MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - MERCITALIA Shunting ...
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Pag. 1 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. Versione Data emissione Approvazione CdA/Assemblea 0 28.7.2014 16.09.2014 1 emissione 1 25.10.2018 1 revisione 2 26.02.2019 17.04.2019 2 revisione
Pag. 2 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) PARTE GENERALE .................................................................................................................................................4 0. PREMESSA ..........................................................................................................................................................4 0.1 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SECONDO IL D.LGS 231/01. ................................................ 4 0.2 LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT) E DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI: IL DOCUMENTO DI RISK ASSESSMENT ...................................................................................................................................................... 5 0.3 LA DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE ................................................................................................................................. 7 0.4 PRASSI OPERATIVE APPLICATE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO............................... 7 0.5 INTERAZIONE ED INTERDIPENDENZA TRA MODELLO 231/01, SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E MANUTENZIONE, ANTIBRIBERY&CORRUPTION MANAGEMENT SYSTEM ................... 7 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ...................................................................................................... 11 1.1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO ............................................................................................................................................... 11 1.2 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO ................................................................................................................................... 15 1.3 CONDIZIONE ESIMENTE ............................................................................................................................................................ 16 2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA ................................................................................................................... 20 3. IL MODELLO 231/01 DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MIST S.R.L. .................................... 20 3.1 PRINCIPI DI ADOZIONE / REVISIONE DEL MODELLO ......................................................................................................... 20 3.2 DESTINATARI DEL MODELLO ................................................................................................................................................... 21 3.3 ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DEL DECRETO................................................................................................................ 21 3.4 I LAVORI PREPARATORI ALLA STESURA DEL MODELLO ........................................................................................................ 21 3.5 ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO ............................................................................................................................. 22 4. MODELLO DI GOVERNANCE E SISTEMA ORGANIZZATIVO ................................................................................ 24 4.1 LA GOVERNANCE DI MIST S.R.L. .............................................................................................................................................. 24 4.2 SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE........................................................................................................................................... 24 5 AREE DI INTERVENTO DELLA SOCIETÀ ............................................................................................................ 26 5.1 PROFILI DI RISCHIO DI MIST S.R.L. .......................................................................................................................................... 27 6. MATRICE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO ED AL CONTROLLO CIRCA LA SUA EFFICACE ATTUAZIONE ................................................................................................................................. 30 6.1 (SEGUE) IN PARTICOLARE IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SULL’AMBIENTE31 7. CODICE ETICO E DI CONDOTTA ....................................................................................................................... 34 7.1 IL CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E LA SUA ADOZIONE IN MIST........................................... 34 7.2 IL RISPETTO DEL CODICE ETICO: I RUOLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, DEL COMITATO ETICO E DEI DIPENDENTI ..................................................................................................................................................................................... 34 7.3 (SEGUE) VALENZA PRECETTIVA DEL CODICE ETICO ........................................................................................................... 35 8. COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE .................................................................................... 37 9. IL SISTEMA DISCIPLINARE................................................................................................................................ 39 9.1 PRINCIPI GENERALI ..................................................................................................................................................................... 39 9.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ........................................................................................................................... 39 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .............................................................................................................. 40 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E PARTNERS ............................................................................................. 41 9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE................................................................................... 41 10. L’ORGANISMO DI VIGILANZA ........................................................................................................................... 42 11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ................................................................................................................... 43
