CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - ottobre 2019

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                            a cura di
                      Carmen Guerrero Picó
                      Sarah Pasetto
                      Maria Theresia Rörig
                      Céline Torrisi
                            con il coordinamento di
                      Paolo Passaglia

        n. 29 (ottobre 2019)
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SOMMARIO

Spagna
  FRANCISCO FRANCO – TRASFERIMENTO DELLE SPOGLIE
  Il Tribunale supremo autorizza il trasferimento delle spoglie di Franco .......... 7

Francia
  PREVIDENZA SOCIALE – PERSONE DOMICILIATE ALL’ESTERO
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-806 QPC del 4 ottobre 2019,
  M. Gilbert A., sulla deroga applicabile alla quota di contributi previdenziali
  dovuti da parte degli assicurati non fiscalmente domiciliati in Francia .......... 13

Francia
  GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – CONTROLLO DELLA LEGITTIMITÀ
  DELLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-807 QPC del 4 ottobre 2019,
  M. Lamin J., sul controllo del giudice amministrativo dell’ordinanza di
  mantenimento in detenzione amministrativa in caso di richiesta di asilo ....... 15

Portogallo
  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’utilizzo dei metadati con fini
  preventivi da parte dell’intelligence ................................................................ 19

Germania
  CONFLITTO TRA POTERI – SANZIONI IRROGATE DAL BUNDESTAG
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019
  (2 BvE 2/18), sulle condizioni di ammissibilità di un giudizio per conflitto
  tra poteri avente ad oggetto misure disciplinari irrogate dal Bundestag ......... 23
Germania
  RICORSO CAUTELARE – POTERE DELIBERATIVO DEL BUNDESTAG
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019 (2 BvQ
  59/19), che respinge un ricorso cautelare del gruppo parlamentare AfD avente
  ad oggetto la regolare costituzione e il potere deliberativo del Bundestag ..... 25

Francia
  UNIVERSITÀ – TASSE DI ISCRIZIONE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-809 QPC dell’11 ottobre 2019,
  Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques,
  politiques et sociales et autres, sulla gratuità dell’accesso alle strutture
  pubbliche di insegnamento superiore .............................................................. 27

Spagna
  SECESSIONE – CONDANNE PENALI
  Il Tribunale supremo condanna i leaders indipendentisti catalani
  per sedizione .................................................................................................... 29

Germania
  TERRORISMO – MISSIONI MILITARI DI CONTRASTO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019 (2 BvE
  2/16), sull’ammissibilità di un conflitto tra poteri avente ad oggetto l’impiego
  di forze armate contro lo Stato islamico .......................................................... 33

Spagna
  FRANCISCO FRANCO – TRASFERIMENTO DELLE SPOGLIE
  Il Tribunale costituzionale e la Corte di Strasburgo respingono le richieste
  di fermare la riesumazione di Franco .............................................................. 37

Regno Unito
  GIUDICI – WHISTLEBLOWING
  Corte suprema, sentenza Gilham (Appellant) v Ministry of Justice (Respondent)
  [2019] UKSC 44, del 16 ottobre 2019, sull’applicabilità, ai giudici,
  della protezione prevista per gli informatori ................................................... 41

Francia
  MATERNITÀ SURROGATA – TRASCRIZIONE ATTI DI NASCITA STRANIERI
  Cour de cassation, Ass. plénière, decisione n° 648 (10-19.053)
  del 4 ottobre 2019, M. C. et Mme D., in tema di maternità surrogata ............. 45
Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit: recenti sviluppi .................................................................................... 49

Spagna
  FRANCISCO FRANCO – TRASFERIMENTO DELLE SPOGLIE
  Esumazione e nuova sepoltura della salma di Francisco Franco .................... 53

Francia
  STRANIERO (INGRESSO IRREGOLARE) – RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-810 QPC del 25 ottobre 2019,
  Société Air France, sulla responsabilità dei vettori aerei che trasportano
  nel territorio francese stranieri privi dei necessari documenti d’ingresso ...... 57

Francia
  ELEZIONI EUROPEE – SOGLIA DI SBARRAMENTO
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-811 QPC del 25 ottobre 2019,
  Mme Fairouz H. e altri, sulla soglia di sbarramento per le elezioni europee . 61
SPAGNA
             FRANCISCO FRANCO – TRASFERIMENTO DELLE SPOGLIE

             Il Tribunale supremo autorizza il trasferimento
                          delle spoglie di Franco

                                                                                   01/10/2019

   Il Tribunale supremo spagnolo ha pubblicato la sentenza n. 1279/2019 1, del 30
settembre, della sezione quarta della sala del contenzioso amministrativo, che ha
respinto il ricorso degli eredi di Francisco Franco contro la decisione del Governo
spagnolo di riesumare e dare nuova ubicazione alle spoglie del dittatore. La
decisione è stata adottata all’unanimità dei membri del collegio.
   Le spoglie di Franco si trovano nel sacrario della Basilica della Valle de los
Caídos, complesso monumentale di proprietà statale. Come è noto, da tempo si
ipotizzava il loro trasferimento, ritenendolo un atto dovuto di normalizzazione
democratica; il trasferimento è rimasto a lungo incompiuto, nel timore che potesse
riaprire vecchie ferite della società spagnola. Con l’ascesa al governo del
socialista Pedro Sánchez, quest’obiettivo è stato ritenuto di interesse prioritario.
   La legge n. 52/2007, del 26 dicembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, è stata novellata dal regio
decreto-legge n. 10/2018, del 24 agosto, convertito dalla Camera dei deputati il 13
settembre 2018 2. L’art. 16, comma 3, della legge, nel testo novellato, stabilisce
che nella Valle de los Caídos possano riposare solo le spoglie dei caduti della
guerra civile. Il procedimento amministrativo per provvedere alla riesumazione ed
al trasferimento dei resti delle persone che non integrano tale condizione, che si

