DIPENDENTE RINEGOZIAZIONE MUTUI - Guida alla
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Guida alla RINEGOZIAZIONE MUTUI DIPENDENTE E.T. CASA MUTUO A cura del Centro Studi Interdisciplinari Dipartimento di Ingegneria Civile “OPLONTIS” Libero SINFUB - Edizione febbraio 2015
INDICE Pag. 3 – DESTINATARI Pag. 4 – TIPOLOGIA MUTUI RINEGOZIABILI Pag. 5 – TASSI Pag. 6 – OPZIONI ACCESSORIE Pag. 7 – CONDIZIONI Pag. 8 – ITER
DESTINATARI Dal 9 FEBBRAIO al 30 SETTEMBRE 2015 potrà essere chiesta la rinegoziazione dei mutui dipendente da tasso fisso a tasso variabile. Ne hanno la facoltà i lavoratori: con contratto a tempo indeterminato con contratto di apprendistato che hanno aderito al Fondo di Solidarietà delle sotto indicate società - Intesa Sanpaolo - Eurizon Capital - Intesa Private Banking - I.S.G.S. - Equiter - Mediocredito - Banche dei Territori - Fideuram Vita - Intesa SP Personal Finance - Banca IMI - Infogrup - RE.O.CO. - Consorzio Studi e Ricerche Fiscali - Setefi - Intesa Sanpaolo Vita - IMI Investimenti/IMI Fondi Chiusi sgr - Sirefid - Intesa Sanpaolo Assicura ATTENZIONE Non possono fare richiesta di rinegoziazione: i pensionati il personale in servizio od in esodo che NON abbia aderito al c.d. “Nuovo Nuovo Pacchetto”. Pacchetto Pagina 3
TIPOLOGIA MUTUI RINEGOZIABILI E’ possibile chiedere la rinegoziazione dei mutui che siano: NON E’ POSSIBILE RINEGOZIARE a tasso FISSO, in AMMORTAMENTO da almeno 18 mesi e Mutui aventi condizioni ordinaria clientela; clientela per in regola con i pagamenti, questa fattispecie si dovrà ricorrere alla aventi le seguenti caratteristiche: rinegoziazione prevista per i mutui ordinaria clientela; clientela MUTUO 1^ CASA mutuo sottoscritto per l’acquisto – costruzione – Mutui ex CARIPLO con tasso del 2,75% ristrutturazione dell’immobile destinato ad modificabile su iniziativa aziendale; abitazione continuativa del dipendente e del suo nucleo familiare Mutui concessi su immobili NON destinati ad MUTUO CASA FIGLIO abitazione continuativa del dipendente e del suo mutuo sottoscritto per l’acquisto – costruzione – nucleo familiare, o dei figli; ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione continuativa dei figli del dipendente Mutui a tasso fisso con finalità di surroga erogati ai sensi della normativa “Nuovo Nuovo ATTENZIONE Pacchetto” Pacchetto Possono essere rinegoziati anche: Mutui in fase di preammortamento mutui già oggetto di precedente rinegoziazione da tasso variabile a tasso fisso a condizioni agevolate Mutui con mora sospesa mutui casa figlio di dipendenti in servizio od in esodo Mutui con piano di ammortamento già scaduto mutui ad elevato rapporto LTV ma che presentano rate in arretrato mutui doppia fascia previsti dalla normativa ex Gruppo SPIMI (la rinegoziazione a tasso variabile Mutui per i quali manchino, anche solo in parte, i riguarderà l’INTERO importo residuo, indipendentemente dati ipotecari; in questo caso sarà peraltro dal numero di fasce e dalla tipologia di tasso sufficiente regolarizzare la posizione con i dati applicata a ciascuna fascia) mancanti. Pagina 4
TASSI Ai mutui rinegoziati sarà applicato per TUTTA la durata del piano di ammortamento il tasso variabile così composto: LTV originario del MRO* + 0,65 mutuo fino all’80% LTV originario del MRO* + 0,90 mutuo oltre all’80% Il tasso, pertanto, non viene stabilito in funzione del capitale residuo o della durata residua del mutuo, bensì dell’originario rapporto tra importo del mutuo e valore dell’immobile (Loan To Value). *MRO alla data di stesura della Guida = 0,05 Il Main Refinancing Operations è il tasso praticato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principale. Pagina 5
