Cyberbullismo e social media, profili giuridici, psicologici e informatici i ragazzi al centro, responsabilità e tutele - Cyberbullismo: L ...

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Cyberbullismo e social media, profili giuridici,
          psicologici e informatici
 i ragazzi al centro, responsabilità e tutele

               Cyberbullismo: L. 71/2017
          Istituto Majorana, sabato 21 aprile 2018

                     Mauro Alovisio,
                      Sonia Bertinat
                    Gabriella Molinelli
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Csig di Ivrea-Torino

Il Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino è un’ associazione
indipendente senza finalità di lucro interdisciplinare attiva dal 2005
(rivolta a giuristi, informatici, psicologi, professori, studenti, giornalisti, etc.)
Mission: aggiornamento professionale, informazione, approfondimento
dell’evoluzione dell’ICT e dell’innovazione e dell’impatto sui diritti, trasparenza
on line e partecipazione
Aderisce alla Coalizione per le competenze digitali promossa da Agid , ha
un blog http://csigivreatorino.it ed un Comitato Scientifico di magistrati,
professori universitari e professionisti
Ha partecipato alle consultazioni on line in materia di privacy, diritto di autore
cyberbullismo, open data, crowdfunding, open data e trasparenza,
videosorveglianza e droni, wi-fi e software libero, violenza on line e pari
opportunità e a conferenze nazionali (Festiva di Internet di Pisa, Smau Milano)
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Il Centro Nexa su Internet & Società

 ● Centro di ricerca del Politecnico di Torino (Dipartimento di
 Automatica e Informatica), fondato nel 2006.
 ● Studia Internet e il suo impatto sulla società in ottica multidisciplinare

 (tecnologica, giuridica ed economica).
 ● Svolge supporto alla policy in ambito europeo (e.g., sugli aspetti

 giuridici dell'informazione del settore pubblico) e nazionale.
 ● Collaborazioni internazionali:

 ●partner del Network of Excellence on Internet Science (EINS)

 http://www.internet-science.eu/
 ●membro fondatore della Rete globale di centri su Internet & Società

 http://cyber.law.harvard.edu/research/network_of_centers
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Azioni
●- L’associazione (www.csigivreatorino.it) promuove sul territorio la
sensibilizzazione, l’informazione e la formazione in materia
di privacy, cyberbullismo, videosorveglianza, smart working, e-
commerce, crowdfunding, furti di identità.

- Progetta corsi di formazione in materia di cyberbullismo per
dirigenti, insegnanti, genitori, ragazzi

-   -Partecipa a consultazioni e contributi

-   -Promuove Collaborazioni editoriali

- Promuove la creazione di reti, partnership con associazioni, (es.
Contra Jus), enti, centri di ricerca, registi teatrali
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Dichiarazione dei diritti su internet

contributo Csig di Ivrea Torino alla consultazione

 «l’articolo sull’educazione va inserito tra i primi articoli della dichiarazione
(all’ art.2) e non all’art.13 della bozza di dichiarazione in quanto si tratta di
un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro paese (uno di più arretrati
in Europa v. ritardi di carattere culturale, politico e tecnico v. criticità del
digital divide) e rientra nel dovere costituzionale del diritto all’istruzione

 -Educazione come fattore di cittadinanza e sviluppo delle società
  -conoscere ed imparare ad utilizzare internet
  -conoscere i propri diritti e i propri doveri su internet
come è finita? L’articolo sull’educazione è il terzo della dichiarazione!
 http://www.camera.it/leg17/1179
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Consultazione La Buona Scuola
 ● Contributo del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino: http://csig-ivrea-
torino.blogspot.it/ ha riguardato i profili del bullismo/cyberbullismo e le pari opportunità
    In materia di bullismo , si è proposto : «la previsione di momenti di informazione,
  confronto e prevenzione rivolti a genitori, allievi, docenti, dei fenomeni complessi del
 bullismo, drama e cyberbullismo; si evidenzia come il fenomeno del bullismo sia citato
  nel corpo del documento "La Buona Scuola" solo una volta ( a p. 82) e sia individuato,
 come strumento di contrasto dello stesso: lo sport a scuola, (su quali basi di ricerca?);
si propone la previsione nelle scuole della giornata obbligatoria della legalità, trasparenza
e pari opportunità aperta alle famiglie, enti, università,centri di ricerca, forze dell'Ordine»
 (https://labuonascuola.gov.it/area/m/20008/ in materia di pari opportunità, si è proposto
                                   di inserire nel documento:
 - «il reintegro dell'obbligo di educazione civica intesa come formazione alla cittadinanza
      attiva declinata sotto il profilo della cittadinanza digitale e della social education;
 - la previsione del richiamo ai principi delle pari opportunità (intesa come l’assenza di
   ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per
    ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica,
      disabilità, età, orientamento sessuale) e di non discriminazione e l'adozione nel
       documento del linguaggio di genere» https://labuonascuola.gov.it/area/m/5804/
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Prossime Tappe associazione
- giovedì 26 ottobre 2017- partecipazione a Smau Milano con tre
seminari su regolamento privacy europeo e Registro trattamenti, il lavoro
agile smart working, le regole europee sui droni e impatto sulle imprese,