Pag. 3 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) 0 Elenco Allegati di PARTE SPECIALE 1 Documento di risk assessment, owners dei processi e procedure di prevenzione 1.1 Tabella reati Decreto 231/01 e s.m.i. 2 Matrice deleghe 3 Manuale del Sistema Integrato di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente e Manutenzione e Procedure / Istruzioni ivi richiamate 4 DVR - DUVRI 5 Codice Etico e di Condotta Gruppo FS Febbraio 2018 6 CCNL 16/12/2016 7 Codice disciplinare (estratto CCNL) 8 Documentazione di adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 (Privacy) e al decre- to privacy attuativo del GDPR pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018 Gruppo FSI Mappatura Registro trattamenti 9 Antibribery&Corruption Management System 10 10.1 Procedura Flussi Informativi 10.2 Procedura Whistleblowing
Pag. 4 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) PARTE GENERALE 0. PREMESSA Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello”) adottato dalla Società Mercitalia Shunting & Terminal Srl (nel prosieguo anche “MIST”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Decreto”) e successive modifi- che. Con il presente Modello MIST ha inteso confermare i principi di corretta gestione così come affermati dal Decreto. Nell’adunanza del 16/09/2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’adozione per la prima volta di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2002. Successivamente alla emissione della nuova release del Modello nell’ottobre 2018, redatto anche in forza del documento di risk assessment rev 00 datato maggio 2018, la presente revisione 2 del Mo- dello 231/01 è risultata necessita in virtù della acquisizione, in forza di recente fusione per incor- porazione di MERCITALIA TRANSPORT AND SERVICES S.r.l.. Il presente Modello integra pertanto una revisione del Modello, la quale tiene conto dei mutamenti organizzativi aziendali della Società e della riemissione del documento di risk assessment datato febbraio 2019. 0.1 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SECONDO IL D.LGS 231/01. Dal punto di vista strutturale il Modello organizzativo di MIST risulta ripartito in: una “Parte Generale”, nella quale vengono richiamati i principi generali, la normativa appli- cabile ed il sistema organizzativo dell’azienda; una “Parte Speciale”, costituita da una serie di documenti allegati al Modello e/o in ogni ca- so espressamente richiamati in funzione della loro efficacia esimente anche ai fini della nor- mativa in esame. Il modello organizzativo, sia nella parte generale che nella parte speciale richiama una serie di alle- gati che rappresentano elementi del modello che, per la loro natura dinamica (es. organigrammi, elenco reati, aggiornamenti normativi, Manuale del Sistema Integrato di Gestione Qualità, Sicurez- za, Ambiente e Manutenzione, DVR ecc.), necessitano di un più flessibile sistema di aggiornamen- to, senza che allo stesso consegua la necessità di aggiornare tutto il modello organizzativo, che ri- mane sempre valido ed applicabile. L’allegato 0 di Parte Speciale riporta l’elenco di tutti gli allegati e le loro revisioni in modo tale da aver sempre la piena tracciabilità di tutta la documentazione che fa parte del modello stesso. In ogni caso il riferimento ai documenti richiamati deve intendersi effettuato alla loro ultima release oggetto di formale approvazione e adozione, e ciò indipendentemente da un eventuale ritardo nell’aggiornamento del precitato allegato 0. Pare opportuno anticipare sin d’ora come costituiscano parte integrante del Modello, o in quanto allegati di Parte Speciale o poiché espressamente richiamati nella loro interezza, tra gli altri: • il documento di risk assessment di rilevazione dei rischi di commissione dei reati pre- supposto (ALL.1) nel quale è stata esclusa la configurabilità –financo astratta- di determi- nate fattispecie e per ogni singolo reato presupposto ritenuto rilevante sulla base di speci- fica analisi, risultano richiamati appositi protocolli di condotta o procedure atte a preve- nire la commissione dei reati stessi. Alla data di emissione del Modello il documento di ri-
Pag. 5 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) ferimento è del maggio 2018 e risulta redatto in funzione e della adozione della presente revisione del Modello; • il Manuale del Sistema Integrato di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente e Ma- nutenzione (rev 16.4.2018) e tutte le procedure di sistema nonché le istruzioni operative ivi richiamate (ALL.3); • il Documento di Valutazione dei rischi e i Duvri (ALL.4); • il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzio- ne delle attività (ALL.5); • il documento “Antibribery&Corruption Management System” (ALL.9) • le ulteriori procedure di Gruppo e/o le procedure e istruzioni comunque formalmen- te adottate dalla Società. 0.2 LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT) E DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI: IL DOCUMENTO DI RISK ASSESSMENT L’art. 6 del d.lgs 231/01 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione del modello di orga- nizzazione, gestione e controllo. In particolare alle lettere a) e b) della disposizione vengono espressamente indicate alcune attività correlate ad un processo di adeguata gestione dei rischi. Ferma restando l’esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in un ottica anche di “compliance integrata” con vari si- stemi già presenti, di seguito si indica un approccio coerente con i principali elementi della struttu- ra di riferimento in termini di controllo interno e gestione dei rischi. Le fasi principali, in cui il sistema MIST di prevenzione dei rischi 231 e il documento di risk assess- ment si è articolato, risultano essere: a) la identificazione dei rischi potenziali, ossia l’analisi del contesto aziendale per in- dividuare quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel D.lgs 231. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito delle attivi- tà aziendali, da sola o con altre variabili, possano incidere negativamente sul rag- giungimento degli obiettivi del 231 (es. all’art. 6 comma 1 lettera a) ); pertanto a se- conda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi; b) la progettazione o implementazione dei sistemi di controllo (i cd. protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente) ossia la valutazione del sistema esistente, all’interno di MIST per la prevenzione dei reati e del suo eventuale ade- guamento, in termini di capacità di efficace contrasto, cioè di ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio com- porta dover intervenire, congiuntamente o disgiuntamente, su due fattori determi- nanti: • la probabilità di accadimento dell’evento; • l’impatto dell’evento stesso. Nella figura di seguito, è rappresentato l’approccio di valutazione dei rischi condotto in MIST e coerente con quanto richiesto al citato art.6 del D.lgs 231/01.
Pag. 6 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) Processo di risk management 1. Mappatura processi “a rischio” 2. Elenco rischi potenziali 3. analisi del sistema di controllo preventivo esistente (“procedure”) 4. valutazione dei rischi residui rischio accettabile? no si Adeguamento procedure e Sistema di controllo preventivo Risultato: sistema di gestione e controllo in grado di prevenire i rischi Sotto altro profilo il risk management, attraverso l’applicazione del processo di controllo, protegge e dà valore all’organizzazione e ai suoi stakeholder sostenendo gli obiettivi dell’organizzazione. In definitiva, si mira a predisporre un quadro metodologico che consenta di controllare ogni futura attività e il miglioramento del processo decisionale, secondo lo schema di seguito raffigurato.
