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Cyberbullismo e social media, profili giuridici, psicologici e informatici i ragazzi al centro, responsabilità e tutele Cyberbullismo: L. 71/2017 Istituto Majorana, sabato 21 aprile 2018 Mauro Alovisio, Sonia Bertinat Gabriella Molinelli
Csig di Ivrea-Torino Il Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino è un’ associazione indipendente senza finalità di lucro interdisciplinare attiva dal 2005 (rivolta a giuristi, informatici, psicologi, professori, studenti, giornalisti, etc.) Mission: aggiornamento professionale, informazione, approfondimento dell’evoluzione dell’ICT e dell’innovazione e dell’impatto sui diritti, trasparenza on line e partecipazione Aderisce alla Coalizione per le competenze digitali promossa da Agid , ha un blog http://csigivreatorino.it ed un Comitato Scientifico di magistrati, professori universitari e professionisti Ha partecipato alle consultazioni on line in materia di privacy, diritto di autore cyberbullismo, open data, crowdfunding, open data e trasparenza, videosorveglianza e droni, wi-fi e software libero, violenza on line e pari opportunità e a conferenze nazionali (Festiva di Internet di Pisa, Smau Milano)
Il Centro Nexa su Internet & Società ● Centro di ricerca del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica), fondato nel 2006. ● Studia Internet e il suo impatto sulla società in ottica multidisciplinare (tecnologica, giuridica ed economica). ● Svolge supporto alla policy in ambito europeo (e.g., sugli aspetti giuridici dell'informazione del settore pubblico) e nazionale. ● Collaborazioni internazionali: ●partner del Network of Excellence on Internet Science (EINS) http://www.internet-science.eu/ ●membro fondatore della Rete globale di centri su Internet & Società http://cyber.law.harvard.edu/research/network_of_centers
Azioni ●- L’associazione (www.csigivreatorino.it) promuove sul territorio la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione in materia di privacy, cyberbullismo, videosorveglianza, smart working, e- commerce, crowdfunding, furti di identità. - Progetta corsi di formazione in materia di cyberbullismo per dirigenti, insegnanti, genitori, ragazzi - -Partecipa a consultazioni e contributi - -Promuove Collaborazioni editoriali - Promuove la creazione di reti, partnership con associazioni, (es. Contra Jus), enti, centri di ricerca, registi teatrali
Dichiarazione dei diritti su internet contributo Csig di Ivrea Torino alla consultazione «l’articolo sull’educazione va inserito tra i primi articoli della dichiarazione (all’ art.2) e non all’art.13 della bozza di dichiarazione in quanto si tratta di un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro paese (uno di più arretrati in Europa v. ritardi di carattere culturale, politico e tecnico v. criticità del digital divide) e rientra nel dovere costituzionale del diritto all’istruzione -Educazione come fattore di cittadinanza e sviluppo delle società -conoscere ed imparare ad utilizzare internet -conoscere i propri diritti e i propri doveri su internet come è finita? L’articolo sull’educazione è il terzo della dichiarazione! http://www.camera.it/leg17/1179
Consultazione La Buona Scuola ● Contributo del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino: http://csig-ivrea- torino.blogspot.it/ ha riguardato i profili del bullismo/cyberbullismo e le pari opportunità In materia di bullismo , si è proposto : «la previsione di momenti di informazione, confronto e prevenzione rivolti a genitori, allievi, docenti, dei fenomeni complessi del bullismo, drama e cyberbullismo; si evidenzia come il fenomeno del bullismo sia citato nel corpo del documento "La Buona Scuola" solo una volta ( a p. 82) e sia individuato, come strumento di contrasto dello stesso: lo sport a scuola, (su quali basi di ricerca?); si propone la previsione nelle scuole della giornata obbligatoria della legalità, trasparenza e pari opportunità aperta alle famiglie, enti, università,centri di ricerca, forze dell'Ordine» (https://labuonascuola.gov.it/area/m/20008/ in materia di pari opportunità, si è proposto di inserire nel documento: - «il reintegro dell'obbligo di educazione civica intesa come formazione alla cittadinanza attiva declinata sotto il profilo della cittadinanza digitale e della social education; - la previsione del richiamo ai principi delle pari opportunità (intesa come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale) e di non discriminazione e l'adozione nel documento del linguaggio di genere» https://labuonascuola.gov.it/area/m/5804/
Prossime Tappe associazione - giovedì 26 ottobre 2017- partecipazione a Smau Milano con tre seminari su regolamento privacy europeo e Registro trattamenti, il lavoro agile smart working, le regole europee sui droni e impatto sulle imprese, - sabato 29 ottobre 2017 Linux day a Ivrea – seminario su privacy e cyberbullismo - novembre 2017 presentazione del libro sulla nuova legge su Cyberbullismo a Milano presso la Casa dei diritti - novembre 2017 seminario su bullismo e cyberbullismo ad Asti - 15 febbraio 2018 seminario su cyberbullismo presso il Centro di Nexa
La nuova legge in materia di cyberbullismo La Camera dei Deputati in data 17 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo sul cyberbullismo, ed il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed informazione, educazione- Diritto mite Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di Cyberbullismo Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori e di responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo Nuovi ruoli (es. previsione del referente in materia di cyberbullismo per ogni scuola) e nuova governance “» Avv. Mauro Alovisio
3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali. 4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte delle persone. 5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.
