Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81
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Storia, organizzazione e capisaldi del Decreto 81 Una premessa necessaria •Questo incontro informa sulle novità, le ragioni e gli indirizzi del «Decreto 81» e «D.L. 13.04.2011» ma non è un corso di formazione del «Decreto 81». •Lo spirito del decreto è promuovere una sicurezza attiva che si fonda su una cultura della sicurezza diffusa. 2
La preoccupazione per la sicurezza di chi lavora ha radici profonde Anni ’30 - Il Codice Penale (art. 437, 457, 589, 590) prevede sanzioni di particolare gravità per coloro che “dolosamente creino situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori” Anni ’40 - La Costituzione con l’Art. 32.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e l’Art. 41.: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Anni ’50 - La norma è rigida e il legislatore detta regole sulle attrezzature e i luoghi di lavoro alle quali il datore di lavoro deve adeguarsi (D.P.R. 547/55 G.U. 12 luglio 1955, n. 158 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; D.P.R. 303/56 G.U. 30 aprile 1956, n. 105 “norme generali per l’igiene sul lavoro”; D.P.R. 164/56 G.U. 31 marzo 1956, n. 78 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”) Dagli anni ’90 - Arriva l’Europa e il Datore di Lavoro viene posto al centro del processo di sicurezza aziendale. Lo Stato detta quelli che sono i requisiti minimi, ma è compito dell’impresa prendere le migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali. Viene introdotto il concetto di valutazione dei rischi. (D.Lgs. 277/91 G.U. 27 agosto 1991, n. 200 «Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro»; D.Lgs. 626/94 e s.m.i. G.U. 12 novembre 1994, n.265 «Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»; D.Lgs. 493/96 G.U. 23 settembre 1996, n. 223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»; D.Lgs. 494/96 G.U. 23 settembre 1996, n.223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»; D.Lgs. 187/05 G.U. 21 settembre 2005, n. 220 «Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»; D.Lgs. 195/06 G.U. 30 maggio 2006, n. 124 «Attuazione della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)»).
Oggi… Lo Stato detta solo i requisiti minimi o particolari per tipici rischi La valutazione dei rischi è a cura del datore di lavoro La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro è un processo vorticoso che deve tendere al continuo miglioramento ed aggiornamento In questo contesto di attenzione alla sicurezza si colloca anche il volontariato (di Protezione Civile o meno) con evidenti complicazioni per applicare a un contesto non di lavoro (professionale e di business) spesso senza una formalizzazione delle responsabilità soprattutto «naturalmente» impegnato in aree di rischio Una norma che trova origini altrove, tanto è vero che si sono impiegati 4 anni per adattarla alla nostra realtà 4
I testi di riferimento Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 5
D.Lgs. 81/08 i volontari della protezione civile sono equiparati ai lavoratori (art. 2) Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, per le quali si rimanda a norma successiva (art. 3 co 3bis)
Decreto Interm. 13/4/11 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE necessità di intervento immediato organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa; imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.
Decreto Interm. 13/4/11 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.
Decreto Interm. 13/4/11 IL VOLONTARIO È equiparato al lavoratore SOLAMENTE per: Formazione, informazione e addestramento Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso Controllo e/o sorveglianza sanitaria con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti
Decreto Interm. 13/4/11 OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE Garantire ai volontari formazione, informazione e addestramento Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso Controllo e/o sorveglianza sanitaria con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti
Decreto Interm. 13/4/11 DOVERI DEL VOLONTARIO Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, conformemente alla sua formazione, informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
Decreto Interm. 13/4/11 Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività‘ lavorativa, i luoghi di esercitazione, di formazione di intervento dei volontari di protezione civile, non sono luoghi di lavoro
Decreto Interm. 13/4/11 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRECEDENTI Per gli adempimenti degli obblighi in materia di formazione, informazione e addestramento dei volontari sono fatte salve le attività svolte fino al 12/01/12
Opero su uno scenario legittimo? Le competenze individuali sono certificate dalla Lo stato di salute è formazione? certificato? Mezzi e attrezzature sono a norma? Le competenze della mia Organizzazione sono organizzate e verificabili?
