GAZZETTA - Codice Appalti .it

Pagina creata da Melissa Durante
 
CONTINUA A LEGGERE
GAZZETTA - Codice Appalti .it
E D I ZSI E
                                                 ORNIEE SGTERNAEORRADLIEN A R I A

Spediz. abb.
         abb.post.
              post.- art.
                     45%1, -comma
                              art. 2,1 comma 20/b
        23-12-1996,n.n.46662
Legge 27-02-2004,              - Filiale
                          - Filiale       di Roma
                                    di Roma

GAZZETTA                                                                   UFFICIALE
                          DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P RI MA                               Roma - Domenica, 8 marzo 2020

                                                    SOMMARIO
                                                LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11.

   Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. (20G00029)                                Pag.   1
8-3-2020                                 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                          Serie generale - n. 60

                 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11.                                                             Art. 2.
  Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emer-          Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemio-
genza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti             logica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.                di giustizia
                                                                      1. Ferma l’applicazione delle previsioni di cui al decre-
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                             to-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l’emergenza
                                                                   epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti ne-
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;                  gativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, a decor-
   Visto l’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020,             rere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli
n. 9;                                                              uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il
                                                                   tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Con-
   Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema-          siglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure orga-
nare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemio-            nizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudi-
logica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi               ziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività        igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche
connessa;                                                          d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione
   Considerata la finalità di assicurare, mediante le pre-         pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
dette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed          Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all’alle-
efficienza del servizio giustizia;                                 gato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
                                                                   8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno
   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-        dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le perso-
tata nella riunione del 6 marzo 2020;                              ne. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri        e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le
e del Ministro della giustizia;                                    misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte
                                                                   d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica
                                                                   presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
                          EMANA
                 il seguente decreto-legge                            2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi de-
                                                                   gli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
                                                                         a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici
                            Art. 1.                                giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone
                                                                   che debbono svolgervi attività urgenti;
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei                     b) la limitazione, sentito il dirigente amministrati-
  termini nei procedimenti civili, penali, tributari e             vo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche
  militari                                                         in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge
                                                                   23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo
   1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata       per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura
in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le          al pubblico;
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’arti-         c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa
colo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data        prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione te-
successiva al 22 marzo 2020.                                       lefonica o telematica, curando che la convocazione degli
                                                                   utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione
   2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata       di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020             assembramento;
sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto               d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissa-
dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni           zione e la trattazione delle udienze;
richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto           e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’arti-
periodo.                                                           colo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di
                                                                   tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e,
   3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate           ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile,
a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui           delle udienze civili pubbliche;
all’articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l’applicazione                  f) la previsione dello svolgimento delle udienze ci-
delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge        vili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
2 marzo 2020, n. 9.                                                difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
   4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto com-        individuati e regolati con provvedimento del Direttore
patibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle       generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-
commissioni tributarie e alla magistratura militare.               stero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in

                                                            — 1 —
8-3-2020                                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                       Serie generale - n. 60

ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare                     3) udienze nei procedimenti che presentano ca-
il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.      rattere di urgenza, per la necessità di assumere prove in-
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori        differibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di
delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua        procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal
partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.           giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte,
All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con       con provvedimento motivato e non impugnabile.
cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove           h) lo svolgimento delle udienze civili che non richie-
trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulte-   dono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle
riori operazioni è dato atto nel processo verbale;                parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di
      g) la previsione del rinvio delle udienze a data suc-       note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la
cessiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e pena-         successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
li, con le seguenti eccezioni:                                    giudice.
         1) udienze nelle cause di competenza del tribunale          3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al
per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità,      comma 2 che precludano la presentazione della domanda
ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allonta-          giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescri-
nati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;      zione e decadenza dei diritti che possono essere esercita-
nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimen-        ti esclusivamente mediante il compimento delle attività
tari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di ma-      precluse dai provvedimenti medesimi.
trimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad         4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei      e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311,
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia           commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura
di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizio-         penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del
ne, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una      decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono
motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche        sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai
con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che          sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il
l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’inter-       31 maggio 2020.
dicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con
le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui           5. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della leg-
all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei         ge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio         udienze sono rinviate a norma del presente articolo non
1978, n. 194; nei procedimenti per l’adozione di ordini di        si tiene conto del periodo decorrente dalla data del prov-
protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di        vedimento di rinvio dell’udienza alla data della nuova
convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimen-          udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al
to di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; nei         31 maggio 2020.
procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice           6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la      e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la di-
cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio          sponibilità del servizio di deposito telematico anche gli
alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgen-      atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis,
za è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo dele-      del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
gato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non        legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusi-
impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedi-           vamente con le modalità previste dal comma 1 del mede-
mento del giudice istruttore o del presidente del collegio,       simo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
egualmente non impugnabile;                                       unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente
         2) udienze di convalida dell’arresto o del fermo,        della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anti-
udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospen-         cipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo
sione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice        decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità
di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono         previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi
state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e,      telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tec-
quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori    nologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legi-
espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:     slativo 7 marzo 2005, n. 82.
            a) udienze nei procedimenti a carico di perso-           7. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3,
ne detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle        del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno
misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge     successivo alla data di entrata in vigore del presente de-
26 luglio 1975, n. 354;                                           creto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazio-
                                                                  ne a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o
            b) udienze nei procedimenti in cui sono state         in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile,
applicate misure cautelari o di sicurezza;                        mediante videoconferenze o con collegamenti da remo-
            c) udienze nei procedimenti per l’applicazione        to individuati e regolati con provvedimento del Direttore
di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte          generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini-
misure di prevenzione;                                            stero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le
            d) udienze nei procedimenti a carico di imputati      disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis
minorenni;                                                        del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

