Residenza delle persone fisiche - Paradisi fiscali - Sanzioni - Marco Piazza - S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Pagina creata da Antonio Manca
 
CONTINUA A LEGGERE
S.A.F.
               SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Residenza delle persone
fisiche – Paradisi fiscali -
Sanzioni

Marco Piazza
                              Milano, 31marzo 2011
Definizione nazionale

         2   S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

Definizione nazionale

 Articolo 2, comma 2, TUIR
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
 per la maggior parte del periodo d'imposta
        sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
        o hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile
        o la residenza ai sensi del codice civile.

   N.B. È sufficiente che sussista uno solo dei requisiti previsti dalla
    norma affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente.

                                                 3         S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

SEGUE: DEFINIZIONE NAZIONALE

  Periodo d’imposta
  Per le persone fisiche, coincide con l’anno solare.
  Se un soggetto ha fissato la dimora abituale, il domicilio o la residenza
   anagrafica in Italia per oltre 12 mesi a cavallo di due anni solari, potrebbe non
   essere considerato residente, fiscalmente, in Italia, non avendo maturato in
   alcun dei due anni il requisito temporale della “maggioranza del periodo
   d’imposta”.

 Maggioranza del periodo d’imposta
   183 giorni nell’arco di un ano solare (1/1 – 31/12).

                                        4       S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

  SEGUE: DEFINIZIONE NAZIONALE

     Iscrizione all’Anagrafe dei residenti in Italia
       L’iscrizione all’AIRE (“Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero”) non è
         sufficiente a provare la residenza all’estero se in Italia si trova:
       la residenza in senso civilistico;
       il domicilio in senso civilistico.
Cassazione 8 novembre 1989, n. 4705: la semplice cancellazione dall’anagrafe della
popolazione residente, per trasferire la residenza all’estero, può non essere sufficiente a far
perdere lo status di “residente” sotto il profilo fiscale, qualora il soggetto mantenga nel
territorio nazionale propri interessi (famiglia, proprietà ecc.).Più di recente, Cassazione
14434 del 15 giugno 2010; Cassazione 19 maggio 2010, n. 12259.
Circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E: “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione
residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce
elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo
questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei
registri anagrafici (Cassazione 17 luglio 1967, n. 1812; 20 settembre 1979, n. 4829; 24
marzo 1983, n. 2070; 5 febbraio 1985, n. 791). Da ciò discende che l’aver stabilito il
domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato
sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale,
indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”.

                                                 5        S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche
SEGUE: DEFINIZIONE NAZIONALE
  Residenza in senso civilistico (art. 43, comma 2, c.c.):
  E’ “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
  E’ intesa quale res facti perché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con
   relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza per certi
   aspetti secondari.
  Elemento oggettivo: stabile permanenza in un determinato luogo.
     Quando un soggetto abbia dimorato in più luoghi sia in Italia che all’estero,
        occorre non tanto individuare il luogo in cui ha dimorato prevalentemente,
        quanto sommare i periodi di permanenza in Italia e confrontarli con quelli di
        permanenza all’estero (Cassazione, Sezioni Unite, 28 dicembre 1985, n. 5292).
       (Es: se, nel periodo d’imposta, una persona ha stabilito la propria dimora abituale per 5 mesi in Italia, per 3 mesi in
       Francia e per 4 mesi in UK, la sua dimora in Italia non prevale sulla dimora all’estero anche se, in termini relativi, l’Italia è
       – dei tre Paesi – quello dove a dimorato di più)
   Elemento soggettivo: volontà di rimanere in quel determinato luogo.
      Si estrinseca in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente
        compenetrata nel primo elemento (Cassazione, 5 febbraio 1985, n. 791,
        Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2963). La volontà si presume fino a prova
        contraria e ci si affida, in sede probatoria, ad indici estrinseci, quali i
        comportamenti del soggetto, le sue abitudini di vita ecc. In caso di soggiorno
        obbligato, ad esempio, l’elemento soggettivo, per quanto riguarda la “dimora”
        dovrebbe considerarsi mancante (v. confusamente, Cassazione 15 giugno
        2010, n. 14434)
      Residenza abituale anche per motivi di cura o assistenza (Trib. Milano Sez. IX,
        16 luglio 2009)