DLgs 81 Il Decreto 81 è uno strumento che ci aiuta a organizzare meglio il nostro lavoro. È uno strumento attivo di sicurezza
Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE: Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza. (Allegato 1 - Individuazione scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari per l’applicazione D.Interm. 13/04/11) 16
Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari Le tipologie di scenario identificate sono tre: Scenari di protezione civile operativi Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge Contesti assimilati a scenari di protezione civile 17
Scenari di protezione civile operativi Scenario eventi atmosferici avversi Scenario rischio idrogeologico – alluvione Scenario rischio idrogeologico – frane Scenario rischio sismico Scenario rischio vulcanico Scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia Scenario con assenza rischi specifici di protezione civile (contesti di operatività ordinaria es. informazione – formazione alla popolazione, assistenza alla popolazione in occasione brillamento ordigni bellici, attività di supporto alla ricerca persone scomparse) 18
Scenari di protezione civile esclusivamente a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge Scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti Scenario rischio ambientale e igienico sanitario 19
Scenari assimilati Incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e CNSAS) Attività di difesa civile Nota bene: I volontari sono unicamente a supporto di altri soggetti competenti per legge. Ciò significa che i compiti affidati ai volontari sono individuati dal soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli elencati. 20
I compiti dei volontari Assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale) Assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili) Informazione alla popolazione Logistica Soccorso e assistenza sanitaria Uso di attrezzature speciali – conduzione mezzi speciali Predisposizione e somministrazione di pasti Prevenzione e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia Supporto organizzativo (sale operative – segreteria) Presidio del territorio Ripristino stato dei luoghi di tipo non specialistico Attività formative Radio e telecomunicazioni Attività subacquee Attività cinofile 21
Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC: Sieteinformati e formati sugli specifici scenari di competenza? Disponete di un archivio che contenga la certificazione della formazione dei volontari, dei documenti di attrezzi e macchine (incluse le istruzioni d’uso)? Avete un mansionario delle attività e dei ruoli? 22
Cominciamo con una domanda: Qual è l’ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi? …A cui daremo una risposta dopo…
La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 Allegato 2 Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile 24
Decreto 13 aprile 2011 art. 4 • 1 le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base dei compiti da lui svolti… riceva formazione, informazione, addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario • 2 le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base dei compiti da lui svolti… sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante
Formazione Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11 «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi «formazione»: • è un processo complesso • finalizzato all’acquisizione di competenze • Ha una dimensione più “formale” della informazione che, in genere la precede e/o la motiva • “il libretto” formativo del volontario testimonia l’azione formativa 26
Formazione • Le Regioni ……. provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento • Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la Scuola superiore di protezione civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili 27
Informazione Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11 «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative «informazione»: • trasmissione di conoscenze da un soggetto all’altro • comprensibile ai destinatari • non è necessario che l’informazione avvenga in aule, attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione) • È sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie • i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell’azione informativa 28
Informazione • L’informazione ai propri volontari è promossa dalla organizzazione medesima, con propri strumenti comunicativi e/o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI • Il risultato della azione informativa è la consapevolezza del rischio e la possibilità di identificare un percorso formativo/addestrativo che fornisca le competenze per operare in sicurezza 29
Addestramento Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11 «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento «addestramento»: • ha un carattere eminentemente pratico • È finalizzato a trasmettere l’uso corretto di dispositivi (attrezzature e macchine) • prevede in genere una fase esercitativa • “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia l’azione formativa 30
Addestramento • È un’attività programmata e periodica • Mette in grado il volontario di usare tutte le attrezzature e i DPI idonei per lo specifico impiego conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante • E’ validato e registrato 31
Regione Lombardia ha anticipato le richieste del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011 Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9 Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile Articolo 7 (Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell’organizzazione) … 3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 32
Procedimenti di verifica e controllo Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l'adempimento a: Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e DPI; Adeguata formazione e addestramento al loro uso Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. 33
Attività AIB Per l’attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di formazione AIB 1° livello, 2° livello, capisquadra, ecc.) 34
Qual è l’ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi operativi: Al centro la persona: il fattore umano è risorsa chiave di ogni processo
La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 Allegato 3 Indirizzi per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari «controllo sanitario» (DInterM 13/4/11): insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore 36
Di cosa parliamo? L'esito del controllo sanitario riconosce •la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato •in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza. 37
