REGOLAMENTO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
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PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64/11.03.2005 In vigore dal 1° aprile 2005 Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 191/27.11.2012 (modifiche in vigore dal 01.01.2013)
SOMMARIO Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione_______________________________________ 3 Articolo 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ______________ 3 Articolo 3 – Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ed alle dichiarazioni ___ 4 Articolo 4 – Deposito cauzionale__________________________________________________ 4 Articolo 5 - Procedimenti amministrativi ____________________________________________ 5 Articolo 6 - Validità, sospensione, revoca dell’autorizzazione ____________________________ 6 Articolo 7 – Disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ____________ 6 Articolo 8 – Varianti ___________________________________________________________ 7 Articolo 9 - Determinazione della superficie territoriale ammessa al taglio __________________ 7 Articolo 10 – Modifiche al periodo di rischio incendi __________________________________ 7 2
Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione 1) Il presente regolamento, in attuazione Legge Forestale della Toscana di seguito nominata Legge (1), disciplina i procedimenti amministrativi relativi a: a) attività forestali quali tagli boschivi, conversione e trasformazione dei boschi, sostituzioni di specie, piani di gestione dei boschi e piani pluriennali dei tagli, realizzazione di opere permanenti e temporanee connesse ai tagli dei boschi, interventi di manutenzione di opere necessarie per i tagli boschivi e quant’altro previsto al Regolamento Forestale della Toscana, di seguito nominato Regolamento (2), autorizzazioni per lo svolgimento di gare e manifestazioni fuori strada di cui all’art. 8 della L.R. n. 48 del 1994 (3) nelle aree ove sono consentite; b) attività soggette ad autorizzazione nelle aree soggette alle norme di prevenzione degli incendi, quali la realizzazione di aree attrezzate per l’accensione di fuochi ad uso pubblico, l’accensione di carbonaie, l’abbruciamento di materiale vario di origine vegetale, l’esecuzione di lavori pubblici o privati, manifestazioni che prevedono l’uso di fuochi anche pirotecnici, attività in campeggi anche temporanei; c) attività soggette ad autorizzazione o dichiarazione nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, così come individuate dall’art. 42 comma 4 della Legge e precisamente: trasformazioni di boschi; trasformazioni di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; realizzazione di movimenti di terreni o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi; la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all’art. 49 della Legge. 2) Il presente regolamento si applica a tutto il territorio della Provincia di Livorno, compreso il territorio ricadente nel Parco provinciale dei Monti Livornesi, in quanto attualmente amministrato in economia diretta, ai sensi della L.R. n. 49 del 1995(4); Articolo 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni 1) Il Servizio competente è l’Unità di Servizio Sviluppo Rurale. 2) Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente Regolamento, devono essere sottoscritte dai soggetti a ciò legittimati ai sensi dell’art. 6 del Regolamento stesso e possono essere presentate a mano o mediante raccomandata postale o tramite PEC indirizzate all’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia di Livorno, Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno. 3) Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale il richiedente è legittimato alla presentazione della stessa. 4) Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica approvata dal Dirigente dell’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia, disponibile sul sito internet www.provincia.livorno.it.. Allo scopo di facilitare i rapporti tra l’Ufficio ed il richiedente dovranno essere indicati, qualora disponibili, l’indirizzo e- mail , il fax ed il numero di cellulare. 5) Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, presentate su modelli diversi da quelli di cui al precedente comma 3, dovranno contenere tutte le informazioni indicate nella modulistica di cui al co. 3. In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione, gli interessati dovranno produrla nei tempi previsti nella richiesta pena l’esclusione della pratica.. (1) L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 come modificata con L.R.T. 2 gennaio 2003 n.1 “Legge forestale della Toscana” (2) D.P.G.R.8 agosto 2003 n. 48 “Regolamento forestale della Toscana” (3 ) L.R.T. 27 giugno 1994 n. 48 “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore” (4) L.R.T. 11 novembre 1995 n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette d’interesse locale” 3
6) Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere firmate davanti all’addetto al ricevimento, oppure alle stesse dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità di tutti i firmatari Articolo 3 – Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ed alle dichiarazioni 1) Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere corredate della documentazione idonea ad identificare in ogni particolare l’intervento per il quale viene richiesta. La modulistica di cui al precedente art. 2 comma 4 contiene l’indicazione della documentazione che deve essere presentata in relazione alle diversa tipologia di domande, autorizzazione o dichiarazione, previste dal Regolamento. 2) In tutte le tipologie di istanza devono essere allegate: a) copia della carta catastale con l’esatta indicazione delle zone e delle superfici oggetto di intervento; b)e copia della carta IGM o CTR, con l’indicazione delle zone e delle superfici oggetto di intervento; c) 3 foto della formazione boschiva oggetto dell’intervento. 3) La documentazione dovrà essere presentata in originale più due copie. 4) Nel caso dei tagli boschivi, qualora ricorrano le ipotesi previste dall’art. 32 comma 9, 34 comma 3, 35 comma 5, 36 comma 3, 37 comma 4 del Regolamento, oltre alla documentazione indicata nella relativa modulistica, dovrà essere presentato anche un apposito progetto di taglio. 5) Nel caso di piani di gestione dei boschi e di piani pluriennali dei tagli deve essere presentata la documentazione prevista rispettivamente dall’art. 44 comma 5 e dall’art. 44 comma 6 del Regolamento. 6) Qualora i soggetti interessati intendano acquisire, ove previsto dal Regolamento, l’autorizzazione mediante silenzio – assenso è necessario che venga presentato, oltre alla documentazione indicata nella relativa modulistica, anche un progetto di taglio, avente i contenuti previsti dal Regolamento stesso agli art. 20 comma 4, 25 comma 3, 27, comma 3, 28 comma 2, 30 comma 3. 7) Il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 5, può richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui è prevista la realizzazione, compresa la possibilità, nel caso dei tagli boschivi, dell’esatta individuazione delle piante da abbattere. Può inoltre comunicare agli interessati la necessità di effettuare approfondimenti conoscitivi mediante sopralluoghi congiunti. 8) Le richieste di cui sopra interrompono la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta o l’effettuazione del sopralluogo congiunto. Articolo 4 – Deposito cauzionale o Fidejussione 1) Al fine di garantire sia la corretta esecuzione delle attività di cui all’art. 1. comma 1 lett.a), sia il corretto utilizzo delle opere permanenti (piste forestali, imposti ecc.) già esistenti, unitamente alle domande di autorizzazione ed alle dichiarazioni il Servizio potrà richiedere l’attestazione dell’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale o di equivalente fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi previsti dall’art. 4 del Regolamento regionale. La mancata presentazione della suddetta attestazione, non consente l’avvio del procedimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 2 comma 6. 2) Parimenti nel caso di domande per lo svolgimento di gare e manifestazioni fuori strada, il richiedente contestualmente alla presentazione della domanda dovrà presentare l’attestazione dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 8 co. 3 della L.R. 48/1994. 3) Qualora il deposito cauzionale sia costituito mediante deposito o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti, questi dovranno essere intestati alla Provincia di Livorno Tesoreria Provinciale con causale: “Attività Forestale Unità di Servizio Sviluppo Rurale”. Il deposito sarà restituito nei modi e nei tempi previsti nel successivo comma 9. 4
4) Qualora il deposito cauzionale sia costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Provincia. La polizza è svincolabile solo previa autorizzazione della Provincia nei modi e nei tempi previsti nel successivo comma 10. 5) Il deposito cauzionale, il cui importo verrà stabilito dall’’ufficio sulla base del progetto richiesto, ha una durata pari a quella di validità dell’autorizzazione e della dichiarazione così come prevista dal Regolamento. 7) La Provincia potrà, in relazione al caso concreto, richiedere un’integrazione al deposito cauzionale, fino al doppio di quanto dovuto. Parimenti, in casi eccezionali, da valutarsi in relazione al caso concreto, nei quali non si abbiano rischi concreti di modificazioni dell’ambiente in cui si deve svolgere la manifestazione, la Provincia può accordare l’esonero dal versamento del deposito cauzionale. A tal fine nella domanda di autorizzazione, dovrà essere contenuta motivata richiesta, che consenta di valutare il sussistere di validi motivi per concedere l’esonero. 