GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

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GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
Codice: IOP0603-2
                  Revisione:
                  Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                  Data aggiornamento:

Applicazione: IREN ENERGIA S.p.A.
              IRIDE SERVIZI S.p.A.
              AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.

         GESTIONE AMBIENTALE
  DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI
   GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
                        (HFC – PFC – SF6)

           RESPONSABILE                                  Responsabile
     CONTROLLO ED APPROVAZIONE                        Struttura Ambiente
Codice: IOP0603-2
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                                                                    SOMMARIO

  1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.......................................................................................................... 3
  2. STRUTTURA ................................................................................................................................................... 3
      2.1 BASI E DEFINIZIONI ........................................................................................................................ 3
         2.1.1 BASI .......................................................................................................................................... 3
         2.1.2 DEFINIZIONI ............................................................................................................................. 3
      2.2 RESPONSABILITÀ ........................................................................................................................... 5
  3. MODALITÀ OPERATIVE................................................................................................................................. 6
      3.1 IMPIANTI FISSI DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE .. 6
         1) Quantità di gas fluorurato < 3 kg........................................................................................................... 7
         2) Quantità di gas fluorurato ≥ 3 kg e < 6 kg (ermeticamente sigillati)..................................................... 7
         3) Quantità di gas fluorurato ≥ 3 kg e < 30 kg; ......................................................................................... 8
            ≥ 6 kg e < 30 kg (ermeticamente sigillati) ............................................................................................ 8
         4) Quantità di gas fluorurato ≥ 30 kg e < 300 kg; ..................................................................................... 8
         5) Quantità di gas fluorurato ≥ 300 kg ...................................................................................................... 8
         3.1.1 Etichettatura .............................................................................................................................. 9
         3.1.2 Sistemi di rilevamento delle perdite .......................................................................................... 9
         3.1.3 Sistemi ermeticamente sigillati.................................................................................................. 9
         3.1.4 Recupero del gas refrigerante................................................................................................... 9
         3.1.5 Certificazione............................................................................................................................. 9
      3.2 IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (HFC – PFC) ....................................................... 10
         1) Quantità di gas fluorurato < 3 kg......................................................................................................... 10
         2) Quantità di gas fluorurato ≥ 3 kg e < 30 kg ........................................................................................ 11
         3) Quantità di gas fluorurato ≥ 30 kg e < 300 kg .................................................................................... 11
         4) Quantità di gas fluorurato ≥ 300 kg .................................................................................................... 11
         3.2.1 Etichettatura ............................................................................................................................ 12
         3.2.2 Sistemi di rilevamento delle perdite ........................................................................................ 12
         3.2.3 Recupero gas estinguenti ....................................................................................................... 12
         3.2.4 Certificazione........................................................................................................................... 12
      3.3 ESTINTORI............................................................................................................................................. 13
         3.3.1 Recupero gas estinguenti ....................................................................................................... 13
         3.3.2 Certificazione........................................................................................................................... 13
      3.4 QUADRI ED APPARECCHI DI MANOVRA (COMMUTATORI) DI ALTA TENSIONE ........................ 13
         3.4.1 Etichettatura ............................................................................................................................ 14
         3.4.2 Certificazione........................................................................................................................... 14
      ALLEGATI ............................................................................................................................................. 14
      ALLEGATO 1: GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.................................................................. 15
      ALLEGATO 2: SOSTANZE USATE COME REFRIGERANTI .............................................................. 16
      ALLEGATO 3: REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA ..................................................................... 17
      ALLEGATO 4: REGISTRO DEL SISTEMA........................................................................................... 18

                                         CARTIGLIO CONTROLLO AGGIORNAMENTI

            Data                                           Commenti sulle modifiche apportate
      06/12/2011 Emissione documento.

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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento rappresenta uno strumento di informazione e di lavoro sulle modalità da
seguire in Iren Energia S.p.A., Iride Servizi S.p.A. e AEM Torino Distribuzione S.p.A. riguardo le
problematiche ambientali connesse alla gestione di impianti/apparecchiature contenenti gas
fluorurarti ad effetto serra. In particolare tali disposizioni interessano le seguenti tipologie di
apparecchiature:
    - impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore;
    - impianti fissi di protezione antincendio ed estintori;
    - quadri ed apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione;

2. STRUTTURA

  2.1 BASI E DEFINIZIONI

      2.1.1 BASI

      - Norma UNI EN ISO 14001: 2004
      - PR0088 Sistema di Gestione Ambientale
      - Regolamento (CE) n. 842 del 17 maggio 2006
      - Regolamento (CE) n. 1494 del 17 dicembre 2007
      - Regolamento (CE) n. 1497 del 18 dicembre 2007
      - Regolamento (CE) n. 1516 del 19 dicembre 2007
      - Regolamento (CE) n. 303 del 2 aprile 2008
      - Regolamento (CE) n. 304 del 2 aprile 2008
      - Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra –
        Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore –
        Commissione Europea, 2009.
      - Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra –
        Impianti fissi di protezione antincendio ed estintori – Commissione Europea, 2009.
      - Informazioni per operatori e personale tecnico che lavorano su apparecchiature contenenti
        gas fluorurati ad effetto serra – Apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione -
        Commissione Europea, 2009.

