Erogazione dei servizi autorizzati dall'Agenzia delle Entrate - Erogazione dei servizi autorizzati dall'Agenzia delle

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Erogazione dei servizi autorizzati dall'Agenzia delle Entrate - Erogazione dei servizi autorizzati dall'Agenzia delle
Procedura Organizzativa Standard                   POS-ADE-01

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                           Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle
                                         Entrate - Modello 730
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                         Procedura Organizzativa Standard

       Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle Entrate
                                       Modello 730

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Rev.      Data           Redazione                            Approvazione

Rev. 14    28/04/2020       Area assistenza e controllo                   La Presidenza
Natura della modifica:
Aggiornamento paragrafo n. 10, adeguamento avviso ai contribuenti ed inserimento estratto
polizza assicurativa 2020.
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................ 3

2.   REQUISITI SOGGETTIVI PER OPERARE IN QUALITA' DI CENTRO ……………………… 3

3.   OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI……………………………... 4

4.   IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE E VERIFICA DEI REQUISITI ............................ 5

5.   RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE ........................................................................... 5

6.   DELEGA PER L'ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA ...................... 6

7.   VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' ......... 7

8.   FLUSSI TELEMATICI ........................................................................................................... 8

9.   GESTIONE DEI MODELLI 730-4 .......................................................................................... 8

10. CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI……………………………..………........…..................10

11. MODELLO 730 DI RETTIFICA ............................................................................................ 10

12. MODELLO 730 INTEGRATIVO .......................................................................................... 11

13. ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA…….…………………………………………………..12

14. FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA…………….………………………………….13

 15. ALLEGATI……………………………………………………………………………………………14
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo della procedura è definire analiticamente i processi operativi, tecnici ed amministrativi
indispensabili per la corretta gestione di tutti gli adempimenti legati al Modello 730. Il presente
documento fissa i vincoli operativi e comportamentali a carico dei Centri che sono responsabili del
rispetto dell’intero iter procedurale stabilito e, come previsto dall’Incarico per prestazione d’opera
e di servizi e regolamento di Centro (d’ora in avanti “Incarico e Regolamento”), risponderanno in
solido di eventuali inadempienze e trasgressioni rilevate e giudicate tali da TFdC. In caso di
modifiche normative e qualora venga ritenuto necessario la presente procedura viene revisionata
e resa disponibile a tutti i Centri attraverso gli abituali canali telematici a disposizione.

2. REQUISITI SOGGETTIVI PER OPERARE IN QUALITA’ DI CENTRO
L’attivazione a Centro è subordinata alla sottoscrizione ed all’invio, attraverso le modalità
comunicate tramite apposita circolare telematica, della seguente documentazione:
   a. dell’Incarico per prestazione d’opera e di servizi e regolamento di Centro;
   b. dell’adesione a socio ordinario USPPI-ALDEPI ovvero alla Associazione aderente facente
      capo ad una Società di Servizi del CAF TFdC;
   c. della nomina a Responsabile del trattamento dati;
   d. della nomina a Incaricato del trattamento dati.
L’assenza della succitata documentazione precluderà al Centro la possibilità di operare in nome e
per conto di TFdC. Una volta attivato, il Centro deve necessariamente:
   1. rendere facilmente identificabile e visibile la propria sede, avvalendosi delle targhe e/o delle
      etichette adesive prodotte da TFdC. Si ricorda che l’utilizzo del logo TFdC, per l’autonoma
      realizzazione di qualsiasi tipologia di materiale promozionale, deve essere preventivamente
      autorizzato dal CAF Centrale;
   2. disporre di apposito e adeguato spazio da destinare in via esclusiva allo svolgimento delle
      attività di Centro;
   3. esporre in maniera visibile:
   - copia della polizza assicurativa TFdC (allegata alla presente procedura),
   - copia del Decreto di autorizzazione ministeriale TFdC (allegata alla presente procedura),
   - l’orario di apertura al pubblico,
   - l’avviso ai contribuenti edito da TFDC (allegato alla presente procedura),
   - il tariffario dello studio dal quale si evinca la gratuità dei servizi gestiti in virtù delle
      convenzioni stipulate da TFDC con Inps ed altri Enti pubblici o privati (Isee, Red, Inv civ,
      Reddito e Pensione di cittadinanza, prestazioni sociali legate alla Dsu ecc.),
   - copia degli statuti Usppi e Aldepi (allegati alla presente procedura),
   - l’informativa per il consenso al trattamento dei dati,
   - i dati riepilogativi del CAF TFdC (allegati alla presente procedura),
   - copia dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati (art. 28 del Reg. UE
      2016/679),
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   -  copia dell’atto di nomina ad incaricato del trattamento dei dati per le convenzioni Inps (art.
      28 del Reg. UE 2016/679)
   4. rispettare ed attenersi con scrupolo a tutte le direttive che TFdC impartisce attraverso
      circolari, comunicazioni e guide distribuite telematicamente;
   5. comunicare tempestivamente al CAF Centrale qualsiasi modifica dei dati contrattuali del
      Centro (indirizzo, telefono, fax, pec, email, responsabile del centro, ecc.) entro e non oltre
      i 7 giorni dall’avvenuta variazione, per scongiurare la mancata ricezione di qualsiasi
      comunicazione.

