DPCM EMERGENZIALI e COVID-19: Rischi penali per imprese e persone fisiche Team Avv. Alessandro Pistochini

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DPCM EMERGENZIALI e COVID-19:
    Rischi penali per imprese e persone fisiche

            Team Avv. Alessandro Pistochini

                                                               Release V
                                              Aggiornata al 2 aprile 2020

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INDICE
    1.   Premessa
    2.   La normativa emergenziale
    3.   Persone fisiche
           –   Le misure previste per le persone fisiche
           –   Le conseguenze penali per le persone fisiche
                   »   Ar5. 650 c.p. e depenalizzazione ex D.L. 25 marzo 2020 n. 19
                   »   Ar5. 495 e 483 c.p. – Deli5i di falsità ideologica
                   »   Art. 260 T.U.L.S.
                   »   Ar5. 438 e 452 c.p. – Epidemia (dolosa e colposa)
                   »   Ar5. 575, 582, 583, 584, 589, 590 c.p. – Omicidio e Lesioni
           –   Persone fisiche: risk mitigation strategies
    4.   Imprese
           –   Le misure previste per le a5ività commerciali, produ5ive e professionali
           –   Le conseguenze penali per il datore di lavoro
                   »   Contravvenzioni antinfortunistiche (T.U. 81/2008)
                   »   Ar5. 589 e 590 c.p. – Omicidio e Lesioni colpose
           –   Le conseguenze per l’ente (D.Lgs. 231/2001)
           –   Imprese e datori di lavoro: risk mitigation strategies
    5.   Focus: Regione Lombardia

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PREMESSA

    Obie%ivi dell’elaborato:

    •   ricostruire il quadro della normativa emergenziale emanata per il contenimento
        della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
    •   illustrare le conseguenze penali correlate all'inosservanza delle misure anti-
        contagio ado;ate, con riferimento sia alle persone fisiche che alle imprese;

    •   fornire alcune strategie di prevenzione dei rischi penali.

    Il presente documento non è da intendersi come parere giuridico ed è aggiornato alla
    data del 2 aprile 2020.

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LA NORMATIVA EMERGENZIALE

                                  Demanda alle Autorità competenti l’adozione di tutte le
    D.L. 22 febbraio 2020 n. 6
                                  misure di contenimento e gestione adeguate e
         (convertito con
                                  proporzionate      all’evolversi   della    situazione
     L. 5 marzo 2020 n. 13)       epidemiologica del contagio da Covid-19

      DPCM 8 marzo 2020           Impone in Lombardia ed altre 14 Province misure di
                                  contenimento del contagio presidiate da sanzione penale

      DPCM 9 marzo 2020           Estende a tuFo il territorio nazionale l’applicazione
                                  delle misure ado
LA NORMATIVA EMERGENZIALE

     Ordinanza Min. Salute      Impone su tutto il territorio nazionale ulteriori misure
         20 marzo 2020          di contenimento del contagio

                                Impone, su tutto il territorio nazionale, ulteriori misure
     DPCM 22 marzo 2020         di contenimento del contagio e dispone la proroga dei
                                termini di efficacia di quelle già previste dal DPCM 11
                                marzo 2020 e dall’Ordinanza Min. Salute 20 marzo 2020

    DM Sviluppo Economico       Modifica il novero delle a
LA NORMATIVA EMERGENZIALE

                                 Modifica il novero delle attività produttive, commerciali,
    DM Sviluppo Economico
                                 professionali ed industriali soggette alla misura
        25 marzo 2020
                                 emergenziale della sospensione dell’attività

                                 Ridefinisce la gerarchia delle competenze normative in
    D.L. 25 marzo 2020 n. 19     materia emergenziale tra Stato ed enti territoriali e opera
                                 un intervento di depenalizzazione con riferimento alle
                                 condo
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE
    I DPCM 8 e 9 marzo 2020 (come da ultimo modificati dai DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020),
    al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nel territorio dello
    Stato, hanno:
                                                 «ogni forma di assembramento di persone in
             VIETATO                             luoghi pubblici o aperti al pubblico»
         FINO AL 13 APRILE
                                                 la «mobilità dalla propria abitazione o dimora
                                                 per i sogge4i so4oposti alla misura della
                                                 quarantena ovvero risultati positivi al virus»

