CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                            a cura di
                      Carmen Guerrero Picó
                      Sarah Pasetto
                      Maria Theresia Rörig
                      Céline Torrisi
                            con il coordinamento di
                      Paolo Passaglia

        n. 21 (gennaio 2019)
Avvertenza

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SOMMARIO

Francia
  FINANZE PUBBLICHE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-777 DC del 28 dicembre 2018,
  Legge finanziaria per il 2019 ............................................................................ 7

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – La House of Commons pone limiti alla possibilità di recesso
  no-deal ............................................................................................................. 11

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo per il recesso
  dall’Unione europea ........................................................................................ 15

Regno Unito
  GOVERNO – FIDUCIA
  Brexit – Il Governo May ottiene la maggioranza nel voto di fiducia indetto
  dopo la sconfitta parlamentare sull’accordo per il recesso dall’Unione
  europea ............................................................................................................ 19

Germania
  LIBERTÀ DI STAMPA – RETTIFICA
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 novembre 2018
  (1 BvR 1/18), su rettifica e libertà della stampa ............................................. 23

Stati Uniti
  REATI E PENE – FELONY VIOLENTA
  Corte suprema, sentenza Stokeling v. United States, No. 17–5554, 586
  U.S. __ (2019), del 15 gennaio 2019, sulla definizione di felony violenta ..... 25
Francia
  GIURISDIZIONI MILITARI – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-756 QPC del 17 gennaio 2019,
  M. Jean-Pierre F., in tema di giurisdizione dei giudici militari e principio
  di eguaglianza .................................................................................................. 27

Regno Unito
  REATI SESSUALI – UKSKIRTING
  Il Parlamento approva la legge sull’upskirting ................................................ 29

Stati Uniti
  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI
  Il Presidente Trump firma il Government Employee Fair Treatment Act
  del 2019 ........................................................................................................... 33

Spagna
  LAVORO (RAPPORTO DI) – LICENZIAMENTO
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia su due casi di licenziamento
  riguardanti persone che hanno svolto funzioni di rappresentanza sindacale
  e politica .......................................................................................................... 35

Spagna
  ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE
  DI NORME AUTONOMICHE

  Il Tribunale costituzionale dichiara legittima la disciplina del ricorso
  per cassazione per violazione di norme autonomiche ..................................... 39

Stati Uniti
  FORZE MILITARI – TRANSGENDER
  Corte suprema, order di sospensione delle ingiunzioni contro l’entrata
  in vigore del divieto per gli individui transgender di prestare servizio
  nelle forze armate ............................................................................................ 43

Francia
  PREVIDENZA SOCIALE – SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-757 QPC del 25 gennaio 2019,
  Société Ambulances-taxis du Thoré, in tema di copertura delle spese di
  trasporto sanitario da parte della previdenza sociale ....................................... 47
Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – Il Parlamento britannico vota a favore della riapertura dei negoziati
  sull’accordo di recesso dall’Unione europea .................................................. 49

Germania
  TELECOMUNICAZIONI – PRIVACY
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 20 dicembre 2018 (2 BvR
  2377/16), sugli obblighi di conservazione e rilevamento di indirizzi IP
  da parte dei providers di servizi di telecomunicazione ................................... 53
FRANCIA
                                   FINANZE PUBBLICHE

 Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-777 DC del 28 dicembre
                 2018, Legge finanziaria per il 2019

                                                                                    02/01/2019

   Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e sessanta
senatori in merito alla legge finanziaria per il 2019. Di essa erano contestati la
procedura di approvazione, la sincerità e l’intelligibilità di alcuni documenti
relativi al bilancio. Si lamentavano, inoltre, l’incostituzionalità di alcune
disposizioni degli artt. 40, 81, 112, 201 e 210, nonché alcune lacune, insufficienze
ed omissioni che avrebbero violato alcuni principi costituzionali.
   Il Conseil constitutionnel ha dichiarato contrarie alla Costituzione alcune
disposizioni degli artt. 81, 83, 130 e 210, nonché gli artt. 29, 52, 53, 54, 128, 221,
236, 249 e 251, in quanto di contenuto estraneo all’ambito della legge finanziaria
o adottati secondo una procedura contraria alla Costituzione. Tutte le altre
disposizioni sono state dichiarate conformi alla Costituzione e non è stata
sollevata d’ufficio alcuna altra questione di costituzionalità 1.

   – Sulla procedura di adozione della legge
   I parlamentari ricorrenti sostenevano che la procedura di adozione della legge
finanziaria per il 2019 avesse comportato varie irregolarità tali da violare
l’esigenza di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare. A sostegno di tale
affermazione, lamentavano la distribuzione tardiva di alcuni documenti relativi al
bilancio, la concomitanza dell’esame del testo con quello del progetto di legge
finanziaria correttiva per il 2018 nonché l’adozione, su iniziativa del Governo, di
emendamenti aggiuntivi di articoli sui quali un dibattito effettivo non sarebbe
stato possibile a causa della loro complessità e/o della loro rilevanza. Il Conseil
constitutionnel ha respinto le doglianze dei ricorrenti ricordando il termine,
stabilito dalla legge organica del 1° agosto 2001, per depositare gli allegati al

   1
         La    decisione      è     reperibile    on  line    alla   pagina   https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018777dc/2018777dc.pdf e il
relativo         comunicato            stampa        alla        pagina       https://www.conseil-
constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-777-dc-du-28-decembre-2018-
communique-de-presse.
                                                                                                7
progetto di legge (almeno cinque giorni prima dell’esame da parte dell’Assemblée
nationale in prima lettura) e sottolineando che un eventuale ritardo nella
distribuzione di tutto o parte di tali documenti non potesse essere considerato
come un impedimento all’esame del progetto di legge. Ha inoltre rilevato che la
costituzionalità della legge finanziaria deve essere valutata prendendo in
considerazione sia le esigenze di continuità della vita nazionale che l’esigenza di
sincerità inerente all’esame della finanziaria.
   Successivamente, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni
introdotte dal Governo mediante emendamento conformi alla Costituzione, dato
che esse non avevano violato le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito
parlamentare.

