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    LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 67

    “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
    bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di
    stabilità regionale 2019)”
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                                       INDICE

    TITOLO      I   - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

    Art.   1 - Spesa a carattere pluriennale
    Art.   2 - Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

    TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E
                DIVERSE

    CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

    Art.    3 - Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti
                di Puglia S.p.A.
    Art.    4 - Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di
                Puglia
    Art.    5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per
                l’esercizio 2018
    Art.    6 - Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario
                regionale
    Art.    7 - Disposizioni in materia contabile sanitaria
    Art.    8 - Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie
                rurali e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 22 e 18
                febbraio 2014, n. 5
    Art.    9 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.
                18
    Art.   10 - Contributi per investimenti in attività estrattive
    Art.   11 - Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti
                sulle aree costiere
    Art.   12 - Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
                1995, n. 549
    Art.   13 - Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano
                energetico ambientale regionale (PEAR)
    Art.   14 - Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
                climatici
    Art.   15 - Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio
    Art.   16 - Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali
    Art.   17 - Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese
                S.p.A.
    Art.   18 - Programmi d'Area integrati
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    Art.   19 - Progetti integrati di paesaggio
    Art.   20 - Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo
                dell'e-government e dell'agenda digitale
    Art.   21 - Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui
                alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24
    Art.   22 - Disposizioni in materia di certificazione delle competenze.
                Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
    Art.   23 - Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare
                la qualità dell'alta formazione artistica
    Art.   24 - Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale
                per i minori a rischio esclusione sociale
    Art.   25 - Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni,
                imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro
    Art.   26 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei
                consorzi di bonifica commissariati
    Art.   27 - Gestione specie esotiche invasive
    Art.   28 - Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I.
                S.c.a.r.l. Onlus
    Art.   29 - Interventi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati
    Art.   30 - Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di
                panificazione
    Art.   31 - Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge
                regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il
                contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la
                promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne)
    Art.   32 - Contributo associazioni protezione civile per bando triennio
                2016-2018
    Art.   33 - Interventi per esplorazione fenomeni carsici
    Art.   34 - Completamento percorso di studi altomedievali
    Art.   35 - Ulteriori modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio
                2009, n. 14
    Art.   36 - Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque
                affinate - articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1
    Art.   37 - Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese -
                Re.Ger.O.P.
    Art.   38 - Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella
    Art.   39 - Contributi per l'acquisto e l'installazione di strutture per la
                vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato
                ittico diffuso
    Art.   40 - Contributi a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per
                interventi in materia di reflui
    Art.   41 - Disposizioni in materia di promozione della cultura dell'abitare
                sociale
    Art.   42 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2013,
                n. 42
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    Art.   43 - Disposizioni per l’attuazione degli articoli 17 e 18 della legge
                regionale 2 agosto 2010, n. 9
    Art.   44 - Modifiche al comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 20
                agosto 2012, n. 24
    Art.   45 - Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti
                tecnici superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno
                2007 n. 18
    Art.   46 - Attuazione del programma di contributi per esigenze di tutela
                ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli
                effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
    Art.   47 - Disposizione a sostegno delle imprese di pesca
    Art.   48 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008,
                n. 34
    Art.   49 - Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del
                novecento e degli archivi storici pugliesi
    Art.   50 - Interventi di promozione e sostegno della Street Art
    Art.   51 - Misure in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio di
                archeologia e architettura industriale e rurale e modifica alla
                legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40
    Art.   52 - Voucher       per   la    fruizione    di    spazi    Coworking        e
