LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL'UNIONE EUROPEA TRA "DROIT ADMINISTRATIF" E "COMMON LAW"
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MISCELLANEA LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA TRA «DROIT ADMINISTRATIF» E «COMMON LAW » GIOVANNI QUADRI * 1. L’armonizzazione dei sistemi di giustizia amministrativa nell’Unione Europea Man mano che il diritto comunitario apre il suo ombrello sugli ordi- namenti interni e vi penetra in profondità si producono due ordini di fenomeni. I primi sono fenomeni di applicazione, nel senso che tutti gli organi dello Stato, dal legislatore ai giudici, devono eseguire leal- mente e puntualmente le regole comunitarie. I secondi sono fenomeni di armonizzazione, nel senso che gli ordinamenti degli Stati membri devono modificarsi per dar luogo a sistemi tendenzialmente uniformi, consoni ai principi comunitari. Questa distinzione è molto importan- te proprio in tema di danno causato da azione della pubblica ammini- strazione. Ogni qualvolta l’amministrazione produca un danno per mancata o cattiva applicazione del diritto comunitario questo danno deve comun- que essere risarcito. La sentenza Francovich, come noto, ha perfeziona- to un processo iniziato negli anni Sessanta. La Legge italiana sugli appalti delle opere pubbliche n. 142 del 1992 rappresenta un momento significativo del prevalere del diritto comunitario sul diritto interno. Ma sono ancora possibili delle deroghe, da parte del diritto ammi- nistrativo sostanziale e processuale, al principio per cui l’amministra- zione deve riparare ogni danno recato ai singoli con la propria azione, se antigiuridica? È questo un problema di diritto squisitamente inter- no, che deve tuttavia essere affrontato oggi con spirito comunitario. Il processo di unificazione europea impone, infatti, di raggiungere certi standard di giustizia amministrativa sostanziale che prescindono dalla varietà dei sistemi giudiziari adottati dai diversi paesi membri e dalle vicende che hanno influenzato lo sviluppo delle loro giurispru- denze amministrative. Si tratta, cioè, di realizzare una progressiva armonizzazione nella tutela delle situazioni soggettive e nel tratta- ————————————— * Ordinario di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Napoli. Testo della relazione del professor Giovanni Quadri presentata al convegno di Va- renna, Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi (18-20 settembre 1997). 159
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 mento delle controversie, come primo passo verso una giustizia amministrativa comunitaria uniforme e di un vero e proprio sistema europeo di giustizia amministrativa 1. Ora, non v’è dubbio che il tema del presente convegno rappresenti proprio il punctum dolens del processo amministrativo e va dato atto al presidente Alfonso Quaranta, odierno direttore, di aver fatto la migliore scelta possibile. Scrive con molta efficacia Paola Bilancia, nel suo contributo al diritto amministrativo comunitario: «il diverso trattamento giuri- sprudenziale previsto per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi nel nostro ordinamento, è notorio, non trova riscontro in altri ordinamenti nazionali e, tanto meno, in quello comunitario » 2. Al di là delle migliori manifestazioni di intenzioni e delle più illu- minate posizioni della dottrina resta il fatto che la giurisprudenza ita- liana, ai suoi massimi livelli, non si muove dalla posizione tradiziona- le che nega una tutela giuridica ed economica per la compressione di un interesse, pur qualificato come legittimo, del soggetto privato da parte della pubblica amministrazione. Sono stati fatti solo piccolissimi passi in senso contrario. E che la svolta del legislatore in materia di appalti è stata necessitata e non va al di là di un episodio, mentre è venuto il tempo di sgombrare il pano- rama della nostra giustizia amministrativa da un cumulo così brutto di detriti giuridici. 2. Diritto amministrativo comunitario e diritto processuale amministra- tivo comparato nell’Unione Europea Il diritto amministrativo comunitario, l’ultimo ad affermarsi nel panorama delle discipline giuridiche di settore del diritto comunita- rio, ha fatto rapidamente molta strada. Può ora senz’altro parlarsi della esistenza di un vero e proprio sistema di giustizia amministrati- va comunitaria, come insieme di garanzie, interne ed esterne, nei con- fronti degli atti amministrativi comunitari. Sono state approfondite le situazioni soggettive dei soggetti priva- ti nei confronti dell’amministrazione comunitaria, che presentano ————————————— ¹ Questa esigenza è stata sottolineata con forza dal professor Giorgio Pastori, diretto- re del convegno di Varenna nell’ultimo biennio, fra l’altro nella relazione in ricordo di Giovanni Spadolini, in Rivista di Diritto Processuale, 1996, pagg. 919 segg. Scrive l’eminente collega: «... il dualismo delle giurisdizioni, così come impostato sulla base di un criterio di riparto poggiato sulla diversa posizione o situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, è pressoché un unicum nel panorama degli ordina- menti a noi vicini, né ha riscontro nell’ordinamento comunitario». E ancora: « ... l’ordinamento comunitario, penetrando con forza nell’ordinamento interno, richiede ... che posizioni un tempo considerate come interessi legittimi siano equiparate ai fini della loro risarcibilità ai diritti». ² Bilancia, Ordinamento comunitario e situazioni giuridiche soggettive, Napoli, 1992, pag. 58. 160
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... aspetti tanto più complessi e quantitativamente rilevanti quanto più estesa diventa, di anno in anno, la cosiddetta amministrazione comu- nitaria. Egualmente, è stato approfondito il sistema delle garanzie e gli strumenti di tutela dei singoli contro le compressioni delle situa- zioni soggettive da parte della comunità. L’aspetto di gran lunga più importante e per primo approfondito resta naturalmente quello della efficacia negli Stati membri degli atti comunitari e della responsabilità degli Stati per l’inosservanza del- l’obbligo di applicarli. Tema classico che ha raggiunto la sua piena maturazione con la netta affermazione di un obbligo degli Stati di risarcire i danni che derivino ai singoli dalla mancata applicazione dei diritto comunitario. È evidente però che tutta la problematica relativa è di puro diritto internazionale e può essere solo impropriamente ricondotta al diritto amministrativo in base all’oggetto degli atti comunitari, più o meno generali, che devono essere applicati