LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE CARTELLA E INGIUNZIONE FISCALE - Dott.ssa Cristina Carpenedo - ANCI Emilia-Romagna
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LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE CARTELLA E INGIUNZIONE FISCALE Dott.ssa Cristina Carpenedo Aggiornato al 27 maggio 2019
Indice La pace fiscale: istituti estesi ai comuni • Il DL 119/2108 e le diverse forme di agevolazione • La nuova definizione delle ingiunzioni fiscali • La definizione delle liti pendenti • Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro: come leggere i dati e gli effetti della misura • Le comunicazioni di inesigibilità e il magazzino delle cartelle: cosa possono fare i comuni
Le diverse forme di definizione agevolazione DECRETO LEGGE 119/2018 SULLA PACIFICAZIONE FISCALE PREVEDE DIVERSI ISTITUTI DI ADESIONE • Definizione dell’accertamento solo per Agenzia Entrate • Definizione ter delle cartelle di pagamento di tutti gli enti impositori che hanno utilizzato il ruolo per la riscossione coattiva • La definizione delle liti pendenti LEGGE 145/2018 art. 1 commi 184-199: • DEFINIZIONE CON ISEE IRPEF IVA 3
La definizione ter ruoli è più vantaggiosa delle precedenti: • COSA: Debiti su carichi affidati all’ADER dal 2000 al 2017 • BENEFICIO: no sanzioni no interessi di mora • DOVUTO: TRIBUTO+INTERESSE SUL TRIBUTO+ AGGIO + SPESE • PAGAMENTI: DAL 2019 MAX 5 ANNI • tasso rate al 2% • TERMINE: Entro 30 aprile 2019 apposita dichiarazione del debitore • sospensione termini decadenza e prescrizione • blocco nuove procedure • sono escluse le sanzioni diverse da quelle tributarie • in caso di sanzioni al CDS è esclusa la maggiorazione • elenco degli aderenti saranno trasmessi agli enti creditori entro il 31 dicembre 2024 • possono rientrare nella nuova definizione anche i carichi inclusi nelle precedenti definizioni con condizioni leggermente diverse 4
La definizione delle ingiunzioni nel dl 34 del 30 aprile 2019 articolo 15 Articolo 15 comma 1 Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 5
La definizione delle ingiunzioni • FACOLTA’ DA ESERCITARE ENTRO IL 29 GIUGNO 2019 (DECRETO IN VIGORE DAL 1 MAGGIO) • SOLO INGIUNZIOI NOTIFICATE DAL 2000 AL 2017 • NO ACCERTAMENTI • RIENTRANO ANCHE LE ANNUALITA’ GIA’ OGGETTO DI DEFINIZIONI PRECEDENTI • REGIONI, PROVINCE, COMUNI, CITTA’ METROPOLITANTE, ISCRITTI ALL’ALBO E SOCIETA’ PUBBLICHE • PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2021 BENEFICI. La disapplicazione copre: • gli importi che sono stati iscritti in ingiunzione a titolo di sanzione tributaria e che potrebbe essere stata originata sia da un precedente accertamento che essere stata liquidata direttamente con l’ingiunzione. • Per le sanzioni al CDS si sconta la maggiorazione semestrale e altri interessi (se presenti) • Si ritengono incluse anche le sanzioni relative al COSAP per effetto del richiamo inziale alle entrate patrimoniali • NO IDRICO E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS 6
Modalità applicative della definizione • Il testo va pubblicato entro 30 giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale • La notifica degli atti può essere stata avviata direttamente dal comune o dagli scritti all’albo di cui all’articolo 53. Come già aveva evidenziato la nota IFEL scritta sulla precedente definizione, si ritengono incluse anche le notifiche da parte delle società pubbliche che non necessitano di iscrizione all’albo 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. 7
Modalità applicative della definizione • La scadenza dell’ultima rata non potrà superare il 30 settembre 2021 • Il debitore dovrà presentare istanza entro il termine indicato dall’ente manifestando la volontà di aderire, il numero delle rate (come definite dal regolamento) e la rinuncia ai giudizi in essere • Va indicato il termine di trasmissione della comunicazione comprensivo del piano rate • L’effetto di maggior rilievo che produce la definizione agevolata è la sospensione dei termini di prescrizione, che scatta con la presentazione dell’istanza. Non trova spazio la decadenza che, nei tributi locali, si trova in fase antecedente a quella coattiva. 3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 8
Modalità applicative della definizione • Nel caso in cui non si rispettino rigorosamente i termini di pagamento indicati nelle rate, la definizione non produce effetti con la conseguenza che le somme eventualmente già versate sono trattenute a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto APPLICABILE LA NOTA IFEL DEL 19 DICEMBRE 2016: • Benchè non siano espressamente richiamate le società in house dei Comuni che pur risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, per le quali non è necessariamente prevista l’iscrizione all’albo di cui al successivo art. 53, trattandosi di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, si ritiene che il Comune possa legittimamente disporre la definizione agevolata anche per le ingiunzioni notificate dalle suddette società. • Non si ravvisa alcun ostacolo normativo alla possibilità di prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza. • al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi • Rientrano anche le ingiunzioni rateizzate 9
