FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 2/2020 - Opera

Pagina creata da Giuseppe Olivieri
 
CONTINUA A LEGGERE
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 2/2020 - Opera
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                     n. 2/2020

                               INDICE

 1. PENSIONI, ACCORDO SINDACATO ORTOPEDICI - BANCO BPM PER
    ANTICIPO TFS

 2. MILLEPROROGHE: MEDICI IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI E RECLUTAMENTO
    DEGLI SPECIALIZZANDI GIA’ DAL 3° ANNO

 3. LAVORI PARLAMENTARI

 4. FOGLIO DELLE SENTENZE

 5. RETROATTIVITA’ E POSTUMA

                                                                    1
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 2/2020 - Opera
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                                                            n. 2/2020
1.   PENSIONI, ACCORDO SINDACATO ORTOPEDICI - BANCO BPM PER
ANTICIPO TFS
E’ stata sottoscritta il 24 febbraio a Roma, nella sede di piazza Montecitorio, una convenzione tra
Nuova Ascoti, sindacato degli ortopedici e traumatologi italiani, e Banco Bpm sull’anticipazione del
trattamento di fine servizio a medici iscritti.
L’anticipazione, da un minimo di 50mila a un massimo di un milione di euro nel rispetto delle
disposizioni Banca d’Italia sul credito ai consumatori, viene concessa a fronte della cessione del TFS
secondo le modalità previste dalla legge e precisate nella circolare Inps n. 12/2011.
Con l’accordo, firmato dal presidente degli ortopedici Michele Saccomanno e dal dottor Marcello
Saitta per Bpm, la banca si impegna ad esaminare le richieste degli aventi diritto e ad esprimere il
proprio parere in merito alla concessione dell’anticipo delle somme nel più breve tempo possibile dal
ricevimento della richiesta, corredata dell’intera documentazione di supporto relativa alla fase istruttoria,
riservandosi di valutare in totale autonomia il merito creditizio dei richiedenti.
Gli ortopedici provvederanno a notificare all’Inps, a tutti gli effetti, la cessione del credito e che l’utilizzo
del fido di conto corrente per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l’INPS avrà formalmente
comunicato a Banco BPM la propria accettazione della cessione del credito.
“Esprimo grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto con un importante istituto di credito come BPM
che consentirà ai nostri associati di poter usufruire con celerità e certezza dei frutti del loro lavoro”, ha
dichiarato il presidente Saccomanno.
                                                                                               Andrea Petrella

                                                                                                               2
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 2/2020 - Opera
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                                                        n. 2/2020
2.   MILLEPROROGHE: MEDICI IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI E RECLUTAMENTO
DEGLI SPECIALIZZANDI GIA’ DAL 3° ANNO
Il 20 febbraio la Camera dei Deputati ha votato la fiducia alla legge di conversione del decreto
Milleproroghe 2020 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. Il passaggio al Senato sarà molto
rapido e senza ulteriori modifiche, visto che l’approvazione finale dovrà avvenire entro fine mese.
Il testo originario del decreto legge, uscito dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre, conteneva già
provvedimenti positivi per la sanità, che riguardavano sia proroghe di termini che disposizioni finanziare
di competenza del Ministero della salute, delle quali avevamo anticipato nello scorso numero
l’incremento delle risorse per le retribuzioni accessorie della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie. Nel nuovo testo, emendato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e
Bilancio della Camera, si aggiungono due misure sottoscritte dalle Regioni nel Patto per la Salute per
sopperire alla carenza di personale: la possibilità, su base volontaria, per i dirigenti medici di
continuare a lavorare per il SSN oltre i 40 anni di servizio ed entro i 70 anni d’età fino al 2022; e
l’ammissione degli specializzandi al terzo anno di corso ai concorsi nelle strutture ospedaliere con
graduatoria separata.
Sulla prima norma, che equipara temporaneamente i dirigenti medici ospedalieri a quelli universitari in
termini di età pensionabile, si è discusso per anni. Il Presidente della Nuova ASCOTI, On. dott. Michele
Saccomanno, già nel 2010 presentò un emendamento al Senato che modificava il comma 1
dell’articolo 15 nonies del d.lgs. 502/1992 sul limite massimo per il trattenimento in servizio. Si stabilì
che il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario fosse consentito oltre il 65° anno di
età, su istanza dell’interessato, al maturare dei 40 anni di servizio effettivo e non oltre i 70 anni. La
proposta attuale, derogando all’art. 15 nonies, muove indubbiamente da esigenze diverse. Governo e
Regioni stanno cercando di fronteggiare la carenza di medici specialisti attraverso risposte di natura
emergenziale in attesa di regolari assunzioni di nuovi dirigenti da immettere con le procedure
concorsuali.
La seconda norma è sulla falsariga della precedente, in quanto permette ai medici in formazione
specialistica di partecipare ai concorsi per riempire le carenze di organico. Tale possibilità è stata
introdotta a giugno scorso dal decreto Calabria per gli iscritti all’ultimo anno di corso o al penultimo, se
di durata quinquennale, e adesso estesa a partire dal terzo anno. Si prefigura, pure in questo caso, una
situazione di criticità, perché se è vero che i vincitori di concorso saranno collocati in graduatorie
separate e assunti con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e con orario part time, è
altrettanto vero che tutto ciò rischia di verificarsi a discapito di un’idonea formazione e in condizioni di
disparità con i medici formati, nonché in termini di responsabilità legale.
Siamo dell'idea che le soluzioni trovate rispondono solo in parte e con approssimazione alla mancata
programmazione dei fabbisogni. Auspichiamo che gli obiettivi di medio termine siano orientati a una
reale corrispondenza degli organici ai carichi di lavoro, al rispetto del professionista medico che deve
essere considerato colui che cura e non solo colui che produce, e a orari di lavoro compatibili con uno
stile di vita accettabile.
                                                                                      Antonella Blasimme
                                                                                                           3
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO n. 2/2020 - Opera
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                                                              n. 2/2020
                                         3. LAVORI PARLAMENTARI

