DPCM EMERGENZIALI e COVID-19: Rischi penali per imprese e persone fisiche Team Avv. Alessandro Pistochini
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DPCM EMERGENZIALI e COVID-19: Rischi penali per imprese e persone fisiche Team Avv. Alessandro Pistochini Release V Aggiornata al 2 aprile 2020 1
INDICE 1. Premessa 2. La normativa emergenziale 3. Persone fisiche – Le misure previste per le persone fisiche – Le conseguenze penali per le persone fisiche » Ar5. 650 c.p. e depenalizzazione ex D.L. 25 marzo 2020 n. 19 » Ar5. 495 e 483 c.p. – Deli5i di falsità ideologica » Art. 260 T.U.L.S. » Ar5. 438 e 452 c.p. – Epidemia (dolosa e colposa) » Ar5. 575, 582, 583, 584, 589, 590 c.p. – Omicidio e Lesioni – Persone fisiche: risk mitigation strategies 4. Imprese – Le misure previste per le a5ività commerciali, produ5ive e professionali – Le conseguenze penali per il datore di lavoro » Contravvenzioni antinfortunistiche (T.U. 81/2008) » Ar5. 589 e 590 c.p. – Omicidio e Lesioni colpose – Le conseguenze per l’ente (D.Lgs. 231/2001) – Imprese e datori di lavoro: risk mitigation strategies 5. Focus: Regione Lombardia 2
PREMESSA Obie%ivi dell’elaborato: • ricostruire il quadro della normativa emergenziale emanata per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19; • illustrare le conseguenze penali correlate all'inosservanza delle misure anti- contagio ado;ate, con riferimento sia alle persone fisiche che alle imprese; • fornire alcune strategie di prevenzione dei rischi penali. Il presente documento non è da intendersi come parere giuridico ed è aggiornato alla data del 2 aprile 2020. 3
LA NORMATIVA EMERGENZIALE Demanda alle Autorità competenti l’adozione di tutte le D.L. 22 febbraio 2020 n. 6 misure di contenimento e gestione adeguate e (convertito con proporzionate all’evolversi della situazione L. 5 marzo 2020 n. 13) epidemiologica del contagio da Covid-19 DPCM 8 marzo 2020 Impone in Lombardia ed altre 14 Province misure di contenimento del contagio presidiate da sanzione penale DPCM 9 marzo 2020 Estende a tuFo il territorio nazionale l’applicazione delle misure ado
LA NORMATIVA EMERGENZIALE Ordinanza Min. Salute Impone su tutto il territorio nazionale ulteriori misure 20 marzo 2020 di contenimento del contagio Impone, su tutto il territorio nazionale, ulteriori misure DPCM 22 marzo 2020 di contenimento del contagio e dispone la proroga dei termini di efficacia di quelle già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza Min. Salute 20 marzo 2020 DM Sviluppo Economico Modifica il novero delle a
LA NORMATIVA EMERGENZIALE Modifica il novero delle attività produttive, commerciali, DM Sviluppo Economico professionali ed industriali soggette alla misura 25 marzo 2020 emergenziale della sospensione dell’attività Ridefinisce la gerarchia delle competenze normative in D.L. 25 marzo 2020 n. 19 materia emergenziale tra Stato ed enti territoriali e opera un intervento di depenalizzazione con riferimento alle condo
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE I DPCM 8 e 9 marzo 2020 (come da ultimo modificati dai DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020), al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nel territorio dello Stato, hanno: «ogni forma di assembramento di persone in VIETATO luoghi pubblici o aperti al pubblico» FINO AL 13 APRILE la «mobilità dalla propria abitazione o dimora per i sogge4i so4oposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus» «salvo che per gli «ogni spostamento delle persone fisiche in spostamenti motivati da entrata ed in uscita» dal territorio dello Stato comprovate esigenze ed all’interno di esso lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» 7
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE La successive Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020, nonché i DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020 hanno ulteriormente: «l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle VIETATO aree gioco e ai giardini pubblici» FINO AL 13 APRILE «nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, […] ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate «resta consentito svolgere per vacanza» individualmente a8ività motoria in prossimità della propria abitazione, purché lo svolgimento di «attività ludica o comunque nel rispe4o della ricreativa all’aperto» distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona» 8