dagli Stati. Il risarcimento dei danni per violazione o mancata applicazione di atti comunitari (caso Francovich) è sempre materia di diritto internazionale, quale che sia la sfera in cui si muove l’atto comunitario. Il profilo che intendiamo invece qui affrontare è quello della pre- senza di diversi sistemi di giustizia amministrativa nei paesi dell’Unione Europea e la necessità che questi vengano rapidamente armonizzati, fino a comporsi, in un tempo ragionevole, in un vero e proprio sistema di giustizia amministrativa comunitaria. In effetti, può ben dirsi che negli studi comparativistici quello più lacunoso è il diritto processuale amministrativo. Le conseguenze di questa lacuna sono molteplici e gravi. Quella meno grave, anche se la più vistosa, è il permanere di sistemi con due ordini di giurisdizioni, ordinarie e amministrative, di sistemi con un solo ordine di giudici e di sistemi intermedi. Ma assai più grave è il fatto che esistono paesi nei quali la diabolica crescita del numero delle controversie sottoposte ai giudici in materia amministrativa determina, di fatto, una denegata giustizia amministrativa. Sicché può dirsi che siano più garantisti quei paesi in cui il ricorso al giudice è limitato a casi particolarmente delicati, men- tre la più gran parte delle controversie trova la sua soluzione in una fase pre-giudiziaria o quasi giudiziaria (si pensi ai paesi di common law, ma forse qualche ripensamento potrebbe essere tentato anche a casa nostra a parecchi anni di distanza dal bando della giustizia amministrativa «domestica » con il sistema dei ricorsi interni). La Francia, come noto, ha affrontato e risolto radicalmente il problema con la riforma del 1995 che ha istituito il giudice amministrativo «unico » e ha previsto poteri di ordinanza demolitori sia per i cosid- detti ricorsi seriali, cioè aventi contenuto sostanzialmente identico, sia per quelli già decisi o manifestamente infondati (un po’ come per la nostra Corte Costituzionale). È troppo presto per giudicare la bontà della riforma. Molte voci critiche si levano (juge unique c’est juge ini- 161
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 que) ma credo comunque sempre valida la massima carneluttiana che qualsiasi decisione, anche la peggiore, è sempre meglio che nessuna decisione. Non è stata ancora realizzata, nello spazio comunitario, omoge- neità o uniformità di trattamento dei soggetti privati nei confronti dell’amministrazione sotto il profilo della risarcibilità dei danni deri- vanti da provvedimenti amministrativi che chiameremmo per ora, con formula volutamente estensiva e presa a prestito dal diritto penale, antigiuridici. La necessità che in ogni paese comunitario sia ricono- sciuta detta risarcibilità viene indicata con forza, come conseguenza della creazione di una unione europea 3. 3. L’armonizzazione dei sistemi europei di giustizia amministrativa nel pensiero di Mahendra P. Singh Non è forse un caso che il primo autore ad aver visto con chiarezza i problemi del diritto processuale amministrativo comparato nell’Unio- ne Europea sia stato uno studioso indiano, il professor Mahendra P. Singh dell’Università di Delhi, che ha lavorato ad Heidelberg sotto la guida di Rudolf Bernhardt, direttore del Max Planck e giudice della corte europea dei diritti dell’uomo. Nel suo volume German Administrative Law in Common Law Perspective (Berlin-Heidelberg, 1985), l’autore offre una mirabile ricostruzione dei principali proble- mi che sorgono dall’impatto delle due principali culture giuridiche e giudiziarie, quella francese e quella inglese, cogliendo i principali momenti di reciproca evoluzione. Ciò con quella chiarezza e pramma- ticità che ha consentito all’India di avere norme scritte fra le migliori del mondo. Come indiano, proveniente da un paese di common law, Singh portava nel sangue l’esperienza di una giustizia amministrativa fondata sulla dignità e la libertà del cittadino di fronte all’ammini- strazione, sulla responsabilità di ogni persona, anche l’agente pubbli- co, per ogni torto fatto dall’amministrazione in violazione dell’ordine giuridico, di un unico giudice, terzo ed imparziale, garante della per- fetta parità di trattamento. Come indagatore del processo ammini- strativo tedesco ben conosceva pregi e difetti del sistema del doppio ————————————— ³ Di «crisi del sistema» parla R. Caranta, La responsabilità precontrattuale della pub- blica amministrazione, Milano, 1993, per il quale « ... le novità indotte dall’integrazione giuridica a livello comunitario, paiono “destinate” a dare il colpo di grazia alla regola ancora ripetuta dalle nostre Corti» (pag. 98). Altrove, pur riconoscendo che «il nostro ordinamento pare destinato fatalmente a scivolare verso la generale risarcibilità degli interessi legittimi», risponde negativamente alla domanda se il diritto comunitario implichi per la nostra giustizia amministrativa di cambiare orientamento sul problema della risarcibilità e ciò in quanto «lo stesso ordinamento comunitario non parifica a diritti soggettivi perfetti l’intera gamma di situazioni soggettive che nel nostro sistema assumono configurazione di interessi legittimi » (R. Caranta, Giustizia amministrativa e diritto comunitario, Napoli, 1992, pag. 528). 162
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... binario che Napoleone aveva esportato in gran parte dell’Europa continentale, compresi gli Stati germanici. Certo un’amministrazione più spregiudicata ed attiva, invasiva e sotto certi aspetti efficiente, con un giudice amministrativo per più di un secolo da essa del tutto dipendente e nel secolo successivo impe- gnato in un difficilissimo cammino verso l’imparzialità, la tutela delle libertà civili e l’affermazione dello Stato di diritto, cammino non indolore per il permanere di un bagaglio di principi giuridici e di ideologie che sembrano irrinunziabili e che sono in ogni caso duri a morire. L’incontro dei due sistemi nella Comunità Europea, secondo Mahendra P. Singh, impone ad essi da un lato di conoscersi e di tener conto gli uni degli altri e dall’altro di iniziare un dialogo (Introduc- tion, pag. X). Le posizioni estreme dovranno evolversi verso soluzioni intermedie. I tribunali amministrativi continentali diventano sempre più simili ai giudici ordinari. In Inghilterra si riconosce che l’esistenza di un sistema di poteri amministrativi impone che siano predisposti dei rimedi di diritto pubblico, cioè degli strumenti particolari di tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione e per la risoluzione delle controversie di diritto amministrativo. Il sistema tedesco si evol- ve da una giustizia amministrativa strettamente legata al modello francese originario e incardinata all’interno dell’amministrazione ver- so un sistema di giudici del tutto indipendenti, rappresentati al vertice da una autonoma giurisdizione suprema (Bundesyerwaltungsgericht) con due livelli di giurisdizione amministrativa inferiore, garantiti a livello statale (Vervaltungsgerichte e Oberverwaltungsgerischte) ispirati al modello anglo-sassone attraverso la mediazione dello Stato federa- le, rileva l’autore, orienta sempre di più la sua giurisprudenza da una posizione di mero controllo della legalità dell’azione amministrativa verso una piena tutela dei diritti individuali dei cittadini e degli inte- ressi diffusi nella società civile la cui tutela è stata ammessa anche alla Corte Suprema Indiana 4. 