LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011

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LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011
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       A cura di Villiam Zanoni

LA TOTALIZZAZIONE DEI
 PERIODI ASSICURATIVI
 DECRETO LEGISLATIVO
     N° 42/2006
  LEGGE N° 247/2007
   DECRETO LEGGE
     N° 201/2011
 CONVERTITO IN LEGGE
     N° 214/2011
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       A cura di Villiam Zanoni

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LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011
Totalizzazione
  La nuova disposizione esordisce
  con la conferma delle vigenti
  disposizioni in materia di
  ricongiunzione (legge n° 29/1979
  e legge n° 45/1990) ed
  implicitamente delle stesse norme
  relative all’INPGI, all’ENPALS ed
  alle gestioni speciali dei lavoratori
  autonomi
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                Totalizzazione
 Norma di legge                   Tipologie contributive
Art. 16 legge n°     Iscritti FPLD e gestioni autonome
233/90
DPR n° 1420/71       INPS e ENPALS
Legge n° 1122/55     INPS eINPGI1
art. 3
Legge n° 523/54 e Iscrizioni a più gestioni INPDAP
DPR n° 1092/73
Art. 1 e 2 Legge n° Non essere titolari di pensione e avere
29/79               contributi in almeno 2 casse

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FONDI                                      FONDI
  SOSTITUTIVI                                ESCLUSIVI

                 A.G.O.

     FONDI                                     FONDI
  ESONERATIVI                               INTEGRATIVI

                         Altre
                         Casse
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            Totalizzazione
Dopo l’emanazione delle relative disposizioni,
sono state impartite le prime istruzioni:

Ministero del lavoro – nota del 2 marzo 2006;
INPS – circolare n° 69 del 9 maggio 2006;
INPS – messaggio n° 30610/2006
INPS – messaggio n° 5188/2007
INPS – messaggio n° 8478/2007
INPDAP – circolare n° 5 del 25 gennaio 2007
INPS – circolare n° 9 del 17 gennaio 2008
INPS – convenzione con altre casse in corso di
stipula

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Totalizzazione

      L'esercizio della facoltà di
    totalizzazione richiede che
   l'interessato faccia espressa
     domanda di pensione con
  contestuale dichiarazione che
   intende avvalersi dei regime
      della totalizzazione dei
   periodi assicurativi di cui al
         D.lgs. n° 42/2006.

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       Totalizzazione

Le prestazioni liquidabili:
pensione di vecchiaia
pensione di anzianità con 40
 anni di anzianità contributiva
pensione di inabilità
pensione indiretta ai superstiti

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Totalizzazione per VO e ANZ

   Requisito fondamentale
  era quello della esistenza
     di almeno 3 anni di
  contribuzione in ciascuna
  gestione che concorre alla
        totalizzazione.

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Totalizzazione per VO e ANZ
 Al fine del raggiungimento dei 3
anni sono utili anche le diverse
maggiorazioni e le contribuzioni
figurative, oltre che ovviamente le
contribuzioni volontarie.
 Ai fini del diritto alla totalizzazione
si prendono in considerazione solo i
periodi non sovrapposti, ferma
restando la relativa utilità ai fini della
misura.
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Totalizzazione e DL n°
       201/2011 convertito in
         legge n° 214/2011

   E’ stato abrogato il requisito
   dei 3 anni, per cui oggi sono
        utili tutte le diverse
     contribuzioni in ciascuna
   cassa a prescindere dalla loro
             consistenza.

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Totalizzazione per VO e ANZ
 La totalizzazione deve riguardare tutti e
per intero i periodi assicurativi.
 La richiesta di restituzione dei contributi,
ove prevista, presentata successivamente
alla data di entrata in del decreto legislativo
(2 marzo 2006), preclude il diritto
all’esercizio della facoltà di totalizzazione
(e se fatta prima ??)
 Un rimborso chiesto entro tale data, esclude dalla
 totalizzazione solo la gestione destinataria della
 richiesta di rimborso.

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Totalizzazione per VO e ANZ

La contribuzione eventualmente
sovrapposta va valutata una sola
 volta sia per il raggiungimento
dei 3 anni in tutte le gestioni, sia
 ai fini del diritto alla pensione