   1
         Il   testo    della       decisione è  reperibile on line alla  pagina
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/OTROS%20DOCUMENTOS/TS%20
Sala%20Tercera%2024%20sep%202019.pdf.
    Il     comunicato        stampa      può   essere   consultato alla  pagina
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/OTROS%20DOCUMENTOS/Nota%
20sentencia%20exhumaci%C3%B3n%20Franco.pdf.
   2
     V. la precedente segnalazione Spagna – La Camera dei deputati convalida il decreto-legge
che autorizza la rimozione delle spoglie del dittatore Franco dalla Valle de los Caídos, del
13/09/2018, in Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera (settembre 2018), pp. 29 ss.,
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201809.pdf.
attiva d’ufficio dal Consiglio dei ministri, è disciplinato dalla disposizione
aggiuntiva 6 bis della legge.
    In attuazione delle anzidette disposizioni, gli acuerdos del Consiglio dei
ministri del 15 febbraio 2019 e del 15 marzo 2019 hanno approvato la
riesumazione delle spoglie di Franco. Gli eredi avevano chiesto che le spoglie
fossero trasferite nella cripta di famiglia nel Duomo di Madrid (la Catedral de la
Almudena), ma il Governo ha respinto la richiesta per motivi di pubblica
sicurezza e per preservare la natura religiosa ed artistica del luogo di culto,
stabilendo che la salma avrebbe ricevuto degna sepoltura nel cimitero di El Pardo-
Mingorrubio, dove riposano anche i resti di sua moglie. Gli eredi non avevano
indicato alcun luogo alternativo di sepoltura per il caso in cui la loro richiesta
iniziale potesse essere respinta.
    Il ricorso della famiglia Franco nei confronti della decisione dell’esecutivo si
basava su una triplice argomentazione 3: i) l’incostituzionalità del regio decreto-
legge n. 10/2018; ii) la violazione delle norme degli accordi con la Santa Sede,
delle norme urbanistiche e di polizia mortuaria; iii) l’illegittimità del diniego di
trasferimento delle spoglie nella cripta di famiglia nel Duomo di Madrid.

    i) Sull’illegittimità del regio decreto-legge n. 10/2018 4
    Il Tribunale supremo non ha ritenuto necessario adire in via pregiudiziale il
Tribunale costituzionale, poiché non ha riscontrato presunti vizi di legittimità nel
regio decreto-legge n. 10/2018.
    In prima battuta il Tribunale ha evidenziato che, ai sensi della giurisprudenza
costituzionale, la straordinaria urgenza e necessità che richiede l’art. 86, comma 1,
Cost. per l’emanazione di un decreto-legge non può ritenersi equivalente
all’emergenza né deve essere ricollegata a fattispecie di forza maggiore, ma alla
necessità di introdurre una disciplina con forza di legge in un lasso di tempo
inferiore a quello che richiederebbe il procedimento legislativo.
    Anche se la decisione dell’esecutivo di cambiare, come prima cosa,
l’ubicazione delle spoglie del dittatore abbia uno spiccato carattere politico, ciò
non vale a privare di fondamento l’utilizzo del decreto-legge, che è stato
ampiamente giustificato nel dibattito parlamentare. Il governo ha ritenuto
necessario porre fine ad una situazione protrattasi eccessivamente nel tempo, che
si poneva in contrasto con l’ordinamento democratico spagnolo, in sintonia con il
volere maggioritario della società spagnola e dando così risposta alle richieste

    3
        Per ulteriori dettagli v. il Fundamento de Derecho – FD – 3 della decisione.
    4
        V. il FD 5.
8
dalle Nazione Unite affinché la Spagna adottasse ulteriori misure di rigenerazione
democratica.
    Inoltre, a sostegno la legittimità del decreto-legge, sono stati ritenuti di
particolare rilievo il fatto che l’opposizione alla sua convalida sia stata minima e
che i parlamentari dell’opposizione non abbiano presentato alcun ricorso di
illegittimità in via principale.
    Contrariamente a quanto denunciato dai ricorrenti, il Tribunale supremo ha
dichiarato che il decreto-legge non è una legge ad casum contraria al principio di
eguaglianza. La particolare attenzione che ha ricevuto il trasferimento delle
spoglie del dittatore da un complesso monumentale di titolarità pubblica è dovuta
alle singolari circostanze della sua figura, che rendono il caso unico, senza che ciò
renda la misura discriminatoria, ingiustificata o vessatoria.
    Allo stesso modo, la decisione dell’esecutivo non è contraria:
    – al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, perché sono state rispettate tutte
le disposizioni e tutte le esigenze di difesa previste nelle norme del procedimento
amministrativo;
    – al diritto all’intimità familiare, perché i familiari possono, sì, disporre sulla
destinazione delle spoglie del defunto, ma non si tratta di un diritto assoluto;
l’ordinamento prevede che per motivi di pubblico interesse possa essere disposto
il trasferimento delle spoglie di una persona e nella specie, tra l’altro, le spoglie
non sono situate in una tomba privata ma in un complesso monumentale del
demanio pubblico; la decisione di riservare la sepoltura nella Valle de los Caídos
alle sole vittime della guerra civile spagnola non è irragionevole né arbitraria, ma
rispetta le esigenze della giurisprudenza CEDU in materia di restrizione dei diritti;
    – alla libertà religiosa, giacché la rimozione da un luogo pubblico di tutto ciò
che possa significare, rappresentare o simbolizzare lo scontro civile è una misura
certamente di natura politica e ideologica, ma queste dimensioni non si proiettano
sulle convinzioni religiose.

   ii) Sulla violazione delle norme degli accordi con la Santa Sede, delle norme
urbanistiche e di polizia mortuaria 5
   La decisione del governo non è in contrasto con l’art. 1, comma 5, del
concordato sugli affari giuridici del 3 gennaio 1979. L’inviolabilità della basilica
della Valle de los Caídos quale luogo di culto non esclude la vigenza e

