,00         € 1.458,00
 € 5.175,00      (valore € 1.658,00)      (valore € 600,00)
 Fuori sede                             Un pasto giornaliero
                                                                    € 4.575,00         € 2.287,00
 € 5.175,00                               (valore € 600,00)
 Pendolare
                                                                    € 2.852,00         € 1.426,00
 € 2.852,00
    Sede
                                        Un pasto giornaliero        € 1.950,00           € 975,00
 € 1.950,00
 L’importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui ISEE sia uguale o
   inferiore a € 15.502,00(pari a 2/3 del limite indicato nei Requisiti di Reddito). Per l’ISEE
   superiore la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta fino alla metà dell’importo.
   L’Ente si riserva di rivedere gli importi nel caso di modifiche di legge o regolamenti.
 L’importo della borsa di studio per i vincitori di borsa semestrale è pari al 50% degli importi
   indicati nella tabella.
 Lo studente che presenta domanda di servizi abitativi e borsa di studio e successivamente
   intende rinunciare all’alloggio, dovrà inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine previsto
   per i ricorsi contro la graduatoria provvisoria (24 settembre 2018). In caso di rinuncia
   successiva l’importo della borsa di studio, assegnato nella graduatoria definitiva, resterà
   comunque decurtato dell’importo pari al valore del posto alloggio.
 Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso
   dell’anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il
   periodo di fruizione dell’alloggio, in ragione di € 166,00 mensili, indipendentemente dalla
   tipologia della camera.
 Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio, che non ottengano il beneficio
   per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del
   servizio di ristorazione, ad eccezione delle matricole cui si applica l’importo più basso delle
   tariffe in vigore.
 Nelle sedi decentrate, nel caso non venga attivato il servizio di ristorazione, verrà riconosciuto
   agli studenti fuori sede, beneficiari di borsa di studio, l’equivalente in denaro della trattenuta
   mensa pari a € 600,00.

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Art. 11 - Modalità per concorrere e scadenza
NOVITA’:
La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente on line collegandosi
al sito Internet dell’Ente: www.ersusassari.it area riservata studenti dal 16 luglio 2018 al 31 agosto
2018 alle ore 13,00.
Lo studente dovrà provvedere a registrarsi nel portale dell’Ente. Una volta ricevuta la mail con le
credenziali sarà possibile accedere alla compilazione della domanda on line.
La domanda online rimarrà modificabile per permettere allo studente di reperire i dati e la
documentazione necessaria. Una volta conclusa questa fase lo studente provvederà alla stampa
del modulo che andrà successivamente firmato, scannerizzato e ricaricato sul portale unitamente
alle copie in formato PFD dei documenti richiesti. Questo permetterà il perfezionamento della
domanda che sarà sottoscritta con l’invio telematico che ne conclude la procedura entro e non
oltre le ore 13:00 del 31 agosto 2018, pena l’esclusione dal beneficio.
Documenti da caricare in formato PDF in allegato alla domanda:
- copia dell’attestazione ISEE con specifico riferimento alle “prestazioni agevolate per il diritto
     allo studio universitario” non antecedente al 16 gennaio 2018. Per coloro che hanno
     dichiarato nella domanda online solo il numero di protocollo del CAF: allegare oltre
     all’attestazione ISEE anche la copia della Ricevuta attestante la presentazione della DSU nella
     quale è presente il numero di protocollo del CAF che ha predisposto la relativa certificazione;
- copia di un documento d’identità;
- lo studente autonomo dovrà allegare anche il modulo 32relativo ai requisiti di studente
     indipendente scaricabile nella fase di compilazione relativa ai dati del nucleo familiare;
- lo studente iscritto alla Scuola di specializzazione o dottorato di ricerca dovrà autocertificare di
     non essere beneficiario di altre provvidenze per lo stesso anno accademico.

Art. 12- Ricorsi ed esito del concorso
Entro il 17/09/2018 verranno pubblicate le graduatorie provvisorie che potranno essere
consultate presso gli uffici del Diritto allo Studio in Via Coppino, 18 e nel sito www.ersusassari.it
nella sezione “INFO STUDENTI” alla voce “GRADUATORIE”.
Gli studenti sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati riportati nelle graduatorie provvisorie ed a
segnalare all’Ufficio del Diritto allo Studio o sedi decentrate, dal 17/09/2018 al 24/09/2019,
periodo dei ricorsi, eventuali istanze di riesame per la correzione di errori materiali o inesattezze
ed eventuali aggiornamenti (ottenimento di altra borsa di studio, trasferimento ad altra
Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, conseguimento della laurea entro l’ultima
sessione dell’a.a. 2018/2019 ecc..). Nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti
economico patrimoniali dovrà essere allegata nuova attestazione ISEE conforme.
Il beneficio indebitamente percepito in carenza di segnalazione delle inesattezze sarà revocato, le
somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti.
I ricorsi amministrativi avverso le graduatorie definitive, essendo il provvedimento a carattere
definitivo, saranno possibili in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale ed in seconda
istanza al Consiglio di Stato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

                                                  14
Art. 13 - Modalità di pagamento
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato, fatto salvo l’effettivo trasferimento delle
risorse da parte della Regione Sardegna, in due rate semestrali pari al 50% dell’ammontare del
beneficio:
  1° rata: entro il 31/12/2018;
  2° rata: entro il 28/06/2019.