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
sono in discussione:

       1) IN SEDE REFERENTE:
        - Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle
        malattie rare;
        - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità
        di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;
        - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
        nell'esercizio delle loro funzioni;
        - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso
        l'assegno unico e la dote unica per i servizi .

       2) IN SEDE CONSULTIVA:
        - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la
        direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
        agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro;
        - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce
        norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
        alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
        96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in
        attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
        - Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-
        ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le
        funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’ 1
sono in discussione:

       1) IN SEDE REDIGENTE:
          - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia.

       2) IN SEDE CONSULTIVA:
          - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che
          stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
          90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della
          normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre
          2019, n. 117.
                                                                                     Antonella Blasimme

1
    Il 5 febbraio 2020 il sen. Stefano Collina è stato eletto Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità.
                                                                                                                  4
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                                                       n. 2/2020
                                    4. FOGLIO DELLE SENTENZE
                  a cura dell’Avv. Elisabetta De Castro, Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I.

            ·   Ritardo diagnosi: la struttura sanitaria risponde solo dell'aggravamento

Per la Cassazione, se la patologia da cui è affetto un paziente è diagnosticata in ritardo, l'azienda
sanitaria non risponde dell'intero ma solo del suo aggravamento

La responsabilità di un'azienda sanitaria per il danno derivato a un paziente dal ritardo nella diagnosi di
una malattia va valutata sulla base della percentuale in cui l'intervento tempestivo avrebbe potuto
ridurre il danno. Nel caso in esame, un paziente colpito da ictus ischemico conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in
conseguenza dell’omessa diagnosi e cura di un ictus ischemico cerebrale. Si costituiva in giudizio l’ASL
chiedendo il rigetto della domanda e, comunque, chiamando in giudizio la compagnia di assicurazioni,
da cui essere garantita in caso di accertamento della responsabilità. Il Tribunale accoglieva la
domanda nei confronti della ASL e della compagnia assicuratrice, determinando la responsabilità a
carico delle stesse nella percentuale del 20% e limitando il risarcimento al solo danno non patrimoniale.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello e, la stessa evidenziava che l’incapacità a
continuare a svolgere l’attività lavorativa del paziente (falegname) o altre simili, si sarebbe comunque
prodotta anche se la diagnosi e la terapia corretta fossero intervenute tempestivamente, tenuto conto
della rilevante incidenza dei postumi direttamente riconducibili alla patologia ischemica (il 45%).
L’azienda sanitaria ricorreva in Cassazione contro l’addebito del 20% deciso dai giudici, ma la
Cassazione ha dato ragione alle decisioni dei precedenti livelli di giudizio. La Corte di Cassazione, con
la pronuncia della sentenza n. 514/2020 , ha chiarito alcuni principi in materia di concorso di colpa nella
responsabilità medica. Innanzitutto, i giudici hanno ricordato che lo stato di salute del paziente,
anteriore al danno subito per effetto della condotta medica, può concausare la lesione o la
menomazione da essa derivata e che la concausa delle lesioni è giuridicamente irrilevante sul piano
della causalità materiale.
Per la Corte, poi, occorre considerare che le menomazioni preesistenti possono essere o coesistenti o
concorrenti con il maggior danno che è stato causato dall'illecito.
Se le prime sono irrilevanti ai fini della liquidazione, salvo specificità del caso concreto, le seconde
vanno adeguatamente valutate. In particolare, le menomazioni concorrenti vanno tenute in
considerazione stimando in punti percentuali e convertendo in denaro dapprima l'invalidità complessiva
del paziente e, poi, l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito. Il secondo importo va quindi
sottratto dal primo e, in tal modo, si ottiene la liquidazione. In ogni caso, se l'applicazione rigida di un
simile calcolo conduce a risultati manifestamente iniqui, il giudice deve ricorrere all'equità correttiva.