   – Sulla sincerità della legge finanziaria
   Secondo i ricorrenti, non avendo sufficientemente preso in considerazione le
conseguenze delle nuove misure previste dal progetto di legge recante misure
economiche e sociali urgenti, all’origine della legge n. 2018-1213 del 24 dicembre
2018 2, la legge finanziaria avrebbe violato il principio di sincerità del bilancio.
Sostenevano che tale ultima legge fosse fondata su previsioni di deficit stabilite
sulla base di misure non ancora adottate, come, ad esempio, la tassa sulle grande
imprese che operano nel settore digitale, o lo slittamento nel tempo della
diminuzione del tasso di imposta sulle società, e sulla base di misure economiche
che non hanno concretizzato un abbassamento delle autorizzazioni degli
stanziamenti e dei crediti di pagamento corrispondenti. Si denunciava inoltre, per
alcune poste di bilancio, la ripetizione degli stessi crediti rispetto agli anni
precedenti, mentre vari studi avrebbero lamentato, per il passato, la mancanza di
dotazione per le relative voci.
   Dopo aver ricordato che il principio di sincerità della legge finanziaria si
caratterizza per l’assenza di intenzione di falsificare le grandi linee dell’equilibrio
che definisce, il Conseil constitutionnel ha stabilito che la finanziaria per il 2019
non era tenuta ad integrare, nelle previsioni di deficit, misure non ancora attuate
alla data della sua adozione. Tuttavia, se l’evoluzione delle spese e delle risorse
fosse tale da modificare le grandi linee dell’equilibrio del bilancio, spetterebbe al
Governo sottoporre al Parlamento un progetto di legge finanziaria correttiva. Il
Conseil ha poi considerato che le previsioni di deficit stabilite dalla legge

    2
         Il     testo     della     legge     è    reperibile   on     line   alla  pagina
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&categorieLie
n=id     ed    una     sintesi    delle    misure   adottate  è    reperibile  alla pagina
https://www.economie.gouv.fr/mesures-pouvoir-dachat.
8
finanziaria non sono fondate sulla presa in considerazione di nuove misure di
prelievi o di economie che il Governo ha previsto di adottare nel corso del 2019.
Infine, i giudici hanno stabilito che non spetta al Conseil constitutionnel valutare,
qualora non sussistesse l’intenzione di falsificare le grandi linee dell’equilibrio
determinato dalla finanziaria, l’importo degli stanziamenti e di crediti di
pagamento votati. Il Conseil ha, quindi, stabilito che la legge finanziaria per il
2019 non viola il principio di sincerità.

   – Sulla violazione dell’obiettivo di valore costituzionale di accessibilità e di
intelligibilità della legge
   Il Conseil constitutionnel ha respinto la doglianza dei parlamentari ricorrenti
secondo la quale le disposizioni dell’art. 77 della legge, che definiscono le regole
di calcolo, per il 2019, della dotazione globale di funzionamento, non fossero
chiare e intelligibili.

   – Sull’art. 81
   L’art. 81 stabiliva che, per poter beneficiare del c.d. revenu de solidarité active
(reddito di solidarietà attiva, d’ora in avanti RSA), gli stranieri extracomunitari,
non provenienti da uno Stato parte dell’accordo sullo spazio economico europeo o
dalla Confederazione svizzera, che risiedevano in Guyana, dovessero essere in
possesso di un titolo di soggiorno che li autorizzi a lavorare da almeno quindici
anni. Qualora lo straniero fosse una persona sola con minori a carico o una donna
sola in stato di gravidanza, tali disposizioni riducevano il predetto termine a
cinque anni. Nel resto del territorio della Repubblica francese, ad eccezione di
Mayotte, tale termine è di cinque anni, mentre per Mayotte non è previsto. I
ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di uguaglianza
davanti alla legge.
   Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, se il legislatore può adottare, nei
confronti degli stranieri, disposizioni specifiche, è comunque necessario rispettare
i diritti e le libertà fondamentali di rango costituzionale riconosciuti a tutti coloro
che risiedono sul territorio della Repubblica. Tale esigenza deve, però, essere
conciliata con la salvaguardia dell’ordine pubblico, che costituisce un obiettivo di
valore costituzionale. I giudici hanno anche ricordato che gli stranieri godono di
diritti alla protezione sociale qualora risiedano in maniera stabile e regolare sul
territorio francese.
   Il Conseil ha poi considerato che, rispetto all’insieme della popolazione
residente in Francia, la popolazione della Guyana ha una forte proporzione di
persone di nazionalità straniera, e molte sono in situazione irregolare: tali

                                                                                     9
circostanze costituiscono, ai sensi dell’art. 73 della Costituzione, delle
caratteristiche e dei vincoli specifici tali da consentire al legislatore, al fine di
lottare contro l’immigrazione irregolare, di adattare, in una certa misura, le leggi
applicabili all’insieme del territorio nazionale. Il Conseil ha, quindi, riconosciuto
che, adottando tali disposizioni, il legislatore ha inteso scoraggiare l’immigrazione
irregolare in Guyana, la quale sarebbe stata favorita dalla perspettiva di ottenere,
dopo la regolarizzazione del diritto di soggiorno, il beneficio del RSA.
    Tuttavia, si è anche considerato che, imponendo un termine di possesso del
titolo di soggiorno più lungo in Guyana rispetto al resto del territorio nazionale, ai
soli fini della lotta all’immigrazione irregolare, il legislatore avesse introdotto una
condizione specifica per l’ottenimento del RSA priva di legame con l’oggetto
dello stesso (ovvero favorire l’esercizio o la ripresa di una attività professionale).
Il Conseil constitutionnel ha inoltre rilevato che le disposizioni contestate si
applicavano a tutti gli stranieri in situazione regolare, compresi quelli
regolarmente entrati sul territorio e rimastivi in maniera regolare e continua,
nonché coloro che avessero regolarmente soggiornato, in precedenza, su un’altra
parte del territorio nazionale con un titolo che li autorizzava a lavorare. Se spetta
al legislatore definire misure tali da consentire di lottare contro l’immigrazione
irregolare, le disposizioni contestate creavano una disparità di trattamento tra gli
stranieri residenti in Guyana e quelli che risiedevano in altre parti del territorio
francese (all’eccezione di Mayotte). Tale differenza non era giustificata rispetto
all’oggetto della legge e le disposizioni contestate superavano, inoltre, il limite
degli adattamenti giustificabili in base alle caratteristiche ed ai vincoli specifici
della Guyana, donde la loro incostituzionalità per violazione del principio di
uguaglianza.