La definizione delle liti pendenti • L’articolo 6 de DL 119/2018 dedica attenzione all’istituto della definizione delle liti fiscali, con la possibilità per gli enti territoriali di recepire l’istituto estendendolo alle controversie in materia di tributi locali. Si tratta di una ripetizione di quanto già disciplinato con l’articolo 11 del dl 50/2017. • Il comma 1 circoscrive il campo di applicazione alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, con esclusione dunque di ogni altra entrata con diversa natura giuridica, avente ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado compreso quello in Cassazione. 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10
La definizione delle liti pendenti La percentuale del valore da versare dipende dal grado e dall’esito del giudizio in cui si trova il ricorso secondo le disposizioni contenute nei commi 1 bis, 2, 2bis, 2ter e 3: • ai sensi del comma 1 bis, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. • in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate (o dell’ente) nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: - a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; - b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2 (punto precedente), per la parte di atto annullata. 11
La definizione delle liti pendenti Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. 12
La definizione delle liti pendenti • Il comma 4 prevede che la definizione trovi applicazione alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) e per le quali, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. • La formula permette di includere anche i ricorsi che si trovano nella fase di reclamo-mediazione. • Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. • Per ciascuna controversia autonoma è necessario presentare una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuare un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. • Il pagamento rateale è ammesso per gli importi superiori a 1000 euro con applicazione delle disposizioni previste dall’istituto dell’accertamento con adesione contenute nell’articolo 8 del d lgs 218/97 in un massimo di venti rate trimestrali e applicazione dell’interesse legale. 13
La definizione delle liti pendenti: estensione ai tributi locali ESTENSIONE AI TRIBUTI LOCALI. Facoltà di estensione a favore dei tributi locali prevista dal decreto 119/18 è inserita nel comma 16 dell’articolo 6: 16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. IFEL ha emanato la nota di approfondimento del 5 MARZO 2019 sulla Definizione agevolata delle controversie tributarie comunali con REGOLAMENTO TIPO In considerazione dell’esplicito richiamo agli enti strumentali e come indicato nella citata nota IFEL, si ritiene che l’istituto si applichi anche nel caso in cui parte della controversia sia una società pubblica di riscossione, comprese quelle che gestiscono i rifiuti, e altri concessionari iscritti all’albo. 14
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro art. 4 DL 119/2018 Comma 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 15
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro art. 4 DL 119/2018 • Si tratta di uno stralcio del debito che coinvolge tutti i residui non riscossi, senza distinzione di natura e titolarità impositiva, non accompagnata da alcuna forma di compensazione per le casse pubbliche e che comporta una sanatoria sulle inesigibilità dei residui non riscossi, con esclusione di ogni forma di valutazione sull’operato dell’Agente nazionale della riscossione. • Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, agenzie, ministeri, ordini, enti previdenziali, società pubbliche, ecc, sono coinvolti per tutti i carichi iscritti a ruolo che presentano un residuo non riscosso fino a 1000 euro. La scure si abbatte sui residui degli enti locali in genere, caratterizzati da importi modesti, soprattutto se si pensa alle sanzioni al codice della strada, alla tassa rifiuti, alle mese scolastiche, ai contributi dei consorzi di bonifica. ESEMPIO CARTELLA DI VALORE pari a 2000 euro composto da - accertamento Tarsu 2004: TRIBUTO 300, SANZIONE 300, INTERESSI 50= 650 - Avviso TARSU/TIA 2005: euro 700 - TOTALE CARTELLA 1350 - TOTALE RESIDUI NON RISCOSSO DA STRALCIARE 1350 16