      2.1.2 DEFINIZIONI

      ANOMALIA AMBIENTALE
      Effetto negativo sull’ambiente (aria, acqua, suolo,…) scaturito da particolari condizioni di
      esercizio o malfunzionamento di un processo produttivo o di un macchinario, dalle fasi di
      manutenzione sugli stessi, oppure da operazioni di carico scarico di sostanze pericolose;
      tale effetto può essere di scarsa entità oppure tale da comportare un superamento delle
      prescrizioni legislative e un danno per l’ambiente.

      GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
      Gli idrofluorocarburi (HFC), i per fluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) come
      elencati nell’Allegato I del presente documento, nonché i preparati contenenti tali sostanze,

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      ma escluse le sostanze controllate ai sensi del Regolamento (CE) n. 2037/2000 del 29
      giugno 2000 (ora Reg. (CE) 1005/2009 del 16 settembre 2009), sulle sostanze che riducono
      lo strato di ozono.

      GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP)
      Il Potenziale di Riscaldamento Globale rappresenta il rapporto fra il riscaldamento causato
      da un gas ad effetto serra in uno specifico intervallo di tempo (di solito 100 anni) e il
      riscaldamento causato nello stesso periodo dalla CO2 nella stessa quantità. Così, ad
      esempio, definendo il GWP della CO2 pari a 1, il metano ha GWP pari a 21, il CFC-12 ha un
      GWP di 8500, mentre il CFC-11 ha un GWP di 5000. L’esafluoruro di zolfo è un gas serra
      estremamente potente e ha un GWP pari a 23900, il che vuol dire che una tonnellata di SF6
      provoca un aumento dell’effetto serra pari a quello causato da 23900 tonnellate di CO2.

      HFC
      Costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati e trovano impiego in vari settori e
      applicazioni, quali ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di
      condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume,
      come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi. Ad
      esempio il gas estinguente denominato “NAF S 125” è identificato dagli standard
      internazionali come HFC.

      PFC
      Gas fluorurati di norma usati nel settore dell’elettronica e nell’industria cosmetica e
      farmaceutica, ma in misura minore anche negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei
      CFC spesso in combinazione con altri gas. Essendo usati in passato come estinguenti,
      possono ancora trovarsi nei sistemi di protezione antincendio più vecchi.

      SF6
      Gas fluorurato usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento d’arco in
      apparecchi elettrici di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella
      produzione di magnesio e alluminio.

      IDROFLUOROCARBURO
      Un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più
      di sei atomi di carbonio.

      PERFLUOROCARBURO
      Un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha
      più di sei atomi di carbonio.

      PREPARATO
      Una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad
      effetto serra, eccetto quando il GWP totale del preparato sia < a 150.

      OPERATORE
      Una persona fisica o giuridica che esercizi un effettivo controllo sul funzionamento tecnico
      delle apparecchiature e degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra; uno Stato
      membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile
      degli obblighi dell’operatore. (Regolamento (CE) 842/2006 del 17 maggio 2006)

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      SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLE PERDITE
      Un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas
      fluorurati ad effetto serra che avverta l’operatore in caso di perdita.

      SISTEMA ERMETICAMENTE SIGILLATO
      Un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante
      saldatura, brasatura, o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti
      di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento
      adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una
      pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

      INSTALLAZIONE (appar. fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore)
      Assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a
      contenere gas fluorurarti refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel
      luogo stesso in cui sarà utilizzato.

      INSTALLAZIONE (impianti fissi di protezione antincendio)
      Il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a
      contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come estinguenti e dei relativi componenti,
      ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente
      prima del suo rilascio a fini antincendio.

      MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (appar. fisse di refrigerazione, condizionam. d’aria e pompe di calore)
      Le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas
      fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas per individuare le perdite. Ciò
      comprende in particolare:
      - immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra;
      - rimuovere uno o più pezzi del circuito o delle apparecchiatura;
      - riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura;
      - riparare le perdite.

      MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ((impianti fissi di protezione antincendio)
      Le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas
      fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad
      esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente
      prima del suo rilascio a fini antincendio.