                                                                        Céline Torrisi

10
REGNO UNITO
                            UNIONE EUROPEA – RECESSO

                 Brexit – La House of Commons pone limiti
                     alla possibilità di recesso no-deal

                                                                                 09/01/2019

   L’8 gennaio 2018, un’alleanza trasversale nella House of Commons ha inflitto
una dura sconfitta all’Esecutivo britannico nel corso del dibattito sul disegno di
legge finanziaria volto a dar veste legislativa al bilancio proposto dal governo nei
mesi scorsi. Tale sconfitta è destinata ad avere conseguenze sul recesso del Regno
Unito dall’Unione europea.
    In particolare, è stato introdotto un emendamento in base al quale il Ministero
del tesoro potrà esercitare determinati poteri in materia fiscale dopo il recesso
dall’Unione solo se un accordo a disciplina del recesso sarà stato concordato con
il Parlamento, se la Brexit verrà revocata (o la tempistica per il recesso sarà
estesa), oppure se il Parlamento avrà approvato il recesso dall’Ue senza un
accordo (lo scenario del c.d. no-deal Brexit). In altri termini, in assenza
dell’assenso parlamentare, l’Esecutivo vedrà delle limitazioni alle proprie capacità
di mantenere operativo il sistema fiscale in caso di recesso no-deal 1. Se, da una
parte, l’emendamento non potrà di per sé impedire l’uscita senza un accordo 2, si
tratta comunque di una vittoria assai importante a livello politico per gli oppositori
dell’uscita no-deal, poiché hanno dimostrato di essere in grado di prevalere
rispetto all’Esecutivo. Un tale aspetto è ancor più significativo se si considera la
mole di legislazione che deve essere approvata prima dell’uscita dall’Ue e se si
considera che alcune di queste misure potrebbero avere un effetto ancora più
rilevante a livello quotidiano (si pensi ad esempio alla sanità od ai servizi del
settore finanziario): per queste, in special modo, i parlamentari potrebbero
decidere di applicare lo stesso “trittico” di condizioni 3.

   1
     REUTERS, UK government defeated in vote, lawmakers create new obstacle to no-deal Brexit,
8 gennaio 2019, https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-nodeal-vote/uk-government-
defeated-in-vote-lawmakers-create-new-obstacle-to-no-deal-brexit-idUSKCN1P221F.
   2
     J. ELGOT, Theresa May suffers Commons defeat over no-deal Brexit, in The Guardian, 8
gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/08/theresa-may-suffers-commons-
defeat-over-no-deal-brexit.
   3
       Ibid.
                                                                                           11
L’esito del dibattito lascia presagire le difficoltà che dovrà affrontare la
premier Theresa May nel voto, previsto per la settimana del 14 gennaio, relativo
all’approvazione o meno del suo accordo relativo alla Brexit. Si tratta comunque
di difficoltà già note al Primo ministro, alla luce delle forti divisioni, emerse nel
corso della prima riunione dell’anno del suo Gabinetto, proprio in merito a come
risolvere la grave situazione di stallo nel processo di recesso dall’Unione europea:
alcuni ministri rimarcano la necessità di un accordo che abbia il sostegno del
Parlamento, mentre altri ritengono che l’uscita senza accordo non avrebbe le
ripercussioni drammatiche preventivate. La possibilità che il Primo ministro May
chieda un’estensione del termine di due anni previsto per il recesso dal blocco
sovranazionale ai sensi dell’art. 50 Tue è pure fortemente osteggiata da altri
membri del Gabinetto 4.
    L’Esecutivo è stato sconfitto con 303 voti contro 296, rendendo così la May il
primo premier in 41 anni a perdere un voto su un disegno di legge finanziaria 5. Il
voto è giunto poco dopo la notizia secondo cui la May starebbe valutando la
possibilità di una seconda votazione parlamentare su un accordo per la Brexit
nell’ipotesi che l’attuale accordo venga respinto la prossima settimana, eventualità
che richiederebbe l’estensione dei tempi per il recesso 6.
    In questi giorni, erano attese nuove rassicurazioni dal vertice dell’Esecutivo
circa l’accordo concordato dalla May con le autorità europee, tra cui un
potenziamento del ruolo del Parlamento nella fase successiva dei negoziati con
l’Ue in tema di rapporti futuri; erano altresì attese dichiarazioni dall’Ue sulla
natura temporanea dell’assai controverso Irish backstop, per quanto tali
dichiarazioni non potessero essere giuridicamente vincolanti, a differenza di

     4
      V. H. STEWART – J. ELGOT – D. BOFFEY, Cross-party alliance of MPs tells May: we will
stop      no-deal     Brexit,      in      The       Guardian,        8     gennaio       2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/08/cross-party-alliance-of-mps-tells-may-we-will-
stop-no-deal-brexit.
     5
     L’ultimo è stato il laburista James Callaghan, nel 1978. La vicenda ha portato ai famigerati
winters of discontent, contrassegnati da numerosi scioperi dei sindacati dei lavoratori del settore
pubblico e, successivamente, alla vittoria della conservatrice Margaret Thatcher nelle elezioni
svoltesi l’anno successivo.
     6
     A. BENNETT – A. MIKHAILOVA – H. YORKE – S. SWINFORD, Vote victory gives ‘guerrilla war’
Tory rebels first blood in battle to stop a no-deal Brexit, in The Telegraph, 8 gennaio 2019,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/08/brexit-live-mps-urged-ministers-show-plan-
support-not-just-oppose/. Sulle difficoltà relative all’estensione, opposte dai rappresentanti
europei e degli altri Stati Membri, v. J. CRISP, Germany tells British MPs to ‘be responsible’
and       back       Theresa       May’s       Brexit       deal,     8      gennaio       2019,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/08/germany-demands-british-mps-responsible-back-
mays-brexit-deal/.
12
quanto richiesto dal Democratic Unionist Party, componente dell’attuale
coalizione di governo, per poter dare il proprio sostegno all’accordo 7.
   Alcuni esponenti dell’Esecutivo hanno comunque minimizzato gli effetti della
votazione, ribadendo che il Regno Unito uscirà comunque dall’Ue il 29 marzo
2019 e che il potere di riscossione non risentirà di alcun effetto significativo.

                                                                                     Sarah Pasetto

   7
     Per alcuni cenni sulle difficoltà legate al backstop, si v. le segnalazioni dal titolo Brexit – Il
Primo ministro Theresa May prevale nel voto di fiducia interno al Partito conservatore e Brexit –
Il Primo ministro Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina
del recesso dall’Unione europea, a cura dell’Area di diritto comparato (rispettivamente, del 13 e
dell’11 dicembre 2018).
                                                                                                    13
REGNO UNITO
                                UNIONE EUROPEA – RECESSO

          Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo
                    per il recesso dall’Unione europea

