Consiglio Regionale della Puglia - La valutazione di impatto legislativo di genere Alcuni elementi bibliografici di interesse per l'attività ...

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Consiglio Regionale della Puglia
  Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle
                Politiche di Garanzia

             La valutazione di impatto legislativo di genere
Alcuni elementi bibliografici di interesse per l’attività consiliare

                                                         aprile 2021
CR – Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia - Dossier   1

Riepilogo esecutivo

La valutazione tematica dell’impatto delle politiche pubbliche, ed in particolare di quelle
legislative, può declinarsi in diversi ambiti. La parità di genere è uno di questi e rappresenta un
tema che, ciclicamente, torna all’attenzione del decisore non traducendosi tuttavia ancora in
un’azione sistemica e pervasiva.

Alcune recenti iniziative parlamentari hanno offerto lo spunto per la redazione delle brevi note
qui contenute. Si evidenziano elementi, bibliografici e metodologici, che rappresentano spunti di
approfondimento necessari per inquadrare gli elementi fondamentali per una analisi di genere, in
riferimento alle sue opportunità di utilizzo quale fonte conoscitiva a supporto dell’attività
consiliare.

Sommario
Riepilogo esecutivo ........................................................ 1

Sommario ....................................................................... 1

Introduzione ................................................................... 2

La valutazione dell'impatto di genere della legislazione 5

Recenti documenti di studio .......................................... 7

Conclusioni ................................................................... 11

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Introduzione

Una definizione di “valutazione d'impatto di genere” è
presente sul sito istituzionale dell’EIGE (European Institute
for Gender Equality – Istituto Europeo per l’Uguaglianza di
Genere)1:

“strumento politico per l'analisi di una determinata
proposta politica, volto a individuare e valutare il suo
diverso impatto o i suoi diversi effetti sulle donne e sugli
uomini, in modo da ovviare a tali squilibri prima
dell'approvazione della proposta stessa”.

La definizione viene poi ulteriormente declinata in termini
di obiettivi e ambiti di analisi:

“Un'analisi compiuta in una prospettiva di genere aiuta a
comprendere se le necessità delle donne e quelle degli uomini sono tenute in considerazione e
soddisfatte allo stesso modo da una data proposta. Tale analisi mette i responsabili politici in
condizione di elaborare politiche essendo a conoscenza della realtà socio-economica delle donne
e degli uomini; inoltre, consente la definizione di politiche che tengano conto delle differenze (di
genere). La valutazione d'impatto di genere può essere effettuata riguardo ad atti legislativi, piani
politici, programmi politici, bilanci, azioni concrete, proposte di legge e relazioni o proposte di
ricerca. I metodi per l'esecuzione di tale valutazione possono essere applicati non soltanto alla
politica in divenire, ma anche alle politiche già in essere; possono essere utilizzati sia in ambito
amministrativo sia da soggetti esterni e in entrambi questi casi richiedono una notevole
conoscenza delle tematiche di genere. Il vantaggio di questi strumenti sta nel fatto che delineano
un quadro molto accurato degli effetti di una data politica”.

Un link 2 rimanda poi alla contestualizzazione del “monitoraggio e la valutazione sensibili al
genere” nei programmi, intesi come piani d’azione in particolare di inaiziativa pubblica da
elaborare, attuare e monitorare:

“metodo per l'integrazione di genere che integra le tematiche della parità di genere negli obiettivi
di valutazione, oltre che nel metodo, negli approcci e nell'uso della valutazione”

Così poi specificato:

1
    https://eige.europa.eu/it/taxonomy/term/1180
2
    https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1217?lang=it

