COMUNE di VIBO VALENTIA - STATUTO Testo coordinato

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COMUNE di VIBO VALENTIA
                                        STATUTO
       Approvato con delibere consiliari n. 107/91 e n.29/92 - pubblicato sul BUR n. 130/96
       Modificato ed integrato con delibera consiliare n.118/96- pubblicato sul BUR n. 3/97
              Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 60 del 08.09.2000
              Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 35 del 15.06.2002
                      Modificato con delibera consiliare n. 53 del 19.11.2004
               Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 51 del 22.11.2006
               Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 35 del 06.08.2010

                                     Testo coordinato

                                            TITOLO
                                      I Principi Generali

                                            Art. 1
                             Territorio - Stemma – Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Vibo Valentia ha una superficie di Kmq 46,37 e confina con il
Comune di Sant'Onofrio, Comune di Pizzo, Mar Tirreno, Comune di Briatico, Comune di
Cessaniti, Comune di Filandari, Comune di Jonadi, Comune di San Gregorio d'Ippona,
Comune di Francica, Comune di Stefanaconi.

2. Il territorio di cui al precedente comma è ripartito in circoscrizioni, secondo quanto
stabilito dal titolo V del presente Statuto.

3. La sede del Comune è nel capoluogo ed i suoi Organi possono riunirsi, nell'ambito del
territorio comunale, anche in sedi diverse dal capoluogo, purché in luogo pubblico.

4. Il Comune ha un proprio Stemma, un proprio Gonfalone e un proprio Sigillo, che
araldicamente così si descrive "Scudo partito d'oro e di rosso e al terzo superiore spaccato
di azzurro; Nel I a tre monti di verde sul medio (quello centrale) più alto un leone rampante
lampassato di rosso, di cui una metà di azzurro nel campo d'oro, e l'altra dello stesso nel
campo di azzurro; Nel II ha due corna di amaltea (cornucopie) d'oro colme di frutta dello
stesso e un'asta d'argento sostenente sull'estremità una civetta nel campo di azzurro.
Scudo timbrato da corona ducale, con la dicitura in basso S.P.Q.V." . L'uso e la
riproduzione dello Stemma sono riservati al Comune, che solo, ha la facoltà, previo
provvedimento del Sindaco, di autorizzarne l'utilizzo da parte di terzi.

                                             Art. 2
                                       Principi Generali

1.Il Comune di Vibo Valentia :
a) rappresenta la Comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne tutela i diritti di
cittadinanza, ne cura gli interessi e ne promuove la convivenza e lo sviluppo nel rispetto
dei principi di libertà, democrazia, sussidiarietà e solidarietà.
b) è Ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo
della Repubblica Italiana.