4. La giustizia amministrativa nei paesi di « common law» e in quelli di «droit administratif » nel pensiero di A.V. Dicey I sistemi di giustizia amministrativa presenti nei paesi dell’Unione Europea discendono da due tipi essenziali originari: quelli di cultura francese, detti di droit administratif e quelli di cultura anglo-sassone, legati alla common law. Quantunque talune delle differenze originarie siano pian piano sfumate, soprattutto per il riconoscimento da parte degli autori anglo-sassoni della esistenza di un complesso di norme costituenti, nel loro insieme, un « diritto amministrativo » (administra- ————————————— ⁴ German Administrative Law, cit., passim, e, a pagg. 149 e 194 risp. l’esame dei casi v. Gupta and Others contro Union of India & Others, 1982, SCI e National Textile Workers Union contro Ramakrishnan, 1983, SCI. 163
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 tive law), le implicazioni fondamentali di tale contrapposizione origi- naria sono tuttora presenti nei diversi sistemi nazionali di giustizia amministrativa. Il peso, cioè, delle due diverse culture si fa ancora sentire con forza, creando disparità di trattamento fra i cittadini dei diversi paesi, non più ammissibili in un’Europa tendenzialmente fede- rale e comunque uniforme sul piano delle garanzie giuridiche e dello Stato di diritto. Nei sistemi di common law, praticamente tutti i paesi anglo-sasso- ni, contrapposti ai sistemi di civil law, vige incontrastato il principio della rule of law. Questa, letteralmente « governo » o « predominio» del diritto, costituisce la piena affermazione dello Stato di diritto. Il diritto è unico, eguale per tutti i soggetti dell’ordinamento e regola ogni tipo di rapporto giuridico, dettando le regole per la soluzione di ogni controversia. Dalla rule of law discende il due process of law, o giusto procedimento, cioè la procedimentalizzazione necessaria per la concreta realizzazione dei diritti garantiti, secondo la clausola del 5º e 14º articolo di emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America e la equal protection of the laws, codificata nel 14º articolo di emendamento, cioè la garanzia di perfetta eguaglianza non solo dei diritti attribuiti ma anche del loro effettivo godimento attraverso la protezione da parte della pubblica autorità e del giudice. Per la common law ogni agente amministrativo che ecceda dai poteri conferitigli dalla legge, secondo un sistema assai perfezionato di limitazioni alla sua azione, va incontro ad una responsabilità per il suo atto contrario al diritto, e se dannoso, può essere chiamato a rispondere di fronte all’autorità di un tribunale ordinario, che giudi- cherà in ordine alla sua competenza, alla validità e legalità dell’eserci- zio del potere amministrativo. I tribunali ordinari, pertanto, sono in grado di condizionare e limitare l’azione amministrativa. In conclu- sione, tale sistema garantirebbe e tutelerebbe in modo assai più effica- ce la libertà dei cittadini contro ogni sopruso da parte dei pubblici poteri. Nella sua configurazione originaria il sistema cosiddetto di droit administratif, definito come l’insieme delle norme particolari che regolano i rapporti fra l’amministrazione e i cittadini, applicate da una giurisdizione speciale amministrativa, contrasta con il principio basilare dello Stato di diritto anglo-sassone che prevede un unico sistema di norme giuridiche per tutti i rapporti giuridici, pubblici o privati, cioè la rule of law. Ciò nella misura in cui garantisce alla pubblica amministrazione e ai pubblici funzionari una protezione speciale ed una serie di privilegi. I funzionari amministrativi sono cioè protetti nell’esercizio delle loro funzioni anche quando compiono atti illegali (illegal) o dannosi (wrongful). In altri termini, i funzionari amministrativi godono di una protezione particolare quando nell’esercizio delle loro funzioni com- piano atti illegali o dannosi per i cittadini, purché il comportamento e 164
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... l’atto prodotto siano retti da un criterio di buona fede o avvengano in esecuzione di una direttiva ufficiale. Questo sistema affonda le sue radici nelle costituzioni napoleoniche dell’anno VIII (1800) e nel dog- ma, gelosamente preservato, per cui i giudici non possono interferire nella libera azione del governo e dell’amministrazione. Ciò sul fonda- mento, e come conseguenza, della rigida applicazione del principio della separazione dei poteri. Mentre le controversie fra privati sono di competenza dei giudici ordinari, quelle di droit administratif, cioè fra i privati e lo Stato sono rimesse a tribunali amministrativi (contentieux administratif) che, almeno all’origine, vengono considerati in qualche modo collegati con il governo o l’amministrazione. Si tratta dei Conseils de Préfecture e del Conseil d’Etat, all’origine vero e proprio organo del governo. Persino i procedimenti contro i pubblici funzio- nari per illeciti civili o per reati commessi nell’esercizio delle loro fun- zioni sono all’origine sottratti alla competenza dei giudici ordinari, senza l’autorizzazione del governo o dell’amministrazione di apparte- nenza 5. Il classico teorico generale del diritto, ritiene che per il diritto inglese la classificazione giuridica in base al diritto amministrativo non ha alcuna importanza. Non si tratta che di una serie di regole isolate che sono legate tra loro – se pure lo sono – soltanto da un filo molto sottile di analogia. Le controversie di diritto amministrativo, o i casi in cui ci si rifiuta di osservarne le cosiddette regole, sono gene- ralmente decisi, se si tratta di questioni minori, dal justice of the peace. Le questioni più importanti sono decise