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“Il monitoraggio e la valutazione sensibili al genere sono utilizzati per accertare se un programma
affronta le differenti priorità e necessità delle donne e degli uomini, per valutare se un programma
ha un impatto sulle relazioni di genere e per individuare gli aspetti di genere da integrare nei
sistemi di monitoraggio e valutazione. Anche l'inclusione di obiettivi e indicatori espliciti della
parità di genere nella fase di pianificazione rafforza la responsabilità in termini di progressi
compiuti nelle questioni della parità di genere. Un monitoraggio e una valutazione rispondenti al
genere devono comprendere, per essere efficaci, dati sia qualitativi sia quantitativi per misurare
l'impatto sulle relazioni di genere. In mancanza di dati sufficienti, è molto difficile effettuare
un'analisi fondata dell'impatto sulla parità di genere. Pertanto, tutti i dati dovrebbero come
minimo essere raccolti, presentati e analizzati in modo disaggregato per sesso. Questa forma di
monitoraggio e valutazione è talvolta utilizzata come sinonimo di "monitoraggio e valutazione
specifici rispetto al genere".

Un documento di riferimento per la Valutazione dell’Impatto di Genere (VIG) è rappresentato
dalle line guida (2017) redatte dall’EIGE, European Institute for Gender Equality, con il titolo
“Gender Impact Assessment (GIA) Gender Mainstreaming Toolkit”3 che riporta anche esperienze
in atto in diverse realtà europee.

Tale approccio è, al pari della valutazione di sostenibilità ambientale e del partenariato,
pienamente in uso, anche in Puglia, con riguardo ai Programmi Operativi. I c.d. “principi
orizzontali”, della parità di genere e non discriminazione, del partenariato e della sostenibilità
ambientale, appunto, sono declinati e considerati nel disegno e nella attuazione, ad esempio, del
ciclo di programmazione regionale 2014-2020 4 con specifiche indicazioni di governance e
monitoraggio.

3

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/eige_gender_impact_assessment_gender
_mainstreaming_toolkit.pdf
4
 http://www.innovatoripa.it/sites/default/files/guida_sulle_politiche_di_cross_cutting_def_1.p
df

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Il principio della parità di genere e non discriminazione sarà ugualmente permeante nel prossimo
ciclo di programmazione 2021-20275 come nel PNRR6.

5
   Il Consiglio dell’Unione Europea ha licenziato, inviandolo al Parlamento Europeo per
l’approvazione, un pacchetto legislativo della Politica di Coesione post 2020 che comprende anche
il “Common Provisions Regulation”, contenente le disposizioni comuni a otto fondi europei 2021-
27: FESR, FSE+, Fondo di Coesione, FEAMP, FAMI, Fondo di transizione giusta, Strumento per la
gestione delle frontiere e i visti (BMVI) e Fondo per la Sicurezza interna (ISF). L’art. 6a declina
esplicitamente i principi orizzontali tra i quali la parità di genere.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6180-2021-INIT/en/pdf
6
  La bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmessa dal Governo al Parlamento
il 15 gennaio 2021 individua la Parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite
in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano dovrà inoltre essere valutato in
un'ottica di gender mainstreaming.

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La valutazione dell'impatto di genere della legislazione

Si riportano, senza pretesa di esaustività, brevi elementi bibliografici, storici e di attualità,
necessari ad individuare gli aspetti essenziali della valutazione dell'impatto di genere della
legislazione.

In ambito legislativo circa 8 anni fa (maggio 2013) vi fu una proposta di legge recante “Modifiche
all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e all'articolo 20 del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di
valutazione dell'impatto di genere della legislazione”. La proposta, non approvata, intendeva
modificare la legge 246/2005 in materia di semplificazione della legislazione ed il “Codice delle
pari opportunità' tra uomo e donna” inserendo revisioni orientate, nel primo caso, ad estendere
esplicitamente l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR) ricomprendendo l'impatto di genere tra i profili di indagine e valutazione
ed acquisendo dati specifici sul tema e, nel secondo, ad esplicitare nella relazione biennale del
governo al parlamento le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in
materia di occupazione e formazione 7.