Dichiarazione dei diritti su internet Art. 3. (Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete). 1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto. 2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze. 3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.
Dichiarazione dei diritti su internet ● contributo Csig di Ivrea Torino alla consultazione «l’articolo sull’educazione va inserito tra i primi articoli della dichiarazione (all’ art.2) e non all’art.13 della bozza di dichiarazione in quanto si tratta di un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro paese (uno di più arretrati in Europa v. ritardi di carattere culturale, politico e tecnico v. criticità del digital divide) e rientra nel dovere costituzionale del diritto all’istruzione -Educazione come fattore di cittadinanza e sviluppo delle società -conoscere ed imparare ad utilizzare internet -conoscere i propri diritti e i propri doveri su internet come è finita? L’articolo sull’educazione è il terzo della dichiarazione! http://www.camera.it/leg17/1179
Agenda -Identità, Privacy e Oblio -Le novità della legge sul cyberbullismo: i ragazzi al centro -I nuovi strumenti di Tutela -Le reti di contrasto, buone prassi e responsabilità Avv. Mauro Alovisio
Agenda - Nativi e Immigrati digitali -Cyberbullismo : definizioni, scenari e strumenti -Linee guida del Miur: Pari Opportunità e hate speech -Responsabilità
Gli albori di un nuovo mondo - nessuna distinzione fra off line e on line - nuova concezione del tempo e dello spazio ● ●- sviluppo dell’ internet degli oggetti; (ottobre 2014: i dispositivi mobili superano il numero della popolazione mondiale: 7,2 miliardi) - conseguenze modifiche antropologiche, cognitive, sociali, culturali, organizzative ● ●-impatto sul mondo educativo, della scuola, del lavoro, sull’organizzazione della società »Nel 2010 è stata creata una quantità di dati superiore a quella prodotta dall’uomo complessivamente negli ultimi 30.000 anni» Eric Shmidt amministratore delegato di Google - nuovi modi di comunicare, crescere, informarsi, costruire un’identità Negroponte, volume «Essere digitale» «La posta elettronica è uno stile di vita che influenza il nostro modo di lavorare e di pensare» 1995 Avv. Mauro Alovisio
Il valore delle informazioni
Una nuova sfida ● constrastare i luoghi comuni ●in Internet non ci sono leggi o regole Falso ●esistono differenze fra on line e off line Falso ● in Internet esiste l’anomimato Falso Evitiamo il far west: come? Educazione alla responsabilità (conoscenza degli effetti dei proprie attività on line: ricadute su di sé e sugli altri) Educazione alla cittadinanza: (diritti e doveri, sviluppo di un atteggiamento partecipativo, analisi e fruizione critica deli contenuti) etica della rete (diritti, libertà)
I social network ● constrastare i luoghi comuni ●in Internet non ci sono leggi o regole Falso ●esistono differenze fra on line e off line Falso ● in Internet esiste l’anomimato Falso Evitiamo il far west: come? Educazione alla responsabilità (conoscenza degli effetti dei proprie attività on line: ricadute su di sé e sugli altri) Educazione alla cittadinanza: (diritti e doveri, sviluppo di un atteggiamento partecipativo, analisi e fruizione critica deli contenuti) etica della rete (diritti, libertà)
Competenze digitali Digital competence framework : 4 ambiti-domini, informazione, comunicazione, creazione di contenuti, problem solving Italia: 19% della popolazione ha competenze digitali – UE 28% In Italia basso livello di competenze nei nativi digitali: 16-24 anni competenze digitali elevate nel 36% media UE : 52% ●Le competenze digitali più diffuse al Nord e (Valle di Aosta, Friuli) nel Centro Italia (22%) e meno al Sud (14, 1%); Puglia (12, 2%; Calabria 15,6%)- impatto sulla partecipazione culturale?