- sabato 29 ottobre 2017 Linux day a Ivrea – seminario su privacy e
cyberbullismo

- novembre 2017 presentazione del libro sulla nuova legge su
Cyberbullismo a Milano presso la Casa dei diritti

- novembre 2017 seminario su bullismo e cyberbullismo ad Asti

- 15 febbraio 2018 seminario su cyberbullismo presso il Centro di
Nexa
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La nuova legge in materia di cyberbullismo

 La Camera dei Deputati in data 17 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo
    sul cyberbullismo, ed il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
    la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la
    prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in
    Europa

Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed
   informazione, educazione- Diritto mite

Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di
    Cyberbullismo

Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori e di responsabilizzazione degli autori
   di episodi di cyberbullismo

Nuovi ruoli (es. previsione del referente in materia di cyberbullismo per ogni
  scuola) e nuova governance

“»                             Avv. Mauro Alovisio
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3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di
acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare
Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e
delle proprie libertà fondamentali.

4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema
dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di
Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che
precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte delle persone.

5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di
uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio
democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici,
Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei
comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.
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Dichiarazione dei diritti su internet

Art. 3.   (Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete).
1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione
della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte
di ogni soggetto.

2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal
riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di
conoscenze.

3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di
aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo
consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà
fondamentali.
Dichiarazione dei diritti su internet
                                   ●

            contributo Csig di Ivrea Torino alla consultazione

       «l’articolo sull’educazione va inserito tra i primi articoli della
   dichiarazione (all’ art.2) e non all’art.13 della bozza di dichiarazione
  in quanto si tratta di un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro
   paese (uno di più arretrati in Europa v. ritardi di carattere culturale,
    politico e tecnico v. criticità del digital divide) e rientra nel dovere
                   costituzionale del diritto all’istruzione

    -Educazione come fattore di cittadinanza e sviluppo delle società
               -conoscere ed imparare ad utilizzare internet
         -conoscere i propri diritti e i propri doveri su internet
  come è finita? L’articolo sull’educazione è il terzo della dichiarazione!
                      http://www.camera.it/leg17/1179
Agenda

-Identità, Privacy e Oblio
-Le novità della legge sul cyberbullismo: i ragazzi al
centro
-I nuovi strumenti di Tutela
-Le reti di contrasto, buone prassi e responsabilità

                    Avv. Mauro Alovisio
Agenda
-   Nativi e Immigrati digitali

-Cyberbullismo : definizioni, scenari e strumenti

-Linee guida del Miur: Pari Opportunità e hate speech

-Responsabilità
Gli albori di un nuovo mondo

- nessuna distinzione fra off line e on line
- nuova concezione del tempo e dello spazio
●

●- sviluppo dell’ internet degli oggetti; (ottobre 2014: i dispositivi mobili superano
il numero della popolazione mondiale: 7,2 miliardi)
- conseguenze modifiche antropologiche, cognitive, sociali, culturali, organizzative
●

●-impatto sul mondo educativo, della scuola, del lavoro, sull’organizzazione della
società

 »Nel 2010 è stata creata una quantità di dati superiore a quella prodotta
dall’uomo complessivamente negli ultimi 30.000 anni»

Eric Shmidt amministratore delegato di Google
- nuovi modi   di comunicare, crescere, informarsi, costruire un’identità
Negroponte, volume «Essere digitale»
 «La posta elettronica è uno stile di vita che influenza il nostro modo di lavorare
e di pensare» 1995           Avv. Mauro Alovisio
Il valore delle informazioni
Una nuova sfida

● constrastare i luoghi comuni
●in Internet non ci sono leggi o regole     Falso
●esistono differenze fra on line e off line Falso

● in Internet esiste l’anomimato            Falso

Evitiamo il far west: come?
Educazione alla responsabilità (conoscenza degli effetti dei
proprie attività on line: ricadute su di sé e sugli altri)
Educazione alla cittadinanza: (diritti e doveri, sviluppo di un
atteggiamento partecipativo, analisi e fruizione critica deli
contenuti)
 etica della rete (diritti, libertà)
I social network

● constrastare i luoghi comuni
●in Internet non ci sono leggi o regole     Falso
●esistono differenze fra on line e off line Falso

● in Internet esiste l’anomimato            Falso

Evitiamo il far west: come?
Educazione alla responsabilità (conoscenza degli effetti dei
proprie attività on line: ricadute su di sé e sugli altri)
Educazione alla cittadinanza: (diritti e doveri, sviluppo di un
atteggiamento partecipativo, analisi e fruizione critica deli
contenuti)
 etica della rete (diritti, libertà)
Competenze digitali
Digital competence framework : 4 ambiti-domini, informazione,
comunicazione, creazione di contenuti, problem solving

Italia: 19% della popolazione ha competenze digitali – UE 28%

 In Italia basso livello di competenze nei nativi digitali:
16-24 anni competenze digitali elevate nel 36% media UE : 52%

●Le competenze digitali più diffuse al Nord e (Valle di Aosta, Friuli)
nel Centro Italia (22%) e meno al Sud (14, 1%); Puglia (12, 2%;
Calabria 15,6%)- impatto sulla partecipazione culturale?
Competenze digitali
Digital competence framework : 4 ambiti-domini, informazione,
comunicazione, creazione di contenuti, problem solving