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Tutela Fiscale del Contribuente è dotata di una adeguata struttura organizzativa che contempla
specifiche procedure di protezione, monitoraggio e controllo dei vari livelli di sicurezza nel rispetto
delle prescrizioni normative previste dal Regolamento UE 676/2016. In questo ambito, l’associato
responsabile del Centro riveste il duplice ruolo di Responsabile ed incaricato del trattamento dei
dati, formalizzati con apposite nomine in dipendenza della titolarità dei dati trattati (paragrafo 2
commi C e D del presente documento). All’interno delle nomine vengono definite le regole a cui
attenersi con scrupolo, per garantire la sicura gestione delle banche dati cartacee ed informatiche
ed il corretto svolgimento di quanto previsto nel documento di “Incarico e Regolamento”. I
sottoelencati documenti (disponibili in area riservata) costituiscono parte integrante del sistema
privacy TFdC ed il Centro è tenuto a conoscere ed a rispettare le regole ivi contenute.
   -   Manuale Privacy;
   -   Manuale operativo (All. 2.5);
   -   Nomina incaricato da Responsabile (All. 2.4);
   -   Informativa trattamento dati (All. 4.2)
Ad integrazione di quanto contemplato nell’atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati
lo stesso deve:
   1. conservare temporaneamente le dichiarazioni mantenendole separate rispetto ad altra
      documentazione detenuta per attività differenti da quelle relative alla gestione delle stesse;
   2. conservare temporaneamente ed in maniera separata i documenti contenenti dati personali
      di natura sensibile dei quali viene a conoscenza nell’espletamento delle attività di Centro
      (es. per le spese mediche busta chiusa all’interno del fascicolo, la busta 730-1 per la scelta
      di destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille).
In aggiunta a quanto contenuto nell’atto di nomina ad incaricato del trattamento dei dati lo stesso
è tenuto a:
   1. creare password utilizzando criteri di complessità (almeno 8 caratteri alfanumerici), gestirle
      prevedendone la modifica entro 90 giorni dalla creazione, prevedere il blocco in caso di
      plurimo fallimento di autenticazione;
   2. assicurarsi che per ciascuna postazione PC sia previsto il blocco con password per
      inoperosità superiore a 3 minuti;
   3. provvedere all’archiviazione di documenti e backup in specifici spazi ad accesso limitato
      (ad esempio armadi chiusi a chiave);
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   4. rispettare il ciclo di vita delle credenziali di accesso alle banche dati informatiche e di quelle
      fornite dal CAF Centrale;
   5. conservare temporaneamente le dichiarazioni mantenendole separate rispetto ad altra
      documentazione detenuta per attività differenti da quelle relative alla gestione delle stesse;
   6. conservare temporaneamente ed in maniera separata i documenti contenenti dati personali
      di natura sensibile dei quali viene a conoscenza nell’espletamento delle attività di Centro
      (es. per le spese mediche busta chiusa all’interno del fascicolo, la busta 730-1 per la scelta
      di destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille);
   3. garantire la propria partecipazione alle attività formative inerenti al trattamento dei dati
      organizzate da TFDC.

4. IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE E VERIFICA DEI REQUISITI
Il Centro è tenuto dinnanzi al contribuente a:
   1. accertarne l’identità acquisendo e conservando copia di un documento di identità in corso
      di validità;
   2. controllare la correttezza dei codici fiscali dell’intero nucleo familiare acquisendo e
      conservando copia delle tessere sanitarie in corso di validità o di equipollente documento
      che lo riporti;
   3. assicurarsi che, sulla base delle istruzioni ministeriali e delle annuali circolari relative
      all’assistenza fiscale, possa adempiere ai propri obblighi dichiarativi attraverso l’istituto del
      730.

5. RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Dopo la preliminare fase di cui al precedente paragrafo 4 è indispensabile:
   1. informare ed acquisire da ogni singolo contribuente il modello di delega di cui al paragrafo
      6 della presente procedura;
   2. far sottoscrivere a ciascun contribuente l’apposito modulo “Informativa e Consenso al
      Trattamento dei Dati” avendo cura di conservarne copia e informandolo che, nel rispetto
      del Reg UE 679/2016, i dati acquisiti vengono trattati e trasmessi esclusivamente ai fini
      della trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate;
   3. acquisire copia di tutta la documentazione necessaria/obbligatoria ai fini della elaborazione
      del modello 730, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ministeriali, alla guida per
      l’apposizione del Visto di Conformità, alle Circolari ed alle Risoluzioni annualmente prodotte
      dall’Ade ed alle informative diramate da TFdC;
   4. acquisire dal contribuente in busta chiusa il modello 730-1 per la destinazione dell’8/5/2 per
      mille dell’Irpef correttamente compilato anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta (si
      ricorda che la scheda va sottoscritta solo in caso di scelta). Sulla busta devono essere
      indicati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente (in caso di dichiarazione
      congiunta una busta per ciascun dichiarante). In aggiunta, sulla stessa deve essere
      riportata la dicitura: “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
      dell’Irpef”. In tale frangente si ricorda che è obbligatorio tutelare e garantire la libera e
      consapevole scelta dei contribuenti senza ingerenze dirette o subliminali;
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   5. rilasciare al contribuente la ricevuta di consegna della documentazione presentata e della
      busta contenente il Modello 730-1 regolarmente redatta in forma analitica (modello 730-2
      elenco della documentazione esibita) avendo cura di trattenerne una copia. Si ricorda che
      tale ricevuta deve essere firmata sia dal contribuente che dall’associato responsabile del
      Centro incaricato alla raccolta;
   6. comunicare al contribuente che TFdC non si impegna ad informarlo direttamente circa
      eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione
      (registrare comunque nel software 730 a disposizione l’eventuale richiesta pervenuta).

6. DELEGA PER               L’ACCESSO          ALLA       DICHIARAZIONE               DEI    REDDITI
PRECOMPILATA
Il Centro è obbligato ad informare il contribuente circa la possibilità di accedere/ottenere il file
telematico del proprio modello precompilato dall’Agenzia delle Entrate, che può essere accettato,
modificato o integrato per il tramite del CAF. L’intermediario CAF, previa delega di autorizzazione
da parte del contribuente, può accedere, attraverso i servizi telematici dell’Ade, ai file telematici
degli stessi. In base alle indicazioni ricevute dalla Consulta Nazionale dei CAF, TFdC ha realizzato
uno specifico modello di delega che il Centro dovrà far firmare a tutti i contribuenti a
prescindere che gli stessi autorizzino o meno il CAF ad effettuare l’acquisizione del precompilato.
Ciò significa che:
   -   se il contribuente concede l’autorizzazione al prelievo e alla consultazione dovrà essere
       valorizzato il campo CONFERISCE DELEGA. Sulla base delle disposizioni introdotte dal
       Garante della Privacy, per scongiurare indebiti accessi al servizio telematico dell’Agenzia
       delle Entrate, è OBBIGATORIO inserire i seguenti dati:

   a) Tipologia del documento di identità del delegante, data di rilascio e numero
      identificativo dello stesso;
   b) Reddito complessivo desunto dal Modello redditi 730 (sia per il dichiarante che per il
      coniuge in caso di modello congiunto) o Redditi PF relativo all’anno precedente rispetto a
      quello per il quale viene richiesto la dichiarazione precompilata;
   c) Rigo differenza desunto dal Modello 730 (sia per il dichiarante che per il coniuge in caso
      di modello congiunto) o Redditi PF relativo all’anno precedente rispetto a quello per il quale
      viene richiesta la dichiarazione precompilata. Il valore deve essere preceduto dal segno –
      (meno) nel caso in cui sia negativo
   d) Specificare l’assenza redditi nel caso in cui, per il periodo d’imposta di riferimento, il
      contribuente non abbia presentato alcun modello dichiarativo.