Pag. 7 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) 0.3 LA DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE E’ fondamentale definire il concetto di rischio accettabile. Nella progettazione di sistemi di con- trollo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice dal punto di vista concettuale. Nel caso della normativa ex D.Lgs 231 la logica ad es. eco- nomica dei costi non può, tuttavia, rappresentare un riferimento utilizzabile in via esclusiva. Riguardo al presente sistema di controllo preventivo costruito in relazione al rischio di commissio- ne delle fattispecie di reato contemplate nel 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi dolo- si , è rappresentata da una sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. 0.4 PRASSI OPERATIVE APPLICATE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO Premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati sia di origine dolosa che colposa previsti dal decreto 231, primo obiettivo nella attività di revisione del modello orga- nizzativo (ed ancora prima in quella di redazione del documento di risk assessment) è stato quello di verificare la corretta procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione. L’insieme delle misure che il dipendente aziendale, se vuole delinquere, sarà costretto a “forzare” dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell’ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente collegabili ad essa. Attraverso, quindi, un’attenta analisi della situazione aziendale e della sua dinamica, MIST ha indi- viduato possibili rischi e verificato l’esistenza e l’attuazione di strumenti di controllo atti a preveni- re i rischi considerati ovvero ha implementato ed adottato protocolli di condotta aggiuntivi a quelli già esistenti ed attuati. In collaborazione con il management aziendale e i responsabili di funzione è stata effettuata: a) una ricognizione delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti; b) redatta una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nel- le aree a rischio; c) documentato il sistema dei controlli preventivi attivato e gli adeguamenti even- tualmente necessari. 0.5 INTERAZIONE ED INTERDIPENDENZA TRA MODELLO 231/01, SISTEMA INTEGRATO DI GE- STIONE QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E MANUTENZIONE, ANTIBRIBERY&CORRUPTION MANAGEMENT SYSTEM Occorre evidenziare preliminarmente come l’azienda sia dotata di un Sistema Integrato di Ge- stione per la Qualità, per la Sicurezza, per l’Ambiente e per la Manutenzione e abbia otte- nuto le seguenti certificazioni: certificazione BS OHSAS 18001:2007 per le seguenti attività: progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di raccordi ferroviari, servizi di trasporto merci in qualità di im- presa ferroviaria nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, servizi di accoglienza, assi- stenza e ristorazione collettiva su carrozze viaggiatori attrezzate, gestione delle manovre in raccor- di ferroviari, manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trazione diesel, rotabili ferroviari per tra- sporto merci e servizi ausiliari; certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività: progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di raccordi ferroviari, servizi di trasporto merci in qualità di im- presa ferroviaria nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, servizi di accoglienza, assi- stenza e ristorazione collettiva su carrozze viaggiatori attrezzate, gestione delle manovre in raccor-
Pag. 8 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) di ferroviari, manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trazione diesel, rotabili ferroviari per tra- sporto merci e servizi ausiliari; certificazione UNI EN ISO 14001:2004 per le seguenti attività: Progettazione, costruzio- ne, manutenzione e ristrutturazione di raccordi ferroviari, servizi di trasporto merci in qualità di impresa ferroviaria nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, servizi di accoglienza, assi- stenza e ristorazione collettiva su carrozze viaggiatori attrezzate, gestione delle manovre in raccor- di ferroviari, manutenzione e ristrutturazione di mezzi di trazione diesel, rotabili ferroviari per tra- sporto merci e servizi ausiliari. Del pari occorre ricordare come MIST sia dotata di un Comitato Etico (Organismo composto attualmente da quattro membri, il quale a seguito di segnalazioni interviene su tutti gli ambiti aziendali al fine di verificare la conformità dell’operato rispetto alle procedure di riferimento, con formale verbalizzazione delle relative riunioni1). La Società ha altresì predisposto, in forza delle Linee Guida di Gruppo, un Framework Unico Anticorruzione, di prossima formale adozione, il quale definisce l’architettura dell’intero sistema anticorruzione della Società e risponde all’esigenza di approcciare in via sistematica ed unitaria l’attività di prevenzione della corruzione nel suo complesso, promuovendo sinergie tra i diversi presidi anticorruzione. Il Framework rappresenta un elemento costitutivo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi che si integra nei più generali assetti organizzativi, amministrativi, finanziari e di governo societario dell’Azienda ed opera unitamente agli altri modelli gestionali e di compliance aziendali con reciproco rafforzamento della portata preventiva. I documenti in cui si articola sono i seguenti: - “Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione” di FS SpA, formalmente adottate da MIST, le quali contengono i principi di riferimento ed i criteri direttivi stabiliti dal CdA per la predisposizione ed attuazione di un efficace sistema anticorruzione; - Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (Modello 231): elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ai fini del Framework, rilevano in partico- lare i reati presupposto riferiti alle ipotesi di corruzione; - L’Anti Bribery&Corruption management system (ABC system) predisposto da MIST su base volontaria per la prevenzione delle ipotesi corruttive c.d. in senso “ampio”, intese come atti e comportamenti che -anche se non integranti una specifica fattispecie di reato- co- stituiscono casi di devianza da regole e procedure e possono minare il buon andamento e l’interesse generale della Società. La matrice comune delle “condotte a rischio” considerate dal Modello 231 e dall’ABC system – ferme le rispettive specificità e prerogative di legge – favorisce sinergie logico-operative tra i due sistemi ed i rispettivi presidi di controllo, ottimizzandone l’efficienza ed estendendone nel com- plesso la portata preventiva. Allo stesso modo, tali sinergie consentono la progressiva ottimizza- zione dei flussi informativi previsti nei citati documenti, delle verifiche sul loro funzionamento, dei processi di individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi (risk assessment) e delle iniziative di formazione e comunicazione destinate al personale aziendale. Il Modello 231 tiene in debito conto le misure preventive delle fattispecie di reati corruttivi rappre- sentate dal ABC System. A seguito dei risultati derivanti dal processo di risk assessment di cui sopra (e del documento che ne ha formalizzato i risultati) il modello ha, come detto, preso atto dei protocolli esistenti e definito ex 1Si rinvia per la disciplina attinente la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato alla documentazione di riferimento, formalmente adottata dalla Società e da intendersi qui integralmente richiamata.
