DIPENDENTE RINEGOZIAZIONE MUTUI - Guida alla

Pagina creata da Beatrice Falco
 
CONTINUA A LEGGERE
DIPENDENTE RINEGOZIAZIONE MUTUI - Guida alla
Guida alla
RINEGOZIAZIONE MUTUI DIPENDENTE
                                               E.T.
                                              CASA
                                             MUTUO

                      A cura del Centro Studi Interdisciplinari
               Dipartimento di Ingegneria Civile “OPLONTIS”
                      Libero SINFUB - Edizione febbraio 2015
INDICE

 Pag. 3 – DESTINATARI

 Pag. 4 – TIPOLOGIA MUTUI RINEGOZIABILI

 Pag. 5 – TASSI

 Pag. 6 – OPZIONI ACCESSORIE

 Pag. 7 – CONDIZIONI

 Pag. 8 – ITER
DESTINATARI
Dal 9 FEBBRAIO al 30 SETTEMBRE 2015 potrà essere chiesta la rinegoziazione dei mutui
dipendente da tasso fisso a tasso variabile.
Ne hanno la facoltà i lavoratori:
   con contratto a tempo indeterminato
   con contratto di apprendistato
   che hanno aderito al Fondo di Solidarietà
delle sotto indicate società
- Intesa Sanpaolo                          - Eurizon Capital     - Intesa Private Banking
- I.S.G.S.                                 - Equiter             - Mediocredito
- Banche dei Territori                     - Fideuram Vita       - Intesa SP Personal Finance
- Banca IMI                                - Infogrup            - RE.O.CO.
- Consorzio Studi e Ricerche Fiscali       - Setefi              - Intesa Sanpaolo Vita
- IMI Investimenti/IMI Fondi Chiusi sgr    - Sirefid             - Intesa Sanpaolo Assicura

ATTENZIONE
Non possono fare richiesta di rinegoziazione:
   i pensionati
   il personale in servizio od in esodo che NON abbia aderito al c.d. “Nuovo
                                                                        Nuovo Pacchetto”.
                                                                              Pacchetto

                                           Pagina 3
TIPOLOGIA MUTUI RINEGOZIABILI
E’ possibile chiedere la rinegoziazione dei mutui che siano:     NON E’ POSSIBILE RINEGOZIARE
   a tasso FISSO,
   in AMMORTAMENTO da almeno 18 mesi e                              Mutui aventi condizioni ordinaria clientela;
                                                                                                        clientela per
   in regola con i pagamenti,                                        questa fattispecie si dovrà ricorrere alla
aventi le seguenti caratteristiche:                                   rinegoziazione prevista per i mutui ordinaria
                                                                      clientela;
                                                                      clientela
   MUTUO 1^ CASA
    mutuo sottoscritto per     l’acquisto – costruzione –            Mutui ex CARIPLO con tasso del 2,75%
    ristrutturazione   dell’immobile      destinato    ad             modificabile su iniziativa aziendale;
    abitazione continuativa del dipendente e del suo
    nucleo familiare                                                 Mutui concessi su immobili NON destinati ad
   MUTUO CASA FIGLIO                                                 abitazione continuativa del dipendente e del suo
    mutuo       sottoscritto per l’acquisto – costruzione –           nucleo familiare, o dei figli;
    ristrutturazione        dell’immobile      destinato ad
    abitazione continuativa dei figli del dipendente                 Mutui a tasso fisso con finalità di surroga
                                                                      erogati ai sensi della normativa “Nuovo
                                                                                                           Nuovo
ATTENZIONE                                                            Pacchetto”
                                                                      Pacchetto
Possono essere rinegoziati anche:
                                                                     Mutui in fase di preammortamento
 mutui già oggetto di precedente rinegoziazione da
   tasso variabile a tasso fisso a condizioni agevolate
                                                                     Mutui con mora sospesa
 mutui casa figlio di dipendenti in servizio od in
   esodo                                                             Mutui con piano di ammortamento già scaduto
 mutui ad elevato rapporto LTV                                       ma che presentano rate in arretrato
 mutui doppia fascia previsti dalla normativa ex
   Gruppo SPIMI (la rinegoziazione a tasso variabile                 Mutui per i quali manchino, anche solo in parte, i
   riguarderà l’INTERO importo residuo, indipendentemente             dati ipotecari; in questo caso sarà peraltro
   dal numero di fasce e dalla tipologia di tasso                     sufficiente regolarizzare la posizione con i dati
   applicata a ciascuna fascia)                                       mancanti.

                                                           Pagina 4
TASSI
Ai mutui rinegoziati sarà applicato per TUTTA la durata del piano di ammortamento il tasso variabile
così composto:

      LTV originario del                                                                 MRO* + 0,65
      mutuo fino all’80%

      LTV originario del                                                                 MRO* + 0,90
      mutuo oltre all’80%

Il tasso, pertanto, non viene stabilito in funzione del capitale residuo o della durata residua del mutuo,
bensì dell’originario rapporto tra importo del mutuo e valore dell’immobile (Loan To Value).

*MRO alla data di stesura della Guida = 0,05
Il Main Refinancing Operations è il tasso praticato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principale.

