GLI ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018 DISPOSITIVI MEDICI E DPI

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GLI ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018
                                DISPOSITIVI MEDICI E DPI

Sommario
Dispositivi medici e concorrenza: si possono escludere le parafarmacie dalla distribuzione?.................................................... 2
Novità in tema di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici: sanzioni anche al “fornitore di contenuti” responsabile
della televendita............................................................................................................................................................................................ 3
Le novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo sui DPI: dichiarazione di conformità online......................................... 4
La Corte di Giustizia Ue chiarisce quando e perché un software diventa dispositivo medico.................................................... 5
ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018
    DISPOSITIVI MEDICI E DPI

    DISPOSITIVI MEDICI E CONCORRENZA: SI POSSONO ESCLUDERE LE
    PARAFARMACIE DALLA DISTRIBUZIONE?
                                                                          15 novembre 2018 - avv. Silvia Stefanelli

       Con parere AS 1536 emesso in data 22 ottobre                     regionale dispensando, su presentazione
    2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del                     della ricetta del medico, specialità medicinali,
    Mercato (AGCM) chiarisce alcuni profili relativi alla               preparati galenici, prodotti dietetici, presidi
    distribuzione dei dispositivi medici attraverso le                  medico-chirurgici e altri prodotti sanitari
    parafarmacie.                                                       erogabili dal Servizio sanitario nazionale
        Più esattamente, tramite esposto presentato                 •   l’ACCN richiamato all’art. 8 del D.Lgs 502/’92
    da una parafarmacia in provincia di Sassari e dalla                 è stato adottato con D.P.R. 8 luglio 1998, n.
    Federazione Nazionale Parafarmacia Italiane, veniva                 371 il quale, per quanto qui rileva, prevede
    evidenziato che le regioni adottano prassi differenti in            che “le farmacie erogano, altresì, prodotti
    merito al rilascio alle parafarmacie dell’autorizzazione            dietetici, presidi medico chirurgici ed altri
    alla vendita al pubblico di dispositivi medici (nonché              prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario
    prodotti per diabetici e alimenti per fini medici                   nazionale […] utilizzando in via prioritaria il
    specifici) quando tali prodotti sono a carico del SSN:              canale distributivo delle farmacie”.
    alcune regioni infatti consentono tale distribuzione            Dato atto della sopracitata disciplina, l’AGCM
    attraverso le parafarmacie, mentre altre regioni             evidenzia che le Regioni che rifiutano di convenzionarsi
    negano tale possibilità.                                     con le parafarmacie per la distribuzione dei DM a
       Sul punto il Garante precisa che:                         carico del SSN attuano una discriminazione tra i
       •   la vendita dei dispositivi medici è disciplinata in   diversi canali di vendita che viola la concorrenza e
           via generale dal D.lgs. 46/97 il cui articolo 20 si   riduce l’offerta al pubblico.
           limita a stabilire che “con decreto del Ministro         Tale discriminazione infatti non trova alcun
           della salute, di concerto con il Ministro dello       fondamento nella disciplina vigente in quanto
           sviluppo economico possono essere, anche              nessuna norma disciplina tassativamente i canali di
           per singole tipologie di dispositivi, individuati     vendita dei DM tramite farmacie né il D.Lgs 502/’92
           i soggetti autorizzati alla vendita nonché            impone la stipula di accordi “in via esclusiva” con le
           stabilite le prescrizioni che devono essere           farmacie.
           osservate per assicurare che la conservazione             L’AGCM rileva inoltre che l’esclusione delle
           e la distribuzione dei dispositivi stessi siano       parafarmacie non può trovare giustificazione
           conformi agli interessi sanitari”                     nemmeno nella volontà di tutelare la salute dei
       •   l’art. 8 del D.Lgs 502/’92 ha previsto che “Il        cittadini, visto che per legge anche nelle parafarmacie
           rapporto con le farmacie pubbliche e private è        deve essere presente almeno un farmacista, figura in
           disciplinato da convenzioni di durata triennale       possesso delle competenze necessarie a garantire la
           conformi agli accordi collettivi nazionali            tutela del consumatore all’atto della dispensazione
           stipulati a norma dell’articolo 4, comma              dei dispositivi medici e degli alimenti.
           9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,                  L’Autorità conclude quindi invitando le
           con le organizzazioni sindacali di categoria          amministrazioni che escludono le parafarmacie
           maggiormente rappresentative in campo                 dalla distribuzione dei beni in oggetto ad adottare
           nazionale. Detti accordi devono tener conto           provvedimenti che consentano alle stesse la vendita
           dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e     di tali beni in convenzione con il S.S.R.
           private erogano l’assistenza farmaceutica per
           conto delle unità sanitarie locali del territorio
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ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018
DISPOSITIVI MEDICI E DPI