nei tribunali supe- riori 6. ————————————— ⁵ Nel descrivere i due sistemi ci siamo basati principalmente sulla chiarissima esposi- zione di A.V. Dicey, espressa nel capitolo XII della sua opera principale, dal titolo Rule of Law compared with droit administratif (v. Dicey, Law of the Constitution, pagg. 324-401, ed. 1907). La letteratura sul pensiero di Dicey è vastissima, e non pochi sono anche gli aneddoti. Barthélémy raccontava che una volta, passando un fine settimana con Dicey, gli aveva chiesto sulla situazione del diritto amministrativo in Inghilterra. La risposta fu: « in Inghilterra non sappiamo niente di diritto amministrativo; e non desideriamo saperne niente». In effetti il rifiuto del diritto amministrativo, come è stato benissimo chiarito da Wade, è tutto un malinteso verbale. Dicey intendeva dire che il sistema inglese è completamente diverso da quello francese, per il quale veniva presa a paradigma l’idea di droit administratif. E che il sistema francese (... di allora!) era incompatibile con l’i- dea inglese della rule of law (v. Wade, Administrative Law, Oxford, 1961, pag. 7). Concorda con il pensiero di Dicey il Bryce, The American Commonwealth, 3ª ed., New York, 1895 (opera dedicata proprio a Dicey), pag. 244: «In England, if a secretary of state, or a police constable, does any act which the citizen affected by it rightly seems unwarranted, the citizen may resist, relying on the ordinary courts of the land to sustain him. This is a consequence of the Enghish doctrine that all executive power is strictly limited by the law, and is indeed a vorner-stone of Enghish liberty». Sullo stes- so piano Holland, Jurisprudence, 8ª ed., Oxford, 1896. ⁶ Comunque «no person is by virtue of his official position exempted from the juri- sdiction of the Common law» (pag. 332). 165
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 Anche se il rifiuto di un sistema di diritto amministrativo è stato in qualche modo attenuato dalla dottrina successiva e se abbondano oggi le trattazioni di diritto amministrativo si tratta appunto, come chiarito da Holland, di una partizione del diritto fondata su criteri di materia e per finalità didattiche, che non va a toccare l’unità della common law, dei suoi principi e delle sue garanzie. Le valutazioni di Dicey restano dunque valide ancora oggi a fondamento di un sistema di giustizia amministrativa garantito dalla common law e dai giudici ordinari 7. La disputa sull’esistenza o meno di un diritto amministrativo nel Regno Unito e, in genere, nei paesi di common law si presenta oggi- giorno molto sterile. Essa riguarda esclusivamente un problema descrittivo, la materia amministrativa e di sistemazione scientifica o meglio manualistica, che lascia intatta la posizione del giudice della common law 8. ————————————— ⁷ Già secondo il grande comparativista americano F. Goodnow, Les principes de droit administratif des Etats-unis, trad. franc. Jèze, Parigi, 1907, pag. 5, il diritto amministra- tivo, se i termini vengono usati nel loro senso corretto, esiste in realtà e deve esistere in tutti i paesi politicamente sviluppati. Ma la posizione di Goodnow, che critica Dicey e Holland, si pone evidentemente su un piano classificatorio e non fa vacillare la sostanza della profonda analisi compiuta dagli scrittori inglesi, fra l’altro perfettamente confer- mata dalla costituzione americana e dal funzionamento del suo sistema di giustizia amministrativa. La posizione di Dicey fu criticata da J. Dockinson, Administrative Justice and the Supremacy of Law in the United States, 1927, che vedeva l’affermarsi, in Inghilterra, di un diritto amministrativo a fianco della common law e da W. A. Robson, Justice and Administrative Law, 1928, v. anche Pennock, Administration and the Rule of Law, 1941 e, per una visione comparativistica assai efficace, dal punto di vista del giurista tedesco di fronte ai due sistemi sostanzialmente equidistanti, Friedrich, Constitutional Government and Democracy, 1950, trad. it. Grego, Neri Pozza, s.d., secondo il quale l’esistenza del diritto amministrativo non significa nega- zione della rule of law o dello Stato di diritto, tanto è vero che in Francia lo sviluppo del diritto amministrativo rappresenta una piena affermazione dello Stato di diritto. La giustizia amministrativa, secondo l’autore, rappresenta un passo avanti nell’evolu- zione del governo moderno. Estendendo il metodo giudiziario alla sfera di attività del governo e dell’amministrazione essa va considerata come una estensione del costituzio- nalismo (pagg. 164 segg.). ⁸ Credo ci si possa senz’altro attestare sulle posizioni espresse da sir Ivor Jennings nel suo classico libro The Law and the Constitution, nella ricostruzione offerta da O. Hood Phillips, Constitutional and Administrative Law, 6ª ed., Londra, 1978, pag. II « Sir Ivor Jennings contended that administrative law, like other branches of law, ought to be defined according to its subject-matter, manely, public administration. Administrative law then determines the organization, powers and duties of administrative authorities. This description is in accordance with continental and American usage, and is now generally accepted in this country ». Non contrasta con questa immagine la diffusa posizione dottrinaria per cui il diritto amministrativo non solo esiste ma è cresciuto enormemente di importanza. Quest’area del diritto sarebbe emersa «from the shadows of obscurity» (così Leyland P., Woods T. e Harden J., Texbook on Administrative Law, London, 1994), pag. I. 166
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... 