Competenze digitali Digital competence framework : 4 ambiti-domini, informazione, comunicazione, creazione di contenuti, problem solving Italia: 19% della popolazione ha competenze digitali – UE 28% In Italia basso livello di competenze nei nativi digitali: 16-24 anni competenze digitali elevate nel 36% media UE : 52% ●Le competenze digitali più diffuse al Nord e (Valle di Aosta, Friuli) nel Centro Italia (22%) e meno al Sud (14, 1%); Puglia (12, 2%; Calabria 15,6%)- impatto sulla partecipazione culturale?
Competenze digitali Digital competence framework : 4 ambiti-domini, informazione, comunicazione, creazione di contenuti, problem solving Italia: 19% della popolazione ha competenze digitali – UE 28% In Italia basso livello di competenze nei nativi digitali: 16-24 anni competenze digitali elevate nel 36% media UE : 52% ●Le competenze digitali più diffuse al Nord e (Valle di Aosta, Friuli) nel Centro Italia (22%) e meno al Sud (14, 1%); Puglia (12, 2%; Calabria 15,6%)- impatto sulla partecipazione culturale?
Ricerca Quanto condividi Ricerca della polizia postale e Università La Sapienza presentata a Roma in data 8 giugno 2017 Questionario su abitudini di utilizzo e condivisione dei materiali 1874 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni: Whatsapp (9 ragazzi su 10); Instangram (5 su 10) A chi è disponibile il materiale che condividi? solo il 35% ha risposto a tutti 37% delle medie «solo il destinatario» Ammessi comportamenti di vendetta Separazione fra aspetti cognitivi ed emotivi : il cyberbullismo è un fenomeno che capita agli altri scarsa consapevolezza sulla sofferenza creata e sugli effetti, un gioco
Ricerca Quanto condividi Visione: -migliorare le strategie di auto-protezione; -potenziare le sinergie fra gli adulti -fornire un’educazione emotiva ai giovani navigatori (consapevolezza degli effetti delle proprie azioni digitali sulle altre persone)
Educazione digitale (a) Visioni -atteggiamento censorio e protettivo -atteggiamento fiducioso CREMIT (Centro di ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia- Università Cattolica- Prof. Pier Cesare Rivoltella) -fornire un’educazione emotiva ai giovani navigatori (consapevolezza degli effetti delle proprie azioni digitali sulle altre persone)
Educazione digitale (b) Opportunità Rischi Educazione e cultura digitale Violenza aggressività Partecipazione e impegno Pornografia civico Creatività ed espressione Hate speech Identità e connessione sociale Pro- ana Pro-mia Gambling Occultismo
Educazione digitale (c) Media education disciplina che comprende: lo studio, l’insegnamento e l’apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed espressione Complesso di conoscenze e pratiche educative e mediali volte alla formazione dell’individuo al fine di promuovere lo sviluppo della dimensione critica e favorire la negoziazione di nuovi significati. l’alfabetizzazione ai nuovi linguaggi, la consapevolezza della parzialità delle rappresentazioni e dei messaggi mediali, con l’obiettivo di concretizzare la partecipazione sociale di tutti e la convivenza democratica Educazione ai media Educazione nei media
La complessità del problema L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni: - bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento - bisogni affettivi-estetici - bisogni integrativi a livello di personalità - bisogni integrativi a livello sociale - bisogni di evasione - Fonte: Capecchi S. L’audience attiva
A chi segnalare casi di bullismo? - al Dirigente scolastico, (le linee guida Miur di aprile 2015 prevedono alcune misure organizzative, informative in materia di bullismo) - al rappresentanti dei genitori - al Nucleo di prossimità di Torino (appuntamento http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttu ra/nuclei/n-prossimita.shtml Via Bologna, 74 tel. 011.01134300 - alla Polizia Postale Compartimento Torino Corso Tazzoli, 235 – Tel. 011/3014611 - Telefono Azzurro - www.azzurro.it - 19696 http://www.telefonoamico.it - 199 284 284 Avv. Mauro Alovisio