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE Il DPCM 22 marzo 2020 (così come prorogato dal DPCM 1 aprile 2020) ha infine previsto ulteriori limitazioni alla mobilità delle persone fisiche all’interno del territorio dello Stato ed ha VIETATO FINO AL 13 APRILE «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o «salvo che per comprovate esigenze spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o lavorative, di assoluta urgenza privati, in un comune diverso rispetto a quello ovvero per motivi di salute» in cui attualmente si trovano» L’art. 1, co. 1, le-. b), DPCM 22 marzo 2020 ha inoltre escluso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza dal novero delle motivazioni che consentono lo spostamento sia all’interno del medesimo Comune, sia da un Comune ad un altro 9
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE Il combinato disposto degli artt. 1, co. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 e 1, co. 1, lett. b), DPCM 22 marzo 2020 fa comunque salva la possibilità di spostarsi per: comprovate esigenze lavorative sia all’interno del Comune in cui il sogge-o si trova, sia da un Comune ad un altro all’interno del Comune in cui il sogge-o si trova situazioni di necessità comprovate esigenze di assoluta urgenza da un Comune ad un altro sia all’interno del Comune in cui il sogge-o motivi di salute si trova, sia da un Comune ad un altro Gli spostamenti rimangono dunque consentiti soltanto se l’individuo sia in grado di giustificarli in ragione di uno dei motivi previsti dai DPCM, tramite autodichiarazione. Per facilitare il rilascio di tali auto-attestazioni, il Ministero dell’Interno ha diffuso un apposito modulo, scaricabile al seguente link. 10
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE Circolare Ministero dell’Interno 31 marzo 2020 Con circolare del 31 marzo 2020 il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti consentiti e agli assembramenti. Nello specifico, fermo comunque l’obbligo di rispe-are delle distanze di sicurezza, si considera «ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale a4ività può essere ricondo4a alle a4ività motorie CONSENTITO all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione», nonché svolgere tale a
LE MISURE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE L’art. 1, co. 1, leQ. b), DPCM 8 marzo 2020 raccomanda fortemente ai soggeQi che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i conta-i sociali, nonché di conta-are il proprio medico curante. 12
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 650 c.p. e depenalizzazione ex D.L. 25 marzo 2020 n. 19 L’art. 3, co. 4, D.L. 6/2020 assoggeQava alla sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. l’inosservanza degli obblighi posti dalla normativa emergenziale. Tale norma è stata tuQavia abrogata dal D.L. 19/2020, che ha depenalizzato tali condoQe degradandole ad illecito amministrativo. sanziona chiunque, anche solo a titolo di colpa, Art. 4, co. 1, viola le misure di contenimento del contagio se D.L. 19/2020 disposte in attuazione del D.L. 19/2020 Sanzione aumentata la violazione avviene mediante Sanzione pecuniaria sino ad un terzo l’utilizzo di un veicolo amministrativa da euro 400 a 3.000 la violazione della medesima Sanzione raddoppiata disposizione è reiterata 13
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 650 c.p. e depenalizzazione ex D.L. 25 marzo 2020 n. 19 «le disposizioni […] che sostituiscono sanzioni penali con Art. 4, co. 8, sanzioni amministrative si applicano anche alle D.L. 19/2020 violazioni commesse anteriormente» al 26 marzo 2020 Ai sensi dell’art. 102, d.lgs. 507/1999, nei procedimenti penali avviati in relazione a reati oggi depenalizzati il PM (se l’azione penale non è stata in questo caso, le ancora esercitata) ovvero il Giudice (se l’azione penale è già stata esercitata) dispongono la trasmissione degli a5i alla competente sanzioni Autorità amministrativa previa presentazione di richiesta di amministrative sono archiviazione (PM) ovvero pronuncia di sentenza inappellabile di applicate nella proscioglimento (Giudice) misura minima ridoAa alla metà (200 euro) 14
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 495 c.p. - Falsa a5estazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Poiché il modulo diffuso dal Ministero dell’Interno costituisce autodichiarazione ex ar-. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni ivi contenute sono considerate come rilasciate nei confronti di un pubblico ufficiale. punisce chiunque dolosamente dichiara o aAesta Applicabilità art. 495 c.p. falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona Reclusione da uno a sei anni e.g., Tizio compila l’autodichiarazione sostituendo le generalità di Caio alle proprie 15