IMPORTANTE: i dati relativi al REDDITO COMPLESSIVO ed al RIGO DIFFERENZA sono
precaricati direttamente dal CAF Centrale per tutti i contribuenti che nel periodo d’imposta di
riferimento si sono avvalsi della nostra intermediazione per il modello 730 e/o Redditi PF.

   -   se il contribuente non concede l’autorizzazione dovrà essere valorizzato il campo NON
       CONFERISCE.
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Nel segnalare che il succitato mandato può essere comunque revocato dal contribuente
(valorizzare il campo REVOCA DELEGA presente nel modello) comunichiamo che, per la gestione
automatizzata di tale adempimento, è stata sviluppata apposita piattaforma.
TFdC, anche al fine di scongiurare buona parte degli errori di digitazione che annualmente
determinano molti provvedimenti sanzionatori, chiede che in tutti i casi previsti e/o possibili
l’elaborazione della dichiarazione 730 venga effettuata usufruendo dei dati e delle informazioni
fornite dall’Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato, importandolo all’interno
dell’applicativo a disposizione.

7. VERIFICHE           PROPEDEUTICHE               ALL’APPOSIZIONE              DEL      VISTO         DI
CONFORMITA’
Il Centro è tenuto ad effettuare, all’atto della raccolta documentale, il controllo preliminare della
documentazione consegnata dal contribuente, sulla base:
   -   delle istruzioni e delle modalità operative impartite dal CAF Centrale;
   -   di quanto previsto dal documento di “Incarico e Regolamento”.
L’articolo 16, comma 1, del Decreto 31/05/1999 n. 164, come modificato dalla Legge 27/12/2013
n. 147, articolo 1, comma 617, lettera d) stabilisce per i CAF l’obbligo della conservazione della
documentazione fiscale anche in presenza di Mod. 730-2 analitico. A tal proposito la Risoluzione
Ade n. 57/E del 30/05/2014 ne indica le corrette modalità di attuazione. Il Centro è tenuto a
inviare/rendere disponibile tutta la documentazione probatoria, privilegiando strumenti come la
firma elettronica avanzata e l’archiviazione digitale, nel rispetto delle specifiche diramate da TFdC
con apposite istruzioni operative. Si riportano sotto, in ordine di preferenza, le metodologie
attualmente utilizzabili:
   -   upload dei documenti scansionati e firma grafometrica della modulistica, con l’ausilio di
       specifiche funzioni integrate nell’applicativo 730 a disposizione. Il loro utilizzo consente
       l’archiviazione automatica in una specifica area riservata web;
   -   upload dei documenti scansionati, con l’ausilio di una specifica funzione integrata
       nell’applicativo 730 a disposizione. L’utilizzo di tale soluzione prevede l’archiviazione
       automatica in una specifica area riservata web;
   -   posta elettronica con in allegato copia della documentazione, da inviare secondo le
       indicazioni di volta in volta fornite dal CAF Centrale;
   -   strumenti di videoconferenza e/o teleassistenza;
   -   rendere disponibile la documentazione ai funzionari controllori nominati da TFdC per la
       verifica in loco;
   -   spedizione tramite corriere espresso.
Ad acquisizione documentale regolarmente avvenuta TFdC, attraverso funzionari appositamente
nominati, formati ed autorizzati, effettua i controlli previsti e si preoccupa di elaborare il prospetto
di liquidazione delle imposte apponendo il visto di conformità (art. 35 del D.Lgs. 241/97). I relativi
prospetti 730-3 validi ai fini fiscali vengono resi disponibili telematicamente per la successiva
consegna ai contribuenti.
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8.       FLUSSI TELEMATICI
Dopo avere ultimato l’inserimento dei dati 730 all’interno del software in dotazione, il Centro
provvede ad effettuare la trasmissione telematica dei modelli elaborati, nel rispetto dei termini
annualmente stabiliti dal CAF Centrale, per consentire il controllo obbligatorio dei dati e la
liquidazione delle imposte. I prospetti di liquidazione eventualmente prodotti prima
dell’autorizzazione telematica ufficiale del CAF Centrale costituiranno solo un’anteprima senza
alcuna validità fiscale e pertanto non potranno essere consegnati ai contribuenti. Al flusso
dei file telematici dovrà corrispondere anche quello dei documenti a base del visto di conformità,
così come previsto dalle Circolari interne e dall’”Incarico e Regolamento” sottoscritto con il CAF
TFdC. La mancata univocità delle succitate operazioni non consentirà il completamento dell’iter
procedurale delle dichiarazioni, causandone la mancata asseverazione. Per ogni trasmissione
telematica il Centro è inoltre tenuto a verificare l’esito di acquisizione Entratel restituito dal CAF
Centrale (tramite mail, portale, CAF Manager). In presenza di scarti e/o anomalie segnalate sarà
necessario ritrasmettere entro i termini stabiliti le dichiarazioni dopo averle opportunamente
corrette. I modelli scartati o con anomalie non potranno essere asseverati.

9.       GESTIONE DEI MODELLI 730-4
La principale causa dei mancati conguagli è determinata dall’errata o imprecisa indicazione dei dati
del sostituto d’imposta. Si raccomanda pertanto di effettuare, in fase di raccolta documentale, tutti
i controlli sottoelencati al fine di scongiurare lo scarto dei 730-4 o la mancata consegna degli stessi.
     -    Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante desumendo i dati esclusivamente
          dalla tessera sanitaria (l’indicazione di codici fiscali errati o non aggiornati è annualmente
          fonte di numerosi scarti non sanabili)

     -    Accertare che il sostituto di imposta da indicare in dichiarazione sia di fatto quello deputato
          ad effettuare i conguagli (non è sempre sufficiente copiare i dati presenti sulla CU)