                Makerspace/FabLab
    Art.   53 - Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici
    Art.   54 - Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità
    Art.   55 - Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 24
                settembre 2012, n. 25
    Art.   56 - Contributi in conto capitale per costruzione, completamento,
                ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - articolo 8
                della legge regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. Scorrimento
                graduatorie
    Art.   57 - Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2001,
                n. 11
    Art.   58 - Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012,
                n. 24
    Art.   59 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n.
                9
    Art.   60 - Contributi a sostegno dell'acquisto di strumentazione tecnico-
                diagnostica per le cure sanitarie presso le case circondariali
                pugliesi
    Art.   61 - Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale
    Art.   62 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018, n.
                48
    Art.   63 - Città di Grottaglie – Città europea dello sport 2020
    Art.   64 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
    Art.   65 - Attività dell’Osservatorio faunistico regionale
    Art.   66 - Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili
                sanitari
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    Art.   67 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
    Art.   68 - Realizzazione studio sulla risorsa idrica nei territori delle
                province di Lecce, Brindisi e Taranto
    Art.   69 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n.
                24
    Art.   70 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013,
                n. 42
    Art.   71 - Contributo straordinario per la costituzione del Polo formativo di
                eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a
                Taranto
    Art.   72 - Disposizioni in materia di inquadramento
    Art.   73 - Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di
                Limbiate
    Art.   74 - Adesione della Regione Puglia all'Agenzia per l'occupazione e
                sviluppo dell'Area nord Barese – Ofantina
    Art.   75 - Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33
    Art.   76 - Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze
                del consumo di bevande alcoliche
    Art.   77 - Ulteriore differimento termini
    Art.   78 - Interventi finanziari in materia di progetti di turismo sanitario
    Art.   79 - Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci
    Art.   80 - Promozione delle Ecofeste
    Art.   81 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8
    Art.   82 - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32
    Art.   83 - Disposizioni in materia di Rete assistenziale territoriale
    Art.   84 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67
    Art.   85 - Modifiche alla l.r. 42/2013
    Art.   86 - Disposizioni in materia di assistenza psicologica
    Art.   87 - Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento
                barriere architettoniche (PEBA)
    Art.   88 - Valorizzazione di cavità ipogeiche - legge regionale 4 dicembre
                2009, n. 33 (Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e
                speleologico)
    Art.   89 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 10 agosto 2018, n.
                44
    Art.   90 - Contributi a sostegno degli interventi di recupero e restauro
                dell'edificio "Casa Paisiello" di Taranto
    Art.   91 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 2017, n.
                9
    Art.   92 - Modifiche all’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006,
                n. 19
    Art.   93 - Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali
    Art.   94 - Contributi per il finanziamento di corsi RBT e corsi di
                aggiornamento per il personale dei centri CAT e per progetti
                pilota nel campo della gestione dell’autismo
    Art.   95 - Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22
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    Art.    96 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2017
    Art.    97 - Modelli e sistemi innovativi a sostegno di un'archivistica
                 partecipativa
    Art.    98 - Misure per concorrere all'integrazione socio-culturale dei
                 braccianti agricoli stagionali
    Art.    99 - Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
    Art.   100 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
    Art.   101 - Incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione
                 dei rifiuti non inviati a riciclaggio e degli obiettivi di raccolta
                 differenziata e riciclo
    Art.   102 - Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti
    Art.   103 - Disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei rifiuti
    Art.   104 - Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi
                 urbani dovuto per l’anno 2019
    Art.   105 - Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni
                 soggette ad autorizzazione integrata ambientale
    Art.   106 - Disposizioni finanziarie per la ricerca operativa in materia di
                 monitoraggio e controllo ambientale
    Art.   107 - Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio
    Art.   108 - Contributi in favore dei Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e
                 Sava e/o dei comuni associati per la redazione dei Piani urbani di
                 mobilità sostenibile "PUMS"
    Art.   109 - Disposizioni attuative della legge regionale 25 gennaio 2018, n.
                 2
    Art.   110 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24
    Art.   111 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2018, n.
                 44
    Art.   112 - Fondo di rotazione per la promozione, il consolidamento e lo
                 sviluppo dell'occupazione nella cooperazione
    Art.   113 - Disposizioni in materia di demanio
    Art.   114 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.
                 3