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Totalizzazione per VO e ANZ
     Anno   Gestione 1         Gestione 2   Gestione 3
     1987                           X
     1988                           X
     1989       X                   X
     1990       X                   X
     1991       X                   X
     1992       X
     1993                                       X
     1994                                       X
     1995                                       X
     1996                                       X
     1997                                       X
     1998                                       X
     1999                                       X
     2000                                       X
     2001                                       X
     2002                                       X
     2003                                       X
     2004                                       X
     2005                                       X
     2006                                       X
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Totalizzazione per VO e ANZ
       Anno    Gestione 1         Gestione 2   Gestione 3
        1987       X
        1988       X
        1989       X                   X
        1990       X                   X
        1991       X                   X
        1992                           X
        1993                           X
        1994                           X           X
        1995                           X           X
        1996                           X           X
        1997                           X           X
        1998                           X           X
        1999                           X           X
        2000                                       X
        2001                                       X
        2002                                       X
        2003                                       X
        2004                                       X
        2005                                       X
        2006                                       X
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Totalizzazione per VO e ANZ
Requisiti di età e di contribuzione:
 aver compiuto il 65° anno di età (uomini
e donne) e un’anzianità contributiva almeno
pari a 20 anni,
   ovvero, indipendentemente dall’età
               anagrafica,
 possedere un’anzianità contributiva non
inferiore a 40 anni

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                  A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione per VO e ANZ
 Altro requisito:
 devono sussistere gli ulteriori requisiti,
 diversi da quelli di età ed anzianità
 contributiva, previsti dai rispettivi
 ordinamenti per l’accesso alla pensione
 di vecchiaia: cessazione attività, ecc..
 “… si precisa che solo nel caso in cui l’interessato abbia
 raggiunto congiuntamente i requisiti anagrafici e
 contributivi prescritti all’atto della risoluzione del
 rapporto di lavoro, lo stesso acquisisce secondo
 l’ordinamento dell’INPDAP un autonomo diritto alla
 pensione di vecchiaia o di anzianità secondo un sistema
 di calcolo retributivo o misto”. ?? (regola calcolo)
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                      A cura di Villiam Zanoni

Totalizzazione per inabilità
Facoltà estesa per la liquidazione
dei trattamenti pensionistici per
 inabilità assoluta e permanente

Il diritto si consegue in base ai requisiti di
 assicurazione e di contribuzione richiesti
  nella forma pensionistica nella quale il
 lavoratore è iscritto al verificarsi dello
              stato inabilitante.

                                                              18
                      A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione per inabilità
     Il diritto si consegue in base ai requisiti di
  assicurazione e di contribuzione richiesti nella
  forma pensionistica nella quale il lavoratore è
  iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

      Anche la attribuzione della eventuale
      maggiorazione segue le stesse regole

         A tale fine sono totalizzabili
         tutti i periodi a prescindere
                dalla loro entità
                (articolo 2, comma 2)
                                                      19
                     A cura di Villiam Zanoni

 Totalizzazione per inabilità

Se lo stato inabilitante si verifica in costanza di
iscrizione all’INPDAP il diritto è riconosciuto in
presenza di una inabilità:
  assoluta e permanente a qualsiasi attività
lavorativa ai sensi dell’articolo 2, comma 12,
legge n° 335/95
  assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro ai sensi articolo 7, lettera a), legge n°
379/55 o per il personale statale ai sensi
dell’articolo 42 del DPR n° 1092/73.
                                                      20
                     A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione per inabilità
 Il diritto si consegue in base ai requisiti di
  assicurazione e di contribuzione richiesti
   nella forma pensionistica nella quale il
  lavoratore è iscritto al verificarsi dello
      stato invalidante. (art. 2, comma 2)

 Infatti nel comma 2 manca l’inciso del
 comma 1 (“sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da
 quelli di …”)

                                                            21
                      A cura di Villiam Zanoni

Totalizzazione per indiretta
La facoltà è riconosciuta per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici ai superstiti di assicurato
ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver
acquisito il diritto a pensione

La nuova norma si applica solo per i decessi
avvenuti a decorrere dall’entrata in vigore del
decreto legislativo (3 marzo 2006).
Si devono verificare i requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti nella forma pensionistica
nella quale il dante causa era iscritto al momento
della morte.

                                                            22
                      A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione e ricongiunzione

   La domanda di ricongiunzione dei
   periodi assicurativi presentata dal
   3 marzo 2006 in poi e perfezionata
   mediante accettazione da parte
   dell’interessato, preclude il
   conseguimento dei trattamenti
   pensionistici da totalizzazione di
   cui al decreto legislativo.
                                                   23
                     A cura di Villiam Zanoni

Totalizzazione e ricongiunzione
            Domande presentate dal 6/12/2000

 Cosa è l’accettazione?
 a) Un provvedimento con onere si considera
    accettato, qualora entro 90 giorni dalla data di
    notifica, l’interessato non abbia manifestato la
    volontà di rinuncia, ovvero abbia effettuato il
    pagamento dell’onere in unica soluzione.
 b) In mancanza del versamento (o con onere zero)
    in unica soluzione o della rinuncia, il
    provvedimento si intende accettato trascorsi i
    90 gg dalla data di notifica (silenzio-assenso).
                                                   24
                     A cura di Villiam Zanoni