  2.2 RESPONSABILITÀ

  Il Regolamento (CE) n. 842/2006 individua la figura ”operatore” dell’impianto o
  dell’apparecchiatura quale responsabile del rispetto degli obblighi normativi in materia.
  L’operatore è la persona fisica o giuridica che esercita l’effettivo controllo sul funzionamento
  tecnico delle apparecchiature e degli impianti; pertanto il proprietario dell’impianto contenente
  gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’impianto.
  L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto
  comprende solitamente il libero accesso all’impianto (sorveglianza dei componenti e il loro
  funzionamento), il controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (accensione e
  spegnimento), il potere di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di
  gas fluorurati nell’apparecchiatura, esecuzione di controlli.

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   Nel caso in cui le operazioni di manutenzione e riparazione siano affidate a terzi tramite
   specifico contratto, la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali tra le
   parti. Pertanto si configurano le seguenti possibilità:
       - Impianti di proprietà e gestiti da Iren (con personale proprio o esterno);
       - Impianti non di proprietà aziendale ma gestiti da Iren (con personale proprio o esterno);

   In tutti i casi andrà definito contrattualmente l’operatore dell’apparecchiatura.
   La responsabilità per il controllo e l’approvazione del presente documento è demandata al
   Responsabile della struttura Ambiente
   I Responsabili di 1° Livello hanno il compito di vi gilare sulla corretta gestione delle attività che
   comportano problemi di inquinamento atmosferico relativamente ai gas fluorurati e,
   conseguentemente, sulla corretta applicazione delle disposizioni riportate nel presente
   documento.
   La responsabilità per l’esecuzione di quanto riportato nel presente documento è del personale
   tecnico di Iren Energia, Iride Servizi e AEM Torino Distribuzione appositamente individuato dai
   rispettivi Responsabili di 1° Livello.

3. MODALITÀ OPERATIVE

Nel quadro generale del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” l’Unione europea si è impegnata nella
riduzione delle proprie emissioni di gas ad effetto serra, in particolare il protocollo riguarda, tra gli
altri, anche i gas fluorurati ad effetto serra riportati nell’Allegato I alla presente IOP. Il Regolamento
(CE) n. 842/2006 stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas
fluorurati, dalla produzione sino a fine vita, pertanto i soggetti coinvolti sono i produttori, gli
importatori/esportatori di tali gas, nonché gli operatori delle apparecchiature contenenti gas
fluorurati.
Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni riportate nel presente
documento, ogni struttura/servizio deve censire i quantitativi in kg di gas fluorurati presenti
all’interno delle apparecchiature di proprietà/in gestione.

   3.1 IMPIANTI FISSI DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI
       CALORE

   Le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore sono
   basate sul medesimo principio termodinamico e contengono refrigeranti simili. Le
   apparecchiature dotate di sistema diretto di refrigerazione/riscaldamento contengono il
   refrigerante in un unico circuito; mentre le apparecchiature dotate di sistemi indiretti hanno due
   circuiti con un primo scambio di calore tra i fluidi del circuito primario e del circuito secondario e
   un secondo scambio di calore nel luogo dove è necessario il raffrescamento/riscaldamento; il
   primo circuito in questo caso contiene il refrigerante. Si veda a tal proposito la norma UNI EN
   378 dal titolo “Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali”.
   Per i refrigeranti delle apparecchiature in questione viene utilizzata la nomenclatura industriale,
   ovvero un numero preceduto dalla lettera “R” (abbreviazione di refrigerante), per esempio R-
   134a sta per HFC-134a. Nella tabella riportata nell’Allegato 2 è riportato un elenco non

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  esaustivo di sostanze usate come refrigeranti. Per stabilire se una miscela refrigerante
  (preparato) è contemplata dal regolamento, occorre che:
      - nelle miscele composte de due o più sostanze, almeno una sia un gas fluorurato ad
         effetto serra (elenco nell’Allegato 1);
      - il GWP complessivo non sia inferiore a 150.

  Determinazione della quantità di gas fluorurati di un’applicazione
  Per determinare la quantità di gas fluorurati occorre adottare quale criterio principale la struttura
  tecnica (circuito refrigerante), e non il luogo di utilizzo o la funzione.
  Ciò vuol dire che un’applicazione deve essere intesa come una serie di componenti e tubazioni
  che formano una struttura continua attraverso la quale i gas fluorurati possono fluire. Se ad
  esempio una molecola di gas fluorurato può passare attraverso la struttura da un punto ad un
  altro, significa che questi due punti fanno parte di un unico impianto (applicazione).
  Per le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore significa che
  due circuiti di refrigerazione scollegati (cioè in assenza di qualsiasi mezzo permanente o
  temporaneo atto a collegare un circuito refrigerante all’altro), anche se usati allo stesso scopo
  (per esempio per condizionare un locale), sono da considerare due applicazioni separate.
  A seconda della quantità di gas fluorurati contenuta nell’apparecchiatura/impianto, sono previsti
  per l’operatore obblighi specifici da rispettare di seguito elencati:

      1) Quantità di gas fluorurato < 3 kg

      a. Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
         certificati.
      b. Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo per
         individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
         riparazione sia stata efficace.
      c. Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
         riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.

