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E D I ZSI E ORNIEE SGTERNAEORRADLIEN A R I A Spediz. abb. abb.post. post.- art. 45%1, -comma art. 2,1 comma 20/b 23-12-1996,n.n.46662 Legge 27-02-2004, - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PA R T E P RI MA Roma - Domenica, 8 marzo 2020 SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11. Misure straordinarie ed urgenti per contrastare lemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellattività giudiziaria. (20G00029) Pag. 1
8-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 60 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11. Art. 2. Misure straordinarie ed urgenti per contrastare lemer- Misure urgenti per contrastare lemergenza epidemio- genza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti logica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia negativi sullo svolgimento dellattività giudiziaria. di giustizia 1. Ferma lapplicazione delle previsioni di cui al decre- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA to-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare lemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti ne- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; gativi sullo svolgimento dellattività giudiziaria, a decor- Visto larticolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, rere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli n. 9; uffici giudiziari, sentiti lautorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Con- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema- siglio dellordine degli avvocati, adottano le misure orga- nare disposizioni per contrastare lemergenza epidemio- nizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudi- logica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi ziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni sullo svolgimento dellattività giudiziaria e dellattività igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche connessa; dintesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione Considerata la finalità di assicurare, mediante le pre- pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal dette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui allalle- efficienza del servizio giustizia; gato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti allinterno Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- dellufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le perso- tata nella riunione del 6 marzo 2020; ne. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le e del Ministro della giustizia; misure sono adottate dintesa con il Presidente della Corte dappello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dappello dei rispettivi distretti. EMANA il seguente decreto-legge 2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi de- gli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dellaccesso del pubblico agli uffici Art. 1. giudiziari, garantendo comunque laccesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; Differimento urgente delle udienze e sospensione dei b) la limitazione, sentito il dirigente amministrati- termini nei procedimenti civili, penali, tributari e vo, dellorario di apertura al pubblico degli uffici anche militari in deroga a quanto disposto dallarticolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le al pubblico; udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate allarti- c) la regolamentazione dellaccesso ai servizi, previa colo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate dufficio a data prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione te- successiva al 22 marzo 2020. lefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché ladozione 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 assembramento; sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto d) ladozione di linee guida vincolanti per la fissa- dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni zione e la trattazione delle udienze; richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, linizio stesso è differito alla fine di detto e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dellarti- periodo. colo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, 3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate ai sensi dellarticolo 128 del codice di procedura civile, a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui delle udienze civili pubbliche; allarticolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma lapplicazione f) la previsione dello svolgimento delle udienze ci- delle disposizioni di cui allarticolo 10 del decreto-legge vili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai 2 marzo 2020, n. 9. difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto 4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto com- individuati e regolati con provvedimento del Direttore patibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini- commissioni tributarie e alla magistratura militare. stero della giustizia. Lo svolgimento delludienza deve in 1
8-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 60 ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare 3) udienze nei procedimenti che presentano ca- il contraddittorio e leffettiva partecipazione delle parti. rattere di urgenza, per la necessità di assumere prove in- Prima delludienza il giudice fa comunicare ai procuratori differibili, nei casi di cui allarticolo 392 del codice di delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, Alludienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con con provvedimento motivato e non impugnabile. cui si accerta dellidentità dei soggetti partecipanti e, ove h) lo svolgimento delle udienze civili che non richie- trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulte- dono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle riori operazioni è dato atto nel processo verbale; parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di g) la previsione del rinvio delle udienze a data suc- note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la cessiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e pena- successiva adozione fuori udienza del provvedimento del li, con le seguenti eccezioni: giudice. 