Italia: 19% della popolazione ha competenze digitali – UE 28%

 In Italia basso livello di competenze nei nativi digitali:
16-24 anni competenze digitali elevate nel 36% media UE : 52%

●Le competenze digitali più diffuse al Nord e (Valle di Aosta, Friuli)
nel Centro Italia (22%) e meno al Sud (14, 1%); Puglia (12, 2%;
Calabria 15,6%)- impatto sulla partecipazione culturale?
Competenze digitali
Digital competence framework : 4 ambiti-domini, informazione,
comunicazione, creazione di contenuti, problem solving

Italia: 19% della popolazione ha competenze digitali – UE 28%

 In Italia basso livello di competenze nei nativi digitali:
16-24 anni competenze digitali elevate nel 36% media UE : 52%

●Le competenze digitali più diffuse al Nord e (Valle di Aosta, Friuli)
nel Centro Italia (22%) e meno al Sud (14, 1%); Puglia (12, 2%;
Calabria 15,6%)- impatto sulla partecipazione culturale?
Ricerca Quanto condividi

Ricerca della polizia postale e Università La Sapienza presentata a
Roma in data 8 giugno 2017
Questionario su abitudini di utilizzo e condivisione dei materiali
1874 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni:
Whatsapp (9 ragazzi su 10); Instangram (5 su 10)

A chi è disponibile il materiale che condividi?
 solo il 35% ha risposto a tutti
37% delle medie «solo il destinatario»

Ammessi comportamenti di vendetta
Separazione fra aspetti cognitivi ed emotivi : il cyberbullismo è un fenomeno che capita agli altri
scarsa consapevolezza sulla sofferenza creata e sugli effetti, un gioco
Ricerca Quanto condividi

Visione:

-migliorare le strategie di auto-protezione;

-potenziare le sinergie fra gli adulti

-fornire un’educazione emotiva ai giovani navigatori (consapevolezza
degli effetti delle proprie azioni digitali sulle altre persone)
Educazione digitale (a)
Visioni

-atteggiamento censorio e protettivo

-atteggiamento fiducioso

CREMIT (Centro di ricerca per l’Educazione ai Media,
all’Informazione e alla Tecnologia- Università Cattolica- Prof. Pier
Cesare Rivoltella)

-fornire un’educazione emotiva ai giovani navigatori (consapevolezza
degli effetti delle proprie azioni digitali sulle altre persone)
Educazione digitale (b)
Opportunità                      Rischi
Educazione e cultura digitale    Violenza aggressività
Partecipazione e impegno         Pornografia
civico
Creatività ed espressione        Hate speech

Identità e connessione sociale   Pro- ana Pro-mia
                                 Gambling
                                 Occultismo
Educazione digitale (c)
Media education
 disciplina che comprende: lo studio, l’insegnamento e
l’apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed espressione
Complesso di conoscenze e pratiche educative e mediali volte alla
formazione dell’individuo al fine di promuovere lo sviluppo della
dimensione critica e favorire la negoziazione di nuovi significati.
l’alfabetizzazione ai nuovi linguaggi, la consapevolezza della parzialità
delle rappresentazioni e dei messaggi mediali, con l’obiettivo di
concretizzare la partecipazione sociale di tutti e la convivenza
democratica

Educazione ai media
Educazione nei media
La complessità del problema

L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni:
-  bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento
-  bisogni affettivi-estetici
-  bisogni integrativi a livello di personalità
-  bisogni integrativi a livello sociale
-  bisogni di evasione

-   Fonte: Capecchi S. L’audience attiva
A chi segnalare casi di bullismo?

- al Dirigente scolastico, (le linee guida Miur di aprile 2015 prevedono alcune
misure organizzative, informative in materia di bullismo)

- al rappresentanti dei genitori

- al Nucleo di prossimità di Torino
(appuntamento http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttu
ra/nuclei/n-prossimita.shtml
Via Bologna, 74         tel. 011.01134300

- alla Polizia Postale
Compartimento Torino Corso Tazzoli, 235 – Tel. 011/3014611

- Telefono Azzurro
- www.azzurro.it
- 19696
http://www.telefonoamico.it
- 199 284 284
                               Avv. Mauro Alovisio
La complessità del problema

L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni:
 -  bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento
 -  bisogni affettivi-estetici
 -  bisogni integrativi a livello di personalità
 -  bisogni integrativi a livello sociale
 -  bisogni di evasione

-   Fonte: Capecchi S. L’audience attiva
La legge sul cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed
   il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa

Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed
   informazione, educazione ad un uso consapevole di internet- Diritto mite

Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori (istanza di rimozione) e di
    responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo
                                   lasciare
Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di
    Cyberbullismo

Nuova governance e costruzione di reti (es. previsione del referente in materia di
  cyberbullismo per ogni scuola)

“»

                              Avv. Mauro Alovisio
Internet e privacy

   primo strumento per tutelare la privacy è la consapevolezza.

