DDL S. 2015 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le ...

Pagina creata da Marta Bianchi
 
CONTINUA A LEGGERE
Senato della Repubblica
                       XVII Legislatura

                                 Fascicolo Iter
                                 DDL S. 2015

Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da
                                 parte di grandi animali selvatici

                                       19/03/2018 - 11:19
Indice

1. DDL S. 2015 - XVII Leg.               1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 2015            4
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                         1. DDL S. 2015 - XVII Leg.

                            1. DDL S. 2015 - XVII Leg.

Senato della Repubblica                                                      Pag. 1
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                                                               1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 2015
   XVII Legislatura

   Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da
   parte di grandi animali selvatici

   Iter
   4 agosto 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.2015                    assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Sergio Divina ( LN-Aut )
   Cofirmatari
   Paolo Tosato ( LN-Aut )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 16 luglio 2015; annunciato nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.
   Classificazione TESEO
   ANIMALI , PORTO D' ARMI , COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE
   Classificazione provvisoria
   Assegnazione
   Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 4 agosto
   2015. Annuncio nella seduta ant. n. 497 del 4 agosto 2015.
   Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

Senato della Repubblica                                                                                   Pag. 2
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                     1.2. Testi

                                        1.2. Testi

Senato della Repubblica                                 Pag. 3
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 2015

   1.2.1. Testo DDL 2015
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
   N. 2015
   DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori DIVINA e TOSATO
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2015
   Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da
   parte di grandi animali selvatici
   Onorevoli Senatori. -- I programmi tesi al ripopolamento del territorio alpino con animali predatori di
   grande taglia hanno avuto apparentemente successo. Si tratta di una circostanza certamente positiva, a
   fronte della quale però ora emergono disagi importanti e soprattutto significativi rischi per l'incolumità
   personale di coloro che lavorano in montagna o vi svolgono per diletto delle escursioni.
   Si stanno moltiplicando in effetti i casi di aggressioni ad umani da parte di orsi e lupi segnalati in
   Trentino ed alcune province venete. I timori hanno indotto la popolazione di alcune località a
   sottoscrivere delle petizioni rivolte al Governo, nelle quali si prefigura anche la possibile risposta. La
   gente chiede in particolare una modifica del regolamento recato dal decreto del Ministero dell'interno
   n. 103 del 2011, che permetta tanto agli escursionisti quanto ai lavoratori della montagna di acquistare
   liberamente e recare con sé uno spray al peperoncino simile a quello che già viene utilizzato per
   repellere i tentativi di stupro, ma di gittata e potenza superiori, in quanto da rivolgere contro i grandi
   predatori, come gli orsi o i lupi. Lo spray, da 500 grammi e 12 metri di gittata, di cui si vorrebbe
   ottenere il libero acquisto, non sarebbe nocivo per la salute degli animali, limitandosi a repellerli,
   causando loro irritazioni temporanee.
   Sono invece attualmente soggetti a libera vendita solo gli spray da 20 millilitri e tre metri di gittata,
   pensati d'altra parte per un uso ravvicinato in ambiente urbano.
   In ragione dell'urgenza del problema da affrontare con l'approssimarsi del picco della stagione
   turistica, sono già stati promossi degli atti di sindacato ispettivo per sondare la disponibilità del
   Governo ad intervenire in materia. In attesa della risposta del Governo, si ritiene comunque utile
   intraprendere un'azione legislativa per permettere ad escursionisti e lavoratori della montagna di
   muoversi nelle aree infestate da orsi e lupi con un equipaggiamento adeguato.
   Il presente disegno di legge tende esattamente a questo risultato. Consta di tre articoli, il primo dei
   quali determina le circostanze che autorizzano chiunque transiti in aree di montagna, sia per turismo
   sia per esercitare attività lavorativa, ad utilizzare stumenti di autodifesa in grado di nebulizzare un
   principio attivo naturale oleoresin capsicum a lunga gittata nelle zone in cui sia accertata la presenza di
   orsi e lupi, mentre non si ritiene di introdurre una sanzione penale specifica poiché la legge n. 110 del
   1975 già regola efficacemente il porto e l'utilizzo di armi.
   L'articolo 2 definisce criteri e modalità ai fini dell'individuazione delle aree territoriali dove è alto il
   rischio di aggressioni all'uomo da parte di grandi predatori.
   L'ultimo articolo stabilisce per la legge che qui si propone l'immediata entrata in vigore. Attesa
   l'urgenza e l'importanza del provvedimento per chi lavora o esplora i boschi montani del nostro Paese,
   si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

Senato della Repubblica                                                                                     Pag. 4
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura                                                                                1.2.1. Testo DDL 2015
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   (Strumenti di autodifesa dalle aggressioni di predatori in aree di montagna)
   1. Chiunque transiti, sia per turismo sia per esercitare attività lavorativa, nelle aree di montagna in cui
   siano state registrate aggressioni ad esseri umani da parte di grandi animali selvatici è autorizzato a far
   uso, in caso di aggressione da parte di grandi predatori, di strumenti di autodifesa in grado di
   nebulizzare un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, secondo le caratteristiche di cui
   al comma 2, finalizzati a dissuaderne l'attacco.
   2. Gli strumenti di autodifesa di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
   a) contenere una miscela non superiore a 500 grammi;
   b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una
   concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
   c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche,
   cancerogene o aggressivi chimici;
   d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione
   accidentale;
   e) avere una gittata utile fino a 12 metri.
   3. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
   regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno 12 maggio 2011, n. 103.
   Art. 2.
   (Ambito territoriale di applicazione)
   1. Il porto e l'utilizzo degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 1 non sono consentiti al di fuori
   delle zone nelle quali siano giustificabili in ragione del rischio concreto di aggressioni all'uomo da
   parte di grandi predatori.
   2. Le Prefetture -- uffici territoriali del Governo individuano, d'intesa con i comuni interessati, i confini
   dei territori nei quali è consentito il porto e l'utilizzo degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 1.
   Art. 3.
   (Entrata in vigore)
   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
   Gazzetta Ufficiale.

Senato della Repubblica                                                                                        Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
Puoi anche leggere