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale 3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, comma 2 che precludano la presentazione della domanda ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allonta- giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescri- nati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; zione e decadenza dei diritti che possono essere esercita- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimen- ti esclusivamente mediante il compimento delle attività tari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di ma- precluse dai provvedimenti medesimi. trimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad 4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, procedimenti per ladozione di provvedimenti in materia commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizio- penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del ne, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai con ladozione di provvedimenti provvisori, e sempre che sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il lesame diretto della persona del beneficiario, dellinter- 31 maggio 2020. dicendo e dellinabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui 5. Ai fini del computo di cui allarticolo 2 della leg- allarticolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei ge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le procedimenti di cui allarticolo 12 della legge 22 maggio udienze sono rinviate a norma del presente articolo non 1978, n. 194; nei procedimenti per ladozione di ordini di si tiene conto del periodo decorrente dalla data del prov- protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di vedimento di rinvio delludienza alla data della nuova convalida dellespulsione, allontanamento e trattenimen- udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al to di cittadini di paesi terzi e dellUnione europea; nei 31 maggio 2020. procedimenti di cui allarticolo 283, 351 e 373 del codice 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la di- cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio sponibilità del servizio di deposito telematico anche gli alle parti. In questultimo caso, la dichiarazione di urgen- atti e documenti di cui allarticolo 16-bis, comma 1-bis, za è fatta dal capo dellufficio giudiziario o dal suo dele- del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla gato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusi- impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedi- vamente con le modalità previste dal comma 1 del mede- mento del giudice istruttore o del presidente del collegio, simo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo egualmente non impugnabile; unificato di cui allarticolo 14 del decreto del Presidente 2) udienze di convalida dellarresto o del fermo, della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché lanti- udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospen- cipazione forfettaria di cui allarticolo 30 del medesimo sione scadono i termini di cui allarticolo 304 del codice decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tec- quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori nologica di cui allarticolo 5, comma 2, del decreto legi- espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: slativo 7 marzo 2005, n. 82. a) udienze nei procedimenti a carico di perso- 7. Ferma lapplicazione dellarticolo 472, comma 3, ne detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno misure alternative, ai sensi dellarticolo 51-ter della legge successivo alla data di entrata in vigore del presente de- 26 luglio 1975, n. 354; creto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazio- ne a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o b) udienze nei procedimenti in cui sono state in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, applicate misure cautelari o di sicurezza; mediante videoconferenze o con collegamenti da remo- c) udienze nei procedimenti per lapplicazione to individuati e regolati con provvedimento del Direttore di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini- misure di prevenzione; stero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le d) udienze nei procedimenti a carico di imputati disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dellarticolo 146-bis minorenni; del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2
8-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 60 8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre staccate, sentiti lautorità sanitaria regionale e il Consi- persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli glio dellOrdine degli Avvocati della città ove ha sede imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio lUfficio, adottano, in coerenza con le eventuali dispo- 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repub- sizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Con- blica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo siglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, median- amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le te, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione de- dispone lamministrazione penitenziaria e minorile o gli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal mediante corrispondenza telefonica, che può essere au- Ministero della salute, anche dintesa con le Regioni, e le torizzata oltre i limiti di cui allarticolo 39, comma 2, del prescrizioni di cui allallegato 1 al decreto del Presidente predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare del 2000 e allarticolo 19, comma 1, del decreto legisla- assembramenti allinterno degli uffici giudiziari e contatti tivo n. 121 del 2018. ravvicinati tra le persone. 9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dallauto- 3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevede- rità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospen- re una o più delle seguenti misure: dere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore a) la limitazione dellaccesso agli uffici giudiziari ai del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; dei permessi premio di cui allarticolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi b) la limitazione dellorario di apertura al pubblico dellarticolo 48 della medesima legge e del decreto legi- degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che slativo 2 ottobre 2018, n. 121. non erogano servizi urgenti, la sospensione dellattività di apertura al pubblico; 10. In deroga al disposto dellarticolo 1, comma 1, del c) la predisposizione di servizi di prenotazione per decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per lanno laccesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazio- 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del con- ne telefonica o telematica, curando che la convocazio- siglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di ne degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottan- cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì suc- do ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di cessivo del mese di ottobre. assembramento; 11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto d) ladozione di linee guida vincolanti per la fissa- compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi zione e la trattazione delle udienze, coerenti con le even- alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. tuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; Art. 3. e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 mag- Misure urgenti per contrastare lemergenza epidemio- gio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cau- logica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia se rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta di giustizia amministrativa allordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e 1. Le disposizioni di cui allarticolo 54, commi 2 e 3, camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause ri- del codice del processo amministrativo di cui al decreto spetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dal- grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione la data di entrata in vigore del presente decreto e fino al di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore decreto non impugnabile. del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze 4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli codice del processo amministrativo di cui al decreto legi- uffici della giustizia amministrativa sono rinviate duffi- slativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate cio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimen- per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza ti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione parti, con il rito di cui allarticolo 56 del medesimo co- in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita dice del processo amministrativo e la relativa trattazione istanza da notificare alle altre parti costituite e da deposi- collegiale è fissata in data immediatamente successiva al tare almeno due giorni liberi prima della data fissata per 22 marzo 2020. la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richie- 2. Per contrastare lemergenza epidemiologica da CO- sta la discussione, i difensori sono comunque considerati VID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimen- presenti a tutti gli effetti. to dellattività giurisdizionale e consultiva, a decorrere 5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sen- dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino si del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del in ragione motivata della situazione concreta di emergen- 3
8-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 60 za sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del zioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salu- processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 lu- te, anche dintesa con le Regioni, dal Dipartimento della glio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della soggetti diversi dai difensori delle parti mediante colle- Corte dei conti e delle prescrizioni di cui allallegato gamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il contraddittorio e leffettiva partecipazione dei difensori 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti allin- alla trattazione delludienza, assicurando in ogni caso la terno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comun- il Segretario generale e il dirigente del servizio ammini- que nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singo- strativo unico regionale competente. li uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dellora e 3. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle degli uffici possono adottare le seguenti misure: modalità con cui si accerta lidentità dei soggetti parte- cipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si a) la limitazione dellaccesso del pubblico agli collegano magistrati, personale addetto e difensori delle uffici, garantendo comunque laccesso alle persone che parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di leg- debbono svolgervi attività urgenti; ge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. b) la limitazione, sentito il dirigente competente, 6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono dellorario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in celebrate a porte chiuse, in deroga allarticolo 87, com- via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi ma 1, del codice del processo amministrativo di cui al urgenti, la chiusura al pubblico; decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. c) la predisposizione di servizi di prenotazione per 7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determini- laccesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazio- no la decadenza delle parti da facoltà processuali implica- ne telefonica o telematica, curando che la convocazione no la rimessione in termini delle parti stesse. degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché lado- 8. Ladozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e zione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme 3 che impedisce lesercizio di diritti costituisce causa di di assembramento; sospensione della prescrizione e della decadenza. d) ladozione di linee guida vincolanti per la trat- 9. Ai fini del computo di cui allarticolo 2 della legge tazione delle udienze o delle adunanze; 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo com- e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o preso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e adunanze pubbliche del controllo; la data del 31 maggio 2020. f) la previsione dello svolgimento delle udienze 10. Allarticolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 ago- che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai sto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla leg- difensori delle parti ovvero delle adunanze che non ri- ge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere chiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto del servizio postale,». Dalla data di entrata in vigore del con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio presente decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso lob- e leffettiva partecipazione alludienza ovvero alladu- bligo di cui al predetto articolo 7, comma 4. nanza del controllo, anche utilizzando strutture informa- tiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni Art. 4. mezzo di comunicazione che, con attestazione allinter- Misure urgenti per contrastare lemergenza epidemio- no del verbale, consenta leffettiva partecipazione degli logica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia interessati; di giustizia contabile g) il rinvio dufficio delle udienze e delle adunan- ze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, sal- 1. Le disposizioni di cui allarticolo 1 si applicano, in vo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazio- quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte ne potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. dei conti. 2. Ferma lapplicazione delle previsioni di cui al de- 4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività creto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare lemer- giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo inte- genza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli state alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzio- entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro nali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno succes- il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere sivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° giugno 2020. fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali 5. Ai fini del computo di cui allarticolo 2 della leg- e centrali, sentita lautorità sanitaria regionale e, per le ge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le attività giurisdizionali, il Consiglio dellordine degli av- udienze sono rinviate a norma del presente articolo non vocati della città ove ha sede lUfficio, adottano le mi- si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo sure organizzative, anche relative alla trattazione degli alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data affari, necessarie per consentire il rispetto delle indica- del 31 maggio 2020. 4