5. La sopravvivenza del « mito » di Dicey Lo sviluppo successivo della sistemazione dottrinaria del diritto amministrativo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America, fer- mo restando nelle sue linee essenziali il sistema giudiziario del judicial review, non costituisce a mio avviso un abbandono e tanto meno un capovolgimento della visione di Dicey, ma anzi si fonda proprio su di essa, perfezionandone e rendendo attuale in sede di pratica applica- zione l’acutissima analisi comparativistica. Il pensiero di Dicey, per- tanto, non costituisce un mito, né un mito al tramonto, ma descrive in modo suggestivo per il giurista continentale un sistema «eccellente» di giustizia amministrativa, diciamo così, sottoposto alle regole del diritto comune 9. Nemmeno può essere condivisa l’opinione del Guicciardi (il quale peraltro scriveva quando i recenti sviluppi di organizzazione ammini- strativa in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America erano poco conosciuti da noi) per il quale il sistema inglese di giustizia ammini- strativa andrebbe inquadrato fra quelli misti per la presenza di nume- rosi giudici speciali amministrativi 10. Il grande e compianto Maestro non coglie adeguatamente il fenomeno della quasi jurisdiction, che non è affatto giurisdizione. Essa si presenta infatti come una forma di controllo, perlopiù interno ai settori amministrativi o industriali o economici in genere. Si tratta di sistemi avanzati di organizzazione che prevedono controlli altamente imparziali, oggettivi e indipendenti dall’agente amministrativo, con l’apparenza della giurisdizione. Tali controlli tuttavia, quantunque simili, talvolta, anche nella forma dei provvedimenti (decisions), agli atti tipici della giurisdizione, si svolge in un momento precedente a quello della giurisdizione, alla quale sono sempre sottoposti. Il judicial review, cioè, opera su di essi. La loro funzione è dunque quella di economizzare e ridurre il ricorso al giudice della common law nella più gran parte delle controversie. Il discorso va riferito non solo ai cosiddetti administrative tribunals, di cui diremo fra poco, ma soprattutto al sistema delle Indipendent Regulatory Commissions e, in generale, alle Authorities della più diversa natura, da noi rivisitate in un recente scritto. Quasi due secoli di evoluzione della giurisprudenza amministrati- va francese hanno dimostrato che la libertà dei cittadini nei confronti ————————————— ⁹ Così, invece, Roberto Caranta nella eccellente voce judicial review, in Digesto, Torino, 1993, paragrafo 10. ¹⁰ Cfr. Giustizia amministrativa, 2ª ed., Padova, 1943, pag. 56 «... a poco a poco e per far fronte alle incoercibili esigenze della vita amministrativa, si sono venute creando così numerose le giurisdizioni speciali per singole materie amministrative e specialmen- te in tema di pubblici servizi, che il principio delll’unità della giurisdizione ha conserva- to un valore puramente nominale, mentre in realtà il sistema inglese si è trasformato in un sistema a giurisdizioni multiple ». 167
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 del potere amministrativo e la sottoposizione a un giudizio imparziale da parte di un giudice «terzo» fra parte privata e parte pubblica, in posizione di parità non hanno mai rappresentato un mito e non lo rappresentano. Si tratta di obiettivi di civiltà e di giustizia che devono essere per- seguiti e raggiunti da ogni sistema di giustizia amministrativa, sia che preveda un ordine giudiziario amministrativo separato dai guidici ordinari, sia che preveda la competenza dei guidici ordinari, eventual- mente specializzati per materia, per le controversie di diritto pubblico fra privati e amministrazione. 6. I tribunali amministrativi («administrative tribunals »). Le «Inqui- ries» Quanto detto non contrasta con la creazione di una vasta rete di tri- bunali amministrativi in tutto il paese. Il primo tribunale amministrativo inglese fu quello istituito con il National Insurance Act del 1911 che è stato il modello al quale si sono ispirati i tribunali amministrativi successivi. La loro proliferazione ha raggiunto presto un livello preoccupante, tanto che già nel 1958 il Council on Tribunals ne consigliava il riordino e la riduzione 11. Gli administrative tribunals sono istituiti con legge del Parlamento per fini di particolare rilievo e riguardano i diversi settori dell’azione amministrativa nel campo sociale: relazioni industriali e sindacali, impiego, parità di salario fra uomini e donne, discriminazione razzia- le o sessuale, pensioni, sanità, sicurezza sociale, assistenza, immigra- zione, espropriazioni, locazioni, imposizione tributaria ecc. Essi rap- presentano un momento essenziale dell’azione amministrativa in campo sociale, risolvendo le controversie prima che esse siano portate di fronte al giudice della common law. ————————————— ¹¹ Riproduciamo uno schema numerico dal manuale di Leyland, Woods e Harden, Administrative Law, London, 1994, pag. 74, che evidenzia non solo la gran mole di questioni che vengono affidate agli administrative tribunals, ma anche la loro rilevanza sociale. Si pensi solo alla materia dell’immigrazione. Case load of tribunals 1986-87 and 1992-93 Number of cases decided Tribunal 1986 1992 Education Appeal Committees – 23.687 Immigration Adjudicators/ Immigration Appeals Tribunal 6.664/592 32.260/701 Industrial Tribunal 11.532 15.989 Rent Assessment Committees 15.346 19.428 Social Security Appeal Tribunals 34.624 75.325 168
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... I tribunali amministrativi sono competenti per quelle materie per le quali lo Stato ha istituito una autorità amministrativa, incardina- ta o meno in un ministero o in una amministrazione locale, dotan- dola di poteri amministrativi (statutory powers). Il tribunale ammi- nistrativo dirime le controversie fra i singoli e l’amministrazione in ambiti coperti da una regolamentazione sempre più estesa ed intri- gante, man mano che lo Stato, anche in Inghilterra aumenta i propri interventi. I tribunali amministrativi non possono essere considerati parte del sistema giudiziario della common law. Quantunque perlopiù impar- ziali e immuni da ogni forma di interferenza del governo, aspetto su cui molto si sofferma la dottrina che cerca di costruire un sistema del doppio binario anche per l’Inghilterra (ma l’imparzialità è una dote che caratterizza tutta la vita amministrativa dei paesi di cultura e costume anglo-sassone). Presieduti generalmente da un giurista, pre- feribilmente un avvocato, il collegio è bilanciato con la nomina dei due membri a latere del presidente fra i rappresentanti degli interessi contrapposti, pubblico e privato, quasi mai avvocati per non indeboli- re la posizione del chairman (praticamente, il criterio delle corti arbi- trali). Non solo il processo è gratuito per il ricorrente (circa un milione di decisioni all’anno costano al contribuente 85 milioni di sterline) e non vi è condanna alle spese, ma non vi è bisogno di rappresentante legale (gli avvocati costano molto cari anche nel Regno Unito) e la parte si fa rappresentare, nei processi più importanti, da un proprio esponente di categoria o da un tecnico. Quanto sopra potrebbe già chiarire come diverso sia il processo avanti agli administrative tribunals rispetto al processo amministrativo continentale. Ma il punto veramente decisivo è che il verdetto del tribunale amministrativo se pure può averne gli aspetti formali non ha i caratte- ri della sentenza. La decisione del tribunale amministrativo è sempre impugnabile o con la procedura della judicial review, nel caso che il tribunale sia incorso in una violazione dei principi che ne regolano la competenza, le procedure o l’imparzialità delle decisioni o con il ricorso al giudice della sottolineata common law. L’appello ad un giudice ordinario è sempre possibile quando sia sollevata una questione di diritto, anche quando il tribunale amministrativo abbia a sua volta deciso in sede di appello. L’azione giudiziaria di fronte al giudice della common law si svolgerà secondo le procedure ordinarie. Il sistema consente un note- vole risparmio di energie della giustizia ordinaria, alla quale si ricorre raramente e solo nei casi più importanti per le questioni di diritto coinvolte. La presenza di una fitta rete di tribunali amministrativi non vale a suffragare la tesi della esistenza, anche in Gran Bretagna, di un siste- 169
