CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 21 (gennaio 2019)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Francia FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-777 DC del 28 dicembre 2018, Legge finanziaria per il 2019 ............................................................................ 7 Regno Unito UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – La House of Commons pone limiti alla possibilità di recesso no-deal ............................................................................................................. 11 Regno Unito UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo per il recesso dall’Unione europea ........................................................................................ 15 Regno Unito GOVERNO – FIDUCIA Brexit – Il Governo May ottiene la maggioranza nel voto di fiducia indetto dopo la sconfitta parlamentare sull’accordo per il recesso dall’Unione europea ............................................................................................................ 19 Germania LIBERTÀ DI STAMPA – RETTIFICA Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 novembre 2018 (1 BvR 1/18), su rettifica e libertà della stampa ............................................. 23 Stati Uniti REATI E PENE – FELONY VIOLENTA Corte suprema, sentenza Stokeling v. United States, No. 17–5554, 586 U.S. __ (2019), del 15 gennaio 2019, sulla definizione di felony violenta ..... 25
Francia GIURISDIZIONI MILITARI – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-756 QPC del 17 gennaio 2019, M. Jean-Pierre F., in tema di giurisdizione dei giudici militari e principio di eguaglianza .................................................................................................. 27 Regno Unito REATI SESSUALI – UKSKIRTING Il Parlamento approva la legge sull’upskirting ................................................ 29 Stati Uniti AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI Il Presidente Trump firma il Government Employee Fair Treatment Act del 2019 ........................................................................................................... 33 Spagna LAVORO (RAPPORTO DI) – LICENZIAMENTO Il Tribunale costituzionale si pronuncia su due casi di licenziamento riguardanti persone che hanno svolto funzioni di rappresentanza sindacale e politica .......................................................................................................... 35 Spagna ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME AUTONOMICHE Il Tribunale costituzionale dichiara legittima la disciplina del ricorso per cassazione per violazione di norme autonomiche ..................................... 39 Stati Uniti FORZE MILITARI – TRANSGENDER Corte suprema, order di sospensione delle ingiunzioni contro l’entrata in vigore del divieto per gli individui transgender di prestare servizio nelle forze armate ............................................................................................ 43 Francia PREVIDENZA SOCIALE – SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-757 QPC del 25 gennaio 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré, in tema di copertura delle spese di trasporto sanitario da parte della previdenza sociale ....................................... 47
Regno Unito UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – Il Parlamento britannico vota a favore della riapertura dei negoziati sull’accordo di recesso dall’Unione europea .................................................. 49 Germania TELECOMUNICAZIONI – PRIVACY Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 20 dicembre 2018 (2 BvR 2377/16), sugli obblighi di conservazione e rilevamento di indirizzi IP da parte dei providers di servizi di telecomunicazione ................................... 53
FRANCIA FINANZE PUBBLICHE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-777 DC del 28 dicembre 2018, Legge finanziaria per il 2019 02/01/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta senatori in merito alla legge finanziaria per il 2019. Di essa erano contestati la procedura di approvazione, la sincerità e l’intelligibilità di alcuni documenti relativi al bilancio. Si lamentavano, inoltre, l’incostituzionalità di alcune disposizioni degli artt. 40, 81, 112, 201 e 210, nonché alcune lacune, insufficienze ed omissioni che avrebbero violato alcuni principi costituzionali. Il Conseil constitutionnel ha dichiarato contrarie alla Costituzione alcune disposizioni degli artt. 81, 83, 130 e 210, nonché gli artt. 29, 52, 53, 54, 128, 221, 236, 249 e 251, in quanto di contenuto estraneo all’ambito della legge finanziaria o adottati secondo una procedura contraria alla Costituzione. Tutte le altre disposizioni sono state dichiarate conformi alla Costituzione e non è stata sollevata d’ufficio alcuna altra questione di costituzionalità 1. – Sulla procedura di adozione della legge I parlamentari ricorrenti sostenevano che la procedura di adozione della legge finanziaria per il 2019 avesse comportato varie irregolarità tali da violare l’esigenza di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. A sostegno di tale affermazione, lamentavano la distribuzione tardiva di alcuni documenti relativi al bilancio, la concomitanza dell’esame del testo con quello del progetto di legge finanziaria correttiva per il 2018 nonché l’adozione, su iniziativa del Governo, di emendamenti aggiuntivi di articoli sui quali un dibattito effettivo non sarebbe stato possibile a causa della loro complessità e/o della loro rilevanza. Il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze dei ricorrenti ricordando il termine, stabilito dalla legge organica del 1° agosto 2001, per depositare gli allegati al 1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018777dc/2018777dc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-777-dc-du-28-decembre-2018- communique-de-presse. 7