      2) Quantità di gas fluorurato ≥ 3 kg e < 6 kg (ermeticamente sigillati)

      a. Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
         certificati.
      b. Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo per
         individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
         riparazione sia stata efficace.
      c. Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
         riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      d. Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 3):

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                             Data aggiornamento:

      3) Quantità di gas fluorurato ≥ 3 kg e < 30 kg;
                                    ≥ 6 kg e < 30 kg (ermeticamente sigillati)

      a.   Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
           certificati.
      b.   Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo
           per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
           riparazione sia stata efficace.
      c.   Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
           riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      d.   Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 3).
      e.   Regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato ogni 12 mesi (con o
           senza l’installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite correttamente
           funzionante (installazione non obbligatoria).

      4) Quantità di gas fluorurato ≥ 30 kg e < 300 kg;

      a.   Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
           certificati.
      b.   Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo
           per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
           riparazione sia stata efficace.
      c.   Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
           riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      d.   Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 3).
      e.   Regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato ogni 6 mesi (senza
           l’installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite); ogni 12 mesi con
           l’installazione di un appropriato sistema di rilevamento delle perdite correttamente
           funzionante (installazione non obbligatoria).

      5) Quantità di gas fluorurato ≥ 300 kg

      a.   Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
           certificati.
      b.   Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo
           per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
           riparazione sia stata efficace.
      c.   Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
           riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      d.   Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 3).
      e.   Regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato.
      f.   Installazione (obbligatoria) di un sistema di rilevamento delle perdite correttamente
           funzionante con regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato ogni 6
           mesi. In caso di assenza di un sistema di rilevamento delle perdite occorre effettuare
           regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato ogni 3 mesi.

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Codice: IOP0603-2
                             Revisione:
                             Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                             Data aggiornamento:

      3.1.1 Etichettatura

      Dal 1° aprile 2008 il Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione ha stabilito che le
      apparecchiature contenenti gas fluorurati devono essere etichettati. Ciò consente di sapere
      se l’impianto o l’apparecchio rientra nell’ambito del Regolamento sui gas fluorurati e quali
      requisiti si applicano. Pertanto tali apparecchiature devono essere contrassegnate da
      un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
       - la menzione “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”;
       - le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra
          contenuti nell’apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall’industria
          per l’apparecchiatura o la sostanza;
       - il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi;
       - la menzione “ermeticamente sigillato”, se applicabile.
      Tutta l’etichetta e il suo contenuto devono essere concepiti in modo da restare saldamente
      attaccati all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in condizioni di funzionamento per tutto il
      periodo nel quale l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.
      In particolare per le apparecchiature di condizionamento dell’aria e per le pompe di calore
      costituite da unità interne ed esterne distinte collegate dal tubo del refrigerante, l’etichetta è
      collocata sulla parte dell’apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.

      3.1.2 Sistemi di rilevamento delle perdite

      Le apparecchiature che contengono 300 kg o più di gas fluorurati come refrigerante devono
      essere dotati di un sistema fisso di rilevamento delle perdite. Il corretto funzionamento del
      sistema di rilevamento delle perdite deve essere controllato almeno una volta ogni 6 mesi.

      3.1.3 Sistemi ermeticamente sigillati

      Come visto i sistemi ermeticamente sigillati possono beneficiare di requisiti meno rigorosi a
      condizione che sull’etichetta dell’apparecchiatura compaia l’indicazione “sistema
      ermeticamente sigillato”.

      3.1.4 Recupero del gas refrigerante

      Prima dello smaltimento definitivo delle apparecchiature e, se necessario, durante le
      operazioni di manutenzione o di riparazione; occorre predisporre il corretto recupero,
      attraverso la raccolta e lo stoccaggio da parte di personale certificato, dei gas fluorurati
      presenti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

      3.1.5 Certificazione

      Le attività di seguito riportate, se non eseguite nel luogo di produzione durante la
      fabbricazione o la riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, possono
      essere effettuate soltanto da personale e imprese in possesso del certificato appropriato
      conformemente al Regolamento (CE) n. 303/2008.