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 ma di giurisdizione amministrativa che si ponga accanto alla giurisdi- zione ordinaria della common law 12. Altro modello di particolare interesse per l’alto grado di indipen- denza e l’elevata qualità tecnica della giustizia amministrativa inglese è costituito da quelle che potremmo definire « inchieste istruttorie» (Enquires, appunto) che sono delle indagini conoscitive precedenti alla emanazione dell’atto amministrativo. La particolarità delle enqui- res (simili in qualche modo alle nostre udienze parlamentari, o hea- rings) consiste nel fatto che esse vengono condotte con metodo con- tenzioso piuttosto che con quello della consulenza o del parere, tipico del nostro procedimento amministrativo. Viene così esaltato il momento partecipativo e la rappresentanza degli interessi in gioco con il provvedimento. La legislazione attuale è frutto della elabora- zione compiuta dallo storico Franks Committee on Administrative Tribunals and Inquiries (1957). Il Tribunals and Inquiries Act del 1992 attribuisce al Cancelliere dello Scacchiere la competenza a disciplina- re il funzionamento delle istruttorie e le procedure istruttorie di con- certo con il Council on Tribunals. 7. Il caso O’Reilly e l’evoluzione del processo amministrativo nel Regno Unito Anche la common law ha subito, naturalmente, importanti evoluzioni come conseguenza di una maggiore sensibilizzazione circa la natura particolare di certe funzioni amministrative. Ciò soprattutto nei cam- ————————————— ¹² È emblematica la definizione di W. Wade, Administrative Justice in Great Britain, in Administrative Law. The problem of Justice, edito da A. Piras e coordinato da G. Motzo, Milano, 1991, pag. 18; «... these tribunals are really courts of law, even thoug they are enmeshed in the administrative machinery of the state...», con il che si nega con la seconda proposizione quello che si afferma con forza con la prima. Anche Leyland e a., Administrative Law, cit., pag. 83, che chiedendosi che i tribunals siano o meno giudici, risponde dubitativamente, « forse sono dei tribunali di esperti per le materie minori (small-claims) e sono gli accademici e i commentatori che stanno cer- cando di adattarli in un cammino che è inappropriato nelle moderne condizioni ». Cioè, secondo gli acuti trattatisti, è tutto il sistema della giustizia amministrativa che mal si adatta alla complessità delle normative e alla vastità dell’intervento dello Stato moderno. Un accenno è anche fatto, in questa visione critica, all’avvento della European dimension. Questa posizione era già chiarissima nel pensiero di S.A. De Smith, Judicial Review of administrative action, Londra, 1959, l’opera fondamentale per la descrizione e la comprensione del sistema di giustizia amministrativa, inglese. Secondo l’autore, i tribunali, che godono di un substantial grado di indipendenza, sono in un senso parte della macchina (machinery) dell’amministrazione, in altro senso organi di aggiudicazione (adjudication). Come organi di « aggiudicazione » hanno note- voli vantaggi rispetto ai tribunali ordinari, economicità, accessibilità, libertà dalle for- me ed elevato grado di competenza tecnica. Chi fa prevalere il momento della « aggiu- dicazione» o della decisione, come il famoso Franks Committee on Administrative Tribunals and Inquires (1957) – rileva De Smith – tende ad assimilare, naturalmente, i Tribunals alle Courts. Ciò tuttavia non implica assolutamente la confusione fra i due istituti. 170
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... pi nuovi della pianificazione, dell’edilizia e dell’urbanistica, della sanità, della sicurezza sociale, dell’immigrazione, ma anche in quelli tradizionali dell’istruzione, dell’attività di polizia o del governo loca- le. Si è anche avvertita la necessità di una maggiore specializzazione dei giudici addetti ai problemi di giustizia amministrativa ( judicial review) creando un apposito ruolo presso il Crown Office. Una pietra miliare per la creazione di un processo amministrativo è stata la previsione di una procedura uniforme valida per tutti i casi in cui l’azione ha per oggetto la judicial review (Supreme Court Act, 1981, s. 31, in attuazione delle proposte formulate nel 1977 dalla Law Commission). Fra l’altro la riforma del 1981 ha previsto la possibilità di richiedere i danni insieme alla judicial review in ordine a ciascuno dei cinque casi per i quali detto rimedio è previsto, superando la pre- cedente duplicazione di azioni, una per la judicial review ed una, suc- cessiva, per il risarcimento dei danni da illecito civile o penale. Si è anche cercato di costruire un’azione amministrativa di diritto pubblico distinta da un’azione amministrativa di diritto privato, la prima regolata da principi particolari e persino eccezionali rispetto al diritto comune. Tale tentativo appare particolarmente evidente nel caso O’Reilly contro Mackman (1982), nel quale la House of Lords ha creduto di chiarire la differenza sostanziale fra diritto pubblico e diritto privato, contrapponendo rimedi di diritto privato a rimedi di diritto pubblico, ma in realtà ha solo dimostrato, sul piano delle con- seguenze pratiche, che la scelta di un’azione è determinante per l’esito del processo, non potendo la sentenza avere per contenuto se non quello tipico dell’azione intrapresa 13. Nel caso O’Reilly quattro detenuti coinvolti in una sommossa sot- toposti a procedimento disciplinare di fronte all’organo interno della prigione (Board of Visitors) promossero un’azione di fronte al giudice della common law contro la decisione del giudice disciplinare, ecce- pendo che il Board aveva agito fuori dei suoi poteri disciplinari e con- tro le regole della natural justice nell’applicare le sanzioni. I quattro detenuti proposero un’azione per declaration (accertamento, secondo rituali valutazioni non solo delle norme ma anche dei fatti) e non la judicial review prevista in materia di controllo dell’azioni amministra- tiva. Proposero, cioè, un’azione rientrante fra i cosiddetti rimedi di diritto privato. Secondo la Camera dei Lords questo rappresentava un « abuso di processo ». Infatti, secondo la Corte, la procedura della judicial review è stata prevista proprio per materie di diritto pubblico e per imporre, nel pubblico interesse, salvaguardie contro « attacchi ————————————— ¹³ V. Beatson, Public and Private in english Administrative Law, in Law Quarterly Review, 1987 e Alder, Hunting the Chimera - the end of O’Reilly v. Mackman, in Legal Studies, 1993; Woolf, Public Law - Private Law: Why the Divide? A Personal View, in Public Law, 1986. 171