progetto di legge (almeno cinque giorni prima dell’esame da parte dell’Assemblée nationale in prima lettura) e sottolineando che un eventuale ritardo nella distribuzione di tutto o parte di tali documenti non potesse essere considerato come un impedimento all’esame del progetto di legge. Ha inoltre rilevato che la costituzionalità della legge finanziaria deve essere valutata prendendo in considerazione sia le esigenze di continuità della vita nazionale che l’esigenza di sincerità inerente all’esame della finanziaria. Successivamente, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni introdotte dal Governo mediante emendamento conformi alla Costituzione, dato che esse non avevano violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. – Sulla sincerità della legge finanziaria Secondo i ricorrenti, non avendo sufficientemente preso in considerazione le conseguenze delle nuove misure previste dal progetto di legge recante misure economiche e sociali urgenti, all’origine della legge n. 2018-1213 del 24 dicembre 2018 2, la legge finanziaria avrebbe violato il principio di sincerità del bilancio. Sostenevano che tale ultima legge fosse fondata su previsioni di deficit stabilite sulla base di misure non ancora adottate, come, ad esempio, la tassa sulle grande imprese che operano nel settore digitale, o lo slittamento nel tempo della diminuzione del tasso di imposta sulle società, e sulla base di misure economiche che non hanno concretizzato un abbassamento delle autorizzazioni degli stanziamenti e dei crediti di pagamento corrispondenti. Si denunciava inoltre, per alcune poste di bilancio, la ripetizione degli stessi crediti rispetto agli anni precedenti, mentre vari studi avrebbero lamentato, per il passato, la mancanza di dotazione per le relative voci. Dopo aver ricordato che il principio di sincerità della legge finanziaria si caratterizza per l’assenza di intenzione di falsificare le grandi linee dell’equilibrio che definisce, il Conseil constitutionnel ha stabilito che la finanziaria per il 2019 non era tenuta ad integrare, nelle previsioni di deficit, misure non ancora attuate alla data della sua adozione. Tuttavia, se l’evoluzione delle spese e delle risorse fosse tale da modificare le grandi linee dell’equilibrio del bilancio, spetterebbe al Governo sottoporre al Parlamento un progetto di legge finanziaria correttiva. Il Conseil ha poi considerato che le previsioni di deficit stabilite dalla legge 2 Il testo della legge è reperibile on line alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&categorieLie n=id ed una sintesi delle misure adottate è reperibile alla pagina https://www.economie.gouv.fr/mesures-pouvoir-dachat. 8
finanziaria non sono fondate sulla presa in considerazione di nuove misure di prelievi o di economie che il Governo ha previsto di adottare nel corso del 2019. Infine, i giudici hanno stabilito che non spetta al Conseil constitutionnel valutare, qualora non sussistesse l’intenzione di falsificare le grandi linee dell’equilibrio determinato dalla finanziaria, l’importo degli stanziamenti e di crediti di pagamento votati. Il Conseil ha, quindi, stabilito che la legge finanziaria per il 2019 non viola il principio di sincerità. – Sulla violazione dell’obiettivo di valore costituzionale di accessibilità e di intelligibilità della legge Il Conseil constitutionnel ha respinto la doglianza dei parlamentari ricorrenti secondo la quale le disposizioni dell’art. 77 della legge, che definiscono le regole di calcolo, per il 2019, della dotazione globale di funzionamento, non fossero chiare e intelligibili. – Sull’art. 81 L’art. 81 stabiliva che, per poter beneficiare del c.d. revenu de solidarité active (reddito di solidarietà attiva, d’ora in avanti RSA), gli stranieri extracomunitari, non provenienti da uno Stato parte dell’accordo sullo spazio economico europeo o dalla Confederazione svizzera, che risiedevano in Guyana, dovessero essere in possesso di un titolo di soggiorno che li autorizzi a lavorare da almeno quindici anni. Qualora lo straniero fosse una persona sola con minori a carico o una donna sola in stato di gravidanza, tali disposizioni riducevano il predetto termine a cinque anni. Nel resto del territorio della Repubblica francese, ad eccezione di Mayotte, tale termine è di cinque anni, mentre per Mayotte non è previsto. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di uguaglianza davanti alla legge. Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, se il legislatore può adottare, nei confronti degli stranieri, disposizioni specifiche, è comunque necessario rispettare i diritti e le libertà fondamentali di rango costituzionale riconosciuti a tutti coloro che risiedono sul territorio della Repubblica. Tale esigenza deve, però, essere conciliata con la salvaguardia dell’ordine pubblico, che costituisce un obiettivo di valore costituzionale. I giudici hanno anche ricordato che gli stranieri godono di diritti alla protezione sociale qualora risiedano in maniera stabile e regolare sul territorio francese. Il Conseil ha poi considerato che, rispetto all’insieme della popolazione residente in Francia, la popolazione della Guyana ha una forte proporzione di persone di nazionalità straniera, e molte sono in situazione irregolare: tali 9
circostanze costituiscono, ai sensi dell’art. 73 della Costituzione, delle caratteristiche e dei vincoli specifici tali da consentire al legislatore, al fine di lottare contro l’immigrazione irregolare, di adattare, in una certa misura, le leggi applicabili all’insieme del territorio nazionale. Il Conseil ha, quindi, riconosciuto che, adottando tali disposizioni, il legislatore ha inteso scoraggiare l’immigrazione irregolare in Guyana, la quale sarebbe stata favorita dalla perspettiva di ottenere, dopo la regolarizzazione del diritto di soggiorno, il beneficio del RSA. Tuttavia, si è anche considerato che, imponendo un termine di possesso del titolo di soggiorno più lungo in Guyana rispetto al resto del territorio nazionale, ai soli fini della lotta all’immigrazione irregolare, il legislatore avesse introdotto una condizione specifica per l’ottenimento del RSA priva di legame con l’oggetto dello stesso (ovvero favorire l’esercizio o la ripresa di una attività professionale). Il Conseil constitutionnel ha inoltre rilevato che le disposizioni contestate si applicavano a tutti gli stranieri in situazione regolare, compresi quelli regolarmente entrati sul territorio e rimastivi in maniera regolare e continua, nonché coloro che avessero regolarmente soggiornato, in precedenza, su un’altra parte del territorio nazionale con un titolo che li autorizzava a lavorare. Se spetta al legislatore definire misure tali da consentire di lottare contro l’immigrazione irregolare, le disposizioni contestate creavano una disparità di trattamento tra gli stranieri residenti in Guyana e quelli che risiedevano in altre parti del territorio francese (all’eccezione di Mayotte). Tale differenza non era giustificata rispetto all’oggetto della legge e le disposizioni contestate superavano, inoltre, il limite degli adattamenti giustificabili in base alle caratteristiche ed ai vincoli specifici della Guyana, donde la loro incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza. Céline Torrisi 10