                                                              6            S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

SEGUE: DEFINIZIONE NAZIONALE

  Domicilio in senso civilistico (art. 43, comma 2, c.c.):
  E’ “luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed
   interessi”.
  E’ definito res iuris in quanto situazione essenzialmente e anche soltanto giuridica
   caratterizzata dalla volontà.
     Elemento soggettivo: intenzione di costituire e mantenere in un
        determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari,
        sociali ed economiche (Cassazione, sezione I, 22 maggio 1963, n. 1342,
        sostanzialmente conforme a Cassazione, 7 agosto 1957, n. 3330; Cassazione,
        12 febbraio 1973, n. 435; Cassazione, 5 maggio 1980, n. 2963).
     La Cassazione n. 14434 del 2010, riferendosi ad un caso di soggetto in
        soggiorno obbligato in Italia (mancanza di elemento soggettivo riguardo alla
        “dimora” ha fatto prevalere il criterio del domicilio in senso civilistico (relazioni
        economiche e familiari), dando rilevanza al luogo in cui tali interessi sono gestiti
        abitualmente, in modo riconoscibile da terzi (mutuando dalla giurisprudenza in
        tema di fallimento, già ripresa, nella giurisprudenza comunitaria – Cadbury e
        Eurofood) con riguardo alla residenza fiscale delle società).

                                            7       S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

SEGUE: DEFINIZIONE NAZIONALE – DOMICILIO IN SENSO
CIVILISTICO

     Il domicilio prescinde dalla dimora o dalla presenza di una persona in un luogo,
      in quanto esso, pur riposando su un elemento di fatto, costituito dall’aver la
      persona stabilito in un luogo la sede principale dei suoi affari e interessi,
      consiste in una relazione tra la persona e detto luogo, essenzialmente ed
      anche soltanto giuridica, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilire in
      quel luogo la sede generale delle sue relazioni e dei suoi interessi. (Cassazione
      n. 3322/1960 e 11 maggio 1994, n. 4581).

                                         8       S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

SEGUE: DEFINIZIONE NAZIONALE – ALTRA GIRISPRUDENZA
  Sintesi: domicilio e residenza «E' costante nella giurisprudenza di questa Corte
     l'affermazione del principio secondo cui la residenza di una persona è determinata dalla sua
     abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della
     permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente,
     rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cassazione
     14 marzo 1986 n.1738), mentre il domicilio individua il luogo in cui la persona ha stabilito il
     centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del
     soggetto - non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - e va desunto alla stregua di
     tutti quegli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un
     certo luogo di tale complesso di rapporti ed il carattere principale che esso ha nella vita delle
     persone (Cassazione 5 maggio 1980 n. 2936)». (Cassazione SSUU n. 8427 del 1990)
    Prevalenza interessi familiari e sociali. Nel caso in cui gli interessi economici siano
     localizzati in uno Stato e gli interessi familiari e sociali in un altro, prevalgono gli interessi
     familiari e sociali (Cassazione 14434 del 15 giugno 2010). V. anche CTP Milano, 16 giugno
     2010, n. 220 riferita al caso di un soggetto residente in Svizzera (munito di certificato delle
     autorità locali attastante che è illimitatamente assoggettato ad imposte locali per i redditi
     ovunque prodotti) che lavora in Italia. La CTP ha ritenuto che sia residente in Svizzera, ma non
     pare sia stato dato il peso sufficiente alla circostanza che la moglie del contribuente fosse
     residente in Italia (v. oltre, con riferimento alle convenzioni)
    Motivazione accertamento. Un accertamento basato sul luogo di lavoro e sulle utenze senza
     che siano esaminati gli altri elementi indicativi della residenza può risultare non sufficientemente
     motivato, anche in caso di residenza in paradiso fiscale (Cassazione 3 marzo 2010, n. 5046)