        «salvo     che     per    gli            «ogni spostamento delle persone fisiche in
        spostamenti    motivati   da             entrata ed in uscita» dal territorio dello Stato
        comprovate          esigenze             ed all’interno di esso
        lavorative o situazioni di
        necessità ovvero spostamenti
        per motivi di salute»

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LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE
    La successive Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020, nonché i
    DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020 hanno ulteriormente:

                                               «l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
            VIETATO                            aree gioco e ai giardini pubblici»
        FINO AL 13 APRILE
                                               «nei giorni festivi e prefestivi, nonché in
                                               quegli altri che immediatamente precedono o
                                               seguono tali giorni, […] ogni spostamento
                                               verso abitazioni diverse da quella
                                               principale, comprese le seconde case utilizzate
     «resta    consentito     svolgere
                                               per vacanza»
     individualmente          a8ività
     motoria in prossimità della
     propria    abitazione,    purché          lo svolgimento di «attività            ludica    o
     comunque nel rispe4o della                ricreativa all’aperto»
     distanza di sicurezza di almeno
     un metro da ogni altra persona»

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LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

    Il DPCM 22 marzo 2020 (così come prorogato dal DPCM 1 aprile 2020) ha infine previsto
    ulteriori limitazioni alla mobilità delle persone fisiche all’interno del territorio dello Stato
    ed ha
                                            VIETATO
                                        FINO AL 13 APRILE

        «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
                                                                      «salvo che per comprovate esigenze
        spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
                                                                      lavorative, di assoluta urgenza
        privati, in un comune diverso rispetto a quello
                                                                      ovvero per motivi di salute»
        in cui attualmente si trovano»

              L’art. 1, co. 1, le-. b), DPCM 22 marzo 2020 ha inoltre escluso il rientro presso il
              proprio domicilio, abitazione o residenza dal novero delle motivazioni che
              consentono lo spostamento sia all’interno del medesimo Comune, sia da un Comune
              ad un altro

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LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

     Il combinato disposto degli artt. 1, co. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 e 1, co. 1, lett. b), DPCM 22
     marzo 2020 fa comunque salva la possibilità di spostarsi per:

              comprovate esigenze lavorative                      sia all’interno del Comune in cui il sogge-o
                                                                  si trova, sia da un Comune ad un altro
                                                       all’interno del Comune in cui il sogge-o si trova
               situazioni di necessità

               comprovate esigenze di assoluta urgenza                      da un Comune ad un altro

                                               sia all’interno del Comune in cui il sogge-o
              motivi di salute                 si trova, sia da un Comune ad un altro

     Gli spostamenti rimangono dunque consentiti soltanto se l’individuo sia in grado di giustificarli in
     ragione di uno dei motivi previsti dai DPCM, tramite autodichiarazione.
     Per facilitare il rilascio di tali auto-attestazioni, il Ministero dell’Interno ha diffuso un apposito modulo,
     scaricabile al seguente link.

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LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE
                                    Circolare Ministero dell’Interno 31 marzo 2020

       Con circolare del 31 marzo 2020 il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in
       relazione agli spostamenti consentiti e agli assembramenti. Nello specifico, fermo
       comunque l’obbligo di rispe-are delle distanze di sicurezza, si considera

                                                   «ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in
                                                   quanto tale a4ività può essere ricondo4a alle a4ività motorie
         CONSENTITO                                all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione»,
                                                   nonché svolgere tale a
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE

     L’art. 1, co. 1, leQ. b), DPCM 8 marzo 2020 raccomanda fortemente ai soggeQi che
     presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di
     rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i conta-i sociali, nonché
     di conta-are il proprio medico curante.

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LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                        Art. 650 c.p. e depenalizzazione ex D.L. 25 marzo 2020 n. 19

     L’art. 3, co. 4, D.L. 6/2020 assoggeQava alla sanzione penale di cui all’art. 650 c.p.
     l’inosservanza degli obblighi posti dalla normativa emergenziale. Tale norma è stata
     tuQavia abrogata dal D.L. 19/2020, che ha depenalizzato tali condoQe degradandole ad
     illecito amministrativo.