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c) Impronta la propria azione ai principi della trasparenza, imparzialità e buon andamento
sanciti dalle leggi dello Stato e della regione e delle Direttive Comunitarie, nonché dei
supremi principi Costituzionali. Si impegna a promuovere e favorire tutte quelle iniziative
volte a sviluppare ed a combattere la reazione alla controcultura malavitosa e mafiosa.
d) si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con
particolare riferimento a quelli della famiglia, ad ogni forma di associazioni di
volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna, altresì, a
garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente secondo le modalità
appresso indicate.
e) promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana ed in
conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, le forme di
collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi, anche al fine di
cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra i
popoli.
f) valorizza il patrimonio culturale, l'identità storica, sociale ed urbana della comunità
cittadina in tutte le sue forme ed espressioni, si informa, inoltre, ai valori storici di
pace, libertà e pluralismo quali ci pervengono dalle tradizioni e dalla storia della
comunità, riconoscendo quali fondamentali l'esperienza della Magna Grecia, della
romanità e della resistenza.
g) tutela e risalta la partecipazione democratica con i principi connessi alla dignità della
persona umana, e respinge ogni manifestazione di violenza, di criminalità, di
prevaricazione e di intolleranza razziale, promuovendo la cultura della legalità e dei diritti
umani mediante iniziative di ricerca, di educazione e di cooperazione.
h) attiva ricerche, studi, censimenti, per conoscere, contabilizzare, documentare, definire
e catalogare i beni della comunità locale.
i) si impegna altresì a favorire l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali esistenti
nella comunità locale, promovendo lo sviluppo economico del settore primario,
secondario e del terziario. A tal fine, rilanciando la sua antica tradizione artigianale e
commerciale, la sua vocazione agro-industriale e manifatturiera, riconosce nello
sviluppo del settore del turismo tradizionale, culturale, convegnistico-congressuale,
sociale e del terzo settore, una potenzialità strategica su cui puntare per rilanciare il suo
ruolo di capoluogo di provincia in un contesto più generale. Per il raggiungimento di tali
obiettivi armonizza lo sviluppo urbano, favorisce nel pieno del rispetto ambientale e di
valori condivisi il settore dell'edilizia e la sua dotazione infrastrutturale.
l) riconosce e assicura il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; a
tal fine istituisce la Commissione comunale per le pari opportunità, la cui
composizione, i compiti e le funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento.
Promuove, inoltre, il rispetto di tutte le condizioni necessarie per favorire la presenza di
entrambi i sessi, nella Giunta, negli Organi Collegiali, negli Enti e nelle Aziende ove il
Comune ha la propria rappresentanza.
m) opera per l'attuazione di efficienti servizi sociali, anche con il concorso delle
associazioni di volontariato, tutela le esigenze della maternità, opera per l'attuazione dei
diritti dei minori, dei portatori di handicap e degli anziani.
n) guarda con particolare attenzione alle problematiche giovanili, riconoscendo
nell'attività sportiva, in tutte le sue molteplici espressioni un supporto basilare della
formazione della persona umana ed un momento essenziale per la prevenzione del
disagio adolescenziale.
o) si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti Locali della
Provincia anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la
gestione dei servizi di bacino ultra comunale.
p) nell'esercizio delle proprie funzioni riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione

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del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per il suo
sviluppo sociale e civile, a tal fine promuove e sponsorizza iniziative atte allo sviluppo
dell'associazionismo sportivo, ricreativo, culturale.

2. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti a darne attuazione si
ispirano ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.

3. L'azione di Governo del Comune è finalizzata al benessere presente e futuro della
comunità ed agisce per promuovere e sviluppare la capacità di soddisfare i bisogni sociali,
individuali e collettivi delle generazioni presenti e future.

4. Il patrimonio della comunità è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali,
archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, delle comunità biologiche,
dalle risorse idriche e minerarie presenti nel territorio comunale ed è dall'Ente Comune
protetto, custodito e valorizzato. Pertanto tutto il territorio ricadente nell'ambito comunale è
considerato territorio denuclearizzato.

                                     TITOLO II
   Accesso e partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi comunali

                                            Art. 3
                                     Pubblicità degli atti

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i Regolamenti, le
deliberazioni, le ordinanze, i bandi e tutti gli atti che debbono o che si vogliono portare a
conoscenza del pubblico.

2. L'Amministrazione comunale, comunque, assume idonee iniziative per assicurare
un'ampia e democratica pubblicizzazione degli atti amministrativi. A tal fine onde ottenere
una più efficace trasparenza amministrativa, e di stimolare una migliore partecipazione dei
cittadini alla res pubblica, pubblicherà sul sito INTERNET tutti gli atti in possesso e
prodotti dall'amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente. Le modalità di
pubblicazione di quanto sopra verrà disciplinata attraverso l'emanazione di un apposito
regolamento attuativo

                                          Art. 4
                                      Accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune, possono prendere visione, secondo le
norme stabilite nel relativo Regolamento, dei provvedimenti del Comune e dei
provvedimenti degli Enti, aziende e concessionarie di pubblici servizi da esso dipendenti.
2. Sono esclusi dalle regole suddette gli atti riservati per espressa indicazione della legge
o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto di riservatezza della persona, di gruppi di persone o di
imprese, singole o associate.
3. Con apposito Regolamento saranno determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il
Sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza.