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro La trasmissione delle quote annullate • La modalità di trasmissione delle quote annullate pesca da un precedente decreto pubblicato in occasione della sanatoria del 2012, quando, con la legge 228/2012, il legislatore ha definito le pendenze connesse ai residui non riscossi riferiti al DPR 43/88, introducendo la cosiddetta mini sanatoria per i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999. La modalità attuativa rinviava ad apposito decreto ministeriale che è stato pubblicato il 15 giugno 2015 e che viene utilizzato anche in occasione dello stralcio attuale. • SITO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE • 2 COMUNICATI 17
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro L’Agente nazionale della Riscossione, con nota del 1 aprile 2019, trasmessa via PEC ai Comuni, informa che l’elenco degli importi annullati per effetto della norma sullo stralcio dei residui fino a 1000 euro è disponibile nell’Area riservata del sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov. it/it/enti/AreaRiservata/ alla sezione “Ricezione dati: Stato della Riscossione”. La sezione permette di scaricare un file in formato TXT ( oggetto della precedente scheda pratica che indica come esportare in file in excel) che tuttavia non contiene il dettaglio delle procedure compiute. 18
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro La trasmissione delle quote annullate In data 17 Aprile con nuovo comunicato l’Agenzia informa di aver reso disponibili i dati completi nella sezione Rendicontazione on line 19
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro La trasmissione delle quote annullate SI APRIRA’ LA SCHERMATA DI RICERCA NELLA QUALE BISOGNA SELEZIONARE NEL MENU’ DELLA CASELLA PROVVEDIMENTI AGEVOLATIVI LA VOCE ANNULLAMENTO NORMATIVO 2018 20
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro La trasmissione delle quote annullate Comparirà una sezione che permette di selezionare diverse modalità di lettura. Tra queste, la sezione ELENCO permette di leggere le procedure abbinate alle singole partite 21
Lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro Il rimborso delle spese • Il rimborso delle spese. Il comma 3 disciplina la questione del rimborso delle spese abbinate allo stralcio dei crediti, che sarà gratuito, in quanto a carico dello Stato, solo per i comuni, mentre gli altri enti dovranno rimborsare le spese maturate per le azioni compiute negli anni compresi tra il 2000 e il 2013. Per quest’ultimi, la presentazione del conto avverrà entro il 31 dicembre 2019 con rimborso in veti rate annuali • Va ricordato che il rimborso spese è già stato oggetto di intervento normativo a favore dei comuni nella legge 190/2014 articolo 1 comma 685 che, a compensazione di una situazione che non consentirà agli enti impositori di ottenere buoni risultati di recupero dalle eventuali contestazioni al discarico, ha posto a carico dello Stato le spese maturate dagli anni 2000 al 2013 (solo per conto dei Comuni). 22
Stralcio fino a 1000 Il riparto quinquennale dei carichi cancellati. I carichi cancellati sono 12 milioni per 5 milioni di debitori e un valore di gettito perso stimato in 542 milioni di euro. In merito agli interventi contabile, l’ente impositore dovrà: • Suddividere i carichi per codice tributo/entrata • Eseguire un controllo a campione • Verificare gli effetti sul bilancio in relazione alla data dei ruoli resi esecutivi dal 2000 al 2010 • Indicare l’esito dello stralcio nel rendiconto, se non ancora approvato; diversamente procedere alle opportune variazioni di bilancio (se ci sono effetti). In presenza di residui attivi, è possibile intervenire sulla perdita applicando il DL 135/2018 (decreto semplificazioni) che, all’articolo 11 bis comma 6 prevede: 6. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 23
Le comunicazioni di inesigibilità magazzino (ex Equitalia) L’inesigibilità della riscossione è un tema di grande rilievo attinente l’affidabilità dei titoli esecutivi e i conseguenti equilibri di bilancio dell’ente impositore. L’intervento sulla riscossione pubblica contenuto nel D.L. n. 193/2016 nonché il D.L. n. 148/2017, dettano nuove scadenze temporali per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dovute dall’Agente della riscossione aventi l’unico effetto di spostare in avanti la resa dei conti con gli Agenti nazionali. IL DECRETO FISCALE 119/2018 AGGIUNGE NUOVA PROROGA La questione delle comunicazioni di inesigibilità va tenuta ben distinta dalle valutazioni che ciascun ente deve compiere sull’idoneità dei titoli ai fini della speranza di incasso. 24