http://www.garanteprivacy.it/app
Scenari attuali

«Nel 2010 è stata creata una quantità di dati superiore a quella
  prodotta dall’uomo complessivamente negli ultimi 30.000 anni»
Eric Shmidt, amministratore delegato di Google

Non vi è più alcun confine fra l’on line e l’off line, vita reale e vita
 digitale

SPOT BELGA sull'ingenuità delle persone riguardo i propri dati
  personali in pasto ai social network
  https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo
Regolamento Privacy Europeo
             n. 679/2016 (a)
 I minori meritano una specifica protezione relativamente
  ai loro dati personali, in quanto possono essere meno
  consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di
  salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al
  trattamento dei dati personali.
 Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare,
  riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di
  marketing o di creazione di profili di personalità o di
  utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori
  all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un
  minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale
  non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di
  prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.
 (considerando n. 38)
Regolamento Privacy Europeo
              n. 679/2016 (b)
Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta
diretta di servizi della società dell'informazioneai minori, il trattamento di dati
personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il
minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale.

I ragazzi si 16 anni possono scaricarsi app. Senza consenso!

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché
non inferiore ai 13 anni.

Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali
casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli
Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto
rispetto a un minore.
La legge sul cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed
   il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa

Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed
   informazione, educazione ad un uso consapevole di internet- Diritto mite

Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori (istanza di rimozione) e di
   responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo

Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di
    Cyberbullismo

Nuova governance e costruzione di reti (es. previsione del referente in materia di
  cyberbullismo per ogni scuola)

“»

                              Avv. Mauro Alovisio
Bullismo
Che cos’ il bullismo ?
●“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o

● vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo,

alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.
●Dan Olweus

●   Tre elementi costitutivi e contestuali :

a) un’aggressione, fisica o verbale
●

b) la ripetizione dei comportamenti nel tempo
●

●c) uno squilibrio di potere o di forza
●Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo
Le forme del bullismo

Flaming:l’invio di messaggi elettronici violenti e volgari finalizzati a suscitare

discussioni on line

Harassment:molestie ripetute attraverso l’invio di messaggi elettronici offensivi

Denigration: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria
la sua reputazione o le sue amicizie,.

Impersonation “sostituzione di persona”

Outing and trickery: “rivelazioni ed inganno”

Esclusione

Cyberstalking

                               Avv. Mauro Alovisio
A che punto siamo?

Indagine società Italiana di Pediatria 2017 (68% degli studenti che
subisce atti di bullismo dichiara di non parlare con nessuno)

Indagine Censis «Verso un uso consapevole dei media digitali»
marzo 2016- dirigenti scolastici
 Indagine Censis sui dirigenti scolastici marzo 2016
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121051

Indagine Il tempo del web. Adolescenti e genitori online a cura di
Doxa Kids e Telefono azzurro
Febbraio 2016

Indagine Istat sul bullismo e cyberbullismo
Dicembre 2015
http://www.istat.it/it/archivio/176335
Il tempo del web. Adolescenti e genitori online”, realizzata
    da SOS Il Telefono Azzurro Onlus (c)

●   Acquisti online. Altro dato sorprendente della ricerca riguarda
    l’uso del denaro che gli adolescenti fanno sulla rete. Un
    intervistato su 10 confessa di aver proceduto a un acquisto senza
    accorgersene, ma quello che salta all’occhio è che più di 2 su 3
    (38%) compra regolarmente con carta dei genitori (63%) o con
    propria (22%).

●   Una serie di allarmi lanciati dagli adolescenti italiani a cui spesso
    i genitori non sono in grado da soli di dare risposta: il 71% degli
    intervistati dichiara di non aver mai sentito parlare di sexting, il 12%
    di non saper cos’è il cyberbullismo.
Rapporto Istat giovani e bullismo
●   Comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi: Bullismo
●   Nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso
    e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di
    una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di
    prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.
●   Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-
    13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%).
    Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti
    professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%).
●   Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Considerando
    anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono oltre il 57% i giovanissimi
    oggetto di prepotenze residenti al Nord.
●   Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente
    azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente
    vittime di Cyber bullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).
●   Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%),
    derisione per l'aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione per le
    proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%).
●   Il 16,9% degli 11-17enni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto, caratterizzato da una relazione
    vis a vis tra la vittima e bullo e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti fisici. Tra le ragazze è
    minima la differenza tra prepotenze di tipo "diretto" e "indiretto" (rispettivamente 16,7% e 14%). Al
    contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono più del doppio di quelle indirette (7,7%).
●   http://www.istat.it/it/archivio/176335
La definizione di cyberbullismo
 1
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di
    pressione,
    aggressione,
    molestia,
    ricatto,
    ingiuria,
    denigrazione,
    diffamazione,
    furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
    illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,

   nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu'
   componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
   predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori
   ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa
   in ridicolo.