                                  sanziona chiunque, anche solo a titolo di colpa,
       Art. 4, co. 1,             viola le misure di contenimento del contagio               se
       D.L. 19/2020               disposte in attuazione del D.L. 19/2020

                               Sanzione aumentata           la violazione avviene mediante
     Sanzione pecuniaria       sino ad un terzo             l’utilizzo di un veicolo
     amministrativa da
     euro 400 a 3.000
                                                            la violazione della medesima
                                Sanzione raddoppiata
                                                            disposizione è reiterata

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LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                    Art. 650 c.p. e depenalizzazione ex D.L. 25 marzo 2020 n. 19

                                     «le disposizioni […] che sostituiscono sanzioni penali con
       Art. 4, co. 8,
                                     sanzioni amministrative si applicano anche alle
       D.L. 19/2020
                                     violazioni commesse anteriormente» al 26 marzo 2020

     Ai sensi dell’art. 102, d.lgs. 507/1999, nei procedimenti penali avviati in
     relazione a reati oggi depenalizzati il PM (se l’azione penale non è stata
                                                                                   in questo caso, le
     ancora esercitata) ovvero il Giudice (se l’azione penale è già stata
     esercitata) dispongono la trasmissione degli a5i alla competente              sanzioni
     Autorità amministrativa previa presentazione di richiesta di                  amministrative sono
     archiviazione (PM) ovvero pronuncia di sentenza inappellabile di              applicate       nella
     proscioglimento (Giudice)                                                     misura       minima
                                                                                   ridoAa alla metà (200
                                                                                   euro)

14
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                           Art. 495 c.p. - Falsa a5estazione o dichiarazione a un pubblico
                           ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

     Poiché il modulo diffuso dal Ministero dell’Interno costituisce autodichiarazione ex ar-.
     46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni ivi contenute sono considerate come
     rilasciate nei confronti di un pubblico ufficiale.

                                                  punisce chiunque dolosamente dichiara o aAesta
       Applicabilità art. 495 c.p.                falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre
                                                  qualità della propria o dell'altrui persona

     Reclusione da uno a sei anni
                                                        e.g., Tizio compila l’autodichiarazione
                                                        sostituendo le generalità di Caio alle proprie

15
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                       Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa da privato in a5o pubblico

     Oltre all’indicazione mendace della propria identità nell’autodichiarazione, può integrare
     altresì reato la falsa a-estazione di situazioni che consentono lo spostamento.

                                           punisce chiunque, con dolo, falsamente aAesta al
              Art. 483 c.p.                pubblico ufficiale, in un aEo pubblico, faAi dei quali
                                           l’aAo è destinato a provare la verità

      Reclusione fino a due anni
                                                 e.g., il soggeEo compila l’autodichiarazione
                                                 aEestando esigenze lavorative in realtà non
                                                 esistenti

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LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                            Art. 260 r.d. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

                                            punisce chiunque, anche solo a titolo di colpa, non
        Art. 260 T.U.L.S.                   osserva un ordine legalmente dato per impedire
                                            l’invasione o la diffusione di una malaFia infeFiva
                                            dell’uomo

       Arresto da tre a
                                    Oltre ad avere inasprito - quanto alle condoEe poste in essere
       dicioFo     mesi e
                                    successivamente al 25 marzo - la cornice ediAale dell’art. 260 T.U.L.S.
       ammenda da euro              (che prevedeva l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda da lire 40.000 a
       500 a 5.000                  800.000), l’art. 4, co. 6 e 7, D.L. 19/2020 ha contestualmente previsto
                                    che essa si applichi, salvo che il faAo costituisca più grave reato, al
                                    soggeAo soAoposto alla misura della quarantena che si allontani
                                    dalla propria abitazione o dimora

     La contravvenzione di cui all’art. 260 t.u.l.s. non consente l’accesso all’estinzione del reato mediante
     oblazione ex art. 162 bis c.p., essendo punita con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

17
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                                              Art. 438 c.p. - Epidemia (dolosa)

                                           punisce chiunque cagiona un’epidemia
           Art. 438 c.p.
                                           mediante la diffusione di germi patogeni