     -    Controllare ed inserire con attenzione tutti i dati identificativi del sostituto d’imposta quali:

          a. cognome e nome o denominazione, codice fiscale (no PIVA),
          b. Comune, Provincia, tipologia (via, piazza, ecc.), indirizzo, numero civico, Cap (quando
             previsto indicare quello specifico e non quello generico), frazione,
          c. numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica,
          d. codice sede.
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 16, comma 4-bis del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999 n. 164 e di quanto contenuto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate Prot. 890659 del 21/11/2019, la gestione dei flussi informativi dei risultati contabili (modello
730-4) delle dichiarazioni modello 730 è telematica ed è affidata direttamente all’Agenzia delle
entrate per tutti i sostituti d’imposta. Ciò significa che non sono più consentite modalità alternative
di consegna quali l’invio tramite posta, fax, e-mail, brevi mano.
Procedura Organizzativa Standard                   POS-ADE-01

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                              Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle
                                            Entrate - Modello 730
                                                                                      Pag. 9 di 14

L’Agenzia delle Entrate nell’ultima settimana del mese di luglio fornisce ai soggetti che hanno
prestato assistenza fiscale l’elenco dei modelli 730-4 per i quali non è stato possibile attuare la
consegna. Solo per tali posizioni sarà il CAF a doversi occupare di effettuare la postalizzazione dei
Modelli 730-4.
Il sostituto d’imposta che riceve un Mod. 730-4 non di sua competenza è obbligato, avvalendosi di
una specifica procedura telematica di diniego, a comunicare direttamente ed esclusivamente
all’Ade lo scarto del modello, affinché l’Agenzia stessa possa notificare l’anomalia al CAF che ha
prestato l’assistenza fiscale.
In considerazione di quanto sopra esposto, nel rispetto della normativa, all’interno dell’area
riservata dedicata non viene resa disponibile la copia dei 730-4 in formato pdf e xml. Per ciascun
contribuente è visualizzabile e stampabile uno specifico dettaglio analitico (senza validità fiscale)
contenente tutte le informazioni inerenti ai modelli con i riferimenti di elaborazione, di abbinamento
o di eventuale scarto degli stessi.
Le uniche posizioni per le quali saranno disponibili la stampa pdf ed il file xml saranno quelle
relative ai 730-4 che il CAF Centrale provvederà a spedire autonomamente sulla base di quanto
comunicato dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’impossibilità di consegna. In quest’ultimo caso,
in presenza di specifiche necessità, sarà quindi possibile anticipare ai sostituti la copia di quanto
postalizzatogli.
Il Centro ha la responsabilità di verificare gli abbinamenti e di correggere eventuali posizioni
scartate con l’ausilio degli strumenti messigli a disposizione. Si ricorda che in caso di spedizione
postale la copia del modello 730-4 controfirmata dal datore di lavoro sarà restituita dallo stesso
direttamente al Centro.
Se il contribuente, nel rispetto dei requisiti individuati dalla norma, presenta il proprio 730 in
assenza di sostituto d’imposta e dallo stesso emerge un debito, il Centro è tenuto a:
   -   trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi dell’Agenzia delle
       Entrate;
   -   in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento,
       consegnare la copia cartacea della delega di versamento F24 compilata al contribuente
       che effettua il pagamento.
Viceversa, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene effettuato direttamente
dall’Agenzia delle Entrate attraverso una delle seguenti modalità:
   -   con accredito su conto corrente, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato il proprio
       Iban attraverso le modalità previste;
   -   con vaglia emesso dalla Banca d’Italia, se l’importo è pari o superiore a € 1.000,00
       (compresi gli interessi);
   -   in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, se l’importo (comprensivo di interessi) è
       inferiore a € 1.000,00 (l’Ade invia al contribuente specifico invito a presentarsi per la
       riscossione).
Sulla base dell’articolo 5, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 introdotto
dall’articolo 1, comma 949, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e di quanto confermato dal
Procedura Organizzativa Standard                    POS-ADE-01

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                               Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle
                                             Entrate - Modello 730
                                                                                         Pag. 10 di 14

Provvedimento Ade Prot. n. 207079/2019 del 19 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate effettua,
avvalendosi di una specifica serie di criteri volti ad individuare eventuali incoerenze sulle
dichiarazioni dei redditi modello 730/2019, una serie di verifiche preventive che precedono pertanto
il conguaglio.

In questo ambito il Centro è tenuto ad informare il contribuente circa il controllo preventivo attuato
dall’Agenzia delle Entrate sul suo Modello 730 e che tale attività determina l’inevitabile slittamento
delle operazioni di conguaglio ed eventuali ricalcoli delle imposte. Il conguaglio viene erogato
direttamente dall’Agenzia delle Entrate al termine delle attività di verifica e comunque non oltre il
sesto mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione.

10.    CONSEGNA DELLE DICHIARAZIONI
Al termine delle verifiche previste ed a seguito della liquidazione delle imposte successiva
all’apposizione del visto di conformità, il Centro ha la responsabilità di far firmare e consegnare al
contribuente nei termini annualmente stabiliti dall’Agenzia delle Entrate:
   1. Copia integrale della dichiarazione elaborata (modello base e prospetto di liquidazione delle
      imposte 730-3 valido ai fini fiscali). A partire dal modello 730/2016 la scelta del 2/5/8 per
      mille effettuata dal contribuente viene registrata nella ricevuta di presentazione della
      dichiarazione (730-2). I suoi riferimenti non vengono più indicati nel prospetto di
      liquidazione delle imposte (730-3) ed al contribuente non viene più consegnata la copia
      della scheda di destinazione (730-1).
   2. Copia delle varie autocertificazioni previste per oneri e carichi familiari;
   3. Ricevuta di presentazione telematica rilasciata dall’Ade.
Copia firmata di quanto sopra elencato e della busta chiusa contenente la scheda relativa alla
scelta del 2/5/8 per mille dovrà essere conservata ed inviata al CAF Centrale con le modalità
previste dal documento di “Incarico e Regolamento” o da specifica comunicazione telematica
redatta dal CAF Centrale.
La consegna delle dichiarazioni regolarmente asseverate deve avvenire nel rispetto delle istruzioni
ministeriali e delle indicazioni fornite dal CAF Centrale con apposite circolari tematiche.

