Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81

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Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81
Corso base
             per
Volontari di Protezione Civile
       sul Decreto 81
Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81
Storia, organizzazione e capisaldi
del Decreto 81

Una premessa necessaria

•Questo incontro informa sulle novità, le ragioni e gli indirizzi del «Decreto
81» e «D.L. 13.04.2011» ma non è un corso di formazione del «Decreto 81».

•Lo spirito del decreto è promuovere
una sicurezza attiva che si fonda su
una cultura della sicurezza diffusa.

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Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81
La preoccupazione per la sicurezza di chi lavora ha radici profonde
Anni ’30 - Il Codice Penale (art. 437, 457, 589, 590) prevede sanzioni di particolare gravità per
coloro che “dolosamente creino situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori”

Anni ’40 - La Costituzione con l’Art. 32.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e l’Art. 41.: «L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

 Anni ’50 - La norma è rigida e il legislatore detta regole sulle attrezzature e i luoghi di lavoro
alle quali il datore di lavoro deve adeguarsi (D.P.R. 547/55 G.U. 12 luglio 1955, n. 158 “norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”; D.P.R. 303/56 G.U. 30 aprile 1956, n. 105 “norme generali per l’igiene
sul lavoro”; D.P.R. 164/56 G.U. 31 marzo 1956, n. 78 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni”)

Dagli anni ’90 - Arriva l’Europa e il Datore di Lavoro viene posto al centro del processo di
sicurezza aziendale. Lo Stato detta quelli che sono i requisiti minimi, ma è compito dell’impresa
prendere le migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali. Viene introdotto il
concetto di valutazione dei rischi. (D.Lgs. 277/91 G.U. 27 agosto 1991, n. 200 «Attuazione delle direttive
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro»; D.Lgs. 626/94 e s.m.i. G.U. 12 novembre 1994, n.265 «Attuazione delle direttive riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»; D.Lgs. 493/96 G.U. 23
settembre 1996, n. 223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»; D.Lgs. 494/96 G.U. 23 settembre 1996, n.223 «Attuazione della
direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili»; D.Lgs. 187/05 G.U. 21 settembre 2005, n. 220 «Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»; D.Lgs.
195/06 G.U. 30 maggio 2006, n. 124 «Attuazione della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore)»).
Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81
Oggi…
Lo Stato detta solo i requisiti minimi o particolari per tipici rischi
La valutazione dei rischi è a cura del datore di lavoro
La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro è un processo
vorticoso che deve tendere al continuo miglioramento ed
aggiornamento
In questo contesto di attenzione alla sicurezza si colloca anche il
volontariato (di Protezione Civile o meno) con evidenti
complicazioni per applicare a un contesto
           non di lavoro (professionale e di business)
           spesso senza una formalizzazione delle responsabilità
           soprattutto «naturalmente» impegnato in aree di rischio

                 Una norma che trova origini altrove,
               tanto è vero che si sono impiegati 4 anni
                     per adattarla alla nostra realtà

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Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81
I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province
Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle
attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 6 aprile 2012

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D.Lgs. 81/08
i volontari della protezione civile sono
equiparati ai lavoratori (art. 2)

Le disposizioni del decreto sono applicate
alle organizzazioni di volontariato della
protezione civile tenendo conto delle
particolari modalità di svolgimento delle loro
attività, per le quali si rimanda a norma
successiva (art. 3 co 3bis)
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Decreto Interm. 13/4/11
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE

necessità di intervento immediato
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a
carattere di immediatezza operativa;
imprevedibilità e indeterminatezza del contesto
degli scenari nei quali il volontario viene chiamato
ad operare.
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Decreto Interm. 13/4/11
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

necessità di derogare, prevalentemente per gli
aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in
materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed
adottando sostanziali e concreti criteri
operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e
delle persone coinvolte.
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Decreto Interm. 13/4/11
                  IL VOLONTARIO
È equiparato al lavoratore SOLAMENTE per:

Formazione, informazione e addestramento

Dotazione      idonei DPI e attrezzature e
formazione,    informazione e addestramento al
loro uso

Controllo e/o sorveglianza sanitaria
con riferimento agli scenari di rischio di protezione
civile e sulla base dei compiti svolti
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Decreto Interm. 13/4/11
    OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
           DELL’ORGANIZZAZIONE

Garantire ai volontari formazione, informazione e
addestramento

Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione,
informazione e addestramento al loro uso

Controllo e/o sorveglianza sanitaria

con riferimento agli scenari di rischio di
protezione civile e sulla base dei compiti svolti
Decreto Interm. 13/4/11

             DOVERI DEL VOLONTARIO

Prendersi cura della propria salute e sicurezza e

di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle
organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di
formazione e di esercitazione, conformemente alla
sua formazione, informazione, alle istruzioni
operative, alle procedure, alle attrezzature e ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione.
Decreto Interm. 13/4/11

Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle
medesime si svolga un'attività‘ lavorativa,

i luoghi di esercitazione,

di formazione

di intervento dei volontari di protezione civile,

      non sono luoghi di lavoro
Decreto Interm. 13/4/11

  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRECEDENTI

Per gli adempimenti degli obblighi in
materia di formazione, informazione e
addestramento dei volontari sono fatte
salve le attività svolte fino al 12/01/12
Opero su uno scenario
      legittimo?