NOVITÀ IN TEMA DI PUBBLICITÀ NON AUTORIZZATA DI DISPOSITIVI
MEDICI: SANZIONI ANCHE AL “FORNITORE DI CONTENUTI” RESPONSABILE
DELLA TELEVENDITA
                                                                             21 giugno 2018 - Federico Breschi

   Corte di Cassazione, Sez. II, Civ., Ordinanza n.          Cassazione, a seguito delle successive impugnazioni,
10892/2018                                                   ritenendo che “dell’illecito amministrativo relativo
                                                             alla pubblicità di dispositivi medici in assenza della
                                                             prescritta autorizzazione ministeriale, risponde non
    Come noto, almeno tra gli addetti ai lavori,
                                                             solo il produttore del dispositivo, ma anche il fornitore
l’Azienda fabbricante o responsabile dell’immissione
                                                             di contenuti”.
in commercio di un D.M. deve chiedere il rilascio
dell’autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria           La Corte ha motivato richiamando due lontani
al Ministero della Salute presentando una domanda            precedenti (rispettivamente del 1993 e del 1996) che
completa di tutte le informazioni inerenti la ditta          risalgono al tempo in cui la trasmissione di pubblicità
stessa, il prodotto pubblicizzato, il tipo di pubblicità     di DM senza autorizzazione costituiva ancora reato.
e il relativo mezzo di diffusione (cortometraggio            Sulla base di tali precedenti è stato affermato che
televisivo e cinematografico, radio comunicato,              la pubblicità non autorizzata è imputabile anche
stampa quotidiana e periodica, volantino, opuscolo,          al direttore di un giornale o all’amministratore di
cartellonistica stradale, etc…). Altrettanto noto è che      un’emittente radiotelevisiva. Di conseguenza è stato
l’attività di pubblicità non autorizzata di D.M. comporta,   ritenuto che, pur a seguito della depenalizzazione
per il fabbricante o responsabile dell’immissione in         operata dal legislatore, dovesse includersi tra i
commercio del prodotto, l’applicazione della sanzione        responsabili dell’illecito il titolare dello strumento di
amministrativa da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 (ex        comunicazione del quale ci si avvalga per la diffusione
art. 201, commi 3-5, del RD n. 1265/1934).                   pubblicitaria al pubblico, oggi, “fornitore di contenuti”
                                                             (secondo la definizione prevista dall’art. 2, comma 1,
    La novità, introdotta dall’Ordinanza di Cassazione n.
                                                             lett. d) del D. Lgs. 44/2010).
10892/2018, riguarda l’estensione di tale responsabilità:
a rispondere non sarà più soltanto l’Azienda fabbricante        È molto probabile che il principio qui enunciato
del device, ma anche il titolare dello strumento di          verrà applicato, d’ora in poi, alla generalità dei media,
comunicazione di cui la prima si avvale (in rigorosa         internet compreso e social network annessi.
assenza di autorizzazione) per diffondere il messaggio         Pertanto, attenzione a vigilare sui contenuti
pubblicitario al pubblico.                                   pubblicitari perché da oggi pagano produttore ed
    Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda    emittente.
la pubblicità, mandata in onda da una emittente
televisiva privata, di una pedana oscillante reclamizzata
come “dispositivo in grado di produrre effetti positivi
sulla riabilitazione fisioterapica, con benefici anche
all’apparato scheletrico e respiratorio…” (e tante
altre affermazioni rientranti nella definizione di DM
offerta dal D. lgs, 46/1997), pur in assenza di preventiva
autorizzazione ministeriale.
   Il contenzioso, nato avanti al Giudice di Pace in
sede di opposizione all’ordinanza di ingiunzione
della sanzione amministrativa prevista nella c.d.
“forma ridotta”, finiva poi per essere annullata dalla
                                                                                                                         3
ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018
    DISPOSITIVI MEDICI E DPI

    LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DPI:
    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ONLINE

                                                                                15 maggio 2018 - Federico Breschi

       Da circa un mese il Regolamento (UE) 2016/425                     dichiarazione di conformità (Allegato II, punto
    del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo                   1.4, lett. l).
    2016 sui dispositivi di protezione individuale, dopo             Pertanto, non segnalare l’indirizzo internet ove
    un periodo transitorio coinciso con l’entrata in vigore       reperire la dichiarazione può essere un problema
    del 29 aprile 2016, ha definitivamente abrogato               qualora l’Azienda non ne fornisca una copia con il
    la Direttiva 89/686/CEE dopo quasi trent’anni di              DPI (onere difficilmente realizzabile nell’immissione
    onorato servizio.                                             in mercato di occhiali da sole).
        Il nuovo Regolamento -per sua stessa natura-                 Questo requisito potrà essere soddisfatto
    è il tentativo di superare le differenze applicative          ricorrendo a una “dichiarazione di conformità
    riscontrate in passato attraverso un provvedimento            semplificata” composta da un’unica frase, da inserire
    identico per tutti gli Stati membri che non necessiti         nella nota informativa, contenente il rimando a
    alcun recepimento. Lo scopo è di avvantaggiare la             una pagina Internet in cui è riportata la regolare
    circolazione di beni e servizi in Europa e imporre            dichiarazione di conformità.
    nuove responsabilità in capo agli operatori economici
                                                                     Ma quali sono i rischi legati alla vendita di DPI
    della filiera.
                                                                  già prodotti e accompagnati da note informative
        Tra le conseguenze più rilevanti dell’applicazione        conformi all’abrogata Direttiva 89/686/CEE?
    della nuova disciplina: gli obblighi in relazione             Apparentemente nessuno, almeno per ora. L’art. 47
    alla documentazione di accompagnamento del                    in tema di Disposizioni Transitorie stabilisce che “gli
    dispositivo.                                                  Stati membri non ostacolano la messa a disposizione
       Vediamo una delle novità che ha attirato più               sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva
    attenzione tra gli addetti ai lavori.                         89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul
        La dichiarazione di conformità, che attesta               mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.
    il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza                 Molta confusione anche in relazione alle sanzioni
    applicabili al dispositivo, dovrà d’ora in poi essere         che gli stati membri dovevano stabilire in caso di
    allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul               violazione delle disposizioni del Regolamento e che
    mercato (attività definita dal Regolamento stesso             si sarebbero dovute applicare, ai sensi dell’art. 45, a
    come “ fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso          decorrere dal 21 marzo u.s.. Ad oggi, abbiamo traccia
    sul Mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività            soltanto della legge 163/2017 che, all’art. 6, delega il
    commerciale, a titolo oneroso o gratuito”). Gli               Governo a prevedere sanzioni penali o amministrative
    operatori economici, infatti, devono permettere alle          pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla
    Autorità di Vigilanza facile accesso al documento che         gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal
    attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e   Regolamento (UE) 2016/425, entro il 21 novembre
    presume la conformità del dispositivo.                        2018.
       Ma con quali modalità?                                       Dunque, pene sospese (quali pene?) per chi non
        Il Fabbricante deve garantire che il DPI sia              adempie alla dichiarazione di conformità online.
    -alternativamente- accompagnato:                                 L’ennesimo periodo di interregno!
       •   da una copia della dichiarazione di conformità
           per ogni singolo dispositivo (art. 8, comma 8),
           oppure
       •   dall’indirizzo internet dal quale accedere alla
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ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018
DISPOSITIVI MEDICI E DPI

LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CHIARISCE QUANDO E PERCHÉ UN SOFTWARE
DIVENTA DISPOSITIVO MEDICO

Articolo pubblicato su Aboutpharma                   21 febbraio 2018 - avv. Silvia Stefanelli, Luigi Zampetti