Comunicazione di inesigibilità • La disciplina delle inesigibilità è contenuta negli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 • IL DECRETO DETTA LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENTE DELLA RISCOSSIONE ED ENTE IMPOSITORE • rispetto al sistema ante riforma del 99, (DPR n. 43/1988, articoli da 74 a 90) vigente fino al 30 giugno 1999 il nuovo sistema si caratterizza per il riconoscimento di maggiori poteri di coazione, minori formalismi, riduzione del flusso documentale e automatismo del discarico mediante l’introduzione di una sorta di “silenzio assenso” • Gli articoli 19 e 20 disciplinano le cause e la procedura di diniego al discarico 25
Comunicazione di inesigibilità La Legge n. 190/2014 interviene pesantemente sull’intera disciplina delle comunicazioni di inesigibilità riscrivendo termini di presentazione, il meccanismo di discarico automatico e la procedura di contestazione a valere sui ruoli resi esecutivi dal 1.1.2000. • E’ il comma 1 dell’articolo 19 del d lgs 112/99 a dare forma alla comunicazione di inesigibilità e alla modalità di trasmissione rinviando ad apposito Decreto del 22 ottobre 1999 “ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze”. • La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo le modalità contenute nell’allegato 1 del citato Decreto, un documento estremamente sintetico, idoneo a comunicare l’infruttuosa realizzazione del credito. 26
Comunicazione di inesigibilità Termini di presentazione Tempistiche del discarico. Il comma 684 regola le comunicazioni di inesigibilità relative a ruoli consegnati dagli enti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 comprendendo tutto il pregresso post riforma. La tempistica è stata rivista dal D.L. n. 119/2018 PACE FISCALE Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 (NUOVO TERMINE ) e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (NUOVO TERMINE) 27
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Comunicazione di inesigibilità analisi Monitor Enti. Le informazioni sono disponibili su Monitor enti sito dell’Agente della riscossione e offrono una tracciatura delle attività eseguite. Il Monitor enti rappresenta il principale canale informativo dei comuni dal quale comprendere e analizzare l’andamento delle riscossioni. Ogni ragionamento di analisi deve partire dai flussi informativi contenuti nel sistema, in grado di esporre gli eventi che hanno caratterizzato il carico posto in riscossione. Gli enti valutano lo stato di esigibilità del credito, individuando - LE PARTITE PRIVE DI PROCEDURE - LA PRESCRIZIONE ➢ Gli enti possono inviare SEGNALAZIONI sui carichi non riscossi indicando possibili azioni ➢ STRALCIO FINO A 1000: D.L. n. 119/2018 29
Indice Titoli propedeutici alla fase coattiva • Decadenza e prescrizione nel 2019: quali annualità di recupero e titoli sono a rischio • Le entrate tributarie e patrimoniali: cosa cambia • Atti propedeutici al coattivo: accertamenti e richieste di adempimento/messa in mora ai fini della definizione della pretesa
Decadenza e prescrizione ❑ La decadenza è l’obbligo di compiere una determinata attività entro un certo tempo definito da specifiche leggi di settore (tributi e sanzioni amministrative): TRIBUTI LOCALI COMMA 161 E 163 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 296/2006 Necessita del titolo tipico • Entro il 31.12. 2019 devono essere notificate le cartelle ovvero le ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel corso del 2016. • Non basta formare il ruolo bensì, ai sensi del comma 163 citato è necessario la notifica del titolo coattivo. ❑ La prescrizione. Ai sensi dell’articolo 2934 ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. 31
La decadenza nei tributi locali annualità L’ ACCERTAMENTO PER OMISSIONE O INFEDELTA’ DELLA DICHIARAZIONE ❑ LA TARES 2013 AVEVA UN OBBLIGO DICHIARATIVO FISSATO DA REGOLAMENTO COMUNALE. RARAMENTE ERA SPOSTATA SULL’ANNO SUCCESSIVO ❑ TARI 2014: OBBLIGO DICHIARATIVO ENTRO GIUGNO 2015 QUINDI DECADE NEL 2020 ❑ IMU 2013 PER I CASI DI OBBLIGO DICHIARATIVO DA ASSOLVERE NELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’EVENTO 32
La decadenza nei tributi locali L’ACCERTAMENTO PER OMESSO PARZIALE O TARDIVO PAGAMENTO ❑ Annualità 2014 TARI: gli avvisi di accertamento di liquidazione vanno notificati entro il 31 dicembre 2019. Tutte le attività intermedie compiute non rilevano ai fini della decadenza e della prescrizione L’anno di riferimento è quello di competenza del servizio che fa nascere la pretesa. ❑ Annualità 2014 IMU E TASI: gli avvisi di accertamento di cosiddetta liquidazione del dovuto in caso di assenza di obbligo dichiarativo devono essere notificati entro il 31 dicembre 2019. ➢ Tutte le attività intermedie compiute non rilevano ai fini della decadenza e della prescrizione 33