Recentemente il tema della valutazione dell’impatto di genere nella legislazione ha riscontrato
rinnovato interesse nell’attività parlamentare nazionale con le dichiarazioni del Presidente della
Camera dei Deputati l’8 marzo 2021 in occasione della Giornata internazionale della Donna 8 .
Viene annunciato che i dossier sui progetti di legge di iniziativa parlamentare predisposti dal
Servizio Studi della Camera avranno al loro interno una sezione sull’analisi di genere. L’impulso è
derivato da un ordine del giorno al bilancio interno della Camera presentato dalla vicepresidente
Maria Edera Spadoni. L’analisi di genere dei progetti di legge viene vista come un primo ed
importante passo per permettere alla Camera di valutare in che modo una legge può incidere sulla

7

https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura
=17&codice=17PDL0007920

L’iniziativa riprendeva a sua volta i contenuti di un precedente disegno di legge presentato al
Senato nel 2007:

http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/AS-1/AS-1567.pdf

8
    https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11910

https://www.agi.it/vista-tv/video/2021-03-08/8-marzo-fico-camera-valutazione-impatto-
genere-11682936/

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parità tra uomini e donne. Viene altresì dichiarato l’intento di inserire, anche modificando il
Regolamento della Camera, la dimensione di genere tra gli elementi che devono essere considerati
nell’istruttoria legislativa svolta dalle Commissioni parlamentari. E viene auspicato che lo stesso
sia previsto dal Governo per gli atti di sua iniziativa, dunque nell’Analisi e nella Verifica
dell’impatto della regolamentazione. L’obiettivo comune di tale attività deve essere identificare e
rimuovere, su basi di conoscenza e di giudizio solide, gli ostacoli che impediscono di assicurare in
senso sostanziale e non solo formale le pari opportunità. I dati comparati evidenziano forti ritardi
del nostro Paese in questo percorso, che lo pongono sotto la media europea. Questo è
preoccupante, ancor di più rispetto all’impatto dell’emergenza sanitaria, che vede le donne,
soprattutto le lavoratrici, come una delle categorie più colpite.

Il mainstreaming del principio di pari opportunità viene visto come un’occasione di accrescere così,
senza ricorrere a discipline speciali, il ruolo delle donne nelle istituzioni, nell’economia e nella
società. Una notazione conclusiva è fatta rispetto al PNRR: Sono certo che il Piano nazionale per
la ripresa e la resilienza costituirà un punto di svolta nel percorso verso la parità di genere.
Dobbiamo lavorare per questo.

Un’attività così articolata richiede un notevole potenziamento e specializzazione delle attività di
studio condotte ai diversi livelli legislativi sia nell’individuazione dei dati a fondamento dell’analisi
che nel giudizio esperto sui possibili impatti. Essa può quindi essere proficuamente condotta in
collaborazione con I centri di competenza detentori e produttori delle necessarie evidenze siano
essi pubblici, privati o afferenti al terzo settore.

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Recenti documenti di studio

Un interessante e recente (2 marzo 2021) documento di studio è il dossier del servizio Studi della
Camera su "Legislazione e politiche di genere" 9 che riporta una disamina complessiva degli
interventi legislativi principali sulle politiche di genere.

Il dossier è vasto ed articolato ed aiuta a definire gli ambiti in cui la legislazione “incrocia” il tema
delle pari opportunità. Si tratta, in estrema sintesi, di domini assimilabili a quelli che concorrono
a comporre l’indice di uguaglianza di genere10.

Nell’introduzione del documento si legge “La Commissione europea sottolinea come l'azione
legislativa possa aiutare a: favorire la presenza delle donne nelle posizioni decisionali; migliorare
le opportunità di conciliazione tra lavoro e vita privata sul posto di lavoro; integrare la dimensione
di genere nella progettazione di politiche e misure normative rilevanti per rendere la parità tra
donne e uomini una realtà entro e oltre i confini di ciascun Paese, in modo che tutti possano avere
le stesse opportunità nella vita, indipendentemente dal genere”.