   La sentenza della Corte di Giustizia della              (22 novembre 2012, C-219/11, EU:C:2012:742), al
Comunità europea (7 dicembre 2017 – C 329/16)              punto 16, la Corte ha dichiarato che un oggetto (nel
sulla qualificazione del software come medical device      caso specifico si trattava di un sistema che permetteva
rappresenta un punto di svolta nella complessa             di registrare l’attività cerebrale umana) costituisce un
materia dei software in sanità. La sentenza infatti,       dispositivo medico, unicamente quando è destinato
anticipando l’applicazione dei principi che troveranno     a uno scopo medico: nel caso oggetto di causa
applicazione dal 26 maggio 2020 con il nuovo               trattandosi di un software per la ricerca non poteva
Regolamento 2017/745, chiarisce i criteri che devono       essere dispositivo medico.
applicarsi per decidere quando un software usato               Nella Med Dev 2.1/6 Guida alla classificazione dei
in ambiente sanitario debba (o meno) qualificarsi          dispositivi medici (“Guidelines on the qualification
come dispositivo medico. Vediamo i contenuti della         and classification of stand alone software used
decisione.                                                 in healthcare within the regulatory framework of
                                                           medical devices”) si stabilisce che un software che
    IL CASO                                                non effettui alcuna azione sui dati e si limiti alla
                                                           memorizzazione, all’archivio, alla comunicazione, alla
    L’associazione     francese    Sniterm     (imprese
                                                           “simple search” o alla compressione senza perdita di
tecnologia medicale), dato atto che nell’ordinamento
                                                           dati, non può essere definito come un dispositivo
transalpino esiste una specifica legge che disciplina
                                                           medico; al contrario qualora il software crei o
i software di area medicale che si sovrappone
                                                           modifichi l’informazione medica allo scopo di aiutare
ed entra in conflitto con la direttiva 93/42/Cee,
                                                           l’operatore sanitario nell’utilizzo di tale informazione,
nell’ambito di una controversia ha chiesto al giudice
                                                           lo stesso può essere classificato come dispositivo
di primo grado e poi alla Corte di Giustizia di valutare
                                                           medico.
se il software che presenti “una funzionalità che
consenta l’utilizzo dei dati personali di un paziente          Analogamente la guida “Medical device stand-
al fine di aiutare il suo medico nella predisposizione     alone software including apps” (2016) della Mhras
della sua prescrizione, in particolare rilevando le        (Medicines & healthcare products regulatory agency)
controindicazioni, le interazioni con altri medicinali     del Regno Unito indica che i software di supporto
e le posologie eccessive” debba o meno essere              all’adozione di decisioni sono dispositivi medici; nella
considerato dispositivo medico, tenuto conto in            sua guida “Guidance for manufacturers on health
particolare che lo stesso non risulta impiegato “nel” o    apps and software as medical devices” (2015), la
“sul” corpo umano. In sostanza si chiedeva alla Corte      Lægemiddelstyrelsen danese precisa come il fatto
di stabilire se, per la qualificazione di un software      che un software sia dotato di una funzione di calcolo
come dispositivo medico, occorre che il software           suggerisca che si tratti di un dispositivo medico;
stesso debba essere destinato dal fabbricante a            nella stessa direzione si esprime il Bundesinstitut
essere necessariamente “impiegato sull’uomo”.              für arzneimittel und medizinprodukte (Bfarm), della
                                                           Germania, la cui guida “Differentiation between
                                                           apps and medical or other devices as well as on
   I PRECEDENTI                                            the subsequent risk classification according to the
   La complessa questione dei criteri che devono           Mpg” (2015) opera una distinzione tra i software che
sussistere perché un software usato in ambito              calcolano i dosaggi dei medicinali (qualificabili come
sanitario venga qualificato come dispositivo medico        dispositivi medici) e quelli che si limitano a riprodurre
era stata già affrontata in altre sentenze e documenti     le informazioni a partire dalle quali gli utenti possono
comunitari, ma sempre in maniera non del tutto             calcolare le dosi da soli.
completa ed esaustiva. Nella sentenza Brain Product
                                                                                                                       5
ARTICOLI PIÙ LETTI NEL 2018
    DISPOSITIVI MEDICI E DPI