Pag. 9 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) novo apposite procedure e protocolli di condotta atte a regolamentare le attività ed evitare la commissione dei reati in oggetto. Premesso che un sistema di gestione è un “insieme di elementi tra loro interagenti per realizzare una finalità o un obiettivo attraverso una politica” (F. Barbarino, “ENI EN ISO 9001:2000 Qualità, sistema di gestione per la qualità e certificazione”, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 490), è importante anzi- tutto la circostanza –confermata in primis da parte delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” emesse da Confindustria nel 2014 –che il 'modello 231' costituisca, o meglio, dia vita ad un sistema di gestione, la cui specifica finalità è la prevenzione di alcuni reati (i c.d. “reati-presupposto”); la finalità lo distingue dagli altri sistemi di gestione (che, per quanto concerne a titolo esemplificativo i sistemi di gestione della sicurezza sono la preven- zione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro), anche se tutti sono accomunati dal- la caratteristica di costituire un “centro di regolazione dell'organizzazione e la sua espressione di volontà gestionale e realizzativa”; ciascuno in conformità alle proprie norme di riferimento, che nel caso del modello 231 appartengono all'ordinamento giuridico (italiano), per gli altri sistemi sono norme volontarie, ovvero standards internazionali redatti ed aggiornati a cura di organismi non statuali. Si pone conseguentemente la problematica di far interagire i vari sistemi di gestione ed evitare inutili sovrapposizioni2. La scelta aziendale è stata di: - valorizzare, sin dalla attività di risk assessment, le procedure adottate in ossequio al sistema inte- grato, e inserire le stesse tra i presidi per la prevenzione delle fattispecie di reato; - implementare le attività di audit di sistema, sia sotto il profilo dell’ambito / estensione delle stesse, che per quanto concerne le modalità di esecuzione, con previsione di reportistica all’Organismo di Vigilanza, il quale potrà avvalersi delle relative risultanze, ferma in ogni caso la necessità che l’OdV abbia competenza in detta materia per svolgere con continuità di azio- ne il proprio compito anche in questo delicato settore, con espletamento di verifiche in auto- nomia e di propria iniziativa; - considerare e del pari valorizzare, nell’ambito dei sistemi di monitoraggio e controllo, quegli strumenti già in adottati (Programma Audit Interni -Audit di Sistema e Operativi-; Registro non conformità e azioni correttive; Comitato Etico; audit di mantenimento – rinnovo certifi- cazione; verifiche / audit del Collegio Sindacale, revisione legale dei conti); - con riguardo all’attività formativa del personale dipendente (formazione continua), integrare i moduli prevedendo che essi incorporino anche formazione in materia 231; Si ricorda come già nella precedente rev. 1 del Modello, laddove erano stati utilizzati i sistemi di ge- stione qualità (ISO 9001) sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001) ed ambientali (ISO 14001) come metodologie gestionali di riferimento per il modello organizzativo qui descritto, quest’ultimo aveva richiesto in detta revisione, ai fini del mantenimento della sua efficacia esimente: 2 Vero è che allorquando la legge n. 123/2007 ha introdotto i reati connessi all’igiene e sicurezza sul lavoro nel novero dei reati puniti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, tra gli addetti ai lavori si è subito pensato ai sistemi di ge- stione della sicurezza come strumento per adempiere a quanto richiesto dal “nuovo” disposto normativo. L’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 ha quasi immediatamente dato conferma di questa percezione indicando la BS OHSAS 18001:2007 e le linee-guida UNI-INAIL come modelli che, per le parti corrispondenti, si presumono conformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 231/2001 per disporre di un modello organizzativo che può “rivendicare”, in occa- sione di un infortunio grave, “l’efficacia esimente”, cioè la non punibilità dell’ente in questione.