                                                           — 2 —
8-3-2020                               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                      Serie generale - n. 60

   8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per   Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia
minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data          amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei
di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data      tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni
del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre       staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consi-
persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli     glio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede
imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio        l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali dispo-
1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repub-        sizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Con-
blica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo      siglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia
2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, median-         amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le
te, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui        misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione de-
dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o            gli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire
                                                                il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal
mediante corrispondenza telefonica, che può essere au-          Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le
torizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del   prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230         del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare
del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legisla-       assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti
tivo n. 121 del 2018.                                           ravvicinati tra le persone.
   9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’auto-         3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevede-
rità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospen-     re una o più delle seguenti misure:
dere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore           a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai
del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione       soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi            b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico
dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legi-       degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che
slativo 2 ottobre 2018, n. 121.                                 non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività
                                                                di apertura al pubblico;
   10. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del            c) la predisposizione di servizi di prenotazione per
decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno         l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazio-
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del con-         ne telefonica o telematica, curando che la convocazio-
siglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di     ne degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottan-
cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì suc-       do ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
cessivo del mese di ottobre.                                    assembramento;
   11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto               d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissa-
compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi      zione e la trattazione delle udienze, coerenti con le even-
alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.       tuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di
                                                                Stato;
                          Art. 3.                                     e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 mag-
Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemio-            gio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cau-
  logica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia        se rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta
  di giustizia amministrativa                                   all’ordinario carico programmato delle udienze fissate e
                                                                da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e
   1. Le disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3,      camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause ri-
del codice del processo amministrativo di cui al decreto        spetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dal-    grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione
la data di entrata in vigore del presente decreto e fino al     di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con
22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore      decreto non impugnabile.
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze           4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del
pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli       codice del processo amministrativo di cui al decreto legi-
uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’uffi-     slativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate
cio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimen-           per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza
ti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di         pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo
tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle        che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione
parti, con il rito di cui all’articolo 56 del medesimo co-      in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita
dice del processo amministrativo e la relativa trattazione      istanza da notificare alle altre parti costituite e da deposi-
collegiale è fissata in data immediatamente successiva al       tare almeno due giorni liberi prima della data fissata per
22 marzo 2020.                                                  la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richie-
   2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da CO-         sta la discussione, i difensori sono comunque considerati
VID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimen-       presenti a tutti gli effetti.
to dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere         5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sen-
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino     si del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono,
al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del      in ragione motivata della situazione concreta di emergen-

                                                          — 3 —
8-3-2020                                GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                        Serie generale - n. 60

za sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del         zioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salu-
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 lu-       te, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della
glio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze        funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di            ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della
soggetti diversi dai difensori delle parti mediante colle-        Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all’allegato
gamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare             1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori     8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’in-
alla trattazione dell’udienza, assicurando in ogni caso la        terno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della         Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito
giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comun-         il Segretario generale e il dirigente del servizio ammini-
que nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singo-      strativo unico regionale competente.
li uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell’ora e        3. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici
delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle        degli uffici possono adottare le seguenti misure:
modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti parte-
cipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si                a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli
collegano magistrati, personale addetto e difensori delle         uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che
parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di leg-   debbono svolgervi attività urgenti;
ge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.                     b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
   6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono            dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
celebrate a porte chiuse, in deroga all’articolo 87, com-         via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
ma 1, del codice del processo amministrativo di cui al            urgenti, la chiusura al pubblico;
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
                                                                           c) la predisposizione di servizi di prenotazione per
   7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determini-        l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazio-
no la decadenza delle parti da facoltà processuali implica-       ne telefonica o telematica, curando che la convocazione
no la rimessione in termini delle parti stesse.                   degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’ado-
   8. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e            zione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme
3 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di       di assembramento;
sospensione della prescrizione e della decadenza.
                                                                           d) l’adozione di linee guida vincolanti per la trat-
   9. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge       tazione delle udienze o delle adunanze;
24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma
del presente articolo non si tiene conto del periodo com-                  e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o
preso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e     adunanze pubbliche del controllo;
la data del 31 maggio 2020.                                                f) la previsione dello svolgimento delle udienze
   10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 ago-         che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
sto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla leg-       difensori delle parti ovvero delle adunanze che non ri-
ge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere           chiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati
depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo          delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto
del servizio postale,». Dalla data di entrata in vigore del       con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio
presente decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso l’ob-         e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adu-
bligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.                     nanza del controllo, anche utilizzando strutture informa-
                                                                  tiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni
                           Art. 4.                                mezzo di comunicazione che, con attestazione all’inter-
Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemio-              no del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli
  logica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia          interessati;
  di giustizia contabile                                                   g) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunan-
                                                                  ze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, sal-
   1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano, in      vo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazio-
quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte         ne potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
dei conti.
   2. Ferma l’applicazione delle previsioni di cui al de-            4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività
creto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l’emer-           giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo inte-
genza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli                 state alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di
effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzio-      entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro
nali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno succes-        il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere
sivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e        dal 1° giugno 2020.
fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali           5. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della leg-
e centrali, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le      ge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli av-      udienze sono rinviate a norma del presente articolo non
vocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano le mi-         si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo
sure organizzative, anche relative alla trattazione degli         alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data
affari, necessarie per consentire il rispetto delle indica-       del 31 maggio 2020.