OPZIONI ACCESSORIE Con la rinegoziazione del mutuo saranno AUTOMATICAMENTE inserite le seguenti condizioni: SOSPENSIONE RATE Dalla data di rinegoziazione, e a condizione di aver rimborsato almeno 24 mensilità, sarà possibile ottenere la sospensione del pagamento di (al massimo) 6 rate consecutive; la durata originaria del mutuo sarà allungata di tanti mesi quante saranno le rate sospese. La facoltà di chiedere la sospensione delle rate del mutuo è concessa per un massimo di 3 volte nell’arco di vita del mutuo, ed a condizione che tra una sospensione e l’altra siano state pagate regolarmente almeno 6 rate. Qualora il mutuo originario preveda già la possibilità di chiedere la sospensione, i periodi complessivamente fruibili (ante e post rinegoziazione) saranno comunque 3. COSTO – Nessuna commissione ATTIVAZIONE – Direttamente in filiale FLESSIBILITA’ FLESSIBILITA’ DURATA Il dipendente ha la facoltà di chiedere di allungare o ridurre la durata originaria del mutuo, fino ad un massimo di 10 anni, alle seguenti condizioni: devono esser state rimborsate regolarmente almeno 24 mensilità dalla data di rinegoziazione una sola volta nel corso della vita del mutuo alla NUOVA scadenza del mutuo l’età dell’intestatario del mutuo (o del più anziano tra gli intestatari in caso di mutui cointestati) NON deve superare gli 80 anni (o 81 e 6 mesi in caso di esercizio di tutte e 3 le sospensioni delle rate) la durata del mutuo, comprensiva anche dell’allungamento, NON può superare i 40 anni (41 e 6 mesi in caso di esercizio di tutte e 3 le sospensioni delle rate) COSTO – Nessuna commissione ATTIVAZIONE – Direttamente in filiale Pagina 6
CONDIZIONI PERIODICITA’ PERIODICITA’ RATE MENSILE (dopo la rinegoziazione le rate avranno periodicità MENSILE, indipendentemente dalla periodicità originaria: semestrale, trimestrale od altra). I mutui aventi la scadenza della rata diversa dal 1° del mese (es.: 30 giugno), avranno le rate che scadranno sempre nello stesso giorno. PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA ESENTE (nel caso fosse prevista nel mutuo originario sarà azzerata). CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA (senza intervento quindi del notaio). DECORRENZA Giorno successivo al perfezionamento della rinegoziazione (che è di norma successivo al giorno in cui si firma il contratto) ; la prima rata comprenderà: una quota interessi calcolata fino al giorno della rinegoziazione (compreso) applicando il tasso del mutuo originario una quota interessi calcolata dal giorno successivo alla rinegoziazione applicando il (nuovo) tasso variabile SPESE BANCA NESSUNA DECADENZA Le condizioni agevolate applicate dopo la rinegoziazione vengono meno dal momento in cui il dipendente (ivi compreso colui che si trova nel c.d. Fondo di Solidarietà Solidarietà) cessa dal servizio per causa diversa dal pensionamento o dal trasferimento del trattamento pensionistico a favore dei superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità. All’avverarsi della perdita dei requisiti il mutuo sarà indicizzato al parametro Euribor 1 mese + spread applicato ai Mutui Domus per la Clientela Ordinaria. Pagina 7
ITER Coloro che sono interessati alla rinegoziazione devono: a) premunirsi della copia del contratto di mutuo originario, b) nonché degli eventuali atti successivi che ne abbiamo apportato modifiche (come ad esempio le precedenti indicazioni avvenute dopo la stipula); c) dotarsi dell’ultima copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza incendio; d) contattare il proprio gestore di filiale; e) ricordarsi che la richiesta di rinegoziazione del mutuo deve essere sottoscritta da TUTTI gli intestatari del mutuo. Per coloro che non avessero già aderito alle condizioni “Nuovo Nuovo Pacchetto”, Pacchetto sarà necessario sottoscrivere il modulo per l’Adesione tardiva alle condizioni agevolate personale “Nuovo Nuovo Pacchetto” Pacchetto ATTENZIONE L’atto di rinegoziazione che sarà utilizzato per il perfezionamento della pratica dovrà essere firmato CONTESTUALMENTE da TUTTI gli INTESTATARI del mutuo e dagli eventuali TERZI DATORI di IPOTECA. Nel caso in cui il mutuo originario fosse assistito anche da garanzie fidejussorie, il GARANTE dovrà sottoscrivere l’ATTO di CONFERMA. Pagina 8
CREDITI Libero SINFUB Associazione Sindacale aderente alla Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni Via della Montagnola 37 – 30174 Venezia Mestre Telefono 0415441133 Fax 0415442709 Cellulare 3383316249 Web www.liberosinfub.com E-mail segreteria@liberosinfub.com
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