CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - Celva

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Allegato all’oggetto n.
Adunanza del Consiglio regionale in data

           CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
                                    XVI LEGISLATURA

                             Proposta di legge regionale

                                           n. 29

 Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

 presentata da MANFRIN, AGGRAVI, BRUNOD, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, LAVY,
                 PERRON, PLANAZ, SAMMARITANI E SPELGATTI

                                     il 28 giugno 2021
Atti del Consiglio                                      2             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                            XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

                     RELAZIONE                              fisico e sensazione di debolezza". Per
                                                            superare alcune criticità e limiti dei criteri
                                                            diagnostici, nel 2010 sono stati pubblicati i
La fibromialgia (o sindrome fibromialgica)                  nuovi criteri ACR per la diagnosi di
è una malattia reumatologica caratterizzata                 Sindrome Fibromialgica, i quali permettono
da dolore muscolo-scheletrico cronico                       di porre diagnosi in assenza della
diffuso e un insieme di sintomi somatici che                valutazione dei Tender Points, ponendo
includono principalmente disturbi del                       l’accento su una lista di altri sintomi quali
sonno, disfunzioni cognitive, rigidità,                     l’affaticabilità, il sonno non ristoratore e i
affaticamento e alterazioni del tono                        sintomi cognitivi, così come anche cefalea,
dell'umore che compromettono la qualità di                  depressione e dolore addominale.
vita di chi ne è affetto. Le cause di questa
patologia sono ad oggi sconosciute e il                     La dichiarazione del Parlamento europeo
percorso di diagnosi risulta difficile.                     del 13 gennaio 2009 invitava gli Stati
Tuttavia     questa      malattia     colpisce              membri dell'Unione europea a:
approssimativamente 1,5 - 2 milioni di                      a) mettere a punto una strategia comunitaria
italiani e insorge prevalentemente nelle                       per la fibromialgia in modo da
persone di sesso femminile in età adulta con                   riconoscere questa sindrome come una
un rapporto uomo-donna di 1 a 8. L’età                         malattia;
media di insorgenza dei primi sintomi di                    b) favorire la consapevolezza della malattia
fibromialgia si situa intorno ai 35 anni (con                  e l'accesso degli operatori sanitari e dei
la comparsa di dolori generalizzati anche a                    pazienti alle informazioni, sostenendo
riposo, irritabilità e stanchezza), per poi                    campagne di sensibilizzazione a livello
aggravarsi tra i 45 ed i 55 anni di età circa.                 nazionale;
                                                            c) incoraggiare e migliorare l'accesso alla
L'Organizzazione mondiale della sanità ha                      diagnosi e ai trattamenti;
riconosciuto l'esistenza della fibromialgia                 d) promuovere lo sviluppo di programmi
nel 1992 e il 24 gennaio 2007 una revisione                    per la raccolta di dati sulla fibromialgia.
dell'ICD-10 (International classification of
the disease) ha definitivamente classificato                Sebbene siano passati parecchi anni
tale malattia con il codice M-79.7 all'interno              dall'inserimento da parte dell'OMS della
del capitolo "Malattie del sistema                          fibromialgia nel Manuale di classificazione
muscolare e connettivo"; tale nuova                         internazionale delle malattie e benché altre
classificazione ICD-10 è entrata in vigore                  organizzazioni mediche di carattere
negli Stati Uniti a partire dal 1° ottobre                  internazionale la ritengano una malattia
2015. I due principali criteri diagnostici                  cronica, ancora oggi non tutti i paesi
relativi    a    tale     sindrome,      fissati            membri dell’Unione europea condividono
dall'American College of rheumathology                      tale posizione, e tra essi c'è anche l'Italia.
(ACR) nel 1990, sono il dolore diffuso
perdurante per almeno tre mesi e la                         Il Servizio sanitario nazionale, ad oggi, non
concomitante presenza di almeno 11 dei 18                   riconosce la fibromialgia tra le malattie
"tender point" specifici. Nella dichiarazione               croniche invalidanti per le quali è prevista
di Copenaghen del 1992 sono stati ampliati                  l'esenzione dalla compartecipazione alla
i     criteri     diagnostici     includendo                spesa sanitaria.
"affaticamento        perdurante,      rigidità
generalizzata, sonno non ristoratore, mal di                Con la deliberazione n. 445 del 27 marzo
testa, vescica iperattiva, dismenorrea,                     2015, la Giunta regionale ha riconosciuto la
ipersensibilità al freddo, fenomeno di                      fibromialgia come patologia degna di
Raynoud, sindrome delle gambe senza                         attenzione e ha dettato le relative direttive
riposo, quadro atipico di intorpidimento e                  all'Azienda USL della Valle d'Aosta. A
formicolio, scarsa resistenza all'esercizio                 questa delibera ha fatto seguito una delibera
Atti del Consiglio                                      3             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                            XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