                                                                                                      Tra0i cara0eristici
                                                                                                   dell’evento epidemico
            Ergastolo                                                                             • diffusività
                                          necessaria prova del nesso causale tra la
                                                                                                    incontrollabile
                                          diffusione di germi patogeni e l’evento                   all’interno     di    un
                                          epidemico                                                 numero rilevante di
                                                                                                    sogge5i;
                                                                                                  • assenza di un fa5ore
     Per integrare il reato è sufficiente che la condo5a illecita sia accompagnata dal cd. dolo       umano imputabile per
     eventuale, inteso come acce0azione del rischio di verificazione dell’evento lesivo da parte     il trasferimento da
     dell’agente. Può essere chiamato a rispondere di epidemia dolosa, pertanto, il sogge5o che     sogge5o a sogge5o;
     sappia di essere affe5o da Covid-19, si rappresenti il rischio di diffusione del morbo         • contagiosità, diffusione
     correlato alla sua condo5a ed acce5i tale rischio pur di non desistere dal proposito di        e limitatezza temporale
     uscire dalla propria abitazione ed avere numerosi conta5i sociali (determinando                del morbo [Cass. civ.,
     conseguentemente l’evento epidemico).                                                          Sez. Un., n. 576/2008]

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LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                                            Art. 452, co. 1, c.p. - Epidemia (colposa)

               Art. 452, co. 1, c.p.                           estende l’operatività dell’incriminazione di
                                                               cui all’art. 438 c.p. alle ipotesi colpose

             Reclusione da uno a                            punisce chiunque colposamente cagiona un’epidemia
                                                            mediante la diffusione di germi patogeni
             cinque anni*

     Può rispondere di epidemia a titolo di colpa il soggeQo affeQo da Covid-19 che, pur
     presentando i sintomi tipici della malaQia, per negligenza ritenga di non avere contra-o
     l'infezione, esca dalla propria abitazione, abbia numerosi contaQi sociali e cagioni così la
     diffusione del virus.

     * Secondo altra interpretazione, la cornice edi5ale applicabile sarebbe quella della reclusione dai tre ai dodici anni (tale
     divergenza interpretativa deriverebbe da un mancato raccordo normativo tra gli ar5. 438 e 452 c.p. a seguito dell’abolizione
     della pena di morte, originariamente prevista per le ipotesi più gravi di epidemia dolosa).

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LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                                       Ar5. 582 e 583 c.p. - Lesioni personali gravi e gravissime

                                          punisce chiunque cagiona con coscienza e                      necessaria prova
         Art. 582 c.p.                                                                                  del nesso causale
                                          volontà (anche nella forma del dolo
                                          eventuale) una lesione personale                              tra condoEa lesiva
                                                                                                        dell’agente     ed
     Reclusione da sei                                                                                  evento morboso
     mesi a tre anni

     •    una mala$ia che me$a in                              se                                   •   una mala$ia certamente o
          pericolo la vita della                        dal fatto deriva                                probabilmente
          persona offesa, ovvero                                                                         insanabile
          una        mala,ia       o                                                                •   la perdita di un senso
          un'incapacità di a,endere                                          Lesione                •   la perdita di un arto, o
                                                                                                        una     mutilazione    che
          alle ordinarie occupazioni                                        gravissima                  renda l'arto inservibile,
          per un tempo superiore ai
          quaranta giorni                                                                               ovvero la perdita dell'uso
                                                   Lesione grave                                        di un organo o della
     •    un         indebolimento
          permanente di un senso o                                                                      capacità di procreare,
          di un organo
                                                  Reclusione da            Reclusione da sei            ovvero una permanente e
                                                                                                        grave    difficoltà della
                                                  tre a seFe anni          a dodici anni                favella

20
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                              Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime

                                                                                                necessaria prova
                                     estende l’operatività dell’incriminazione                  del nesso causale
          Art. 590 c.p.              di cui all’art. 582 c.p. alle ipotesi colpose
                                                                                                tra condoEa lesiva
                                                                                                dell’agente     ed
     Reclusione fino a tre mesi                                                                  evento morboso
     o multa fino a 309 euro

     Reclusione                                            se                                              Reclusione
     da uno a             grave                       la lesione                                           da       tre
                                                                                       gravissima
     sei mesi o                                      cagionata è                                           mesi       a
     multa da                                                                                              due anni
     123 a 619                                                                                             o multa da
     euro                                                                                                  309 a 1.239
                    Può essere chiamato a rispondere di lesioni personali il sogge5o che ignorando         euro
                    colposamente (i.e. per negligenza, imprudenza o imperizia) di essere affe5o da Covid-
                    19, non o5emperi alle prescrizioni di sicurezza e contagi altri individui

21
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE
                      Art. 575, 584 e 589 c.p. - Omicidio (doloso, preterintenzionale e colposo)