   5
       V. il FD 6.
                                                                                        9
l’applicabilità delle leggi spagnole al suo interno. Inoltre, nonostante
l’amministrazione della basilica sia stata affidata all’ordine dei benedettini, non si
può ignorare che questa appartiene a un complesso monumentale di proprietà
pubblica il cui significato oltrepassa la natura religiosa del luogo di culto.
    Il priore della basilica si era opposto a concedere l’accesso per procedere alla
rimozione e trasferimento dei resti basandosi sul rispetto del diritto di opposizione
dei familiari del dittatore. Il Tribunale supremo, una volta accertato che questi non
hanno una capacità di disposizione assoluta e illimitata su resti che riposano
all’interno di un bene di natura pubblica, e che il diritto all’intimità personale e
familiare non conferisce loro la facoltà di impedire un’esumazione decisa nel
rispetto della legge, ha dichiarato che la facoltà del priore di impedire il
trasferimento della salma di Franco decade dopo questa sentenza. Del resto, lo
stesso priore aveva riconosciuto nelle sue memorie che la sua comunità avrebbe
rispettato quanto deciso dalle autorità competenti.
    Per quanto riguarda le norme in materia urbanistica, il progetto di esumazione
presentato dalle autorità competenti rispetta le condizioni imposte dalla normativa
in vigore. I lavori non implicano alcuna alterazione del volume, della destinazione
o dell’edificabilità dell’edificio; si tratta soltanto di alzare una lapide, estrarre i
resti e riporre la pavimentazione originale della basilica.
    Infine, sono state rispettate anche le norme di polizia mortuaria, come accertato
dalla Comunità autonoma di Madrid.

    iii) Sull’illegittimità del diniego di trasferimento delle spoglie nella cripta di
famiglia nel Duomo di Madrid 6
    Il rifiuto del Consiglio dei ministri alla richiesta di dare nuova sepoltura alle
spoglie di Franco nel Duomo di Madrid non è sproporzionata. Oltre ad obbedire
alla finalità della legge n. 52/2007 di ritirare i simboli ed i monumenti di
esaltazione della guerra civile e della dittatura, la decisione dell’esecutivo
risponde a motivi di pubblica sicurezza. Il Duomo si trova in centro, vicino al
Palazzo reale, in un’area urbana in cui, per motivi religiosi, turistici o di altra
natura, si concentra un elevato numero di persone; una zona, quindi,
maggiormente esposta al rischio di attentati o atti di violenza. Nel cimitero di El
Pardo-Mingorrubio dovranno essere predisposte apposite misure di sicurezza, ma
la sua ubicazione in periferia rende i rischi chiaramente inferiori.

     6
         V. il FD 7.
10
I mezzi di comunicazione ipotizzano che il trasferimento delle spoglie potrebbe
avvenire tra il 6 ed il 7 ottobre 7.

                                                                  Carmen Guerrero Picó

   7
     Cfr. El Gobierno sopesa exhumar a Franco en la madrugada del 6 al 7 de octubre, in ABC,
del 1º ottobre 2019, https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-baraja-exhumar-franco-
madrugada-6-7-octubre-201909301741_noticia.html#vca=mod-esnoticia-p1&vmc=exhumacion-
franco&vso=abc-es&vli=portada.portada.
                                                                                         11
FRANCIA
            PREVIDENZA SOCIALE – PERSONE DOMICILIATE ALL’ESTERO

            Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-806 QPC
         del 4 ottobre 2019, M. Gilbert A., sulla deroga applicabile
           alla quota di contributi previdenziali dovuti da parte
          degli assicurati non fiscalmente domiciliati in Francia

                                                                           07/10/2019

    Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 131-9 del
Codice della previdenza sociale.
    L’articolo consente al potere regolamentare di prevedere specifiche aliquote,
per i contributi di malattia, di maternità, di invalidità e di decesso, sui redditi di
attività e sui redditi sostitutivi 1 dei soggetti assicurati presso un regime
obbligatorio di previdenza sociale francese che, non rispondendo alle condizioni
di residenza fiscale definite all’art. L. 136-1 del suddetto Codice, non sono
sottoposti alla c.d. contribution sociale généralisée (d’ora in avanti C.S.G.) su
questi redditi. In effetti, con l’adozione della legge n. 97-1164 del 19 dicembre
1997, di finanziamento della previdenza sociale per l’anno 1998 (che ha introdotto
le disposizioni contestate), è stata aumentata l’aliquota di riscossione sui redditi di
attività e sui redditi sostitutivi destinata alla C.S.G., mentre sono stati soppressi i
contributi salariali per l’assicurazione sulla malattia, sulla maternità,
sull’invalidità e sul decesso, la cui aliquota fosse inferiore ad una determinata
soglia. Infine, si è lasciato al potere regolamentare il compito di ridurre a giusta
proporzione l’aliquota per altri contributi.
    Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che tali disposizioni violassero i
principi di uguaglianza davanti alla legge e davanti agli oneri pubblici, nella
misura in cui creavano una disparità di trattamento ingiustificata tra gli assicurati
presso lo stesso regime previdenziale a seconda che soddisfacessero, o meno, i
criteri di residenza fiscale definiti all’art. L. 136.1 del Codice della previdenza
sociale.
    Dopo aver riconosciuto l’esistenza di tale disparità di trattamento, il Conseil
constitutionnel ha ricordato che, dal 1997, il finanziamento della previdenza

   1
       Quale, ad esempio il reddito di disoccupazione.
sociale non è più garantito dai soli contributi sociali ma, in parte, anche dalle
imposte sul reddito 2.
   Successivamente, fondandosi sui lavori preparatori della legge n. 97-1164 del
19 dicembre 1997, il Conseil constitutionnel ha rilevato che, autorizzando il
potere regolamentare ad applicare quote specifiche per i contributi sociali dovuti
dai soggetti che, non avendo la residenza fiscale in Francia, non sono sottoposti
alla C.S.G., il legislatore ha cercato di evitare che essi potessero beneficiare
dell’abbassamento della quota sui contributi sociali senza subire, come
contropartita, il rialzo della C.S.G. Con l’adozione delle disposizioni contestate, il
legislatore ha quindi inteso far sì che tali soggetti partecipassero in maniera
equivalente al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori. Ha, quindi,
perseguito un obiettivo di interesse generale.
   Il Conseil constitutionnel ha poi considerato che la disparità di trattamento
creata dalle disposizioni contestate fosse in relazione diretta con l’oggetto stesso
dei contributi previdenziali, i quali, nell’ambito di un sistema di finanziamento
misto della previdenza sociale, consentono di irrogare prestazioni previdenziali il
cui importo non sia necessariamente legato alla durata del versamento di tali
contributi o all’importo versato.
   Tuttavia, prima di concludere nel senso della costituzionalità delle disposizioni
contestate, il Conseil ha emesso una riserva di interpretazione, considerando che,
qualora le disposizioni contestate fossero interpretate come idonee a legittimare i
regolamenti a trattenere quote specifiche sui contributi sociali passibili di creare
una violazione dell’uguaglianza nella partecipazione degli assicurati al
finanziamento dei regimi di previdenza sociali cui appartengono, sussisterebbe,
allora, una violazione del principio di uguaglianza davanti alle legge e davanti agli
oneri pubblici.
   Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che
le disposizioni contestate non violano i principi di uguaglianza davanti alla legge e
davanti agli oneri pubblici, né tantomeno alcun altro diritto o libertà
fondamentale. Le disposizioni contestate sono state, quindi, dichiarate conformi
alla Costituzione.