                                                                                       16/01/2019

    La premier Theresa May ha subito una pesante sconfitta nella House of
Commons in merito all’accordo per il recesso dall’Unione europea. Se lo stesso
Esecutivo era consapevole della probabilità della sconfitta, le dimensioni del voto
contrario sono state tuttavia eclatanti: 432 parlamentari hanno sostenuto il “no”
all’accordo negoziato dalla May con le autorità europee; tra questi, 118
rappresentanti dello stesso Partito conservatore della May 1, con soli 202
parlamentari che hanno votato a favore. Si tratta della sconfitta più grave per un
Governo in epoca democratica 2.
   A seguito della sconfitta ed alla luce delle sue dimensioni, il Primo ministro
May ha annunciato che avrebbe accettato di porre all’ordine del giorno una
mozione di sfiducia nei propri confronti, mozione immediatamente presentata dal
leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn. La votazione dovrebbe avvenire oggi,
16 gennaio, a partire dalle ore 19.00 inglesi. Tuttavia, il Democratic Unionist

   1
      Su richiesta della May, il 14 gennaio scorso, le autorità europee avevano pubblicato una
lettera in cui chiarivano il contenuto dell’accordo, allo scopo di rassicurare gli oppositori
soprattutto in merito al carattere temporaneo del c.d. Irish backstop (per alcuni cenni sulle
difficoltà legate al backstop, v. le segnalazioni dal titolo Brexit – Il Primo ministro Theresa
May prevale nel voto di fiducia interno al Partito conservatore e Brexit – Il Primo ministro
Theresa May posticipa la votazione parlamentare sull’accordo che disciplina del recesso
dall’Unione europea, a cura dell’Area di diritto comparato, rispettivamente, del 13 e dell’11
dicembre 2018; v. anche P. FOSTER, What is the Brexit backstop, and why is the Irish
border so important to negotations?, in The Telegraph, 16 gennaio 2019,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/16/brexit-backstop-irish-border-important-
negotations/); le rassicurazioni però non sono valse a fugare i dubbi dei sostenitori della c.d. hard
Brexit, nonché del Partito nordirlandese del Democratic Union Party.
   2
     Superiore (e di molto) anche alla sconfitta del Primo ministro Ramsay MacDonald, nel 1924,
con 166 voti contrari. V. H. STEWART – D. BOFFEY, Theresa May suffers historic defeat in vote
as     Tories    turn    against     her,     in     The    Guardian,    16    gennaio     2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/theresa-may-suffers-historic-defeat-as-tories-
turn-against-her; P. SCOTT, Theresa May’s Withdrawal Bill just became biggest ever government
defeat in the House of Commons, in The Telegraph, 16 gennaio 2019,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/16/theresa-mays-withdrawal-bill-just-became-
biggest-ever-government/.
                                                                                                  15
Party e diversi parlamentari pro-Brexit hanno già annunciato che voteranno la
fiducia, anche perché contrari all’eventualità di indire nuove elezioni, di talché
molto probabilmente la May conserverà la propria posizione. In questo caso,
Corbyn sarebbe sotto forte pressione affinché sostenga l’opportunità di indire un
secondo referendum 3.
   Si tratterà della prima mozione di sfiducia discussa ai sensi del Fixed-term
Parliaments Act 2011, che ha eliminato la facoltà dei Primi ministri di indire
elezioni generali quando lo ritenessero opportuno, allo scopo di assicurare la
durata quinquennale delle legislature. L’Act prevede due eccezioni: se almeno i
due terzi dei deputati della House of Commons si esprimono a favore delle
elezioni e se si approva una mozione di sfiducia che adotti una terminologia ben
precisa 4. Nell’ipotesi (al momento relativamente remota) di sfiducia alla May,
l’Esecutivo avrà 14 giorni di tempo per tentare di ottenere nuovamente la fiducia
della House o di formare un nuovo governo; altrimenti, si scioglierà la House of
Commons e le elezioni verranno indette 25 giorni dopo.
   A seguito del voto di ieri, un portavoce della May ha annunciato che la premier
avrebbe avviato un dialogo con i parlamentari per tentare di raggiungere un
consenso; tuttavia, avrebbe anche già indicato che non intende accettare proposte
che non siano autenticamente negoziabili, che non possano godere di un livello
sufficiente di sostegno, che non rispettino il risultato del referendum sul recesso
dall’Unione europea svoltosi il 23 giugno 2016 e che siano incompatibili con i
suoi “principi essenziali” 5. È attesa per il prossimo lunedì una dichiarazione della
May in cui si delineino le possibilità future; i parlamentari avranno l’opportunità
di proporre delle modifiche, ad esempio esprimendo sostegno su determinate
posizioni. Ciò significa che i parlamentari avranno almeno in teoria l’opportunità
di prendere il controllo del processo, anche se molto dipenderà dallo spazio che
verrà concesso loro dallo Speaker della Camera, John Bercow 6.

     3
         STEWART – BOFFEY, cit.
     4
         Section 2(4) della legge.
     5
     S. COATES, Let’s talk: humbled May reaches out to opposition after Brexit deal drubbing, in
The Times, 16 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/let-s-talk-humbled-may-
reaches-out-to-opposition-after-brexit-deal-drubbing-x8v69sdkv; R. SYAL, Theresa May omits
Jeremy Corbyn from cross-party Brexit talks, in The Guardian, 16 gennaio 2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/theresa-may-fails-to-reach-out-to-jeremy-
corbyn-to-strike-brexit-compromise.
     6
     P. WALKER, How does a no-confidence motion work, and what’s next for May?, in The
Guardian, 15 gennaio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/theresa-may-
landmark-brexit-defeat-what-happens-now-no-confidence.
16
Ricordando che la data prevista per il recesso è attualmente il 29 marzo 2019,
ovvero tra poco più di due mesi, e risulta davvero difficile, a questo punto, capire
quale possa essere la strada futura, alla luce delle posizioni assolutamente
contrapposte all’interno del Parlamento britannico, dei partiti e dello stesso
Gabinetto del Primo ministro 7. In linea di principio, le opzioni sono le seguenti: il
recesso senza alcun accordo; la richiesta di un’estensione del termine per il
recesso e la rinegoziazione di un accordo; ed un secondo referendum. Comunque,
nessuna di esse appare agevolmente percorribile.
   Il recesso senza accordo è fortemente avversato dai rappresentanti del settore
economico-finanziario, a causa del clima di assoluta e protratta incertezza che
verrebbe a creare 8. La richiesta di estensione del termine è osteggiata da membri
del Gabinetto della May e dalla premier stessa, i quali desiderano di far fede alla
promessa al popolo di recedere dall’Ue il 29 marzo prossimo, anche a costo di
uscire senza un accordo. Circa l’eventualità di una rinegoziazione, poi, al
momento non vi è sostegno maggioritario per alcuna delle possibili soluzioni 9. Per
quanto riguarda il secondo referendum, è in dubbio sia la sua opportunità (dato
che nessuno dei leader dei partiti politici, anche di opposizione, desidera far
sembrare di ignorare la volontà espressa dal popolo nel 2016) sia lo stesso quesito
che verrebbe posto alla popolazione: se rimanere o continuare la procedura di
recesso, oppure ad esempio se uscire con l’accordo raggiunto dalla May o senza
accordo 10. In ogni caso, è chiaro che l’Esecutivo britannico ha bisogno di più
tempo, che però potrebbe non essere disponibile per i motivi di cui sopra, per
tacere della possibile opposizione delle autorità Ue.
   A questo riguardo, la May non avrebbe in programma di presentare l’eventuale
consenso che potrà raggiungere tra i parlamentari alle autorità europee, fino alla

