Consiglio Regionale della Puglia - Amministrazione Trasparente | Regione Puglia
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C onsiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
C onsiglio Regionale della Puglia 2 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale Art. 2 - Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse Art. 3 - Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A. Art. 4 - Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018 Art. 6 - Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale Art. 7 - Disposizioni in materia contabile sanitaria Art. 8 - Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5 Art. 9 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 Art. 10 - Contributi per investimenti in attività estrattive Art. 11 - Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere Art. 12 - Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Art. 13 - Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) Art. 14 - Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici Art. 15 - Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio Art. 16 - Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali Art. 17 - Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese S.p.A. Art. 18 - Programmi d'Area integrati
C onsiglio Regionale della Puglia 3 Art. 19 - Progetti integrati di paesaggio Art. 20 - Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell'e-government e dell'agenda digitale Art. 21 - Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24 Art. 22 - Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 Art. 23 - Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell'alta formazione artistica Art. 24 - Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio esclusione sociale Art. 25 - Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro Art. 26 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati Art. 27 - Gestione specie esotiche invasive Art. 28 - Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus Art. 29 - Interventi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati Art. 30 - Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione Art. 31 - Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne) Art. 32 - Contributo associazioni protezione civile per bando triennio 2016-2018 Art. 33 - Interventi per esplorazione fenomeni carsici Art. 34 - Completamento percorso di studi altomedievali Art. 35 - Ulteriori modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 Art. 36 - Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate - articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 Art. 37 - Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese - Re.Ger.O.P. Art. 38 - Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella Art. 39 - Contributi per l'acquisto e l'installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso Art. 40 - Contributi a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per interventi in materia di reflui Art. 41 - Disposizioni in materia di promozione della cultura dell'abitare sociale Art. 42 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42
C onsiglio Regionale della Puglia 4 Art. 43 - Disposizioni per l’attuazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 Art. 44 - Modifiche al comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 Art. 45 - Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18 Art. 46 - Attuazione del programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Art. 47 - Disposizione a sostegno delle imprese di pesca Art. 48 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 Art. 49 - Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici pugliesi Art. 50 - Interventi di promozione e sostegno della Street Art Art. 51 - Misure in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 Art. 52 - Voucher per la fruizione di spazi Coworking e Makerspace/FabLab Art. 53 - Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici Art. 54 - Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità Art. 55 - Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 Art. 56 - Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - articolo 8 della legge regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. Scorrimento graduatorie Art. 57 - Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 Art. 58 - Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 Art. 59 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 Art. 60 - Contributi a sostegno dell'acquisto di strumentazione tecnico- diagnostica per le cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi Art. 61 - Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale Art. 62 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48 Art. 63 - Città di Grottaglie – Città europea dello sport 2020 Art. 64 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 Art. 65 - Attività dell’Osservatorio faunistico regionale Art. 66 - Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili sanitari
C onsiglio Regionale della Puglia 5 Art. 67 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 Art. 68 - Realizzazione studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto Art. 69 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 Art. 70 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 Art. 71 - Contributo straordinario per la costituzione del Polo formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto Art. 72 - Disposizioni in materia di inquadramento Art. 73 - Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di Limbiate Art. 74 - Adesione della Regione Puglia all'Agenzia per l'occupazione e sviluppo dell'Area nord Barese – Ofantina Art. 75 - Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 Art. 76 - Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche Art. 77 - Ulteriore differimento termini Art. 78 - Interventi finanziari in materia di progetti di turismo sanitario Art. 79 - Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci Art. 80 - Promozione delle Ecofeste Art. 81 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 Art. 82 - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 Art. 83 - Disposizioni in materia di Rete assistenziale territoriale Art. 84 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 Art. 85 - Modifiche alla l.r. 42/2013 Art. 86 - Disposizioni in materia di assistenza psicologica Art. 87 - Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA) Art. 88 - Valorizzazione di cavità ipogeiche - legge regionale 4 dicembre 2009, n. 33 (Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico) Art. 89 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 Art. 90 - Contributi a sostegno degli interventi di recupero e restauro dell'edificio "Casa Paisiello" di Taranto Art. 91 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 Art. 92 - Modifiche all’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 Art. 93 - Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali Art. 94 - Contributi per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per il personale dei centri CAT e per progetti pilota nel campo della gestione dell’autismo Art. 95 - Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22
