La riscossione delle entrate locali e le relative modalità di gestione - SISTEMA EQUITALIA E INESIGIBILITA' 3 e 10 dicembre 2015 Cristina ...

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La riscossione delle entrate locali e le relative modalità di gestione - SISTEMA EQUITALIA E INESIGIBILITA' 3 e 10 dicembre 2015 Cristina ...
La riscossione delle entrate locali
e le relative modalità di gestione

SISTEMA EQUITALIA E INESIGIBILITA’

3 e 10 dicembre 2015
Cristina Carpenedo

                       1
LA NORMA DI PROROGA DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA
                FINO AL 31 DICEMBRE 2015

DL 35/2013 articolo 10 comma 2 ter (come sostituito dal dl 69/2013 articolo
53) legge 147/2013 art. 1 comma 610; legge 190/2014 art. 1 comma 642

10. "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della
disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo
Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla
riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2015.".

Sembra ci sarà nuova proroga di sei mesi

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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
               SISTEMA EQUITALIA
DL 203/005 ARTICOLO 3: AFFIDA LA FUNZIONE PUBBLICA DI RISCOSSIONE
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LA ESERCITA COM UNA SOCIETA’
PUBBLICA
RISCOSSIONE SPA OGGI EQUITALIA + RISCOSSIONE SICILIA SPA +
SCORPORATE
FASE TRANSITORIA    DI ACQUISIZIONE DELLE SOCIETA’ ESISTENTI CHE
DOVEVA CONCLUDERSI AL 31.12. 2010 PER POI DARE VITA A UN REGIME
CONCORRENZIALE ANCHE PER IL RUOLO/CARTELLA
üEQUITALIA NORD
üEQUITALIA CENTRO
üEQUITALIA SUD
üEQUITALIA SPA
üEQUITALIA GIUSTIZIA

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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
                          SOCIETA’ SCORPORATE

La lettera a) del comma 24 stabilisce che “fino al 31 dicembre 2010 ed in
mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono
gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime
possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo, in presenza dei quali, tale iscrizione
avviene di diritto”.
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata
con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente
locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate
entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
                  PROROGA EQUITALIA

“fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi
del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle
società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di
procedure di gara ad evidenza pubblica”.

Anche in questo caso viene fatta salva la "diversa determinazione dell'ente
creditore"

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PROROGA DELLA RISCOSSIONE
                  LA PROROGA DEI CONTRATTI

Fino al 31 dicembre 2010 “possono essere prorogati i contratti in corso tra
gli enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

La proroga si rivolge a tutti i soggetti iscritti all’albo con l’intento di evitare
disparità di trattamento e posizioni di favore per le società partecipate da
Equitalia spa assistite da proroga automatica degli affidamenti

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LE NORME DI PROROGA
                      LA PROROGA TECNICA

Riconosciuta dalla giurisprudenza come istituto eccezionale utilizzabile
unicamente quando sia necessario assicurare continuità al servizio pubblico
nelle more della ricerca del nuovo contraente

Proroghe ripetute non appaiono legittime

L’istituto va utilizzato con appropriata motivazione

Consiglio di Stato 2882/2009

Tar Veneto 3637/2008

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LE COMUNICAZIONI DI
   INESIGIBILITA’

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

La disciplina è contenuta negli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/99

ARTICOLO 19, COMMA 1: “ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una
comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa
con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze”.

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
                    articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99
                LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’

La comunicazione di inesigibilità dovrà essere redatta e trasmessa secondo
le modalità contenute nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999.