    CAPO II - Disposizioni finali

    Art. 115 - Norma di rinvio

    CAPO III - Riconoscimento debiti fuori bilancio

    Art. 116 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73,
               comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno
               2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
               2014, n. 126
    Art. 117 - Ulteriore riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
               dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo
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               23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo
               10 agosto 2014, n. 126.
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    LEGGE REGIONALE

    “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
    bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di
    stabilità regionale 2019)”

    Il Consiglio regionale ha approvato
    la seguente legge:

                                   TITOLO I
                     DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

                                       Art. 1
                            Spesa a carattere pluriennale

    1.     Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
    spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati,
    per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella
    tabella “A” allegata alla presente legge.

                                     Art. 2
               Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

    1.     L’esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI)
    autorizzato dall’articolo 11 legge regionale del 19 febbraio 2016, n. 1
    (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
    pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale
    2016) è rideterminata in euro 57.510.640,78 per l’esercizio finanziario 2019
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                                                                                      9

    ed euro 39.423.652,44 per l’esercizio finanziario 2020 in relazione alle
    esigenze di liquidazione delle spese di investimento relative alla quota di
    cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione
    comunitaria 2014-2020, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 1 alla
    presente legge.

    2.    L’incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma precedente
    in termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della seguente
    programmazione della spesa di investimento sul bilancio pluriennale 2019-
    2021:
       a) nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.339.152,03; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 368.500,07;
       b) nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 5.379.924,12; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 3.888.180,74;
       c) nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 2.346.081,18; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 2.893.592,70;
       d) nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 11.128.201,25; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 9.562.147,94;
       e) nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 16.658.700,15; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 2.448.481,70;
       f) nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 405.331,73; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 378.696,65;
       g) nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa 8.053.582,14; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 7.949.359,61;
       h) nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.480.490,93; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 7.382.405,10;
       i) nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione
          finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.719.177,25; dotazione
          finanziaria 2020 competenza euro 4.552.287,92.

    3.     La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio
    che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione
    della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR
    Puglia 2014-2020.

    4.     L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso per
    quindici anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, valutato
    in euro 6 milioni 380 mila nell’esercizio finanziario 2019, euro 10 milioni 880
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       10

    mila nell’esercizio finanziario 2020 ed euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio
    finanziario 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo, bilancio
    pluriennale 2019–2021, con imputazione della rata annuale, per sorte
    capitale nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi
    nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità
    successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2019-2021 di cui
    alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti
    periodi.

                                 TITOLO II
                   NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
                                 E DIVERSE

                                          CAPO I
                      Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

                                       Art. 3
     Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia
                                       S.p.A.

    1.     Al fine di provvedere all’aumento di capitale sociale della Società
    controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguarlo all’importo previsto
    dalla normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della
    missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria
    per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro
    8.331.082,73.

                                          Art. 4
     Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia S.p.A.

    1.     Al fine di provvedere all’acquisto di quote azionarie della Società
    controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per un’interessenza pari allo 0,159 per
    cento del capitale sociale, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della
    missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria
    per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, euro
    33.300,00.
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                        11

                                        Art. 5
      Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio
                                        2018

    1.     Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2018 al
    Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale
    dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
    della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
    finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
    di euro 50 milioni.

                                         Art. 6
         Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale

    1.     Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario regionale
    per la copertura delle posizioni debitorie afferenti le gestioni liquidatorie
    delle cessate ex UU.SS.LL., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
    della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
    finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
    di euro 3 milioni.

                                        Art. 7
                      Disposizioni in materia contabile sanitaria

    1.      Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente
    e capitale, impegnate nel rispetto dell’articolo 20 del decreto legislativo 23
    giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
    contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
    organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42),
    modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,
    possono essere ridestinate alle finalità sanitarie per garantire l’integrale
    utilizzo delle risorse.

                                         Art. 8
       Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e
     modifiche alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5

    1.    L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1
    della legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 (Provvidenze a favore
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       12

    delle farmacie rurali) a decorrere dall’anno 2019 è rideterminata nella
    misura annua di:
      a) euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino
          a mille abitanti;
      b) euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione
          compresa tra milleuno e duemila abitanti;
      c) euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione
          compresa tra duemilauno e tremila abitanti.

    2.     Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio
    autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è
    assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
    termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione
    finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
    finanziari 2020 e 2021.

    3.      L’articolo 2 della l.r. 22/2013 è sostituito dal seguente:

         “Art. 2
         Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL)

         1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e
         le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali
         le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che
         le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare
         cui dette indennità si riferiscono.”.

    4.     Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5
    (Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico
    territoriale) è sostituito dal seguente:
        “3. Agli effetti della presente legge per "chiamata" si intende:
           a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla
              quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di
              urgenza della prescrizione;
           b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi
              della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e
              comunque nei casi di effettiva necessità.”.