Attenzione: carenti i profili della ripetizione dei comportamenti nel
   tempo e dello squilibrio di potere o di forza; la definizione
   contenuta nella legge rischia, pertanto, di
   ricomprendere casi molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo.
Nuovo sistema di governance
La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti
    attori:
    Tavolo interministeriale centrale (istituito il 6 febbraio), che ha il
    compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il
    contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta
    dei dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della
    collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia. Il tavolo
    coordinato dal Miur include i Ministeri dell’Interno, Lavoro e Politiche sociali,
    Giustizia, Sviluppo Economico e della Salute; Anci, Garante per l’Infanzia e
    l’Adolescenza, Garante Privacy, Comitato di applicazione del codice di
    autoregolamentazione media e minori, organizzazioni già coinvolte nel
    programma nazionale del Safer Internet Centre, nonché una rappresentanza
    delle associazioni studentesche e dei genitori. istituzioni, associazioni,
    operatori di social networking e della rete internet
- Uffici scolastici
- Referenti delle istituzioni scolastiche
- L’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e
    doveri ad esso connessi entra a far parte dell’offerta formativa in ogni
    ordine di scuola. Il Ministero dell’Istruzione adotta delle linee d’orientamento
    per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.
Linee guida Miur in arrivo!
1 Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero
   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia -
   Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla
   data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento
   per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
   avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e
   provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla
     lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono
     per il triennio 2017-2019:
      -la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un
     proprio referente per ogni autonomia scolastica;
 la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che
     abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer
     education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
 la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace
     sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
     ricerca.
 Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
     maggiori oneri per la finanza pubblica.
Referente anticyberbullismo
Art.4

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti
  un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione
  e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione
  delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di
  aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Pietra angolare del sistema?

Formazione interdisciplinare?

Risorse e strumenti?
Referente anticyberbullismo nelle linee guida

 ll docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un
     importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura
     di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

 Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono
     attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e
     diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio,
     favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.
 Il Mi7Integrato previsto dalla l
 Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto
     al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piano per la formazione dei
     docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere
     dal Piano Integrato previsto dalla legge.
Nuovi strumenti di tutela (art. 3)

La legge prevede nuovi strumenti di tutela dei minori in quanto consente agli stessi
    di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e
    diffusi per via telematica che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad
    esempio: la diffusione online di video offensivi).

   La legge prevede una procedura di tutela a due fasi: una prima fase con il
   titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o social media

 e una seconda fase, nel caso di inerzia, degli stessi di fronte al Garante privacy.

Doppia coda?
Nuovi strumenti di tutela (art. 3)
1.Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto
    esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui
    all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del
    trattamento o al gestore del sito internet o del social media
    un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato
    personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati
    originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
    legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource
    locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza
    di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere
    assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco
    richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel
    caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore
    del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga
    richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione
    dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,
    provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196. : (impatto: doppia coda? È sostenibile? costi?
Attenzione

La definizione non costituisce un profilo formale ma sostanziale

La definizione comporta effetti sulle misure, risorse e le vite delle persone

Definizione caotica e disorganica in quanto

ricomprende sia condotte di fatto che condotte giuridiche finalizzati a emarginare
    un soggetto (la realtà è più complessa)

ricomprende anche episodi occasionali ( con effetti concreti sui ragazzi)

ricomprende termini impropri come «ricatto» in luogo di estorsione e condotte
    difficilmente tipizzabili (art. 25 cost. legalità, tassatività e determinatezza)

ricomprende condotte oggetto del pacchetto di depenalizzazione del 2016 (es.
   diffamazione, ingiuria)

Non prevede la clausola “ salvo che il fatto costituisca più grave reato” es. Accesso
  abusivo a sistemi informativi,
Nuovi strumenti di tutela (art. 3)

In particolare, viene previsto che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché
    ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia
    subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al
    gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
    rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella
    rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte
    di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare
    espressamente tramite relativo URL (Uniforma resource locator), non integrino
    le fattispecie previste dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme
    incriminatrici.
    La legge prevede che dopo l’invio della sopra citata istanza, qualora, entro le 24
    ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto
    responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere
    all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore
    non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
    identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social
    media, l'interessato possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o
    reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore
    dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 d.lgs. n.
    196/2003.
Nuovo sistema di governance

La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti attori:
Tavolo tecnico centrale (di prossima istituzione), di cui faranno parte
    istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet;

Referenti delle istituzioni scolastiche;

Figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto
    del cyberbullismo (assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia
    minorile).

In attesa della costituzione del Tavolo tecnico centrale, l’azione di cdinamento
    continua ad essere svolta dagli UU.SS.RR., per il tramite degli Osservatori
    Regionali appositamente istituiti, e dalla rete locale dei Centri Territoriali
Referente anticyberbullismo

Art.4

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti
  un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione
  e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione
  delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di
  aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Pietra angolare del sistema?

Formazione interdisciplinare?

Risorse e strumenti?
Referente anticyberbullismo nelle linee guida

 ll docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un
     importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura
     di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

 Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono
     attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e
     diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio,
     favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.
 Il Mi7Integrato previsto dalla l
 Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto
     al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piano per la formazione dei
     docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere
     dal Piano Integrato previsto dalla legge.
Informativa

1 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di
    recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle
     disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di
     atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la
     responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
     azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del
     regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
     249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui
     all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
     riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
     commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
Ammonimento ex art. 7

1. Prima di proporre denuncia o querela per: ingiuria, diffamazione, minaccia e
   trattamento illecito di dati personali.