Si rimanda al corposo documento (composto da 158 pagine) per tutti i profili di analisi dello stato
dell’arte (aggiornato anche agli effetti della pandemia in corso) sull’impegno istituzionale a livello
internazionale e nazionale sulla parità di genere, e si riporta il riferimento al c.d “gender
mainstreaming” alla base della sopra richiamata dichiarazione resa dal Presidente della camera:

9
    http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf?_1618834012540
10
   L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (European Institute for Gender Equality, EIGE) ha
realizzato un indicatore composito dell’uguaglianza di genere mirato al contesto politico dell’UE.
Presentato al pubblico per la prima volta in occasione di una conferenza a Bruxelles, il 13 giugno
2013, questo indicatore sintetico misura la distanza (o la prossimità) dell’UE e dei suoi Stati
membri rispetto al raggiungimento della completa parità di genere e viene popolato con cadenza
biennale. La struttura del quadro concettuale dell’indice sull’uguaglianza di genere è composta da
otto domini, i primi sei dei quali (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute) sono
associati in un indice principale, e da due domini satellite (disuguaglianze intersezionali e violenza).
Questi ultimi, pur riferendosi concettualmente all’uguaglianza di genere, non possono essere
ricompresi nell’indice centrale, in quanto misurano un fenomeno illustrativo, ovvero un fenomeno
che riguarda solo un gruppo limitato della popolazione. Ciò avviene quando si esaminano questioni
con una prospettiva femminile, ad esempio nel caso della violenza di genere contro le donne,
oppure quando si analizzano le disparità tra donne e uomini all’interno di gruppi specifici della
popolazione (persone con disabilità, genitori soli ecc.). Ciascun dominio è suddiviso in sottodomini.

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0213275ITC.pdf

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«L’art. 20 del codice prevede la presentazione al Parlamento, almeno ogni due anni, di una
relazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari
opportunità, contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia
di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del codice.
La relazione era in precedenza prevista dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 196/2000.

La predetta relazione risulta peraltro presentata al Parlamento solo una volta, il 21 marzo 2003,
con riferimento al periodo 2000-2002 (Doc. CXC, n. 1, della XIV legislatura).

Sempre con riguardo alla promozione del gender mainstreaming negli atti normativi si ricorda che
da ultimo, nel corso della discussione sulla legge di bilancio 2021 è stato poi accolto uno specifico
ordine del giorno (9/2790-bis-AR/301 D'Uva, Spadoni, Palmisano, Ascari) in cui si impegna il
Governo a valutare l’opportunità di prevedere, in particolare, che nell'ambito dell'AIR e della VIR,
il cui contenuto 13 è attualmente definito dal DPCM n. 169 del 2017, “sia introdotta una specifica
voce relativa all'analisi di impatto di genere sugli atti di iniziativa normativa del Governo”.

Al contempo, In sede di discussione del bilancio 2020 della Camera dei deputati nella seduta del
30 luglio 2020 è stato accolto l’ordine del giorno 9/Doc.VIII, n. 6/18 Spadoni e altri in cui si chiede
di “valutare l'opportunità di prevedere in via sperimentale e selettiva nell'ambito dei dossier di
documentazione predisposti dal Servizio Studi, sui progetti di legge in esame presso le Commissioni
permanenti, la redazione di un paragrafo dedicato all'analisi di impatto di genere”»

Il dossier su “Legislazione e politiche di genere” viene inquadrato in un contesto più generale
nell’ambito di un documento del 5 marzo redatto dalla stessa Struttura11.

Negli atti parlamentari si ritrovano altresì documenti che riportano indicazioni operative su come
eseguire in concreto una sorta di “refertazione di genere” sulle iniziative legislative. L’associazione
“Fuori Quota” in differenti audizioni alla Camera (luglio 2020)12 ed al Senato (settembre 2020)13

11
     https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105539.pdf?_1554030827490

12

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_ac
quisiti/pdfs/000/003/928/dottssa_IACHINO_memoria.pdf

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_ac
quisiti/pdfs/000/003/930/dottssa_IACHINO_Valutazione_Impatto_di_Genere.pdf
13
     https://www.senato.it/3680?current_page_40471=2

(footnote continued)

                                                                                         Aprile 2021
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ha declinato nelle memorie consegnate i profili attuativi della valutazione di impatto di genere sul
modello delle linee guida redatte dall’EIGE14.