La complessità del problema L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni: - bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento - bisogni affettivi-estetici - bisogni integrativi a livello di personalità - bisogni integrativi a livello sociale - bisogni di evasione - Fonte: Capecchi S. L’audience attiva
La legge sul cyberbullismo La Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed informazione, educazione ad un uso consapevole di internet- Diritto mite Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori (istanza di rimozione) e di responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo lasciare Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di Cyberbullismo Nuova governance e costruzione di reti (es. previsione del referente in materia di cyberbullismo per ogni scuola) “» Avv. Mauro Alovisio
Internet e privacy primo strumento per tutelare la privacy è la consapevolezza. http://www.garanteprivacy.it/app
Scenari attuali «Nel 2010 è stata creata una quantità di dati superiore a quella prodotta dall’uomo complessivamente negli ultimi 30.000 anni» Eric Shmidt, amministratore delegato di Google Non vi è più alcun confine fra l’on line e l’off line, vita reale e vita digitale SPOT BELGA sull'ingenuità delle persone riguardo i propri dati personali in pasto ai social network https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (a) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore. (considerando n. 38)
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (b) Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazioneai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. I ragazzi si 16 anni possono scaricarsi app. Senza consenso! Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.
La legge sul cyberbullismo La Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed informazione, educazione ad un uso consapevole di internet- Diritto mite Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori (istanza di rimozione) e di responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di Cyberbullismo Nuova governance e costruzione di reti (es. previsione del referente in materia di cyberbullismo per ogni scuola) “» Avv. Mauro Alovisio
Bullismo Che cos’ il bullismo ? ●“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o ● vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”. ●Dan Olweus ● Tre elementi costitutivi e contestuali : a) un’aggressione, fisica o verbale ● b) la ripetizione dei comportamenti nel tempo ● ●c) uno squilibrio di potere o di forza ●Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo
Le forme del bullismo Flaming:l’invio di messaggi elettronici violenti e volgari finalizzati a suscitare discussioni on line Harassment:molestie ripetute attraverso l’invio di messaggi elettronici offensivi Denigration: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione o le sue amicizie,. Impersonation “sostituzione di persona” Outing and trickery: “rivelazioni ed inganno” Esclusione Cyberstalking Avv. Mauro Alovisio
A che punto siamo? Indagine società Italiana di Pediatria 2017 (68% degli studenti che subisce atti di bullismo dichiara di non parlare con nessuno) Indagine Censis «Verso un uso consapevole dei media digitali» marzo 2016- dirigenti scolastici Indagine Censis sui dirigenti scolastici marzo 2016 http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121051 Indagine Il tempo del web. Adolescenti e genitori online a cura di Doxa Kids e Telefono azzurro Febbraio 2016 Indagine Istat sul bullismo e cyberbullismo Dicembre 2015 http://www.istat.it/it/archivio/176335
Il tempo del web. Adolescenti e genitori online”, realizzata da SOS Il Telefono Azzurro Onlus (c) ● Acquisti online. Altro dato sorprendente della ricerca riguarda l’uso del denaro che gli adolescenti fanno sulla rete. Un intervistato su 10 confessa di aver proceduto a un acquisto senza accorgersene, ma quello che salta all’occhio è che più di 2 su 3 (38%) compra regolarmente con carta dei genitori (63%) o con propria (22%). ● Una serie di allarmi lanciati dagli adolescenti italiani a cui spesso i genitori non sono in grado da soli di dare risposta: il 71% degli intervistati dichiara di non aver mai sentito parlare di sexting, il 12% di non saper cos’è il cyberbullismo.
