DDL S. 2015 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVII Legislatura - Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le ...
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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2015 Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da parte di grandi animali selvatici 19/03/2018 - 11:19
Indice 1. DDL S. 2015 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2015 4
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2015 - XVII Leg. 1. DDL S. 2015 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2015 XVII Legislatura Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da parte di grandi animali selvatici Iter 4 agosto 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2015 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Sergio Divina ( LN-Aut ) Cofirmatari Paolo Tosato ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 16 luglio 2015; annunciato nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015. Classificazione TESEO ANIMALI , PORTO D' ARMI , COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 4 agosto 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 497 del 4 agosto 2015. Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2015 1.2.1. Testo DDL 2015 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2015 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori DIVINA e TOSATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2015 Disposizioni in materia di strumenti di autodifesa volti a dissuadere le aggressioni in montagna da parte di grandi animali selvatici Onorevoli Senatori. -- I programmi tesi al ripopolamento del territorio alpino con animali predatori di grande taglia hanno avuto apparentemente successo. Si tratta di una circostanza certamente positiva, a fronte della quale però ora emergono disagi importanti e soprattutto significativi rischi per l'incolumità personale di coloro che lavorano in montagna o vi svolgono per diletto delle escursioni. Si stanno moltiplicando in effetti i casi di aggressioni ad umani da parte di orsi e lupi segnalati in Trentino ed alcune province venete. I timori hanno indotto la popolazione di alcune località a sottoscrivere delle petizioni rivolte al Governo, nelle quali si prefigura anche la possibile risposta. La gente chiede in particolare una modifica del regolamento recato dal decreto del Ministero dell'interno n. 103 del 2011, che permetta tanto agli escursionisti quanto ai lavoratori della montagna di acquistare liberamente e recare con sé uno spray al peperoncino simile a quello che già viene utilizzato per repellere i tentativi di stupro, ma di gittata e potenza superiori, in quanto da rivolgere contro i grandi predatori, come gli orsi o i lupi. Lo spray, da 500 grammi e 12 metri di gittata, di cui si vorrebbe ottenere il libero acquisto, non sarebbe nocivo per la salute degli animali, limitandosi a repellerli, causando loro irritazioni temporanee. Sono invece attualmente soggetti a libera vendita solo gli spray da 20 millilitri e tre metri di gittata, pensati d'altra parte per un uso ravvicinato in ambiente urbano. In ragione dell'urgenza del problema da affrontare con l'approssimarsi del picco della stagione turistica, sono già stati promossi degli atti di sindacato ispettivo per sondare la disponibilità del Governo ad intervenire in materia. In attesa della risposta del Governo, si ritiene comunque utile intraprendere un'azione legislativa per permettere ad escursionisti e lavoratori della montagna di muoversi nelle aree infestate da orsi e lupi con un equipaggiamento adeguato. Il presente disegno di legge tende esattamente a questo risultato. Consta di tre articoli, il primo dei quali determina le circostanze che autorizzano chiunque transiti in aree di montagna, sia per turismo sia per esercitare attività lavorativa, ad utilizzare stumenti di autodifesa in grado di nebulizzare un principio attivo naturale oleoresin capsicum a lunga gittata nelle zone in cui sia accertata la presenza di orsi e lupi, mentre non si ritiene di introdurre una sanzione penale specifica poiché la legge n. 110 del 1975 già regola efficacemente il porto e l'utilizzo di armi. L'articolo 2 definisce criteri e modalità ai fini dell'individuazione delle aree territoriali dove è alto il rischio di aggressioni all'uomo da parte di grandi predatori. L'ultimo articolo stabilisce per la legge che qui si propone l'immediata entrata in vigore. Attesa l'urgenza e l'importanza del provvedimento per chi lavora o esplora i boschi montani del nostro Paese, si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento. Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 2015 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2015 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Strumenti di autodifesa dalle aggressioni di predatori in aree di montagna) 1. Chiunque transiti, sia per turismo sia per esercitare attività lavorativa, nelle aree di montagna in cui siano state registrate aggressioni ad esseri umani da parte di grandi animali selvatici è autorizzato a far uso, in caso di aggressione da parte di grandi predatori, di strumenti di autodifesa in grado di nebulizzare un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, secondo le caratteristiche di cui al comma 2, finalizzati a dissuaderne l'attacco. 2. Gli strumenti di autodifesa di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 500 grammi; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; e) avere una gittata utile fino a 12 metri. 3. Ai fini dell'attuazione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno 12 maggio 2011, n. 103. Art. 2. (Ambito territoriale di applicazione) 1. Il porto e l'utilizzo degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 1 non sono consentiti al di fuori delle zone nelle quali siano giustificabili in ragione del rischio concreto di aggressioni all'uomo da parte di grandi predatori. 2. Le Prefetture -- uffici territoriali del Governo individuano, d'intesa con i comuni interessati, i confini dei territori nei quali è consentito il porto e l'utilizzo degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 1. Art. 3. (Entrata in vigore) 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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