L’articolo 1 del decreto dispone che “per i ruoli sottoscritti
successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità
prevista dall’articolo 19, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è
redatta in conformità al modello di cui all’allegato 1; la trasmissione di tale
comunicazione al soggetto creditore avviene con modalità centralizzate e, se
effettuata in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui
all’allegato 2”

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
                articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99
            LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’

L’art. 2 del DM contiene “informazioni relative allo svolgimento del servizio e
all’andamento delle riscossioni”

Comma 1.“per i ruoli di cui al comma 1 le informazioni previste dall’articolo
36, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono fornite dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione in relazione alle singole
quote comprese nei ruoli ad essi consegnati in uno stesso mese e in
conformità alle specifiche tecniche di cui allo stesso allegato 2”

Comma 1. “La trasmissione di tali informazioni avviene in via telematica o su
supporto magnetico in conformità alle specifiche di cui all’allegato 2”

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
                    articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99
                 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA

FR 0 Contiene le informazioni relative alla concessione
FR 1 Record articolo di cartella. Per ogni articolo di ruolo contiene le
informazioni sulla formazione della cartella, la notifica, la delega e le
procedure esecutive

FR 2 Record articolo provvedimento. Per ogni articolo di ruolo contiene le
informazioni sui provvedimenti emessi dall’ente creditore

FR 3 Record articolo riscossione. Per ogni articolo di ruolo contiene le
informazioni sulla riscossione
FR 4 Record quietanze. Riversamenti in Tesoreria da parte dei concessionari

FR 9 Fine concessione. Contiene i totali riferiti all’intera concessione

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
                    articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99
                 LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
                    articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99
                              IL DISCARICO

Il comma 2 dell’articolo 19 elenca le cause che costituiscono motivo di perdita
del diritto proprio del concessionario/agente, di vedersi riconoscere il
discarico della quota;

dal diniego scaturirebbero le conseguenze contenute nel successivo articolo
20 a carico dell’Ag. Della R.

L’accoglimento del discarico comporta per il comune: pagamento spese

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LE INESIGIBILITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
                        articolo 19 e 20 del D.Lgs 112/99
                       IL DISCARICO – nuova disciplina

Mancata notificazione della cartella nei termini previsti

((Mancata comunicazione dello stato delle procedure abrogata)

Mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo,

della comunicazione di inesigibilità   (modificata)
Mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente

Mancato svolgimento delle attività conseguenti a segnalazioni di azioni
esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio

Vizi e irregolarità compiute dal concessionario nell’attività di notifica e nella
procedura esecutiva

üMODIFICHE RETROATTIVE

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
            LEGGE 190/2014 ART. 1 commi 682 a 688

il comma 682 modifica l’articolo 19 D. Lgs 112/99
Il comma 683 modifica l’articolo 20 D. Lgs 112/99

Il comma 684 contiene i termini di presentazione delle comunicazioni di
inesigibilità dei carichi poregressi
Il comma 685 pone a cario dello stato il rimborso delle spese

Il comma 686 contiene la norna ponte per le attività Equitalia

Il comma 687 sposta i termini per il controllo da parte dell’ente impositore
Il comma 688 estende retroattivamente la nuova disciplina dei controlli e
fissa un limite di importo pari a 300 euro al di sotto dei quali non sarà
possibile estendere i controlli dell’articolo 19

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ANALISI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 19

   RECANTE LA COMUNICAZIONE DI

          INESIGIBILITA’ E

  LE CAUSE DI DINIEGO AL DISCARICO

SOLO PER COMUNI GESTITI DA EQUITALIA

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
          LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19 comma 1

LA COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’
il comma 682 modifica l’articolo 19 D. Lgs 112/99 COMMA 1
DISPOSIZIONE AGGIORNATA
Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica,
all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa
con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La
comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da
procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o
transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte,
ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione
assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle
attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»

                                                19
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
            LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19

LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEVE AVVENIRE entro il terzo
anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente
previsto da specifiche disposizioni di legge.