Pag. 10 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) - l’aggiornamento della individuazione delle tipologie di reato configurabili e dei presidi di pre- venzione in apposito documento (ALL.1), in conseguenza: o del mutato assetto organizzativo e dei nuovi ambiti di intervento della Società, nonché o della introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti ex D.Lgs 231/01; - l’introduzione di nuove specifiche procedure per aspetti non adeguatamente considerati dal si- stema di gestione integrato (tra cui la Procedura Flussi Informativi da e per OdV e Collegio Sindacale, Procedura Whistleblowing); - che le procedure aziendali venissero permeate da una “specifica ottica 231”; - la riadozione del sistema disciplinare –sanzionatorio, in particolare per le ipotesi di violazione del Modello 231/01 da parte di tutti i destinatari (amministratori e dipendenti, fornitori etc.); - la valorizzazione del Codice Etico di Gruppo; - il mantenimento dell’Organismo di Vigilanza, quale soggetto dedicato, in primis, al monitorag- gio dell’efficacie attuazione del Modello. Implementare pertanto sistemi di gestione organizzativi e preventivi basati su standard riconosciuti è comunque segno dell’inclinazione di MIST alla cultura del rispetto delle regole e ha costituito si- curamente la base forte per la costruzione di un modello teso alla prevenzione dei reati presuppo- sto. Inoltre i sistemi certificabili applicati sono certamente utili alla messa a punto sinergica del modello richiesto dal decreto 231 e vanno in definitiva considerati parte integrante e fondamentale dello stesso. Profili Giurisprudenziali Cassazione sez. penale sentenza 13 settembre 2017 n°41768/2017: «(…) per quanto riguarda il profilo attinente all’insussistenza del modello organizzativo la sentenza impugnata ha rilevato che i modelli azien- dali ISO UNI EN ISO 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal d.lgs n.231 del 2001, perché non contenevano l’individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello e si riferivano eminentemente al controllo della qualità del lavoro nell’ottica del rispetto delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati in materia ambientale. Ha poi osservato che il modello cd. Deloitte (…) non conteneva, tra l’altro, né il il codice di comporta- mento e le relative procedure né il codice etico, né le procedure per la conoscenza dei modelli, né il sistema sanzionato- rio (…)».
Pag. 11 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità am- ministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ed in virtù delle successive modifiche, ha adeguato la normativa italiana in materia di re- sponsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sotto- scritte dallo Stato Italiano. Il Legislatore, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui “societas delinquere non potest”, introducendo, a carico delle società un regime di responsabilità ammi- nistrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità pena- le) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da: a)soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata d’autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei cd. soggetti in posizio- ne apicale); b)soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i cd. sog- getti in posizione subordinata). 1.1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile alla società, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (numerus clausus dei reati presupposti). Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti dal Decreto. Fonti del Art. del D.Lgs. TIPOLOGIA DI REATI PRESUPPOSTO Diritto 231/01 REATO D.Lgs. Art. 24 Reati commessi nei rap- - Art. 316-bis, c.p.; 231/2001 porti con la Pubblica - Art. 316-ter, c.p.; introduce Amministrazione - Art. 640, co.2, n.1, c.p.; - Art. 640-bis, c.p.; L. 119/2013 - Art. 640-ter, c.p.; modifica L. 48/2008 Art. 24-bis Delitti informatici e trat- - Art. 491-bis, c.p. (sost. art.2, co.1, e, D.Lgs. introduce tamento illecito di dati 7/2016); - Art. 615-ter, c.p.; D.Lgs. - Art. 615-quater, c.p.; 7/2016 - Art. 615-quinquies, c.p.; modifica - Art. 617-quater, c.p.; - Art. 617-quinquies, c.p.; - Art. 635-bis, c.p. (mod. art. 2, co1, p, D.Lgs. 7/2016); - Art. 635-ter, c.p. (mod. art. 2, co1, n, D.Lgs. 7/2016); - Art. 635-quater, c.p. (mod. art. 2, co1,o, D.Lgs. 7/2016);