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Art. 5
                                   Partecipazione popolare

1. Il Comune, anche su base di quartiere o di frazione, valorizza le libere forme associative
e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di
tali forme associative sono disciplinati con appositi Regolamenti.

2. E' istituita la Civica Consulta come mezzo di coordinamento fra Comune, Associazioni
varie, Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali, Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura e altre Istituzioni presenti nel territorio.

3. Il Comune valorizza, in particolare, il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali
siaquali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e pro
positivi per la risoluzione di problemi della Comunità.

4. A tal fine è istituito l'Albo comunale delle associazioni suddivise per categorie di finalità.

5. I cittadini residenti o domiciliati nel Comune, ivi compresi gli stranieri comunitari ed
extracomunitari, possono liberamente associarsi al fine della partecipazione popolare
all'attività comunale e per proporre iniziative alla civica amministrazione.

6. Ogni cittadino residente nel territorio comunale può proporre istanze, petizioni e
proposte agli organi comunali.

7. Tali istanze devono essere obbligatoriamente istruite; nel caso di non accoglimento
delle stesse il relativo provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato.

8. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei
contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

                                            Art. 6
                                       Azione Popolare

Le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute e che abbiano titolo,
possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettano al
Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore
dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazione.

                                           Art. 7
                                   Consultazione Popolare

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta ovvero su proposta di un terzo dei
Consiglieri o di 2 Consigli Circoscrizionali, può deliberare la consultazione preventiva della
popolazione, di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli
uffici comunali, di Albi Pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono,
per gli stessi, diretto e rilevante interesse.

2. La Consultazione Popolare deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e
non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e
circoscrizionali.
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3. L'esito della consultazione è pubblicizzato nelle forme più idonee e sottoposto, da parte
del Sindaco, all'esame del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal
Regolamento.

4. La consultazione può essere indetta anche dai Consigli Circoscrizionali su questioni che
riguardano la popolazione del Quartiere medesimo o parte d'essa.

5. Il Regolamento stabilisce modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente
articolo.

                                           Art. 8
                         Regolamenti degli Istituti di Partecipazione

1. I Regolamenti inerenti gli Istituti di Partecipazione definiscono:
• le funzioni dei singoli Istituti di Partecipazione;
• gli organi rappresentativi;
• i mezzi, le modalità e i termini della consultazione;
• gli atti per i quali è richiesto parere preventivo e obbligatorio;
• le modalità e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'apposito Albo.

                                            Art. 9
                          Iniziativa popolare e delle Circoscrizioni

1. I cittadini esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio Comunale
mediante la presentazione al Sindaco di proposte accompagnate da una relazione
illustrativa, sottoscritte da almeno duemila elettori, con firme autenticate nelle forme di
legge e raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito.

2. Lo stesso potere di iniziativa spetta ai Consigli Circoscrizionali che lo esercitano con il
voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Le proposte di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrate agli uffici competenti in
materia, per l'istruttoria prima della discussione in Consiglio e devono acquisire il parere
della Commissione Consiliare che ha facoltà di sentire i presentatori della proposta.

4 Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare, nei tempi
stabiliti dalla Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, e comunque non oltre sei mesi dal
deposito del testo presso la Segreteria Generale.

6. Qualora il Consiglio accolga la proposta, il Sindaco attiva gli uffici comunali perché la
stessa sia formalizzata ed istruita ai sensi di legge, ed iscritta, entro i sessanta giorni
successivi, all'ordine del giorno del Consiglio come proposta di delibera.

                                       Art. 10
                      Referendum propositivi, abrogativi e consultivi

1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione
locale, il Referendum propositivo, consultivo, abrogativo.

2. I Referendum sono ammessi su materie di esclusiva competenza locale.

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3. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di schema di
deliberazione.