Quando si fa? Il controllo sanitario deve essere assicurato: •con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni; •con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni. 38
La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 Allegato 4 Definizione delle attività di sorveglianza sanitaria «sorveglianza sanitaria» (D. 12/01/12): l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 39
L’attività di sorveglianza sanitaria •non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo. •la prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012. •l’obiettivo è assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che • tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività • che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile 40
I limiti del mio servizio L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino a un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate (art. 5 Legge n. 225/1992) e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza l'effettuazione di attività formative e addestrative fino a un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi. 41
Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria Le organizzazioni di volontariato, individuano i propri volontari, che svolgono attività operative che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo, in misura superiore alla soglia di 535 ore di volontariato all’anno (o 65 giorni/anno per organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento). Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli: VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX(sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario 42
Quando si comincia? Il Dipartimento Nazionale e le Regioni •definiranno gli elenchi dei medici •stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite •chiariranno ai medici individuati • le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile • sulle attività in esso svolte dai volontari 43
Che cosa devo fare? •Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile; •I volontari sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità; •L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato. È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa. 44
Attività AIB I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai sensi della Conferenza unificata del 25/7/02, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria 45
Procedimenti di verifica e controllo Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l‘effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per i volontari ‘sopra soglia’. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. 46
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) DPI ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 81/08 si intende : qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI. 47
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva. I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria. 48
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali : ► possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste; ► presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore; ► adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire); ► adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. 49
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti : • notizie sulle protezioni fornite • limiti d’uso REQUISITI INFORMATIVI • tempo utile prima della scadenza • istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia • efficienza protettiva • durata della protezione • data di scadenza REQUISITI DI SICUREZZA • innocuità • assenza di rischi causati dallo stesso DPI • solidità • costo unitario REQUISITI ECONOMICI • prevedibile durata ed efficienza • disagio ridotto • limitazione effetti di impedimento REQUISITI PRESTAZIONALI • funzionalità pratica • compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo) • leggerezza • adattamenti alla morfologia COMFORT • dimensioni limitate • trasportabilità • comfort termico 50
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. I Volontari hanno i seguenti obblighi: obblighi ► devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento; ► devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa; ► devono segnalare prontamente al Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione; ► devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI. 51
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Suddivisione dei DPI per tipologia: tipologia ► Dispositivi di protezione della testa ► Dispositivi di protezione dell'udito ► Dispositivi di protezione degli occhi e del viso ► Dispositivi di protezione delle vie respiratorie ► Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia ► Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe ► Dispositivi di protezione della pelle ► Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome ► Dispositivi dell'intero corpo ► Indumenti di protezione sistemi anticaduta
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti: I° Categoria Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non . superiore a 50°C,vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti). II° Categoria Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie. III° Categoria Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C). 53
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Check List processo ideale per l’individuazione dei DPI : 1.VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 2.ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE 3.IDENTIFICAZIONE DEL DPI NECESSARIO 4.IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE 5.IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE 6.IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI 7.SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI 8.DOTAZIONE DI PROVA 9.VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA 10.ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI 54
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Strumenti indispensabili di verifica della certificazione e per la conoscenza del singolo DPI (come previsti da D.Lgs 475/92): - Nota informativa - Etichettatura 55
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. “A VOLTE E’ UN ATTIMO “ “missed accident” o “quasi accident” connessi con uso scorretto o mancato uso dei DPI Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. OK KO Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -
I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC - 58
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