REGNO UNITO UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – La House of Commons pone limiti alla possibilità di recesso no-deal 09/01/2019 L’8 gennaio 2018, un’alleanza trasversale nella House of Commons ha inflitto una dura sconfitta all’Esecutivo britannico nel corso del dibattito sul disegno di legge finanziaria volto a dar veste legislativa al bilancio proposto dal governo nei mesi scorsi. Tale sconfitta è destinata ad avere conseguenze sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea. In particolare, è stato introdotto un emendamento in base al quale il Ministero del tesoro potrà esercitare determinati poteri in materia fiscale dopo il recesso dall’Unione solo se un accordo a disciplina del recesso sarà stato concordato con il Parlamento, se la Brexit verrà revocata (o la tempistica per il recesso sarà estesa), oppure se il Parlamento avrà approvato il recesso dall’Ue senza un accordo (lo scenario del c.d. no-deal Brexit). In altri termini, in assenza dell’assenso parlamentare, l’Esecutivo vedrà delle limitazioni alle proprie capacità di mantenere operativo il sistema fiscale in caso di recesso no-deal 1. Se, da una parte, l’emendamento non potrà di per sé impedire l’uscita senza un accordo 2, si tratta comunque di una vittoria assai importante a livello politico per gli oppositori dell’uscita no-deal, poiché hanno dimostrato di essere in grado di prevalere rispetto all’Esecutivo. Un tale aspetto è ancor più significativo se si considera la mole di legislazione che deve essere approvata prima dell’uscita dall’Ue e se si considera che alcune di queste misure potrebbero avere un effetto ancora più rilevante a livello quotidiano (si pensi ad esempio alla sanità od ai servizi del settore finanziario): per queste, in special modo, i parlamentari potrebbero decidere di applicare lo stesso “trittico” di condizioni 3. 1 REUTERS, UK government defeated in vote, lawmakers create new obstacle to no-deal Brexit, 8 gennaio 2019, https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-nodeal-vote/uk-government- defeated-in-vote-lawmakers-create-new-obstacle-to-no-deal-brexit-idUSKCN1P221F. 2 J. ELGOT, Theresa May suffers Commons defeat over no-deal Brexit, in The Guardian, 8 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/08/theresa-may-suffers-commons- defeat-over-no-deal-brexit. 3 Ibid. 11
L’esito del dibattito lascia presagire le difficoltà che dovrà affrontare la premier Theresa May nel voto, previsto per la settimana del 14 gennaio, relativo all’approvazione o meno del suo accordo relativo alla Brexit. Si tratta comunque di difficoltà già note al Primo ministro, alla luce delle forti divisioni, emerse nel corso della prima riunione dell’anno del suo Gabinetto, proprio in merito a come risolvere la grave situazione di stallo nel processo di recesso dall’Unione europea: alcuni ministri rimarcano la necessità di un accordo che abbia il sostegno del Parlamento, mentre altri ritengono che l’uscita senza accordo non avrebbe le ripercussioni drammatiche preventivate. La possibilità che il Primo ministro May chieda un’estensione del termine di due anni previsto per il recesso dal blocco sovranazionale ai sensi dell’art. 50 Tue è pure fortemente osteggiata da altri membri del Gabinetto 4. L’Esecutivo è stato sconfitto con 303 voti contro 296, rendendo così la May il primo premier in 41 anni a perdere un voto su un disegno di legge finanziaria 5. Il voto è giunto poco dopo la notizia secondo cui la May starebbe valutando la possibilità di una seconda votazione parlamentare su un accordo per la Brexit nell’ipotesi che l’attuale accordo venga respinto la prossima settimana, eventualità che richiederebbe l’estensione dei tempi per il recesso 6. In questi giorni, erano attese nuove rassicurazioni dal vertice dell’Esecutivo circa l’accordo concordato dalla May con le autorità europee, tra cui un potenziamento del ruolo del Parlamento nella fase successiva dei negoziati con l’Ue in tema di rapporti futuri; erano altresì attese dichiarazioni dall’Ue sulla natura temporanea dell’assai controverso Irish backstop, per quanto tali dichiarazioni non potessero essere giuridicamente vincolanti, a differenza di 4 V. H. STEWART – J. ELGOT – D. BOFFEY, Cross-party alliance of MPs tells May: we will stop no-deal Brexit, in The Guardian, 8 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/08/cross-party-alliance-of-mps-tells-may-we-will- stop-no-deal-brexit. 5 L’ultimo è stato il laburista James Callaghan, nel 1978. La vicenda ha portato ai famigerati winters of discontent, contrassegnati da numerosi scioperi dei sindacati dei lavoratori del settore pubblico e, successivamente, alla vittoria della conservatrice Margaret Thatcher nelle elezioni svoltesi l’anno successivo. 6 A. BENNETT – A. MIKHAILOVA – H. YORKE – S. SWINFORD, Vote victory gives ‘guerrilla war’ Tory rebels first blood in battle to stop a no-deal Brexit, in The Telegraph, 8 gennaio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/08/brexit-live-mps-urged-ministers-show-plan- support-not-just-oppose/. Sulle difficoltà relative all’estensione, opposte dai rappresentanti europei e degli altri Stati Membri, v. J. CRISP, Germany tells British MPs to ‘be responsible’ and back Theresa May’s Brexit deal, 8 gennaio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/08/germany-demands-british-mps-responsible-back- mays-brexit-deal/. 12
quanto richiesto dal Democratic Unionist Party, componente dell’attuale coalizione di governo, per poter dare il proprio sostegno all’accordo 7. Alcuni esponenti dell’Esecutivo hanno comunque minimizzato gli effetti della votazione, ribadendo che il Regno Unito uscirà comunque dall’Ue il 29 marzo 2019 e che il potere di riscossione non risentirà di alcun effetto significativo. Sarah Pasetto 7 Per alcuni cenni sulle difficoltà legate al backstop, si v. le segnalazioni dal titolo Brexit – Il Primo ministro Theresa May prevale nel voto di fiducia interno al Partito conservatore e Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea, a cura dell’Area di diritto comparato (rispettivamente, del 13 e dell’11 dicembre 2018). 13