     Se al contagio consegue l’evento morte:

                                                                                            Il sogge5o si rappresenta e vuole
       Omicidio doloso               Reclusione     non     inferiore    ad   anni
                                                                                            contagiare e uccidere taluno
                                     ventuno

                                                                                         Il sogge5o, ignorando colposamente
      Omicidio colposo                 Reclusione da sei mesi a cinque anni              di essere affe5o da Covid-19,
                                                                                         contagia ed uccide taluno

      Omicidio preterintenzionale                 Reclusione da dieci a dicioAo anni

     punisce chiunque, con a5i dire5i a                   Il sogge5o si rappresenta e
     ledere (art. 582 c.p.) o percuotere                  vuole solo contagiare taluno
     (art. 581 c.p.), cagiona, senza                      ed invece giunge a ucciderlo
     volerlo, la morte di un uomo

22
PERSONE FISICHE: RISK MITIGATION STRATEGIES

     Limitare gli spostamenti personali alle sole ipotesi
     previste dalla normativa emergenziale                       Qualora si presentino i sintomi tipici del Covid-19,
                                                                 consultare al più presto il proprio medico curante,
                                                                 ridurre al minimo indispensabile i conta5i sociali ed
     Dotarsi di autodichiarazione prima di abbandonare la        astenersi da tu5i gli spostamenti non stre5amente
     propria abitazione (ove sprovvisti, il relativo modulo      necessari e comunque rientranti nelle ipotesi previste
     potrà comunque essere fornito dalle Autorità operanti       dalla normativa emergenziale
     al momento del controllo)

     Qualora si venga so-oposti ad un controllo e non si         A5estare in autodichiarazione esclusivamente fa5i
     versi in una delle circostanze che rendono legi-imo lo      susce5ibili di essere accertati come veritieri e, ove
     spostamento sulla base della normativa emergenziale,        possibile, conservare la documentazione idonea a
     limitarsi a dare a5o dell’assenza di alcuna                 testimoniare la legi5imità dello spostamento (e.g,
     giustificazione, evitando di rilasciare dichiarazioni        certificazione medica, a-estazione di presenza
     false e perciò integranti i deli-i di cui agli ar-. 483 e   rilasciata dal datore di lavoro, scontrino fiscale della
     495 c.p.                                                    spesa)

23
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

     I DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020, al fine di intensificare il contenimento del contagio da
     Covid-19, ha stabilito che sono:

             SOSPESE FINO AL 13 APRILE                      «tu4e le a4ività produ4ive industriali»

              FATTA ECCEZIONE PER:                        le a
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

           SONO CONSENTITE ANCHE:                                                          MA SOLTANTO:

     •   le a
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

     In base al combinato disposto tra le norme previste dai DPCM 11 marzo, 22 marzo e 1
     aprile 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, sono:

                                                                 «le a4ività commerciali al de4aglio»;
                SOSPESE
            FINO AL 13 APRILE                                    «le a4ività dei servizi di ristorazione»;

                                                               «le attività inerenti i servizi alla persona».

           FATTA ECCEZIONE PER:
     •   le a
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

     Ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, sull’intero territorio nazionale,

          RIMANGONO CONSENTITE:                                            «le a4ività professionali»

          MA RESTANO FERME LE PREVISIONI DEL DPCM 11 MARZO 2020:

     •   massimo utilizzo del lavoro agile per a;ività che possono esser svolte a distanza
     •   incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti
     •   sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
     •   assunzione protocolli sicurezza anti-contagio e adozione di dispositivi di protezione
         individuale laddove non sia possibile la distanza interpersonale di un metro
     •   incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

     N.B. tra le a5ività professionali il cui esercizio rimane consentito, in particolare, l’allegato 1 del DPCM richiama espressamente
     le a5ività legali e quelle contabili.

27
MISURE PREVISTE PER TUTTE LE ATTIVITÀ NON SOSPESE

     Il DPCM 22 marzo 2020, al fine di garantire l’attuazione delle best-practices anti-contagio individuate il 14 marzo 2020 grazie
     all’accordo sottoscritto tra il Governo e le Organizzazioni datoriali e sindacali, richiede per le attività economiche non sospese
     il rispetto del

                 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
                 contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*

            Misure per l’informazione dei dipendenti                       Misure per l’ingresso e l’uscita dall’azienda

             Misure per la pulizia dei luoghi di lavoro                    Misure relative ai dispositivi di protezione

            Misure per la gestione degli spazi comuni                         Misure per l’organizzazione aziendale

        Misure per la gestione di una persona sintomatica                      Misure per la sorveglianza sanitaria

*A questo link il fac-simile per l’adozione concreta del Protocollo nelle realtà aziendali, messo a disposizione da Confindustria.