di pari tenore dell'USL, con la quale si dava               delle quali consistono nel favorire l'accesso
corso all'impegno. Impegno che prevedeva,                   dei malati di tale sindrome ai servizi e alle
tra l'altro, la relazione entro il 31 dicembre              prestazioni erogate dal servizio sanitario
di ogni anno dei risultati dell'applicazione                regionale e nell'adottare, per i malati
della delibera della Giunta, anche con                      residenti     sul     territorio   regionale,
riferimento ai tempi di attesa precedenti la                provvedimenti finalizzati all'esenzione
diagnosi, ai volumi delle prestazioni                       dalla partecipazione al costo per le
erogate, ai costi sostenuti, il tutto con il fine           prestazioni stesse.
di monitorare la diffusione e la gravità della
patologia nella popolazione e valutare                      L'articolo 2 dispone che, entro centoventi
un'eventuale introduzione di esenzioni per                  giorni dall'entrata in vigore della legge, la
le prestazioni correlate a tale patologia.                  Giunta regionale adotti una deliberazione
                                                            che detti disposizioni per la cura e la tutela
Con la deliberazione n. 281 del 17 aprile                   dei soggetti colpiti da fibromialgia.
2020, la Regione autonoma Valle d'Aosta
ha istituito, a partire dal 1° giugno 2020, un              L'articolo 3 prevede l'istituzione del
codice di esenzione regionale attribuito ai                 Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla
pazienti affetti da sindrome fibromialgica.                 fibromialgia, che ha numerosi compiti, tra i
                                                            quali quello di esprimere un parere sui
Con questa legge ci prefiggiamo l’obiettivo                 protocolli per il percorso diagnostico, di
non solo di riconoscere sul territorio                      valutare i programmi concernenti le linee di
regionale la fibromialgia quale patologia                   indirizzo per la presa in carico dei soggetti
progressiva e invalidante, ma anche di                      affetti da sindrome fibromialgica e di
stabilizzare nel tempo quanto previsto dalla                redigere una relazione annuale di
citata deliberazione 281/2020, cioè i                       monitoraggio della fibromialgia che sia di
provvedimenti finalizzati all'esenzione                     indirizzo per la programmazione socio-
dalla partecipazione al costo per le                        sanitaria regionale.
prestazioni fornite dal servizio sanitario
regionale nonché l'accesso ai servizi e alle                L'articolo 4 dispone che la Regione
prestazioni erogate dal servizio sanitario                  riconosca l'apporto delle associazioni di
regionale, di promuovere la conoscenza                      volontariato che si occupano della
della malattia tra i medici e la popolazione,               fibromialgia sul territorio regionale e
di favorire la prevenzione delle                            valorizzi le loro attività.
complicanze, la diagnosi e la qualità delle
cure.                                                       L'articolo 5 disciplina l'istituzione del
                                                            Registro regionale della fibromialgia, al
Lo scopo principale perseguito da questa                    fine della raccolta e dell'analisi dei dati
proposta di legge è, dunque, quello di                      clinici e sociali riferiti alla stessa.
permettere       ai pazienti   di     essere
adeguatamente        curati,      ottenendo                 L'articolo 6 prevede che la Giunta
l'assistenza e le terapie di cui hanno                      regionale individui il presidio sanitario di
bisogno, restituendo loro al tempo stesso                   terapia antalgica come centro di riferimento
diritti e dignità.                                          regionale pubblico per la diagnosi e la cura
                                                            della fibromialgia.
Il testo si compone di 11 articoli.
                                                            L'articolo 7 prevede che la Giunta
L'articolo 1 individua l'oggetto della legge                regionale disciplini le modalità di
nel riconoscimento della fibromialgia, o                    riconoscimento del diritto all'esenzione,
sindrome fibromialgica, quale patologia                     parziale o totale, dalla partecipazione al
cronica, progressiva e invalidante, ed elenca               costo dei farmaci e delle prestazioni
le finalità della legge stessa, le principali               erogabili per i malati residenti sul territorio
Atti del Consiglio                                     4             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                           XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

regionale e, inoltre, che individui e
favorisca trattamenti di medicina integrata
volti a formulare studi clinici per alleviare i
sintomi della sindrome fibromialgica,
garantendo le risorse necessarie al loro
svolgimento.

L'articolo 8 favorisce l'inserimento
lavorativo dei pazienti fibromialgici.

L'articolo 9 introduce la clausola
valutativa, al fine di monitorare l'attuazione
della presente legge e di verificarne
l'impatto e l'efficacia, disponendo che la
Giunta regionale, con periodicità triennale,
presenti al Consiglio regionale una
relazione sull'attività realizzata e sui
risultati ottenuti.