REGNO UNITO UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo per il recesso dall’Unione europea 16/01/2019 La premier Theresa May ha subito una pesante sconfitta nella House of Commons in merito all’accordo per il recesso dall’Unione europea. Se lo stesso Esecutivo era consapevole della probabilità della sconfitta, le dimensioni del voto contrario sono state tuttavia eclatanti: 432 parlamentari hanno sostenuto il “no” all’accordo negoziato dalla May con le autorità europee; tra questi, 118 rappresentanti dello stesso Partito conservatore della May 1, con soli 202 parlamentari che hanno votato a favore. Si tratta della sconfitta più grave per un Governo in epoca democratica 2. A seguito della sconfitta ed alla luce delle sue dimensioni, il Primo ministro May ha annunciato che avrebbe accettato di porre all’ordine del giorno una mozione di sfiducia nei propri confronti, mozione immediatamente presentata dal leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn. La votazione dovrebbe avvenire oggi, 16 gennaio, a partire dalle ore 19.00 inglesi. Tuttavia, il Democratic Unionist 1 Su richiesta della May, il 14 gennaio scorso, le autorità europee avevano pubblicato una lettera in cui chiarivano il contenuto dell’accordo, allo scopo di rassicurare gli oppositori soprattutto in merito al carattere temporaneo del c.d. Irish backstop (per alcuni cenni sulle difficoltà legate al backstop, v. le segnalazioni dal titolo Brexit – Il Primo ministro Theresa May prevale nel voto di fiducia interno al Partito conservatore e Brexit – Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso dall’Unione europea, a cura dell’Area di diritto comparato, rispettivamente, del 13 e dell’11 dicembre 2018; v. anche P. FOSTER, What is the Brexit backstop, and why is the Irish border so important to negotations?, in The Telegraph, 16 gennaio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/16/brexit-backstop-irish-border-important- negotations/); le rassicurazioni però non sono valse a fugare i dubbi dei sostenitori della c.d. hard Brexit, nonché del Partito nordirlandese del Democratic Union Party. 2 Superiore (e di molto) anche alla sconfitta del Primo ministro Ramsay MacDonald, nel 1924, con 166 voti contrari. V. H. STEWART – D. BOFFEY, Theresa May suffers historic defeat in vote as Tories turn against her, in The Guardian, 16 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/theresa-may-suffers-historic-defeat-as-tories- turn-against-her; P. SCOTT, Theresa May’s Withdrawal Bill just became biggest ever government defeat in the House of Commons, in The Telegraph, 16 gennaio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/16/theresa-mays-withdrawal-bill-just-became- biggest-ever-government/. 15
Party e diversi parlamentari pro-Brexit hanno già annunciato che voteranno la fiducia, anche perché contrari all’eventualità di indire nuove elezioni, di talché molto probabilmente la May conserverà la propria posizione. In questo caso, Corbyn sarebbe sotto forte pressione affinché sostenga l’opportunità di indire un secondo referendum 3. Si tratterà della prima mozione di sfiducia discussa ai sensi del Fixed-term Parliaments Act 2011, che ha eliminato la facoltà dei Primi ministri di indire elezioni generali quando lo ritenessero opportuno, allo scopo di assicurare la durata quinquennale delle legislature. L’Act prevede due eccezioni: se almeno i due terzi dei deputati della House of Commons si esprimono a favore delle elezioni e se si approva una mozione di sfiducia che adotti una terminologia ben precisa 4. Nell’ipotesi (al momento relativamente remota) di sfiducia alla May, l’Esecutivo avrà 14 giorni di tempo per tentare di ottenere nuovamente la fiducia della House o di formare un nuovo governo; altrimenti, si scioglierà la House of Commons e le elezioni verranno indette 25 giorni dopo. A seguito del voto di ieri, un portavoce della May ha annunciato che la premier avrebbe avviato un dialogo con i parlamentari per tentare di raggiungere un consenso; tuttavia, avrebbe anche già indicato che non intende accettare proposte che non siano autenticamente negoziabili, che non possano godere di un livello sufficiente di sostegno, che non rispettino il risultato del referendum sul recesso dall’Unione europea svoltosi il 23 giugno 2016 e che siano incompatibili con i suoi “principi essenziali” 5. È attesa per il prossimo lunedì una dichiarazione della May in cui si delineino le possibilità future; i parlamentari avranno l’opportunità di proporre delle modifiche, ad esempio esprimendo sostegno su determinate posizioni. Ciò significa che i parlamentari avranno almeno in teoria l’opportunità di prendere il controllo del processo, anche se molto dipenderà dallo spazio che verrà concesso loro dallo Speaker della Camera, John Bercow 6. 3 STEWART – BOFFEY, cit. 4 Section 2(4) della legge. 5 S. COATES, Let’s talk: humbled May reaches out to opposition after Brexit deal drubbing, in The Times, 16 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/let-s-talk-humbled-may- reaches-out-to-opposition-after-brexit-deal-drubbing-x8v69sdkv; R. SYAL, Theresa May omits Jeremy Corbyn from cross-party Brexit talks, in The Guardian, 16 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/theresa-may-fails-to-reach-out-to-jeremy- corbyn-to-strike-brexit-compromise. 6 P. WALKER, How does a no-confidence motion work, and what’s next for May?, in The Guardian, 15 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/theresa-may- landmark-brexit-defeat-what-happens-now-no-confidence. 16