La prescrizione LA PRESCRIZIONE E’ GENERALE: NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE C’E’ SEMPRE • Ai sensi dell’articolo 2935 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. • La prescrizione è dovuta all’inerzia e matura ogni qual volta il diritto non venga più esercitato per un certo periodo di tempo. Il meccanismo temporale individuato dal codice civile prevede: • all’articolo 2946, la prescrizione lunga di dieci anni • all’articolo 2948, la prescrizione breve di cinque anni. Tutte le entrate sono soggette alla prescrizione. Ben più difficile è capire se si tratti di prescrizione breve o lunga in quanto non sempre la norma lo chiarisce come invece fa per le sanzioni amministrative. 34
La prescrizione interruzione LA PRESCRIZIONE: INTERRUZIONE • Vale la regola generale secondo cui interrompe la prescrizione qualsiasi comunicazione notificata all’interessato che abbia l’effetto di costituire in mora il trasgressore. • L'interruzione della prescrizione è un atto, posto in essere dal titolare di un diritto, volto a far si che il termine entro il quale lo stesso può essere esercitato inizi a decorrere di nuovo, come se non si tenesse in conto il tempo già trascorso • L’interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2945 c.c. il quale così dispone: "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. • Ai sensi dell’articolo 2943: La prescrizione è inoltre interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore … 35
La prescrizione Principio consolidato della Corte di Cassazione:in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep.28/11/2016), n. 24116). 36
Prescrizione in caso di dilazione (no per decadenza) • La dilazione di pagamento richiesta ad Equitalia non costituisce riconoscimento del debito e sospende (non interrompe) il termine prescrizionale. • Principio espresso dal Tribunale di Asti con la Sentenza n. 75 del 7 aprile 2017 • CTP MILANO 2789/2018 L’istanza di rateazione avanzata dal contribuente su cartelle di pagamento è incompatibile con la volontà di avvalersi di cause estintive del credito quali la prescrizione della pretesa fiscale (regola trasversale alle entrate) 37
Calcolo della prescrizione Per il calcolo della prescrizione verificare la data di notifica dell’ultimo evento ➢ AVVISI DI MESSA IN MORA ➢ ALTRI SOLLECITI ➢ CARTELLA O INGIUNZIONE ➢ COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO ➢ AVVISO DI INTIMAZIONE ➢ PIGNORAMENTO Trascorsi cinque anni dalla data di notifica dell’ultimo evento il credito è prescritto 38
LE ENTRATE DELL’ENTE LOCALE TRIBUTARIE IMU TARI TASI TOSAP ICP - CIMP IMPOSTA SOGGIORNO 39
LE ENTRATE DELL’ENTE LOCALE ENTRATE PATRIMONIALI COSAP FITTI LOCAZIONI COMUNALI SERVIZI A DOMANDA: RETTE, MENSE, SERVIZI CIMITERIALI, TARIP USO PALESTRE E IMPIANTI OBBLIGAZION SERVIZIO I IDRICO PRIVATISTICH E SANZIONI DI DIRITTO DI DIRITTO ONERI PRIVATO AMMINISTRA PUBBLICO EDILIZI TIVE E CDS 40
TITOLI PROPEDEUTICI ALLA FASE COATTIVA • Entrate TRIBUTARIE in linea di principio cartella o ingiunzione devono essere preceduti dall’avviso di accertamento • Entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO: la cartella o l’ingiunzione devono essere preceduti dall’atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari • Entrate patrimoniali di DIRITTO PRIVATO: l’ingiunzione deve essere supportata da un atto propedeutico privatistico 41
Legge 296/2006 – Accertamento tributi Articolo 1, comma 161 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 …” ❑ Tipologia dell’attività di accertamento ❑ Tipicità del provvedimento di accertamento ❑ Termini di decadenza per l’esercizio della potestà di accertamento e riscossione ❑ Modalità di irrogazione delle sanzioni ❑ Possibilità di ricorrere alla raccomandata con avviso di ricevimento come modalità di notifica 42
SANZIONI AMMINISTRATIVE QUALI SONO I TITOLI ESECUTIVI ►Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo il verbale di accertamento: ART. 203, comma 3, CdS. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ► Per le altre sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l’ordinanza ingiunzione legge 689/81 fondata sul verbale di accertamento Articolo 209 CdS. Prescrizione. 1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’articolo 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 28 Legge n. 689/1981 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile. 43