11.    MODELLO 730 DI RETTIFICA
Nel caso in cui il contribuente o il CAF ravvisino degli errori sarà necessario provvedere alla loro
correzione attraverso l’elaborazione del modello 730 di rettifica da presentare entro i termini stabiliti
ministerialmente e nel rispetto di quanto trattato nei paragrafi che compongono la presente
procedura. Qualora il contribuente non intendesse presentare la nuova dichiarazione, il CAF avrà
la possibilità di trasmettere autonomamente una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. Il CAF
fornisce tutte le indicazioni operative e la tempistica da rispettare.
Procedura Organizzativa Standard                   POS-ADE-01

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                              Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle
                                            Entrate - Modello 730
                                                                                      Pag. 11 di 14

12.   MODELLO 730 INTEGRATIVO
Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione, le modalità di integrazione del 730 originario sono diverse a seconda che le
modifiche comportino o meno una situazione a lui più vantaggiosa. Il Centro è tenuto a valutare
il singolo caso e ad elaborare nei termini stabiliti una delle seguenti tipologie di dichiarazione:

730 integrativo a favore – tipo 1

per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero
l’invarianza contabile rispetto al 730 originario. La presentazione di una dichiarazione integrativa
non sospende le operazioni di conguaglio (importi a debito compresi gli acconti o importi a credito
derivanti dal 730 originario). Anche nel caso di avvenuta presentazione di un 730 originario senza
sostituto d’imposta, l’integrativo di tipo 1 non sospende le procedure di rimborso dell’Agenzia delle
entrate per le imposte a credito o l’obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per
le imposte a debito.

Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il
10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione
delle singole imposte sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d’imposta – tipo 2

la modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta, non identificato
correttamente nel 730 originario. La variazione deve essere effettuata dallo stesso soggetto che
ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria ad eccezione delle
integrazioni relative ai 730 ordinari autonomamente presentati dai contribuenti per il tramite dei
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non è consentito gestire 730
integrativi di tipo 2 per 730 originari senza sostituto d’imposta.

Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d’imposta il 730-4
ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.

730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d’imposta – tipo 3

per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero
un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato
conguagliato dal sostituto d’imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione
originaria. La modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza
per la presentazione della dichiarazione originaria ad eccezione delle integrazioni relative ai 730
ordinari autonomamente presentati dai contribuenti per il tramite dei servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non è consentito gestire 730 integrativi di tipo 3 per 730
originari senza sostituto d’imposta.

Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d’imposta il 730-4
ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.
Procedura Organizzativa Standard                       POS-ADE-01

                                                                                          Rev. 14
                              Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle
                                            Entrate - Modello 730
                                                                                          Pag. 12 di 14

Il CAF Centrale si occupa direttamente di gestire 730 integrativi di tipo 2 e 3 per conto dei
contribuenti che hanno presentato autonomamente il proprio modello 730 per il tramite dei servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui i termini per la presentazione del Modello 730 integrativo siano decorsi o in caso
di assenza dei requisiti, l’integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un Mod.
REDDITI PF (correttivo o integrativo), provvedendo a seconda dei casi con il versamento diretto
delle somme dovute tramite delega F24 (imposta, sanzione, interessi), con la richiesta di rimborso
del maggior credito o con la compensazione dello stesso così come disciplinato dal Dlgs
241/1997.

13.    ATTIVITA’ ISPETTIVE E DI VIGILANZA
TFdC effettua, sulla base di quanto previsto dal documento di “Incarico e Regolamento”, una
capillare attività di verifica dei propri Centri volta ad appurare la corretta organizzazione delle
strutture, il rispetto degli obblighi formali, operativi e comportamentali a cui ciascun associato deve
attenersi. Le attività possono essere svolte:

   -   in loco per il tramite di funzionari appositamente incaricati tra i propri dipendenti e/o
       responsabili dell’assistenza fiscale;

   -   in modalità telematica, anche per il tramite di strumenti di videoconferenza e/o
       teleassistenza.

Nello specifico, le operazioni di verifica sono atte ad appurare e/o controllare sia la correttezza
degli aspetti formali e degli adempimenti sulla protezione dei dati, sia la verifica della conformità
documentale, ovvero:

   -   il rispetto delle prescrizioni organizzative e di identificabilità del Centro previste nell’Incarico
       e Regolamento;
   -   il regolare svolgimento delle attività operative relative alle singole tipologie dichiarative sulla
       base del succitato Incarico, delle procedure CAF e delle varie circolari tematiche pubblicate
       dal CAF;
   -   la documentazione acquisita ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulle
       dichiarazioni 730 per la relativa liquidazione delle imposte;
   -   il corretto trattamento dei dati personali e sensibili di cui l’associato viene a conoscenza
       nell’espletamento delle attività oggetto dell’Incarico conferitogli.

Gli esiti delle verifiche saranno appositamente verbalizzati e TFdC si riserva di intraprendere in
caso di violazioni, omissioni e inadempienze, opportune azioni correttive, e nei casi più gravi
anche l‘immediata sospensione e/o revoca dell’Incarico conferito. Il Centro nella persona del suo
responsabile sarà in ogni caso tenuto a risarcire integralmente i danni causati al CAF.
Procedura Organizzativa Standard                        POS-ADE-01

                                                                                             Rev. 14
                                Erogazione dei servizi autorizzati dall’Agenzia delle
                                              Entrate - Modello 730
                                                                                             Pag. 13 di 14

14.     FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06/12/2018 (GU n. 295 del
20/12/2018) vengono individuate regole e modalità di svolgimento della formazione obbligatoria
per l’esecuzione delle attività di assistenza fiscale (art. 7, comma 2, lettera d – Decreto 31 maggio
1999 n. 164).

Sulla base di quanto stabilito dal succitato Decreto, TFdC organizza delle specifiche sessioni di
formazione e aggiornamento obbligatorie rivolte ai propri operatori affinché vengano rispettate le
prescrizioni normative finalizzate al corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.

La formazione e l’aggiornamento, che prevedono il rilascio di attestati di partecipazione
subordinati al superamento di specifici esami volti alla verifica del livello di preparazione, possono
essere svolti sia con lezioni frontali che tramite videoconferenze o e-learning. Gli attestati di
partecipazione ai corsi devono essere conservati, anche in formato elettronico, per tutta la durata
dell’attività di assistenza fiscale e devono essere resi disponibili nei luoghi dove si svolge
l’assistenza stessa.

Il Centro è tenuto a partecipare alle attività formative e di aggiornamento pianificate da TFdC nei
tempi e nei modi che vengono comunicati di volta in volta con apposite circolari tematiche. Non
sono obbligati gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell’albo
dei consulenti del lavoro, mentre l’esonero per gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti (alla data del
30/09/1993) tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub-
categoria tributi in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
o di un diploma di ragioneria, riguarda solo la formazione e non l’aggiornamento.
In ogni caso la frequenza dovrà essere riscontrabile con la produzione, a richiesta, dei relativi
attestati di partecipazione rilasciati dal CAF o dall’ordine professionale di appartenenza.