                                                  9        S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

L’attività di “intelligence” dell’Amministrazione finanziaria
  La circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E indirizza l’attività di “intelligence” degli
   uffici ai fini di individuare la residenza fiscale dei soggetti anagraficamente
   residenti all’estero. In particolare gli uffici possono:
        reperire notizie certe sulla posizione storico-anagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio
         fiscale in Italia; si ricorda che presso ciascun Comune e presso il Ministero dell’Interno sono tenuti
         schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglie cancellate dall’Anagrafe delle
         popolazioni residenti in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui si riferiscono;
        acquisire tutte le informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
        acquisire copia degli atti concernenti donazioni, compravendite, costituzione di società di persona e/o
         di capitale anche a stretta base azionaria, conferimenti in società;
        valutare attentamente i rapporti intercorrenti con i soggetti cointeressati nei suddetti atti;
        acquisire informazioni sulle movimentazioni di somme di danaro da e per l’estero, sul luogo e data di
         emissione di assegni bancari, sugli investimenti in titoli azionari e obbligazionari italiani.
        In sintesi, con l’attività investigativa devono essere reperiti tutti gli elementi concreti di prova in ordine:
        ai legami familiari o comunque affettivi e all’attaccamento all’Italia;
        agli interessi economici in Italia;
        all’interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate
         all’estero;
        all’intenzione di abitare in Italia anche in futuro desumibile da fatti e atti concludenti ovvero da
         pubbliche dichiarazioni.
        Tali elementi potranno essere ricavati, oltre che dall’analisi puntuale di tutta la documentazione acquisita,
         anche da un’attenta ricognizione sulla stampa locale e nazionale, nonché su pubblicazioni biografiche o
         servizi prodotti dalle reti televisive locali e nazionali.

                                                       10         S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Inversione dell’onere della prova per i
soggetti che hanno trasferito la residenza
            in Paesi black list

                   11   S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

Inversione dell’onere della prova per i soggetti che
hanno trasferito la residenza in Paesi black list

 Articolo 2, comma 2 bis, TUIR
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i
- cittadini italiani
- cancellati dalle anagrafi della popolazione residente
- ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
   individuati con decreto del Ministero delle Finanze…(Dm 4 maggio 1999)
- Per un caso di fruttuosa esibizione della prova contraria (detenzione di
   abituazione, utenze, famiglia, ecc.), v. CTR Puglia Sez. XXIX, Sentenza 8
   ottobre 2009, n. 132

                                    12      S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche
                           I paradisi fiscali delle persone fisiche
                                   (Dm 4 maggio 1999)
       Alderney (Aurigny);
                                                                           Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
        Andorra (Principat d'Andorra);
                                                                           Macao (Macau);
        Anguilla;
                                                                           Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
        Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
                                                                           Maldive (Divehi);
        Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
                                                                           Maurizio (Republic of Mauritius);
        Aruba;
                                                                           Monserrat;
        Bahama (Bahamas);
                                                                           Nauru (Republic of Nauru);
        Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
                                                                           Niue;
        Barbados;
                                                                           Oman (Saltanat'Oman);
        Belize;
                                                                           Panama (Republica de Panamà);
        Bermuda;
                                                                           Polinesia Francese (Polynésie Francaise);
        Brunei (Negara Brunei Darussalam);
                                                                           Monaco (Principautè de Monaco);
       Costa Rica (Republica de Costa Rica);
                                                                           San Marino (Repubblica di San Marino);
        Dominica;
                                                                           Sark (Sercq);
        Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
                                                                           Seicelle (Republic of Seychelles);
        Ecuador (Republica del Ecuador);
                                                                           Singapore (Republic of Singapore);
        Filippine (Pilipinas);
                                                                           Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
       renada;
                                                                           Saint Lucia;
        Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
                                                                           Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
        Hong Kong (Xianggang);
                                                                           Svizzera (Confederazione Svizzera);
        Isola di Man (Isle of Man);
                                                                           Taiwan (Chunghua MinKuo);
        Isole Cayman (The Cayman Islands);
                                                                           Tonga (Pule'anga Tonga);
        Isole Cook;
                                                                           Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
        Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
                                                                           Tuvalu (The Tuvalu Islands);
       Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
                                                                           Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
       Jersey
                                                                           Vanuatu (Republic of Vanuatu);
        Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
                                                                           Samoa (Indipendent State of Samoa).
       Liberia (Republic of Liberia);

•
                                                                     13        S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Le convenzioni contro le doppie
         imposizioni