Rapporto Istat giovani e bullismo ● Comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi: Bullismo ● Nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale. ● Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11- 13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%). ● Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono oltre il 57% i giovanissimi oggetto di prepotenze residenti al Nord. ● Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di Cyber bullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi). ● Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%), derisione per l'aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione per le proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%). ● Il 16,9% degli 11-17enni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto, caratterizzato da una relazione vis a vis tra la vittima e bullo e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti fisici. Tra le ragazze è minima la differenza tra prepotenze di tipo "diretto" e "indiretto" (rispettivamente 16,7% e 14%). Al contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono più del doppio di quelle indirette (7,7%). ● http://www.istat.it/it/archivio/176335
La definizione di cyberbullismo 1 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Attenzione: carenti i profili della ripetizione dei comportamenti nel tempo e dello squilibrio di potere o di forza; la definizione contenuta nella legge rischia, pertanto, di ricomprendere casi molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo.
Nuovo sistema di governance La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti attori: Tavolo interministeriale centrale (istituito il 6 febbraio), che ha il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta dei dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia. Il tavolo coordinato dal Miur include i Ministeri dell’Interno, Lavoro e Politiche sociali, Giustizia, Sviluppo Economico e della Salute; Anci, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante Privacy, Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer Internet Centre, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori. istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet - Uffici scolastici - Referenti delle istituzioni scolastiche - L’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi entra a far parte dell’offerta formativa in ogni ordine di scuola. Il Ministero dell’Istruzione adotta delle linee d’orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.
Linee guida Miur in arrivo! 1 Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: -la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Referente anticyberbullismo Art.4 Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Pietra angolare del sistema? Formazione interdisciplinare? Risorse e strumenti?
Referente anticyberbullismo nelle linee guida ll docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto. Il Mi7Integrato previsto dalla l Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piano per la formazione dei docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere dal Piano Integrato previsto dalla legge.
Nuovi strumenti di tutela (art. 3) La legge prevede nuovi strumenti di tutela dei minori in quanto consente agli stessi di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio: la diffusione online di video offensivi). La legge prevede una procedura di tutela a due fasi: una prima fase con il titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o social media e una seconda fase, nel caso di inerzia, degli stessi di fronte al Garante privacy. Doppia coda?
Nuovi strumenti di tutela (art. 3) 1.Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. : (impatto: doppia coda? È sostenibile? costi?
Attenzione La definizione non costituisce un profilo formale ma sostanziale La definizione comporta effetti sulle misure, risorse e le vite delle persone Definizione caotica e disorganica in quanto ricomprende sia condotte di fatto che condotte giuridiche finalizzati a emarginare un soggetto (la realtà è più complessa) ricomprende anche episodi occasionali ( con effetti concreti sui ragazzi) ricomprende termini impropri come «ricatto» in luogo di estorsione e condotte difficilmente tipizzabili (art. 25 cost. legalità, tassatività e determinatezza) ricomprende condotte oggetto del pacchetto di depenalizzazione del 2016 (es. diffamazione, ingiuria) Non prevede la clausola “ salvo che il fatto costituisca più grave reato” es. Accesso abusivo a sistemi informativi,
Nuovi strumenti di tutela (art. 3) In particolare, viene previsto che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniforma resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. La legge prevede che dopo l’invio della sopra citata istanza, qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 d.lgs. n. 196/2003.
Nuovo sistema di governance La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti attori: Tavolo tecnico centrale (di prossima istituzione), di cui faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet; Referenti delle istituzioni scolastiche; Figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo (assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile). In attesa della costituzione del Tavolo tecnico centrale, l’azione di cdinamento continua ad essere svolta dagli UU.SS.RR., per il tramite degli Osservatori Regionali appositamente istituiti, e dalla rete locale dei Centri Territoriali
Referente anticyberbullismo Art.4 Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Pietra angolare del sistema? Formazione interdisciplinare? Risorse e strumenti?
Referente anticyberbullismo nelle linee guida ll docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto. Il Mi7Integrato previsto dalla l Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piano per la formazione dei docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere dal Piano Integrato previsto dalla legge.
Informativa 1 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
Ammonimento ex art. 7 1. Prima di proporre denuncia o querela per: ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali. 2. Procedimento amministrativo attraverso il quale il Questore ammonisce il cyberbullo. Problematiche: 1. Ingiuria abrogata. 2. Diffamazione e trattamento illecito di dati sono reati perseguibili d’ufficio. 3. Effetti dell’ammonimento.
