Le istituzioni politiche dell'antico regime - Corso di Storia della Pubblica Amministrazione 2019/20
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Cosa sono le «istituzioni politiche»? Trovare l’essenza del potere: ciò che è istituito e ciò che è naturale in piena età moderna la famiglia è una istituzione di carattere politico, pubblico Dall’assetto «naturale» a quello «posto» Stato, stati e istituzioni
Come è fatto lo Stato: una struttura plurale Una pluralità di centri politici Amicizie, inimicizie e… identità Uno Stato «mosaico» Che cosa è una Costituzione? Norma emanata dall’imperatore (nell’impero romano e in seguito) Carta costituzionale Assetto del processo di governo e delle relazioni tra i diversi poteri e soggetti agenti sul territorio miriade di contratti di signoria
Tra potere e diritto Ilprimo dei giudici: mediazione ed equilibrio Henri di Bracton (XIII sec.): apparente contraddizione del pensiero costituzionale Fare il diritto e dire il diritto: i vincoli del sovrano «Quod omnes tangit, ab omnibus audiri et approbari debet»
Stato e Stati: le assemblee rappresentative La pluralità del potere In Inghilterra: il Parlamento più forte Il King in Parliament Bill of Rights (1689) Divisi e deboli: i ceti «Il» Parlamento o «i» Parlamenti? Modelli bicamerali e modelli tricuriali Lo Stato misto
Stato e Stati: le assemblee rappresentative
La «pubblica amministrazione» Ufficiali, giudici, commissari Assenza di funzione amministrativa tipizzata Venalità delle cariche e selezione degli apparati Mentalità giuricentrica Per chi lavorano i «magistrati»?
La Regina Margot (1994)
Il governo dello Stato Un nuovo ruolo per il re Il declino dei parlamenti Tra centro e periferia I diritti degli inglesi: da governo misto a governo bilanciato
Metamorfosi dello Stato La nascita delle istituzioni: un mondo «artificiale» Leggi «immutabili» e leggi «arbitrarie» L’ordine e la classe La diffusione della stampa Un mondo completamente nuovo L’ «antico regime » come «ordine plurale della convivenza attraverso strumenti rispettosi dell’individualità di ogni membro»
Henry di Bracton (XIII sec.) Ilre agisce «secondo la lex regia che è stata fatta riguardo alla sua autorità » «Né i giudici né le persone private possono o devono discutere intorno agli editti o agli atti del re» e «Nessuno può giudicare un editto o un atto regale, fino ad annullare l’atto stesso del re»
Il Parlamento di Parigi “La corte, a camere riunite […] dichiara che la Francia è una monarchia governata dal Re secondo le leggi. Che queste leggi, molte delle quali fondamentali, riguardano il diritto della casa regnante al trono […] il diritto della nazione di concedere liberamente sussidi tramite gli Stati generali […] l’inamovibilità dei magistrati; il diritto delle corti di verificare in ogni provincia le volontà del re e di disporne la registrazione solo se conformi alle leggi costitutive della provincia e al diritto fondamentale dello Stato […] Dichiara che nessuno dei membri che compongono questa corte deve, né intende, autorizzare con la propria condotta la minima innovazione su tale materia […]. E nel caso che questa corte fosse dispersa con la forza e ridotta all’impotenza […] dichiara di consegnare fin d’ora il deposito inviolabile della legge fra le mani del Re […] degli Stati generali e di ciascuno degli ordini sia riuniti sia separati che formano la nazione.” - Dichiarazione del 3 maggio 1788
Bill of Rights (1689) Non si tratta di una richiesta presentata al sovrano, bensì di una autonoma affermazione di diritto. Non a caso, il nome completo è «Atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi, e che dispone sulla Successione della Corona» 1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale; 4. che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato concesso, è illegale; 8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono essere libere; 9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento
Il dibattito del 20 febbraio 1784 “Se questa Camera ha i mezzi di rifiutare la nomina dei ministri, voi trasferite il potere esecutivo nel suo seno” - Pitt il Giovane “ Sua Maestà ha incontestabilmente il potere di scegliere i suoi ministri come la Camera dei Comuni ha quello di rifiutare i crediti. Ma se sua Maestà prendesse al suo servizio ogni uomo o gruppo di uomini che fosse in accordo col suo favore, senza alcuna considerazione sull’effetto che tali nomine potrebbero avere sul pubblico, la Camera non potrebbe non trattenere così giustamente il denaro pubblico” – Charles James Fox “Che una dichiarazione da parte della Camera di disapprovazione di ministri di sua Maestà dovrebbe, ipso facto, in ogni istanza, obbligare e costringere il Sovrano a revocare tali ministri, o obbligarli a dimettersi, era un punto che non avrei ammesso mai e non avrei permesso mai. Un tale atteggiamento di disapprovazione mette sicuramente i ministri in situazioni imbarazzanti e spiacevoli; ma che li avrebbe obbligati a ritirarsi […] era una dottrina incostituzionale, ostile alla prerogativa della Corona, e all’equilibrio di potere da cui l’eccellenza del nostro governo dipende” - Pitt il Giovane
Thomas Smith (1583) «IlParlamento rappresenta e detiene il potere dell’intero reame […] giacché si reputa che ogni inglese sia in esso presente, sia di persona sia per via di procura e mandato, di qualsivoglia eminenza, stato, dignità o qualità egli sia, dal monarca […] alla più infima persona d’Inghilterra. E il consenso del Parlamento è considerato rappresentare quello di tutti i cittadini»
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