TRE ANNI +TERMINI SPECIALI PER IL PREGRESSO

DATA DI CONSEGNA RUOLO E’ LA DATA DI ESECUTIVITA’

PER I TERMINI SPECIALI VEDI COMMA 684

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
            LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19

LA COMUNICAZIONE INFORMATIVA
Se alla scadenza del termine triennale le quote sono interessate a:
  - procedure esecutive o cautelari avviate
  - contenzioso pendente
  - accordi di ristrutturazione
  - transazioni fiscali e previdenziali in corso
  - insinuazione in procedure concorsuali ancora aperte
  - dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 DPR 602/73

üLA COMUNICAZIONE ASSUME VALORE INFORMATIVO
DEVE ESSERE INTEGRATA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO DI CHIUSURA
DELL’ATTIVITA’ IN CORSO OVE LA QUOTA NON SIA RISCOSSA

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
                 LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
      comma 2 lettera c) presentazione –modificata CARICHI PREGRESSI COMMA 684

LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 684 CARICHI PREGRESSI

Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della
riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori
che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono
presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per
quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo
dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017
QUOTE AFFIDATE DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2014
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società
del Gruppo Equitalia
per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017
- 1,2,3…ecc RISPETTO A 2014 + 1,2,3 … ecc RISPETTO A 2017

                                       22
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 684
                                      LEGGE 190/2014
Anno consegna ruolo        Termine ul0mo di presentazione dell’inesigibilità    Maturazione discarico
                                        e decorrenza controllo                       automa0co

       2014                            31 dicembre 2017                        31 dicembre 2019
       2013                            31 dicembre 2018                        31 dicembre 2020

       2012                            31 dicembre 2019                        31 dicembre 2021

       2011                            31 dicembre 2020                        31 dicembre 2022

       2010                            31 dicembre 2021                        31 dicembre 2023

       2009                            31 dicembre 2022                        31 dicembre 2024

       2008                            31 dicembre 2023                        31 dicembre 2025

       2007                            31 dicembre 2024                        31 dicembre 2026

       2006                            31 dicembre 2025                        31 dicembre 2027

       2005                            31 dicembre 2026                        31 dicembre 2028

       2004                            31 dicembre 2027                        31 dicembre 2029

       2003                            31 dicembre 2028                        31 dicembre 2030

       2002                            31 dicembre 2029                        31 dicembre 2031

       2001                            31 dicembre 2030                        31 dicembre 2032

       2000                            31 dicembre 2031                        31 dicembre 2033

                                              23
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 684 LEGGE
             190/2014 RIMBORSO SPESE
LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 684 secondo capoverso
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità
per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di
cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001,
concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da
corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle
relative comunicazioni di inesigibilità.
Decreto per erogazione rimborsi all’agente delle spese tabella ministeriale 21
novembre 2000 (spese per fermi, ipoteca, pignoramenti ecc)
Da corrispondere in quote costanti per gli anni dal 2000 al 2010 tenuto conto
dei nuovi termini di presentazione dei carichi pregressi
ATTENZIONE NON VALE PER I COMUNI – VEDI COMMA 685

                                     24
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 685 LEGGE 190/2014
                              RIMBORSO SPESE

LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 685

685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della
riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure
poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in
venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato.
SOLO COMUNI
ONERI A CARICO DELLO STATO PER LE SPESE MATURATE DAL 2000 AL
2013

685 SECONDO CAPOVERSO. A tale fine, fatte salve le anticipazioni
eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo
2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze

                                     25
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 685 LEGGE 190/2014
                            RIMBORSO SPESE

685 TERZO CAPOVERSO
A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative
alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse
all'entrata del bilancio dello Stato.

IN CASO DI DINIEGO AL DISCARICO DA PARTE DELL’ENTE LE SPESE
OTTENUTE DALL’AGENTE CON IL MECCANISMO DEL PRIMO
CAPOVERSO VANNO RIVERSATE ALLO STATO

                                  26
CARICHI PREGRESSI ART. 1 COMMA 685 LEGGE 190/2014
NORMA PONTE PER AZIONE EQUITALIA ANCHE IN CASO DI USCITA
DAL MONDO DEI COMUNI

LEGGE 190/2014 ART. 1 COMMA 686 NORMA PONTE

686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684,
l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme
non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o
cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia.
L’AGENTE RESTA LEGITTIMATO A RISCUOTERE LE SOMME NON PAGATE
FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI INESIGIBILITA’
ANCHE SULLE QUOTE DEGLI ENTI CHE CESSANO DI AVVALERSI DEL
GRUPPO EQUITALIA
ATTENZIONE!! LA NORMA NON COPRE TUTTE LE ATTIVITA’ PREVISTE
NELL’ARTICOLO 20

