ESAMI DI STATO STUDENTI DISABILI & DSA - LICEO ARTISTICO "G. CARAVILLANI" Incontro di formazione ROMA - 14 febbraio 2013

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ESAMI DI STATO STUDENTI DISABILI & DSA - LICEO ARTISTICO "G. CARAVILLANI" Incontro di formazione ROMA - 14 febbraio 2013
ESAMI DI STATO
         STUDENTI DISABILI
              & DSA

            Incontro di formazione

LICEO ARTISTICO “G. CARAVILLANI”
    ROMA - 14 febbraio 2013

 Laura Bergami - Saveria Cucè - Paola Ghiringhelli
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
                        Legge 104/92
                           articolo 16
      Valutazione del rendimento scolastico e prove d’esame

                             Comma 1
                    criteri didattici adottati
    Sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
                             discipline

                               comma 3
   Riferimento alla possibilità di predisporre prove equipollenti
tempi più lunghi per l’ effettuazione delle prove scritte e grafiche

                              comma 4
                  uso di ausili nelle prove d’esame
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
                             D.P.R. 323/98
                  NUOVO REGOLAMENTO ESAMI DI STATO
                                 Art.6
               Prevede che le prove equipollenti possono consistere :
• MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di
                       apparecchiature informatiche
• MODALITA’ DIVERSE es. Prove strutturate:risposta multipla, Vero/Falso, ecc…
• SVILUPPO DI CONTENUTI CULTURALI E PROFESSIONALI DIFFERENTI
• TEMPI PIU’ LUNGHI
Per la predisposizione delle prove d’esame ci si può avvalere di personale esperto - es.
docenti per le attività di sostegno
                                          Art 13
                                    CERTIFICAZIONI
                                      Comma 1 -2 -3
Qualora l’allievo segua un percorso didattico/educativo differenziato riceve un
attestato che:
• certifica l’indirizzo e durata del corso di studi
• La votazione complessiva ottenuta
• Le competenze, le conoscenze e le capacità acquisite
• I crediti formativi documentati in sede di esame
   I MODELLI PER GLI ATTESTATI SONO PREDISPOSTI DAL MIUR
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

                    O.M. 90/2001
                        Art. 15
Valutazione degli alunni in situazione di handicap
                       Comma 4
   Prevede esame di stato anche per allievi con
    percorso didattico/educativo differenziato
                       Comma 8
 Esplicito riferimento ancora a prove equipollenti
    Importanza della relazione del C. di Classe
       Diritto all’assistenza durante le prove
        Tempi più lunghi nelle prove d’esame
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
            O.M. 90/2001
          Tipo di valutazione

       PROVE EQUIPOLLENTI
Valutazione      conforme      ai    programmi
ministeriali ai sensi degli artt.12/13

      PROVE DIFFERENZIATE
Valutazione    differenziata rispetto ai
programmi ministeriali ai sensi dell’art.15
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

                O.M. 41          11/05/2012
     ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
                         Art.17

Prove equipollenti tali da consentire di verificare una preparazione
del candidato idonea al rilascio del titolo di studio

Le prove devono essere omogenee con il percorso svolto dal
candidato   e devono poter essere realizzate con le stesse
modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica
svolte durante l’anno scolastico

Utilizzo di personale esperto – es. docente di sostegno - per la
predisposizione delle prove d’esame equipollenti

Utilizzo degli operatori che hanno seguito l’allievo durante l’anno
scolastico nell’esecuzione delle prove d’esame
LE PROVE EQUIPOLLENTI
                O.M. 41 11/05/2012   ART.17

Si intendono come prove equipollenti:
 Testi della I e II prova trasmessi dal Ministero
  in Braille.
 Traduzione dei testi d’Esame in linguaggi
  comprensibili (ad es. LIS ).
 Prova ministeriale svolta con modalità diverse.
 Prova predisposta dalla Commissione con
  contenuti culturali e professionali diversi da
  quella ministeriale, ma atta comunque a
  verificare     la     preparazione     dell’allievo
  coerentemente al titolo di studio e al
  percorso educativo e didattico svolto.
LE PROVE DIFFERENZIATE
                O.M. 41 11/05/2012   ART.17

 Le prove differenziate devono essere proposte
  in base al percorso individualizzato dell’allievo.
 Si consiglia l’effettuazione di prove di
  simulazione da allegare al Documento di Classe
  del 15 maggio.
 Le prove differenziate sono finalizzate solo al
  rilascio dell’attestato, “Certificato di crediti
  formativi”.
 L’effettuazione delle prove differenziate e la
  conseguente valutazione non vanno indicate nei
  tabelloni esposti, ma solo nell’attestato.
COLLOQUIO ORALE
                O.M. 41 11/05/2012   ART.17