                          Le competenze individuali
                            sono certificate dalla
Lo stato di salute è
                                formazione?
    certificato?

 Mezzi e attrezzature
   sono a norma?

                         Le competenze della mia
                           Organizzazione sono
                         organizzate e verificabili?
DLgs
                  81

Il Decreto 81 è uno strumento che ci aiuta a
     organizzare meglio il nostro lavoro.
 È uno strumento attivo di sicurezza
Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari

  SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE:

Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o
antropica che possono interessare un determinato
territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che
costituisce la base per elaborare un piano di
emergenza.

(Allegato 1 - Individuazione scenari di rischio di protezione civile e
compiti dei volontari per l’applicazione D.Interm. 13/04/11)

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Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari

 Le tipologie di scenario identificate sono tre:

    Scenari di protezione civile operativi

    Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE
     a supporto di altri soggetti competenti individuati
     per legge

    Contesti assimilati a scenari di protezione civile

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Scenari di protezione civile operativi
Scenario   eventi atmosferici avversi
Scenario   rischio idrogeologico – alluvione
Scenario   rischio idrogeologico – frane
Scenario   rischio sismico
Scenario   rischio vulcanico
Scenario   rischio incendi boschivi e di interfaccia
Scenario    con assenza rischi specifici di protezione civile
(contesti di operatività ordinaria es. informazione – formazione
alla popolazione, assistenza alla popolazione in occasione
brillamento ordigni bellici, attività di supporto alla ricerca
persone scomparse)

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Scenari di protezione civile
  esclusivamente a supporto di altri
  soggetti competenti individuati per
                legge

Scenario   rischio chimico, nucleare, industriale,
trasporti

Scenario   rischio ambientale e igienico sanitario

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Scenari assimilati
Incidenti   che richiedono attività di soccorso tecnico
urgente
Attività di assistenza e soccorso in ambiente
acquatico
Attività di assistenza e soccorso in ambiente
impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e
CNSAS)
Attività di difesa civile

Nota bene: I volontari sono unicamente a supporto
di altri soggetti competenti per legge. Ciò significa
che i compiti affidati ai volontari sono individuati dal
soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli
elencati.
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I compiti dei volontari
Assistenza     alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale)
Assistenza     ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili)
Informazione      alla popolazione
Logistica

Soccorso      e assistenza sanitaria
Uso   di attrezzature speciali – conduzione mezzi speciali
Predisposizione       e somministrazione di pasti
Prevenzione      e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia
Supporto     organizzativo (sale operative – segreteria)
Presidio    del territorio
Ripristino    stato dei luoghi di tipo non specialistico
Attività   formative
Radio   e telecomunicazioni
Attività   subacquee
Attività   cinofile
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Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione
                      di PC:

Sieteinformati e formati sugli specifici scenari di
competenza?

Disponete     di un archivio che contenga la
certificazione della formazione dei volontari, dei
documenti di attrezzi e macchine (incluse le istruzioni
d’uso)?

Avete   un mansionario delle attività e dei ruoli?

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Cominciamo con una domanda:
Qual è l’ordine di importanza di questi
    cinque fattori negli interventi
              operativi?

 …A cui daremo una risposta dopo…
La formazione, l’informazione e l’addestramento
   dei volontari

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012
                    Allegato 2

 Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di
   formazione informazione ed addestramento
            dei volontari di protezione civile

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Decreto 13 aprile 2011
                  art. 4

• 1 le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base
 dei compiti da lui svolti… riceva formazione, informazione,
 addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario

• 2 le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base
 dei compiti da lui svolti… sia dotato di attrezzature e
 dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico
 impiego e che               sia adeguatamente formato ed
 addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni
 specificate dal fabbricante
Formazione
    Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività
operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«formazione»:
   • è un processo complesso
   • finalizzato all’acquisizione di competenze
   • Ha una dimensione più “formale” della informazione
     che, in genere la precede e/o la motiva
   • “il libretto” formativo del volontario testimonia l’azione
     formativa

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Formazione

• Le Regioni ……. provvedono a disciplinare
  nel dettaglio i propri piani formativi, di
  informazione ed addestramento

• Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la
  Scuola superiore di protezione civile che
  fornisce percorsi certificati o riconosce
  percorsi certificabili