Il pagamento della borsa di studio avviene mediante accredito su un conto corrente intestato o
cointestato allo studente (sono esclusi libretti postali e simili).
Gli studenti dovranno indicare il codice IBAN sul quale verrà effettuato il pagamento.

                   Si ricorda che il codice IBAN dovrà essere comunicato
            esclusivamente attraverso la procedura on-line entro il 12/11/2018
            per il pagamento della prima rata.

Qualora il codice iban indicato dallo studente risulti errato, o il conto risulti intestato a persona
diversa dallo studente beneficiario, l’Ente non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti
e l’eventuale penale applicata dalla Tesoreria per la riemissione del mandato sarà addebitata allo
studente. Lo studente che riscontra difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a suo
nome, deve darne tempestiva segnalazione scritta recandosi allo sportello diritto allo studio o
tramite mail all’indirizzo dirstudio@ersusassari.it.
Matricole di 1° e 2° livello: agli studenti iscritti al 1°anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a
ciclo unico e di laurea magistrale/biennio specialistico (2° livello) la seconda rata verrà erogata
dopo il conseguimento di almeno 20 crediti, da sostenersi entro il 30 novembre 2019,
debitamente autocertificati, al Settore Diritto allo Studio, su modulo predisposto dall’Ente. In
assenza del raggiungimento dei 20 crediti la borsa di studio sarà revocata secondo le modalità
indicate nell’Art. 15.
Matricole di 3° livello: agli iscritti al 1° anno delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca,
la prima rata della borsa di studio verrà erogata a seguito della comunicazione del numero di
matricola da parte della Segreteria studenti della Scuola di Specializzazione. La seconda rata entro
il 30/06/19.
Mandati: L’Ente provvederà a pubblicare sul sito www.ersusassari.it gli avvisi relativi all’emissione
dei mandati di pagamento.
Sospensione pagamenti: saranno sospesi i pagamenti agli studenti che:
 non hanno inserito online il numero di matricola (solo per le matricole di 1° e 2° livello
     dell’Università di Sassari);
 hanno inserito online il codice iban riferito ad un conto bancario/postale non intestato allo
     studente beneficiario di borsa;
 hanno accertamenti in corso e/o sono ammessi con riserva.
Mancata riscossione della borsa
Sarà dichiarato decaduto dal beneficio, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente,
lo studente che alla data del 28/06/19 non abbia provveduto a comunicare all’Ente i dati bancari,
secondo le disposizioni del presente articolo.
Allo stesso modo, perderà il diritto al beneficio lo studente che non provveda alla eventuale
riscossione, entro la stessa data, dei pagamenti effettuati dall’Ente.

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Art. 14 - Cause di decadenza – esclusione
   Il diritto ai benefici attribuiti dall’Ente decade nel caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad
    altra Università nel corso dello stesso anno accademico, se precedente al 30/07/2019, nel caso
    di mancata iscrizione all’Università e nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari
    superiori all’ammonizione.
   Lo studente che effettua passaggio/trasferimento di corso dopo la presentazione della
    domanda di borsa di studio e a seguito di detto passaggio/trasferimento non ottiene la
    convalida dei crediti sufficienti per il mantenimento del beneficio decade dal beneficio
    medesimo e se ha già percepito somme o usufruito di servizi dovrà provvedere alla
    restituzione del beneficio goduto.
   Lo studente beneficiario di borsa di studio semestrale che consegue la laurea entro la sessione
    straordinaria dell’a.a. 2017/2018 decade dal beneficio per mancanza del requisito di iscrizione
    all’a.a. 2018/2019 e deve effettuare la restituzione della somma riscossa e dell’equivalente in
    denaro dei servizi eventualmente fruiti, previa comunicazione all’Ufficio Diritto allo Studio
    dell’avvenuto conseguimento del titolo. Può richiedere, su modulo predisposto dall’Ente, che
    la quota monetaria semestrale già percepita sia convertita in premio di laurea [(vedi art. 5
    lettera b)]. Sono comunque esclusi dal presente bando gli studenti che alla data del
    31/10/2018 hanno concluso la carriera universitaria.
   Lo studente ammesso con riserva nelle graduatorie definitive decade automaticamente dal
    beneficio nel caso di mancata presentazione dell’integrazione documentale entro i termini
    indicati dal bando all’art. 8.
   La borsa di studio è incompatibile con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo
    attribuiti ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare
    con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Lo studente legittimato
    a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l’opzione.
   Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei
    confronti dell’ERSU, salvo che lo studente abbia provveduto a saldare il debito entro i termini
    dei ricorsi.
   Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei
    confronti della Regione Sardegna e dei suoi Enti strumentali così come previsto dall’art. 14
    della L.R. n. 5/2016.