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa da privato in a5o pubblico Oltre all’indicazione mendace della propria identità nell’autodichiarazione, può integrare altresì reato la falsa a-estazione di situazioni che consentono lo spostamento. punisce chiunque, con dolo, falsamente aAesta al Art. 483 c.p. pubblico ufficiale, in un aEo pubblico, faAi dei quali l’aAo è destinato a provare la verità Reclusione fino a due anni e.g., il soggeEo compila l’autodichiarazione aEestando esigenze lavorative in realtà non esistenti 16
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 260 r.d. 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) punisce chiunque, anche solo a titolo di colpa, non Art. 260 T.U.L.S. osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malaFia infeFiva dell’uomo Arresto da tre a Oltre ad avere inasprito - quanto alle condoEe poste in essere dicioFo mesi e successivamente al 25 marzo - la cornice ediAale dell’art. 260 T.U.L.S. ammenda da euro (che prevedeva l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda da lire 40.000 a 500 a 5.000 800.000), l’art. 4, co. 6 e 7, D.L. 19/2020 ha contestualmente previsto che essa si applichi, salvo che il faAo costituisca più grave reato, al soggeAo soAoposto alla misura della quarantena che si allontani dalla propria abitazione o dimora La contravvenzione di cui all’art. 260 t.u.l.s. non consente l’accesso all’estinzione del reato mediante oblazione ex art. 162 bis c.p., essendo punita con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. 17
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 438 c.p. - Epidemia (dolosa) punisce chiunque cagiona un’epidemia Art. 438 c.p. mediante la diffusione di germi patogeni Tra0i cara0eristici dell’evento epidemico Ergastolo • diffusività necessaria prova del nesso causale tra la incontrollabile diffusione di germi patogeni e l’evento all’interno di un epidemico numero rilevante di sogge5i; • assenza di un fa5ore Per integrare il reato è sufficiente che la condo5a illecita sia accompagnata dal cd. dolo umano imputabile per eventuale, inteso come acce0azione del rischio di verificazione dell’evento lesivo da parte il trasferimento da dell’agente. Può essere chiamato a rispondere di epidemia dolosa, pertanto, il sogge5o che sogge5o a sogge5o; sappia di essere affe5o da Covid-19, si rappresenti il rischio di diffusione del morbo • contagiosità, diffusione correlato alla sua condo5a ed acce5i tale rischio pur di non desistere dal proposito di e limitatezza temporale uscire dalla propria abitazione ed avere numerosi conta5i sociali (determinando del morbo [Cass. civ., conseguentemente l’evento epidemico). Sez. Un., n. 576/2008] 18
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 452, co. 1, c.p. - Epidemia (colposa) Art. 452, co. 1, c.p. estende l’operatività dell’incriminazione di cui all’art. 438 c.p. alle ipotesi colpose Reclusione da uno a punisce chiunque colposamente cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni cinque anni* Può rispondere di epidemia a titolo di colpa il soggeQo affeQo da Covid-19 che, pur presentando i sintomi tipici della malaQia, per negligenza ritenga di non avere contra-o l'infezione, esca dalla propria abitazione, abbia numerosi contaQi sociali e cagioni così la diffusione del virus. * Secondo altra interpretazione, la cornice edi5ale applicabile sarebbe quella della reclusione dai tre ai dodici anni (tale divergenza interpretativa deriverebbe da un mancato raccordo normativo tra gli ar5. 438 e 452 c.p. a seguito dell’abolizione della pena di morte, originariamente prevista per le ipotesi più gravi di epidemia dolosa). 19
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Ar5. 582 e 583 c.p. - Lesioni personali gravi e gravissime punisce chiunque cagiona con coscienza e necessaria prova Art. 582 c.p. del nesso causale volontà (anche nella forma del dolo eventuale) una lesione personale tra condoEa lesiva dell’agente ed Reclusione da sei evento morboso mesi a tre anni • una mala$ia che me$a in se • una mala$ia certamente o pericolo la vita della dal fatto deriva probabilmente persona offesa, ovvero insanabile una mala,ia o • la perdita di un senso un'incapacità di a,endere Lesione • la perdita di un arto, o una mutilazione che alle ordinarie occupazioni gravissima renda l'arto inservibile, per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero la perdita dell'uso Lesione grave di un organo o della • un indebolimento permanente di un senso o capacità di procreare, di un organo Reclusione da Reclusione da sei ovvero una permanente e grave difficoltà della tre a seFe anni a dodici anni favella 20