Pag. 12 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) - Art. 635-quinquies, co.3, c.p. (modificato art. 2, co1, p, D.Lgs. 7/2016); - Art. 640-quinquies, c.p.; L. 94/2009 Art. 24-ter Delitti di criminalità or- - Art. 416, co.1-5, c.p.; introduce ganizzata - Art. 416, co.6, c.p.; - Art. 416-bis, c.p.; L. 108/2010 - Art. 416-ter, c.p.; modifica - Art. 630, c.p.; - Art. 74, DPR 309/1990; - Art. 407, co.2, lett. a, n.5, c.p.p.; D.Lgs. Art. 25 Reati commessi nei rap- - Art. 317, c.p.; 231/2001 porti con la Pubblica - Art. 318, c.p.; introduce Amministrazione - Art. 319, c.p.; - Art. 319-bis, c.p.; L. 190/2012 - Art. 319-ter, co.1, c.p.; modifica - Art. 319-ter, co.2, c.p.; - Art. 319-quater, c.p.; - Art. 320, c.p.; - Art. 321, c.p.; - Art. 322, co.1 e co.3, c.p.; - Art. 322, co.2 e co.4, c.p.; - Art. 322-bis, c.p.; D.L. Art. 25-bis Reati di falso nummario - Art. 453, co.5, c.p. (modif. dal D.Lgs. 350/2001 125/2016); introduce - Art. 454, c.p.; - Art. 455, c.p.; L.409/2001 - Art. 457, c.p.; D.Lgs. - Art. 459, c.p.; 125/2016 - Art. 460, c.p.; modifica - Art. 461, c.p. (modif. dal D.Lgs. 125/2016); - Art. 464, co.1, c.p.; - Art. 464, co.2, c.p.; - Art. 473, c.p.; - Art. 474, c.p.; L. 99/2009 Art. 25-bis.1 Delitti contro l’industria e - Art. 513, c.p.; il introduce commercio - Art. 513-bis, c.p.; - Art. 514, c.p.; - Art. 515, c.p.; - Art. 516, c.p.; - Art. 517, c.p.; - Art. 517-ter, c.p.; - Art.517-quater, c.p.; D.Lgs. Art. 25-ter Reati societari
Pag. 13 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) 61/2002 introduce - Art. 2621, c.c.; (modificato dalla L. 69/2015); - Art. 2621-bis, c.c.; - Art. 2622, c.c.; (modificato dalla L. 69/2015); - Art. 2625, co.2, c.c.; - Art. 2626, c.c.; - Art. 2627, c.c.;Art. 2628, c.c.; - Art. 2629, c.c.; L. - Art. 2629-bis, c.c.; 262/2005 - Art. 2632, c.c.; D.Lgs. - Art. 2633, c.c.; 39/2010 L. - Art. 2635, co.3, c.c.; 190/2012 - Art. 2636, c.c.; modifica - Art. 2637, c.c.; - Art. 2638, co.1 e co.2, c.c L. 7/2003 Art. 25-quater Reati con finalità di terro- - Art. 3, L. 7/2003 rismo o introduce di eversione dell’ordine [D.Lgs. 231/2001, Art. 25-quater, lett.a]; democratico previsti dal - Art. 3, L. 7/2003 codice penale e delle leggi specia- [D.Lgs. 231/2001, Art. 25-quater, lett.b]; li L. 7/2006 Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazio- - Art.583-bis, c.p.; introduce ne degli organi genita- li femminili L. 228/2003 Art. 25- Delitti contro la per- - Art. 600, c.p.; introduce quinquies sonalità individuale - Art. 600-bis, co.1, c.p.; - Art. 600-bis, co.2, c.p.; L. - Art. 600-ter, co.1 e co.2, c.p.; 38/2006 - Art. 600-ter, co.3 e co.4, c.p.; L. - Art. 600-quater, c.p.; 108/2010 - Art. 600-quater.1, c.p.; D.Lgs. - Art. 600-quinquies, c.p.; 34/2014 - Art. 601, c.p.; modifica - Art. 602, c.p.; - Art. 609-undecies, c.p.; L. 199/16, 25 quinquies.1 Delitti contro la per- - 603-bis art. 1 sonalità individuale introduce Intermediazione ille- cita e sfruttamento del lavoro L. 62/2005 Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato Art. 184, D.Lgs. introduce 58/1998; Art. 185, D.Lgs. 58/1998;
Pag. 14 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) L. 123/2007 Art. 25-septies Reati di omicidio colposo - Art. 589, c.p.: introduce e lesioni colpose gravi o Omicidio colposo commesso con violazione gravissime commessi con dell’Art. 55, co. 2, D.Lgs. 81/2008; violazione delle norme - Art. 589, c.p.: antinfortunistiche o sulla Omicidio colposo commesso con violazione delle tutela dell’igiene e della norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavo- salute del lavoro ro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); - Art. 590, co.3, c.p.; introdotti da Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e - Art. 648, c.p.; L. 231/2007 impiego di denaro, beni o - Art. 648-bis, c.p.; utile di provenienza illeci- - Art. 648-ter,c.p.; L. 186/2014 ta - Art. 648-ter.1,c.p.; modifica L. 99/2009 Art. 25-novies Delitti in materia di vio-- Art. 171, co.1, lett.a-bis, L. 633/1941; introduce lazione del diritto - Art. 171, co.3, L. 633/1941; d’autore - Art. 171-bis, co.1, L. 633/1941; - Art. 171-bis, co.2, L. 633/1941; - Art. 171-ter, L. 633/1941; - Art. 171-septies, L. 633/1941; - Art. 171-octies, L. 633/1941; L. 116/2009 Art. 25-decies Induzione a non rendere - Art. 377-bis, c.p.; introduce dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al- D.Lgs. la autorità giudiziaria 121/2011 modifica D.Lgs. Art. 25- Reati ambientali - Art. 452-bis,c.p.; 121/2011 undecies - Art. 452-quater,c.p.; Introduce - Art. 452-quinques,c.p.; L. 68/2015 - Art. 452-sexies,c.p.; Modifica - Art. 452-octies,c.p.; D. Lgs - Art. 727-bis,c.p.; 21/2018 - Art. 733-bis,c.p.; Modifica - Art. 137, co.2, co.3, co.5 (II per.), co.5 (II per.), co.11, co.13, D.Lgs. 152/2006; - Art. 256, co.1, 3, 5, 6, D.Lgs. 152/2006; Art. 257, D.Lgs. 152/2006; - Art. 258, D.Lgs. 152/2006; - Art. 259, D.Lgs. 152/2006; - Art. 260, co.1 e co.2, D.Lgs. 152/2006 (ab- rogato) - Art. 260-bis, co.6, co.7, co.8, D.Lgs. 152/2006; - Art. 279, co.5, D.Lgs. 152/2006; - Art. 1, co.1 e co.2, L. 150/1992; - Art. 2, co.1 e co.2, L. 150/1992; - Art. 3-bis, co.1, L. 150/1992;