                                             Art. 9
           Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18

    1.     All’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 (Testo unico
    sulla disciplina del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 sono aggiunti
    i seguenti commi:
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                         13

        “1 bis. Al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali,
         in deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, nei
         limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione concorre in favore della
         Città metropolitana di Bari, delle province e dei comuni all’eventuale
         maggiore onere riveniente dall’istituzione dei servizi di trasporto
         aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità alle
         disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, fermo restando
         l’intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della
         programmazione regionale.

         1 ter. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 bis., nel
         bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10,
         programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in
         termini di competenza, di euro 11 milioni 500 mila per l’esercizio 2020
         e a di euro 23 milioni per l’esercizio 2021.

         1 quater. Gli stanziamenti di cui al comma 1 ter. sono ripartiti tra gli
         enti locali sopra richiamati, con criteri stabiliti in successivi
         provvedimenti della Giunta regionale, sulla base degli effettivi oneri
         contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o
         contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta regionale
         agli enti locali sono destinate al Fondo regionale dei trasporti (FRT) -
         esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve
         gravare sul bilancio regionale.”.

                                        Art. 10
                   Contributi per investimenti in attività estrattive

    1.     Allo scopo di concorrere alle spese di investimento in favore del
    settore attività estrattive previste dall’articolo 8, commi 4 bis e 4 ter, della
    legge regionale 22 maggio 1985 n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività
    delle cave), il 90 per cento degli introiti derivanti dalla tariffa delle attività
    estrattive è destinato alla predetta finalità con imputazione al bilancio
    autonomo regionale nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 2.

                                      Art. 11
      Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree
                                     costiere

    1.   Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di rifiuti
    presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
    missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                         14

    tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre
    1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale
    contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
    2019, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. La medesima
    dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno
    degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

                                        Art. 12
     Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
                                          549

    1.   Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
    normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di
    produzione dei rifiuti e di riciclo, all'Agenzia territoriale della Regione Puglia
    per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri di
    proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità
    prescritte dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
    razionalizzazione della finanza pubblica), è assegnata, a valere sulle entrate
    del tributo speciale di cui all'articolo 3, commi 24 e 41 della legge l.
    549/1995, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in
    termini di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni con imputazione alla
    missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.

                                      Art. 13
         Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico
                            ambientale regionale (PEAR)

    1.    Al fine di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire studi
    necessari a completare gli scenari di piano, l’ulteriore implementazione delle
    azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica ed
    emissiva correlata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
    missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria
    per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro
    200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è
    assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

                                      Art. 14
      Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

    1.    Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       15

    corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
    l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1) la somma
    di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta
    di legge in materia di politiche regionali di mitigazione e adattamento ai
    cambiamenti climatici.

                                        Art. 15
                Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio

    1.     Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi
    interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e),
    del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
    del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
    come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di
    controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in
    difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente
    all'esperimento della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una
    sanzione pecuniaria. L’entità della sanzione è determinata sulla base della
    maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare
    ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26
    settembre 1997.

    2.    All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1
    concorre la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia.

    3.    La Regione, ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui
    al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica
    convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e
    agroalimentare dei Carabinieri.

    4.     All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1
    provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante
    dell'ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20
    (Norme per la pianificazione paesaggistica), ove individuato.

    5.     I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di
    cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di
    interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli
    immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

    6.    Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle
    sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo,
    parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio
    regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                      16

    5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di
    recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
    aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

    7.     Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte
    entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito
    della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione
    finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
    di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
    competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

                                      Art. 16
                 Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali

    1.     Al fine di sostenere gli enti di gestione delle aree naturali protette
    regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per la
    pianificazione paesaggistica) nelle funzioni di sorveglianza previste
    dall'articolo 24 della stessa legge, nel bilancio regionale autonomo,
    nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria
    è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari
    2020 e 2021.

    2.     Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche
    caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione
    Puglia, enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale
    e agroalimentare dei Carabinieri.