                                               27
Informazione
    Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«informazione»: complesso di attività dirette a fornire
conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello
svolgimento delle attività operative

«informazione»:
   • trasmissione di conoscenze da un soggetto all’altro
   • comprensibile ai destinatari
   • non è necessario che l’informazione avvenga in aule,
      attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene
      per la formazione)
   • È sufficiente la consegna di un documento contenente
      le informazioni necessarie
   • i documenti informativi utilizzati sono testimonianza
      dell’azione informativa

                                                                  28
Informazione
• L’informazione ai propri volontari è promossa
  dalla organizzazione medesima, con propri
  strumenti    comunicativi    e/o    messi     a
  disposizione dai costruttori delle attrezzature
  e dei DPI

• Il risultato della azione informativa è la
  consapevolezza del rischio e la possibilità di
  identificare un percorso formativo/addestrativo
  che fornisca le competenze per operare in
  sicurezza

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Addestramento
Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«addestramento»: complesso di attività dirette a far
apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure
e le procedure di intervento

«addestramento»:
  • ha un carattere eminentemente pratico
  • È finalizzato a trasmettere l’uso corretto di dispositivi
     (attrezzature e macchine)
  • prevede in genere una fase esercitativa
  • “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia
     l’azione formativa

                                                                 30
Addestramento

• È un’attività programmata e periodica
• Mette in grado il volontario di usare tutte le
  attrezzature e i DPI idonei per lo specifico
  impiego     conformemente    alle indicazioni
  specificate dal fabbricante
• E’ validato e registrato

                                                   31
Regione Lombardia
           ha anticipato le richieste
       del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011
Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9
Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato
di protezione civile
Articolo 7
(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante
dell’organizzazione)
…
3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione
civile l’intervento dei volontari alle attività operative è
consentito solo dopo la partecipazione degli stessi
ad attività di formazione e di addestramento conformi
agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
                                                                 32
Procedimenti di verifica e controllo
Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi
territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di
volontariato deve attestare l'adempimento a:
Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e
DPI;
Adeguata formazione e addestramento al loro uso

Il mancato adempimento comporta la sospensione
dell'organizzazione inadempiente dall'attività
operativa.

                                                            33
Attività AIB

Per l’attività AIB continua a valere quanto
previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e
dal Piano Regionale delle attività di
Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva
contro gli incendi boschivi (dotazione DPI,
corsi di formazione AIB 1° livello, 2° livello,
capisquadra, ecc.)

                                                  34
Qual è l’ordine di importanza di questi
    cinque fattori negli interventi
               operativi:

            Al centro la persona:
 il fattore umano è risorsa chiave di ogni
                  processo
La formazione, l’informazione e l’addestramento
   dei volontari

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

                      Allegato 3
Indirizzi per l'individuazione degli accertamenti
medici basilari finalizzati all'attività di controllo
sanitario dei volontari
«controllo sanitario» (DInterM 13/4/11): insieme degli accertamenti medici
basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome,
emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto,
finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale
di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico
settore

                                                                                   36
Di cosa parliamo?

L'esito del controllo sanitario riconosce
•la capacità generica del soggetto allo
svolgimento dell'attività di volontariato
•in    relazione    ai    compiti   attribuiti
dall'organizzazione di appartenenza.

                                                 37
Quando si fa?

Il controllo sanitario deve essere assicurato:

•con cadenza almeno quinquennale per i
volontari di età inferiore ai 60 anni;

•con cadenza almeno biennale, per i volontari
di età superiore ai 60 anni.

                                                 38
La formazione, l’informazione e l’addestramento
      dei volontari

 Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

                        Allegato 4
Definizione delle attività di sorveglianza sanitaria

«sorveglianza sanitaria» (D. 12/01/12): l'insieme degli atti medici finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di
rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di
quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008

                                                                                       39
L’attività di sorveglianza sanitaria

•non è un adempimento isolato, ma un percorso che si
svilupperà nel tempo.

•la prima ricognizione dei volontari da sottoporre a
sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei
dati di presenza e attività svolta nel 2012.

•l’obiettivo è assicurare un presidio delle condizioni di
salute e sicurezza dei predetti volontari che
       • tenga conto delle particolari modalità di
           svolgimento delle rispettive attività
       • che coniughi la tutela della sicurezza e della
           salute dei volontari con il perseguimento degli
           obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio
           nazionale della protezione civile
                                                                 40
I limiti del mio servizio

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di
protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno
fino a un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30
continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze
dichiarate (art. 5 Legge n. 225/1992) e previa
autorizzazione nominativa.

La medesima disposizione autorizza l'effettuazione di
attività formative e addestrative fino a un massimo di 30
giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

                                                             41
Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le organizzazioni di volontariato, individuano i propri
volontari, che svolgono attività operative che li
espongano ai fattori di rischio di cui al decreto
legislativo, in misura superiore alla soglia di 535 ore di
volontariato all’anno (o 65 giorni/anno per
organizzazioni      che non dispongono di sistemi di
rilevamento).

Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:
VI (movimentazione di carichi manuali),
VII (attrezzature munite di videoterminali),
VIII (agenti fisici),
IX(sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I),
X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario

                                                                          42
Quando si comincia?

Il Dipartimento Nazionale e le Regioni
•definiranno gli elenchi dei medici
•stabiliranno e renderanno note le modalità per lo
svolgimento delle visite
•chiariranno ai medici individuati
       • le necessarie informazioni e conoscenze sul
         sistema di protezione civile
       • sulle attività in esso svolte dai volontari

                                                       43
Che cosa devo fare?

•Il medico competente effettua le attività di sorveglianza
sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti
dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di
protezione civile;
•I volontari sono tenuti a consegnare alla propria
organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità;

•L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di
ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per
essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno
precedente hanno ottemperato.

È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i
volontari non svolgano più compiti per i quali hanno
ricevuto una valutazione di idoneità negativa.
                                                               44
Attività AIB

I volontari che acquisiscono il titolo di
idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai
sensi della Conferenza unificata del 25/7/02,
non necessitano di essere sottoposti al
controllo   sanitario   e   alla   sorveglianza
sanitaria

                                                  45
Procedimenti di verifica e controllo
Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi
territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di
volontariato deve attestare l‘effettuazione dei controlli
sanitari per i propri volontari e della sorveglianza
sanitaria per i volontari ‘sopra soglia’.

Il mancato adempimento comporta la sospensione
dell'organizzazione inadempiente dall'attività
operativa.

                                                            46
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
                                           DPI ai sensi dell’art.76 del
D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia
specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI.

                                                                          47
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati
o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione del
lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva.

I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente
fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la
manutenzione straordinaria.

                                                                                         48
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti
generali :
    ► possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
    ► presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o
      comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
    ► adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in
      sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve
      prevenire);
    ► adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute
      del lavoratore.

                                                                           49
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti :

                                         •   notizie sulle protezioni fornite
                                         •   limiti d’uso
       REQUISITI INFORMATIVI             •   tempo utile prima della scadenza
                                         •   istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia
                                         •   efficienza protettiva
                                         •   durata della protezione
                                         •   data di scadenza
       REQUISITI DI SICUREZZA            •   innocuità
                                         •   assenza di rischi causati dallo stesso DPI
                                         •   solidità
                                         • costo unitario
     REQUISITI ECONOMICI                 • prevedibile durata ed efficienza
                                         •   disagio ridotto
                                         •   limitazione effetti di impedimento
      REQUISITI PRESTAZIONALI            •   funzionalità pratica
                                         •   compatibilità con altri DPI (utilizzo
                                             contemporaneo)
                                         •   leggerezza
                                         •   adattamenti alla morfologia
               COMFORT                   •   dimensioni limitate
                                         •   trasportabilità
                                         •   comfort termico

                                                                                           50
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

I Volontari hanno i seguenti obblighi:
                             obblighi

    ► devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base
      alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione
      ed addestramento;
    ► devono avere cura dei DPI, senza modificarne le
      caratteristiche di propria iniziativa;
    ► devono      segnalare     prontamente      al Responsabile
      dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o
      difetto dei DPI messi a loro disposizione;
    ► devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la
      riconsegna dei DPI.

                                                                    51
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

 Suddivisione dei DPI per tipologia:
                          tipologia

     ► Dispositivi di protezione della testa
     ► Dispositivi di protezione dell'udito
     ► Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
     ► Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
     ► Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
     ► Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
     ► Dispositivi di protezione della pelle
     ► Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
     ► Dispositivi dell'intero corpo
     ► Indumenti di protezione sistemi anticaduta
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti:

I° Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di
semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non
  .
superiore a 50°C,vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali
e/o da provocare danni permanenti).

II° Categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

III° Categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte
(caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio
elettrico, da cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C).

                                                                                     53
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
  Check List processo ideale per l’individuazione dei DPI :

  1.VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

  2.ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE

  3.IDENTIFICAZIONE DEL DPI NECESSARIO

  4.IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE

  5.IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE

  6.IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

  7.SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI

  8.DOTAZIONE DI PROVA

  9.VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA

  10.ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI

                                                              54
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
Strumenti indispensabili di verifica della certificazione e per la conoscenza
del singolo DPI (come previsti da D.Lgs 475/92):

- Nota informativa
- Etichettatura

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I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
“A VOLTE E’ UN ATTIMO “ “missed accident” o “quasi accident”
                        connessi con uso scorretto o mancato uso
                        dei DPI

                   Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia –
                   GESC -
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

      OK

                        KO

                    Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -
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                 Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -   58
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