CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - Celva
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Allegato all’oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA XVI LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 29 Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia. presentata da MANFRIN, AGGRAVI, BRUNOD, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, LAVY, PERRON, PLANAZ, SAMMARITANI E SPELGATTI il 28 giugno 2021
Atti del Consiglio 2 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 RELAZIONE fisico e sensazione di debolezza". Per superare alcune criticità e limiti dei criteri diagnostici, nel 2010 sono stati pubblicati i La fibromialgia (o sindrome fibromialgica) nuovi criteri ACR per la diagnosi di è una malattia reumatologica caratterizzata Sindrome Fibromialgica, i quali permettono da dolore muscolo-scheletrico cronico di porre diagnosi in assenza della diffuso e un insieme di sintomi somatici che valutazione dei Tender Points, ponendo includono principalmente disturbi del l’accento su una lista di altri sintomi quali sonno, disfunzioni cognitive, rigidità, l’affaticabilità, il sonno non ristoratore e i affaticamento e alterazioni del tono sintomi cognitivi, così come anche cefalea, dell'umore che compromettono la qualità di depressione e dolore addominale. vita di chi ne è affetto. Le cause di questa patologia sono ad oggi sconosciute e il La dichiarazione del Parlamento europeo percorso di diagnosi risulta difficile. del 13 gennaio 2009 invitava gli Stati Tuttavia questa malattia colpisce membri dell'Unione europea a: approssimativamente 1,5 - 2 milioni di a) mettere a punto una strategia comunitaria italiani e insorge prevalentemente nelle per la fibromialgia in modo da persone di sesso femminile in età adulta con riconoscere questa sindrome come una un rapporto uomo-donna di 1 a 8. L’età malattia; media di insorgenza dei primi sintomi di b) favorire la consapevolezza della malattia fibromialgia si situa intorno ai 35 anni (con e l'accesso degli operatori sanitari e dei la comparsa di dolori generalizzati anche a pazienti alle informazioni, sostenendo riposo, irritabilità e stanchezza), per poi campagne di sensibilizzazione a livello aggravarsi tra i 45 ed i 55 anni di età circa. nazionale; c) incoraggiare e migliorare l'accesso alla L'Organizzazione mondiale della sanità ha diagnosi e ai trattamenti; riconosciuto l'esistenza della fibromialgia d) promuovere lo sviluppo di programmi nel 1992 e il 24 gennaio 2007 una revisione per la raccolta di dati sulla fibromialgia. dell'ICD-10 (International classification of the disease) ha definitivamente classificato Sebbene siano passati parecchi anni tale malattia con il codice M-79.7 all'interno dall'inserimento da parte dell'OMS della del capitolo "Malattie del sistema fibromialgia nel Manuale di classificazione muscolare e connettivo"; tale nuova internazionale delle malattie e benché altre classificazione ICD-10 è entrata in vigore organizzazioni mediche di carattere negli Stati Uniti a partire dal 1° ottobre internazionale la ritengano una malattia 2015. I due principali criteri diagnostici cronica, ancora oggi non tutti i paesi relativi a tale sindrome, fissati membri dell’Unione europea condividono dall'American College of rheumathology tale posizione, e tra essi c'è anche l'Italia. (ACR) nel 1990, sono il dolore diffuso perdurante per almeno tre mesi e la Il Servizio sanitario nazionale, ad oggi, non concomitante presenza di almeno 11 dei 18 riconosce la fibromialgia tra le malattie "tender point" specifici. Nella dichiarazione croniche invalidanti per le quali è prevista di Copenaghen del 1992 sono stati ampliati l'esenzione dalla compartecipazione alla i criteri diagnostici includendo spesa sanitaria. "affaticamento perdurante, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, mal di Con la deliberazione n. 445 del 27 marzo testa, vescica iperattiva, dismenorrea, 2015, la Giunta regionale ha riconosciuto la ipersensibilità al freddo, fenomeno di fibromialgia come patologia degna di Raynoud, sindrome delle gambe senza attenzione e ha dettato le relative direttive riposo, quadro atipico di intorpidimento e all'Azienda USL della Valle d'Aosta. A formicolio, scarsa resistenza all'esercizio questa delibera ha fatto seguito una delibera