La formazione può essere svolta avvalendosi dei seguenti strumenti:

    -   sessioni in aula,
    -   strumenti per la videoconferenza,
    -   e-learning,
    -   on the job,
    -   convegni e/o seminari.

Il CAF svolgerà verifiche sull’effettiva partecipazione alle varie sessioni previste e sul superamento
dei test di apprendimento ad esse collegate, prendendo i provvedimenti ritenuti opportuni nel caso
in cui vengano riscontrate inadempienze o non venga rispettato quanto disposto e divulgato dal
CAF attraverso gli abituali canali di comunicazione a disposizione.
Procedura Organizzativa Standard                   POS-ADE-01

                                                                                  Rev. 14
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                                        Entrate - Modello 730
                                                                                  Pag. 14 di 14

15.   ALLEGATI
  a. Copia Decreto autorizzativo TFdC (GU Serie generale n. 38 del 16/02/2000)
  b. Copia polizza assicurativa TFdC
  c. Avviso ai contribuenti edito da TFdC
  d. Dati riepilogativi TFdC
  e. Statuti Usppi e Aldepi
All. A

        
        
        
        

TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.
Centro di Assistenza Fiscale per Lavoratori Dipendenti e Pensionati
Sede legale: 00179 ROMA (RM), Via Appia Nuova n. 666 - Tel. 06.78.56.730 Fax web 02.93.66.44.16
Sede Tecnica: 60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 - Tel. 071.79.30.880 Fax web 02.93.66.10.90
Capitale sociale € 51.646,00 i.v. - Cod. fiscale, P. Iva e iscrizione al Reg. Imprese di Roma n. 05863421003
Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 43 - e-mail: info@tutelafiscale.it – website: www.tutelafiscale.it
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A.L.D.E.P.I. con sede in Senigallia (AN)
cod. fiscale 92013980427
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                                    MODELLO 730/2020 - AVVISO AI CONTRIBUENTI
                                                     Centro CAF (da esporre al pubblico)
1.     I MODELLI 730 E LE RELATIVE ISTRUZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
       (WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT)
2.     IL MODELLO 730 PRECOMPILATO VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE, A PARTIRE DAL 5 MAGGIO, IN UN’APPOSITA
       SEZIONE DEL SITO WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT. PER ACCEDERE A QUESTA SEZIONE È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL
       CODICE PIN RILASCIATO ONLINE (SITO O APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE) O DIRETTAMENTE PRESSO UN UFFICIO LOCALE DELLA
       STESSA. È POSSIBILE ACCEDERE AL 730 PRECOMPILATO ANCHE UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DISPOSITIVE RILASCIATE DALL’INPS,
       LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI OPPURE TRAMITE UN IDENTITA’ SPID (SISTEMA PUBBLICO DELL’IDENTITÀ DIGITALE). ULTERIORI
       MODALITA’ SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
3.     IL CONTRIBUENTE HA INOLTRE LA POSSIBILITA’, SOTTOSCRIVENDO APPOSITA DELEGA, DI AUTORIZZARE IL CAF AD ACCEDERE AL
       PROPRIO MODELLO 730 PRECOMPILATO CHE A SECONDA DEI CASI POTRA’ ESSERE ACCETTATO, MODIFICATO O INTEGRATO. LA
       SOTTOSCRIZIONE DELLA DELEGA È PREVISTA ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NON INTENDA AUTORIZZARE IL CAF A
       REPERIRE IL PROPRIO PRECOMPILATO. IL CONTRIBUENTE DEVE SEMPRE ESIBIRE AL CAF LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER
       VERIFICARE LA CONFORMITA’ DEI DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE
4.     IL CONTRIBUENTE PUO’ COMUNQUE AUTOCOMPILARE AUTONOMAMENTE ED INTEGRALMENTE LA PROPRIA DICHIARAZIONE O FARSI
       ASSISTERE DAL CAF PER LA GESTIONE DELL’ADEMPIMENTO SENZA AVVALERSI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 730
       PRECOMPILATO. IN OGNI CASO È TENUTO A PRESENTARE COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA OBBLIGATORIA
5.     IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730 E PER ESIBIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TRAMITE I
       CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE SCADE IL 30 SETTEMBRE 2020
6.     IL MODELLO 730 NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO IN FORMA CONGIUNTA SE SI PRESENTA PER CONTO DI PERSONE INCAPACI,
       COMPRESI I MINORI E IN CASO DI DECESSO DI UNO DEI DUE CONIUGI AVVENUTO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE
7.     IL CONTRIBUENTE È LIBERO DI EFFETTUARE O MENO LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF,
       MA E’ SEMPRE TENUTO A CONSEGNARE LA SCHEDA MOD. 730-1 IN BUSTA CHIUSA. LE SCELTE NON SONO ALTERNATIVE TRA LORO E
       POSSONO QUINDI ESSERE ESPRESSE TUTTE. LE SCELTE NON DETERMINANO UN AUMENTO DELLE IMPOSTE DA VERSARE. SE LA
       DICHIARAZIONE È PRESENTATA AD UN CAF, QUESTI ACQUISISCE LA SCELTA EFFETTUATA E NE RIPORTA GLI ESTREMI NELLA
       RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DEL 730 (MOD. 730-2) CHE CONSEGNA AL CONTRIBUENTE NEL MOMENTO IN CUI
       ACQUISISCE LA DOCUMENTAZIONE
8.     LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO VARIANO A SECONDA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE E SONO EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO –
       NOVEMBRE
9.     PER I CONTRIBUENTI PRIVI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA I CONGUAGLI A CREDITO VENGONO EFFETTUATI DALL’AGENZIA DELLE
       ENTRATE DIRETTAMENTE SU CONTO CORRENTE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NE ABBIA COMUNICATO LE COORDINATE
       (CODICE IBAN). IN ASSENZA DI TALE COMUNICAZIONE, IL RIMBORSO È EROGATO: IN CONTANTI PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE
       SE INFERIORE AD € 1.000 (LA RISCOSSIONE È ANTICIPATA DA APPOSITO INVITO) O TRAMITE VAGLIA DELLA BANCA D’ITALIA PER
       IMPORTI SUPERIORI AD € 1.000 (TALI LIMITI SONO DA CONSIDERARSI COMPRENSIVI DI INTERESSI). I CONGUAGLI A DEBITO DOVRANNO
       INVECE ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE PAGANDO TRAMITE DELEGA F24
10.    È’ POSSIBILE UTILIZZARE IL CREDITO RISULTANTE DAL MODELLO 730 PER COMPENSARE, MEDIANTE DELEGA DI PAGAMENTO F24, LE
       IMPOSTE NON COMPRESE NELLA DICHIARAZIONE (ES. IMU) CHE POSSONO ESSERE VERSATE CON TALE MODULO. A PRESCINDERE
       DAL SALDO CONTABILE DELLA COMPENSAZIONE, LA DELEGA DI PAGAMENTO F24 DEVE ESSERE PRESENTATA PER IL TRAMITE DI
       INTERMEDIARI ABILITATI O AVVALENDOSI DEI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
11.    AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 PUO’ ESSERE RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE DELL’EVENTUALE IMPORTO
       DOVUTO. ENTRO IL 10 OTTOBRE IL CONTRIBUENTE PUO’ COMUNICARE AL PROPRIO SOSTITUTO D’IMPOSTA LA VOLONTA’ DI NON
       EFFETTUARE, O DI EFFETTUARE IN MISURA INFERIORE, IL SECONDO O UNICO ACCONTO DELL’IRPEF E DELLA CEDOLARE SECCA
12.    NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE RAVVISI DEGLI ERRORI COMMESSI DAL CAF DEVE SEGNALARGLIELI TEMPESTIVAMENTE, PER
       CONSENTIRGLI L’ELABORAZIONE DI UN MODELLO 730 RETTIFICATIVO. SE IL CONTRIBUENTE SI ACCORGE INVECE DI NON AVER
       FORNITO TUTTI GLI ELEMENTI DA INDICARE NEL 730, POTRA’ INTEGRARE TRAMITE IL CAF LA PROPRIA DICHIARAZIONE ORIGINARIA
       ENTRO IL 25 OTTOBRE, CON DIVERSE MODALITA’ A SECONDA DELLE TIPOLOGIE DI MODIFICHE DA APPORTARE
13.    QUALORA IL CAF SI ACCORGA DI AVER COMMESSO ERRORI ELABORA, IN ACCORDO CON IL CONTRIBUENTE PREVENTIVAMENTE
       INFORMATO, UNA DICHIARAZIONE DI RETTIFICA A PATTO CHE LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA NON SIA GIA’ STATA CONTESTATA CON
       COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’. IL CAF TRASMETTE AUTONOMAMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UNA COMUNICAZIONE DEI
       DATI RETTIFICATI NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NON AUTORIZZI LE CORREZIONI
14.    UN’APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL CAF SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALLA NORMATIVA SALVAGUARDA IL
       LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CITTADINI RIVOLTISI AL CAF IN CASO DI ERRORI. IL CAF NON POTRA’ COMUNQUE ESSERE RITENUTO
       RESPONSABILE DI EVENTUALI CONDOTTE DOLOSE O GRAVEMENTE COLPOSE DEL CONTRIBUENTE. L’AGENZIA DELLE ENTRATE
       POTRA’ RICHIEDERE AL CONTRIBUENTE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
       SOGGETTIVI PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI/DEDUZIONI D’IMPOSTA
15.    PRESSO OGNI DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE È ISTITUITO UN UFFICIO PER I RAPPORTI CON I CENTRI DI
       ASSISTENZA FISCALE E PER LA RELATIVA VIGILANZA