              14   S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

 Convenzioni contro la doppia imposizione.
 Soluzione dei casi di doppia residenza fiscale
 Articolo 4, modello OCSE
In caso di doppia residenza fiscale di una persona fisica la convenzione prevede le
cosiddetto tie break rules (alcuni test in successione progressiva che consentono di
stabilire in quale Stato il soggetto deve considerarsi residente.
Pertanto, la persona si considera “residente” (fiscalmente):
a) nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente. La residenza coincide
    con il luogo in cui l’individuo possiede un’abitazione permanente. L’abitazione può
    essere posseduta a qualsiasi titolo (in proprietà, in affitto, anche ammobiliata)
    purché il soggetto l’abbia a disposizione continuamente e non occasionalmente allo
    scopo di un soggiorno di breve durata (per viaggi di svago, d’affari, di cultura, o per
    la frequentazione di corsi scolastici, ecc.). Secondo il Commentario, non deve
    essere considerata, ad esempio, abitazione permanente tenuta a disposizione
    quella posseduta da un soggetto che al momento di emigrare abbia messo in
    vendita la propria casa senza essere ancora riuscito a trovare un acquirente. Inoltre,
    una casa data in affitto non può essere considerata a disposizione del contribuente
    anche se egli ne è proprietario. Anche la casa di un familiare che tenga
    permanentemente a disposizione del contribuente una stanza per i sui soggiorni
    nello Stato può essere considerata “abitazione permanente tenuta a disposizione”.

                                           15      S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

 SEGUE: SOLUZIONE DEI CASI DI DOPPIA RESIDENZA
 FISCALE
b) se ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considera residente in
quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette. È il luogo
in cui la persona ha il “centro degli interessi vitali”. Si avrà riguardo alle sue relazioni
familiari e sociali, alla sua occupazione, alle sue attività politiche, culturali o di altro
genere, alla sede di affari o a quella dalla quale amministra le sue proprietà. Tutte
queste circostanze debbono essere esaminate nella loro globalità. Il Commentario
precisa che, a titolo esemplificativo, se una persona che ha un’abitazione in uno Stato
ne acquista una seconda in un altro Stato, pur mantenendo la prima, il fatto che abbia
mantenuto la prima dimora nello Stato nel quale ha sempre vissuto e ha lavorato e ha la
sua famiglia e le sue proprietà può, con altri elementi, dimostrare che ha mantenuto il
centro degli interessi vitali nel primo Stato.

                                           16       S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

 SEGUE: SOLUZIONE DEI CASI DI DOPPIA RESIDENZA
 FISCALE
c) se non si può individuare lo Stato in cui la persona ha il centro degli interessi
vitali, lo si considera residente in quello in cui “soggiorna abitualmente”. Il criterio
è sussidiario rispetto ai precedenti e può essere utilizzato quando non si può
determinare lo Stato contraente nel quale la persona ha in centro dei suoi interessi
vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti. Il
confronto deve avvenire su una durata sufficientemente ampia da consentire di
individuare gli intervalli di tempo nei quali si verificano i soggiorni negli Stati considerati.
d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, lo si considera residente nello
Stato di cui ha la cittadinanza
e) in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti

NB
La convenzione può essere invocata soprattutto nei caso in cui il soggetto emigrato si
sia dimenticato di iscriversi all’AIRE (Trib. Trieste sentenza del 17 settembre
2010)Alcune convenzioni presentano regole particolari con riferimento ai casi di cambio
di residenza. Si prevede una sorta di exit tax peraltro vietata dalla più recente
giurisprudenza della Corte UE
Alcune convenzioni non si applicano a particolari soggetti. Ad esempio, quella con la
Svizzera non si applica ai soggetti che in Svizzera sono soggetti all’imposta cosiddetta
“globale”.
                                             17       S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

 SEGUE: SOLUZIONE DEI CASI DI DOPPIA RESIDENZA
 FISCALE
 Peso dei legami personali rispetto a quelli economici
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 12 luglio 2001, causa C- 262- 99
(richiamata da Risoluzione n. 242/E del 13 giugno 2008 e da Cassazione, sentenza 14 aprile 2008,
n. 9856, nonché da Cassazione 14434 del 15 giugno 2010): “nel caso in cui una persona abbia
legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”,
stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è
quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell’ipotesi in
cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei
legami personali”. Affermando tale preminenza, e ribadito che, comunque, il giudice nazionale deve
compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, la Corte di Giustizia ha elencato alcuni degli
elementi rilevanti per l’esistenza dei legami personali, come la presenza fisica della persona e dei
suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la
scuola, il luogo dell’esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le
autorità pubbliche e gli organismi sociali “nei limiti in cui detti elementi traducono la volontà di tale
persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità
che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali”. Ed ha
concluso affermando il principio “nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due
stati membri della UE, in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso
come luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto l’aspetto degli interessi personali e
patrimoniali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendole allo Stato in
cui sono rinvenibili i legami personali”.
V. Anche ris. 351/E del 2008 relativo a soggetto con centro di interessi familiari in Italia e lavoro
all’estero.