                                                           — 4 —
8-3-2020                                   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                             Serie generale - n. 60

                              Art. 5.                                   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
                                                                     inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
             Clausola di invarianza finanziaria                      Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
   1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel pre-          osservarlo e di farlo osservare.
sente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri                   Dato a Roma, addì 8 marzo 2020
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni prov-
vedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione                                  MATTARELLA
vigente.
                                                                                                         CONTE, Presidente del Con-
                              Art. 6.                                                                      siglio dei ministri
                        Entrata in vigore                                                                BONAFEDE, Ministro della
                                                                                                           giustizia
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso            Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.                                                20G00029

  M ARIO D I I ORIO , redattore                                                                          D ELIA C HIARA , vice redattore

                            (WI-GU-2020-GU1-060) Roma, 2020 - Istituto Poligraco e Zecca dello Stato S.p.A.

                                                               — 5 —
E D I ZSI E
                                                 ORNIEE SGTERNAEORRADLIEN A R I A

Spediz. abb.
         abb.post.
              post.- art.
                     45%1, -comma
                              art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
Legge   23-12-1996,n.n.46662   - Filiale
                          - Filiale       di Roma
                                    di Roma

GAZZETTA                                                                   UFFICIALE
                          DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA RT E P RI MA                                     Roma - Lunedì, 9 marzo 2020

                                                     SOMMARIO
                                                                                DECRETI PRESIDENZIALI

                                                                  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
                                                                    MINISTRI 9 marzo 2020.
                                                                     Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg-
                                                                  ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
                                                                  in materia di contenimento e gestione dell’emer-
                                                                  genza epidemiologica da COVID-19, applicabili
                                                                  sull’intero territorio nazionale. (20A01558) . . . Pag.   7
9-3-2020                               GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                      Serie generale - n. 62

                            DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI                        lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
 MINISTRI 9 marzo 2020.                                         rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb-    rivanti da agenti virali trasmissibili;
braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con-        Considerati l’evolversi della situazione epidemiologi-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-       ca, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.           l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
                                                                   Ritenuto necessario estendere all’intero territorio na-
                 IL PRESIDENTE                                  zionale le misure già previste dall’art. 1 del decreto del
           DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                           Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
                                                                   Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
                                                                del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti
   Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante       sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione           a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in par-           profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
ticolare, l’art. 3;
                                                                   Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-        dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze,
nistri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative        nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle in-
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure        frastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca,
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-        delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella             delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;                  politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-        politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le
nistri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni        autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-      dei presidenti delle regioni;
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubbli-                                       Decreta:
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri                              Art. 1.
1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure                     Misure urgenti di contenimento
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-               del contagio sull’intero territorio nazionale
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella                1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;                     del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-        del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
nistri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at-        sono estese all’intero territorio nazionale.
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-           2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione         di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi-           al pubblico.
li sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gaz-
                                                                   3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del
zetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
                                                                Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-      seguente:
stri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
                                                                      «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni spor-
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
                                                                tive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
                                                                privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
                                                                chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti,
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
                                                                professionisti e non professionisti, riconosciuti di inte-
   Considerato che l’Organizzazione mondiale della sa-          resse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italia-
nità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CO-         no (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della
VID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza             loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni
internazionale;                                                 nazionali ed internazionali; resta consentito esclusiva-
   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-     mente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,       sportive organizzati da organismi sportivi internazionali,

                                                          — 7 —
9-3-2020                                   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                 Serie generale - n. 62

all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,             2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti            decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli
tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo            articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i            ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposi-
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del vi-        zione dell’art. 1 del presente decreto.
rus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli            Roma, 9 marzo 2020
accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività
motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a                                                             Il Presidente
condizione che sia possibile consentire il rispetto della                                                     del Consiglio dei ministri
distanza interpersonale di un metro;».                                                                                  CONTE
                                                                     Il Ministro della salute
                              Art. 2.                                       SPERANZA
                       Disposizioni finali                           Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
                                                                     Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
   1. Le disposizioni del presente decreto producono ef-               esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421
fetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al
3 aprile 2020.                                                       20A01558

  M ARIO D I I ORIO , redattore                                                                            D ELIA C HIARA , vice redattore

                            (WI-GU-2020-GU1-062) Roma, 2020 - Istituto Poligraco e Zecca dello Stato S.p.A.

                                                               — 8 —
Puoi anche leggere