Atti del Consiglio 3 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 di pari tenore dell'USL, con la quale si dava delle quali consistono nel favorire l'accesso corso all'impegno. Impegno che prevedeva, dei malati di tale sindrome ai servizi e alle tra l'altro, la relazione entro il 31 dicembre prestazioni erogate dal servizio sanitario di ogni anno dei risultati dell'applicazione regionale e nell'adottare, per i malati della delibera della Giunta, anche con residenti sul territorio regionale, riferimento ai tempi di attesa precedenti la provvedimenti finalizzati all'esenzione diagnosi, ai volumi delle prestazioni dalla partecipazione al costo per le erogate, ai costi sostenuti, il tutto con il fine prestazioni stesse. di monitorare la diffusione e la gravità della patologia nella popolazione e valutare L'articolo 2 dispone che, entro centoventi un'eventuale introduzione di esenzioni per giorni dall'entrata in vigore della legge, la le prestazioni correlate a tale patologia. Giunta regionale adotti una deliberazione che detti disposizioni per la cura e la tutela Con la deliberazione n. 281 del 17 aprile dei soggetti colpiti da fibromialgia. 2020, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha istituito, a partire dal 1° giugno 2020, un L'articolo 3 prevede l'istituzione del codice di esenzione regionale attribuito ai Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla pazienti affetti da sindrome fibromialgica. fibromialgia, che ha numerosi compiti, tra i quali quello di esprimere un parere sui Con questa legge ci prefiggiamo l’obiettivo protocolli per il percorso diagnostico, di non solo di riconoscere sul territorio valutare i programmi concernenti le linee di regionale la fibromialgia quale patologia indirizzo per la presa in carico dei soggetti progressiva e invalidante, ma anche di affetti da sindrome fibromialgica e di stabilizzare nel tempo quanto previsto dalla redigere una relazione annuale di citata deliberazione 281/2020, cioè i monitoraggio della fibromialgia che sia di provvedimenti finalizzati all'esenzione indirizzo per la programmazione socio- dalla partecipazione al costo per le sanitaria regionale. prestazioni fornite dal servizio sanitario regionale nonché l'accesso ai servizi e alle L'articolo 4 dispone che la Regione prestazioni erogate dal servizio sanitario riconosca l'apporto delle associazioni di regionale, di promuovere la conoscenza volontariato che si occupano della della malattia tra i medici e la popolazione, fibromialgia sul territorio regionale e di favorire la prevenzione delle valorizzi le loro attività. complicanze, la diagnosi e la qualità delle cure. L'articolo 5 disciplina l'istituzione del Registro regionale della fibromialgia, al Lo scopo principale perseguito da questa fine della raccolta e dell'analisi dei dati proposta di legge è, dunque, quello di clinici e sociali riferiti alla stessa. permettere ai pazienti di essere adeguatamente curati, ottenendo L'articolo 6 prevede che la Giunta l'assistenza e le terapie di cui hanno regionale individui il presidio sanitario di bisogno, restituendo loro al tempo stesso terapia antalgica come centro di riferimento diritti e dignità. regionale pubblico per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Il testo si compone di 11 articoli. L'articolo 7 prevede che la Giunta L'articolo 1 individua l'oggetto della legge regionale disciplini le modalità di nel riconoscimento della fibromialgia, o riconoscimento del diritto all'esenzione, sindrome fibromialgica, quale patologia parziale o totale, dalla partecipazione al cronica, progressiva e invalidante, ed elenca costo dei farmaci e delle prestazioni le finalità della legge stessa, le principali erogabili per i malati residenti sul territorio
Atti del Consiglio 4 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 regionale e, inoltre, che individui e favorisca trattamenti di medicina integrata volti a formulare studi clinici per alleviare i sintomi della sindrome fibromialgica, garantendo le risorse necessarie al loro svolgimento. L'articolo 8 favorisce l'inserimento lavorativo dei pazienti fibromialgici. L'articolo 9 introduce la clausola valutativa, al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di verificarne l'impatto e l'efficacia, disponendo che la Giunta regionale, con periodicità triennale, presenti al Consiglio regionale una relazione sull'attività realizzata e sui risultati ottenuti. L'articolo 10 e l'articolo 11 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la dichiarazione d'urgenza.