8-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 60 Art. 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Clausola di invarianza finanziaria Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 1. Dallattuazione delle disposizioni contenute nel pre- osservarlo e di farlo osservare. sente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri Dato a Roma, addì 8 marzo 2020 a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni prov- vedono ai relativi adempimenti nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione MATTARELLA vigente. CONTE, Presidente del Con- Art. 6. siglio dei ministri Entrata in vigore BONAFEDE, Ministro della giustizia 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 20G00029 M ARIO D I I ORIO , redattore D ELIA C HIARA , vice redattore (WI-GU-2020-GU1-060) Roma, 2020 - Istituto Poligraco e Zecca dello Stato S.p.A. 5
E D I ZSI E ORNIEE SGTERNAEORRADLIEN A R I A Spediz. abb. abb.post. post.- art. 45%1, -comma art. 2,1 comma 20/b Legge 27-02-2004, Legge 23-12-1996,n.n.46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PA RT E P RI MA Roma - Lunedì, 9 marzo 2020 SOMMARIO DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg- ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemer- genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sullintero territorio nazionale. (20A01558) . . . Pag. 7
9-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al MINISTRI 9 marzo 2020. rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologie de- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb- rivanti da agenti virali trasmissibili; braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di con- Considerati levolversi della situazione epidemiologi- tenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da CO- ca, il carattere particolarmente diffusivo dellepidemia e VID-19, applicabili sullintero territorio nazionale. lincremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere allintero territorio na- IL PRESIDENTE zionale le misure già previste dallart. 1 del decreto del DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; del fenomeno epidemico e linteressamento di più ambiti Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione a garantire uniformità nellattuazione dei programmi di dellemergenza epidemiologica da COVID-19» e, in par- profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; ticolare, lart. 3; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze, nistri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative nonché i Ministri dellistruzione, della giustizia, delle in- del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure frastrutture e dei trasporti, delluniversità e della ricerca, urgenti in materia di contenimento e gestione dellemer- delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le nistri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan- dei presidenti delle regioni; te misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19», pubbli- Decreta: cato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Art. 1. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure Misure urgenti di contenimento urgenti in materia di contenimento e gestione dellemer- del contagio sullintero territorio nazionale genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; del virus COVID-19 le misure di cui allart. 1 del decreto Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 nistri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni at- sono estese allintero territorio nazionale. tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan- 2. Sullintero territorio nazionale è vietata ogni forma te misure urgenti in materia di contenimento e gestione di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti dellemergenza epidemiologica da COVID-19, applicabi- al pubblico. li sullintero territorio nazionale», pubblicato nella Gaz- 3. La lettera d) dellart. 1 decreto del Presidente del zetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- seguente: stri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni spor- del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure tive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o urgenti in materia di contenimento e gestione dellemer- privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, Gazzetta Ufficiale n. 59 dell8 marzo 2020; professionisti e non professionisti, riconosciuti di inte- Considerato che lOrganizzazione mondiale della sa- resse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italia- nità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato lepidemia da CO- no (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della VID-19 unemergenza di sanità pubblica di rilevanza loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni internazionale; nazionali ed internazionali; resta consentito esclusiva- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen- mente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, 7
9-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 allinterno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente ovvero allaperto senza la presenza di pubblico; in tutti decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposi- controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del vi- zione dellart. 1 del presente decreto. rus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli Roma, 9 marzo 2020 accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti allaperto sono ammessi esclusivamente a Il Presidente condizione che sia possibile consentire il rispetto della del Consiglio dei ministri distanza interpersonale di un metro;». CONTE Il Ministro della salute Art. 2. SPERANZA Disposizioni finali Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 1. Le disposizioni del presente decreto producono ef- esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421 fetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 20A01558 M ARIO D I I ORIO , redattore D ELIA C HIARA , vice redattore (WI-GU-2020-GU1-062) Roma, 2020 - Istituto Poligraco e Zecca dello Stato S.p.A. 8
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