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                             Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                             Data aggiornamento:

      Occorre personale certificato e imprese certificate per le attività di installazione e
      manutenzione/riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati.
      Occorre invece solo personale certificato per le attività di controllo delle perdite (gas
      fluorurati ≥ 3 kg o ≥ 6 kg se ermeticamente sigillate) e recupero di gas fluorurati.
      In Italia non è stato ancora emanato il D.P.R. di attuazione del Regolamento europeo
      sui gas fluorurati, che stabilirà i requisiti minimi della certificazione delle imprese e
      del personale per quanto concerne le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
      effetto serra.

  3.2 IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (HFC – PFC)

  Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o
  temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi compresi
  parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito e
  che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento. I gas fluorurati spengono
  l’incendio assorbendo il calore dalla fiamma, i più utilizzati sono gli HFC (ad esempio HFC-
  227ea, HFC-125, …) mentre per i PFC l’immissione in commercio in impianti antincendio è
  vietata dal 4 luglio 2007; anche se gli impianti contenenti PFC più vecchi possono essere in
  funzione.

  Determinazione della quantità di gas fluorurati di un’applicazione
  Per la determinazione della quantità di gas fluorurati di un’applicazione (impianto fisso
  antincendio), occorre adottare quale criterio principale la struttura tecnica e non il luogo di
  utilizzo o la funzione.
  Ciò vuol dire che un impianto fisso antincendio deve essere inteso come una serie di
  componenti e tubazioni che formano una struttura continua attraverso la quale i gas fluorurati
  possono fluire. Se ad esempio una molecola di gas fluorurato può passare attraverso la
  struttura da un punto ad un altro, significa che questi due punti fanno parte di un unico impianto
  fisso antincendio (applicazione).
  Pertanto se due o più contenitori di agenti estinguenti sono interconnessi e sono installati in
  risposta a un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, tali contenitori devono essere
  considerati un'unica applicazione (impianto); se invece due o più contenitori non sono
  interconnessi tra loro e sono installati in risposta a rischi di incendio specifici in più spazi definiti,
  tali contenitori devono essere considerati più applicazioni (anche se presenti nello stesso
  locale).
  A seconda della quantità di gas fluorurati contenuti nell’applicazione (impianto fisso
  antincendio), sono previsti per l’operatore obblighi specifici da rispettare di seguito elencati:

      1) Quantità di gas fluorurato < 3 kg

      a. Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
         certificati.
      b. Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo per
         individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
         riparazione sia stata efficace.

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                             Revisione:
                             Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                             Data aggiornamento:

      c. Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
         riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.

      2) Quantità di gas fluorurato ≥ 3 kg e < 30 kg

      a. Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
         certificati.
      b. Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo per
         individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
         riparazione sia stata efficace.
      c. Controlli per individuare le perdite almeno ogni 12 mesi, anche in caso di installazione di
         un sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante.
      d. Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
         riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      e. Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 4).

      3) Quantità di gas fluorurato ≥ 30 kg e < 300 kg

      a. Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
         certificati.
      b. Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo per
         individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
         riparazione sia stata efficace.
      c. Controlli per individuare le perdite almeno ogni 6 mesi, in caso di installazione di un
         sistema di rilevamento delle perdite correttamente funzionante almeno ogni 12 mesi.
      d. Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
         riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      e. Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 4).

      4) Quantità di gas fluorurato ≥ 300 kg

      a. Installazione, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese
         certificati.
      b. Prevenzione delle perdite e riparazione delle stesse non appena possibile → controllo per
         individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la
         riparazione sia stata efficace.
      c. Controlli per individuare le perdite almeno ogni 6 mesi, con installazione di un sistema di
         rilevamento delle perdite correttamente funzionante. (l’impianto di rilevamento delle
         perdite è obbligatorio, gli impianti di protezione antincendio installati prima del 4 luglio
         2007 dovevano essere dotati di sistemi entro il 4 luglio 2010). Nel caso in cui non sia
         installato un sistema di rilevamento delle perdite, i controlli per individuare le perdite
         devono essere effettuati ogni 3 mesi.
      d. Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la
         riparazione e manutenzione da parte di personale certificato.
      e. Tenuta di un registro in cui annotare le informazioni richieste (si veda l’allegato 4).

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                             Revisione:
                             Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                             Data aggiornamento:

      3.2.1 Etichettatura

      Dal 1° aprile 2008 il Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione ha stabilito che le
      apparecchiature contenenti gas fluorurati devono essere etichettati. Ciò consente di sapere
      se l’impianto o l’apparecchio rientra nell’ambito del Regolamento sui gas fluorurati e quali
      requisiti si applicano. Pertanto tali apparecchiature devono essere contrassegnate da
      un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
       - la menzione “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”;
       - le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra
          contenuti nell’apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall’industria
          per l’apparecchiatura o la sostanza;
       - il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi;
       - la menzione “ermeticamente sigillato”, se applicabile.
      Tutta l’etichetta e il suo contenuto devono essere concepiti in modo da restare saldamente
      attaccati all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in condizioni di funzionamento per tutto il
      periodo nel quale l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.