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime necessaria prova estende l’operatività dell’incriminazione del nesso causale Art. 590 c.p. di cui all’art. 582 c.p. alle ipotesi colpose tra condoEa lesiva dell’agente ed Reclusione fino a tre mesi evento morboso o multa fino a 309 euro Reclusione se Reclusione da uno a grave la lesione da tre gravissima sei mesi o cagionata è mesi a multa da due anni 123 a 619 o multa da euro 309 a 1.239 Può essere chiamato a rispondere di lesioni personali il sogge5o che ignorando euro colposamente (i.e. per negligenza, imprudenza o imperizia) di essere affe5o da Covid- 19, non o5emperi alle prescrizioni di sicurezza e contagi altri individui 21
LE CONSEGUENZE PENALI PER LE PERSONE FISICHE Art. 575, 584 e 589 c.p. - Omicidio (doloso, preterintenzionale e colposo) Se al contagio consegue l’evento morte: Il sogge5o si rappresenta e vuole Omicidio doloso Reclusione non inferiore ad anni contagiare e uccidere taluno ventuno Il sogge5o, ignorando colposamente Omicidio colposo Reclusione da sei mesi a cinque anni di essere affe5o da Covid-19, contagia ed uccide taluno Omicidio preterintenzionale Reclusione da dieci a dicioAo anni punisce chiunque, con a5i dire5i a Il sogge5o si rappresenta e ledere (art. 582 c.p.) o percuotere vuole solo contagiare taluno (art. 581 c.p.), cagiona, senza ed invece giunge a ucciderlo volerlo, la morte di un uomo 22
PERSONE FISICHE: RISK MITIGATION STRATEGIES Limitare gli spostamenti personali alle sole ipotesi previste dalla normativa emergenziale Qualora si presentino i sintomi tipici del Covid-19, consultare al più presto il proprio medico curante, ridurre al minimo indispensabile i conta5i sociali ed Dotarsi di autodichiarazione prima di abbandonare la astenersi da tu5i gli spostamenti non stre5amente propria abitazione (ove sprovvisti, il relativo modulo necessari e comunque rientranti nelle ipotesi previste potrà comunque essere fornito dalle Autorità operanti dalla normativa emergenziale al momento del controllo) Qualora si venga so-oposti ad un controllo e non si A5estare in autodichiarazione esclusivamente fa5i versi in una delle circostanze che rendono legi-imo lo susce5ibili di essere accertati come veritieri e, ove spostamento sulla base della normativa emergenziale, possibile, conservare la documentazione idonea a limitarsi a dare a5o dell’assenza di alcuna testimoniare la legi5imità dello spostamento (e.g, giustificazione, evitando di rilasciare dichiarazioni certificazione medica, a-estazione di presenza false e perciò integranti i deli-i di cui agli ar-. 483 e rilasciata dal datore di lavoro, scontrino fiscale della 495 c.p. spesa) 23
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI I DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020, al fine di intensificare il contenimento del contagio da Covid-19, ha stabilito che sono: SOSPESE FINO AL 13 APRILE «tu4e le a4ività produ4ive industriali» FATTA ECCEZIONE PER: le a
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI SONO CONSENTITE ANCHE: MA SOLTANTO: • le a
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI In base al combinato disposto tra le norme previste dai DPCM 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, sono: «le a4ività commerciali al de4aglio»; SOSPESE FINO AL 13 APRILE «le a4ività dei servizi di ristorazione»; «le attività inerenti i servizi alla persona». FATTA ECCEZIONE PER: • le a
MISURE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI Ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, sull’intero territorio nazionale, RIMANGONO CONSENTITE: «le a4ività professionali» MA RESTANO FERME LE PREVISIONI DEL DPCM 11 MARZO 2020: • massimo utilizzo del lavoro agile per a;ività che possono esser svolte a distanza • incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti • sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione • assunzione protocolli sicurezza anti-contagio e adozione di dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile la distanza interpersonale di un metro • incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro N.B. tra le a5ività professionali il cui esercizio rimane consentito, in particolare, l’allegato 1 del DPCM richiama espressamente le a5ività legali e quelle contabili. 27
