DDL S. 900 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia
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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 900 Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia 21/11/2021 - 08:32
Indice 1. DDL S. 900 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 900 4
DDL S. 900 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 900 - XVIII Leg. 1. DDL S. 900 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 900 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 900 XVIII Legislatura Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia Iter 11 dicembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.900 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Tommaso Cerno ( PD ) Cofirmatari Gianni Pittella ( PD ) (aggiunge firma in data 7 novembre 2018) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 25 ottobre 2018; annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018. Classificazione TESEO CURE MEDICHE E CHIRURGICHE , CONSENSO , ATTI DI DISPOSIZIONE , EUTANASIA Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanita') in sede redigente l'11 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 70 dell'11 dicembre 2018. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 900 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 900 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 900 1.2.1. Testo DDL 900 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 900 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori CERNO e PITTELLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2018 Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia Onorevoli Senatori. - Ben oltre la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, è a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza. I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader radicali Luca Coscioni e Piero Welby. Oggi chi aiuta un malato terminale a morire - magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro - rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga sia dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento terapeutico. Per rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole chiare, che stabiliscono con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all'eutanasia. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa: a) provenga da soggetto maggiorenne; b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall'articolo 4; c) sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea, dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, «fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura». Art. 2. 1. I personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell'articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento. Art. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti di eutanasia, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata; Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 900 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 900 b) il paziente sia maggiorenne; c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall'articolo 4; d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso; e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; f) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e dei prevedibili sviluppi clinici e abbia discusso di ciò con il medico; g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove è praticato il trattamento eutanasico. Art. 4. 1. Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall'articolo 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni. 2. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara e inequivocabile e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi. 3. La conferma del fiduciario ai sensi del comma 1 deve essere espressa per iscritto in modo chiaro e inequivocabile. 4. Ove le condizioni di cui al presente articolo, unitamente al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), siano rispettate, non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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