Art. 15 - Revoca matricole
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la borsa di studio è revocata agli studenti
iscritti al primo anno di tutti corsi di laurea, di laurea magistrale (2° livello), di laurea magistrale a
ciclo unico e dei corsi del Conservatorio di Musica, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose i quali, entro il 30 novembre 2019, non abbiano conseguito almeno
20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento
della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello
precedente.
Si ricorda che il raggiungimento del merito dovrà essere dichiarato all’Ufficio Diritto allo Studio, su
modulo predisposto dall’Ente scaricabile dal sito istituzionale www.ersusassari.it.
In caso di revoca le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente
goduti devono essere restituiti. Su richiesta motivata potrà essere concessa la restituzione anche
in forma rateale.

                                                    16
In casi eccezionali, debitamente documentati, l’ERSU potrà concedere una proroga fino a tre mesi
per il conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la restituzione.
A tal fine lo studente dovrà inoltrare richiesta di proroga entro il 10/12/2019, in tal caso il merito
dovrà essere conseguito entro il 28/02/2020.
Agli studenti iscritti al 1° anno, con invalidità non inferiore al 66%, non si applicano i criteri relativi
alle condizioni previste per l’erogazione della seconda rata ed alla revoca del beneficio. (Art. 14
comma 7 D.P.C.M. 9 aprile 2001).

Art. 16 - Classificazione degli studenti (in sede, pendolari, fuori sede)
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro
residenza e rispetto al polo didattico frequentato come studenti in sede, pendolari e fuori sede.
Gli studenti iscritti ai corsi inseriti nell’offerta formativa della sede di Sassari, ma che frequentano
come sede prevalente una sede decentrata, saranno classificati in relazione a quest’ultima. Per tali
studenti sarà richiesta all’Università idonea documentazione attestante la sede frequentata.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/01 in linea generale è considerato:

IN SEDE           studente “residente nel comune o nell’area circostante la sede del corso frequentato”

PENDOLARE         lo studente “residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la
                  sede del corso di studi frequentato” o che comunque non dimostra di prendere alloggio
                  a titolo oneroso nei pressi di tale sede
FUORI SEDE        lo studente “residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato” e che per
                  tale motivo dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede,
                  utilizzando le strutture pubbliche o altri alloggi privati per un periodo non inferiore a 10
                  mesi, compreso fra il 1° settembre 2018 e il 31 ottobre 2019. Gli studenti fuori sede
                  beneficiari di borsa semestrale possono presentare il contratto d’affitto per un periodo
                  non inferiore ai 5 mesi.
Studente straniero: Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque
considerati Fuori Sede indipendentemente dalla residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il
nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Studente ERASMUS: Gli studenti che partecipano a programmi comunitari (es. Erasmus) devono
presentare un’autocertificazione, attraverso la compilazione del modulo on line predisposto
dall’Ente, nel quale attestano di aver ottenuto un alloggio a titolo oneroso nelle sedi di studio
ERASMUS e Italiana, purché il periodo sia continuativo. I mesi di locazione non dovranno essere
inferiori a 10 mesi, compresi fra il 1 settembre 2018 e il 31 ottobre 2019.

Studente ultimo semestre: Gli studenti beneficiari di borsa semestrale sono tenuti alla
presentazione dello status di fuori sede per un periodo non inferiore ai 5 mesi.

Gli studenti detenuti: sono considerati sempre come studenti in sede a meno che gli stessi non
usufruiscano di misure di semi libertà, in tal caso l’Ente si riserva di valutare le singole posizioni
sulla base di documentazione integrativa prodotta dalla Casa Circondariale di riferimento.