2. Procedimento amministrativo attraverso il quale il Questore ammonisce il
    cyberbullo.

Problematiche:

1.   Ingiuria abrogata.
2.   Diffamazione e trattamento illecito di dati sono reati perseguibili d’ufficio.
3.   Effetti dell’ammonimento.
Luci e aspetti da migliorare

La legge in esame ha il merito di costituire un ottimo punto di
  partenza nel percorso di prevenzione del cyberbullismo e di
  definire una strategia di intervento con la previsione, in ogni
  scuola, della figura del referente anticyberbullismo avente il
  compito di coordinare le iniziative in materia, momenti di peer-
  education, rafforzamento della formazione dei docenti e
  sottolineare l’importanza dell’educazione all’utilizzo consapevole
  delle nuove tecnologie
.
Tra gli elementi critici della legge si segnala la definizione di
   cyberbullismo che rischia di ricomprendere comportamenti
   estranei al fenomeno, l’esiguità dei fondi previsti e la mancanza
   degli strumenti di tutela per i ragazzi di età inferiori ai 14 anni:
   aspetti questi che, tuttavia, ben possono essere migliorati nella
   fase esecutiva della legge e nelle linee guida del Miur.
                          Avv. Mauro Alovisio
Le responsabilità nel (cyber)bullismo

     Responsabilità del (cyber) bullo;

     Responsabilità dei genitori;

     Responsabilità del personale scolastico:
      docenti, dirigente scolastico, personale ATA.
Responsabilità

-   genitori

art. 30 costituzione: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli anche se nati fuori dal matrimonio, art. 147 cc

-   docenti

«I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (maestri di arte) sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»

-   dirigenti

compiti di organizzazione degli operatori scolastici : un'attività di custodia (ex
art. 2043 e 2051 c.c.) e non vigilanza!
ragazzi (art. 2046 e 2043 c.v.)
                              Avv. Mauro Alovisio
-   ragazzi (art. 2046 e 2043 c.c.)
Doveri dei genitori

-Art. 30 costituzione : è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
   educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio

-Art. 147 del codice civile

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’ obbligo di mantenere, istruire,
    educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
    inclinazioni naturali e aspirazioni,
-Art. 570 del codice penale «Violazione degli obblighi di assistenza familiare»

                              Avv. Mauro Alovisio
La responsabilità dei genitori (a)

Art. 2048 codice civile

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal
    fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette
    alla tutela, che abitano con essi.

   Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa del genitore (culpa in
   educando e culpa in vigilando)

Criteri della giurisprudenza per valutare la responsabilità dei genitori:
potere e dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi,
    l’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartire ai figli l’educazione
    al rispetto delle regole alla civile convivenza, nei rapporti con il prossimo
    e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. Civ. 16 dicembre 20111, n.
    262000)
Educare in relazione alle condizioni sociali, familiari, età carattere e
    indole (Cass. Civ. 15706 del 2012; 95556 del 2009)
La responsabilità dei genitori (b)

   I genitori di minori protagonisti di episodi di cyberbullismo, per non essere
   ritenuti responsabili civilmente , devono provare di avere adempiuto
   all’onere educativo sancito dall’art.147 del codice civile e di avere
   controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione loro impartita
   attraverso una vigilanza adeguata alla loro stessa età.

“la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro
    convivente, prevista dall’art. 2048 c.c. , è correlata ai doveri inderogabili posti a
    loro carico dall’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante
    opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a
    realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionista della propria
    esistenza e della protezione della ed altrui persona da ogni accadimento
    consapevolmente illecito”.
                                    (Cass. Civile, sez.III, sentenza n. 3964 del 2013)

La prova liberatoria della responsabilità dei genitori è complessa!

                               Avv. Mauro Alovisio
Casi concreti Social media

•   - Alcuni ragazzi minorenni compiono atti di diffamazione on line attraverso
    la creazione di un gruppo su facebook dal titolo “Per tutti quelli che odiano
    c”

•    Il Tribunale di Teramo ha ritenuto che i genitori dei minori capaci di
    intendere e di volere fossero responsabili ai sensi dell’art. 2048 cc in quanto
    nel caso concreto gli episodi di diffamazione on line commessi dai loro figli
    minorenni erano proseguiti per tre giorni:

•   Secondo i giudici, i genitori non avevano effettuato le necessarie attività di
    verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da
    parte dei propri figli.

(Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, sentenza n. 18 del 2012
Le responsabilità nel (cyber)bullismo

     Responsabilità del (cyber) bullo;

     Responsabilità dei genitori;

     Responsabilità del personale scolastico:
      docenti, dirigente scolastico, personale ATA.
Responsabilità

-   genitori

art. 30 costituzione: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli anche se nati fuori dal matrimonio, art. 147 cc

-   docenti

«I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (maestri di arte) sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»

-   dirigenti

compiti di organizzazione degli operatori scolastici : un'attività di custodia (ex
art. 2043 e 2051 c.c.) e non vigilanza!
ragazzi (art. 2046 e 2043 c.v.)
                              Avv. Mauro Alovisio
-   ragazzi (art. 2046 e 2043 c.c.)
Doveri dei genitori

-Art. 30 costituzione : è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
   educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio

-Art. 147 del codice civile

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’ obbligo di mantenere, istruire,
    educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
    inclinazioni naturali e aspirazioni,
-Art. 570 del codice penale «Violazione degli obblighi di assistenza familiare»

                              Avv. Mauro Alovisio
La responsabilità dei genitori (a)

Art. 2048 codice civile

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal
    fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette
    alla tutela, che abitano con essi.

   Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa del genitore (culpa in
   educando e culpa in vigilando)

Criteri della giurisprudenza per valutare la responsabilità dei genitori:
potere e dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi,
    l’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartire ai figli l’educazione
    al rispetto delle regole alla civile convivenza, nei rapporti con il prossimo
    e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. Civ. 16 dicembre 20111, n.
    262000)
Educare in relazione alle condizioni sociali, familiari, età carattere e
    indole (Cass. Civ. 15706 del 2012; 95556 del 2009)
La responsabilità dei genitori (b)

   I genitori di minori protagonisti di episodi di cyberbullismo, per non essere
   ritenuti responsabili civilmente , devono provare di avere adempiuto
   all’onere educativo sancito dall’art.147 del codice civile e di avere
   controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione loro impartita
   attraverso una vigilanza adeguata alla loro stessa età.

“la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro
    convivente, prevista dall’art. 2048 c.c. , è correlata ai doveri inderogabili posti a
    loro carico dall’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante
    opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a
    realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionista della propria
    esistenza e della protezione della ed altrui persona da ogni accadimento
    consapevolmente illecito”.
                                    (Cass. Civile, sez.III, sentenza n. 3964 del 2013)

La prova liberatoria della responsabilità dei genitori è complessa!

                               Avv. Mauro Alovisio
Casi concreti Social media

•   - Alcuni ragazzi minorenni compiono atti di diffamazione on line attraverso
    la creazione di un gruppo su facebook dal titolo “Per tutti quelli che odiano
    c”

•    Il Tribunale di Teramo ha ritenuto che i genitori dei minori capaci di
    intendere e di volere fossero responsabili ai sensi dell’art. 2048 cc in quanto
    nel caso concreto gli episodi di diffamazione on line commessi dai loro figli
    minorenni erano proseguiti per tre giorni:

•   Secondo i giudici, i genitori non avevano effettuato le necessarie attività di
    verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da
    parte dei propri figli.

(Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, sentenza n. 18 del 2012
Attenzione!

   La giurisprudenza della cassazione civile ha evidenziato
    come: “l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori
    convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in
    vigilando e viceversa”
   Cass. Civ. n. 9556 del 2009
Caso concreto: responsabilità della
scuola per atti di bullismo

Sentenza Tribunale di Milano
Sez. X civ., 7 giugno 2013, n. 8081
-Il Ministero della Pubblica Istruzione è responsabile per culpa in vigilando
per le lesioni patite da un allievo vittima di aggressioni fisiche da parte di bulli
all’interno delle mura scolastiche ed è tenuto a risarcire i danni non
patrimoniali patiti (ex art. 2048 c.c.)
- condotta omissiva del Ministero
-non sono state adottate le misure organizzative e disciplinari atte
ad evitare che tali situazioni pericolose possano concretizzarsi
“ non è sufficiente la dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un
intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di avere
adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad
evitare il sorgere di situazioni pericolose»
I danni alla vittima di bullismo
   come è stato liquidato il danno per le sofferenze subite?
    Il danno subito dall’attore (la famiglia della vittima del bullismo a
    scuola) , è stato liquidato dal magistrato nella complessiva
    somma rivalutata di Euro 125.000,00.
    Euro 85.000,00 per danno non patrimoniale, complessivamente valutato, in
    conseguenza della lesione permanente del bene salute;
    - Euro 30.000,00 quale danno non patrimoniale complessivo, per lesione
    temporanea
     del bene salute
    Euro 10.000,00, per un ciclo di sostegno terapeutico necessario
    della durata di due anni, con un ritmo settimanale di sedute.
    « il costo per ogni seduta settimanale, in Milano e presso studi
    professionali qualificati
    , si aggira intorno ad Euro 100,00»
GENITORI E INSEGNANTI

Genitori condotta omissiva

              Insegnanti

  (se l’evento dannoso o colposo è commesso a scuola)   Corresponsabilità

                                             -
-

COSA DEVE DIMOSTRARE IL GENITORE?

 - Il danneggiato deve dimostrare che l’evento lesivo (es. aggressione dei
 bulli) si è verificato a scuola, durante il periodo di affidamento
 dell’allievo    alla      scuola        (dall’ingresso          all’uscita)

 - il danneggiato non deve dimostrare        il dolo o la colpa grave dei
 docenti                  o                   dei                 dirigenti:

 - l’amministrazione scolastica deve dimostrare, al fine di liberarsi della
 responsabilità che « è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con
 una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di
 sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere»
Casi concreti: la responsabilità dei
               Genitori

La Cassazione ha stabilito che «la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi
dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c. è correlata ai doveri
inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 e alla conseguente necessità di una costante
opera educativa finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una
personalità equilibrata consapevole della propria esistenza e della protezione dell’altrui
persona da ogni accadimento consapevolmente illecito»

(Cass. civ. sent. n. 3964/2013)
Prova liberatoria

   Responsabilità civile: art. 2048 c.c., comma 3, c.c.: i genitori e i docenti
    saranno liberati dalla responsabilità, se provano di non aver potuto
    impedire il fatto;

   Responsabilità penale: devono dimostrare di aver di aver vigilato sulla
    sua condotta.
Casi pratici
Sentenza n. 23010/2013:

Diffamazione a danno di ragazza minorenne, in particolare simulazione di rapporti
sessuali in classe e divulgazione durante l’ora scolastica in un blog di fotografie e filmati
in assenza del di lei consenso.