                                    27
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
      LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
         Comma 2 lettera a) termine notifica INVARIATA

CAUSA DI DINIEGO LETTERA A) - NOTIFICA
DOPO IL 31 OTTOBRE 2009

•mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di
pagamento, entro il NONO mese successivo alla consegna del ruolo
nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima
rata indicata nel ruolo

•La lettera b) prevede l’utilizzo di avvisi bonari precedenti la cartella; la prima
rata dell’avviso deve cadere entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo
alla consegna del ruolo, salvo altri termini fissati dalla convenzione

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
    LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
                comma 2 lettera b) abrogata

CAUSA DINIEGO LETTERA B) ABROGATA

Abrogata la lettera b) che individuava una specifica causa di diniego al
discarico nella mancata comunicazione dello stato delle procedure
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con
cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote
comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e'
effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto
del Ministero delle finanze

DECORRENZA RETROATTIVA

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
            LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
                comma 2 lettera c) presentazione -modificata
CAUSA DINIEGO AL DISCARICO LETTERA C) - PRESENTAZIONE
MODIFICA ALLA LETTERA C)
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della
comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è' soggetta a
successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono
ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

DIVENTA
c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1
entro i termini stabiliti dalla legge
La regola sulla presentazione si trova ora al comma 1 che conferma i tre anni + le disposizioni
speciali per i carichi pregressi
Dal post riforma 99 a oggi i termini di presentazione delle comunicazioni sono sempre stati
prorogati

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
              LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
comma 2 lettera d) mancato svolgimento dell’azione esecutiva sui beni del debitore dopo
                      le modifiche del DL 98/2011 - IDENTICA

CAUSE DINIEGO AL DISCARICO LETTERA D)
Art. 19 comma 2 Lettera d) mancato svolgimento azione esecutiva

“il mancato svolgimento dell’azione esecutiva, diversa dall’espropriazione
mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del
pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, a
meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito
iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata
dall’ufficio ai sensi del comma 4”

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
        LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
  comma 2 lettera d - bis) mancato svolgimento delle attività conseguenti a
     segnalazioni dell’ente di azioni esecutive o cautelari - IDENTICA
CAUSE DINIEGO AL DISCARICO LETTERA D-BIS)

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di
azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4
Il comma 4 fa salvo il potere dell’ente impositore di comunicare al
concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di
segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
       LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
          comma 2 lettera e) vizi ed irregolarità- IDENTICA

CAUSE DINIEGO AL DISCARICO LETTERA E)

“… sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del
diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della
cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che gli
stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno
influito sull’esito della procedura”

Esempio: vizi di notifica, omessa notifica, sentenze su vizi di notifica che
neutralizzino la cartella

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
          LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
             comma 3 DISCARICO AUTOMATICO - RISCRITTA

RISCRITTO IL COMMA 3 SUL DISCARICO AUTOMATICO
      “Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il
concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati
dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
DIVENTA
      Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono
soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente
della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le
quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi
dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
    LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
       comma 3 DISCARICO AUTOMATICO - RISCRITTA

PER LE COMUNICAZIONI PRESENTATE IN UNO STESSO ANNO SOLARE
DISCARICO AUTOMATICO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO
ANNO SUCCESSIVO (esempio comunicazione di novembre 2018 –
discarico automatico al 31.12.2020)
A MENO CHE L’ENTE ENTRO TALE TERMINE NON ABBIA AVVIATO IL
CONTROLLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 20

I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture
patrimoniali dell'ente creditore (parte modificata rispetto alla versione
precedente che si riferiva all’erario

CON IL DISCARICO NON SI NEUTRALIZZANO LE EVENTUALI
PROCEDURE EFFETTUATE

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      LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
  comma 3 – congelato il potere di controllo sui carichi pregressi e il
                             discarico
Legge 190/2014 articolo 1 comma 687
Norma eccezionale sui carichi pregressi che possono essere integrati fino
alla scadenza della presentazione (vedi tabella)
Il controllo dell’ente può partire solo quando saranno decorsi quei termini
Il controllo è con le nuove REGOLE!!!

687. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684,
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In
tale caso, il controllo di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo,
può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
     LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
        comma 4 SEGNALAZIONE AZIONI - IDENTICA

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere
dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da
sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché
conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui
all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
         LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
            comma 4 SEGNALAZIONE AZIONI - IDENTICA

ESERCITABILE IN OGNI MOMENTO FINO AL DISCARICO
SEGNALARE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
AL FINE DI RISCUOTERE LE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Ai sensi della lettera d-bis non dare riscontro motivato alle segnalazioni
comporta il diniego al discarico
CONSIGLIO: inserirle nel regolamento come controllo puntuale

Da utilizzare per le partite di interesse
E’ un modo per aiutare la riscossione
VEDI MODELLO

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
        LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
             comma 5 DOCUMENTAZIONE - IDENTICA

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in
essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote,
dallo stesso concessionario.

Obbligo di conservare la documentazione cartacea fino al discarico delle
quote

CHIEDERNE LA TRASMISSIONE

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         comma 6 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - MODIFICATA

“Fino al discarico di cui al comma 3, l’ufficio può richiedere al concessionario la
trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa
documentazione presso il concessionario; se entro 30 giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale
documentazione perde il diritto al discarico della quota".
MODIFICATA
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la
trasmissione entro centoventi giorni della documentazione relativa alle quote per
le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della
stessa documentazione presso il concessionario; se entro tale termine dalla
richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale
documentazione perde il diritto al discarico della quota.

                                      40
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
          LEGGE 190/2014 art. 1 comma 682 modifica l’ articolo 19
          comma 6 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - MODIFICATA

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la
trasmissione entro centoventi giorni della documentazione relativa alle quote per le quali
intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa
documentazione presso il concessionario; se entro tale termine dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione
perde il diritto al discarico della quota.

E’ circoscritta al controllo di merito che, ai sensi dell’articolo 20, non è generalizzato. Si
inserisce nella procedura di controllo
In caso di mancato riscontro comporta il diniego al discarico
Per questa ragione si consiglia di utilizzarla con la formula del comma 1 dell’articolo 20
TERMINE RISPOSTA 120 GG
MODELLO

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       comma 6 bis ESECUZIONE PRONUNCE – NUOVO COMMA

6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote
affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese
nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione
Si cerca di risolvere il problema del discarico della cartella in caso di
sentenza. (L’ente non procedeva al discarico per timore di perdere il
risarcimento se a sbagliare fosse l’agente di riscossione)
riconosce che, in alternativa al discarico, è sufficiente l’adozione di
provvedimenti alternativi a favore dell’esecuzione della sentenza. Con
apposito atto l’ente dispone, nel caso di sentenza che annulla il carico, la non
debenza delle somme dovuto per la cartella xxx sulla base della pronuncia.
Ciò non toglie che possano residuare dei margini per la reiscrizione della
posizione se non sono decaduti o prescritti i termini.

                                  42
43
     ANALISI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 20 RECANTE LA PROCEDURA DI

                    DISCARICO PER INESIGIBILITA’

               SOLO PER COMUNI GESTITI DA EQUITALIA
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
      LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
   comma 1 primo capoverso – Riscritto LA COMUNICAZIONE AVVIO
                             PROCED
ARTICOLO 20 comma 1 - primo capoverso
1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo
con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di
avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione
della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6
IINTRODUCE LA COMUNICAZIONE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO
Si consiglia sul punto il rispetto degli elementi minimi previsti dall’articolo 8 della
legge 241/90 inserendo le garanzie minime sul procedimento
L’atto deve essere adottato dall’ufficio COMPETENTE che, in linea di principio, va
individuato nell’ufficio che ha sottoscritto l’esecutività del ruolo. Possono esserci
delle eccezioni nel caso in cui all’interno dell’organizzazione sia stato individuato
un ufficio competente, la cui titolarità è opportuno venga indicata nell’atto stesso.
L’atto deve inoltre essere notificato all’agente COMPETENTE