Ricordando che la data prevista per il recesso è attualmente il 29 marzo 2019, ovvero tra poco più di due mesi, e risulta davvero difficile, a questo punto, capire quale possa essere la strada futura, alla luce delle posizioni assolutamente contrapposte all’interno del Parlamento britannico, dei partiti e dello stesso Gabinetto del Primo ministro 7. In linea di principio, le opzioni sono le seguenti: il recesso senza alcun accordo; la richiesta di un’estensione del termine per il recesso e la rinegoziazione di un accordo; ed un secondo referendum. Comunque, nessuna di esse appare agevolmente percorribile. Il recesso senza accordo è fortemente avversato dai rappresentanti del settore economico-finanziario, a causa del clima di assoluta e protratta incertezza che verrebbe a creare 8. La richiesta di estensione del termine è osteggiata da membri del Gabinetto della May e dalla premier stessa, i quali desiderano di far fede alla promessa al popolo di recedere dall’Ue il 29 marzo prossimo, anche a costo di uscire senza un accordo. Circa l’eventualità di una rinegoziazione, poi, al momento non vi è sostegno maggioritario per alcuna delle possibili soluzioni 9. Per quanto riguarda il secondo referendum, è in dubbio sia la sua opportunità (dato che nessuno dei leader dei partiti politici, anche di opposizione, desidera far sembrare di ignorare la volontà espressa dal popolo nel 2016) sia lo stesso quesito che verrebbe posto alla popolazione: se rimanere o continuare la procedura di recesso, oppure ad esempio se uscire con l’accordo raggiunto dalla May o senza accordo 10. In ogni caso, è chiaro che l’Esecutivo britannico ha bisogno di più tempo, che però potrebbe non essere disponibile per i motivi di cui sopra, per tacere della possibile opposizione delle autorità Ue. A questo riguardo, la May non avrebbe in programma di presentare l’eventuale consenso che potrà raggiungere tra i parlamentari alle autorità europee, fino alla 7 V. la segnalazione intitolata “Brexit – la House of Commons pone limiti alla possibilità di recesso no-deal” a cura dell’Area di diritto comparato (del 9 gennaio 2019). V. anche COATES, cit. 8 O. WRIGHT – E. WEBBER, Brexit: Philip Hammond ‘relaxed’ about pushing back UK leaving date, in The Times, 16 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/brexit-philip- hammond-relaxed-about-pushing-back-uk-leaving-date-q95xh02bf. 9 Una prima ipotesi potrebbe essere la perdurante adesione al mercato unico ed all’unione doganale, a tempo indeterminato, che però necessiterebbe del mantenimento della libertà di circolazione dei cittadini Ue. In alternativa, si potrebbe conservare l’accordo attuale e rimanere nell’unione doganale, dando luogo così ad un “ibrido” tra le richieste dei Partiti conservatore e laburista; la possibilità potrebbe essere accettata dalle due parti, ma anche respinta da entrambe. 10 H. YORKE, How a second Brexit referendum could work: the question, when it will happen and who would win, in The Telegraph, 16 gennaio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/16/second-brexit-referendum-could-work-question- will-happen-would/. 17
prossima settimana 11. Intanto, gli esponenti delle autorità europee e degli Stati membri avrebbero dichiarato di non essere disposte a rinegoziare l’accordo; si starebbero inoltre prendendo provvedimenti per far fronte all’eventuale uscita senza accordo 12. Il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, avrebbe formulato l’auspicio che la Brexit potesse essere revocata del tutto 13. Sarah Pasetto 11 O. WRIGHT, MPs reject Theresa May’s Brexit deal: what happens next?, in The Times, 15 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/mps-reject-may-s-brexit-deal-what- happens-next-vs0m3ln20. 12 J. HENLEY, EU states escalate no-deal preparations after May defeat, in The Guardian, 15 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/eu-nations-no-deal- preparations-may-brexit-defeat. 13 D. BOFFEY – J. RANKIN – J. HENLEY – L. O’CARROLL, Donald Tusk says Brexit deal looks impossible, in The Guardian, 15 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/donald-tusk-says-brexit-deal-looks-impossible. 18
REGNO UNITO GOVERNO – FIDUCIA Brexit – Il Governo May ottiene la maggioranza nel voto di fiducia indetto dopo la sconfitta parlamentare sull’accordo per il recesso dall’Unione europea 17/01/2019 Il 16 gennaio 2019, il Primo ministro Theresa May ha ottenuto la maggioranza nel voto di fiducia svoltosi il giorno precedente su richiesta del leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn, a seguito della pesante sconfitta dalla May patita, nella House of Commons, in merito all’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea 1. L’esito del voto, che ha visto la May ottenere 325 voti contro 306, era largamente previsto. Fondamentale è stato il sostegno del Democratic Union Party, partito nordirlandese appartenente alla coalizione di governo assieme al Partito conservatore della stessa May. L’esito del voto non scioglie l’impasse relativa alle modalità di uscita dall’Ue. La premier ha subito indetto delle consultazioni con i capi degli altri partiti presenti in Parlamento; da notare è il rifiuto di Corbyn di parteciparvi a causa della mancata promessa, da parte della May, di escludere a priori la possibilità di uscita no-deal, ovvero senza accordo 2. Sarebbe parimenti esclusa l’opzione di un 1 Si v. la segnalazione intitolata “Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo per il recesso dall’Unione europea”, a cura dell’Area di diritto comparato, del 16 gennaio 2019. 2 F. ELLIOTT – S. COATES – O. WRIGHT – H. ZEFFMAN, B. WATERFIELD, Tories rally behind May to defeat Corbyn’s no-confidence motion, in The Times, 17 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/theresa-may-wins-no-confidence-motion-as-tories-rally- against-corbyn-8qdfvpdmj. Questo risultato è comunque improbabile alla luce della maggioranza parlamentare contraria all’uscita senza alcun accordo (O. WRIGHT, Brexit: Ten crucial questions as Britain takes a leap into the unknown, in The Times, 17 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/ten-crucial-questions-as-britain-takes-a-leap-into-the- unknown-vm9wk9lc5) ed alla luce delle gravi difficoltà cui andrebbe incontro l’economia britannica, ma anche quella europea: LISA O’CARROLL, Checks on both sides of Irish border ‘mandatory under no-deal Brexit’, in The Guardian, 17 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/17/checks-on-both-sides-of-irish-border- mandatory-under-no-deal-brexit; S. SWINFORD – G. RAYNER, Exclusive: Philip Hammond tells business chiefs MPs will stop no-deal Brexit, in The Telegraph, 17 gennaio 2019. Si v. anche H. STEWART – J. ELGOT – P. WALKER, Theresa May survives vote, but Britain remains in Brexit deadlock, in The Guardian, 17 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/mays-government-survives-no-confidence-vote- 19