L'articolo 10 e l'articolo 11 recano,
rispettivamente, le disposizioni finanziarie
e la dichiarazione d'urgenza.
Atti del Consiglio                                       5             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                             XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

                              Art. 1
                (Riconoscimento della fibromialgia)

1.     La Regione, nell'ambito delle proprie competenze,
       sostiene e promuove il riconoscimento della fibromialgia,
       o sindrome fibromialgica, quale patologia cronica e
       invalidante. A tal fine:

       a) favorisce l'accesso ai servizi e alle prestazioni erogate
          dal servizio sanitario regionale;
       b) promuove la conoscenza della malattia tra i medici e
          la popolazione;
       c) favorisce la prevenzione delle complicanze, la
          diagnosi e la qualità delle cure;
       d) adotta provvedimenti finalizzati all'esenzione, per i
          malati residenti sul territorio regionale, dalla
          partecipazione al costo per prestazioni fornite dal
          servizio sanitario regionale.

                                Art. 2
     (Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da
                            fibromialgia)

1.     Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
       presente legge, la Giunta regionale, con propria
       deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore
       regionale competente in materia di sanità:

       a) individua le modalità attuative dei programmi
          esaminati dal Tavolo tecnico-scientifico previsto
          all'articolo 3, di seguito denominato Tavolo,
          concernenti le linee di indirizzo all'Azienda regionale
          sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per
          la presa in carico dei soggetti affetti da sindrome
          fibromialgica;
       b) prende atto dei protocolli diagnostico-terapeutici,
          elaborati dall'Azienda USL ed esaminati dal Tavolo;
       c) individua le modalità per l'organizzazione di
          campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle
          problematiche afferenti ai pazienti fibromialgici
          proposte dal Tavolo;
       d) dispone l'inserimento nel piano di formazione
          aziendale della formazione e dell'aggiornamento del
          personale medico preposto alla diagnosi e alla cura
          della fibromialgia.
Atti del Consiglio                                      6             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                            XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

                                Art. 3
     (Istituzione del Tavolo tecnico-scientifico regionale sulla
                            fibromialgia)

1.     Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito, con
       provvedimento del dirigente della struttura regionale
       competente in materia di sanità, il Tavolo tecnico-
       scientifico regionale sulla fibromialgia.

2.     Il Tavolo è composto da:

       a) l'assessore competente, che lo presiede direttamente o
          tramite suo delegato;
       b) il dirigente della struttura competente in materia di
          sanità;
       c) il direttore sanitario dell'Azienda USL, o suo
          delegato;
       d) almeno uno specialista esperto nel settore della
          fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel
          percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, o
          suo delegato;
       e) due rappresentanti designati per ogni associazione
          regionale impegnata nel sostegno alle persone affette
          da fibromialgia.

3.     I componenti del Tavolo partecipano a titolo gratuito e
       non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

4.     Il Tavolo è convocato dal presidente o su richiesta di un
       terzo dei suoi componenti.

5.     Le funzioni di supporto amministrativo e organizzativo
       all'attività del Tavolo sono assicurate da un funzionario
       della struttura competente in materia di sanità.

6.     Il Tavolo ha il compito di:

       a) esaminare ed esprimere un parere sui protocolli per il
          percorso diagnostico terapeutico-multidisciplinare;
       b) esaminare e valutare i programmi concernenti le linee
          di indirizzo all'Azienda USL per la presa in carico dei
          soggetti affetti da sindrome fibromialgica;
       c) proporre campagne di sensibilizzazione;
       d) coadiuvare            l'assessorato         competente
          nell'individuazione e nella promozione di iniziative
          per la prevenzione delle complicanze della
          fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
       e) valutare i progetti di inserimento lavorativo dei
          fibromialgici e il relativo carico di lavoro come
          disposto dall'articolo 8;
Atti del Consiglio                                      7             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                            XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

     f)   analizzare i dati del Registro regionale, previsto
          all'articolo 5, e redigere una relazione annuale di
          monitoraggio della fibromialgia che sia di indirizzo
          per la programmazione socio-sanitaria regionale.

                              Art. 4
             (Associazioni e attività di volontariato)

1.   La Regione riconosce il rilevante apporto delle
     associazioni di volontariato che si occupano della
     fibromialgia sul territorio regionale e valorizza le loro
     attività aventi come obiettivo la solidarietà nei confronti
     delle persone affette dalla stessa.