                                                  18        S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

      SEGUE: PESO DEI LEGAMI PERSONALI RISPETTO A QUELLI ECONOMICI
Risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008. Il caso riguarda un cittadino italiano che, per ragioni di lavoro,
aveva trasferito la propria residenza in Inghilterra. Il soggetto era proprietario in Italia di alcuni immobili. In
Italia risiedevano il coniuge, fiscalmente non a carico, e la figlia, economicamente indipendente e con
domicilio distinto da quello dell’originario nucleo familiare. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
“… la locuzione affari ed interessi di cui all’art. 43, comma 1, del c.c., deve intendersi in senso ampio,
comprensivo cioè non solo dei rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e
familiari. (…). La circostanza che il soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri
interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il
territorio italiano. In particolare, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l’attività
lavorativa sia esplicata prevalentemente all'estero (…) sono indici significativi, ai fini dell’eventuale
residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia,
l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la
partecipazione a riunioni d’affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di
iscrizione a circoli o clubs, l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali,
direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano”.

C.T.R. Roma, Sentenza n. 48 del 25 febbraio 2008. Le circostanze della presenza dei figli i quali siano
affidati alla potestà dei genitori esercitata dal contribuente, ovvero l’utilizzo di carte di credito od il
possesso di utenze telefoniche nel territorio dello Stato, hanno rilievo non decisivo circa la permanenza in
Italia del soggetto verificato o della sussistenza del centro dei proprî interessi morali, affettivi e
patrimoniali nel medesimo territorio.
Si tratta di una tesi isolata, contraria a l’impostazione della Cassazione e (soprattutto) della Corte di
Giustizia.

                                                         19        S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Conseguenze della residenza fiscale in
              Italia

                  20   S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

    Conseguenze della residenza fiscale in Italia

 Una persona fisica fiscalmente residente in Italia è tassata in Italia per i redditi
  ovunque prodotti (cd. worldwide principle)
 L’accertamento da parte dell’Amministrazione della residenza fiscale in Italia
  comporta una serie di conseguenze, sotto il profilo sanzionatorio, in capo al
  soggetto, per:
 Omessa o infedele dichiarazione dei redditi. La persona fisica avrebbe dovuto
  ordinariamente presentare la propria dichiarazione in Italia, indicando i redditi
  ovunque prodotti. Sanzione (art. 1, D. Lgs. 471 del 1997):
         Per omessa dichiarazione, dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 €. Per i redditi
          prodotti all’estero, le sanzioni vanno aumentate di 1/3, con riferimento alle imposte o maggiori imposte
          relative a tali redditi.
         Per infedele dichiarazione, dal 100% al 200% delle imposte dovute, con un minimo di 258 €. Per i redditi
          prodotti all’estero, le sanzioni vanno aumentate di 1/3, con riferimento alle imposte o maggiori imposte
          relative a tali redditi.

    Omessa compilazione del quadro RW. La persona fisica avrebbe dovuto indicare
     in dichiarazione dei redditi l’ammontare delle attività patrimoniali e finanziarie
     detenute all’estero e dei relativi trasferimenti da, verso e sull’estero. Sanzione:
         dal 10% al 50% degli importi non dichiarati più la confisca dei beni di corrispondente valore.

                                                       21          S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Residenza delle persone fisiche

SEGUE: CONSEGUENZE DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

  Presunzione di reddito (art. 12, comma 2, Dl. 78 del 2009)
 In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura
 finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato elencati nei Dm
 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in
 violazione degli obblighi di compilazione del modulo RW, ai soli fini fiscali si
 presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In
 tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
 n. 471, sono raddoppiate (da 240 a 480% per omessa dichiarazione e da 200 a 400%
 per infedele).

                                            22      S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Puoi anche leggere