   7
     V. la segnalazione intitolata “Brexit – la House of Commons pone limiti alla possibilità di
recesso no-deal” a cura dell’Area di diritto comparato (del 9 gennaio 2019). V. anche COATES, cit.
   8
     O. WRIGHT – E. WEBBER, Brexit: Philip Hammond ‘relaxed’ about pushing back UK leaving
date, in The Times, 16 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/brexit-philip-
hammond-relaxed-about-pushing-back-uk-leaving-date-q95xh02bf.
   9
      Una prima ipotesi potrebbe essere la perdurante adesione al mercato unico ed all’unione
doganale, a tempo indeterminato, che però necessiterebbe del mantenimento della libertà di
circolazione dei cittadini Ue. In alternativa, si potrebbe conservare l’accordo attuale e rimanere
nell’unione doganale, dando luogo così ad un “ibrido” tra le richieste dei Partiti conservatore e
laburista; la possibilità potrebbe essere accettata dalle due parti, ma anche respinta da entrambe.
   10
       H. YORKE, How a second Brexit referendum could work: the question, when it will
happen     and     who    would       win,   in    The    Telegraph,    16    gennaio    2019,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/01/16/second-brexit-referendum-could-work-question-
will-happen-would/.
                                                                                                17
prossima settimana 11. Intanto, gli esponenti delle autorità europee e degli Stati
membri avrebbero dichiarato di non essere disposte a rinegoziare l’accordo; si
starebbero inoltre prendendo provvedimenti per far fronte all’eventuale uscita
senza accordo 12. Il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, avrebbe
formulato l’auspicio che la Brexit potesse essere revocata del tutto 13.

                                                                              Sarah Pasetto

     11
     O. WRIGHT, MPs reject Theresa May’s Brexit deal: what happens next?, in The Times,
15 gennaio 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/mps-reject-may-s-brexit-deal-what-
happens-next-vs0m3ln20.
     12
     J. HENLEY, EU states escalate no-deal preparations after May defeat, in The Guardian,
15    gennaio    2019,    https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/eu-nations-no-deal-
preparations-may-brexit-defeat.
     13
       D. BOFFEY – J. RANKIN – J. HENLEY – L. O’CARROLL, Donald Tusk says Brexit deal
looks       impossible,      in       The        Guardian,        15       gennaio        2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/15/donald-tusk-says-brexit-deal-looks-impossible.
18
REGNO UNITO
                                   GOVERNO – FIDUCIA

Brexit – Il Governo May ottiene la maggioranza nel voto di fiducia
        indetto dopo la sconfitta parlamentare sull’accordo
                 per il recesso dall’Unione europea

                                                                                    17/01/2019

   Il 16 gennaio 2019, il Primo ministro Theresa May ha ottenuto la maggioranza
nel voto di fiducia svoltosi il giorno precedente su richiesta del leader del Partito
laburista, Jeremy Corbyn, a seguito della pesante sconfitta dalla May patita, nella
House of Commons, in merito all’accordo sul recesso del Regno Unito
dall’Unione europea 1. L’esito del voto, che ha visto la May ottenere 325 voti
contro 306, era largamente previsto. Fondamentale è stato il sostegno del
Democratic Union Party, partito nordirlandese appartenente alla coalizione di
governo assieme al Partito conservatore della stessa May.
   L’esito del voto non scioglie l’impasse relativa alle modalità di uscita dall’Ue.
La premier ha subito indetto delle consultazioni con i capi degli altri partiti
presenti in Parlamento; da notare è il rifiuto di Corbyn di parteciparvi a causa
della mancata promessa, da parte della May, di escludere a priori la possibilità di
uscita no-deal, ovvero senza accordo 2. Sarebbe parimenti esclusa l’opzione di un

   1
     Si v. la segnalazione intitolata “Brexit – La House of Commons vota contro l’accordo per il
recesso dall’Unione europea”, a cura dell’Area di diritto comparato, del 16 gennaio 2019.
   2
      F. ELLIOTT – S. COATES – O. WRIGHT – H. ZEFFMAN, B. WATERFIELD, Tories rally behind
May to defeat Corbyn’s no-confidence motion, in The Times, 17 gennaio 2019,
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/theresa-may-wins-no-confidence-motion-as-tories-rally-
against-corbyn-8qdfvpdmj. Questo risultato è comunque improbabile alla luce della maggioranza
parlamentare contraria all’uscita senza alcun accordo (O. WRIGHT, Brexit: Ten crucial questions as
Britain takes a leap into the unknown, in The Times, 17 gennaio 2019,
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/ten-crucial-questions-as-britain-takes-a-leap-into-the-
unknown-vm9wk9lc5) ed alla luce delle gravi difficoltà cui andrebbe incontro l’economia
britannica, ma anche quella europea: LISA O’CARROLL, Checks on both sides of Irish
border ‘mandatory under no-deal Brexit’, in The Guardian, 17 gennaio 2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/17/checks-on-both-sides-of-irish-border-
mandatory-under-no-deal-brexit; S. SWINFORD – G. RAYNER, Exclusive: Philip Hammond tells
business chiefs MPs will stop no-deal Brexit, in The Telegraph, 17 gennaio 2019.
    Si v. anche H. STEWART – J. ELGOT – P. WALKER, Theresa May survives vote, but Britain
remains      in   Brexit   deadlock,      in    The    Guardian,     17     gennaio     2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/mays-government-survives-no-confidence-vote-
                                                                                           19
secondo referendum 3, mentre vi sarebbe la possibilità della richiesta di ulteriore
tempo alle autorità di Bruxelles, possibilmente fino al 2020 4, per poter concordare
una Brexit più “soft”, che potrebbe prevedere, ad esempio, la perdurante adesione
del paese ad un’unione doganale (seppure a condizioni diverse da quelle
attualmente vigenti) assieme all’adesione all’Associazione europea di libero
scambio.
    Le prospettive sopra indicate non sono, però, prive di oppositori.
L’appartenenza all’unione doganale impedirebbe, infatti, al Regno Unito di
stipulare in autonomia accordi di scambio commerciale con paesi terzi 5. Diversi
parlamentari, alla luce delle dimensioni della sconfitta subita ieri dalla May e delle
posizioni tanto ferme quanto inconciliabili delle diverse parti, sostengono che
l’iniziativa di dialogo avviata dalla premier fallirà presto e, dunque, che sia
raccomandabile indire le elezioni generali oppure fare pressioni per lo
svolgimento di un secondo referendum, a prescindere dal rifiuto dell’Esecutivo e
– è opportuno sottolinearlo – dello stesso Corbyn 6.

