CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO - RAMSES GROUPS DOTT.ALFREDOCASTIGLIONE DOTT.SSALUCIADIPAOLO

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CREDITO D’IMPOSTA
                 RICERCA & SVILUPPO

                        RAMSES Groups
Dott. Alfredo Castiglione                  Dott.ssa Lucia Di Paolo

                            RAMSES Group
 CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la
possibilità – per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – di ottenere
un’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, dal 2017, pari al
50% delle spese sostenute.
Il credito di imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni
di euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa
complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione
ammonti almeno a 30.000 euro.
L’agevolazione ha carattere automatico
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal
periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
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CONDIZIONI LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI
Spese minime per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro
30.000 annui (sommatoria di tutte le categorie di spesa prevista)

UNICO LIMITE:
1) generale di spettanza del credito collegato all’ammontare della spesa
annua complessiva almeno pari ad euro 30.000

                                RAMSES Group
SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo interessa tutte le imprese, piccole

e grandi, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore

economico di appartenenza e dal regime contabile adottato.

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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: agevolazioni
anche per le neo imprese

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo compete anche alle neo imprese.
In questo caso, il bonus spettante sarà determinato sul valore
complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta
per il quale le neo imprese intendono fruire dell’agevolazione. Sono
considerati neocostituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l’effettivo
avvio di una nuova attività imprenditoriale e non la continuazione di
una vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto. E’ quanto chiarito
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.

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Ricerca e Sviluppo: credito d’imposta anche per le
imprese tessili e della moda
Anche le imprese del settore tessile e della moda possono beneficiare
del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo; gli ambiti su cui
svolgere la R&S non sono limitati a quello scientifico e tecnologico, ma
possono essere svariati, senza particolari limitazioni.
Questi sono alcuni dei chiarimenti alla disciplina del credito d’imposta
per ricerca e sviluppo forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare 16
marzo 2016, n. 5/E.
In caso di dubbi sull’agevolabilità delle attività, le imprese potranno
presentare una specifica istanza di interpello.

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SPESE AMMISSIBILI

• le spese relative al personale tecnico e altamente qualificato
  impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo

• costi per attrezzature di laboratorio

• Le spese per la ricerca axtra-muros

• le spese per competenze tecniche e privative industriali

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Tipologia di costi ammessi all’agevolazione
spese per il personale

Dal 2017 i costi del personale sono ammessi senza particolari qualifiche
e profili a condizione che sia impiegato nelle attività di ricerca

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Tipologia di costi ammessi all’agevolazione
quote di ammortamento strumenti/attrezzature di laboratorio
Sono ammesse all’agevolazione anche le quote di ammortamento delle
 spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di
 laboratorio secondo le aliquote fiscali ( DM 31 Dicembre 1988) in relazione
 alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo purchè
 di costo unitario pari o superiore a 2.000 euro, al netto dell’ IVA.
Strumenti ed attrezzature devono essere acquisti dall’impresa a titolo di
 proprietà o di utilizzo .
In caso di leasing alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le
 quote capitali dei canoni nella misura corrispondente all’importo
 deducibile fiscale (art. 102 comma 7 TUIR) in rapporto all’effettivo impiego
 nelle attività di ricerca e di sviluppo.
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Tipologia di costi ammessi all’agevolazione
contratti di ricerca con le università , enti di ricerca ed
equiparati e con altre imprese
Ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati con
 università, enti di ricerca e organismi equiparati , e con altre imprese,
 comprese le start up innovative di cui all’articolo 25 del DL 18 ottobre
 2012 n.179 (diverse però da quelle che direttamente o indirettamente
 controllano l’impresa)
I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o
 localizzate in stati membri dell’ Ue, in stati aderenti all’accordo sullo
 Spazio Economico Europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che
 consentono un adeguato scambio di informazioni.

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Tipologia di costi ammessi all’agevolazione
competenze tecniche e privative industriali

 Sono infine ammessi i costi per competenze tecniche e privative
 industriali relative ad una invenzione industriale o biotecnologica, a
 una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
 vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

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Il calcolo del credito
                            (art. 5 del DM)
Il credito di imposta spetta , fino ad un importo massimo di euro 20 milioni per
 ciascun beneficiario (dal 2017), della spesa incrementale ed è riconosciuto a
 condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e
 sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende
 fruire dell’agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro ed ecceda la media dei
 medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in
 corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo per le imprese in attività da
 meno di tre periodi di imposta a partire dalla data di costituzione.
Per spesa incrementale si intende la differenza positiva tra l’ammontare
 complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute
 nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la
 media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi di imposta
 precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla
 data di costituzione
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Modalità di fruizione
Il credito d'imposta:

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
  nel corso del quale sono stati sostenuti i costi

• non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
  regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
  articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
  periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

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CONTROLLI E CERTIFICAZIONE
• I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di apposita documentazione
  contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale
  o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo
  27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

• Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale
  devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una
  società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’art.6 del citato
  decreto legislativo n. 39 del 2010.

• Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti,
  nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi
  dell’art.10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
  quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

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Via Milano, 2 – cap 64025 Pineto (TE) tel. 085.9493758
         Via L. Muzii – cap 65100 Pescara (PE)

                Area finanza e progetti
Dott. Alfredo Castiglione             tel. 335.7141926
Dott.ssa Lucia Di Paolo               tel. 349.4734793

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