Decreto-legge n. 56/2021 - (cd. Decreto Proroghe) - 3 maggio 2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Decreto-legge n. 56/2021 (cd. Decreto Proroghe) 3 maggio 2021
Sommario 1. Premessa 2 2. Lavoro agile nella PA 2 3. Camere di Commercio 2 4. Golden Power 2 5. Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 3 6. Accelerazione interventi per l’ottemperanza a misure di sicurezza 3 7. Misure in materia di controlli radiometrici 3 1
1. Premessa Lo scorso 30 aprile è stato pubblicato in GU il Decreto-legge n. 56/2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Decreto Proroghe). Il provvedimento ha lo scopo di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito una breve descrizione delle misure di maggiore interesse. 2. Lavoro agile nella PA • Fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate, ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50% del personale; • vengono riviste le percentuali dei lavoratori che possono avvalersi del lavoro agile nell’ambito dei POLA (Piani organizzativi del lavoro agile), riducendo dal 60% al 15% la misura minima di attività da svolgere in lavoro agile e prevedendo che, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta. 3. Camere di Commercio Il termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio è prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2021. 4. Golden Power Viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine del “regime temporaneo”, introdotto per far fronte all’emergenza epidemiologica, dal DL n. 137/2020. Come noto, la disciplina previgente aveva esteso, oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, l’ambito di applicazione dell'obbligo di notifica delle operazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all’acquisto), sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall’art. 4, par. 1, lett. a)-e) del regolamento (UE) 2019/452 (compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo), sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente 2
all’UE, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all’UE, a prescindere dall’assunzione del controllo. Le disposizioni “temporanee”, il cui termine era stato già posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 e ulteriormente prorogato dal decreto in esame fino al 31 dicembre 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l’obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale (cioè fino al 31 dicembre 2021), ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e provvedimenti restano validi anche dopo il termine del 31 dicembre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi dopo tale termine. 5. Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione Per gli interventi inseriti nel Piano di sviluppo e coesione, valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. 6. Accelerazione interventi per l’ottemperanza a misure di sicurezza Viene previsto che le misure di semplificazione di procedimenti amministrativi per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria, introdotti dal DL Rilancio ed efficaci fino al 30 dicembre scorso, si applichino nuovamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2021. Il riferimento è agli iter autorizzativi per i piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass) necessari ad assicurare il distanziamento sociale in luoghi all’aperto (spiagge libere, piscine, parchi). 7. Misure in materia di controlli radiometrici Nelle more dell’adozione del Decreto del Mise con il quale saranno definite le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e comunque fino al 30 settembre 2021, viene prevista l’applicazione delle norme vigenti in materia di controlli radiometrici sui prodotti metallici. 3
Il decreto, dando attuazione alla disciplina europea in materia, dovrà definire le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente e le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi. Si tratta di una misura più volte sollecitata da Confindustria, in quanto la mancata adozione del decreto attuativo entro il 30 aprile avrebbe reso automaticamente operative una serie di norme tecnicamente inattuabili da parte degli impianti siderurgici e metallurgici, comportando al contempo criticità logistiche che avrebbero impedito il normale funzionamento dell'intera filiera dei prodotti metallici. 4
Puoi anche leggere