      3.2.2 Sistemi di rilevamento delle perdite

      Gli impianti di protezione antincendio che contengono 300 kg o più di gas fluorurati come
      agente estinguente devono essere dotati di un sistema fisso di rilevamento delle perdite. I
      sistemi di protezione antincendio che sono stati installati prima del 4 luglio 2007 dovevano
      essere dotati, se sprovvisti, di un sistema di rilevamento delle perdite entro il 4 luglio 2010.
      Il corretto funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite deve essere controllato
      almeno una volta ogni 12 mesi.
      Per la tipologia e tecnologia da adottare come sistema di rilevamento delle perdite, occorre
      far riferimento alle norme UNI ISO 14520 e UNI EN 15004.

      3.2.3 Recupero gas estinguenti

      Prima dello smaltimento definitivo dei contenitori dell’agente estinguente dai sistemi fissi di
      protezione antincendio e, se necessario, durante le operazioni di manutenzione o di
      riparazione; occorre predisporre il corretto recupero, attraverso la raccolta e lo stoccaggio da
      parte di personale certificato, dei gas fluorurati presenti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la
      rigenerazione o la distruzione.

      3.2.4 Certificazione

      Le attività di seguito riportate, se non eseguite nel luogo di produzione durante la
      fabbricazione o la riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, possono
      essere effettuate soltanto da personale e imprese in possesso del certificato appropriato
      conformemente al Regolamento (CE) n. 304/2008.
      Occorre personale certificato e imprese certificate per le attività di installazione e
      manutenzione/riparazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas
      fluorurati.

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Codice: IOP0603-2
                             Revisione:
                             Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                             Data aggiornamento:

      Occorre invece solo personale certificato per le attività di controllo delle perdite (gas
      fluorurati ≥ 3 kg) e recupero di gas fluorurati.
      In Italia non è stato ancora emanato il D.P.R. di attuazione del Regolamento europeo
      sui gas fluorurati, che stabilirà i requisiti minimi della certificazione delle imprese e
      del personale per quanto concerne le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
      effetto serra.

  3.3 ESTINTORI

  Gli operatori di estintori, indipendentemente dalla quantità di gas fluorurati contenuti in questi
  ultimi come agente estinguente, hanno la responsabilità di assicurare il corretto recupero
  dell’agente estinguente stesso.

      3.3.1 Recupero gas estinguenti

      Prima dello smaltimento definitivo degli estintori e, se necessario, durante le operazioni di
      manutenzione o di riparazione; occorre predisporre il corretto recupero, attraverso la raccolta
      e lo stoccaggio da parte di personale certificato, dei gas fluorurati presenti, al fine di
      assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

      3.3.2 Certificazione

      Le attività eseguite su estintori, se non eseguite nel luogo di produzione durante la
      fabbricazione o la riparazione degli estintori contenenti gas fluorurati, possono essere
      effettuate soltanto da personale in possesso del certificato appropriato conformemente al
      Regolamento (CE) n. 304/2008.
      Occorre personale certificato per le attività di recupero di gas fluorurati dagli estintori.
      In Italia non è stato ancora emanato il D.P.R. di attuazione del Regolamento europeo
      sui gas fluorurati, che stabilirà i requisiti minimi della certificazione delle imprese e
      del personale per quanto concerne le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
      effetto serra.

  3.4 QUADRI ED APPARECCHI DI MANOVRA (COMMUTATORI) DI ALTA TENSIONE

  Per apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione si intendono i dispositivi di
  commutazione e apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione ad essi
  associate. Gli apparecchi di manovra di alta tensione sono ulteriormente suddivisi in dispositivi
  a media tensione (>1 e ≤ 52 kV), tipicamente utilizzati in reti di distribuzione elettrica, e
  dispositivi ad alta tensione (> 52 kV), tipicamente utilizzati in reti di trasmissione elettrica.
  Entrambe le classi di apparecchi di manovra (commutatori) nonché i trasformatori di misura,
  passanti e condensatori possono contenere SF6, in quanto il gas è utilizzato come mezzo di
  isolamento e interruzione, quindi rientrano nel campo di applicazione del regolamento sugli F-
  gas.

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Codice: IOP0603-2
                             Revisione:
                             Data prima emissione: 6 Dicembre 2011
                             Data aggiornamento:

  Se tali apparecchiature contengono gas fluorurati, sono previsti per l’operatore obblighi specifici
  da rispettare riguardo il corretto recupero dell’SF6.

  Per evitare le perdite di SF6 durante il recupero del gas, occorre utilizzare un dispositivo di
  recupero del gas e un’adeguata apparecchiatura di movimentazione dell’SF6, conformemente
  alle norme industriali.