secondo referendum 3, mentre vi sarebbe la possibilità della richiesta di ulteriore tempo alle autorità di Bruxelles, possibilmente fino al 2020 4, per poter concordare una Brexit più “soft”, che potrebbe prevedere, ad esempio, la perdurante adesione del paese ad un’unione doganale (seppure a condizioni diverse da quelle attualmente vigenti) assieme all’adesione all’Associazione europea di libero scambio. Le prospettive sopra indicate non sono, però, prive di oppositori. L’appartenenza all’unione doganale impedirebbe, infatti, al Regno Unito di stipulare in autonomia accordi di scambio commerciale con paesi terzi 5. Diversi parlamentari, alla luce delle dimensioni della sconfitta subita ieri dalla May e delle posizioni tanto ferme quanto inconciliabili delle diverse parti, sostengono che l’iniziativa di dialogo avviata dalla premier fallirà presto e, dunque, che sia raccomandabile indire le elezioni generali oppure fare pressioni per lo svolgimento di un secondo referendum, a prescindere dal rifiuto dell’Esecutivo e – è opportuno sottolinearlo – dello stesso Corbyn 6. after-brexit-defeat. Per un’analisi delle posizioni di Corbyn, v. D. AARONOVITCH, Corbyn’s clique are the old guard Brexiteers, in The Times, 17 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/corbyn-s-clique-are-the-old-guard-brexiteers- b3jtwqj56. 3 ELLIOTT ET AL., cit. 4 O. WRIGHT – B. WATERFIELD, Europe ready to offer Britain more time for a softer Brexit, in The Times, 30 novembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/article/europe-ready-to-offer-britain- more-time-for-a-softer-brexit-zgrb0r0q3. Da notare è che, nel caso di estensione, il Regno Unito potrebbe dover indire elezioni per il Parlamento europeo: THE ECONOMIST, Extending Article 50 may mean Britain must elect MEPs again, in The Economist, 19 gennaio 2019, https://www.economist.com/britain/2019/01/16/extending-article-50-may-mean-britain-must-elect- meps-again. 5 Per un breve resoconto degli ostacoli cui andrebbe incontro questa soluzione, anche a causa della frattura che provocherebbe nel Partito conservatore, v. J. ELGOT, No 10 rules out customs union after Brexiters warn of Tory split, in The Guardian, 16 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/tory-party-split-theresa-may-caves-customs- union-brexiters-warn. 6 WRIGHT – WATERFIELD, cit. 20
In ogni caso, la May dovrà presentare il suo “piano B” al Parlamento il prossimo 29 gennaio 7. Sarah Pasetto 7 A. SPARROW – M. WEAVER – K. LYONS, Brexit: MPs to debate and vote on Brexit ‘plan B’ options on Tuesday 29 January – Politics live, in The Guardian, 17 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/live/2019/jan/17/brexit-deadlock-as-theresa-may-and- jeremy-corbyn. 21
GERMANIA LIBERTÀ DI STAMPA – RETTIFICA Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 novembre 2018 (1 BvR 1/18), su rettifica e libertà della stampa 17/01/2019 Il Bundesverfassungsgericht ha accolto 1 il ricorso diretto dell’editore di un giornale sovraregionale cui era stata giudizialmente imposta una rettifica. Il Tribunale costituzionale ha ravvisato in ciò una lesione della libertà di stampa (art. 5, comma 1, Legge fondamentale) dell’editore, in quanto il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che il titolo di un articolo giornalistico dell’editore contenesse una affermazione di fatti (e non di opinioni) per cui una rettifica sarebbe stata ammissibile e, nel caso concreto, indicata. Il titolo dell’articolo giornalistico, avente ad oggetto l’intervista ad un ex- partner commerciale di “B.” (il tennista Boris Becker), così recitava: “B. in esclusiva. Creditore di milioni racconta – B. ha fatto pignorare pure la casa della madre”. Nell’intervista si faceva in realtà riferimento ad un mero diritto immobiliare di garanzia a favore dei creditori di B. e non ad un vero e proprio pignoramento ai sensi del codice civile. Il termine è, infatti, ambiguo nella lingua tedesca, per cui il Tribunale costituzionale ha ritenuto che, in mancanza di una chiara affermazione, ed in presenza di nozioni giuridiche indeterminate, una rettifica non potesse essere imposta. Ad avviso del Tribunale costituzionale, il giudice non doveva sostituire l’interpretazione e la comprensione della formulazione da parte di un lettore medio con una propria interpretazione del termine. Nel caso di specie, il termine era ambiguo dal punto di vista di un lettore medio e pertanto non si poteva esigere una rettifica, ed in particolare una rettifica che, come era stato giudizialmente imposto all’editore, si sostanziasse nella mera dicitura “si dichiara: non ho fatto pignorare la casa di mia madre”, che a sua volta non era corrispondente ad una completa descrizione dei fatti. Maria Theresia Roerig 1 Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18- 088.html. 23
STATI UNITI REATI E PENE – FELONY VIOLENTA Corte suprema, sentenza Stokeling v. United States, No. 17–5554, 586 U.S. __ (2019), del 15 gennaio 2019, sulla definizione di felony violenta 18/01/2019 Il ricorrente davanti alla Corte suprema federale, Stokeling, si era dichiarato colpevole del possesso di arma da fuoco e di munizioni, una felony ai sensi della Section 922(g)(1) dello United States Code. Alla luce dei precedenti penali del ricorrente, era stata raccomandata l’irrogazione, nei suoi confronti, della pena minima obbligatoria di 15 anni di reclusione stabilita dall’Armed Career Criminal Act per gli individui che abbiano già ricevuto tre precedenti condanne per “felony violenta” 1. Stokeling obiettava che uno dei reati oggetto di queste condanne non costituisse una felony violenta, di talché non si applicava nei suoi confronti la summenzionata maggiorazione della pena. In particolare, il reato de quo, una rapina, non rientrava, a suo avviso, nella definizione di felony violenta stabilita dalla legge, e cioè “qualsiasi reato punibile con una pena detentiva per un periodo eccedente un anno” che “abbia come elemento l’uso, il tentato uso o il minacciato uso di forza fisica contro un’altra persona” 2. La corte distrettuale adita aveva accolto le ragioni del ricorrente, ma la corte di appello dell’Eleventh Circuit aveva ribaltato la decisione. La Corte suprema federale ha confermato la sentenza della corte di appello. La opinion è stata redatta dal Justice Thomas, al quale si sono uniti i Justices Breyer, Alito, Gorsuch e Kavanaugh. La Justice Sotomayor ha redatto una opinion dissenziente, alla quale si sono uniti il Chief Justice Roberts e le giudici Ginsburg e Kagan. La definizione stabilita dall’Armed Career Criminal Act ricomprende un reato di rapina che richiede all’autore di sopraffare le resistenze della vittima. Ciò alla luce dell’evoluzione del diritto legislativo. Nella versione originaria della legge, del 1984, si includeva una definizione del reato di rapina tale da estendersi alla presa in possesso “attraverso la forza o la violenza” (ad avviso della Corte, 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-5554_4gdj.pdf. 2 Section 924(e)(2)(B)(i). 25
