QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

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Prof. Avv. Michele Sesta
           Ordinario nell' Università di Bologna
                   Avvocato in Bologna
                    www.studiosesta.it
                   sesta@studiosesta.it

     Scuola Superiore di Studi Giuridici
          Bologna – 6 aprile 2013

QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
     IN TEMA DI IMPUGNAZIONE
     DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
A) IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Forma (art. 602 c.c.):
«1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero,
datato e sottoscritto di mano del testatore.
2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle
disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e
cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza
la persona del testatore.
3. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese
e anno. La prova della non verità della data è ammessa
soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del
testatore, della priorità di data tra più testamenti o di
altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento».
Pubblicazione (art. 620 c.c.):
«1. Chiunque è in possesso di un testamento olografo
deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione,
appena ha notizia della morte del testatore.
2. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la
successione, che sia fissato un termine per la
presentazione.
3. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in
presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli
atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione
della sua apertura, se è stato presentato chiuso con
sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che
presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad
esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai
testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o
copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti
di ultima volontà dell'assente o della sentenza che
dichiara la morte presunta.
4. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita
dal notaio depositario.
5. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione.
6. Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha
interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di
carattere non patrimoniale siano cancellati dal
testamento e omessi nelle copie che fossero richieste,
salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia
integrale».
Nullità e annullabilità (art. 606 c.c.):
«1. Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la
sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvere
manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle
dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o
dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
2. Per ogni altro difetto di forma il testamento può
essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse.
L'azione di annullamento si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle
disposizioni testamentarie».
B) LA CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA'
        DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

1. L'impugnazione per falsità si risolve in una
quaestio nullitatis, ex art. 606 co. I, c.p.c.
(Nullità del testamento per difetto di forma): «Il
testamento è nullo quando manca l'autografia o
la   sottoscrizione   nel   caso   di   testamento
olografo»
2. Onere della prova - Cass. 12 aprile 2005, n.
7475: «Nell'ipotesi di conflitto tra l'erede legittimo
che disconosca l'autenticità del testamento e chi
vanti diritti in forza di esso, l'onere di
proposizione dell'istanza di verificazione del
documento contestato incombe sul secondo, cui
spetta la dimostrazione della qualità di erede,
mentre      nessun      onere,    oltre    quello   del
disconoscimento, spetta all'erede legittimo (…)
Sulla ripartizione dell'onere probatorio non ha alcuna
influenza la posizione processuale delle parti»
CRITICA

a. art. 2697 c.c. (Onere della prova): «Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce
che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda»;
b. art. 457 co. II c.c. (Delazione dell'eredità):
«Non si fa luogo alla successione legittima se non
quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria»
Pertanto, l'esistenza del testamento prova il
fatto costitutivo della fattispecie successoria
testamentaria, che esclude quella legale.
Chi si afferma successore ex lege contro un
erede testamentario che ha prodotto il testamento
deve esercitare un'azione di accertamento
negativo, con onere di provare la nullità del
testamento.
ne consegue:
L'onere della prova grava su colui il quale   contesta
la validità del testamento olografo, nell'ambito di
un'azione     di      accertamento    negativo    della
provenienza     del    testamento    medesimo    (Cass.
1545/51 in Foro it., 1951, I, 855)
C) NATURA E VALORE PROBATORIO DEL
           TESTAMENTO OLOGRAFO

1. Il testamento olografo, pur collocandosi nel
genus   delle   scritture   private,   gode   di   una
peculiare disciplina legale:
a. art. 620 co. VI c.c. (Pubblicazione del
          testamento    olografo):    «Avvenuta      la
pubblicazione, il      testamento        olografo   ha
esecuzione», ne                     consegue che:
Con     la   pubblicazione,   si    ha    l'immediata
produzione di effetti nella sfera giuridica dei
terzi: l'efficacia devolutiva non è subordinata
all'accertamento dell'autenticità del testamento
olografo.
     Al contrario, per le scritture private in genere,
         l'art. 2657 c.c., ai fini della trascrizione,
richiede       l'autenticazione ovvero l'accertamento
                        giudiziale               della
sottoscrizione.
b. La sottoscrizione del testamento olografo
non è finalizzata solo a renderlo riferibile con
certezza    al   testatore,     bensì   ad   assicurare
«l'inequivocabile paternità e responsabilità del
medesimo» (App. Roma, 24 aprile 2012, n. 2184, in
Guida al dir., 2012, 27, 61).
2. «Il testamento ha valenza di autentica prova
legale, che solo può essere distrutta dalla
QUERELA DI FALSO» (Satta, Commentario al
c.p.c., Milano, 1960, 194):
    a. Rilievo penalistico della falsificazione del
            testamento olografo:
        I. art. 491 co. II c.p.: applicazione al
            testamento olografo della sanzione di
uso di           atto pubblico falso;
        II. art. 493 bis c.c.: perseguibilità d'ufficio
            dei reati di falso, uso di atto falso,
                     soppressione, distruzione e
occultamento                  relativamente          al
testamento olografo
b. Incompatibilità del procedimento di
       disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c.
           rispetto alla natura del testamento
olografo:

         I. è volto a disconoscere la scrittura
              proveniente da colui contro il quale è
                        prodotta,       mentre      il
testamento olografo,
    indipendentemente da chi lo ha prodotto in
         giudizio, va considerato quale scrittura
privata       proveniente da un terzo (cfr. artt. 214
e 220              co II   c.p.c.)

          II. chi contesta il testamento non è
                   erede (ai sensi dell'art. 214 co. II
c.p.c.), sino a        che non dimostri la falsità
LA RECENTE GIURISPRUDENZA
         DELLA CORTE DI CASSAZIONE
I. Cass. S.U., 23 giugno 2010, n. 15169: «Le
scritture private provenienti da terzi estranei alla
lite possono essere liberamente contestate dalle parti,
non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale
di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di
cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costi-
tuiscono prove atipiche il cui valore probatorio è
meramente indiziario, e che possono, quindi, con-
tribuire a fondare il convincimento del giudice unita-
mente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Nell'ambito delle scritture private deve riervarsi
diverso trattamento a quelle la cui natura le
connota di una carica di incidenza sostanziale e
processuale intrinsecamente elevata, tale da
richiedere la QUERELA DI FALSO onde contestarne
l'autenticità (…) come ad esempio nel caso del
testamento olografo (v. Cass. 30.10.2003, n. 16362)»
II. contra Cass. Civ. Sez. II, 23 dicembre 2011,
n. 28637: «Poiché il testamento olografo è un
documento che non perde la sua natura di
scrittura privata per il fatto che deve rispondere
ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602
c.c.)   e   che    deriva        la    sua    efficacia    dal
riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia
il   soggetto     contro    il        quale   la   scrittura   è
prodotta, ...
… quest'ultimo, ove voglia impedire tale
riconoscimento e contesti globalmente l'intera
scheda testamentaria, deve proporre l'azione di
disconoscimento, che pone a carico della
controparte di dimostrare, in contrario, che la
scrittura non è stata contraffatta e che
proviene, invece, effettivamente dal suo autore
apparente».
III. La stessa Sezione II ha però poi riaffermato
l'orientamento delle S.U., con la sent. 8272/12.
SUL PIANO PRATICO
La soluzione di Cass. 15169/10 è preferibile poiché, in
caso contrario, l'erede testamentario sarebbe gravato
dall'onere di dare la prova positiva dell'autenticità del
testamento e anche di reperire scritture manoscritte
riconosciute ovvero accertate; mentre chi contesta
l'autenticità del testamento, oltre al rimedio della
querela di falso in sede civile, può agire anche in sede
penale, ove il giudice può liberamente valutare i
risultati delle indagini, senza incontrare i limiti di
accertamento di quelle civili.
Il giudicato penale vale in sede civile, ai sensi
dell'art. 654 c.p.p., «Nei confronti dell'imputato,
della parte civile e del responsabile civile che si sia
costituito o che sia intervenuto nel processo penale
(…)» quando nel giudizio civile «si controverte
intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui
riconoscimento dipende dall'accertamento degli
stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio
penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti
rilevanti ai fini della decisione penale e purché la
legge civile non ponga limitazioni alla prova della
posizione soggettiva controversa»
IN CONCLUSIONE
L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel
2010 pare il più idoneo a dare compiuta attuazione
al principio generale della ripartizione dell'onere
probatorio, nonché il più aderente alla natura
sostanziale   e    processuale      del   testamento
olografo, preservando l'affidabilità della forma
testamentaria      olografa   (la   più   diffusa),   in
accordo con il principio della prevalenza della
volontà testamentaria.
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