      3.4.1 Etichettatura

      Dal 1° aprile 2008 il Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione ha stabilito che le
      apparecchiature contenenti gas fluorurati devono essere etichettati. Ciò consente di sapere
      se l’impianto o l’apparecchio rientra nell’ambito del Regolamento sui gas fluorurati e quali
      requisiti si applicano. Pertanto tali apparecchiature devono essere contrassegnate da
      un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
       - la menzione “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”;
       - le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra
          contenuti nell’apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall’industria
          per l’apparecchiatura o la sostanza;
       - il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi;
       - la menzione “ermeticamente sigillato”, se applicabile.
      Tutta l’etichetta e il suo contenuto devono essere concepiti in modo da restare saldamente
      attaccati all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in condizioni di funzionamento per tutto il
      periodo nel quale l’apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.

      3.4.2 Certificazione

      Le operazioni di recupero, ossia la raccolta e lo stoccaggio dell’SF6 dagli apparecchi di
      manovra (commutatori) devono essere effettuate da parte di personale certificato secondo
      quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008, al fine di assicurarne il
      riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Questa attività deve essere effettuata prima
      dello smaltimento dell’apparecchiatura o dei contenitori e, se opportuno, prima delle
      operazioni di manutenzione o di riparazione.
      In Italia non è stato ancora emanato il D.P.R. di attuazione del Regolamento europeo
      sui gas fluorurati, che stabilirà i requisiti minimi della certificazione delle imprese e
      del personale per quanto concerne le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
      effetto serra.

ALLEGATI

Allegato 1/IOP0603-2 – Gas fluorurati ad effetto serra.
Allegato 2/IOP0603-2 – Sostanze e miscele usate come refrigeranti.
Allegato 3/IOP0603-2 – Registro dell’apparecchiatura.
Allegato 4/IOP0603-2 – Registro del sistema.

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ALLEGATO 1/IOP0603-2:                                                                  Gas Fluorurati ad effetto serra

                        ALLEGATO 1: GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

                                                                             Potenziale di riscaldamento
      Gas fluorurato ad effetto serra           Formula chimica
                                                                                       (GWP)

     Esafluoruro di zolfo                              SF6                              22 200

     Idrofluorocarburi (HFC):

                   HFC-23                             CHF3                              12 000

                   HFC-32                             CH2F2                               550

                   HFC-41                             CH3F                                97

               HFC-43-10mee                          C5H2F10                             1 500

                  HFC-125                             C2HF5                              3 400

                  HFC-134                            C2H2F4                              1 100

                 HFC-134a                           CH2FCF3                              1 300

                 HFC-152a                            C2H4F2                               120

                  HFC-143                            C2H3F3                               330

                 HFC-143a                            C2H3F3                              4 300

                 HFC-227ea                            C3HF7                              3 500

                 HFC-236cb                        CH2FCF2CF3                             1 300

                 HFC-236ea                        CHF2CHFCF3                             1 200

                 HFC-236fa                           C3H2F6                              9 400

                 HFC-245ca                           C3H3F5                               640

                 HFC-245fa                        CHF2CH2CF3                              950

                HFC-365mfc                       CF3CH2CF2CH3                             890

     Perfluorocarburi (PFC):

              Perfluorometano                          CF4                               5 700

               Perfluoroetano                         C2F6                              11 900

              Perfluoropropano                        C3F8                               8 600

              Perfluorobutano                         C4F10                              8 600

              Perfluoropentano                        C5F12                              8 900

               Perfluoroesano                         C6F14                              9 000

            Perfluorociclobutano                     c-C4F8                             10 000

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ALLEGATO 2/IOP0603-2:                                                                   Sostanze e miscele usate come refrigeranti

                       ALLEGATO 2: SOSTANZE USATE COME REFRIGERANTI
                   (Impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore)

                     TIPO                            Refrigeranti comuni                 Refrigeranti meno comuni

     Disciplinati dal Regolamento sugli F-gas (e dalla presente IOP0603-2)

     HFC – Fluidi puri                       R-134a                                  R-23, R-32, R-125, R-143a

                                             R-403 (A,B) R-404A R-407C               R-401 (A,B,C) R-402 (A,B)
                                             R-408A    R-410A  R-413A                R-405A R407 (A,B,D) R-411B
     Miscele contenenti HFC
                                             R-417A    R-419A  R-507A                R-416A R-422 (A,D) R-423A
                                                                                     R-508A

     Altri refrigeranti non disciplinati dal Regolamento sugli F-gas ma da Regolamento sulle ODS*

     HCFC – fluidi puri                      R-22                                    R-123      R-124

     HCFC – miscele                                                                  R-406A      R-409 (A,B)