                                    Art. 17
          Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese

    1.      Al fine di concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
    ciclovia dell’Acquedotto pugliese, in relazione all’articolo 10 della legge
    regionale 23 gennaio 2013 n. 1 (Interventi per favorire lo sviluppo della
    mobilità ciclistica), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
    missione 10, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria,
    in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila per l’esercizio finanziario
    2019 e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi
    finanziari 2020 e 2021 e, nell’ambito della missione 10, programma 5, titolo
    2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       17

    di euro 70 mila per l’esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza,
    di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

                                     Art. 18
                             Programmi d'Area integrati

    1.      Al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace
    predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla
    legge regionale 22 dicembre 2017, 63 (Norme per Programmi d'Area
    Integrati) per i programmi d'area integrati e l'elaborazione dei progetti
    preliminari e delle attività di informazione e partecipazione previsti, nel
    bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 18, programma 1,
    titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, in
    termini di competenza di cassa, di euro 500 mila.

    2.    Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le
    modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

                                        Art. 19
                            Progetti integrati di paesaggio

    1.     Per indirizzare e sostenere la rigenerazione dei paesaggi compromessi
    e degradati per effetto della espansione della Xylella nell'Area interna del
    sud Salento Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto
    integrato di paesaggio in attuazione dell'articolo 21 del Piano paesaggistico
    territoriale regionale (PPTR).

    2.     Nell'ambito del Progetto integrato di paesaggio, la Giunta regionale è
    autorizzata a individuare nei piccoli proprietari i beneficiari di un contributo
    pubblico per la sperimentazione di progetti integrati di recupero dei
    paesaggi spogli e compromessi.

    3.     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con
    dipartimenti universitari e istituti di ricerca scientifica per la realizzazione
    del progetto di cui al comma 1.

    4.    Per i progetti sperimentali previsti al comma 2, nel bilancio regionale
    autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata
    una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e di cassa, di euro 200 mila.
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                      18

    5.    Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3, nel bilancio
    regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è
    assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in
    termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.

                                        Art. 20
        Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell'e-
                            government e dell'agenda digitale

    1.     Per l’espletamento delle attività collegate al riuso di sistemi
    informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia (attività
    di manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l’Amministrazione cedente
    sopporta per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile), nel
    bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 8,
    titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
    2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima
    dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno
    degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

                                        Art. 21
      Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi
               regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24

    1.     Al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture di
    assistenza tecnica di cui all’articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2013,
    n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato
    pugliese) e all’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice
    del commercio), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
    14, programma 1, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per
    l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50
    mila e, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, una dotazione
    finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa,
    di euro 50 mila.

    2.     Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di
    riparto e le modalità di assegnazione delle predette risorse, individuando
    annualmente gli obiettivi strategici prioritari.
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       19

                                         Art. 22
      Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla
                        legge regionale 7 agosto 2002, n. 15

    1.      L’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma
    della formazione professionale) è sostituito dal seguente:

        “Art. 29
        Certificazione delle competenze

        1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale
        accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla
        persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in
        contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione
        avente valore di atto pubblico, di parte terza.

        2. Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le
        figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure
        professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di
        istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
        all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione
        delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
        l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
        informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
        certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
        della legge 28 giugno 2012, n. 92.).

        3. La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una
        figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura
        professionale.

        4. La certificazione prevede un'attestazione di parte terza ai sensi del
        d.lgs. 13/2013 ed ha valore sull'intero territorio nazionale.

        5. Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono
        innanzi a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi
        criteri deliberati dalla Giunta regionale.

        6. La commissione per il rilascio di certificazione è composta da:
         a) un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle
            attività valutative;
         b) un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per
            gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
         c) un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale
            con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale
            delle operazioni.
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                        20

        7. In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di
        riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere
        individuati più esperti alla funzione di realizzazione delle attività
        valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale,
        secondo le modalità che saranno definite dalla Regione.

        8. I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi
        regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei
        requisiti richiesti per l’inserimento nei citati elenchi.

        9. Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei principi
        di collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza.

        10. Le modalità specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di
        attestati conseguibili sono adottati con apposita deliberazione della
        Giunta regionale con cui vengono altresì definite, in via transitoria, le
        modalità di individuazione dei componenti di cui al comma 6, nelle more
        della costituzione degli elenchi di cui al comma 8 che avverrà entro sei
        mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.

        11. La composizione della commissione relativa a percorsi formativi
        afferenti al “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei
        percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o
        regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al
        conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività
        lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore,
        seguono quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento.

        12. In caso di assenza di specificazione, la composizione di esame segue
        quanto stabilito per la certificazione delle competenze di cui al comma
        6.