8) È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento regionale in materia di ripristini. In questi casi, il deposito cauzionale verrà utilizzato dalla Provincia, solo qualora l’interessato non provveda al ripristino entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento nonché dall’autorizzazione o dalle prescrizioni date se trattasi di dichiarazione. 9) Il deposito cauzionale sarà restituito, o la polizza sarà svincolata, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori previo sopralluogo atto ad accertare la corretta esecuzione della prestazione. Alla restituzione o allo svincolo provvederà l’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia Articolo 5 - Procedimenti amministrativi 1) L’avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell’Ufficio Protocollo della Provincia e contestuale iscrizione della stessa nell’apposita posizione di protocollo. 2) Il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Dirigente dell’Unità di Servizio Sviluppo Rurale è fissato in 45 gg. dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni per l’acquisizione di informazioni, certificazioni, fatti, e stati non rilevabili dalla documentazione già in possesso di questo Ente. 3) Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle trasformazioni dei boschi che comportino o meno rimboschimenti compensativi di cui all’art. 44 della Legge e art. 79, 80 e 81 del Regolamento, nei casi in cui siano di competenza della Provincia, ed il rilascio del nulla – osta, nei casi in cui l’autorizzazione sia di competenza dei Comuni, è subordinato alla verifica della compatibilità della trasformazione con gli indirizzi contenuti nel P.T.C. della Provincia di Livorno , con gli strumenti urbanistici dei comuni e con la normativa in materia di vincolo idrogeologico. 4) Nei casi in cui il Regolamento preveda l’acquisizione dell’autorizzazione per silenzio-assenso di cui agli artt. 20 co.4, 25 co. 3, 27 co. 3 28 co.2 e 30 co.3 e purché sia stata presentata la documentazione prevista dal precedente articolo 3, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato dal Regolamento, salvo che entro tale termine, con apposito atto del Dirigente dell’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori. 5) Per le dichiarazioni, il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l’adozione entro tale termine di apposito atto del Dirigente dell’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia, con il quale è comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l’esecuzione dei lavori. 6) I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell’art. 42, comma 6 della Legge, si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza 5
comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune; copia dell’autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale. Articolo 6 - Validità, sospensione, revoca dell’autorizzazione 1) Le autorizzazioni e le dichiarazione relative ai tagli boschivi, hanno validità per l’anno silvano in corso e per i 2 anni silvani successivi. 2) Le autorizzazioni e le dichiarazioni relative ad attività in aree soggette a vincolo idrogeologico hanno la validità 5 anni, salvo una durata inferiore prevista dal Servizio. 3) Per quanto riguarda le attività esercitabili previa autorizzazione nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi, nel singolo atto autorizzativo sarà previsto, ove necessario, il periodo di validità dell’autorizzazione stessa. 4) Qualora venga richiesto espressamente nell’atto autorizzativo, o nelle prescrizioni impartite in caso di dichiarazione, i titolari delle autorizzazioni e delle dichiarazioni o per loro i direttori dei lavori, sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia la data di effettivo inizio dei lavori. 5) I titolari delle autorizzazioni o dichiarazioni, o per loro i direttori dei lavori, devono comunicare alla Provincia l’avvenuta ultimazione delle attività, al fine di procedere con quanto previsto dal precedente art. 4 ai fini dello svincolo del deposito cauzionale. 6) E’ di competenza del Dirigente dell’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia l’adozione dei provvedimenti di prescrizione, sospensione dei lavori e revoca dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 7 co. 5 del Regolamento. 7) Così come previsto dall’art. 10 comma 12 del Regolamento, nei casi di autorizzazione o dichiarazione di taglio per tutta la durata delle operazioni deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile idonea cartellonistica di cantiere, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento, nelle quantità e tipologia indicate nell’autorizzazione o in caso di dichiarazione nelle prescrizioni tecniche eventualmente impartite. In caso di assenza di prescrizioni tecniche il titolare della dichiarazione dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 10 comma 12 del Regolamento. 