                              Art. 5
              (Registro regionale della fibromialgia)

1.   Presso l'Azienda USL è istituito il Registro regionale della
     fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e
     sociali riferiti alla stessa, al fine di rendere omogeneo e
     definito il percorso epidemiologico e determinare una
     precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della
     malattia, di inquadrare clinicamente le persone affette da
     tale patologia, nonché di rilevare le problematiche e le
     eventuali complicanze.

2.   I dati riportati nel Registro regionale della fibromialgia
     sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di
     pianificazione, programmazione, gestione, controllo e
     valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione
     di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi
     diagnostico-terapeutici più efficaci.

3.   I soggetti, pubblici e privati, accreditati dal servizio
     sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da
     fibromialgia sono tenuti alla raccolta, all'aggiornamento e
     all'invio all'assessorato regionale competente dei dati di
     cui al comma 2, secondo le modalità tecniche definite con
     decreto del relativo Assessore.

4.   Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo
     avviene nel rispetto della normativa vigente e in
     particolare nel rispetto della normativa in materia di
     trattamento dei dati sanitari.

                            Art. 6
 (Rete regionale per la diagnosi e la cura della fibromialgia)

1.   Ai fini della costituzione di una rete regionale per la
     diagnosi e la cura della fibromialgia, la Giunta regionale,
     con la deliberazione di cui all'articolo 2, individua il
Atti del Consiglio                                      8             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                            XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

     presidio sanitario di terapia antalgica come centro di
     riferimento regionale pubblico per la diagnosi e la cura
     della fibromialgia.

                              Art. 7
                     (Esenzioni e studi clinici)

1.   La Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze del
     lavoro di monitoraggio svolto dal Tavolo, dispone con
     propria deliberazione:

     a) le modalità di riconoscimento del diritto
        all'esenzione, parziale o totale, dalla partecipazione al
        costo dei farmaci e delle prestazioni erogabili per i
        malati residenti sul territorio regionale, nonché
        l'esecuzione dei controlli sulle esenzioni riconosciute;
     b) le modalità di prescrizione e di erogazione delle
        prestazioni di cui alla lettera a) secondo criteri di
        efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni
        cliniche individuali;
     c) l'individuazione di trattamenti di medicina integrata
        volti a formulare studi clinici per alleviare i sintomi
        della sindrome fibromialgica, garantendo le risorse
        necessarie al loro svolgimento.

                              Art. 8
                     (Inserimento lavorativo)

1.   La Giunta regionale, per mezzo delle strutture competenti,
     promuove l'istituzione di progetti di inserimento
     lavorativo per i pazienti fibromialgici presenti nel
     Registro di cui all'articolo 5 e a, tal fine, individua:

     a) i finanziamenti disponibili, con particolare attenzione
        verso quelli europei;
     b) i criteri di inserimento lavorativo;
     c) gli indicatori di valutazione dei carichi di lavoro.

                              Art. 9
                       (Clausola valutativa)

1.   Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di
     verificarne l'impatto e l'efficacia, la Giunta regionale,
     entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e
     con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio
     regionale una relazione sull'attività realizzata e sui
     risultati ottenuti in attuazione della legge stessa,
     evidenziando in particolare i seguenti aspetti:

     a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati
        del Registro di cui all'articolo 5;
Atti del Consiglio                                      9             Consiglio regionale della Valle d'Aosta
                            XVI Legislatura – Proposta di legge regionale n. 29

     b) le attività del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 6;
     c) i risultati derivanti dall'applicazione dell'articolo 7;
     d) le iniziative di formazione e aggiornamento del
        personale       realizzate    e    le    campagne        di
        sensibilizzazione e di informazione promosse, con
        indicazione delle risorse impiegate.

2.   La Giunta regionale pubblica, in apposita sezione del sito
     istituzionale della Regione, la relazione di cui al comma
     1.

                              Art. 10
                     (Disposizioni finanziarie)

1.   L’onere complessivo derivante dall’applicazione della
     presente legge è determinato in annui euro 60.000 a
     decorrere dall’anno 2021.

2.   L’onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di
     previsione della spesa del bilancio di previsione della
     Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 13
     (Tutela della salute), Programma 002 (Finanziamento
     aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai
     LEA), Titolo I (Spese correnti).

3.   Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede
     mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di
     previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella
     Missione 13 (Tutela della salute), Programma 002
     (Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
     assistenza superiore ai LEA), Titolo I (Spese correnti).

4.   A decorrere dall’anno 2022, l’autorizzazione di cui al
     comma 1 può essere rideterminata con deliberazione della
     Giunta regionale nei limiti dell’autorizzazione
     complessiva del finanziamento aggiuntivo corrente per
     livelli di assistenza superiore ai LEA.

                              Art. 11
                     (Dichiarazione d'urgenza)

1.   La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
     31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle
     d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello
     della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
     Regione.
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