                                                        12
Totalizzazione e ricongiunzione
            Domande fino al 5/12/2000

 Cosa è l’accettazione?
 c) in presenza di un decreto di
   ricongiunzione a onere zero, decorso 1
   anno dalla notifica, il silenzio
   dell’interessato viene considerato “non
   accettazione della ricongiunzione”

                                                             25
                  A cura di Villiam Zanoni

Totalizzazione e ricongiunzione
      Una ricongiunzione ai sensi
      della legge n° 29/79 che ha
   lasciato fuori la contribuzione di
     una cassa libero professionale
     consente la totalizzazione ??
 Articolo 2 legge n° 29/79

 4 anni AGO 3 anni INPDAP                    23 anni ENPAM

       Decreto legislativo n° 42/2006 ??
                                                             26
                  A cura di Villiam Zanoni

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NOVITA’ PER
           TOTALIZZAZIONE
  L’INPS, con messaggio n° 30218 del 29
  dicembre 2009, previo parere del Ministero
  del Lavoro, ha chiarito che l’incompatibilità
  fra ricongiunzione (legge n° 29/79 e legge n°
  45/90) non trova applicazione per le
  operazioni già definite al 3 marzo 2006.
  Per le definizioni successive, invece, il
  problema rimane nella sua totale attualità.

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                      A cura di Villiam Zanoni

    Totalizzazione: il calcolo
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento
pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati.

   La misura del trattamento a carico degli enti
 previdenziali pubblici è determinata sulla base della
 disciplina prevista dal D.lgs 30/4/97, n° 180, in materia
 di opzione per la liquidazione del trattamento
 pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
 contributivo.

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                      A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione: il calcolo

    Nel caso in cui una quota di pensione
  sia liquidabile con il diritto autonomo,
  possono essere applicate le regole di
  calcolo della singola gestione
  (retributive o miste).

   Nota ministero del lavoro e circolare INPDAP

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                    A cura di Villiam Zanoni

    Totalizzazione: il calcolo

  Diritto autonomo pensione pubblica:
Vecchiaia

Età: deve essere maturata in costanza di
iscrizione
Contributi: 20 anni di contribuzione

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                    A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione: il calcolo
   Diritto autonomo pensione pubblica:
  Nel calcolare le relative quote di
  pensione pubblica si applicano le
  regole generali (retributivo e misto),
  determinando però l’anzianità
  contributiva al 31/12/1995 (18 anni)
  mediante la sommatoria di tutti gli
  spezzoni di contributi che
  concorrono alla totalizzazione.

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                           A cura di Villiam Zanoni

Totalizzazione: la decorrenza
Non sono previste le finestre di accesso

  Le pensioni vecchiaia, anzianità e
inabilità, derivanti dalla totalizzazione
decorrono dal 1° giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda di
pensione in regime di totalizzazione.
Attenzione quindi a governare la data di
risoluzione del rapporto di lavoro in funzione
della decorrenza della pensione, e non
viceversa.
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                           A cura di Villiam Zanoni

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Totalizzazione: la decorrenza
 Articolo 12, comma 3, del D.L. n° 78/2010
            in legge n° 122/2010

 Per i diritti maturati dal 1° gennaio
 2011 in poi vengono introdotte le
 finestre anche per le pensioni di
 vecchiaia e di anzianità da
 totalizzazione.
 Si applicano sempre le finestre
 previste per i lavoratori autonomi:
 + 18 mesi dal diritto
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                A cura di Villiam Zanoni

  Dal 1° gennaio 2012 che succede?
D.L. n° 98/2011 in Legge n° 111/2011,
         (articolo 18 comma 22-ter)
  Per chi accede a pensione con
  40 anni la finestra dei 12 o 18
  mesi, viene allungata di:
      1 mese        nel 2012
      2 mesi        nel 2013
      3 mesi        dal 2014
    Non si applica alla scuola
   Si applica alle totalizzazioni
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                A cura di Villiam Zanoni

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News!

           Dal 1° gennaio 2012 che succede?
        D.L. n° 210/2011 in Legge n° 214/2011,

          L’età di 65 anni è indicizzata
          alla speranza di vita, mentre i
          40 anni restano inalterati,
          fermo restando che si
          continuerà ad applicare la
          finestra di 18 mesi, con 1 mese
          in più nel 2012, 1 ulteriore
          mese dal 2013 e 1 ulteriore
          mese dal 2014 in poi.
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                      A cura di Villiam Zanoni

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