MISURE PREVISTE PER TUTTE LE ATTIVITÀ NON SOSPESE Il DPCM 22 marzo 2020, al fine di garantire l’attuazione delle best-practices anti-contagio individuate il 14 marzo 2020 grazie all’accordo sottoscritto tra il Governo e le Organizzazioni datoriali e sindacali, richiede per le attività economiche non sospese il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* Misure per l’informazione dei dipendenti Misure per l’ingresso e l’uscita dall’azienda Misure per la pulizia dei luoghi di lavoro Misure relative ai dispositivi di protezione Misure per la gestione degli spazi comuni Misure per l’organizzazione aziendale Misure per la gestione di una persona sintomatica Misure per la sorveglianza sanitaria *A questo link il fac-simile per l’adozione concreta del Protocollo nelle realtà aziendali, messo a disposizione da Confindustria. 28
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO la violazione delle misure de
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro) Nell’ambito delle a
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro) Ø per non aver richiesto «al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico» all’interno del T.U. Ammenda: (art. 55, co. 5, le4. e, D.Lgs. 81/2008) 2.233,64 a 4.467,29 euro Ø per non aver richiesto «l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni Arresto: 2-4 mesi o aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei Ammenda: mezzi di protezione» 1.340,18 - 5.807,48 euro Ø per aver omesso di programmare gli interventi da aFuare «in caso di pericolo immediato» (art. 55, co. 5, le4. c, D.Lgs. 81/2008) Ø in caso di affidamento di lavori a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, per avere i Arresto: 2-4 mesi o datori di lavoro omesso «di cooperare nell’adozione di misure di Ammenda: prevenzione e protezione dai rischi» e «di coordinare gli 1.675,23 - 6.700,94 euro interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori» (art. 55, co. 5, le4. d, D.Lgs. 81/2008) 31
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO Contravvenzioni previste dal D.Lgs 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro) SOGGETTO Reati “propri” del datore di lavoro (e, quanto alle contravvenzioni di ATTIVO cui all’art. 55, co. 5, anche del dirigente) ELEMENTO Reati a condo;a omissiva (mancata valutazione del rischio, mancata OGGETTIVO fornitura DPI, mancata richiesta di osservare le misure di sicurezza) ELEMENTO Dolo o colpa (non importa che il datore abbia voluto la condo;a SOGGETTIVO omissiva: per la punibilità basta la mera negligenza) CAUSA DI Il reato si estingue se il datore elimina la violazione entro il termine ESTINZIONE fissato dall’Autorità Amministrativa e paga una somma pari a ¼ del massimo edi;ale di ammenda applicabile (oblazione speciale) 32
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO Artt. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose In caso di verificazione di un evento di contagio (e dell’eventuale morte) di uno o più dipendenti, vi è un’astra;a possibilità per il datore di lavoro di essere chiamato, a titolo di colpa, a rispondere dei reati di: Lesioni personali per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 co. 3 c.p.) gravi à 3 mesi – 1 anno di reclusione o 500-2.000 euro di multa o gravissime à 1 – 3 anni di reclusione Omicidio aggravato da violazione di norme antinfortunistiche (589 co. 2 c.p.) à 2 – 7 anni di reclusione 33
LE CONSEGUENZE PENALI PER IL DATORE DI LAVORO ArF. 589 – 590 c.p. – Omicidio e Lesioni personali colpose La responsabilità del datore di lavoro potrebbe essere ritenuta configurabile qualora concorrano le seguenti condizioni: Ø Violazione da parte del datore di lavoro delle norme prevenzionistiche previste nella normativa emergenziale (e.g. violazione dell’obbligo di sospensione delle a;ività di commercio al de;aglio, od omesso rispe;o della distanza di sicurezza interpersonale di un metro) o all’interno del D.Lgs. 81/2008 (e.g. mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici, mancata fornitura DPI, mancata informazione dei dipendenti circa i rischi lavoro-correlati) Ø Contagio avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, a carico di un dipendente Ø Prova del nesso causale tra la violazione del datore di lavoro e l’evento lesivo verificatosi Ø Prevedibilità dell’evento lesivo ed esigibilità del rispe%o dell’obbligo cautelare da parte del datore di lavoro (cd. colpa sogge;iva) 34