Luci e aspetti da migliorare La legge in esame ha il merito di costituire un ottimo punto di partenza nel percorso di prevenzione del cyberbullismo e di definire una strategia di intervento con la previsione, in ogni scuola, della figura del referente anticyberbullismo avente il compito di coordinare le iniziative in materia, momenti di peer- education, rafforzamento della formazione dei docenti e sottolineare l’importanza dell’educazione all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie . Tra gli elementi critici della legge si segnala la definizione di cyberbullismo che rischia di ricomprendere comportamenti estranei al fenomeno, l’esiguità dei fondi previsti e la mancanza degli strumenti di tutela per i ragazzi di età inferiori ai 14 anni: aspetti questi che, tuttavia, ben possono essere migliorati nella fase esecutiva della legge e nelle linee guida del Miur. Avv. Mauro Alovisio
Le responsabilità nel (cyber)bullismo Responsabilità del (cyber) bullo; Responsabilità dei genitori; Responsabilità del personale scolastico: docenti, dirigente scolastico, personale ATA.
Responsabilità - genitori art. 30 costituzione: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, art. 147 cc - docenti «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (maestri di arte) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto» - dirigenti compiti di organizzazione degli operatori scolastici : un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.) e non vigilanza! ragazzi (art. 2046 e 2043 c.v.) Avv. Mauro Alovisio - ragazzi (art. 2046 e 2043 c.c.)
Doveri dei genitori -Art. 30 costituzione : è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio -Art. 147 del codice civile Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’ obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, -Art. 570 del codice penale «Violazione degli obblighi di assistenza familiare» Avv. Mauro Alovisio
La responsabilità dei genitori (a) Art. 2048 codice civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa del genitore (culpa in educando e culpa in vigilando) Criteri della giurisprudenza per valutare la responsabilità dei genitori: potere e dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, l’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartire ai figli l’educazione al rispetto delle regole alla civile convivenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. Civ. 16 dicembre 20111, n. 262000) Educare in relazione alle condizioni sociali, familiari, età carattere e indole (Cass. Civ. 15706 del 2012; 95556 del 2009)
La responsabilità dei genitori (b) I genitori di minori protagonisti di episodi di cyberbullismo, per non essere ritenuti responsabili civilmente , devono provare di avere adempiuto all’onere educativo sancito dall’art.147 del codice civile e di avere controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione loro impartita attraverso una vigilanza adeguata alla loro stessa età. “la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c. , è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionista della propria esistenza e della protezione della ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”. (Cass. Civile, sez.III, sentenza n. 3964 del 2013) La prova liberatoria della responsabilità dei genitori è complessa! Avv. Mauro Alovisio
Casi concreti Social media • - Alcuni ragazzi minorenni compiono atti di diffamazione on line attraverso la creazione di un gruppo su facebook dal titolo “Per tutti quelli che odiano c” • Il Tribunale di Teramo ha ritenuto che i genitori dei minori capaci di intendere e di volere fossero responsabili ai sensi dell’art. 2048 cc in quanto nel caso concreto gli episodi di diffamazione on line commessi dai loro figli minorenni erano proseguiti per tre giorni: • Secondo i giudici, i genitori non avevano effettuato le necessarie attività di verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei propri figli. (Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, sentenza n. 18 del 2012
Le responsabilità nel (cyber)bullismo Responsabilità del (cyber) bullo; Responsabilità dei genitori; Responsabilità del personale scolastico: docenti, dirigente scolastico, personale ATA.
Responsabilità - genitori art. 30 costituzione: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, art. 147 cc - docenti «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (maestri di arte) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto» - dirigenti compiti di organizzazione degli operatori scolastici : un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.) e non vigilanza! ragazzi (art. 2046 e 2043 c.v.) Avv. Mauro Alovisio - ragazzi (art. 2046 e 2043 c.c.)