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 infondati, immeritori e tardivi contro la validità di provvedimenti del- la pubblica autorità nel capo del diritto pubblico» (Lord Diplock Denning). I detenuti non erano titolari di un diritto privato. Avevano solo un’aspettativa legittima che la decisione del Board fosse presa legalmente. Chiedendo un rimedio di diritto privato cercavano di elu- dere le regole particolari che il parlamento ha stabilito per le autorità istituite con legge 14. Altra sentenza sulla stessa linea, sempre riguardante il Board of Visitors è quella emessa dalla House of Lords che nel caso Hone con- tro Maze Prison Board of Visitors (1988). Nella fattispecie, il regola- mento interno del carcere prevedeva che in caso di giudizio disciplina- re fosse lo stesso Board of Visitors ad accordare o meno al detenuto l’assistenza di un avvocato. Il giudizio disciplinare fu condotto senza la presenza di un legale rappresentante. Contro la decisione del Board il detenuto Hone propose un’azione di fronte al giudice della common law lamentando la lesione di un diritto. Infatti – secondo Hone – rientra nel diritto di ogni cittadino la facoltà di farsi difendere da un avvocato, e ciò secondo i principi della giustizia naturale (natural justice). Ma la Suprema Corte ha respinto definitivamente il ricorso, ritenendo che rientri fra i poteri discrezionali del Board consentire o meno la difesa in forma legale. I casi esposti, per quanto importanti, non valgono a nostro avviso ad intaccare, per la Gran Bretagna, il principio della unità della giuri- sdizione, civile e amministrativa, affidata al giudice della common law. Né la crescita della judicial review costituisce una rinunzia al principio tradizionale, che viene solo integrato e perfezionato. A ben vedere la suprema giurisdizione della House of Lords, con la sua giurisprudenza, ha solo stabilito una preclusione all’azione di com- mon law, costituita dal previo esperimento dei rimedi di controllo inter- ni all’amministrazione, previsti e procedimentalizzati dalla legge in modo sempre più articolato. E al tempo stesso ha elevato dei paletti di confine per il giudice di common law, limitando la sua ingerenza nel- l’ambito dell’amministrazione e delle sue procedure interne e richia- mandolo ad una stretta applicazione del giudizio per formulas, nel qua- le la scelta dell’azione ha carattere preclusivo in ordine al petitum. Ciò costituisce, indubbiamente, una significativa evoluzione del sistema di giustizia amministrativa britannico. 8. Evoluzione della giurisprudenza amministrativa francese sul « préju- dice» Già alla fine del secolo scorso la giurisprudenza amministrativa fran- cese ha abbandonato la posizione originaria che vietava ogni intro- missione del giudice nell’esercizio dei poteri amministrativi, applica- ————————————— ¹⁴ V. Leyland e a., op. cit., pag. 124. 172
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... zione rigorosa del principio di separazione dei poteri. Quello che era stato uno dei cardini della creazione dell’amministrazione più effi- ciente del mondo veniva a cedere sotto la spinta del principio di parità e di responsabilizzazione. Quantunque il giudice amministrativo si fosse guadagnato in un secolo di vita la considerazione di piena indipendenza restava ancora impossibile, per il ricorrente, conseguire direttamente da esso il « bene della vita» oggetto della controversia con l’amministrazione, pecunia- rio o di altra natura. E ciò come noto, anche in contrasto con gli svi- luppi della giurisprudenza amministrativa tedesca la quale, pur senza abbandonare il sistema del doppio binario, ha sempre conosciuto l’a- zione di condanna dell’amministrazione, mediante la Verpflichtungk- lage. Ai nostri fini è importante l’evoluzione della giurisprudenza in ordine alla valutazione del préjudice causato dalla amministrazione al cittadino. Come noto, i passi principali di tale percorso sono costitui- ti dal caso Blanco del 1873 con il quale il Tribunal des Conflits stabilì, preceduto su questa via dal Conseil d’Etat, che la responsabilità del- l’amministrazione non derivava dalla responsabilità prevista dal Codice civile, ma costituisce una figura autonoma, costruita dalla giurisprudenza amministrativa. Tale responsabilità non è generale né assoluta, ma risponde a regole proprie. Soprattutto essa prescinde totalmente dal sistema delle regole civilistiche 15. Il caso Lafage, del 1912, ha costituito un primo passo sulla via di una sostanziale condanna dell’amministrazione a rifondere una indennità, come conseguenza di un annullamento. Al funzionario Lafage il Ministro rifiutava di attribuire una indennità prevista dai regolamenti. Il Conseil d’Etat, annullando la decisione del Ministro, censurava la sua posizione imponendogli di tener conto dei suoi rilievi 16. ————————————— ¹⁵ Rileva Rivero, Droit Administratif, 6ª ed., Parigi, 1963: « Si restrictive que puisse paraître la formule, elle n’en consacre pas moins l’existence d’une responsabilité de la puissance publique, indépendentement de tout texte». ¹⁶ Commentando la sentenza M. Jèze scriveva: «en réalité ... cela revient à condamner l’Etat à payer l’allocation refusée» (in Révue du droit public, 1912, pag. 266). La giuri- sprudenza inaugurata con il caso Lafage, come annota Louis Delbez, «... s’est déve- loppée et le recours pour excès de pouvoir, tout en demeurant avant tout l’instrument de la légalité, est devenu pour les administrés en général et pour les fonctionnaires en particulier, le moyen d’obtenir réparation d’un préjudice» (L. Delbez, De l’excès de pou- voir comme source de responsabilité, in Révue du droit public, 1932, pag. 444). Secondo Vedel e Delvolvè, Droit Administratif, Paris, 1997, pag. 579, negli ultimi venti anni si è molto evoluta la estrema parsimonia del Conseil d’Etat a concedere le indennità per la responsabilità dell’amministrazione «... sans admettre initialement comme les tribu- naux civils l’indemnisation générale des préjudices d’affection et du pretium doloris, le Conseil d’Etat aboutit plus tard à des résultats comparables en indemnisant les “trou- bles graves dans les conditions d’existence” et finalement à indemniser le prèjudice moral». 173