SANZIONI AMMINISTRATIVE Diverse da CdS • Per violazioni amministrative recanti l’obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie diverse da quelle del Codice della strada, le conclusioni cambiano radicalmente. • Per tali violazioni è operativo il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge n. 689/1981, ed il verbale di contestazione, diversamente da ciò che avviene per il codice della strada, non acquista mai efficacia di titolo esecutivo, rimanendo solo atto di avvio e di impulso della procedura sanzionatoria, ma mai direttamente produttivo di effetti negativi immediati per il trasgressore e comunque insuscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo. •Dopo la predisposizione del verbale di contestazione, l’organo di polizia amministrativa procedente, decorsi termini di legge senza pagamento spontaneo o presentazione di scritti difensivi, trasmette il rapporto all’autorità amministrativa competente a riceverlo che, all’esito di una sua valutazione anche conseguente alla presentazione di scritti difensivi, emette ordinanza-ingiunzione che se non impugnata nei modi di legge, acquista efficacia di titolo esecutivo per un importo pari a quello indicato nello stesso provvedimento, comprensivo delle spese di notificazione e di accertamento. Il verbale di contestazione, in questi casi, non è, quindi, mai titolo esecutivo 44
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131. DEFINIZIONE. Tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Si precisa inoltre che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del Decreto-Legge 28 febbraio 1983, n. 55. 45
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; riposo e di ricovero; 11) mercati e fiere attrezzati; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 12) parcheggi custoditi e parchimetri; 3) asili nido; 13) pesa pubblica; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; approdi turistici e simili; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e 15) spurgo di pozzi neri; sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e espressamente previsti dalla legge; spettacoli; 7) giardini zoologici e botanici; 17) trasporti di carni macellate; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni pattinaggio, impianti di risalita e simili; votive ; 9) mattatoi pubblici; 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili. 46
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Quando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto: CONTESTAZIONE DI ADDEBITO / RICHIESTA DI ADEMPIMENTO Va inviato con raccomandata a r come richiesta di adempimento con diffida ad adempiere mediante pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito come da: - Iscrizioni - Adesioni al servizio - Momento e luogo di erogazione del servizio - Liquidare la pretesa - Data scadenza pagamento - conseguenze 47
FITTI E LOCAZIONI PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO Quando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto: RICHIESTA DI ADEMPIMENTO E COSTITUZIONE IN MORA Va inviato con raccomandata a r la richiesta di adempimento mediante pagamento delle somme non versate per la locazione/canone dovuto come da: ➢ Provvedimento di assegnazione (case popolari) ➢ Locazione ➢ Regolamento e legge di applicazione dei canoni ➢ Utilizzo dell’immobile ➢ Liquidare la pretesa ➢ Data scadenza pagamento ➢ Conseguenze in caso di inadempimento 48
Indice La riscossione coattiva pubblica • Soggetti Agenti • La cartella di pagamento • L’ingiunzione fiscale: struttura e caratteristiche • Fase di notifica mediante legge 890/82 e nuova pec • La dilazione di pagamento •
Soggetti agenti e strumenti di riscossione coattiva pubblica ❑ D.L. n. 248/2007, art 36, co. 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997; b) la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione ❑ D.L. n. 70/2011 art. 7, co. 2, lett. gg quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare ❑ D.L. n. 193/2016 A decorrere dal 1 ° luglio 2017, gli Enti Locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. 50
IL RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO • Ad esclusivo uso di Agenzia Entrate – Riscossione • Ente pubblico economico • Affidamento in collaborazione tra PPAA ❑ DPR n. 602/1973: disciplina dei tempi della cartella e delle procedure cautelari ed esecutive ❑ D.Lgs. n. 112/1999: regola i rapporti tra AER e ENTI IMPOSITORI ❑ D.M. n. 321/1999: formazione ruolo ❑ D.M. 21 novembre 2000 ❑ La formazione del ruolo avviene attraverso il portale di AER https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/AreaRiservata/ 51
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/ areariservata/ 52
SCHERMATA MINUTA DI RUOLO 53
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INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ❑D.L. n. 248/2007, art 36, comma 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 NON C’E’ UN MODELLO DI INGIUNZIONE DEFINITA DA DECRETO – VA COSTRUITA 55