4. La loro ammissibilità viene dichiarata da un "comitato di garanti" costituito dal Difensore
Civico se in carica, dal Segretario Generale del Comune, da un docente universitario di
diritto pubblico, dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia.

5. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la
maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
6. Le risultanze referendarie hanno natura meramente consultiva ai sensi di Legge.

7. Il Comune, previa intesa con i Comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di
referendum a carattere intercomunale.

8. La possibilità di partecipazione dei cittadini non residenti, ma comunque collegati alle
attività della città, sarà disciplinata da apposita norma regolamentare.

9. Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio comunale recepisca con
propria deliberazione il quesito referendario.
10. Il Regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, di
accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, lo
svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.

                                       Art. 11
           Materie non ammesse alla consultazione popolare e al referendum

1. Non è ammessa la presentazione di proposte nelle seguenti materie:
a) Statuto Comunale e Regolamenti;
b) Statuto delle Aziende Speciali;
c) Bilancio, mutui, tributi canoni e altre imposizioni;
d) Espropriazione per pubblica utilità;
e) Designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
f) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e della dotazione
organica;
g) Quelle sottratte per legge al diritto di iniziativa.

                                           Art. 12
                     Partecipazione diritto di accesso e informazione

1. Tutti i cittadini che dimostrano di essere interessati ad un procedimento amministrativo
in atto presso l'Amministrazione comunale e che ne facciano richiesta devono essere
sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione. Il diritto di accesso dei
cittadini, singoli o associati, è regolamentato nei limiti e nei termini stabiliti dalla normativa
vigente.

                                          TITOLO III
                       Istituzione e prerogative del Difensore Civico

                                            Art. 13
                                       Difensore civico

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1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico;
Apposito Regolamento ne disciplina le modalità e le procedure di nomina e di intervento.

2. Il Difensore Civico    è   garante dell'imparzialità       e    del    buon andamento
dell'Amministrazione comunale e degli enti, istituti ed aziende, ove il Comune ha la propria
rappresentanza o da esso dipendenti.

3. Il Difensore Civico ha la prerogativa di agire a tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini e di svolgere attività di esame sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e
dall'apposito Regolamento.

4. Il Difensore Civico accerta, su richiesta degli interessati, presso l'Amministrazione
Comunale, gli enti e le aziende dipendenti, che il procedimento amministrativo abbia
regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.

5. Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il
suo      intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o
disorganizzazioni.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende
dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è
soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

8. Gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale, in difformità dei suggerimenti e delle
osservazioni del Difensore Civico intervenuto nel relativo procedimento amministrativo,
devono essere specificatamente motivati.

9. Oltre alle attività previste ai commi precedenti, il Difensore Civico può chiedere il
riesame e la modifica degli atti emanati dagli organi legittimati ove si riscontrino irregolarità
o vizi procedurali al fine di consentire l'attivazione di strumenti di autotutela.

                                           Art. 14
                        Durata in carica, decadenza e ineleggibilità

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a tre
anni, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra i cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune ed in possesso di adeguata competenza giuridico - amministrativa e
che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità. Il Difensore Civico non è
immediatamente rieleggibile.
Non sono eleggibili a Difensore Civico:
a) quanti si trovano in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale;
b) i Parlamentari europei e nazionali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, ed i loro affini o parenti fino al secondo grado;
c) quanti hanno subito condanne penali od abbiano in corso procedimenti penali per
delitto;
d) quanti occupano altra carica pubblica elettiva;
e) gli amministratori, i titolari, i dirigenti di enti, aziende, associazioni vincolati con il
Comune da contratti di opere o somministrazioni, ovvero che ricevano sovvenzioni a