                                                                           Céline Torrisi

     2
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019806qpc/2019806qpc.pdf.
14
FRANCIA
     GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – CONTROLLO DELLA LEGITTIMITÀ
                       DELLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA

         Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-807 QPC
      del 4 ottobre 2019, M. Lamin J., sul controllo del giudice
          amministrativo dell’ordinanza di mantenimento
      in detenzione amministrativa in caso di richiesta di asilo

                                                                            07/10/2019

  Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato
una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 556-1 del
Codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo.
   Tali disposizioni stabiliscono che, qualora uno straniero sottoposto ad una
misura di allontanamento e messo in detenzione amministrativa sollevi, nel corso
della detenzione, una richiesta di asilo, l’autorità amministrativa può decidere il
mantenimento in detenzione durante il tempo necessario all’esame della sua
richiesta nel caso in cui consideri che tale domanda sia stata presentata con l’unico
obiettivo di fare venir meno la misura di allontanamento. Nel caso in cui
l’amministrazione non decida il mantenimento in detenzione, lo straniero viene
liberato; qualora, invece, si decida per il mantenimento, tale decisione può essere
impugnata innanzi al giudice amministrativo entro quarantotto ore. Al riguardo, la
Cour de cassation ha stabilito che, in questo caso specifico, il giudice ordinario,
purché competente in materia di controllo delle misure di detenzione
amministrativa, non fosse competente per giudicare della legittimità della
decisione di mantenimento in detenzione.
   Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, dando competenza esclusiva al
giudice amministrativo per giudicare della legittimità delle decisioni di
mantenimento in detenzione adottate in seguito ad una domanda di asilo sollevata
da uno straniero sottoposto alla detenzione amministrativa, tali disposizioni
impedirebbero al giudice ordinario di svolgere il proprio ruolo di guardiano della
libertà individuale. Ne risulterebbe una violazione dell’art. 66 della Costituzione.
Si asseriva, inoltre, la violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo in
ragione della scarsità delle vie di ricorso a disposizione dello straniero contro la
decisione di mantenimento in detenzione nonché in ragione della complessità che
caratterizza il riparto di competenza tra le giurisdizioni amministrative e ordinarie
in materia di controllo delle misure di detenzione amministrativa.
Innanzitutto, il Conseil constitutionnel ha ricordato 1 che, in conformità con la
concezione francese della separazione dei poteri, costituisce un principio
fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica (i c.d. P.F.R.L.R.), il
principio secondo il quale, eccezione fatta delle materie riservate, per natura,
all’autorità giudiziaria, è di competenza della giurisdizione amministrativa
l’annullamento o la riforma delle decisioni adottate, nell’esercizio delle c.d.
prérogatives de puissance publique, dalle autorità che esercitino il potere
esecutivo, dai loro agenti, dagli enti locali o dagli organismi pubblici sottoposte
alla loro autorità o al loro controllo.
    Successivamente, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Cour de
cassation, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, qualora l’autorità
amministrativa decida il mantenimento in detenzione, fondandosi sul fatto che la
richiesta di asilo sia stata adottata con il solo scopo di fare venir meno la misura di
allontanamento, tale decisione rientra nella disciplina del soggiorno degli
stranieri. Di conseguenza, l’annullamento o la riforma di tale decisione è, in
applicazione del principio fondamentale sopra menzionato, di competenza della
giurisdizione amministrativa.
    Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che le disposizioni contestate
stabiliscono che la decisione di mantenimento in detenzione amministrativa non
incide sul controllo svolto dal giudice delle libertà e della detenzione né
tantomeno sulla sua competenza per esaminare la richiesta di proroga della
detenzione. Non impediscono nemmeno al giudice ordinario di interrompere, in
qualunque momento, la proroga della detenzione, di sua iniziativa o su richiesta
dello straniero, qualora le circostanze di diritto o di fatto lo giustifichino, o, per un
qualunque altro motivo diverso dall’illegittimità delle decisioni relative al
soggiorno e all’allontanamento dello straniero, le quali sono di competenza della
giurisdizione amministrativa.
    Per ultimo, il Conseil ha stabilito che, se il legislatore può, nell’interesse di una
buona amministrazione della giustizia, unificare le regole di competenza
giurisdizionale in seno all’ordine giurisdizionale principalmente interessato, non è
tenuto a farlo.
     Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil ha stabilito che il legislatore
non avesse violato l’art. 66 della Costituzione.
    Per quanto riguarda, infine, l’asserita violazione del diritto a un ricorso
giurisdizionale effettivo, il Conseil ha considerato che lo straniero che abbia
richiesto asilo dopo la sua messa in detenzione amministrativa può impugnare la

     1
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019807qpc/2019807qpc.pdf.
16
decisione di mantenimento in detenzione innanzi al giudice amministrativo.
Qualora alcuna decisione di mantenimento sia stata adottata e qualora lo straniero
non sia stato liberato, esso può sempre adire il giudice amministrativo mediante la
procedura del c.d. référé-liberté al fine che il giudice faccia ingiunzione
all’amministrazione di pronunciarsi sulla sua situazione.
    Per ultimo, il Conseil ha stabilito che non può risultare dalla sola ripartizione
delle competenze tra i due ordini giurisdizionali una violazione del diritto a un
ricorso giurisdizionale effettivo.
    Il Conseil constitutionnel ha, quindi, concluso alla costituzionalità delle
disposizioni contestate.