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO • E’ disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 recante il testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici • Articoli 1 +2+3 +Titolo II • La giurisprudenza ne riconosce il legittimo utilizzo per tutte le entrate in genere. • Con il rinvio al Titolo II DPR 602/73 la fase esecutiva è disciplinata dalle stesse disposizioni della cartella di pagamento • → Ordinanza a SSUU Cassazione 10958/2005: assimilazione cartella esattoriale all’ingiunzione fiscale emessa dal Comune o dal concessionario abilitato di cui all’articolo 53. L’ingiunzione ha la stessa funzione della cartella e deve poter essere impugnata come una cartella 56
INGIUNZIONE FISCALE RD 639/1910 • E’ un titolo esecutivo speciale unilateralmente formato dalla PA. • L’art. 2 del RD afferma che “il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, la quale consiste nell’ordine emesso dal competente ufficio dell’ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta” • Si tratta di un ordine di pagamento preordinato all’espropriazione dei beni del debitore • L’Ingiunzione, in quanto titolo esecutivo, se notificata in modo irregolare ha effetti interruttivi della prescrizione ai fini della riscossione. 57
INGIUNZIONE FISCALE RD 639/1910 L’art. 2 del RD prevedeva che l’ingiunzione fosse vidimata e resa esecutoria dal pretore Obiettivo del visto era il controllo di aspetti formali come la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario responsabile, l’indicazione della somma da pagare, la motivazione, errori di calcolo, la legittimazione dell’organo emittente, la competenza dello stesso ad emanare l’atto ed il tipo di entrata che con l’ingiunzione si andava a riscuotere. • Il visto è stato abolito dall’art. 229 della legge 51/1998 che ha stabilito che l’ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal funzionario responsabile del servizio. • Apporre sull’ingiunzione il visto di ESECUTORIETA’ DEL FUNZIONARIO 58
INGIUNZIONE FISCALE RD 639/1910 RAFFORZATA • Le premesse all’atto sulla TITOLARITA’ dell’azione di riscossione: quale amministrazione o società concessionaria agisce e perché • INDICAZIONE DEL SOGGETTO CHE ASSUME L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON ATTO DI NOMINA • IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE • Il richiamo al precedente atto di accertamento / richiesta pagamento con estremi notifica • L’ORDINE DI PAGAMENTO ENTRO 60 ( 30 da RD, 60 da DPR 602/73) GIORNI SOTTO PENA ATTI ESECUTIVI – FORZA PRECETTIVA • l’indicazione del funzionario responsabile del procedimento • ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni • l’indicazione dell’autorità competente per il riesame in sede di autotutela • l’indicazione dell’autorità giurisdizionale presso cui è possibile impugnare, termini e modalità del ricorso • La sottoscrizione del funzionario: FIRMA AUTOGRAFA, INDICAZIONE A STAMPA, FIRMA DIGITALE • Il visto di esecutorietà 59
DL 248/2007 art. 36, comma 4, ter indicazione del responsabile La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse • La disposizione è da tenere presente anche nella formulazione dell’ingiunzione fiscale • Cassazione Ordinanza n. 14791 del 4 settembre 2012 ha ribadito che l’indicazione del responsabile riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1° giugno del 2008. 60
INGIUNZIONE FISCALE: LA NOTIFICA ➢ Ufficiale giudiziario secondo le regole del CPC ➢ Funzionario responsabile per la riscossione abilitato alle funzioni da ufficiale, secondo le regole del CPC ➢ Legge n. 890/1982 SISTEMA POSTALE MODALITA’ ATTI GIUDIZIARI ➢ Messo notificatore finanziaria Legge n. 296/2006 CPC ➢ Da gennaio 2018 anche via PEC solamente alle attività economiche ➢ POSTE PRIVATE: DOPO LA EFFETTIVA LIBERALIZZAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE 2018 61
La legge 890/82 per gli atti amministrativi ❑ Articolo 12 Legge n. 890/1982: le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso. ❑ L’art. 14 della stessa legge stabilisce che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali. ❑ MODALITA’ MOLTO DIFFUSA DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI IN FORMA DIRETTA ❑ LA LEGGE 890/82 PREVEDE L’APPOSIZIONE DI UNA RELATA DA PARTE DEL SOGGETTO PROCEDENTE LA CUI ASSENZA E’ CONSIDERATA DALLA GIURISPRUDENZA UNA IRREGOLARITA’ ESSENDO RILEVATE LA RELATA DELL’AGENTE POSTALE 62
Notificazione con PEC (D.Lgs. n. 82/2005) • Con il Decreto n. 217/2017 pubblicato in GU del 12 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 27, vengono introdotte importanti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) contenuto nel D.Lgs. n. 82/2005. • L’intervento di valorizzazione del domicilio digitale passa attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, destinataria delle disposizioni contenute nel comma 1 quater dell’articolo 6 “Utilizzo del domicilio digitale”. • 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. • L’obbligo è rivolto tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico che dovranno preoccuparsi di inserire nel procedimento di notifica di verbali relativi a sanzioni amministrative, accertamenti tributari e ingiunzioni fiscali, l’utilizzo dei domicili digitali previsti dall’articolo 3 bis. 63
