La riscossione delle entrate locali e le relative modalità di gestione - SISTEMA EQUITALIA E INESIGIBILITA' 3 e 10 dicembre 2015 Cristina ...
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La riscossione delle entrate locali e le relative modalità di gestione SISTEMA EQUITALIA E INESIGIBILITA’ 3 e 10 dicembre 2015 Cristina Carpenedo 1
LA NORMA DI PROROGA DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 DL 35/2013 articolo 10 comma 2 ter (come sostituito dal dl 69/2013 articolo 53) legge 147/2013 art. 1 comma 610; legge 190/2014 art. 1 comma 642 10. "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2015.". Sembra ci sarà nuova proroga di sei mesi 2
PROROGA DELLA RISCOSSIONE SISTEMA EQUITALIA DL 203/005 ARTICOLO 3: AFFIDA LA FUNZIONE PUBBLICA DI RISCOSSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LA ESERCITA COM UNA SOCIETA’ PUBBLICA RISCOSSIONE SPA OGGI EQUITALIA + RISCOSSIONE SICILIA SPA + SCORPORATE FASE TRANSITORIA DI ACQUISIZIONE DELLE SOCIETA’ ESISTENTI CHE DOVEVA CONCLUDERSI AL 31.12. 2010 PER POI DARE VITA A UN REGIME CONCORRENZIALE ANCHE PER IL RUOLO/CARTELLA üEQUITALIA NORD üEQUITALIA CENTRO üEQUITALIA SUD üEQUITALIA SPA üEQUITALIA GIUSTIZIA 3
PROROGA DELLA RISCOSSIONE SOCIETA’ SCORPORATE La lettera a) del comma 24 stabilisce che “fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo, in presenza dei quali, tale iscrizione avviene di diritto”. b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 4
PROROGA DELLA RISCOSSIONE PROROGA EQUITALIA “fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica”. Anche in questo caso viene fatta salva la "diversa determinazione dell'ente creditore" 5
PROROGA DELLA RISCOSSIONE LA PROROGA DEI CONTRATTI Fino al 31 dicembre 2010 “possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. La proroga si rivolge a tutti i soggetti iscritti all’albo con l’intento di evitare disparità di trattamento e posizioni di favore per le società partecipate da Equitalia spa assistite da proroga automatica degli affidamenti 6
LE NORME DI PROROGA LA PROROGA TECNICA Riconosciuta dalla giurisprudenza come istituto eccezionale utilizzabile unicamente quando sia necessario assicurare continuità al servizio pubblico nelle more della ricerca del nuovo contraente Proroghe ripetute non appaiono legittime L’istituto va utilizzato con appropriata motivazione Consiglio di Stato 2882/2009 Tar Veneto 3637/2008 7
LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA’ 8
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE La disciplina è contenuta negli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/99 ARTICOLO 19, COMMA 1: “ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze”. 9
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo le modalità contenute nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999. L’articolo 1 del decreto dispone che “per i ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità prevista dall’articolo 19, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è redatta in conformità al modello di cui all’allegato 1; la trasmissione di tale comunicazione al soggetto creditore avviene con modalità centralizzate e, se effettuata in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 2” 10
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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ L’art. 2 del DM contiene “informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni” Comma 1.“per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall’articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in conformità alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2” Comma 1. “La trasmissione di tali informazioni avviene in via telematica o su supporto magnetico in conformità alle specifiche di cui all’allegato 2” 12
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA FR 0 Contiene le informazioni relative alla concessione FR 1 Record articolo di cartella. Per ogni articolo di ruolo contiene le informazioni sulla formazione della cartella, la notifica, la delega e le procedure esecutive FR 2 Record articolo provvedimento. Per ogni articolo di ruolo contiene le informazioni sui provvedimenti emessi dall’ente creditore FR 3 Record articolo riscossione. Per ogni articolo di ruolo contiene le informazioni sulla riscossione FR 4 Record quietanze. Riversamenti in Tesoreria da parte dei concessionari FR 9 Fine concessione. Contiene i totali riferiti all’intera concessione 13
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA RENDIWEB-MONITOR ENTI Formazione ruoli e provvedimenti on line e modalità di rendicontazione Convenzione gratuita per tre anni per: - servizio rendiweb - ricezione dati (inesigibilità e stato riscossione) - minuta ruolo e provvedimenti Legittima canale telematico (password) 14
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99 IL DISCARICO Il comma 2 dell’articolo 19 elenca le cause che costituiscono motivo di perdita del diritto proprio del concessionario/agente, di vedersi riconoscere il discarico della quota; dal diniego scaturirebbero le conseguenze contenute nel successivo articolo 20 a carico dell’Ag. Della R. L’accoglimento del discarico comporta per il comune: pagamento spese 15
LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99 IL DISCARICO – nuova disciplina Mancata notificazione della cartella nei termini previsti ((Mancata comunicazione dello stato delle procedure abrogata) Mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità (modificata) Mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio Vizi e irregolarità compiute dal concessionario nell’attività di notifica e nella procedura esecutiva üMODIFICHE RETROATTIVE 16
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 ART. 1 commi 682 a 688 il comma 682 modifica l’articolo 19 D. Lgs 112/99 Il comma 683 modifica l’articolo 20 D. Lgs 112/99 Il comma 684 contiene i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi poregressi Il comma 685 pone a cario dello stato il rimborso delle spese Il comma 686 contiene la norna ponte per le attività Equitalia Il comma 687 sposta i termini per il controllo da parte dell’ente impositore Il comma 688 estende retroattivamente la nuova disciplina dei controlli e fissa un limite di importo pari a 300 euro al di sotto dei quali non sarà possibile estendere i controlli dell’articolo 19 17
ANALISI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 19 RECANTE LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ E LE CAUSE DI DINIEGO AL DISCARICO SOLO PER COMUNI GESTITI DA EQUITALIA 18
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 1 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’ il comma 682 modifica l’articolo 19 D. Lgs 112/99 COMMA 1 DISPOSIZIONE AGGIORNATA Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa» 19
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEVE AVVENIRE entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. TRE ANNI +TERMINI SPECIALI PER IL PREGRESSO DATA DI CONSEGNA RUOLO E’ LA DATA DI ESECUTIVITA’ PER I TERMINI SPECIALI VEDI COMMA 684 20
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 LA COMUNICAZIONE INFORMATIVA Se alla scadenza del termine triennale le quote sono interessate a: - procedure esecutive o cautelari avviate - contenzioso pendente - accordi di ristrutturazione - transazioni fiscali e previdenziali in corso - insinuazione in procedure concorsuali ancora aperte - dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 DPR 602/73 üLA COMUNICAZIONE ASSUME VALORE INFORMATIVO DEVE ESSERE INTEGRATA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO DI CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ IN CORSO OVE LA QUOTA NON SIA RISCOSSA 21
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 2 lettera c) presentazione –modificata CARICHI PREGRESSI COMMA 684 LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 684 CARICHI PREGRESSI Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017 QUOTE AFFIDATE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2014 anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 - 1,2,3…ecc RISPETTO A 2014 + 1,2,3 … ecc RISPETTO A 2017 22
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 684 LEGGE 190/2014 Anno consegna ruolo Termine ul0mo di presentazione dell’inesigibilità Maturazione discarico e decorrenza controllo automa0co 2014 31 dicembre 2017 31 dicembre 2019 2013 31 dicembre 2018 31 dicembre 2020 2012 31 dicembre 2019 31 dicembre 2021 2011 31 dicembre 2020 31 dicembre 2022 2010 31 dicembre 2021 31 dicembre 2023 2009 31 dicembre 2022 31 dicembre 2024 2008 31 dicembre 2023 31 dicembre 2025 2007 31 dicembre 2024 31 dicembre 2026 2006 31 dicembre 2025 31 dicembre 2027 2005 31 dicembre 2026 31 dicembre 2028 2004 31 dicembre 2027 31 dicembre 2029 2003 31 dicembre 2028 31 dicembre 2030 2002 31 dicembre 2029 31 dicembre 2031 2001 31 dicembre 2030 31 dicembre 2032 2000 31 dicembre 2031 31 dicembre 2033 23
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 684 LEGGE 190/2014 RIMBORSO SPESE LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 684 secondo capoverso Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità. Decreto per erogazione rimborsi all’agente delle spese tabella ministeriale 21 novembre 2000 (spese per fermi, ipoteca, pignoramenti ecc) Da corrispondere in quote costanti per gli anni dal 2000 al 2010 tenuto conto dei nuovi termini di presentazione dei carichi pregressi ATTENZIONE NON VALE PER I COMUNI – VEDI COMMA 685 24
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 685 LEGGE 190/2014 RIMBORSO SPESE LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 685 685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. SOLO COMUNI ONERI A CARICO DELLO STATO PER LE SPESE MATURATE DAL 2000 AL 2013 685 SECONDO CAPOVERSO. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze 25
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 685 LEGGE 190/2014 RIMBORSO SPESE 685 TERZO CAPOVERSO A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. IN CASO DI DINIEGO AL DISCARICO DA PARTE DELL’ENTE LE SPESE OTTENUTE DALL’AGENTE CON IL MECCANISMO DEL PRIMO CAPOVERSO VANNO RIVERSATE ALLO STATO 26