                                                       Pagina 5
OPZIONI ACCESSORIE
Con la rinegoziazione del mutuo saranno AUTOMATICAMENTE inserite le seguenti condizioni:
SOSPENSIONE RATE
Dalla data di rinegoziazione, e a condizione di aver rimborsato almeno 24 mensilità, sarà possibile ottenere la
sospensione del pagamento di (al massimo) 6 rate consecutive; la durata originaria del mutuo sarà allungata di tanti
mesi quante saranno le rate sospese. La facoltà di chiedere la sospensione delle rate del mutuo è concessa per un
massimo di 3 volte nell’arco di vita del mutuo, ed a condizione che tra una sospensione e l’altra siano state pagate
regolarmente almeno 6 rate. Qualora il mutuo originario preveda già la possibilità di chiedere la sospensione, i periodi
complessivamente fruibili (ante e post rinegoziazione) saranno comunque 3.
COSTO – Nessuna commissione
ATTIVAZIONE – Direttamente in filiale

FLESSIBILITA’
FLESSIBILITA’ DURATA
Il dipendente ha la facoltà di chiedere di allungare o ridurre la durata originaria del mutuo, fino ad un massimo di 10
anni, alle seguenti condizioni:
     devono esser state rimborsate regolarmente almeno 24 mensilità dalla data di rinegoziazione
     una sola volta nel corso della vita del mutuo
     alla NUOVA scadenza del mutuo l’età dell’intestatario del mutuo (o del più anziano tra gli intestatari in caso di
      mutui cointestati) NON deve superare gli 80 anni (o 81 e 6 mesi in caso di esercizio di tutte e 3 le sospensioni
      delle rate)
     la durata del mutuo, comprensiva anche dell’allungamento, NON può superare i 40 anni (41 e 6 mesi in caso di
      esercizio di tutte e 3 le sospensioni delle rate)
COSTO – Nessuna commissione
ATTIVAZIONE – Direttamente in filiale

                                                      Pagina 6
CONDIZIONI
PERIODICITA’
PERIODICITA’ RATE
MENSILE (dopo la rinegoziazione le rate avranno periodicità MENSILE, indipendentemente dalla periodicità originaria:
semestrale, trimestrale od altra). I mutui aventi la scadenza della rata diversa dal 1° del mese (es.: 30 giugno),
avranno le rate che scadranno sempre nello stesso giorno.

PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA
ESENTE (nel caso fosse prevista nel mutuo originario sarà azzerata).
CONTRATTO
SCRITTURA PRIVATA (senza intervento quindi del notaio).
DECORRENZA
Giorno successivo al perfezionamento della rinegoziazione (che è di norma successivo al giorno in cui si firma il
contratto) ; la prima rata comprenderà:
    una quota interessi calcolata fino al giorno della rinegoziazione (compreso) applicando il tasso del mutuo
     originario
    una quota interessi calcolata dal giorno successivo alla rinegoziazione applicando il (nuovo) tasso variabile
SPESE BANCA
NESSUNA
DECADENZA
Le condizioni agevolate applicate dopo la rinegoziazione vengono meno dal momento in cui il dipendente (ivi
compreso colui che si trova nel c.d. Fondo di Solidarietà
                                                  Solidarietà) cessa dal servizio per causa diversa dal pensionamento o dal
trasferimento del trattamento pensionistico a favore dei superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità.
All’avverarsi della perdita dei requisiti il mutuo sarà indicizzato al parametro Euribor 1 mese + spread applicato ai Mutui
Domus per la Clientela Ordinaria.

                                                        Pagina 7
ITER
Coloro che sono interessati alla rinegoziazione devono:
a) premunirsi della copia del contratto di mutuo originario,
b)   nonché degli eventuali atti successivi che ne abbiamo apportato modifiche (come ad esempio
     le precedenti indicazioni avvenute dopo la stipula);
c)   dotarsi dell’ultima copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza incendio;
d)   contattare il proprio gestore di filiale;
e)   ricordarsi che la richiesta di rinegoziazione del mutuo deve essere sottoscritta da TUTTI
     gli intestatari del mutuo.

         Per coloro che non avessero già aderito alle condizioni “Nuovo
                                                                  Nuovo Pacchetto”,
                                                                         Pacchetto
                               sarà necessario sottoscrivere il
     modulo per l’Adesione tardiva alle condizioni agevolate personale “Nuovo
                                                                        Nuovo Pacchetto”
                                                                              Pacchetto

ATTENZIONE
L’atto di rinegoziazione che sarà utilizzato per il perfezionamento della pratica dovrà essere firmato
CONTESTUALMENTE da TUTTI gli INTESTATARI del mutuo e dagli eventuali TERZI DATORI di
IPOTECA.
Nel caso in cui il mutuo originario fosse assistito anche da garanzie fidejussorie, il GARANTE dovrà
sottoscrivere l’ATTO di CONFERMA.

                                                 Pagina 8
CREDITI

Libero SINFUB
Associazione Sindacale aderente alla

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni
Via della Montagnola 37 – 30174 Venezia Mestre

Telefono         0415441133
Fax              0415442709
Cellulare        3383316249
Web              www.liberosinfub.com
E-mail           segreteria@liberosinfub.com
Puoi anche leggere