Doveri dei genitori -Art. 30 costituzione : è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio -Art. 147 del codice civile Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’ obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, -Art. 570 del codice penale «Violazione degli obblighi di assistenza familiare» Avv. Mauro Alovisio
La responsabilità dei genitori (a) Art. 2048 codice civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa del genitore (culpa in educando e culpa in vigilando) Criteri della giurisprudenza per valutare la responsabilità dei genitori: potere e dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, l’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartire ai figli l’educazione al rispetto delle regole alla civile convivenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. Civ. 16 dicembre 20111, n. 262000) Educare in relazione alle condizioni sociali, familiari, età carattere e indole (Cass. Civ. 15706 del 2012; 95556 del 2009)
La responsabilità dei genitori (b) I genitori di minori protagonisti di episodi di cyberbullismo, per non essere ritenuti responsabili civilmente , devono provare di avere adempiuto all’onere educativo sancito dall’art.147 del codice civile e di avere controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione loro impartita attraverso una vigilanza adeguata alla loro stessa età. “la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c. , è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionista della propria esistenza e della protezione della ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”. (Cass. Civile, sez.III, sentenza n. 3964 del 2013) La prova liberatoria della responsabilità dei genitori è complessa! Avv. Mauro Alovisio
Casi concreti Social media • - Alcuni ragazzi minorenni compiono atti di diffamazione on line attraverso la creazione di un gruppo su facebook dal titolo “Per tutti quelli che odiano c” • Il Tribunale di Teramo ha ritenuto che i genitori dei minori capaci di intendere e di volere fossero responsabili ai sensi dell’art. 2048 cc in quanto nel caso concreto gli episodi di diffamazione on line commessi dai loro figli minorenni erano proseguiti per tre giorni: • Secondo i giudici, i genitori non avevano effettuato le necessarie attività di verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei propri figli. (Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, sentenza n. 18 del 2012
Attenzione! La giurisprudenza della cassazione civile ha evidenziato come: “l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando e viceversa” Cass. Civ. n. 9556 del 2009
Caso concreto: responsabilità della scuola per atti di bullismo Sentenza Tribunale di Milano Sez. X civ., 7 giugno 2013, n. 8081 -Il Ministero della Pubblica Istruzione è responsabile per culpa in vigilando per le lesioni patite da un allievo vittima di aggressioni fisiche da parte di bulli all’interno delle mura scolastiche ed è tenuto a risarcire i danni non patrimoniali patiti (ex art. 2048 c.c.) - condotta omissiva del Ministero -non sono state adottate le misure organizzative e disciplinari atte ad evitare che tali situazioni pericolose possano concretizzarsi “ non è sufficiente la dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose»
I danni alla vittima di bullismo come è stato liquidato il danno per le sofferenze subite? Il danno subito dall’attore (la famiglia della vittima del bullismo a scuola) , è stato liquidato dal magistrato nella complessiva somma rivalutata di Euro 125.000,00. Euro 85.000,00 per danno non patrimoniale, complessivamente valutato, in conseguenza della lesione permanente del bene salute; - Euro 30.000,00 quale danno non patrimoniale complessivo, per lesione temporanea del bene salute Euro 10.000,00, per un ciclo di sostegno terapeutico necessario della durata di due anni, con un ritmo settimanale di sedute. « il costo per ogni seduta settimanale, in Milano e presso studi professionali qualificati , si aggira intorno ad Euro 100,00»
GENITORI E INSEGNANTI Genitori condotta omissiva Insegnanti (se l’evento dannoso o colposo è commesso a scuola) Corresponsabilità -
- COSA DEVE DIMOSTRARE IL GENITORE? - Il danneggiato deve dimostrare che l’evento lesivo (es. aggressione dei bulli) si è verificato a scuola, durante il periodo di affidamento dell’allievo alla scuola (dall’ingresso all’uscita) - il danneggiato non deve dimostrare il dolo o la colpa grave dei docenti o dei dirigenti: - l’amministrazione scolastica deve dimostrare, al fine di liberarsi della responsabilità che « è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere»
Casi concreti: la responsabilità dei Genitori La Cassazione ha stabilito che «la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 c.c. è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 e alla conseguente necessità di una costante opera educativa finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata consapevole della propria esistenza e della protezione dell’altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito» (Cass. civ. sent. n. 3964/2013)
Prova liberatoria Responsabilità civile: art. 2048 c.c., comma 3, c.c.: i genitori e i docenti saranno liberati dalla responsabilità, se provano di non aver potuto impedire il fatto; Responsabilità penale: devono dimostrare di aver di aver vigilato sulla sua condotta.