STUDI E NOTE DI ECONOMIA 1/98 In effetti la necessità di estendere il risarcimento del danno per responsabilità dell’amministrazione (ai nostri fini, anche per violazio- ne di interessi legittimi) deve essere sempre espressa ed attuata con somma cautela. È bene in ogni caso che il giudice conservi in materia una grande libertà d’azione 17. 9. Le riforme del «contentieux administratif ». La Legge n. 125 dell’8 febbraio 1995. La Francia verso il giudice amministrativo mono- cratico La riforma operata nel 1987, con Legge del 31 dicembre n. 1127, isti- tutiva delle cours administratives d’appel e restringeva la competenza del Consiglio di Stato al solo giudizio di legittimità, attribuendo alle cinque corti d’appello il giudizio di secondo grado sul merito. La riforma del 1995 ha esteso alla legittimità la competenza delle corti d’appello, sicché il Consiglio di Stato diventa un giudice simile alla Cassazione, cioè di revisione dei giudizi di secondo grado per soli motivi di diritto 18. Molte critiche sono state mosse al nuovo schema, ispirate alla visione tradizionale del giudizio amministrativo come giudizio di annullamento. In questo modo, infatti, il Consiglio di Stato compi- rebbe un giudizio di diritto su un giudizio che è già di diritto. In effetti, se la giurisprudenza dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato ha subìto una continua e significativa evoluzione verso un giudizio che tenga conto della giustizia sostanziale e della correttezza dell’esercizio del potere amministrativo, e ciò soprattut- to in sede di ricorso per excès de pouvoir, appare evidente l’impor- tanza della svolta riformatrice. Essa, infatti, imputa il merito della controversia ai soli primi due gradi, nel senso dell’esame delle effet- tive finalità di pubblico interesse dell’atto e della sua trasparenza, mentre riserva al Consiglio di Stato la sola valutazione dei motivi di diritto. Con ciò consentendo al Consiglio di Stato di impegnarsi sul- le questioni di diritto più complesse, con evidente economia del sistema. La grande lentezza dei giudizi amministrativi ed il generale scon- tento (la Francia, fra l’altro, è stata più volte condannata dalla Corte ————————————— ¹⁷ Può ancora condividersi il pensiero di L. Delbez: « ... les solutions actuellement admises laissant au juge toute latitude de faire jouer, d’après les intérêts à protéger, la corde de l’illégalité ou celle de la responsabilité, ou les deux ensemble. ... Le concept d’illègalitè est un concept objectif, qualitatif et indivisible, alors que la notion de responsabilité est au contraire subjective, quantitative et endivisible. D’autre part l’an- nullation, sanction de l’illégalité, est une sanction rigide et brutale, alors que la rèpara- tion, sanction de la responsabilité, est une sanction souple et nuancée» (ivi, pagg. 489 segg.). ¹⁸ V. M. Protto, Le riforme del contentieux administratif, in Foro amm., 1996, pag. 2121. 174
G. QUADRI, LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELL’UNIONE EUROPEA ... Europea dei diritti dell’uomo proprio per questo motivo) è stata la causa principale della recente riforma. La riforma della giustizia amministrativa è stata una delle parti più rilevanti della Legge di riforma delle giurisdizioni civili, penali e amministrative dell’8 febbraio del 1995, numero 125. La novità più significativa è costituita dalla previsione di un giudi- ce amministrativo monocratico, definito uno sconvolgimento (boule- versement) di un’ampiezza ancora difficile da apprezzare 19. Il giudizio è definito dal presidente del tribunale amministrativo o da un magistrato da lui designato. Il giudice unico è previsto in mate- ria di pubblico impiego, responsabilità delle persone giuridiche pub- bliche fino a un montante fissato con decreto del Consiglio di Stato, responsabilità dello Stato per rifiuto della forza pubblica per l’esecu- zione di una sentenza; materie fiscali e in altri casi. Già la Legge n. 511 del 1990 aveva attribuito ai presidenti dei tri- bunali amministrativi e delle corti amministrative d’appello la compe- tenza ad emanare ordinanze di desistenza e di non luogo a procedere rigettando i ricorsi manifestamente irricevibili. L’articolo 64 della riforma autorizza gli stessi soggetti a respingere con ordinanza i ricor- si per i quali il tribunale è manifestamente incompetente. Con questa ordinanza vengono eliminati tutti i ricorsi di natura seriale, cioè pro- posti da un vasto numero di soggetti, quando i motivi del ricorso sono già stati respinti da una decisione passata in giudicato. Altre innovazioni molto significative riguardano l’attribuzione al giudice amministrativo di un potere di ingiunzione e di condanna pecuniaria dell’amministrazione all’esecuzione, nonché la previsione della sospensione provvisoria del provvedimento, tutti istituti contrari alla tradizione del processo amministrativo. L’articolo 62 autorizza il giudice amministrativo ad ordinare con la sentenza le misure adeguate per assicurarne l’esecuzione 20. Ciascuno dei tre giudici componenti il collegio può pronunziare una ordinanza per il pagamento di una somma (astreinte), su doman- da del ricorrente, affinché l’amministrazione sia costretta ad eseguire la sentenza. In precedenza la Legge del 16 luglio 1980 aveva previsto la proce- dura di astreinte solo di fronte al Consiglio di Stato e, salvo che per i ————————————— ¹⁹ P. Fraisseix, La rèforme de la jurisdiction administrative ecc., in Rèvue du Droit Public, 1995, pag. 1067. ²⁰ Si tratta, secondo Fraisseix, di un vero e proprio potere di ingiunzione (ivi, pag. 1072), che tuttavia potrebbe essere esercitato solo su domanda del ricorrente (v. Stahl- Chauvaux, e nota a Conseil d’Etat 7 aprile 1995, 12 luglio 1995, 18 ottobre 1995 e 29 dicembre 1995, Exècution des jugements. Pouvoir d’injunction conféré au juge admini- stratif par la loi du 8 février 1995, in Actualité juridique, droit administratif, 1996, pagg. 115 segg.). 175
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