                            COMUNICAZIONE A CURA DEL: CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL
Telefono:____________________________________________________________________________________________________________
Orario di apertura:____________________________________________________________________________________________________

     TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.
     Centro di Assistenza Fiscale per Lavoratori Dipendenti e Pensionati
     Sede legale: 00179 ROMA (RM), Via Appia Nuova n. 666 - Tel. 06.78.56.730 Fax web 02.93.66.44.16
     Sede Tecnica: 60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 - Tel. 071.79.30.880 Fax web 02.93.66.10.90
     Capitale sociale € 51.646,00 i.v. - Cod. fiscale, P. Iva e iscrizione al Reg. Imprese di Roma n. 05863421003
     Iscrizione Albo C.A.F. lavoratori dipendenti n. 43 - e-mail: info@tutelafiscale.it – website: www.tutelafiscale.it
     Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A.L.D.E.P.I. con sede in Senigallia (AN)
     cod. fiscale 92013980427
All. E

                                         STATUTO

                                            Art.1
                                         Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana la
Confederazione denominata "Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato
Impiego - USPPI", con sede legale in Roma, alla quale aderiscono le organizzazioni
professionali Nazionali che accettano il presente Statuto.

                                             Art.2
                                             Scopi

L'Unione ha lo scopo di promuovere e sviluppare:
a) la partecipazione unitaria e il coordinamento delle organizzazioni professionali
Nazionali aderenti all'attività sindacale nei diversi settori di lavoro, la rappresentatività sul
piano Nazionale, internazionale e di Comunità Europea e ad ogni apro livello territoriale;
b) la valorizzazione del ruolo professionale e l'osservanza dei principi deontologici a
tutela del prestigio delle categorie professionali nel rapporto di lavoro;
c) la funzione sociale della professione nell'economia Nazionale, nell'interesse generale
della collettività;
d) la esclusiva responsabilità e discrezionalit à nell'esercizio della professione con precisa
delimitazione delle mansioni espletate negli altri settori amministrativi;
e) la tutela degli interessi etico-morali, professionali, giuridico-nomativi, economici,
singoli e collettivi dei professionisti e dei ricercatori dipendenti;
f) la difesa dei professionisti dipendenti nell'esercizio delle rispettive professioni;
g) L'affermazione del principio che le norme che stabiliscono il rapporto tra li datore di
lavoro e il professionista, possono sancire solo il generico divieto a compiere quegli atti e
quelle attività professionali che implicano interesse privato in atti di ufficio;
h) la promozione e la collaborazione al progresso della professione e della ricerca,
favorendo ogni iniziativa voga al perfezionamento tecnico-professionale e culturale, al
fine di un costante miglioramento delle strutture organizzative professionali e dei mezzi
strumentali di lavoro, promuovendo congressi, convegni ed altre occasioni ed iniziative
dirette ad estendere le conoscenze professionali degli associati;
i) la diretta rappresentanza e tutela sindacale degli iscrivi associati e aderenti;
l) la promozione, la partecipazione, l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e
assistenziali a favore dei lavoratori.