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
        LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
    comma 1 secondo capoverso – Riscritto L’ATTO DI CONTESTAZIONE

ARTICOLO 20 comma 1 - secondo capoverso
Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere
a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento,
o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della
documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente
della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni.
DECADENZA: ENTRO 180 GG DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO O ENTRO 180
GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (che deve avvenire entro
120 gg)
Non è chiaro da quando decorrono i 180 gg dalla comunicazione di avvio: dall’invio o dalla
consegna? Trattandosi di decadenza si consiglia dall’invio
Si NOTIFICA apposito ATTO DI CONTESTAZIONE
Entro 90 GIORNI l’agente può produrre OSSERVAZIONI

                                          45
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
          LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
       comma 1 terzo capoverso – Riscritto L’ATTO DI CONTESTAZIONE

ARTICOLO 20 comma 1 - terzo capoverso
L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle
omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle
corrette modalità di svolgimento dell'attività.
ESPOSIZIONE ANALITICA DEI FATTI, DELLE OMISSIONI, DEI VIZI, DELLE
IRREGOLARITA’
INQUADRARE LA CAUSA CHE SI OBIETTA:
üIl termine di notifica indicato nella lettera a),
üLo svolgimento dell’azione esecutiva ai sensi della lettera d)
üNon aver dato seguito alla segnalazione dell’ente impositore ai sensi della lettera d-
bis)
üIl riscontro di vizi e     irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di
pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva ai sensi della lettera e)
DESCRIVERE LE CORRETTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’

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NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
               LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
       comma 1 quarto capoverso – Riscritto AMMISSIONE O RIGETTO DISCARICO

ARTICOLO 20 comma 1 - quarto capoverso
Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il
discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte
facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna
all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di
nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
DECADENZA: decorsi i 90 gg per la presentazione di osservazioni da parte dell’agente,
entro 60 giorni l’ufficio AMMETTE O RIFIUTA IL DISCARICO
Provvedimento di ammissione al discarico
Provvedimento di diniego al discarico
QUALORA DALLE OSSERVAZIONI EMERGA la possibilità di riattivare PROFICUAMENTE
le attività esecutive (pignoramento) l’ente ASSEGNA NUOVO TERMINE NON INFERIORE A
12 MESI e la decisione finale è riservata alla scadenza del termine

                                            47
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
                LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
                         comma 2 – Riscritto I CONTROLLI

ARTICOLO 20 comma 2 I CONTROLLI
      Disposizione precedente
1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione sulla base dei criteri stabiliti da
ciascun ente creditore.
      Sostituita dal nuovo comma 2
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di
Economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e,
di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di
inesigibilità presentate in ciascun anno
IL CONTROLLO NON PUO’ ESSERE GENERALIZZATO MA DISCIPLINATO
LA NORMA NON PARLA PIU’ DI CONTROLLO A CAMPIONE
SERVE REGOLAMENTO PER DEFINIRE I CONTROLLI
DI NORMA NON SUPERA IL 5% DELLE COMUNICAZIONI PRESENTATE IN UN ANNO

                                               48
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
        LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
               comma 3 – I CONTROLLI SISTEMATICI

3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo
19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo
immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al
discarico.
Nel nuovo sistema di controllo questa disposizione assume un valore diverso
dal precedente
La lettera c) indica i termini di presentazione delle comunicazioni di
inesigibilità rinviando al comma 1 dell’art. 19 (3 anni + tabella per pregresso)
Per questa fattispecie sembra esserci un controllo sistematico che fa scattare
l’avvio al procedimento appena si verifica il mancato rispetto del termine
(raffronto data consegna ruolo rispetto al terzo anno successivo).
Il controllo segue comunque le regole del comma 1 dell’articolo 20

                                  49
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
         LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
          comma 4 – DEFINIZIONE CONTROVERSIA - riscritto