Casi pratici Sentenza n. 23010/2013: Diffamazione a danno di ragazza minorenne, in particolare simulazione di rapporti sessuali in classe e divulgazione durante l’ora scolastica in un blog di fotografie e filmati in assenza del di lei consenso. Doppia legittimazione dei genitori e del minore (14enne) a proporre querela. I genitori non possono inibire la volontà del minore a proporre querela; non è necessario che il minore sappia dell’azione delittuosa a suo danno; disposto l’oscuramento dei dati sensibili;
Caso pratico: limiti degli interventi degli insegnanti Sentenza cass. pen. del 14.06.2012 Una insegnante viene imputata di reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) per aver assoggettato un proprio alunno ad una misura correttiva consistente nello scrivere sul quaderno 100 volte la frase «sono un deficiente». Il ragazzo si esponeva a tale sanzione per aver additato un compagno come gay e femminuccia impedendogli altresì di andare al bagno dei maschi ed umiliandolo. In primo grado la professoressa era stata assolta perché il fatto non sussiste considerando il comportamento del ragazzo come atto di bullismo ed il mezzo correttivo utilizzato dalla prof. Adeguato rispetto al risultato educativo.
Caso pratico In appello i giudici hanno considerato che l’episodio avvenuto tra i ragazzi non fosse ascrivibile ad un caso di bullismo poiché non vi erano i connotati di squilibrio di forze (non vi era un prevaricatore ed una vittima) considerato che la presunta vittima aveva prontamente risposto e interagito. Veniva quindi considerata la condotta della prof. ssa non conforme ad alcuna corretta metodologia educativa. La Cassazione aderisce ad una lettura dell’art. 571 conforme al nuovo quadro costituzionale e alle norme internazionali che si prefiggono la tutela del bambino confermando che la frase «sono un deficiente» fosse idonea a ledere la dignità dell’alunno e ad umiliarne la persona. La risposta educativa deve, infatti, essere adeguata e proporzionata dal comportamento ma mai può consistere in trattamenti lesivi della personalità del minore.
Dichiarazione dei diritti su internet contributo Csig di Ivrea Torino alla consultazione «l’articolo sull’educazione va inserito tra i primi articoli della dichiarazione (all’ art.2) e non all’art.13 della bozza di dichiarazione in quanto si tratta di un aspetto strategico per lo sviluppo del nostro paese (uno di più arretrati in Europa v. ritardi di carattere culturale, politico e tecnico v. criticità del digital divide) e rientra nel dovere costituzionale del diritto all’istruzione -Educazione come fattore di cittadinanza e sviluppo delle società -conoscere ed imparare ad utilizzare internet -conoscere i propri diritti e i propri doveri su internet come è finita? L’articolo sull’educazione è il terzo della dichiarazione! http://www.camera.it/leg17/1179
La complessità del problema L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni: - bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento - bisogni affettivi-estetici - bisogni integrativi a livello di personalità - bisogni integrativi a livello sociale - bisogni di evasione - Fonte: Capecchi S. L’audience attiva
Per approfondire Ilenia Alagna; Cyberbullismo, Nuove tutele per i minori sul web e il ruolo del Garante privacy , Quotidiano giuridico settembre 2017 Mauro Alovisio, Giovanni Maria Gallus, Francesco Micozzi “Cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71 “ edizione Dike, settembre 2017 con prefazione della prima firmataria della legge Prof. ssa Elena Ferrara Mauro Alovisio, Il modello del Garante privacy per i casi di cyberbullismo, Diritto e Giustizia, Giuffrè, 2017, agosto 2017 Alovisio M., Moiso S., La nuova legge in materia di cyberbullismo, Il danno alla persona, 2017 Mauro Alovisio /curatore) " Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio", Ipsoa, luglio 2017 Prove - Tecniche investigative - Reati e processo - Danni - Strategie e modulistica extraprocessuale. Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n. 71 Mauro Alovisio, I nostri dati personali e la rete, in “Educare ai tempi di Internet”, Edizione Elledici, Torino, 2010 Mauro Alovisio., Il Cyberbullismo: scenari e profili giuridici ed il tentativo di codice di autoregolamentazione in «La rete ed il fattore conoscenza » a cura di Marzano F. Montegione S. , Pietrafresa E., Edizione Wister, 2014 Alovisio M., Le Linee guida su bullismo e cyberbullismo , Quotidiano giuridico, Ipsoa, 2015 Bruschi B. Iannacone A, Quaglia R. , Crescere Digitali, Aracne, 2011 Pennetta, A.L, La responsabilità giuridica per atti di bullismo, Giappichelli, 2014
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