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 685 LEGGE 190/2014 NORMA PONTE PER AZIONE EQUITALIA ANCHE IN CASO DI USCITA DAL MONDO DEI COMUNI LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 686 NORMA PONTE 686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia. L’AGENTE RESTA LEGITTIMATO A RISCUOTERE LE SOMME NON PAGATE FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI INESIGIBILITA’ ANCHE SULLE QUOTE DEGLI ENTI CHE CESSANO DI AVVALERSI DEL GRUPPO EQUITALIA ATTENZIONE!! LA NORMA NON COPRE TUTTE LE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’ARTICOLO 20 27
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 Comma 2 lettera a) termine notifica INVARIATA CAUSA DI DINIEGO LETTERA A) - NOTIFICA DOPO IL 31 OTTOBRE 2009 •mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il NONO mese successivo alla consegna del ruolo nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo •La lettera b) prevede l’utilizzo di avvisi bonari precedenti la cartella; la prima rata dell’avviso deve cadere entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna del ruolo, salvo altri termini fissati dalla convenzione 28
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 2 lettera b) abrogata CAUSA DINIEGO LETTERA B) ABROGATA Abrogata la lettera b) che individuava una specifica causa di diniego al discarico nella mancata comunicazione dello stato delle procedure b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze DECORRENZA RETROATTIVA 29
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 2 lettera c) presentazione -modificata CAUSA DINIEGO AL DISCARICO LETTERA C) - PRESENTAZIONE MODIFICA ALLA LETTERA C) c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario; DIVENTA c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge La regola sulla presentazione si trova ora al comma 1 che conferma i tre anni + le disposizioni speciali per i carichi pregressi Dal post riforma 99 a oggi i termini di presentazione delle comunicazioni sono sempre stati prorogati 30
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 2 lettera d) mancato svolgimento dell’azione esecutiva sui beni del debitore dopo le modifiche del DL 98/2011 - IDENTICA CAUSE DINIEGO AL DISCARICO LETTERA D) Art. 19 comma 2 Lettera d) mancato svolgimento azione esecutiva “il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall’ufficio ai sensi del comma 4” 31
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 2 lettera d - bis) mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni dell’ente di azioni esecutive o cautelari - IDENTICA CAUSE DINIEGO AL DISCARICO LETTERA D-BIS) d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4 Il comma 4 fa salvo il potere dell’ente impositore di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 32
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 2 lettera e) vizi ed irregolarità- IDENTICA CAUSE DINIEGO AL DISCARICO LETTERA E) “… sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura” Esempio: vizi di notifica, omessa notifica, sentenze su vizi di notifica che neutralizzino la cartella 33
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 3 DISCARICO AUTOMATICO - RISCRITTA RISCRITTO IL COMMA 3 SUL DISCARICO AUTOMATICO “Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate. DIVENTA Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore 34
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 3 DISCARICO AUTOMATICO - RISCRITTA PER LE COMUNICAZIONI PRESENTATE IN UNO STESSO ANNO SOLARE DISCARICO AUTOMATICO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO (esempio comunicazione di novembre 2018 – discarico automatico al 31.12.2020) A MENO CHE L’ENTE ENTRO TALE TERMINE NON ABBIA AVVIATO IL CONTROLLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore (parte modificata rispetto alla versione precedente che si riferiva all’erario CON IL DISCARICO NON SI NEUTRALIZZANO LE EVENTUALI PROCEDURE EFFETTUATE 35
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 3 – congelato il potere di controllo sui carichi pregressi e il discarico Legge 190/2014 articolo 1 comma 687 Norma eccezionale sui carichi pregressi che possono essere integrati fino alla scadenza della presentazione (vedi tabella) Il controllo dell’ente può partire solo quando saranno decorsi quei termini Il controllo è con le nuove REGOLE!!! 687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684 36
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 4 SEGNALAZIONE AZIONI - IDENTICA 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 37
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 4 SEGNALAZIONE AZIONI - IDENTICA ESERCITABILE IN OGNI MOMENTO FINO AL DISCARICO SEGNALARE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE AL FINE DI RISCUOTERE LE SOMME ISCRITTE A RUOLO Ai sensi della lettera d-bis non dare riscontro motivato alle segnalazioni comporta il diniego al discarico CONSIGLIO: inserirle nel regolamento come controllo puntuale Da utilizzare per le partite di interesse E’ un modo per aiutare la riscossione VEDI MODELLO 38