        13. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da
        norme specifiche.

        14. Nel caso di attività formative previste da norme nazionali o regionali
        che definiscono specifiche modalità di accertamento delle competenze si
        applica quanto in esse previsto.

        15. Ai componenti delle commissioni d'esame è corrisposto un
        compenso nella misura stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di
        cui al comma 10.”.
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                      21

                                         Art. 23
     Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità
                             dell'alta formazione artistica

    1.      Al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul
    territorio, è concesso un contributo straordinario alle accademie d’arte
    presenti sul territorio regionale.

    2.     Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
    nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria,
    in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari
    2020 e 2021.

    3.      La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse
    di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato
    dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle
    risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio
    regionale.

                                       Art. 24
    Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a
                             rischio esclusione sociale

    1.     Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
    corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
    l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma
    di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta
    di legge in materia di integrazione dei minori in situazione di disagio
    economico e sociale, riconoscendo il valore della cultura e della pratica
    teatrale come strumento d'inclusione sociale e nella lotta alla povertà
    educativa, per il rafforzamento delle competenze chiave europee e per il
    pieno sviluppo della persona umana. Il predetto stanziamento è assegnato,
    per il tramite dei comuni, alle compagnie teatrali pugliesi che abbiano
    ottenuto il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali
    (MIBACT), specializzate nell'uso di linguaggi artistici dedicati ai ragazzi.

                                         Art. 25
      Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni, imprese e
                terzo settore per la transizione al mondo del lavoro
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                         22

    1.      Per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia
    finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo
    accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un contributo
    straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni,
    imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette
    finalità.

    2.     Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
    nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e cassa, di euro 100 mila.

                                       Art. 26
     Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di
                               bonifica commissariati

    1.     Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI,
    della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia
    di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10
    milioni, anche per l’esercizio finanziario 2019.

    2.     Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità
    di cui all’articolo 12, comma 2 della l.r. 1/2017.

    3.     Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le
    modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come
    sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38.

                                       Art. 27
                           Gestione specie esotiche invasive

    1.      Al fine di garantire l’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre
    2017 n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
    regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
    22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
    l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), le cui norme
    attribuiscono alle regioni compiti di monitoraggio, gestione e contenimento
    degli effetti negativi prodotti dalla diffusione delle specie esotiche invasive di
    rilevanza unionale di cui al medesimo regolamento, nel bilancio regionale
    autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è
    assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                        23

    termini di competenza e cassa, di euro 60 mila. La medesima dotazione
    finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi
    finanziari 2020 e 2021.

                                        Art. 28
       Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l.
                                        Onlus

    1.     Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle
    vittime di reato e alla creazione di un centro di giustizia riparativa, è
    concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo
    straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività
    erogate in favore delle vittime.

    2.     Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
    nell’ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e cassa, di euro 100 mila.

                                        Art. 29
             Interventi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati

    1.      Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di
    accoglienza straordinaria (CAS) gli strumenti e le competenze necessarie
    per l'inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di
    accompagnamento          sociale,    psicologico     e   legale,    oltre    che
    dell'alfabetizzazione, istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero
    di situazioni abitative per l'accoglienza notturna degli uomini single. Per le
    predette finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
    12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
    l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300
    mila.

    2.     La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e
    modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

                                       Art. 30
     Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       24

    1.     Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
    corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
    l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma
    di euro 120 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta
    di legge in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione (atto
    consiliare n.1038/A).

                                          Art. 31
       Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4
     luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
             genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
                          dell’autodeterminazione delle donne)

    1.     Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte
    corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
    l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma
    di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta
    di legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il
    sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione
    delle donne (atto consiliare n. 1064/A).

                                       Art. 32
       Contributo associazioni protezione civile per bando triennio 2016-2018

    1.     Alle associazioni pugliesi di protezione civile partecipanti al bando
    "Potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle associazioni di
    Protezione civile triennio 2016-2018", è concesso un contributo pari alla
    quota di cofinanziamento sostenuta.

    2.     Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
    nell'ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e cassa, di euro 79.454,07.