LE CONSEGUENZE PER L’ENTE: D.LGS. 231/2001 Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose Se il contagio da Covid-19 si verifica nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, lo stesso ente giuridico potrebbe essere chiamato a rispondere del faNo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo sia stato commesso: • da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (e.g. CdA, AD, dirigenti, preposti) o siano da questi vigilati o controllati (lavoratori subordinati) • nell’interesse o a vantaggio della società à dalla commissione del fatto l’ente ha tratto o intendeva trarre un’utilità (e.g. profitto derivante dalla mancata chiusura dell’attività soggetta a sospensione in base ai DPCM) o un risparmio di spesa o di tempo (e.g. risparmio da mancato acquisto di DPI o da non utilizzo di DPI per evitare un rallentamento della produzione) 35
LE CONSEGUENZE PER L’ENTE: D.LGS. 231/2001 Art. 25-septies – Omicidio e Lesioni personali colpose Sanzioni pecuniarie Sanzioni interdi%ive • Lesioni personali • Interdizione dall'esercizio dell'a%ività 25.800 – 387.250 euro • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o • Omicidio concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 64.500 – 774.500 euro • Divieto di contra%are con la pubblica amministrazione • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi Confisca Acquisizione allo Stato del profi%o del reato, consistente nel risparmio ricavato dalla commissione del reato colposo 36
IMPRESE E DATORI DI LAVORO: RISK MITIGATION STRATEGIES Per ridurre i rischi penali da Covid-19, si consiglia alle imprese e ai datori di lavoro delle a
FOCUS: REGIONE LOMBARDIA persone fisiche Ordinanza Regione Lombardia ulteriori misure n. 514 del 21 marzo 2020 restri%ive a;ività come modificata da produ;ive ordinanze regionali: • n. 515 del 22 marzo 2020 • n. 517 del 23 marzo 2020 Efficaci fino al 5 aprile 2020 (Art. 2 co. 3 D.L. 25 marzo 2020) 38
FOCUS: REGIONE LOMBARDIA Restrizioni per le persone fisiche VIETATO FINO AL 5 APRILE «l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici» «lo spostamento verso abitazioni diverse da quella lo spostamento dalla propria residenza o domicilio principale, comprese le seconde per i «soggetti con sintomatologia da infezione case utilizzate per vacanza» respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)» l’assembramento «di 2 o più lo svolgimento di «a4ività ludica o ricreativa persone nei luoghi pubblici» all’aperto» le uscite con animali domestici, «lo sport e le a8ività motorie svolte all’aperto, se a distanza superiore di 200 anche singolarmente» al di fuori dei pressi metri da residenza o domicilio delle proprie abitazioni 39
FOCUS: REGIONE LOMBARDIA Restrizioni per le aFività produFive aEività nei cantieri, previa concessione del SOSPESE FINO AL 5 APRILE termine per la messa in sicurezza, faAi salvi quelli relativi alle struAure sanitarie e di protezione civile, ai trasporti e ai servizi aEività degli studi professionali, «salvo essenziali o per motivi di urgenza o quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti sicurezza o so1oposti a termini di scadenza» mercati seFimanali scoperti ciFadini, accoglienza degli ospiti nelle struAure anche per la vendita di beni del seFore receAive, a cui è imposta la chiusura, salva merceologico alimentare l’individuazione di struEure che possono permanere in servizio per l’emergenza aEivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti, al fine di impedire la erogazione di bevande e alimenti tramite permanenza degli avventori all’interno dei distributori automatici “h24” locali la cui apertura è rimasta consentita 40
FOCUS: REGIONE LOMBARDIA Sanzioni In base al D.L. 25 marzo 2020, in caso di violazione dell’Ordinanza: NON SI APPLICA: Ø la sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. (stante l’abrogazione dell’art. 3 co. 4 D.L. n. 6/2020) * RIMANGONO APPLICABILI: Ø Sanzione amministrativa di 5.000 euro per assembramento di più 2 persone in luoghi pubblici Ø Sanzione penale di cui all’art. 260 T.U.L.S. per il nuovo reato di violazione di quarantena obbligatoria (per condo
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