trattavasi di un evidente riferimento al reato di rapina previsto dal common law, che richiedeva un livello di forza o violenza sufficiente da sopraffare le resistenze della vittima, per quanto deboli). Una novella legislativa, due anni dopo, aveva introdotto, in sostituzione, la definizione di cui sopra, estendendo la portata della legge fino a ricomprendere qualsiasi reato che presentasse, come elemento, “l’uso, il tentato uso od il minacciato uso della forza fisica”. Per la Corte suprema, l’introduzione di una previsione che avesse come fondamento la nozione di forza dimostrava la volontà, da parte del Congresso, di conservare il riferimento al common law che contraddistingueva la prima versione. Una tale conclusione è stata ritenuta suffragata dalle definizioni di rapina all’epoca vigenti nella maggior parte degli stati. Qualora si fosse avvalorata la posizione di Stokeling, molte di quelle leggi statali non avrebbero potuto costituire precedenti per l’Armed Career Criminal Act, il che si sarebbe posto in contrasto con la regola secondo cui le fonti primarie federali non dovrebbero essere interpretate in modo tale da renderle inapplicabili nella maggioranza degli stati. L’interpretazione data dalla Corte della nozione della “forza fisica” è stata considerata coerente con i propri precedenti giurisprudenziali, segnatamente con la sentenza nel caso Johnson v. United States, del 2010 3, in cui, secondo la maggioranza, la Corte ha stabilito che “la ‘forza fisica’ necessaria per integrare il reato minore di percosse (battery) potesse ricomprendere anche ‘il minimo contatto non desiderato’”. Inoltre, si è rilevata la compatibilità con la giurisprudenza della giurisdizione statale rilevante nel caso di specie, la Florida 4, che diverge dall’interpretazione proposta da Stokeling (“forza che, si può ragionevolmente attendere, causerà dolore o lesione”) 5. Nella opinion dissenziente si è contestata la conclusione raggiunta dalla maggioranza dei giudici in quanto avrebbe “distorto” il portato della decisione nel caso Johnson. La Justice Sotomayor ha riportato un brano di quella sentenza in cui il Justice Scalia, per la maggioranza, così si pronunciava: “[r]iteniamo chiaro che, nel contesto della definizione legislativa di ‘felony violenta’, il termine ‘forza fisica’ significhi forza violenta, ovvero forza capace di causare dolore o lesioni fisiche ad un’altra persona. […] Anche da sola, la parola ‘violenta’ […] indica [l’uso] in una misura significativa della forza”. Sarah Pasetto 3 559 U. S. 133, del 2010. 4 V. la Corte suprema della Florida, Robinson v. State, 692 So. 2d 883, del 1997. 5 Johnson, cit. 26
FRANCIA GIURISDIZIONI MILITARI – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-756 QPC del 17 gennaio 2019, M. Jean-Pierre F., in tema di giurisdizione dei giudici militari e principio di eguaglianza 18/01/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 697-1 del Codice di procedura penale (d’ora in avanti c.p.p.). Le disposizioni contestate definiscono le competenze delle giurisdizioni militari disciplinate all’art. 697 c.p.p.. Nello specifico, il primo comma dell’art. 697-1 c.p.p. stabilisce che tali giurisdizioni sono competenti per giudicare i reati commessi dai militari nell’esercizio delle loro funzioni. Il terzo comma del medesimo articolo introduce una deroga a tale regola, stabilendo che, per quanto riguarda i reati commessi dai gendarmes, tali giurisdizioni sono competenti per conoscere i reati commessi durante lo svolgimento delle funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico ma non per quelli commessi nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria o di polizia amministrativa. Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, conferendo alle giurisdizioni militari competenza in materia di reati commessi dai gendarmes durante lo svolgimento delle funzioni di mantenimento dell’ordine, tali disposizioni violassero il principio di uguaglianza davanti alla giustizia. A parere del ricorrente, tali disposizioni avrebbero creato una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti civili a seconda che l’autore del reato fosse stato un gendarme o un agente di polizia e che tale differenza non poteva essere fondata solamente sullo statuto militare dei gendarmes. A sostegno di tale argomento, il ricorrente ricordava che il legislatore ha conferito competenza alle giurisdizioni di diritto comune sui gendarmes qualora commettano reati durante l’esercizio delle loro funzioni di polizia giudiziaria o amministrativa. Il Conseil constitutionnel ha riconosciuto che l’attribuzione alle giurisdizioni ordinarie dei giudizi relativi ai membri della polizia nazionale che commettano reati durante lo svolgimento delle funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico crea una disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a giudizio fondata sulla 27
qualità dell’agente. Ciò posto, si trattava di stabilire se tale disparità di trattamento potesse dirsi giustificata 6. Il Conseil constitutionnel ha stabilito, in primo luogo, che le regole di organizzazione e di composizione delle giurisdizioni militari conferiscono ai consociati garanzie uguali a quelle previste per le giurisdizioni penali di diritto comune, soprattutto in materia di rispetto dei principi di indipendenza e di imparzialità delle giurisdizioni. In secondo luogo, il Conseil ha considerato che, tenuto conto delle specificità legate all’appartenenza al corpo militare conferita ai gendarmes, il legislatore poteva, in applicazione dell’obiettivo di valore costituzionale di buona amministrazione della giustizia, sottoporli ad una giurisdizione specifica competente per conoscere dei reati di diritto comune da loro commessi nell’esercizio delle loro missioni, in modo tale da prendere meglio in considerazione tali specificità. Il Conseil ha poi ricordato che, qualora stiano svolgendo una attività di mantenimento dell’ordine pubblico, i gendarmes rimangono sottoposti alla disciplina speciale. Di conseguenza, per quanto riguarda i reati commessi in questo contesto, non sono nella situazione dei membri della polizia nazionale. Infine, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, malgrado le similitudini dell’inquadramento dei gendarmes e dei membri della polizia nazionale qualora svolgano funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico, non può dirsi integrata una discriminazione tra consociati, in virtù delle specificità della qualità di militare dei gendarmes, che legittima la competenza delle giurisdizioni speciali militari. Si è altresì rilevato che il legislatore poteva prevedere tale disciplina indipendentemente dal fatto che avesse previsto o meno una deroga alla competenza delle giurisdizioni militari nel caso di reati commessi durante lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria o amministrativa. Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha concluso nel senso della mancata violazione del principio di uguaglianza davanti alla giustizia ed ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Céline Torrisi 6 La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018756qpc/2018756qpc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-756-qpc-du-17-janvier-2019- communique-de-presse. 28
REGNO UNITO REATI SESSUALI – UKSKIRTING Il Parlamento approva la legge sull’upskirting 21/01/2019 Il 15 gennaio 2019, la House of Lords ha completato la terza lettura del Voyeurism (Offences) (No. 2) Bill, provvedimento volto ad introdurre nell’ordinamento il reato dell’upskirting, ovvero l’atto di scattare fotografie o eseguire riprese di nascosto sotto la gonna di una persona non consenziente 1. Si attende adesso solo la formalità del Royal Assent affinché la misura divenga legge a tutti gli effetti. La legge si applicherà nei territori di Inghilterra e Galles. In particolare, il Bill inserisce nel Sexual Offences Act 2003 la nuova section 67A, ad integrazione dell’attuale section 67 contro il voyeurismo. La novella introduce due reati, configurabili là dove: un individuo, senza ottenere il consenso (e senza avere alcun motivo ragionevole di ritenere che vi sia tale consenso), (1) utilizza un apparecchio oppure (2) riprende un’immagine, sotto i capi di abbigliamento di un’altra persona, al fine di osservare, o permettere l’osservazione da parte di un terzo, le parti intime di quella persona, che siano o meno coperte dall’abbigliamento intimo, in circostanze tali per cui le parti intime non sarebbero altrimenti visibili. L’upskirter deve aver avuto l’intenzione di ottenere gratificazione sessuale o di causare nella vittima umiliazione, angoscia o timore 2. Le persone dichiarate colpevoli ai sensi della nuova previsione rischiano di vedersi irrogata una pena detentiva della durata massima di due anni; nei casi meno gravi, la sanzione può essere pecuniaria e/o detentiva. Inoltre, nei casi più gravi, e là dove il reato venga commesso al fine di gratificazione sessuale, si avrà l’iscrizione dei responsabili nel registro degli individui colpevoli di reati sessuali 3. L’iscrizione avverrà anche se i colpevoli siano minorenni, a condizione che la pena detentiva comminata nei loro confronti sia di almeno 12 mesi. 1 Il testo della norma è reperibile on line alla pagina https://services.parliament.uk/bills/2017- 19/voyeurismoffencesno2.html. 2 Clause 1(2). 3 L’iscrizione è, attualmente, riservata ai soli casi ritenuti “gravi”, che sono pochissimi. 29
Ideatrice dell’iniziativa è stata la scrittrice Gina Martin, una donna che aveva subito l’upskirting ad un concerto ed aveva avviato una petizione affinché questa condotta fosse configurata come un reato 4. L’iniziativa, originariamente presentata in sede parlamentare dalla deputata Wera Hobhouse nella forma di un Private Members’ Bill, aveva subito una battuta d’arresto per motivi formali: l’onorevole Sir Christopher Chope, del Partito conservatore, contrario per principio alla presentazione di un Private Members’ Bill di venerdì (per il fatto che in tal modo si nega alla Camera il tempo sufficiente per sottoporlo a dibattito), si era pronunciato in senso contrario, il che, secondo la procedura prevista per l’approvazione dei Private Members’ Bills, era sufficiente affinché la procedura legislativa si interrompesse. La stessa premier Theresa May si era detta delusa dagli eventi ed aveva promesso che l’Esecutivo avrebbe proposto una legge analoga per rimediare alla lacuna nell’ordinamento 5. Il 15 luglio scorso, la campagna portata avanti dalla Martin ha ottenuto un nuovo sostegno da parte dell’Esecutivo ed il Voyeurism (Offences) (No. 2) Bill, essenzialmente identico alla proposta della Hobhouse, è stato presentato al Parlamento pochi giorni dopo. Allo stato attuale, l’atto di upskirting è perseguibile solamente come oltraggio alla pubblica decenza o come atto voyeuristico. È una situazione problematica perché, nel primo caso, è richiesta generalmente la testimonianza di un terzo, nel secondo, invece, si configura il reato solamente se si fanno riprese videografiche di atti che si svolgono in privato, mentre l’upskirting avviene di solito all’insaputa della vittima e in pubblico. L’unico rimedio è in genere la mera richiesta, da parte della polizia, della cancellazione delle immagini. Secondo una richiesta alle autorità pubbliche eseguita ai sensi del Freedom of Information Act 2000, dei 78 episodi portati all’attenzione delle forze dell’ordine sino ad oggi, solamente 11 hanno dato luogo alla formulazione di capi d’imputazione per voyeurismo, atti indecenti ed atti contrari all’ordine pubblico. E questo nonostante la diffusione del fenomeno sia favorita dai progressi tecnologici, soprattutto in materia di apparecchi quali smartphone e macchine fotografiche o cineprese digitali, e vi 4 La petizione aveva raggiunto 50.000 firme solo pochi giorni dopo: K. O’MALLEY, Upskirting: What is it and why has it taken so long to be made illegal?, in The Independent, 16 gennaio 2019, https://www.independent.co.uk/life-style/women/upskirting-explained-law-rules- criminal-offence-photos-skirt-consent-women-gina-martin-a8401011.html. 5 BBC NEWS, May ‘disappointed’ at upskirting law block, in BBC News, 15 giugno 2018, https://www.bbc.com/news/uk-politics-44496427. 30
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