C onsiglio Regionale della Puglia 6 Art. 96 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2017 Art. 97 - Modelli e sistemi innovativi a sostegno di un'archivistica partecipativa Art. 98 - Misure per concorrere all'integrazione socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali Art. 99 - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 Art. 100 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 Art. 101 - Incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo Art. 102 - Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti Art. 103 - Disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei rifiuti Art. 104 - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2019 Art. 105 - Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale Art. 106 - Disposizioni finanziarie per la ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale Art. 107 - Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio Art. 108 - Contributi in favore dei Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei comuni associati per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile "PUMS" Art. 109 - Disposizioni attuative della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2 Art. 110 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 Art. 111 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 Art. 112 - Fondo di rotazione per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nella cooperazione Art. 113 - Disposizioni in materia di demanio Art. 114 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 CAPO II - Disposizioni finali Art. 115 - Norma di rinvio CAPO III - Riconoscimento debiti fuori bilancio Art. 116 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 Art. 117 - Ulteriore riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo
C onsiglio Regionale della Puglia 7 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
C onsiglio Regionale della Puglia 8 LEGGE REGIONALE “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE Art. 1 Spesa a carattere pluriennale 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge. Art. 2 Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 1. L’esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI) autorizzato dall’articolo 11 legge regionale del 19 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016) è rideterminata in euro 57.510.640,78 per l’esercizio finanziario 2019
C onsiglio Regionale della Puglia 9 ed euro 39.423.652,44 per l’esercizio finanziario 2020 in relazione alle esigenze di liquidazione delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 1 alla presente legge. 2. L’incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma precedente in termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della seguente programmazione della spesa di investimento sul bilancio pluriennale 2019- 2021: a) nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.339.152,03; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 368.500,07; b) nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 5.379.924,12; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 3.888.180,74; c) nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 2.346.081,18; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.893.592,70; d) nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 11.128.201,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 9.562.147,94; e) nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 16.658.700,15; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.448.481,70; f) nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 405.331,73; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 378.696,65; g) nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa 8.053.582,14; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.949.359,61; h) nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.480.490,93; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.382.405,10; i) nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.719.177,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 4.552.287,92. 3. La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020. 4. L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso per quindici anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, valutato in euro 6 milioni 380 mila nell’esercizio finanziario 2019, euro 10 milioni 880
C onsiglio Regionale della Puglia 10 mila nell’esercizio finanziario 2020 ed euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio finanziario 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo, bilancio pluriennale 2019–2021, con imputazione della rata annuale, per sorte capitale nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2019-2021 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi. TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE CAPO I Disposizioni di rilievo finanziario e diverse Art. 3 Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A. 1. Al fine di provvedere all’aumento di capitale sociale della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguarlo all’importo previsto dalla normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 8.331.082,73. Art. 4 Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia S.p.A. 1. Al fine di provvedere all’acquisto di quote azionarie della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per un’interessenza pari allo 0,159 per cento del capitale sociale, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, euro 33.300,00.
C onsiglio Regionale della Puglia 11 Art. 5 Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018 1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2018 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni. Art. 6 Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario regionale per la copertura delle posizioni debitorie afferenti le gestioni liquidatorie delle cessate ex UU.SS.LL., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni. Art. 7 Disposizioni in materia contabile sanitaria 1. Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente e capitale, impegnate nel rispetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, possono essere ridestinate alle finalità sanitarie per garantire l’integrale utilizzo delle risorse. Art. 8 Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5 1. L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore
C onsiglio Regionale della Puglia 12 delle farmacie rurali) a decorrere dall’anno 2019 è rideterminata nella misura annua di: a) euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti; b) euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti; c) euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti. 2. Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. 3. L’articolo 2 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 2 Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL) 1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.”. 4. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale) è sostituito dal seguente: “3. Agli effetti della presente legge per "chiamata" si intende: a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione; b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.”. Art. 9 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 1. All’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