                                                                      Céline Torrisi

                                                                                  17
PORTOGALLO
        PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE

 Il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’utilizzo dei metadati
           con fini preventivi da parte dell’intelligence

                                                                                 07/10/2019

   Con l’Acórdão n. 464/2019, del 18 settembre 1, il Tribunale costituzionale
portoghese si è pronunciato sulla legittimità degli artt. 3 e 4 della legge organica
n. 4/2017, del 25 agosto 2, che approva e disciplina il procedimento speciale di
accesso ai dati delle telecomunicazioni e di Internet da parte dei funzionari
dell’intelligence del Serviço de Informações de Segurança (SIS) e del Serviço de
Informações Estratégicas de Defesa (SIED), e che novella per la seconda volta la
legge n. 62/2013, del 26 agosto (legge sull’organizzazione del potere giudiziario).
    L’art. 3 della legge organica n. 4/2017 autorizzava l’acceso ai dati cc.dd. de
base (relativi al contratto di servizi delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese
l’identificazione e l’abitazione dell’intestatario), nonché dei dati relativi
all’ubicazione dei dispositivi elettronici per la produzione di informazioni
necessarie per la salvaguardia della difesa nazionale, della sicurezza interna e
della prevenzione di atti di sabotaggio, spionaggio, terrorismo, proliferazione di
armi di distruzione di massa e criminalità altamente organizzata, nel loro
esclusivo ambito di attuazione. L’art. 4 autorizzava, invece, l’accesso dei
funzionari dell’intelligence ai dati sul traffico, al solo scopo di produrre
informazioni necessarie per prevenire atti di spionaggio e terrorismo.
    In ossequio ad altre disposizioni della legge organica, che non sono state
denunciate, le richieste di accesso ai cc.dd. metadati devono essere autorizzate
dall’autorità giudiziaria (in particolare, da una sezione dal Supremo Tribunale di
Giustizia portoghese), cui spetta anche il controllo successivo delle misure.

   1
        La pronuncia (in lingua portoghese) è reperibile             on   line   alla   pagina
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190464.html.
    Il 26 agosto 2019, il Difesore civico portoghese ha chiesto al Tribunale costituzionale di
pronunciarsi sull’obbligo di conservazione massiva dei dati relativi alle comunicazioni
elettroniche. Il testo del ricorso è reperibile on line alla pagina http://www.provedor-
jus.pt/site/public/archive/doc/2019_08_26_Q_7746_2017_Tribunal_Constitucional.pdf.
   2
       Il testo della legge (in lingua portoghese) è reperibile on line alla pagina
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2765A0004&nid=2765&tabel
a=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=S&nversao.
I venticinque deputati ricorrenti ritenevano che gli artt. 3 e 4 fossero in
contrasto con l’art. 34, comma 4, della Costituzione portoghese, che vieta, salvi i
casi previsti dalla legge processuale penale, ogni ingerenza delle autorità
pubbliche nella corrispondenza, nelle telecomunicazioni e negli altri mezzi di
comunicazione.
    Il Tribunale costituzionale si era già pronunciato sulla tutela costituzionale dei
dati di traffico e relativi all’ubicazione dei dispositivi elettronici nell’Acórdão n.
403/2015, del 27 agosto 3. Anche in quest’occasione ha ribadito che, a prescindere
della loro denominazione, bisogna distinguere se si tratti di dati associati ad un
atto di comunicazione (consumato o tentato) tra persone, oppure di dati non
riferiti ad un concreto atto comunicativo. I cc.dd. metadati sono protetti dalla
segretezza delle comunicazioni quando riguardano una comunicazione concreta
tra le persone; nei restanti casi, può ricavarsi una tutela da altre disposizioni
costituzionali, ad esempio da quelle riguardanti l’autodeterminazione personale ed
informatica.
    Inoltre, le eccezioni al divieto di ingerenza di cui all’art. 34, comma 4, Cost.
non possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva, essendo limitate a
quelle previste nell’ambito del processo penale. La Costituzione è invece più
flessibile riguardo alle restrizioni di cui può essere oggetto il diritto
all’autodeterminazione informatica (art. 35 Cost.), che può essere limitato per
legge.
    L’accesso ai dati di cui all’art. 3 della legge organica n. 4/2017 ha una finalità
legittima, in quanto attua l’obbligo di protezione dello Stato dei diritti
fondamentali e degli interessi collettivi. Ciò posto, sebbene il rischio di eventuali
errori o abusi nell’utilizzo dei dati da parte dei servizi di intelligence possa essere
mitigato dal necessario intervento giurisdizionale, l’eccessiva indeterminatezza
dei concetti “difesa nazionale” e “sicurezza interna” fa sì che la restrizione dei
diritti fondamentali interessati risulti sproporzionata.
    Il Tribunale costituzionale ha dunque dichiarato che l’art. 3, nella parte in cui
ammette l’accesso ai dati de base e di ubicazione per salvaguardare la difesa
nazionale e la sicurezza interna, è illegittimo per il mancato rispetto del diritto
all’autodeterminazione personale (art. 26, comma 1, Cost.), nonché del diritto
all’autodeterminazione informatica (art. 35, commi 1 e 4, Cost.), in combinato
disposto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 18, comma 2, Cost. Per

     3
        Cfr. https://data.dre.pt/eli/actconst/403/2015/09/17/p/dre/pt/html (per un   riassunto
della            decisione                in            lingua             inglese          v.
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/por/por-2015-2-
014?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish%3A10.1048%2FEnu).
20
contro, ha dichiarato la legittimità dell’articolo nella parte che autorizza l’accesso
diretto a produrre informazioni necessarie per prevenire atti di sabotaggio,
spionaggio, terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa e criminalità
altamente organizzata.
    Per quanto riguarda i dati sul traffico di cui all’art. 4, se essi riguardano
comunicazioni interpersonali, l’accesso è illegittimo per violazione del diritto alla
segretezza delle comunicazioni, in combinato disposto con il principio di
proporzionalità. Nel resto dei casi, l’accesso è illegittimo per violazione dei diritti
all’autodeterminazione personale ed all’autodeterminazione informatica, in
combinato disposto con il principio di proporzionalità.
    La sentenza, che contiene un elevato numero di opinioni – totalmente o
parzialmente – dissenzienti e/o concorrenti, ha avuto un particolare impatto nei
mezzi di comunicazione, perché ha motivato le dimissioni della giudice
costituzionale Maria Clara Sottomayor nel mese di luglio. Dopo la pubblicazione
della decisione, l’ex-giudice ha dichiarato che la sua rinuncia alla carica era
collegata ad alcune criticità della disciplina del Tribunale costituzionale
riguardante il ruolo del relatore 4.
    Nel controllo concreta di legittimità, la legge organica sul Tribunale
costituzionale opera un rinvio alle norme codicistiche civili e, quando il giudice
relatore risulta in minoranza, si procede alla sostituzione del relatore. Invece, in
sede di controllo astratto di legittimità, prima si procede alla definizione
dell’orientamento della corte e dopo si procede alla scelta del relatore, a sorteggio
tra uno dei giudici che compongono la maggioranza. In linea teorica, questa
prospettazione giustifica l’assenza di norme su una eventuale sostituzione del
relatore e qualora i giudici della maggioranza non fossero d’accordo con il testo
finale, potrebbero sempre esternare le loro differenti vedute nelle opinions allegate
alla decisione.
    Ad avviso della ex-giudice, la sua autonomia quale relatore era venuta meno,
perché le era stato presentato un progetto di decisione contenente passi riscritti da
altri giudici e contenenti una motivazione da lei non condivisa, motivo per cui
aveva sentito l’esigenza di dimettersi.