Doppia legittimazione dei genitori e del minore (14enne) a proporre querela. I genitori
non possono inibire la volontà del minore a proporre querela;

non è necessario che il minore sappia dell’azione delittuosa a suo danno;

disposto l’oscuramento dei dati sensibili;
Caso pratico: limiti degli interventi
  degli insegnanti
Sentenza cass. pen. del 14.06.2012

Una insegnante viene imputata di reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina (art.
571 c.p.) per aver assoggettato un proprio alunno ad una misura correttiva consistente
nello scrivere sul quaderno 100 volte la frase «sono un deficiente». Il ragazzo si esponeva
a tale sanzione per aver additato un compagno come gay e femminuccia impedendogli
altresì di andare al bagno dei maschi ed umiliandolo.

In primo grado la professoressa era stata assolta perché il fatto non sussiste
considerando il comportamento del ragazzo come atto di bullismo ed il mezzo correttivo
utilizzato dalla prof. Adeguato rispetto al risultato educativo.
Caso pratico

   In appello i giudici hanno considerato che l’episodio avvenuto tra i ragazzi non fosse ascrivibile
    ad un caso di bullismo poiché non vi erano i connotati di squilibrio di forze (non vi era un
    prevaricatore ed una vittima) considerato che la presunta vittima aveva prontamente risposto e
    interagito. Veniva quindi considerata la condotta della prof. ssa non conforme ad alcuna
    corretta metodologia educativa.

   La Cassazione aderisce ad una lettura dell’art. 571 conforme al nuovo quadro costituzionale
    e alle norme internazionali che si prefiggono la tutela del bambino confermando che la frase
    «sono un deficiente» fosse idonea a ledere la dignità dell’alunno e ad umiliarne la persona. La
    risposta educativa deve, infatti, essere adeguata e proporzionata dal comportamento ma mai
    può consistere in trattamenti lesivi della personalità del minore.
Dichiarazione dei diritti su internet

contributo Csig di Ivrea Torino alla consultazione

 «l’articolo sull’educazione va inserito tra i primi articoli della dichiarazione
(all’ art.2) e non all’art.13 della bozza di dichiarazione in quanto si tratta di
un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro paese (uno di più arretrati
in Europa v. ritardi di carattere culturale, politico e tecnico v. criticità del
digital divide) e rientra nel dovere costituzionale del diritto all’istruzione

 -Educazione come fattore di cittadinanza e sviluppo delle società
  -conoscere ed imparare ad utilizzare internet
  -conoscere i propri diritti e i propri doveri su internet
come è finita? L’articolo sull’educazione è il terzo della dichiarazione!
 http://www.camera.it/leg17/1179
La complessità del problema

L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni:
-  bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento
-  bisogni affettivi-estetici
-  bisogni integrativi a livello di personalità
-  bisogni integrativi a livello sociale
-  bisogni di evasione

-   Fonte: Capecchi S. L’audience attiva
Per approfondire

Ilenia Alagna; Cyberbullismo, Nuove tutele per i minori sul web e il ruolo del Garante privacy , Quotidiano giuridico
settembre 2017

Mauro Alovisio, Giovanni Maria Gallus, Francesco Micozzi “Cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017,
n. 71 “ edizione Dike, settembre 2017 con prefazione della prima firmataria della legge Prof. ssa Elena
Ferrara

Mauro Alovisio, Il modello del Garante privacy per i casi di cyberbullismo, Diritto e Giustizia, Giuffrè, 2017,
agosto 2017
Alovisio M., Moiso S., La nuova legge in materia di cyberbullismo, Il danno alla persona, 2017
 Mauro Alovisio /curatore) " Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio", Ipsoa, luglio 2017 Prove -
Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge
29 maggio 2017, n. 71
Mauro Alovisio, I nostri dati personali e la rete, in “Educare ai tempi di Internet”, Edizione Elledici, Torino, 2010

Mauro Alovisio., Il Cyberbullismo: scenari e profili giuridici ed il tentativo di codice di autoregolamentazione in «La
rete ed il fattore conoscenza » a cura di Marzano F.
Montegione S. , Pietrafresa E., Edizione Wister, 2014

Alovisio M., Le Linee guida su bullismo e cyberbullismo , Quotidiano giuridico, Ipsoa, 2015

Bruschi B. Iannacone A, Quaglia R. , Crescere Digitali, Aracne, 2011

Pennetta, A.L, La responsabilità giuridica per atti di bullismo, Giappichelli, 2014
Puoi anche leggere