C onsiglio Regionale della Puglia 13 “1 bis. Al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione concorre in favore della Città metropolitana di Bari, delle province e dei comuni all’eventuale maggiore onere riveniente dall’istituzione dei servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, fermo restando l’intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale. 1 ter. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 bis., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 11 milioni 500 mila per l’esercizio 2020 e a di euro 23 milioni per l’esercizio 2021. 1 quater. Gli stanziamenti di cui al comma 1 ter. sono ripartiti tra gli enti locali sopra richiamati, con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base degli effettivi oneri contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali sono destinate al Fondo regionale dei trasporti (FRT) - esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale.”. Art. 10 Contributi per investimenti in attività estrattive 1. Allo scopo di concorrere alle spese di investimento in favore del settore attività estrattive previste dall’articolo 8, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 22 maggio 1985 n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), il 90 per cento degli introiti derivanti dalla tariffa delle attività estrattive è destinato alla predetta finalità con imputazione al bilancio autonomo regionale nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 2. Art. 11 Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere 1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di rifiuti presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del
C onsiglio Regionale della Puglia 14 tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Art. 12 Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo, all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3, commi 24 e 41 della legge l. 549/1995, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni con imputazione alla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate. Art. 13 Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 1. Al fine di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire studi necessari a completare gli scenari di piano, l’ulteriore implementazione delle azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica ed emissiva correlata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Art. 14 Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
C onsiglio Regionale della Puglia 15 corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1) la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Art. 15 Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio 1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente all'esperimento della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997. 2. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia. 3. La Regione, ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri. 4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell'ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), ove individuato. 5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma
C onsiglio Regionale della Puglia 16 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 7. Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Art. 16 Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali 1. Al fine di sostenere gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la pianificazione paesaggistica) nelle funzioni di sorveglianza previste dall'articolo 24 della stessa legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione Puglia, enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri. Art. 17 Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese 1. Al fine di concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ciclovia dell’Acquedotto pugliese, in relazione all’articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 2013 n. 1 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila per l’esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
C onsiglio Regionale della Puglia 17 di euro 70 mila per l’esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Art. 18 Programmi d'Area integrati 1. Al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2017, 63 (Norme per Programmi d'Area Integrati) per i programmi d'area integrati e l'elaborazione dei progetti preliminari e delle attività di informazione e partecipazione previsti, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, in termini di competenza di cassa, di euro 500 mila. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1. Art. 19 Progetti integrati di paesaggio 1. Per indirizzare e sostenere la rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della Xylella nell'Area interna del sud Salento Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto integrato di paesaggio in attuazione dell'articolo 21 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). 2. Nell'ambito del Progetto integrato di paesaggio, la Giunta regionale è autorizzata a individuare nei piccoli proprietari i beneficiari di un contributo pubblico per la sperimentazione di progetti integrati di recupero dei paesaggi spogli e compromessi. 3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con dipartimenti universitari e istituti di ricerca scientifica per la realizzazione del progetto di cui al comma 1. 4. Per i progetti sperimentali previsti al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.
C onsiglio Regionale della Puglia 18 5. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. Art. 20 Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell'e- government e dell'agenda digitale 1. Per l’espletamento delle attività collegate al riuso di sistemi informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia (attività di manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l’Amministrazione cedente sopporta per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Art. 21 Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24 1. Al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture di assistenza tecnica di cui all’articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese) e all’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila e, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle predette risorse, individuando annualmente gli obiettivi strategici prioritari.
C onsiglio Regionale della Puglia 19 Art. 22 Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 1. L’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) è sostituito dal seguente: “Art. 29 Certificazione delle competenze 1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza. 2. Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.). 3. La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura professionale. 4. La certificazione prevede un'attestazione di parte terza ai sensi del d.lgs. 13/2013 ed ha valore sull'intero territorio nazionale. 5. Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale. 6. La commissione per il rilascio di certificazione è composta da: a) un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative; b) un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale; c) un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.
C onsiglio Regionale della Puglia 20 7. In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere individuati più esperti alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione. 8. I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nei citati elenchi. 9. Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza. 10. Le modalità specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui al comma 8 che avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma. 11. La composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento. 12. In caso di assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per la certificazione delle competenze di cui al comma 6. 13. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche. 14. Nel caso di attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse previsto. 15. Ai componenti delle commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma 10.”.