after-brexit-defeat. Per un’analisi delle posizioni di Corbyn, v. D. AARONOVITCH, Corbyn’s clique
are     the     old     guard      Brexiteers,     in    The     Times,   17    gennaio    2019,
https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/corbyn-s-clique-are-the-old-guard-brexiteers-
b3jtwqj56.
     3
         ELLIOTT ET AL., cit.
     4
    O. WRIGHT – B. WATERFIELD, Europe ready to offer Britain more time for a softer Brexit, in
The Times, 30 novembre 2018, https://www.thetimes.co.uk/article/europe-ready-to-offer-britain-
more-time-for-a-softer-brexit-zgrb0r0q3.
    Da notare è che, nel caso di estensione, il Regno Unito potrebbe dover indire elezioni per il
Parlamento europeo: THE ECONOMIST, Extending Article 50 may mean Britain must elect MEPs
again,          in          The          Economist,          19         gennaio            2019,
https://www.economist.com/britain/2019/01/16/extending-article-50-may-mean-britain-must-elect-
meps-again.
     5
     Per un breve resoconto degli ostacoli cui andrebbe incontro questa soluzione, anche a causa
della frattura che provocherebbe nel Partito conservatore, v. J. ELGOT, No 10 rules out customs
union after Brexiters warn of Tory split, in The Guardian, 16 gennaio 2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/16/tory-party-split-theresa-may-caves-customs-
union-brexiters-warn.
     6
         WRIGHT – WATERFIELD, cit.
20
In ogni caso, la May dovrà presentare il suo “piano B” al Parlamento il
prossimo 29 gennaio 7.

                                                                         Sarah Pasetto

   7
     A. SPARROW – M. WEAVER – K. LYONS, Brexit: MPs to debate and vote on Brexit ‘plan B’
options on Tuesday 29 January – Politics live, in The Guardian, 17 gennaio 2019,
https://www.theguardian.com/politics/live/2019/jan/17/brexit-deadlock-as-theresa-may-and-
jeremy-corbyn.
                                                                                      21
GERMANIA
                         LIBERTÀ DI STAMPA – RETTIFICA

   Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 novembre
       2018 (1 BvR 1/18), su rettifica e libertà della stampa

                                                                              17/01/2019

   Il Bundesverfassungsgericht ha accolto 1 il ricorso diretto dell’editore di un
giornale sovraregionale cui era stata giudizialmente imposta una rettifica. Il
Tribunale costituzionale ha ravvisato in ciò una lesione della libertà di stampa
(art. 5, comma 1, Legge fondamentale) dell’editore, in quanto il giudice di merito
aveva erroneamente ritenuto che il titolo di un articolo giornalistico dell’editore
contenesse una affermazione di fatti (e non di opinioni) per cui una rettifica
sarebbe stata ammissibile e, nel caso concreto, indicata.
   Il titolo dell’articolo giornalistico, avente ad oggetto l’intervista ad un ex-
partner commerciale di “B.” (il tennista Boris Becker), così recitava: “B. in
esclusiva. Creditore di milioni racconta – B. ha fatto pignorare pure la casa della
madre”. Nell’intervista si faceva in realtà riferimento ad un mero diritto
immobiliare di garanzia a favore dei creditori di B. e non ad un vero e proprio
pignoramento ai sensi del codice civile. Il termine è, infatti, ambiguo nella lingua
tedesca, per cui il Tribunale costituzionale ha ritenuto che, in mancanza di una
chiara affermazione, ed in presenza di nozioni giuridiche indeterminate, una
rettifica non potesse essere imposta. Ad avviso del Tribunale costituzionale, il
giudice non doveva sostituire l’interpretazione e la comprensione della
formulazione da parte di un lettore medio con una propria interpretazione del
termine. Nel caso di specie, il termine era ambiguo dal punto di vista di un lettore
medio e pertanto non si poteva esigere una rettifica, ed in particolare una rettifica
che, come era stato giudizialmente imposto all’editore, si sostanziasse nella mera
dicitura “si dichiara: non ho fatto pignorare la casa di mia madre”, che a sua volta
non era corrispondente ad una completa descrizione dei fatti.

                                                                 Maria Theresia Roerig

   1
      Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-
088.html.
                                                                                        23
STATI UNITI
                             REATI E PENE – FELONY VIOLENTA

             Corte suprema, sentenza Stokeling v. United States,
            No. 17–5554, 586 U.S. __ (2019), del 15 gennaio 2019,
                     sulla definizione di felony violenta

                                                                             18/01/2019

   Il ricorrente davanti alla Corte suprema federale, Stokeling, si era dichiarato
colpevole del possesso di arma da fuoco e di munizioni, una felony ai sensi della
Section 922(g)(1) dello United States Code. Alla luce dei precedenti penali del
ricorrente, era stata raccomandata l’irrogazione, nei suoi confronti, della pena
minima obbligatoria di 15 anni di reclusione stabilita dall’Armed Career Criminal
Act per gli individui che abbiano già ricevuto tre precedenti condanne per “felony
violenta” 1. Stokeling obiettava che uno dei reati oggetto di queste condanne non
costituisse una felony violenta, di talché non si applicava nei suoi confronti la
summenzionata maggiorazione della pena. In particolare, il reato de quo, una
rapina, non rientrava, a suo avviso, nella definizione di felony violenta stabilita
dalla legge, e cioè “qualsiasi reato punibile con una pena detentiva per un periodo
eccedente un anno” che “abbia come elemento l’uso, il tentato uso o il minacciato
uso di forza fisica contro un’altra persona” 2. La corte distrettuale adita aveva
accolto le ragioni del ricorrente, ma la corte di appello dell’Eleventh Circuit aveva
ribaltato la decisione.
   La Corte suprema federale ha confermato la sentenza della corte di appello. La
opinion è stata redatta dal Justice Thomas, al quale si sono uniti i Justices Breyer,
Alito, Gorsuch e Kavanaugh. La Justice Sotomayor ha redatto una opinion
dissenziente, alla quale si sono uniti il Chief Justice Roberts e le giudici Ginsburg
e Kagan.
   La definizione stabilita dall’Armed Career Criminal Act ricomprende un reato
di rapina che richiede all’autore di sopraffare le resistenze della vittima. Ciò alla
luce dell’evoluzione del diritto legislativo. Nella versione originaria della legge,
del 1984, si includeva una definizione del reato di rapina tale da estendersi alla
presa in possesso “attraverso la forza o la violenza” (ad avviso della Corte,