        LA DECISIONE DELLA CORTE                                 altresì, sotto il profilo giuridico, la non rilevanza delle
        Facendo proprie dunque le posizioni già espresse         modalità dell’impiego del dispositivo medico. In
    nei documenti sopra riportati, la Corte di Giustizia         sostanza, i criteri per la qualificazione di un software
    chiude il cerchio dei criteri applicabili per una corretta   come dispositivo medico sono i seguenti:
    qualificazione.                                                   Valore aggiunto dell’elaborazione. Il software
        In primo luogo i giudici della Corte hanno dato          è dispositivo medico se “aggiunge valore”, cioè
    atto che affinché il software ricada nella sfera di          elabora i dati del paziente sottoponendoli ad
    applicazione della direttiva 93/42, non è sufficiente        analisi (interpretazione in base ad algoritmi che
    che lo stesso sia utilizzato in un contesto medico,          rappresentano capacità ed esperienza) e confronto
    ma occorre invece che il fabbricante abbia destinato         (con base-dati che rappresentano esperienza e
    il software a una diretta e specifica finalità medica        conoscenza); quindi genera ipotesi, indica percorsi,
    (sentenza del 22 novembre 2012, Brain Products,              individua criticità, prescrive passi. In questo senso il
    CÐ219/11, EU:C:2012:742, punti 16 e 17).                     valore aggiunto può avere (ha) un peso nell’orientare
                                                                 la decisione dell’operatore sanitario e quindi
        In secondo luogo il giudice della Corte si domanda
                                                                 “partecipa” come altri fattori al raggiungimento della
    se (e questo è il vero elemento innovativo) nel
                                                                 finalità mediche. Quindi la decisione di certificare il
    caso in cui sussista tale finalità medica, il software
                                                                 software utilizzato nel contesto sanitario è legata:
    possa rientrare nella nozione di dispositivo medico,
    indipendentemente da come viene usato (se “nel o                 1. anche all’evidenza che le operazioni
    sul corpo umano” oppure anche senza alcun contatto                   informatiche a cui sono sottoposti i dati
    con il corpo umano)                                                  generano (o meno) quel valore aggiunto che
                                                                         è impiegato per raggiungere una o più delle
        Sul punto, i giudici della Corte, pur dando atto che
                                                                         finalità mediche stabilite nella definizione di
    l’articolo 1 lettera a) della Direttiva 93/427 Cee fa
                                                                         dispositivo medico;
    riferimento a un “impiego sull’uomo”, hanno richiamato
    il Considerando 6 della dir 2007/47 ove si afferma               2. alla presenza di un meccanismo automatico
    che “un software è di per sé un dispositivo medico                   che lega la fase di elaborazione dei dati alla
    quando è specificamente destinato dal fabbricante a                  fase di azione, senza bisogno di conferme da
    essere impiegato per una o più delle finalità mediche                parte dell’operatore sanitario o del paziente.
    stabilite nella definizione di dispositivo medico”                Finalità medica. Il software deve poi essere
    e partendo da tale assunto hanno dichiarato che il           espressamente destinato dal fabbricante a una finalità
    software può essere dispositivo medico anche senza           medica, cioè deve essere usato a fini di diagnosi,
    impiego “sull’uomo”.                                         prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una
        Più esattamente secondo i giudici della Corte “il        malattia secondo le indicazioni dell’art. 1 lett. a della
    legislatore dell’Unione ha inteso concentrarsi, per          dir 93/42/Ce.
    qualificare un software come dispositivo medico,                 Modalità di utilizzo. Non deve obbligatoriamente
    sullo scopo del suo utilizzo e non sul modo in cui           essere “impiegato sull’uomo” in senso fisico,
    può concretizzarsi l’effetto che è in grado di produrre      intendendosi l’impiego sull’uomo anche l’utilizzo del
    sul o nel corpo umano”: ne consegue che “ai fini             dato elaborato da parte del sanitario per finalità di
    della qualificazione di dispositivo medico, il fatto         cura.
    che un software agisca direttamente o non agisca                 La sentenza sembra essere destinata ad avere
    direttamente sul corpo umano, non è rilevante,               una portata enorme sul mercato del software e in
    essendo invece fondamentale che la finalità indicata         particolare delle app: pacifico infatti che da ora in
    dal fabbricante sia una di quelle previste per la            avanti software e app di supporto alla diagnosi del
    definizione stessa di dispositivo.                           medico – avendo destinazione di uso medicale –
                                                                 dovranno essere marcati CE come medical device,
       CRITERI ADOTTATI                                          diventando altresì con il Reg. Ue 2017/745 DM di
                                                                 classe IIa.
       Non vi è dubbio che la sentenza chiuda il cerchio
    dei criteri da applicarsi affinché un software sia
    qualificato come dispositivo medico e valorizzi
6
il valore del network
                                                            la forza dell’esperienza

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