                                                     17
Schema riassuntivo per la definizione di studenti in sede e pendolari nelle diverse sedi
dell’Ateneo di Sassari
                                                SEDE DI SASSARI
                IN SEDE                                               PENDOLARI
Residenti    nel      Comune       sede Residenti nei Comuni di:
dell’Ateneo.                            Alghero, Banari, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros,
                                        Olmedo, Osilo, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Siligo, Sennori, Sorso,
                                        Tissi, Torralba, Uri, Usini e le frazioni di Argentiera, Campanedda,
                                        Canaglia, La Corte, Palmadula, Tottubella, La Pedraia, Villassunta
                                        e Biancareddu
                                                SEDE DI NUORO
                IN SEDE                                               PENDOLARI
Residenti nel Comune di Nuoro e Residenti nei comuni di:
Oliena.                         Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo,
                                Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
                                               SEDE DI ORISTANO
                IN SEDE                                               PENDOLARI
Residenti nei Comuni di:                    Residenti nei Comuni di:
Oristano, Arborea, Baratili, Cabras,        Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu,
Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.   Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, San Nicolò Arcidano,
Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis e         Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa,
Zeddiani.                                   Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu,
                                            Villaurbana e Zerfaliu.

                                                 SEDE DI OLBIA

                IN SEDE                                               PENDOLARI
Residenti nel Comune di Olbia e Loiri.      Residenti nei comuni di:
                                            Arzachena, Berchiddeddu, Golfo Aranci, Monti, Padru, Palau, San
                                            Pantaleo, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura e Telti.
                                                SEDE DI TEMPIO
                IN SEDE                                               PENDOLARI
Residenti nei Comuni di Tempio, Residenti nei Comuni di:
Aggius, Calangianus, Luras e Nuchis. Aglientu, Bortigiadas, Luogosanto, Perfugas, S. Antonio di Gallura
                                     e Trinità d’Agultu
                                                SEDE DI ALGHERO
                IN SEDE                                               PENDOLARI
Residenti nei Comuni di: Alghero e Residenti nei Comuni di:
Olmedo.                            Ittiri, Putifigari, Sassari, Uri e Villanova Monteleone.

Status di Fuori Sede
Lo studente che risiede in un comune fuori sede, a cui viene attribuito l’importo massimo di borsa,
è tenuto a confermare il suo status autocertificando con apposito modulo predisposto dall’Ente un
contratto di locazione regolarmente registrato, le generalità del locatore, l’ubicazione dell’alloggio,
il canone di locazione e la durata del contratto, non inferiore ai 10 mesi continuativi, entro la
scadenza del 31 gennaio 2019. In caso di mancata presentazione o di presentazione fuori termine

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di tale modulo l’Ente procederà alla riclassificazione dello status dello studente da “fuori sede” a
“pendolare” con conseguente rimodulazione dell’importo della borsa spettante e conguaglio sulla
seconda rata a compensazione dell’importo non dovuto della prima rata già percepita.
(Esempio: se uno studente fuori sede percepisce una borsa di €4.575,00 e uno studente pendolare
di € 2.852,00, in caso di mancata certificazione di status di fuori sede allo studente verrà ricalcolata
la seconda rata nel modo seguente: € 2.852,00 (importo di borsa studente pendolare) – € 2.278,50
(prima rata già percepita) = € 564,50).
L’Ersu provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti come disposto all’art. 20 del presente
bando.

Art 17 - Disposizioni per studenti diversamente abili (art. 14 D.P.C.M. 9 aprile 2001)
Per gli studenti che si iscrivono, per l’a.a. 2018/19, all’Università degli Studi di Sassari,
all’Accademia di Belle Arti al Conservatorio di Musica ed all’Istituto Superiore di Scienze Religiose,
che si trovano in situazione di Handicap, di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidità
riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di merito e di reddito per la partecipazione ai concorsi
Borse di Studio e Servizi Abitativi sono i seguenti:

Requisiti di reddito
I requisiti di reddito per l’accesso ai benefici sono quelli indicati nel bando di concorso borse di
studio e servizi abitativi incrementati per quanto riguarda l’ISEE così come riportato nella seguente
tabella
            ISEE: € 23.253,00                              ISPE: € 50.550,00

Requisiti di merito
Aver conseguito entro il 10 agosto 2018 il numero di crediti pari a quelli previsti per le borse di
studio ed i servizi abitativi, diminuiti del 40 %, così come riportati nelle tabelle riepilogative:

                            RIEPILOGO REQUISITI DI MERITO A.A. 2018/19
                                                                                  1°          2°
Corso di studio
                        2° anno     3° anno     4° anno     5° anno    6° anno    anno fc     anno fc

Laurea triennale            15          48          -           -          -          81           114

Laurea magistrale a
                            15          48         81         114        147         180           213
ciclo unico
Laurea magistrale (2°
                            18           -          -           -          -          48           81
livello)

Fruizione e durata dei benefici
La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di:
 nove semestri per i corsi di laurea;
 di tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata cinque anni);
 di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata sei anni);
 di sette semestri per i corsi di laurea magistrale (2°livello).
Il beneficio per il servizio abitativo è incrementato per un ulteriore semestre.

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