   1
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile    on   line   alla   pagina
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-5554_4gdj.pdf.
   2
       Section 924(e)(2)(B)(i).
                                                                                      25
trattavasi di un evidente riferimento al reato di rapina previsto dal common law,
che richiedeva un livello di forza o violenza sufficiente da sopraffare le resistenze
della vittima, per quanto deboli). Una novella legislativa, due anni dopo, aveva
introdotto, in sostituzione, la definizione di cui sopra, estendendo la portata della
legge fino a ricomprendere qualsiasi reato che presentasse, come elemento, “l’uso,
il tentato uso od il minacciato uso della forza fisica”. Per la Corte suprema,
l’introduzione di una previsione che avesse come fondamento la nozione di forza
dimostrava la volontà, da parte del Congresso, di conservare il riferimento al
common law che contraddistingueva la prima versione.
    Una tale conclusione è stata ritenuta suffragata dalle definizioni di rapina
all’epoca vigenti nella maggior parte degli stati. Qualora si fosse avvalorata la
posizione di Stokeling, molte di quelle leggi statali non avrebbero potuto
costituire precedenti per l’Armed Career Criminal Act, il che si sarebbe posto in
contrasto con la regola secondo cui le fonti primarie federali non dovrebbero
essere interpretate in modo tale da renderle inapplicabili nella maggioranza degli
stati.
    L’interpretazione data dalla Corte della nozione della “forza fisica” è stata
considerata coerente con i propri precedenti giurisprudenziali, segnatamente con
la sentenza nel caso Johnson v. United States, del 2010 3, in cui, secondo la
maggioranza, la Corte ha stabilito che “la ‘forza fisica’ necessaria per integrare il
reato minore di percosse (battery) potesse ricomprendere anche ‘il minimo
contatto non desiderato’”. Inoltre, si è rilevata la compatibilità con la
giurisprudenza della giurisdizione statale rilevante nel caso di specie, la Florida 4,
che diverge dall’interpretazione proposta da Stokeling (“forza che, si può
ragionevolmente attendere, causerà dolore o lesione”) 5.
    Nella opinion dissenziente si è contestata la conclusione raggiunta dalla
maggioranza dei giudici in quanto avrebbe “distorto” il portato della decisione nel
caso Johnson. La Justice Sotomayor ha riportato un brano di quella sentenza in
cui il Justice Scalia, per la maggioranza, così si pronunciava: “[r]iteniamo chiaro
che, nel contesto della definizione legislativa di ‘felony violenta’, il termine ‘forza
fisica’ significhi forza violenta, ovvero forza capace di causare dolore o lesioni
fisiche ad un’altra persona. […] Anche da sola, la parola ‘violenta’ […] indica
[l’uso] in una misura significativa della forza”.

                                                                                      Sarah Pasetto

     3
         559 U. S. 133, del 2010.
     4
         V. la Corte suprema della Florida, Robinson v. State, 692 So. 2d 883, del 1997.
     5
         Johnson, cit.
26
FRANCIA
            GIURISDIZIONI MILITARI – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

        Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-756 QPC
  del 17 gennaio 2019, M. Jean-Pierre F., in tema di giurisdizione
           dei giudici militari e principio di eguaglianza

                                                                         18/01/2019

  Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 697-1 del
Codice di procedura penale (d’ora in avanti c.p.p.).
   Le disposizioni contestate definiscono le competenze delle giurisdizioni
militari disciplinate all’art. 697 c.p.p.. Nello specifico, il primo comma dell’art.
697-1 c.p.p. stabilisce che tali giurisdizioni sono competenti per giudicare i reati
commessi dai militari nell’esercizio delle loro funzioni. Il terzo comma del
medesimo articolo introduce una deroga a tale regola, stabilendo che, per quanto
riguarda i reati commessi dai gendarmes, tali giurisdizioni sono competenti per
conoscere i reati commessi durante lo svolgimento delle funzioni di mantenimento
dell’ordine pubblico ma non per quelli commessi nell’esercizio di funzioni di
polizia giudiziaria o di polizia amministrativa.
   Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, conferendo alle giurisdizioni
militari competenza in materia di reati commessi dai gendarmes durante lo
svolgimento delle funzioni di mantenimento dell’ordine, tali disposizioni
violassero il principio di uguaglianza davanti alla giustizia. A parere del
ricorrente, tali disposizioni avrebbero creato una ingiustificata disparità di
trattamento tra le parti civili a seconda che l’autore del reato fosse stato un
gendarme o un agente di polizia e che tale differenza non poteva essere fondata
solamente sullo statuto militare dei gendarmes. A sostegno di tale argomento, il
ricorrente ricordava che il legislatore ha conferito competenza alle giurisdizioni di
diritto comune sui gendarmes qualora commettano reati durante l’esercizio delle
loro funzioni di polizia giudiziaria o amministrativa.
   Il Conseil constitutionnel ha riconosciuto che l’attribuzione alle giurisdizioni
ordinarie dei giudizi relativi ai membri della polizia nazionale che commettano
reati durante lo svolgimento delle funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico
crea una disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a giudizio fondata sulla

                                                                                  27
qualità dell’agente. Ciò posto, si trattava di stabilire se tale disparità di trattamento
potesse dirsi giustificata 6.
   Il Conseil constitutionnel ha stabilito, in primo luogo, che le regole di
organizzazione e di composizione delle giurisdizioni militari conferiscono ai
consociati garanzie uguali a quelle previste per le giurisdizioni penali di diritto
comune, soprattutto in materia di rispetto dei principi di indipendenza e di
imparzialità delle giurisdizioni.
   In secondo luogo, il Conseil ha considerato che, tenuto conto delle specificità
legate all’appartenenza al corpo militare conferita ai gendarmes, il legislatore
poteva, in applicazione dell’obiettivo di valore costituzionale di buona
amministrazione della giustizia, sottoporli ad una giurisdizione specifica
competente per conoscere dei reati di diritto comune da loro commessi
nell’esercizio delle loro missioni, in modo tale da prendere meglio in
considerazione tali specificità.
   Il Conseil ha poi ricordato che, qualora stiano svolgendo una attività di
mantenimento dell’ordine pubblico, i gendarmes rimangono sottoposti alla
disciplina speciale. Di conseguenza, per quanto riguarda i reati commessi in
questo contesto, non sono nella situazione dei membri della polizia nazionale.
   Infine, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, malgrado le similitudini
dell’inquadramento dei gendarmes e dei membri della polizia nazionale qualora
svolgano funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico, non può dirsi integrata
una discriminazione tra consociati, in virtù delle specificità della qualità di
militare dei gendarmes, che legittima la competenza delle giurisdizioni speciali
militari. Si è altresì rilevato che il legislatore poteva prevedere tale disciplina
indipendentemente dal fatto che avesse previsto o meno una deroga alla
competenza delle giurisdizioni militari nel caso di reati commessi durante lo
svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria o amministrativa.
   Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha concluso nel
senso della mancata violazione del principio di uguaglianza davanti alla giustizia
ed ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