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 5 DOCUMENTAZIONE - IDENTICA 5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario. Obbligo di conservare la documentazione cartacea fino al discarico delle quote CHIEDERNE LA TRASMISSIONE 39
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 6 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - MODIFICATA “Fino al discarico di cui al comma 3, l’ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro 30 giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota". MODIFICATA 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione entro centoventi giorni della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota. 40
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 6 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - MODIFICATA 6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione entro centoventi giorni della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota. E’ circoscritta al controllo di merito che, ai sensi dell’articolo 20, non è generalizzato. Si inserisce nella procedura di controllo In caso di mancato riscontro comporta il diniego al discarico Per questa ragione si consiglia di utilizzarla con la formula del comma 1 dell’articolo 20 TERMINE RISPOSTA 120 GG MODELLO 41
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 6 bis ESECUZIONE PRONUNCE – NUOVO COMMA 6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione Si cerca di risolvere il problema del discarico della cartella in caso di sentenza. (L’ente non procedeva al discarico per timore di perdere il risarcimento se a sbagliare fosse l’agente di riscossione) riconosce che, in alternativa al discarico, è sufficiente l’adozione di provvedimenti alternativi a favore dell’esecuzione della sentenza. Con apposito atto l’ente dispone, nel caso di sentenza che annulla il carico, la non debenza delle somme dovuto per la cartella xxx sulla base della pronuncia. Ciò non toglie che possano residuare dei margini per la reiscrizione della posizione se non sono decaduti o prescritti i termini. 42
43 ANALISI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20 RECANTE LA PROCEDURA DI DISCARICO PER INESIGIBILITA’ SOLO PER COMUNI GESTITI DA EQUITALIA
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 1 primo capoverso – Riscritto LA COMUNICAZIONE AVVIO PROCED ARTICOLO 20 comma 1 - primo capoverso 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6 IINTRODUCE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO Si consiglia sul punto il rispetto degli elementi minimi previsti dall’articolo 8 della legge 241/90 inserendo le garanzie minime sul procedimento L’atto deve essere adottato dall’ufficio COMPETENTE che, in linea di principio, va individuato nell’ufficio che ha sottoscritto l’esecutività del ruolo. Possono esserci delle eccezioni nel caso in cui all’interno dell’organizzazione sia stato individuato un ufficio competente, la cui titolarità è opportuno venga indicata nell’atto stesso. L’atto deve inoltre essere notificato all’agente COMPETENTE 44
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 1 secondo capoverso – Riscritto L’ATTO DI CONTESTAZIONE ARTICOLO 20 comma 1 - secondo capoverso Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. DECADENZA: ENTRO 180 GG DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO O ENTRO 180 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (che deve avvenire entro 120 gg) Non è chiaro da quando decorrono i 180 gg dalla comunicazione di avvio: dall’invio o dalla consegna? Trattandosi di decadenza si consiglia dall’invio Si NOTIFICA apposito ATTO DI CONTESTAZIONE Entro 90 GIORNI l’agente può produrre OSSERVAZIONI 45
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 1 terzo capoverso – Riscritto L’ATTO DI CONTESTAZIONE ARTICOLO 20 comma 1 - terzo capoverso L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. ESPOSIZIONE ANALITICA DEI FATTI, DELLE OMISSIONI, DEI VIZI, DELLE IRREGOLARITA’ INQUADRARE LA CAUSA CHE SI OBIETTA: üIl termine di notifica indicato nella lettera a), üLo svolgimento dell’azione esecutiva ai sensi della lettera d) üNon aver dato seguito alla segnalazione dell’ente impositore ai sensi della lettera d- bis) üIl riscontro di vizi e irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva ai sensi della lettera e) DESCRIVERE LE CORRETTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 46
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 1 quarto capoverso – Riscritto AMMISSIONE O RIGETTO DISCARICO ARTICOLO 20 comma 1 - quarto capoverso Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. DECADENZA: decorsi i 90 gg per la presentazione di osservazioni da parte dell’agente, entro 60 giorni l’ufficio AMMETTE O RIFIUTA IL DISCARICO Provvedimento di ammissione al discarico Provvedimento di diniego al discarico QUALORA DALLE OSSERVAZIONI EMERGA la possibilità di riattivare PROFICUAMENTE le attività esecutive (pignoramento) l’ente ASSEGNA NUOVO TERMINE NON INFERIORE A 12 MESI e la decisione finale è riservata alla scadenza del termine 47