                                        Art. 33
                     Interventi per esplorazione fenomeni carsici

    1.     In relazione al programma esplorativo di cui all'articolo 45, comma
    1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la
    formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                       25

    della Regione Puglia), ulteriormente sviluppato con l'articolo 44 della legge
    regionale 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di
    previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), al fine
    di sostenere l'esplorazione di fenomeni carsici rinvenuti nel territorio
    comunale è concesso al Comune di Martina Franca un contributo
    straordinario.

    2.     Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
    nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e cassa, di euro 100 mila.

                                    Art. 34
                   Completamento percorso di studi altomedievali

    1.     Al fine di completare il percorso di studi altomedievali avviati con la
    ricerca "Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'alto medioevo", è
    concesso al Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM) un contributo
    straordinario di euro 30 mila per la ricerca su "Arabi, Ebrei, Normanno-Svevi
    in Puglia nell'alto medioevo". La predetta spesa trova copertura nell’ambito
    dello stanziamento appostato sul “Fondo speciale per la cultura ed il
    patrimonio culturale”, di cui all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre
    2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
    bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità
    regionale 2017).

                                         Art. 35
     Ulteriori modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

    1.      All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009 n. 14
    (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
    miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come
    modificato dall’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59
    (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure
    straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento
    della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), le parole: "nonché gli
    edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima
    pari a 1000 m3", sono sostituite dalle seguenti: "e non residenziali o misti".

    2.    All’articolo 5, comma 3 bis., della legge regionale 30 luglio 2009, n.
    14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
    miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                          26

    integrato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 17
    dicembre 2018, n. 59, le parole: “La realizzazione degli interventi di cui agli
    articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di
    urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico
    urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo”, sono sostituite dalle
    seguenti: “Qualora l’area interessata agli interventi di cui all’articolo 4 risulti
    priva di urbanizzazioni primarie.”.

                                         Art. 36
      Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate -
                articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1

    1.     Al fine di trasferire in piena scala tecnologica il processo di riuso
    potabile, attivato con l'articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n.
    1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
    pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
    2016), e rendere fruibile a scopi ambientali e didattici il sito interessato, nel
    bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 4,
    titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario
    2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

    2.     Le somme destinate alla fruibilità del sito a scopi ambientali e
    didattici non possono essere superiori a un quinto della dotazione finanziaria
    assegnata.

                                     Art. 37
       Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese - Re.Ger.O.P.

    1.      Nell'ambito del progetto di recupero del germoplasma olivicolo
    pugliese (Re.Ger.O.P.), finanziato dal programma di sviluppo rurale Feasr
    (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2014-2020 e assegnato
    all'Università degli studi di Bari, è concesso un ulteriore contributo
    finalizzato ad ampliare l'attività di ricerca sulla caratterizzazione genica, e in
    particolare sull'analisi della variabilità genetica e dell'espressione genica in
    genotipi di olivo.

    2.     Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo,
    nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una
    dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di
    competenza e cassa, di euro 80 mila.
C onsiglio Regionale della Puglia
                                                                                        27

                                       Art. 38
                     Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella

    1.     Nell'ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con
    delibera CIPE per la lotta al batterio Xylella fastidiosa, la Giunta regionale
    eroga congrui finanziamenti finalizzati, compatibilmente con la declaratoria
    dell'assegnazione, al reimpianto delle specie arboree di ulivo eradicate a
    causa del disseccamento provocato dal batterio Xylella fastidiosa o della
    prescrizione di eradicazione al fine del contenimento delle aree di contagio.

    2.    I finanziamenti di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili
    con quelli previsti dalla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale Puglia
    2014-2020.

                                           Art. 39
        Contributi per l'acquisto e l'installazione di strutture per la vendita di
         prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso

    1.     La Regione promuove e supporta la vendita di prodotti ittici a
    chilometro zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato
    all'acquisto e alla installazione di strutture amovibili adeguatamente
    attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico
    diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni
    locali, il contrasto all'abusivismo, l'adeguamento alle norme igieniche
    previste nel settore e la tutela del decoro urbano. Le installazioni possono
    essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che
    abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative
    di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per
    cento della spesa prevista nel progetto.

    2.      Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro sessanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri
    e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi,
    riconoscendo priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più
    di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati
    ittici organizzati.

    3.    Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo
    regionale, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata
    una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di
    competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è
    assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari
    2020 e 2021.
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