La definizione della controversia nel precedente articolo 20 prevedeva:
Versamento entro 10 gg dalla notifica di ¼ della somma + interessi + spese
Entro 90 giorni versamento del 50%+ spese e interessi della somma o ricorso alla Corte
conti
Nuovo comma 4 primo capoverso
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al
comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con
il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine
ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e
alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente
creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei
conti.
entro 90 giorni 1/8 dell’importo a ruolo + spese + interessi oppure ricorso Corte Conti

                                         50
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
        LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
         comma 4 – DEFINIZIONE CONTROVERSIA - riscritto

Nuovo comma 4 secondo capoverso
Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la
somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo
iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo
precedente.
NOVITA’: la norma definisce il dovuto anche in caso di mancata definizione
agevolata o mancato ricorso: 1/3 dell’importo dovuto

                                 51
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
         LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
               comma 6 – DOPO DISCARICO - riscritto

Nuovo comma 5 (somme altri enti)
Nuovo comma 6
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale
individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi
reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non
sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di
economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme,
comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a
esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere . Le
modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della
riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto
dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.

                                    52
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
         LEGGE 190/2014 art. 1 comma 683 modifica l’ articolo 20
               comma 6 – DOPO DISCARICO - riscritto

•   Che valore attribuire a questa prescrizione decennale? Sembra che il
    legislatore abbia individuato una prescrizione da applicare sulle partite
    sottoposte a discarico che potranno essere ancora poste in riscossione
    se, dalla data dell’ultima azione intrapresa mediante           notifica di un
    qualsiasi atto volto a riattivare la pretesa, non siano trascorsi dieci anni
•   E’ previsto un decreto del mef per l’affidamento delle somme
•   L’azione va preceduta da notifica di avviso di intimazione
•   Non è una reiscrizione nei ruoli ma una ripresa della procedura
•   La versione precedente parlava di reiscrizione nel ruolo!!
•   GRANDE NOVITA’ NORMATIVA: IL DISCARICO NON CANCELLA
    L’ISCRIZIONE A RUOLO! Come se il discarico fosse diventato una
    questione puramente interna riguardante il rapporto tra ente creditore e
    agente

                                   53
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
         LEGGE 190/2014 art. 1 comma 688 modifica l’ articolo 20
                RETROATTIVITA’ E LIMITE 300 EURO

688. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684
del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai
commi 682 e 683 del presente articolo

IL COMMA 684 RIGUARDA I CARICHI PREGRESSI

Tutte le nuove regole valgono sui ruoli dal 1999 a oggi come se le regole
viste fino ad oggi non fossero mai scritte

                                   54
NUOVA DISCIPLINA DELLE INESIGIBILITA’
                LEGGE 190/2014 art. 1 comma 688 modifica l’ articolo 20
                       RETROATTIVITA’ E LIMITE 300 EURO

Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle
risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/
CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
SI TRATTA DI NORMA SPECIALE
Si ritiene non sia superabile con il regolamento di controllo
E’ retroattiva in quanto inserita nel comma della retroattività
Sui giornali è stata presentata come SANATORIA sulle cartelle fino a 300 euro
In realtà l’agente può agire MA NON RISARCIRA’ MAI I DANNI PER L’INATTIVITA’ nemmeno
su errore di procedura
Si può ipotizzare di discaricare i carichi fino a 300 euro presenti in comunicazioni di
inesigibilità per riprendere la riscossione: COSTRUIRE APPOSITA DETERMINA COSTI/
BENEFICI

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Regolamento controllo Equitalia

TIPOLOGIA DI CONTROLLI:
1)A campione di norma effettuati nella misura del (5% , 10%...)
2)Il controllo puntuale: su carichi per importi sopra euro…; carichi oggetto di
contenzioso, carichi sui quali è stata effettuata la segnalazione
3)Controllo sistematico sul termine di presentazione
4)Verifiche sullo stato della riscossione al fine di inviare segnalazioni di
azioni cautelari ed esecutive

Le prime tre casistiche possono essere avviate dopo la scadenza di
presentazione (vedi tabella)
La quarta va avviata da subito per migliorare la riscossione

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