Anche per questa prova si possono utilizzare
  diverse metodologie e strategie:
• prove scritte
• test
• tecnologie e strumentazioni specifici
• mediazione di un operatore tra il candidato e
   l’esaminatore

  L’allievo che ha svolto prove equipollenti, può
  avvalersi, durante il colloquio, di assistenza
  e/o utilizzare diversi metodi e strategie
PRECISAZIONI
              O.M. 41 -11/05/2012

COMMA 3
 Tempi più lunghi per lo svolgimento delle
  prove, che non possono di norma comportare
  un maggior numero di giorni rispetto a quello
  stabilito dal calendario degli esami. Solo in
  casi    eccezionali   la   Commissione    può
  deliberare un numero maggiore di giorni per lo
  svolgimento delle prove equipollenti

 Tipologia di assistenti presenti alle prove.
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
     “Documentazione per la commissione Esami di Stato”

Il C.d.c. deve preparare, entro il 15 maggio, una relazione
   che contempli:
 Descrizione del caso
 Tipologia di Piano Studi Personalizzato PSP
 Percorsi equipollenti e le attività svolte
 Modalità di intervento di assistenti ed operatori
   specialistici
 Strumenti ed ausili utilizzati
 Modalità di formulazione ed attuazione delle verifiche
 La richiesta esplicita scritta rivolta alla Commissione
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
              “Documentazione per la commissione Esami di Stato”

Nella richiesta alla Commissione Esami di Stato bisogna menzionare per la
predisposizione della terza prova e per lo svolgimento della prima e seconda prova,
nonché per la valutazione delle prove i seguenti dati:

•    Riferimenti normativi ad esempio l’O.M. sugli esami di Stato…
•    Strumenti compensativi adottati durante le prove scritte e le interrogazioni
     rispetto a quanto risulta sottoscritto nel PSP del candidato …
•   Modalità di presentazione delle consegne: decodifica a voce, parole chiave e/o
     quesiti secondo una gradualità di difficoltà progressiva e/o divisi per
     argomento …
•   Modalità di formulazione delle prove scritte: prove strutturate (vero/falso,
     scelta multipla …) o prove con semplificazione o riduzione dei contenuti e degli
     esercizi …
•   Modalità di svolgimento delle prove scritte : tempi più lunghi o numero di
    quesiti ridotti …
•   Modalità di svolgimento del colloquio: è opportuno iniziare il colloquio da
    argomenti scelti e preparati dal candidato …
•   Valutazione: allegare al documento del 15 maggio eventuali griglie di valutazione
    appositamente predisposte per le varie prove
ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE
               ESAMI DI STATO
                 O.M. 41 11/05/2012   ART.17

 La Commissione esamina la documentazione
  fornita dal C.d.C.
 La Commissione predispone le prove equipollenti
  o differenziate avvalendosi anche di personale
  esperto.
 La Commissione nomina i docenti per le attività
  di sostegno e gli assistenti presenti alle prove .
 La Commissione può rifiutare le richieste del
  C.d.C., ma deve motivare per iscritto la sua
  decisione.
PERCORSO FORMATIVO EQUIPOLLENTE
                               Programma differenziato per una materia

“Se l'alunno fa un programma differenziato solo per una materia, vuol dire che egli svolge il programma
normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione deve
avvenire secondo la valutazione normale. pertanto in quella materia avrà una votazione negativa.
A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe.
Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di quella materia passerà
automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile
cumulare contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo
per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di
valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.
La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione
motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto
di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve
potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una  o con la
compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con
delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che
l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione
positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene
per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli
scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con
minorazione fisica e/o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi
ultimi il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata
ribadita dall'O.M. n. 126/2000 e successive”
    (documento pubblicato nel sito della Fish – a cura dell’avv. Salvatore Nocera - vicepresidente FISH )
ESAMI DI STATO DEGLI ALLIEVI DSA
             O.M. 4 11/05/2012   ART.17 BIS

Il C.d.C ,nel documento del 15 maggio, deve:

 inserire il Piano Didattico Personalizzato e altra
  documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del
  DM n. 5669 del 12 luglio 2011.

 Riportare tutte le informazioni sugli strumenti
  compensativi e dispensativi utilizzati.

 Inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le
  prove d’esame.
ESAME DI STATO PER ALLIEVI DSA
               O.M. 41 11/05/2012   ART.17 BIS

 La    Commissione     d’Esame    deve     tenere   in
  considerazione le indicazioni del C.d.C. per la
  predisposizione della Terza Prova e per le
  valutazioni delle prove.
 Curare      con     particolare     attenzione     la
  predisposizione della terza prova scritta, con
  particolare riferimento all’accertamento delle
  competenze nella lingua straniera,           adottare
  criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto
  piuttosto che alla forma.
 La Commissione deve concedere, se richiesti:
                - tempi più lunghi
                - utilizzo di supporti grafici
                - uso di strumenti informatici
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