                                                              Carmen Guerrero Picó

   4
      V. M.C. SOTTOMAYOR, Quem guarda o guardador?, in Publico.pt, del 23/09/2019,
https://www.publico.pt/2019/09/23/politica/opiniao/guarda-guardador-1887519.
                                                                                    21
GERMANIA
       CONFLITTO TRA POTERI – SANZIONI IRROGATE DAL BUNDESTAG

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019
   (2 BvE 2/18), sulle condizioni di ammissibilità di un giudizio
        per conflitto tra poteri avente ad oggetto misure
                disciplinari irrogate dal Bundestag

                                                                              09/10/2019

   Il Tribunale costituzionale federale ha chiarito 1 che l’instaurazione di un
giudizio per conflitto tra poteri – nel caso di specie avente ad oggetto misure
disciplinari nei confronti di un parlamentare del Bundestag (ivi inclusa la sua
esclusione dalla seduta e l’inflizione di un’ammenda) – necessita, ai fini della sua
ammissibilità, la previa soccombenza nell’ambito dell’apposito procedimento di
opposizione contro le misure disciplinari previsto nel regolamento del Bundestag.
   I giudici costituzionali hanno evidenziato, al riguardo, che manca l’interesse a
ricorrere in sede di giudizio per conflitto nel caso in cui il ricorrente non abbia
tempestivamente esperito le azioni necessarie per evitare l’asserita violazione dei
propri diritti (nel caso specifico, l’opposizione). L’interesse a ricorrere deve
sussistere anche in capo ad un organo nell’ambito di un conflitto tra poteri,
trattandosi di un procedimento che si svolge nel contradittorio tra le parti. Esso
mira alla reciproca delimitazione di competenze tra poteri costituzionali o parte
degli stessi nell’ambito di un rapporto di diritto costituzionale.
   Sebbene non si voglia precludere ad un ricorrente l’accesso alla giustizia
costituzionale facendo richiamo generico alle possibili ed alternative azioni di
natura politica, queste ultime devono essere distinte dalle opzioni di azione che
sono previste, non politicamente, ma nel quadro normativo, proprio al fine di
concretizzare, chiarire e impostare un rapporto di diritto costituzionale.
   L’istanza di accertamento della violazione dei diritti del parlamentare
ricorrente di cui all’art. 38 comma 1, per. 2, LF derivante dall’inflizione di
un’ammenda è stata pertanto ritenuta inammissibile.

                                                                 Maria Theresia Roerig

   1
      Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-
063.html.
GERMANIA
       RICORSO CAUTELARE – POTERE DELIBERATIVO DEL BUNDESTAG

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019
   (2 BvQ 59/19), che respinge un ricorso cautelare del gruppo
   parlamentare AfD avente ad oggetto la regolare costituzione
               e il potere deliberativo del Bundestag

                                                                              09/10/2019

    Il Tribunale costituzionale federale ha respinto 1 un ricorso cautelare del gruppo
parlamentare AfD (Alternative für Deutschland) avente ad oggetto l’interdizione
per il Presidente della Repubblica federale di Germania di firmare e promulgare
tre leggi approvate dal Bundestag.
    Durante la votazione sulle relative proposte (alle ore 1.27 del mattino), il
gruppo ricorrente aveva censurato l’irregolare costituzione del Bundestag e quindi
la carenza di potere decisionale dello stesso. Il vicepresidente del Bundestag, che
presiedeva la seduta, aveva però respinto la censura. L’accertamento della
regolare costituzione del Bundestag è disciplinato nel regolamento interno di tale
organo, che stabilisce che affinché si possano assumere decisioni devono essere
presenti più della metà dei membri del Bundestag. Se prima della seduta un
gruppo parlamentare o il 5% dei membri del Bundestag esprimono dubbi circa la
regolare costituzione e se il dubbio viene confermato da parte della presidenza
della seduta, bisogna procedere con un particolare conteggio dei singoli voti.
    Il gruppo ricorrente sosteneva che, nella specie, l’irregolare costituzione e
quindi la carenza del potere decisionale fossero oggettivamente rilevabili e quindi
non potessero essere superati dalla decisione della presidenza della seduta che
affermava la regolare costituzione.
    Il Tribunale costituzionale, svolgendo una valutazione comparativa sugli effetti
conseguenti all’adozione di un eventuale provvedimento cautelare, ha ritenuto di
non accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente. Ciò in quanto il gruppo non
avrebbe subito, a suo avviso, alcun grave pregiudizio dalla mancata adozione di
una misura cautelare anche ove, successivamente, si fosse accertato, in sede di
giudizio sul conflitto tra poteri, la fondatezza delle sue doglianze. Né alcun

   1
      Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-
058.html.
pregiudizio in capo al ricorrente si potrebbe ravvisare nel fatto che una legge
formalmente incostituzionale restasse inizialmente in vigore, anche se l’esito del
giudizio sul conflitto tra poteri fosse favorevole al ricorrente; ciò in quanto in tale
giudizio non viene in questione la costituzionalità della legge. Il Tribunale ha
evidenziato, al riguardo, che la Legge fondamentale non conosce un controllo
preventivo delle norme. Del fatto che la tutela legale costituzionale sia una tutela
legale successiva (di annullamento) viene tenuto conto nella separazione dei
poteri e nella ripartizione delle competenze nella Legge fondamentale. Il
Bundesverfassungsgericht deve pertanto rispettare la competenza del Presidente
federale in merito all’esame di una legge prima della sua promulgazione.