Pag. 15 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) - Art. 6, co.4, L. 150/1992; - Art. 3, co.6, L. 549/1993; - Art. 8, co.1 e co.2, D.Lgs. 202/2007; - Art. 9, co.1 e co.2, D.Lgs. 202/2007; - Art. 452-sexies c.p D.Lgs. Art. 25- Impiego di cittadini di - Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. 109/2012 duodecies paesi terzi il cui soggior- 286/1998 introduce no è irregolare c.d. Legge Art. 25- Razzismo e Xenofobia Europea terdecies 20/11/2017 n° 167 artico- lo 5, comma 2 L. 146/2006 Art. 4 Reati transnazionali - Art.416, c.p. introduce [già in Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001]; - Art.416-bis, c.p. [già in Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001]; - Art.291-quater DPR 43/1973; - Art.74 DPR 309/1990 [già in Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001]; - Art. 12, co.3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. 286/1998 [Testo Unico dell’Immigrazione, ulti- mo agg. con il D.Lgs. 40/2014]; - Art. 377-bis, c.p. [già in Art.25-decies, D.Lgs. 231/2001]; - Art. 378, c.p. Nella presente sede si rinvia per ogni approfondimento ai documenti allegati sub 1 e 1.1, ove sono riportati: (i) i contenuti delle singole norme sopra citate (aggiornate all’aprile 2018: all.1.1); (ii) le attività cd. sensibili e le concrete modalità di possibile configurabilità dei reati in MIST; (iii) le funzioni e risorse aziendali coinvolte, i protocolli di prevenzione in vigore, la tipologia / responsabilità / periodicità dell’attività di controllo (iv) la quantificazione del rischio residuo. 1.2 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, la Società potrà su- bire l’irrogazione di pesanti sanzioni. Le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in: a) sanzioni pecuniarie: si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non supe-
Pag. 16 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) riore a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. b) sanzioni interdittive: sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati quali: –l’interdizione dall’esercizio dell’attività; –la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; –il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; –l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; –il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale. a) confisca; la confisca materiale del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna. b) pubblicazione della sentenza; è una sanzione eventuale che presuppone l’applicazione di una sanzione interdittiva. Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l’accertamento della responsabilità dell’Ente, nonché la determinazione dell’entità della sanzione, sono attributi al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa. La società è ritenuta responsabile dei reati sopra individuati anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 1.3 CONDIZIONE ESIMENTE Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabili- tà amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, an- che solo “Modello”) idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto. In particolare l’Ente non è ritenuto responsabile se prova: a) che l’organo dirigente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) di avere nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funziona- mento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento (‘Organismo di Vigilanza’); c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. La semplice adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non è quindi misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo. Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):
Pag. 17 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV. Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto): e) una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte si- gnificative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha evidenziato come sia indispensabile verificare se il modello fosse in concreto idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ex art. 6 lett. a) D.Lgs 231/2001 e se lo stesso sia stato efficacemente attuato. Si è già rilevato come i modelli di cui all’art. 6 debbano rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzio- namento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. I modelli – in quanto strumenti organizzativi della vita dell’ente - devono qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità; essi devono scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale. Come osservato nella Relazione allo schema del Decreto legislativo 231/01 “requisito indispensabile perché dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’ente è che esso venga anche efficacemente at- tuato: l’effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità”. La rilevanza di un idoneo modello organizzativo è estrema: il modello infatti è criterio di esclusio- ne della responsabilità dell’ente ex art. 6 I comma ed ex art. 7; è criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di altre condizioni normativamente previste, la non ap- plicazione di sanzioni interdittive ex art. 17; consente la sospensione della misura cautelare inter- dittiva emessa nei confronti dell’ente ex art. 49. Il modello peraltro potrà determinare questi effetti favorevoli nei confronti dell’ente solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato; il modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce. La necessaria concretezza del modello, infatti, ne de- terminerà ovviamente necessità di aggiornamento parallele all’evolversi ed al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.