Notificazione con PEC (D.Lgs. n. 82/2005) ARTICOLO 2 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le partorita di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo Decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b). 64
Il domicilio digitale • Articolo 6-bis: INIPEC imprese e professionisti • Articolo 6-ter: Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi Indicepa.gov.it • Articolo 6-quater: pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese: NON ANCORA ATTIVO • Il domicilio eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari 65
Circolare Min Interno 20/02/2018 per le sanzioni amministrative Alcuni spunti dalla Circolare del Min. Interno del 20 febbraio 2018 scritta per le sanzioni amministrative: Il CAD pur sancendo obbligo di notifica a mezzo pec non fa cenno circa l’efficacia di una notifica tramite posta ordinaria o messi, senza prima aver esperito il tentativo con la PEC. La notifica nei modi ordinari è comunque idonea a produrre gli effetti di legge. Il destinatario conserva la facoltà di chiedere la restituzione delle spese di notifica se prova di essere titolare di un valido indirizzo PEC e di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali. Il Decreto riporta delle indicazioni importanti in merito agli allegati del messaggio di posta elettronica certificata che è utile considerare anche per la notifica di accertamenti e ingiunzioni. 66
La dilazione di pagamento • Non esiste un diritto alla dilazione codificato per i tributi locali • Strumento di facilitazione degli adempimenti in ambito tributario che va comunque valutato dal punto di vista dell’interesse ad ottenere la dilazione • Va regolamentato trattandosi di un potere che rischia di essere troppo discrezionale per il funzionario • Non esistono norme di principio sui tributi locali • Le regole scritte per l’Agente della riscossione non sono adatte per i tributi locali 67
La dilazione di pagamento • La dilazione non fa venir meno l’inadempimento alla scadenza ordinaria • Scadenze Imu e Tasi definite dal legislatore non vengono meno con la dilazione di pagamento • Per la tassa rifiuti si deve rispettare la scadenza certa raggiunta con l’avviso (quando notificato o quando è stata pagata una delle rate previste) • Si consiglia di concedere la dilazione su titolo che definisce la pretesa quali ACCERTAMENTO E INGIUNZIONE RICORDANDO I TERMINI DI DECADENZA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA • LA DILAZIONE NON IMPEDISCE LA DECADENZA: ATTENZIONE AI TERMINI DEL COMMA 163 • LA DILAZIONE SOSPENDE LA PRESCRIZIONE 68
La dilazione di pagamento ✓ FISSARE LIMITE DI IMPORTO ✓ PRESENTAZIONE ISTANZA (evitare di vincolarsi sul termine di presentazione) ✓ Autodichiarazione dello stato temporaneo di difficoltà che invece dovrà essere dimostrato per importi superiori a ……….. ✓ Definire dei piani a fasce. ✓ Polizza o altra garanzia non sono più chieste da ADER ✓ Interesse ✓ Perfezionamento ✓ Inadempimento di due rate • La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata. • Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese” a rata costante 69
La fase cautelare ed esecutiva della riscossione La fase cautelare ed esecutiva della riscossione • I PRINCIPI DEL TITOLO II DEL DPR 602/73 • L’ufficiale di riscossione • L’efficacia della forza precettiva • Sollecito obbligatorio • Fermo e ipoteca • Pignoramento presso terzi • Costi sul debitore 70
LE NORME DEL TITOLO II DPR N. 602/1973 Principi dell’art. 49 Comma 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (introdotto dal D.L. n. 40/2010) Autonomia procedurale Comma 2. “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’art. 71 26”
LE NORME DEL TITOLO II DPR N. 602/1973 Principi dell’art. 49 UFFICIALE DI RISCOSSIONE Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione la figura dell’ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari ✓Esegue le notificazioni ✓Esegue i pignoramenti ✓Esegue i pubblici incanti Requisiti: articolo 42 • l’ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell’esercizio delle proprie funzioni. • Il registro cronologico dell’ufficiale della riscossione, conforme al modello approvato con D.M. 26 maggio 2000 deve essere tenuto nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario 72
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