     CFC – fluidi puri e miscele             R-11     R-12     R-502                 R-13

     Altri refrigeranti – non disciplinati dal Regolamento sugli f-gas né dal Regolamento sulle ODS

                                             R-717 (ammoniaca)                       R-744 (CO2)
                                             R-290 (propano)
     Alternative                             R-600a (isobutano)
                                             R-1270 (propilene)
                                             Miscele di idrocarburi (HC)

    *: Regolamento (CE) n. 2037 del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

MISCELE DI GAS REFRIGERANTI

Oltre alle sostanze pure, vengono utilizzati preparati (miscele) contenenti gas fluorurati negli
impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore; tali miscele sono così
definite:
    - composte da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra;
    - quando il GWP complessivo non è inferiore a 150.

Per il primo criterio si fa riferimento all’elenco di questo allegato, mentre il calcolo del GWP
complessivo della miscela deve essere ottenuto come media ponderata ottenuta dalla somma
delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP:

      GWPcomplessivo = ∑ [(sostanza X% x GWP) + (sostanza Y% x GWP) +… (sostanza N% x GWP)

Dove X% è il contributo percentuale in peso della sostanza sul totale della miscela.

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ALLEGATO 3/IOP0603-2:                                                                               Registro dell’apparecchiatura

                           ALLEGATO 3: REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
                     (Impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore)

                                      REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
  Nome dell’operatore del
  sistema
  Indirizzo
  Numero di telefono
  Designazione                                                 N. di riferimento
  dell’apparecchiatura
  Descrizione                                                  Ermeticamente sigillata?                          SI / NO
  Luogo di utilizzo                                            Data di installazione
  Tipo di refrigerante                                         Quantità di refrigerante [kg]
                                                  Aggiunta di refrigerante
                             Tecnico/impresa di
                                                            Tipo di             Quantità aggiunta             Motivo
              Data          assistenza (compreso
                                                         refrigerante                  [kg]                dell’aggiunta
                               n. di certificato)

                                         Recupero / eliminazione di refrigerante
              Data           Tecnico/impresa di                                                                Motivo
                                                            Tipo di          Quantità eliminata
                            assistenza (compreso                                                           del recupero /
                                                         refrigerante               [kg]
                               n. di certificato)                                                          eliminazione

                                 Controlli delle perdite (compresi i controlli di verifica)
                         Tecnico/impresa
                                                                                                           E’ necessario un
                          di assistenza           Aree
         Data                                                       Risultato          Azioni adottate        controllo di
                         (compreso n. di        controllate
                                                                                                                verifica
                            certificato)

                                           Attività di manutenzione o riparazione
                             Tecnico/impresa di                                Operazioni di
                                                             Aree
              Data          assistenza (compreso                             manutenzione o di             Osservazioni
                                                         interessate
                               n. di certificato)                          riparazione effettuate

                         Prova del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se presente)
                                      Tecnico/impresa di
                Data              assistenza (compreso n. di            Risultato                        Osservazioni
                                          certificato)

                                               Altre informazioni importanti
        Data

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ALLEGATO 4/IOP0603-2:                                                                            Campione registro del sistema

                                 ALLEGATO 4: REGISTRO DEL SISTEMA
                                      (impianti fissi di estinzione antincendio)

                                              REGISTRO DEL SISTEMA
  Nome dell’operatore del
  sistema
  Indirizzo
  Numero di telefono
  Designazione del                                            N. di riferimento
  sistema (identificazione
  tecnica)
  Descrizione
  Luogo di utilizzo                                           Data di installazione
  Tipo di agente                                             Quantità di agente estinguente
  estinguente                                                installato [kg]
                                            Modifiche dell’agente estinguente
                           Tecnico/impresa di             Tipo di              Quantità
                                                                                                              Motivo
              Data        assistenza (compreso            agente           aggiunta/eliminata
                                                                                                          della modifica
                             n. di certificato)         estinguente               [kg]

                               Controlli delle perdite (compresi i controlli di verifica)
                        Tecnico/impresa
                                                                                                          E’ necessario un
                         di assistenza           Aree
         Data                                                     Risultato           Azioni adottate        controllo di
                        (compreso n. di        controllate
                                                                                                               verifica
                           certificato)

                                          Attività di manutenzione o riparazione
                           Tecnico/impresa di                                 Operazioni di
                                                            Aree
              Data        assistenza (compreso                              manutenzione o di             Osservazioni
                                                        interessate
                             n. di certificato)                           riparazione effettuate

                       Prova del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se presente)
                                    Tecnico/impresa di
                Data            assistenza (compreso n. di             Risultato                        Osservazioni
                                        certificato)

                                              Altre informazioni importanti
        Data

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