Atti del Consiglio 5 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 Art. 1 (Riconoscimento della fibromialgia) 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene e promuove il riconoscimento della fibromialgia, o sindrome fibromialgica, quale patologia cronica e invalidante. A tal fine: a) favorisce l'accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale; b) promuove la conoscenza della malattia tra i medici e la popolazione; c) favorisce la prevenzione delle complicanze, la diagnosi e la qualità delle cure; d) adotta provvedimenti finalizzati all'esenzione, per i malati residenti sul territorio regionale, dalla partecipazione al costo per prestazioni fornite dal servizio sanitario regionale. Art. 2 (Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia) 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità: a) individua le modalità attuative dei programmi esaminati dal Tavolo tecnico-scientifico previsto all'articolo 3, di seguito denominato Tavolo, concernenti le linee di indirizzo all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per la presa in carico dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica; b) prende atto dei protocolli diagnostico-terapeutici, elaborati dall'Azienda USL ed esaminati dal Tavolo; c) individua le modalità per l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche afferenti ai pazienti fibromialgici proposte dal Tavolo; d) dispone l'inserimento nel piano di formazione aziendale della formazione e dell'aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
Atti del Consiglio 6 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 Art. 3 (Istituzione del Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla fibromialgia) 1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, il Tavolo tecnico- scientifico regionale sulla fibromialgia. 2. Il Tavolo è composto da: a) l'assessore competente, che lo presiede direttamente o tramite suo delegato; b) il dirigente della struttura competente in materia di sanità; c) il direttore sanitario dell'Azienda USL, o suo delegato; d) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, o suo delegato; e) due rappresentanti designati per ogni associazione regionale impegnata nel sostegno alle persone affette da fibromialgia. 3. I componenti del Tavolo partecipano a titolo gratuito e non comportano oneri a carico del bilancio regionale. 4. Il Tavolo è convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 5. Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all'attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario della struttura competente in materia di sanità. 6. Il Tavolo ha il compito di: a) esaminare ed esprimere un parere sui protocolli per il percorso diagnostico terapeutico-multidisciplinare; b) esaminare e valutare i programmi concernenti le linee di indirizzo all'Azienda USL per la presa in carico dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica; c) proporre campagne di sensibilizzazione; d) coadiuvare l'assessorato competente nell'individuazione e nella promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro; e) valutare i progetti di inserimento lavorativo dei fibromialgici e il relativo carico di lavoro come disposto dall'articolo 8;
Atti del Consiglio 7 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 f) analizzare i dati del Registro regionale, previsto all'articolo 5, e redigere una relazione annuale di monitoraggio della fibromialgia che sia di indirizzo per la programmazione socio-sanitaria regionale. Art. 4 (Associazioni e attività di volontariato) 1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia sul territorio regionale e valorizza le loro attività aventi come obiettivo la solidarietà nei confronti delle persone affette dalla stessa. Art. 5 (Registro regionale della fibromialgia) 1. Presso l'Azienda USL è istituito il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla stessa, al fine di rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico e determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, di inquadrare clinicamente le persone affette da tale patologia, nonché di rilevare le problematiche e le eventuali complicanze. 2. I dati riportati nel Registro regionale della fibromialgia sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi diagnostico-terapeutici più efficaci. 3. I soggetti, pubblici e privati, accreditati dal servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da fibromialgia sono tenuti alla raccolta, all'aggiornamento e all'invio all'assessorato regionale competente dei dati di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche definite con decreto del relativo Assessore. 4. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente e in particolare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati sanitari. Art. 6 (Rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia) 1. Ai fini della costituzione di una rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, individua il
Atti del Consiglio 8 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 presidio sanitario di terapia antalgica come centro di riferimento regionale pubblico per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Art. 7 (Esenzioni e studi clinici) 1. La Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze del lavoro di monitoraggio svolto dal Tavolo, dispone con propria deliberazione: a) le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione, parziale o totale, dalla partecipazione al costo dei farmaci e delle prestazioni erogabili per i malati residenti sul territorio regionale, nonché l'esecuzione dei controlli sulle esenzioni riconosciute; b) le modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali; c) l'individuazione di trattamenti di medicina integrata volti a formulare studi clinici per alleviare i sintomi della sindrome fibromialgica, garantendo le risorse necessarie al loro svolgimento. Art. 8 (Inserimento lavorativo) 1. La Giunta regionale, per mezzo delle strutture competenti, promuove l'istituzione di progetti di inserimento lavorativo per i pazienti fibromialgici presenti nel Registro di cui all'articolo 5 e a, tal fine, individua: a) i finanziamenti disponibili, con particolare attenzione verso quelli europei; b) i criteri di inserimento lavorativo; c) gli indicatori di valutazione dei carichi di lavoro. Art. 9 (Clausola valutativa) 1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di verificarne l'impatto e l'efficacia, la Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività realizzata e sui risultati ottenuti in attuazione della legge stessa, evidenziando in particolare i seguenti aspetti: a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro di cui all'articolo 5;
Atti del Consiglio 9 Consiglio regionale della Valle d'Aosta XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29 b) le attività del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 6; c) i risultati derivanti dall'applicazione dell'articolo 7; d) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e di informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate. 2. La Giunta regionale pubblica, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione, la relazione di cui al comma 1. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in annui euro 60.000 a decorrere dall’anno 2021. 2. L’onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 002 (Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA), Titolo I (Spese correnti). 3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 002 (Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA), Titolo I (Spese correnti). 4. A decorrere dall’anno 2022, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rideterminata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell’autorizzazione complessiva del finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA. Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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