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LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO

                                                     la violazione delle misure de
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO
                    Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

      Nell’ambito delle a
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO
                 Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

 Ø per non aver richiesto «al medico competente l’osservanza degli
   obblighi previsti a suo carico» all’interno del T.U.                        Ammenda:
   (art. 55, co. 5, le4. e, D.Lgs. 81/2008)                                    2.233,64 a 4.467,29 euro

 Ø per non aver richiesto «l’osservanza da parte dei singoli
   lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni                   Arresto: 2-4 mesi o
   aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei       Ammenda:
   mezzi di protezione»                                                        1.340,18 - 5.807,48 euro
 Ø per aver omesso di programmare gli interventi da aFuare «in
   caso di pericolo immediato» (art. 55, co. 5, le4. c, D.Lgs. 81/2008)

 Ø in caso di affidamento di lavori a un’impresa appaltatrice o a
   lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, per avere i          Arresto: 2-4 mesi o
   datori di lavoro omesso «di cooperare nell’adozione di misure di            Ammenda:
   prevenzione e protezione dai rischi» e «di coordinare gli                   1.675,23 - 6.700,94 euro
   interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti
   i lavoratori» (art. 55, co. 5, le4. d, D.Lgs. 81/2008)

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LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO
             Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)

     SOGGETTO        Reati “propri” del datore di lavoro (e, quanto alle contravvenzioni di
      ATTIVO         cui all’art. 55, co. 5, anche del dirigente)

     ELEMENTO        Reati a condo;a omissiva (mancata valutazione del rischio, mancata
     OGGETTIVO       fornitura DPI, mancata richiesta di osservare le misure di sicurezza)

      ELEMENTO       Dolo o colpa (non importa che il datore abbia voluto la condo;a
     SOGGETTIVO      omissiva: per la punibilità basta la mera negligenza)

      CAUSA DI       Il reato si estingue se il datore elimina la violazione entro il termine
     ESTINZIONE      fissato dall’Autorità Amministrativa e paga una somma pari a ¼ del
                     massimo edi;ale di ammenda applicabile (oblazione speciale)

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LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO
                      Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose

     In caso di verificazione di un evento di contagio (e dell’eventuale morte) di uno o
     più dipendenti, vi è un’astra;a possibilità per il datore di lavoro di essere chiamato,
     a titolo di colpa, a rispondere dei reati di:

     Lesioni personali per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 co. 3 c.p.)
          gravi à 3 mesi – 1 anno di reclusione o 500-2.000 euro di multa
          o gravissime à 1 – 3 anni di reclusione

     Omicidio aggravato da violazione di norme antinfortunistiche (589 co. 2 c.p.)
          à 2 – 7 anni di reclusione

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LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO
                     ArF. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose

     La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere ritenuta configurabile qualora
     concorrano le seguenti condizioni:

     Ø Violazione da parte del datore di lavoro delle norme prevenzionistiche previste
       nella normativa emergenziale (e.g. violazione dell’obbligo di sospensione delle
       a;ività di commercio al de;aglio, od omesso rispe;o della distanza di sicurezza
       interpersonale di un metro) o all’interno del D.Lgs. 81/2008 (e.g. mancata
       valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici, mancata fornitura DPI,
       mancata informazione dei dipendenti circa i rischi lavoro-correlati)
     Ø Contagio avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, a carico di un dipendente
     Ø Prova del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e l’evento lesivo
       verificatosi
     Ø Prevedibilità dell’evento lesivo ed esigibilità del rispe%o dell’obbligo cautelare
       da parte del datore di lavoro (cd. colpa sogge;iva)

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LE CONSEGUENZE PER L’ENTE: D.LGS. 231/2001
                           Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose

     Se il contagio da Covid-19 si verifica nell’ambito di un’impresa organizzata in
     forma societaria, lo stesso ente giuridico potrebbe essere chiamato a
     rispondere del faNo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni
     colpose o di omicidio colposo sia stato commesso:

      •   da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
          direzione (e.g. CdA, AD, dirigenti, preposti) o siano da questi vigilati o controllati
          (lavoratori subordinati)
      •   nell’interesse o a vantaggio della società à dalla commissione del fatto l’ente ha
          tratto o intendeva trarre un’utilità (e.g. profitto derivante dalla mancata chiusura
          dell’attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di
          tempo (e.g. risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per
          evitare un rallentamento della produzione)

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LE CONSEGUENZE PER L’ENTE: D.LGS. 231/2001
                           Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose

     Sanzioni pecuniarie               Sanzioni interdi%ive

• Lesioni personali                • Interdizione dall'esercizio dell'a%ività
  25.800 – 387.250 euro            • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
• Omicidio                           concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  64.500 – 774.500 euro            • Divieto di contra%are con la pubblica amministrazione
                                   • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
                                     sussidi
                                   • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
       Confisca

Acquisizione allo Stato del profi%o del reato, consistente nel risparmio ricavato dalla
commissione del reato colposo

36
IMPRESE E DATORI DI LAVORO: RISK MITIGATION STRATEGIES
     Per ridurre i rischi penali da Covid-19, si consiglia alle imprese e ai datori di lavoro delle a
FOCUS: REGIONE LOMBARDIA

                                                                           persone
                                                                           fisiche

     Ordinanza Regione Lombardia              ulteriori misure
        n. 514 del 21 marzo 2020                 restri%ive
                                                                           a;ività
             come modificata da                                             produ;ive
             ordinanze regionali:

          • n. 515 del 22 marzo 2020
          • n. 517 del 23 marzo 2020

                                        Efficaci fino al 5 aprile 2020
                                       (Art. 2 co. 3 D.L. 25 marzo 2020)

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FOCUS: REGIONE LOMBARDIA
                                 Restrizioni per le persone fisiche

           VIETATO
        FINO AL 5 APRILE                          «l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
                                                  aree gioco e ai giardini pubblici»
     «lo        spostamento       verso
     abitazioni diverse da quella
                                                  lo spostamento dalla propria residenza o domicilio
     principale, comprese le seconde              per i «soggetti con sintomatologia da infezione
     case utilizzate per vacanza»                 respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)»

     l’assembramento «di 2 o più                  lo svolgimento di «a4ività ludica o ricreativa
     persone nei luoghi pubblici»                 all’aperto»

     le uscite con animali domestici,             «lo sport e le a8ività motorie svolte all’aperto,
     se a distanza superiore di 200               anche singolarmente» al di fuori dei pressi
     metri da residenza o domicilio               delle proprie abitazioni

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FOCUS: REGIONE LOMBARDIA
                                   Restrizioni per le aFività produFive

                                                            aEività nei cantieri, previa concessione del
     SOSPESE FINO AL 5 APRILE                               termine per la messa in sicurezza, faAi salvi
                                                            quelli relativi alle struAure sanitarie e di
                                                            protezione civile, ai trasporti e ai servizi
     aEività degli studi professionali, «salvo              essenziali o per motivi di urgenza o
     quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti     sicurezza
     o so1oposti a termini di scadenza»

                                                            mercati seFimanali scoperti ciFadini,
     accoglienza degli ospiti nelle struAure                anche per la vendita di beni del seFore
     receAive, a cui è imposta la chiusura, salva           merceologico alimentare
     l’individuazione di struEure che possono
     permanere in servizio per l’emergenza
                                                            aEivazione di monitor e televisori da parte
                                                            degli esercenti, al fine di impedire la
     erogazione di bevande e alimenti tramite               permanenza degli avventori all’interno dei
     distributori automatici “h24”                          locali la cui apertura è rimasta consentita

40
FOCUS: REGIONE LOMBARDIA
                                                           Sanzioni

            In base al D.L. 25 marzo 2020, in caso di violazione dell’Ordinanza:

                NON SI APPLICA:
         Ø la sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. (stante l’abrogazione dell’art. 3 co. 4 D.L. n. 6/2020) *

                RIMANGONO APPLICABILI:
        Ø    Sanzione amministrativa di 5.000 euro per assembramento di più 2 persone in luoghi
             pubblici
        Ø    Sanzione penale di cui all’art. 260 T.U.L.S. per il nuovo reato di violazione di quarantena
             obbligatoria (per condo
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