                                                              Maria Theresia Roerig

26
FRANCIA
                         UNIVERSITÀ – TASSE DI ISCRIZIONE

        Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-809 QPC
   dell’11 ottobre 2019, Union nationale des étudiants en droit,
gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres,
        sulla gratuità dell’accesso alle strutture pubbliche
                    di insegnamento superiore

                                                                                   14/10/2019

   Nel mese di novembre 2018, il Governo aveva deciso di aumentare le tasse
universitarie per gli studenti stranieri extracomunitari 1. Tale misura è stata attuata
con l’arrêté ministériel del 19 aprile 2019 relativo alle tasse di iscrizione
universitaria nelle strutture pubbliche di insegnamento superiore 2, adottato sulla
base dell’art. 48 della legge finanziaria n. 51-598 del 24 maggio 1951 per
l’esercizio finanziario del 1951 che conferisce al potere regolamentare la
determinazione delle quote e delle modalità di riscossione delle tasse relative
all’iscrizione, alla scolarità, agli esami, ai concorsi e ai diplomi presso le strutture
statali di insegnamento superiore.
    Nel mese di luglio 2019, varie organizzazioni studentesche avevano impugnato
il regolamento ministeriale innanzi al Conseil d’État chiedendone l’annullamento
e sollevando una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art.
48 della legge n. 51-598 del 24 maggio 1951.
    I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che tali disposizioni violassero il
tredicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946. Si asseriva che il
principio di gratuità dell’insegnamento pubblico, scaturente da tale disposizione,
ostasse alla riscossione di tasse di iscrizione per accedere all’insegnamento
superiore. I ricorrenti affermavano, inoltre, che, conferendo al potere
regolamentare la determinazione delle quote e delle modalità di riscossione delle
tasse di iscrizione, senza valutare le capacità economiche degli studenti e senza

   1
     V. la dichiarazione del Primo ministro del 19 novembre 2018, reperibile on line alla pagina
https://www.gouvernement.fr/partage/10704-presentation-de-la-strategie-d-attractivite-pour-les-
etudiants-internationaux.
   2
      L’arrêté del 19 aprile 2019 relativo alle tasse di iscrizione universitarie nelle strutture
pubbliche     di    insegnamento       superiore,    reperibile   on    line      alla    pagina
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396885&categorieLie
n=id.
prevedere ulteriori garanzie, il legislatore avesse violato il principio di
uguaglianza nell’accesso all’istruzione. Per gli stessi motivi, si sosteneva che il
legislatore avesse violato detti principi anche per il fatto di non avere esercitato la
propria competenza (c.d. “incompetenza negativa”).
    Fondandosi sul tredicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 27
ottobre 1946, il Conseil constitutionnel ha considerato, per la prima volta, che
l’esigenza costituzionale di gratuità dell’insegnamento pubblico si applica anche
all’insegnamento superiore universitario 3. Ha stabilito, inoltre, che tale principio
non impedisce che tasse di iscrizione di ammontare contenuto siano comunque
richieste sulla base delle possibilità economiche degli studenti.
    Dopo aver rilevato che le disposizioni contestate si limitano a prevedere che il
potere regolamentare determini gli importi annui delle tasse riscosse dalle
strutture pubbliche, il Conseil ha precisato che spetta ai ministri competenti
stabilire, salvo restando il controllo giurisdizionale, l’importo di tali tasse, nel
rispetto delle esigenze di gratuità dell’insegnamento pubblico e dell’uguale
accesso all’istruzione.
    Il Conseil constitutionnel ha, quindi, respinto le doglianze fondate sulla asserita
violazione dei principi sopra evocati, concludendo nel senso della costituzionalità
delle disposizioni contestate.

                                                                           Céline Torrisi

     3
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019809qpc/2019809qpc.pdf.
28
SPAGNA
                            SECESSIONE – CONDANNE PENALI

        Il Tribunale supremo condanna i leaders indipendentisti
                         catalani per sedizione

                                                                                       14/10/2019

   La sala penale del Tribunale supremo spagnolo ha pubblicato la sentenza n.
459/2019 1,
del 14 ottobre, che definisce il processo nei confronti dei leaders catalani per il
tentativo di secessione dallo Stato spagnolo avvenuto in seguito alla dichiarazione
unilaterale di indipendenza del 27 ottobre 2017, in attuazione del referendum
indipendentista dell’1º ottobre 2017 2.
    La decisione, presa all’unanimità dei membri del collegio, comporta
l’imposizione delle seguenti condanne:
    - Oriol Junqueras (ex vicepresidente del governo catalano e leader del partito
Esquerra Republicana de Catalunya) è stato condannato a 13 anni di reclusione ed
all’inabilitazione assoluta per il delitto di sedizione in concorso con una
fattispecie aggravata del delitto di peculato;
    - Raül Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa (ex consiglieri del governo
catalano) sono stati condannati a 12 anni di reclusione ed all’inabilitazione
assoluta per il delitto di sedizione in concorso con una fattispecie aggravata del
delitto di peculato;
    - Carme Forcadell (ex presidente del Parlamento catalano) è stata condannata a
11 anni e 6 mesi di reclusione ed all’inabilitazione assoluta per il delitto di
sedizione;