                                                                                                          5
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                                                    n. 2/2020
   ·   Cassazione: la responsabilità del medico vale anche se l’errore fa ritardare la guarigione

La Suprema Corte, con una recentissima sentenza ha enunciato un altro importante principio di diritto
in tema di responsabilità medica professionale: ”l’errore medico non deve per forza portare a una
lesione o a danni gravi alla salute del paziente affinché il medico sia tenuto a risarcire la vittima e
assumersi la responsabilità del danneggiamento”. Basta anche soltanto un ritardo nella
guarigione. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, la 5315/2020, che si è pronunciata sulla
vicenda di tre sanitari, due ortopedici e un radiologo, accusati di non avere diagnosticato al paziente
l’esistenza di una frattura del corpo vertebrale L1, omettendo, di conseguenza, di mettere in atto gli
accertamenti per assicurargli la guarigione, determinando l’aggravamento delle sue condizioni e il
ritardo nell’individuazione della giusta terapia. La Corte ha confermato l’assoluzione stabilita dalla
Corte di Appello dal reato di lesioni personali colpose, perché i “lievi esiti” peggiorativi ascrivibili
alla frattura lombare derivata dall’evento traumatico sono “indipendenti dall’inadeguato trattamento”.

Eppure, secondo i giudici ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla
guarigione, pur se non produce di per sé “un aggravamento della lesione e della
relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo
necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute”.

                                                                                                      6
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO                                                        n. 2/2020
                                  RETROATTIVITA’ E POSTUMA
La retroattività riguarda il tempo trascorso tra l’evento dannoso (quando è stato commesso il presunto
errore professionale che fa scaturire la responsabilità) e la richiesta di risarcimento.

Ad esempio: se una polizza prevede 10 anni di retroattività e a gennaio 2018 viene notificata una
richiesta di risarcimento per un fatto del dicembre 2007 (10 anni e 1 mese prima) la polizza non
interverrà. Potrebbe in questo caso venire incontro la prescrizione, ovvero il tempo che il danneggiato
ha per chiedere i danni (5 o 10 anni a seconda che si tratti di un rapporto extracontrattuale o
contrattuale). Ma secondo la Cassazione Civile la prescrizione per il danneggiato inizia a contarsi da
quando lo stesso ha la consapevolezza del danno subito. Ad esempio, se a distanza di anni da un
intervento un soggetto inizia ad accusare dei malesseri e, a seguito di esami diagnostici, scopre che la
causa è legata ad un errore commesso durante quell’intervento, da questo momento iniziano a
decorrere i 5 o 10 anni di tempo.

La postuma risponde alla stessa logica, ma riguarda le richieste di risarcimento successive alla
cessazione dell’attività professionale, che possono giungere all’Ortopedico in quiescenza, o ai suoi
eredi, a distanza di anni. Se una polizza prevedesse 5 anni di postuma si correrebbe il rischio che una
richiesta di risarcimento possa rimanere fuori copertura.

La Legge 24/2017 – Legge Gelli – prevede, all’Art. 11 - Estensione della garanzia assicurativa – che
sia indicato sia per la retroattività, che per la postuma, un periodo di 10 anni.

La convenzione SIOT SAFE prevede, quindi, 10 anni di retroattività, come dispone la Legge Gelli, e
non prevede alcun premio aggiuntivo ma è automaticamente inclusa nelle garanzie.

Per quanto riguarda la postuma la convenzione SIOT SAFE prevede 10 anni, come disposto dalla
Legge Gelli.

Questa estensione è facoltativa e può essere acquistata dall’assicurato, o, in caso di decesso, dai suoi
eredi, mediante il pagamento, in un’unica soluzione, di un premio pari al 100% dell’ultimo premio
pagato.

In ogni caso la AON – Broker assicurativo della SIOT e della Nuova Ascoti – è a Vostra competa
disposizione per fornirVi ogni ulteriore informazione necessaria ponendosi al fianco di ogni iscritto
guidandolo nelle varie operazioni che, di volta in volta, risulteranno necessarie.

Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata a SiotSafe sul sito della Siot: https://siot.it/siot-
safe/

                                                                                   Prof. Paolo D’Agostino

                                                                                                          7
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO   n. 2/2020

                                                  8
Puoi anche leggere