C onsiglio Regionale della Puglia 21 Art. 23 Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell'alta formazione artistica 1. Al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul territorio, è concesso un contributo straordinario alle accademie d’arte presenti sul territorio regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. 3. La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio regionale. Art. 24 Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio esclusione sociale 1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di integrazione dei minori in situazione di disagio economico e sociale, riconoscendo il valore della cultura e della pratica teatrale come strumento d'inclusione sociale e nella lotta alla povertà educativa, per il rafforzamento delle competenze chiave europee e per il pieno sviluppo della persona umana. Il predetto stanziamento è assegnato, per il tramite dei comuni, alle compagnie teatrali pugliesi che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), specializzate nell'uso di linguaggi artistici dedicati ai ragazzi. Art. 25 Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro
C onsiglio Regionale della Puglia 22 1. Per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un contributo straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni, imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette finalità. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Art. 26 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati 1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni, anche per l’esercizio finanziario 2019. 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2 della l.r. 1/2017. 3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38. Art. 27 Gestione specie esotiche invasive 1. Al fine di garantire l’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), le cui norme attribuiscono alle regioni compiti di monitoraggio, gestione e contenimento degli effetti negativi prodotti dalla diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al medesimo regolamento, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
C onsiglio Regionale della Puglia 23 termini di competenza e cassa, di euro 60 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Art. 28 Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus 1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato e alla creazione di un centro di giustizia riparativa, è concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività erogate in favore delle vittime. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Art. 29 Interventi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati 1. Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza straordinaria (CAS) gli strumenti e le competenze necessarie per l'inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell'alfabetizzazione, istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero di situazioni abitative per l'accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. 2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Art. 30 Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione
C onsiglio Regionale della Puglia 24 1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 120 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione (atto consiliare n.1038/A). Art. 31 Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne) 1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne (atto consiliare n. 1064/A). Art. 32 Contributo associazioni protezione civile per bando triennio 2016-2018 1. Alle associazioni pugliesi di protezione civile partecipanti al bando "Potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle associazioni di Protezione civile triennio 2016-2018", è concesso un contributo pari alla quota di cofinanziamento sostenuta. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 79.454,07. Art. 33 Interventi per esplorazione fenomeni carsici 1. In relazione al programma esplorativo di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
C onsiglio Regionale della Puglia 25 della Regione Puglia), ulteriormente sviluppato con l'articolo 44 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), al fine di sostenere l'esplorazione di fenomeni carsici rinvenuti nel territorio comunale è concesso al Comune di Martina Franca un contributo straordinario. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Art. 34 Completamento percorso di studi altomedievali 1. Al fine di completare il percorso di studi altomedievali avviati con la ricerca "Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'alto medioevo", è concesso al Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM) un contributo straordinario di euro 30 mila per la ricerca su "Arabi, Ebrei, Normanno-Svevi in Puglia nell'alto medioevo". La predetta spesa trova copertura nell’ambito dello stanziamento appostato sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale”, di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017). Art. 35 Ulteriori modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), le parole: "nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m3", sono sostituite dalle seguenti: "e non residenziali o misti". 2. All’articolo 5, comma 3 bis., della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come
C onsiglio Regionale della Puglia 26 integrato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59, le parole: “La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora l’area interessata agli interventi di cui all’articolo 4 risulti priva di urbanizzazioni primarie.”. Art. 36 Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate - articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 1. Al fine di trasferire in piena scala tecnologica il processo di riuso potabile, attivato con l'articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016), e rendere fruibile a scopi ambientali e didattici il sito interessato, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. 2. Le somme destinate alla fruibilità del sito a scopi ambientali e didattici non possono essere superiori a un quinto della dotazione finanziaria assegnata. Art. 37 Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese - Re.Ger.O.P. 1. Nell'ambito del progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese (Re.Ger.O.P.), finanziato dal programma di sviluppo rurale Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2014-2020 e assegnato all'Università degli studi di Bari, è concesso un ulteriore contributo finalizzato ad ampliare l'attività di ricerca sulla caratterizzazione genica, e in particolare sull'analisi della variabilità genetica e dell'espressione genica in genotipi di olivo. 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.
C onsiglio Regionale della Puglia 27 Art. 38 Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella 1. Nell'ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con delibera CIPE per la lotta al batterio Xylella fastidiosa, la Giunta regionale eroga congrui finanziamenti finalizzati, compatibilmente con la declaratoria dell'assegnazione, al reimpianto delle specie arboree di ulivo eradicate a causa del disseccamento provocato dal batterio Xylella fastidiosa o della prescrizione di eradicazione al fine del contenimento delle aree di contagio. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale Puglia 2014-2020. Art. 39 Contributi per l'acquisto e l'installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso 1. La Regione promuove e supporta la vendita di prodotti ittici a chilometro zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all'acquisto e alla installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all'abusivismo, l'adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano. Le installazioni possono essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa prevista nel progetto. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, riconoscendo priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
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