                                            Art.3
                                           Adesioni

Possono aderire all'USPPI a domanda:
a) la Federazione sindacale professionale del settore rappresentativa a livello nazionale di
più categorie professionali e della ricerca;
b) le organizzazioni professionali di categoria e dei ricercatori rappresentative a livello
nazionale di singole o diverse categorie operanti anche in un solo settore di lavoro
dipendente;
All. E
                                                                                                   All. E

c) singoli o gruppi di dipendenti. L'adesione all'USPPI è estesa a tutti gli enti, compresi
quelli economici, e delle aziende.
La domanda di adesione può essere respinta dal Consiglio Nazionale se non ricorrono gli
elementi che contraddistinguono l'attività professionale e della ricerca dalle aere attività di
lavoro dipendente.
E' consentita la iscrizione dei lavoratori di altre categorie ai fini indicati nei punti i) e l)
dell'art.2 in qualità di aderenti.
L'adesione all'USPPI comporta il pagamento delle quote sociali.
Qualora la domanda di adesione venga accolta la Federazione Nazionale di settore e
l'organizzazione professionale e di categoria acquistano la qualità di iscritto.
I professionisti e i ricercatori acquistano la qualità di associato.
La qualità di iscritto o di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosit à;
c) per inadempienza ai doveri sociali;
d) per la perdita del requisito di cui al primo comma relativo all'eclusività
dell'attività professionale o della ricerca;
e) per comportamenti, per iniziative, per attivit à e per azioni contrarie o in contrasto con le
finalità dell'USPPI o con le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale e
dallo Statuto.
L'espulsione per motivi di cui alle lettere c) ed e) deve essere deliberata a maggioranza dal
Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale motivata ed approvata a
maggioranza semplice, sentito il giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri.
La Federazione di settore e le organizzazioni professionali e di categoria aderenti
all'Unione conservano piena autonomia sia sul piano strutturale e funzionale che su quello
economico - finanziario e possono promuovere azioni sindacali autonome qualora queste
non siano in contrasto con le finalità dell'USPPI, informandone tempestivamente la
Giunta Nazionale dell'Unione; possono chiedere al Segretario Generale l'adesione
dell'Unione alla vertenza.

                                          Art.4
                                      Organi Direttivi

Sono Organi Direttivi dell'Unione:
- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- La Giunta Nazionale;
- Le Segreterie Regionale;
- Il Collegio del Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e durano quattro anni.

                                          Art.5
                                    Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo deliberante dell'Unione e viene convocata ogni quattro
anni per dibattere le linee programmatiche generali dell'attività sindacale futura in
armonia con gli indirizzi statutari.
All'Assemblea sono invitati a partecipare con un numero di voti pari al numero degli
associati in regola con le quote sociali, i rappresentanti legali in carica delle Federazioni
Nazionali di settore.
Ciascuna organizzazione professionale di categoria partecipa all'Assemblea tramite il
rappresentante legale in carica che ha diritto ad un voto.
Possono partecipare all'Assemblea gli associati alle Federazioni Nazionali di settore e alle
All. E

organizzazioni professionali di categoria che rappresentano unicamente il proprio voto,
purché siano in regola con le quote sociali.
In tale ultimo caso, dal computo dei voti dei rappresentanti legali in carica delle
Federazioni Nazionali di settore dovranno essere defalcati quelli dei rispettivi associati
che partecipano di persona all'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata:
a) del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) di almeno due Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3;
c) di almeno quattro organizzazioni professionali di categoria di cui alla lettera b)
dell'art.3 di cui almeno due appartenenti ad un settore diverso;
d) di almeno un decimo degli associati in regola con le quote sociali i quali avanzano la
richiesta motivata e firmata alla Giunta Nazionale per la convalida delle firme.
L'Assemblea decide a maggioranza semplice, eccetto per lo scioglimento dell'Unione.
In caso di scioglimento dell'Unione, la proposta motivata deve essere sottoscritta dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale presenti per la sua
approvazione. La delibera di scioglimento e le modalità connesse allo scioglimento
saranno presentate all'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, per la decisione
da parte degli iscritti e degli associati presenti e votanti.
L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà
degli iscritti; in seconda convocazine, da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, con
qualsiasi numero di iscritti e associati presenti.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Segretario Generale o da uno dei Segretari
Generali Aggiunti da lui delegato; in caso di loro assenza, da un iscritto nella persona del
suo legale rappresentante, in regola con le quote sociali, eletto a maggioranza dai presenti.
La convocazione degli iscritti viene effettuata dal Segretario Generale o da un suo
delegato con lettera personale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea
Generale; la Giunta Nazionale stabilisce le modalità di funzionamento dell'Assemblea e
della convocazione degli associati, i quali possono essere convocati direttamente
dall'Unione con lettera personale come sopra indicato o tramite gli Organi deliberanti
delle rispettive Federazioni Nazionali di settore o organizzazione professionale di
categoria, alle quali il Segretario Generale comunicherà il giorno, l'ora e il luogo della
riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi urgenti la
convocazione viene effettuata per le vie più brevi. L'Assemblea Generale elegge il
Segretario Generale, tre Segretari Generali Aggiunti, il Presidente e ratifica le nomine dei
componenti il nuovo Consiglio Nazionale e dei Segretari Regionali su proposta del
Consiglio Nazionale uscente.
L'Assemblea Generale, infine, ratifica a maggioranza semplice le modifiche e gli
emendamenti integrativi apportati allo Statuto dal Consiglio Nazionale.

                                           Art.6
                                    Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, Organo di direzione dell'Unione, è così composto:
a) dai rappresentanti legali o da un loro delegato e da sei rappresentanti -tre effettivi e tre
supplenti- designati da ciascuna delle Federazioni professionali di settore di cui alla lettera
a) dell'art.3;
b) dai legali rappresentanti o da un loro delegato e da tre rappresentanti -due effettivi e
uno supplente- designati da ciascuna delle organizzazioni professionali e di categoria di
cui alla lettera b) dell'art.3, aventi un numero di tesserati non inferiore ai 2000, ovvero dai
rappresentanti legali o da un loro delegato e da due rappresentanti -uno effettivo e uno
supplente- designati come sopra, quando il numero di tesserati è inferiore ai 2000.
c) per ciascuna categoria professionale da un rappresentante iscritto alla Federazione
professionale di settore di cui alla lettera a) dell'art.3, designato dalla Federazione
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