8) Durante tutte le operazioni di taglio e di esbosco devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone o cose evitando, in particolare, di rilasciare piante pericolanti o instabili. 9) La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività oggetto di autorizzazione o dichiarazione, nonché su quelle esercitabili liberamente o previa comunicazione secondo quanto previsto dal Regolamento, viene esercitata dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dagli altri soggetti indicati all’art. 81 co. 1 della Legge, i quali provvederanno a comunicare tempestivamente al Dirigente dell’Unità di Servizio Sviluppo Rurale della Provincia eventuali inadempienze, danni o il verificarsi di eventi che determino la necessità di adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 6, nonché di eventuali provvedimenti di ripristino. Articolo 7 – Disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1) Tutti coloro che a vario titolo svolgono le attività oggetto di disciplina da parte del presente regolamento, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 2) Allo scopo di coordinare gli interventi atti a sensibilizzare l’applicazione delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di diminuire il numero degli infortuni e delle malattie professionali, la Provincia provvede ad inviare al Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL n. 6 di Livorno la documentazione relativa dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni e del ricevimento delle dichiarazioni d'inizio attività, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei modi e con le modalità concordate con la stessa l’Azienda Sanitaria.. La documentazione conterrà elementi utili a valutare l’entità dei lavori che saranno eseguiti. 3) La Provincia, al fine di sensibilizzare gli addetti del settore delle attività agro - forestali ad una applicazione più puntuale della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna a promuovere azioni di diffusione e di informazione di concerto con il 6
Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL 6 di Livorno e di altri soggetti a vario titolo interessati. Articolo 8 – Varianti 1) L’attuazione di varianti ai progetti o lavori autorizzati è condizionata alla preventiva acquisizione di specifica autorizzazione. 2) Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d’opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento (Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico), per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda: a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati. 3) Per l’acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al precedente comma 2, la variante deve fare espresso riferimento all’autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto. 4) Qualora non ricorrano le condizioni per acquisire l’autorizzazione per silenzio assenso, si applica quanto previsto dal presente regolamento 5) Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione. 6) Nel caso di lavori legittimati a seguito della presentazione della prescritta dichiarazione di inizio lavori, o di taglio, l’attuazione di varianti comporta la presentazione di nuova dichiarazione, fatta salva l’acquisizione di specifica autorizzazione nei casi in cui la variante comporti l’esecuzione di lavori soggetti a preventiva autorizzazione. Articolo 9 - Determinazione della superficie territoriale ammessa al taglio 1) La Provincia al fine di armonizzare lo sviluppo dei tagli boschivi, si fa promotrice di un’attività di raccordo con gli altri enti presenti sul territorio provinciale, competenti ai sensi dell’art. 46 della Legge ad individuare la superficie massima che per l’anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, ed ai sensi dell’art. 48 co. 3 sempre della Legge ad approvare i piani di gestione ed i piani pluriennali dei tagli boschivi Articolo 10 – Modifiche al periodo di rischio incendi 1) La Provincia, in relazione all’andamento climatico stagionale, può ai sensi dell’art. 76 comma 2 della Legge e dell’art. 61 comma 2 del regolamento, apportare modifiche alla durata del periodo a rischio incendi o istituire periodi a rischio diversi. 2) Comunicazione dell’avvenuta modifica verrà data mediante comunicati stampa su quotidiani locali a tiratura provinciale e sul sito internet della Provincia www.provincia.livorno.it Testo coordinato con le modifiche (contestualmente approvato con D.C.P. n. 191/27.11.2012) a cura della u.s. Sviluppo rurale 7
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