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 2 – Riscritto I CONTROLLI ARTICOLO 20 comma 2 I CONTROLLI Disposizione precedente 1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Sostituita dal nuovo comma 2 2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di Economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno IL CONTROLLO NON PUO’ ESSERE GENERALIZZATO MA DISCIPLINATO LA NORMA NON PARLA PIU’ DI CONTROLLO A CAMPIONE SERVE REGOLAMENTO PER DEFINIRE I CONTROLLI DI NORMA NON SUPERA IL 5% DELLE COMUNICAZIONI PRESENTATE IN UN ANNO 48
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 3 – I CONTROLLI SISTEMATICI 3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico. Nel nuovo sistema di controllo questa disposizione assume un valore diverso dal precedente La lettera c) indica i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità rinviando al comma 1 dell’art. 19 (3 anni + tabella per pregresso) Per questa fattispecie sembra esserci un controllo sistematico che fa scattare l’avvio al procedimento appena si verifica il mancato rispetto del termine (raffronto data consegna ruolo rispetto al terzo anno successivo). Il controllo segue comunque le regole del comma 1 dell’articolo 20 49
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 4 – DEFINIZIONE CONTROVERSIA - riscritto La definizione della controversia nel precedente articolo 20 prevedeva: Versamento entro 10 gg dalla notifica di ¼ della somma + interessi + spese Entro 90 giorni versamento del 50%+ spese e interessi della somma o ricorso alla Corte conti Nuovo comma 4 primo capoverso 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. entro 90 giorni 1/8 dell’importo a ruolo + spese + interessi oppure ricorso Corte Conti 50
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 4 – DEFINIZIONE CONTROVERSIA - riscritto Nuovo comma 4 secondo capoverso Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. NOVITA’: la norma definisce il dovuto anche in caso di mancata definizione agevolata o mancato ricorso: 1/3 dell’importo dovuto 51
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 6 – DOPO DISCARICO - riscritto Nuovo comma 5 (somme altri enti) Nuovo comma 6 6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere . Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 52
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20 comma 6 – DOPO DISCARICO - riscritto • Che valore attribuire a questa prescrizione decennale? Sembra che il legislatore abbia individuato una prescrizione da applicare sulle partite sottoposte a discarico che potranno essere ancora poste in riscossione se, dalla data dell’ultima azione intrapresa mediante notifica di un qualsiasi atto volto a riattivare la pretesa, non siano trascorsi dieci anni • E’ previsto un decreto del mef per l’affidamento delle somme • L’azione va preceduta da notifica di avviso di intimazione • Non è una reiscrizione nei ruoli ma una ripresa della procedura • La versione precedente parlava di reiscrizione nel ruolo!! • GRANDE NOVITA’ NORMATIVA: IL DISCARICO NON CANCELLA L’ISCRIZIONE A RUOLO! Come se il discarico fosse diventato una questione puramente interna riguardante il rapporto tra ente creditore e agente 53
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 688 modifica l’ articolo 20 RETROATTIVITA’ E LIMITE 300 EURO 688. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo IL COMMA 684 RIGUARDA I CARICHI PREGRESSI Tutte le nuove regole valgono sui ruoli dal 1999 a oggi come se le regole viste fino ad oggi non fossero mai scritte 54
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’ LEGGE 190/2014 art. 1 comma 688 modifica l’ articolo 20 RETROATTIVITA’ E LIMITE 300 EURO Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/ CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19. SI TRATTA DI NORMA SPECIALE Si ritiene non sia superabile con il regolamento di controllo E’ retroattiva in quanto inserita nel comma della retroattività Sui giornali è stata presentata come SANATORIA sulle cartelle fino a 300 euro In realtà l’agente può agire MA NON RISARCIRA’ MAI I DANNI PER L’INATTIVITA’ nemmeno su errore di procedura Si può ipotizzare di discaricare i carichi fino a 300 euro presenti in comunicazioni di inesigibilità per riprendere la riscossione: COSTRUIRE APPOSITA DETERMINA COSTI/ BENEFICI 55
Regolamento controllo Equitalia TIPOLOGIA DI CONTROLLI: 1)A campione di norma effettuati nella misura del (5% , 10%...) 2)Il controllo puntuale: su carichi per importi sopra euro…; carichi oggetto di contenzioso, carichi sui quali è stata effettuata la segnalazione 3)Controllo sistematico sul termine di presentazione 4)Verifiche sullo stato della riscossione al fine di inviare segnalazioni di azioni cautelari ed esecutive Le prime tre casistiche possono essere avviate dopo la scadenza di presentazione (vedi tabella) La quarta va avviata da subito per migliorare la riscossione 56
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