Pag. 18 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) Profili Giurisprudenziali Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28557 «Quanto alla adozione in azienda del modello di organizzazione e gestione, la Corte d'appello ha motivato in ordine alla sua irrilevanza (…), alla luce del positivo vaglio circa l'esistenza dei criteri d'imputazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 231 del 2001, da riferirsi, nel caso di rea- ti colposi, alla condotta e non all'evento (dr. Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112) (…) La mera allegazione della circostanza che un modello di organizzazione e gestione era stato depositato in azienda qualche mese prima dell'evento, oltre a palesare la sua genericità, non dimostra che tale modello sia stato violato dal datore di lavoro mediante l'approntamento di un macchinario sfornito di sistemi di sicurezza, adottati solo successivamente ai fatti per cui si procede, dovendosi a tal proposito rilevare che "...la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'ob- bligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un do- cumento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli" (dr. Sez. U 38343/2014 Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull'ente l'onere - con effetti liberatori - di dimostrare l'idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi (dr. Sez. U. n. 38343/2014, Thys- sen Krupp, Rv. 261112)». In altri termini è stato ancora da ultimo ribadito come incomba sull’Ente l’onere di dimostrare l’idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a prevenire reati della specie di quello verifi- catosi, aggiungendo che tale onere non può certamente ritenersi assolto attraverso la sola circo- stanza dell’esistenza del modello. Ciò non fa altro che richiamare alla mente le considerazioni di recente compiute dal CNDCEC nel documento “Principi di redazione dei modelli di organizzazione, ge- stione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” nel quale si è posto l’accento sulla necessità che il modello or- ganizzativo sia “customizzato” ossia che sia adottato tenendo conto delle peculiarità della struttura organizzativa presente nell’Ente e delle attività aziendali dal medesimo svolte, non potendo altri- menti esplicare la sua naturale funzione esimente qualora risulti vago e generalizzato nella descri- zione delle attività e nella definizione dei protocolli posti a presidio delle stesse. Il modello deve dunque prevedere, in concreto ed in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Deve, in ogni caso, sottolinearsi come le scelte organizzative dell’impresa siano proprie dell’imprenditore. Il D.Lgs 231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di una intro- missione giudiziaria nelle scelte organizzative dell’impresa ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i criteri di cui al D.Lgs. 231/2001. Ciò che il decreto richiede è che l’imprenditore adotti modelli di organizzazione idonei a ridurre il rischio che si verifichino, nel- la vita dell’impresa, reati della specie di quello in ipotesi verificatosi (art. 6 D.Lgs. 231/2001). E’ altresì necessaria un’analisi delle possibili modalità attuative dei reati. Questa analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attua- ti rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda (cfr. documento di risk assessment). In questa analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell’ente - cioè delle sue vicende, anche giudiziarie, passate - e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore. Questa revisione tiene altresì conto degli eventi occorsi nonché delle azioni correttive messe in at- to dall’azienda anche su suggerimento dell’OdV e comunque in accordo a quanto previsto all’ art. 17 del D.lgs 231/01 e s.m.i.
Pag. 19 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) L’analisi della storia dell’ente e della realtà aziendale compresi gli audit effettuati, è infatti impre- scindibile per potere individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell’ambito dell’impresa e le loro modalità di commissione oltre che per registrare l’effettivo ag- giornamento del MOG così come stabilito all’art. 6 comma 1 lettera b) del citati D.lgs 231/01 e della nuova politica organizzativa dell’azienda. Questa analisi consente di individuare – sulla base di dati storici - in quali momenti della vita e del- la operatività dell’ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; quali siano dunque i mo- menti della vita dell’ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. Solo una analisi specifica e det- tagliata può consentire un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi e può consentire di progettare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire. La Giurisprudenza ha già sottolineato la assoluta neces- sità di porre particolare attenzione, nella formazione dei modelli organizzativi, alla storia dell’ente affermando che quando il rischio (di commissione di illeciti) si è concretizzato e manifestato in un’elevata probabilità di avvenuta commissione dell’illecito da parte della società, i modelli orga- nizzativi predisposti dall’ente dovranno necessariamente risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valutare in concreto le carenze dell’apparato organizzativo e ope- rativo dell’ente che hanno favorito la perpetrazione dell’illecito.
Pag. 20 di 43 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01) 2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA In forza di quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli En- ti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni. La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, 2008 e, da ultimo 2014. Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l’imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Dette Linee Guida, suggeriscono tra l’altro: a) l’individuazione delle aree di rischio onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto. b) la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l’adozione di specifici protocolli. Le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo sono così individuate: ⋅Codice Etico ⋅Sistema organizzativo ⋅Procedure manuali ed informatiche ⋅Poteri autorizzativi di firma ⋅Sistemi di controllo di gestione ⋅Comunicazione al personale e sua formazione c) obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli. d) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli. MIST ha così costruito il Modello, anche in accordo a quanto già accennato al § 0.1 e segg. 3. IL MODELLO 231/01 DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MIST S.R.L. 3.1 PRINCIPI DI ADOZIONE / REVISIONE DEL MODELLO Attraverso la revisione del Modello MIST S.r.l. ha inteso: a) ribadire la volontà di mantenere l’assetto della Società adeguato alla normativa sulla responsabili- tà amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l’obbligatorietà. b) verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto compreso un costante aggiornamento del MOG, delle sue procedure e delle forme di controllo interne ed esterne che l’azienda persegue costantemente nonché dell’evoluzione dell’impresa stessa e degli esiti sugli eventi accaduti. c) informare tutto il Personale della portata normativa e delle sanzioni che possono ricadere su MIST S.r.l. nell’ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto. d) rendere noto a tutto il Personale che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di Leg- ge, a Regolamenti a Norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e cor- retta gestione delle attività societarie cui MIST S.r.l. si ispira. e) informare tutto il Personale dell’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari.
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