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_
procedura_commissione/files/000/194/301/Memorie_Inclusione_Donna.pdf

14
   Nella memoria presentata alla Camera dei Deputati [XIV Commissione Politiche dell’Unione
europea con tema “"Programma di lavoro della Commissione per il 2020 Un'Unione più ambiziosa”
(COM(2020) 37 final) - "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione” (COM(2020) 440
final) "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020”
(Doc. LXXXVI, n. 3) Audizione di Maurizia Iachino Leto Di Priolo Componente del Comitato di
Esperti in materia economica e sociale per la "fase 2", istituito presso la Presidenza del Consiglio]
il 30 luglio 2020 si legge:

“Introdurre l’obbligo metodologico di analisi ex ante di qualsiasi proposta, intervento normativo,
politica, linea guida, intervento programmatico in ottica di disuguaglianza di genere, al fine di
avere contezza dell’effettivo contesto in cui l’intervento sarà introdotto, delle esigenze di
riequilibrio di genere e del probabile impatto atteso. La metodologia, già promossa a livello
europeo e adottata da diversi Paesi membri, richiede un piano implementativo a livello di tutta la
funzione pubblica, un piano di formazione capillare e un periodo di monitoraggio. L’adozione della
VIG genera anche un prezioso arricchimento della conoscenza e consapevolezza del divario di
genere specifico di ciascun gruppo o contesto di osservazione, grazie alla raccolta di dati
sistematicamente disaggregati per genere, oggi non sempre disponibili”.

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CR – Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia - Dossier      11

Conclusioni

Gli spunti contenuti nei documenti considerati potrebbero essere utilmente messi alla base di un
progetto di documentazione focalizzato alla implementazione di una sorta di “refertazione di
genere” a livello di assemblee legislative regionali per le iniziative di competenza individuando
una opportuna rete conoscitiva di supporto che agevoli, dapprima su iniziative pilota e poi “a
tappeto” il gender mainstreaming.

Nei due documenti del Servizio Studi della Camera richiamati precedentemente si ritrovano i
riferimenti al tema della parità di genere nell’Agenda 203015.

L’idea di corredare le iniziative legislative di una scheda di correlazione rispetto ai 17 obiettivi ed
ai 169 traguardi dell’Agenda 2030 è già oggetto di attività di studio 16 da parte del Consiglio
Regionale della Puglia ed il rapporto con la parità di genere potrebbe rappresentare un futuro
sviluppo ed approfondimento di tale progetto. Nel quadro di riferimento unico globale
rappresentato dall’Agenda infatti, un corretto approccio alla produzione e revisione legislativa
richiede di rapportarsi con tutte le dimensioni della sostenibilità (sociale, economica ed
ambientale) guardando alla parità di genere in ottica trasversale. È quindi necessario concentrarsi
sia sull’Obiettivo specifico relativo al tema (SDG 5) che sugli altri Obiettivi in diretta ed indiretta
relazione che riguardano i domini già richiamati del lavoro, dell’economia, della conoscenza, della
gestione del tempo, dell’accesso ai ruoli decisionali, della salute e della violenza di genere.

L’introduzione di una valutazione rispetto agli Obiettivi dell’Agenda, ed in particolare alla parità
di genere, non è un processo semplice. Essa deve trovare un equilibrio in grado di migliorare il
processo legislativo senza aggravarlo, rappresentando un momento di riflessione e di
manutenzione iterativa delle leggi. Non dovrà configurarsi come un adempimento formale ma
come una considerazione sostanziale degli effetti e del loro equilibrio nel contemperamento di
esigenze, spesso confliggenti, tra i diversi Obiettivi nella loro declinazione territoriale.

Per informazioni sul documento: chieco.michele@consiglio.puglia.it

15
     https://unric.org/it/agenda-2030/
16
   Accordo Attuativo, ai sensi della Deliberazione n. 105/2017 dell'ufficio di Presidenza del
Consiglio, tra il Consiglio Regionale della Puglia e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Bari, avente ad oggetto "Analisi ricognitiva e inquadramento del ruolo delle Regioni
nella fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione Europea in connessione con il quadro
strategico dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile".

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