   1
      I comunicati stampa (in lingua spagnola ed inglese), la sentenza (di 493 pp.) ed altri materiali
di sintesi possono essere consultati on line nella pagina http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-
Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-condena-a-nueve-de-los-procesados-en-la-
causa-especial-20907-2017-por-delito-de-sedicion. In alternativa, poiché la pagina del Tribunale
supremo risulta a momenti sovraccarica, la decisione può essere consultata in
https://www.scribd.com/document/430166452/La-sentencia-del-juicio-del-1-O.
   2
      V. il precedente dossier di attualità costituzionale Comp./Att. 26: La consultazione catalana
del 1º ottobre 2017      e la successiva dichiarazione unilaterale di indipendenza (ottobre 2017),
http://www.consulta.it/studi/Diritto-comparato/Dossiers/Comp-
Att_26/CompAtt%2026_Catalogna_intranet.pdf.
- Joaquim Forn e Josep Rull (ex consiglieri del governo catalano) sono stati
condannati a 10 anni e 6 mesi di reclusione ed all’inabilitazione inabilitazione
assoluta per il delitto di sedizione;
    - Jordi Sánchez e Jordi Cuixart (leaders, rispettivamente, delle associazioni
della società civile Assemblea Nacional Catalana e Ómnium Cultural), sono stati
condannati 9 anni di reclusione ed all’inabilitazione assoluta per il delitto di
sedizione;
    - Santiago Vila, Meritxell Borràs e Carles Mundó (ex consiglieri del governo
catalano) sono stati condannati a una pena di 10 mesi di multa (con una quota
giornaliera pari a euro 200) ed a 1 anno e 8 mesi di inabilitazione speciale per il
delitto di disobbedienza.
    Il fulcro dalla decisione ha riguardato l’imputazione per il delitto di ribellione
di cui agli artt. 472-473 del Codice penale (d’ora in avanti, c.p.), che sanziona con
la reclusione da 25 a 30 anni (nei casi di più diretta partecipazione al reato), le
persone che si sollevino violentemente e pubblicamente per dichiarare
l’indipendenza di una parte del territorio nazionale 3. Il Tribunale supremo ha
dichiarato che non potevano ritenersi integrati gli elementi di questo delitto molto
grave, perché, nonostante le manifestazioni pubbliche di violenza verificatesi nei
mesi di settembre e ottobre del 2017, la violenza richiesta dalla fattispecie penale
della ribellione deve essere funzionale alla secessione. Inoltre, i beni giuridici
tutelati dall’art. 472 c.p. non sono mai stati in pericolo. Lo Stato ha conservato in
ogni momento il controllo della forza (militare, delle forze di polizia,
giurisdizionale e perfino sociale) e gli imputati erano consapevoli della manifesta
impraticabilità degli atti che avevano concepito per rendere reale l’indipendenza
promessa. Il referendum del 1º ottobre, presentato alla cittadinanza come il
veicolo del diritto di decidere o all’autodeterminazione, rispondeva invece a una

     3
     Art. 472 c.p.: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para
cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la
Constitución. – 2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey
o a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su
voluntad. – 3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos. – 4.º Disolver las
Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de
una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna
resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias. – 5.º Declarar la
independencia de una parte del territorio nacional. – 6.º Sustituir por otro el Gobierno de la
Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar
al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus
miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de
ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. – 7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a
la obediencia del Gobierno”.
30
precisa strategia di pressione politica sul governo dello Stato, volta ad agevolare
eventuali negoziati.
    La difesa politica, individuale o collettiva, delle finalità elencate nell’art. 472
c.p. (tra cui l’abrogazione o sospensione della Costituzione, oppure
l’indipendenza di una parte del territorio nazionale) non è costitutiva di reato,
mentre lo è il mobilitare la cittadinanza a una sollevazione pubblica e tumultuosa
volta ad impedire l’applicazione delle leggi e ad ostacolare l’adempimento delle
decisioni giurisdizionali. Infatti, il delitto di sedizione di cui all’art. 544 c.p. 4
sanziona chi, senza integrare la condotta propria della ribellione, si solleva
pubblicamente e in modo tumultuoso per impedire, con la forza o al di fuori delle
vie legali, l’applicazione delle leggi oppure per impedire ad una qualsiasi autorità,
pubblico ufficiale o funzionario pubblico il legittimo esercizio delle proprie
funzioni o l’adempimento di loro decisioni oppure di disposizioni amministrative
o giudiziarie.
    Per la complessità dei molteplici temi trattati ed in attesa delle reazioni alla
sentenza, seguirà un quaderno di attualità costituzionale.

                                                                       Carmen Guerrero Picó

   4
      Art. 544 c.p.: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión,
se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la
aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el
legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones
administrativas o judiciales”.
                                                                                                 31
GERMANIA
                 TERRORISMO – MISSIONI MILITARI DI CONTRASTO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 17 settembre 2019
 (2 BvE 2/16), sull’ammissibilità di un conflitto tra poteri avente
   ad oggetto l’impiego di forze armate contro lo Stato islamico

                                                                                      15/10/2019

   Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato inammissibile 1 un ricorso del
gruppo parlamentare DIE LINKE (la sinistra) volto ad accertare, tramite un
conflitto tra poteri (Organstreitverfahren), che il Governo federale ed il
Bundestag avessero violato i diritti del Bundestag di cui all’art. 24, comma 2 2, in
combinazione con l’art. 59, comma 2, per. 1 3, Legge fondamentale (LF),
deliberando l’impiego di forze armate tedesche al fine di prevenire e impedire atti
terroristici veicolati dal c.d. “Stato islamico” (IS o Isis).
   A seguito degli atti terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi, gli Stati Membri
dell’Ue avevano espresso la loro solidarietà alla Francia ed assicurato, in
occasione di una seduta del Consiglio europeo in cui la Francia aveva richiamato
l’art. 42, comma 7, del Trattato sull’Ue (TUE), il loro aiuto e sostegno. Il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva condannato gli attacchi con
risoluzione 2249 (2015) del 20 novembre 2015, inquadrando l’Isis come una
“minaccia mondiale senza precedenti per la pace mondiale e la sicurezza
internazionale”. Aveva inoltre invitato gli Stati Membri dotati delle necessarie
capacità ad intraprendere, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare
della Carta delle Nazioni Unite e delle norme internazionali sui diritti umani, del
diritto internazionale umanitario e dei profughi, le misure necessarie nei territori
sotto controllo dell’Isis in Siria ed in Iraq, rafforzando l’impegno ed il

   1
      Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-
065.html.
   2
     “(2) Lo Stato federale può, al fine di salvaguardare la pace, entrare a far parte di un sistema
di sicurezza comune e reciproca; al riguardo esso acconsentirà alle limitazioni della sua
sovranità necessarie a stabilire e preservare un ordine pacifico e durevole in Europa e tra le
Nazioni del mondo”.
   3
     “(2) I trattati che regolano i rapporti politici dello Stato federale, o che si riferiscono a
materie della legislazione federale, necessitano della ratifica o della partecipazione, in forma di
legge federale, dei rispettivi organi competenti per la legislazione federale”.
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