                                                                                 Céline Torrisi

     6
         La    sentenza      è      reperibile   on   line    alla    pagina  https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018756qpc/2018756qpc.pdf e il
relativo         comunicato            stampa        alla         pagina      https://www.conseil-
constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-756-qpc-du-17-janvier-2019-
communique-de-presse.
28
REGNO UNITO
                                 REATI SESSUALI – UKSKIRTING

                  Il Parlamento approva la legge sull’upskirting

                                                                                           21/01/2019

    Il 15 gennaio 2019, la House of Lords ha completato la terza lettura del
Voyeurism (Offences) (No. 2) Bill, provvedimento volto ad introdurre
nell’ordinamento il reato dell’upskirting, ovvero l’atto di scattare fotografie o
eseguire riprese di nascosto sotto la gonna di una persona non consenziente 1. Si
attende adesso solo la formalità del Royal Assent affinché la misura divenga legge
a tutti gli effetti. La legge si applicherà nei territori di Inghilterra e Galles.
    In particolare, il Bill inserisce nel Sexual Offences Act 2003 la nuova section
67A, ad integrazione dell’attuale section 67 contro il voyeurismo. La novella
introduce due reati, configurabili là dove: un individuo, senza ottenere il consenso
(e senza avere alcun motivo ragionevole di ritenere che vi sia tale consenso), (1)
utilizza un apparecchio oppure (2) riprende un’immagine, sotto i capi di
abbigliamento di un’altra persona, al fine di osservare, o permettere
l’osservazione da parte di un terzo, le parti intime di quella persona, che siano o
meno coperte dall’abbigliamento intimo, in circostanze tali per cui le parti intime
non sarebbero altrimenti visibili. L’upskirter deve aver avuto l’intenzione di
ottenere gratificazione sessuale o di causare nella vittima umiliazione, angoscia o
timore 2.
    Le persone dichiarate colpevoli ai sensi della nuova previsione rischiano di
vedersi irrogata una pena detentiva della durata massima di due anni; nei casi
meno gravi, la sanzione può essere pecuniaria e/o detentiva. Inoltre, nei casi più
gravi, e là dove il reato venga commesso al fine di gratificazione sessuale, si avrà
l’iscrizione dei responsabili nel registro degli individui colpevoli di reati sessuali 3.
L’iscrizione avverrà anche se i colpevoli siano minorenni, a condizione che la
pena detentiva comminata nei loro confronti sia di almeno 12 mesi.

   1
     Il testo della norma è reperibile on line alla pagina https://services.parliament.uk/bills/2017-
19/voyeurismoffencesno2.html.
   2
       Clause 1(2).
   3
       L’iscrizione è, attualmente, riservata ai soli casi ritenuti “gravi”, che sono pochissimi.
                                                                                                    29
Ideatrice dell’iniziativa è stata la scrittrice Gina Martin, una donna che aveva
subito l’upskirting ad un concerto ed aveva avviato una petizione affinché questa
condotta fosse configurata come un reato 4. L’iniziativa, originariamente
presentata in sede parlamentare dalla deputata Wera Hobhouse nella forma di un
Private Members’ Bill, aveva subito una battuta d’arresto per motivi formali:
l’onorevole Sir Christopher Chope, del Partito conservatore, contrario per
principio alla presentazione di un Private Members’ Bill di venerdì (per il fatto
che in tal modo si nega alla Camera il tempo sufficiente per sottoporlo a dibattito),
si era pronunciato in senso contrario, il che, secondo la procedura prevista per
l’approvazione dei Private Members’ Bills, era sufficiente affinché la procedura
legislativa si interrompesse. La stessa premier Theresa May si era detta delusa
dagli eventi ed aveva promesso che l’Esecutivo avrebbe proposto una legge
analoga per rimediare alla lacuna nell’ordinamento 5.
   Il 15 luglio scorso, la campagna portata avanti dalla Martin ha ottenuto un
nuovo sostegno da parte dell’Esecutivo ed il Voyeurism (Offences) (No. 2) Bill,
essenzialmente identico alla proposta della Hobhouse, è stato presentato al
Parlamento pochi giorni dopo.
   Allo stato attuale, l’atto di upskirting è perseguibile solamente come oltraggio
alla pubblica decenza o come atto voyeuristico. È una situazione problematica
perché, nel primo caso, è richiesta generalmente la testimonianza di un terzo, nel
secondo, invece, si configura il reato solamente se si fanno riprese videografiche
di atti che si svolgono in privato, mentre l’upskirting avviene di solito all’insaputa
della vittima e in pubblico. L’unico rimedio è in genere la mera richiesta, da parte
della polizia, della cancellazione delle immagini. Secondo una richiesta alle
autorità pubbliche eseguita ai sensi del Freedom of Information Act 2000, dei 78
episodi portati all’attenzione delle forze dell’ordine sino ad oggi, solamente 11
hanno dato luogo alla formulazione di capi d’imputazione per voyeurismo, atti
indecenti ed atti contrari all’ordine pubblico. E questo nonostante la diffusione del
fenomeno sia favorita dai progressi tecnologici, soprattutto in materia di
apparecchi quali smartphone e macchine fotografiche o cineprese digitali, e vi

     4
      La petizione aveva raggiunto 50.000 firme solo pochi giorni dopo: K. O’MALLEY,
Upskirting: What is it and why has it taken so long to be made illegal?, in The Independent, 16
gennaio 2019, https://www.independent.co.uk/life-style/women/upskirting-explained-law-rules-
criminal-offence-photos-skirt-consent-women-gina-martin-a8401011.html.
     5
      BBC NEWS, May ‘disappointed’ at upskirting law block, in BBC News, 15 giugno 2018,
https://www.bbc.com/news/uk-politics-44496427.
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