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qualsiasi titolo dal Comune;
f) i candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;
g) i componenti di organismi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e locali di partiti politici
e organizzazioni sindacali;
h) le condizioni di incompatibilità per il Difensore Civico sono identiche a quelle previste
per il consigliere comunale.
5. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che viene dichiarata
dal Consiglio Comunale, mentre l'incompatibilità deve essere fatta cessare secondo le
procedure valevoli per la rimozione delle cause di incompatibilità.
6. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio comunale, nel mese di aprile, un
resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente formulando, altresì, osservazioni e
suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione comunale
7. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità di carica pari al 50% della indennità
prevista per il Presidente del Consiglio Comunale.
8. E' istituito nell'ambito del Settore Affari Generali l'Ufficio del Difensore Civico con
personale indicato dal Dirigente del Settore.

                                          TITOLO IV
                                    Ordinamento degli Uffici

                                          Art. 15
                         Organizzazione degli uffici e del personale

1. I servizi e gli uffici sono strutturati ed organizzati in funzione dell'entità e della
complessità dei compiti dell'ente, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Giunta Comunale disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e
l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Spetta al Sindaco e alla Giunta Comunale la definizione degli obiettivi e dei programmi.
5. Spetta ai Dirigenti la direzione, la vigilanza e il controllo degli uffici per la normale
gestione finanziaria e amministrativa nell'ambito delle scelte di programma, degli obiettivi e
delle direttive fissate dagli Amministratori.
6. Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, ne coordina l'attività e adotta gli
atti relativi.

                                             Art. 16
                                     Il Segretario Generale

1. Il Comune di Vibo Valentia ha una Segreteria Generale composta da un Segretario
Generale e da un Vice Segretario Generale che ha funzioni vicarie per coadiuvarlo o
sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni
attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

                                             Art. 17
                                       Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale
al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri
stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale è scelto tra persone aventi specifica ed adeguata esperienza in

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campo manageriale e conoscenza della gestione di enti pubblici.

                                           Art. 18
                               Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, se nominato:
• provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive che a tale riguardo gli impartirà il Sindaco;
• sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra
i Responsabili di Area o di Settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate;
• sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area o di Settore e ne
coordina l'attività.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco. Il
Sindaco può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso
in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorgono contrasti con le linee
di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso in cui venga meno il
rapporto fiduciario.

                                         Art. 19
                            Assistenza agli Organi Istituzionali

Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi disciplina l'istituzione, la
composizione, il funzionamento e i compiti dell'Ufficio di assistenza agli Organi Istituzionali.

                                             Art. 20
                                           I Dirigenti

1. L'attività dei Dirigenti è ispirata a principi di correttezza, imparzialità, efficienza ed
efficacia.
2. I Dirigenti delle Aree e dei Settori svolgono i compiti loro attribuiti dalla Legge, dai
Regolamenti e dal Sindaco.
3. I Dirigenti di Settore provvedono autonomamente ad organizzare i Servizi e gli uffici in
attuazione degli obiettivi e dei programmi secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla
Giunta Comunale e con le indicazioni del Direttore Generale, se nominato, ovvero dal
Segretario Generale.
4. Agli stessi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione
di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati.
5. Nell'ambito delle materie di propria competenza ed in osservanza delle norme
regolamentari i Dirigenti di Settore individuano i responsabili delle attività istruttorie e di
ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti
amministrativi.
6. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai
Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto
espletamento delle stesse.
7. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia ai Contratti Nazionali di Lavoro
degli Enti Locali ed al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.

                                            Art. 21
                                        Aree funzionali
                                           Pag. 9
1. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione di
Aree funzionali comprendenti più Settori. In tal caso è preposto alla direzione dell'Area un
Dirigente.

                                          Art. 22
                                   Conferimento incarichi

1. La direzione delle Aree funzionali e dei Settori è affidata dal Sindaco, sentito il
Segretario Generale, a Dirigenti di ruolo o incaricati ai sensi di legge.
2. La durata dell'incarico è determinata nel contratto e non può essere revocato prima
della scadenza se non per nuove esigenze organizzative, ovvero in caso di risultanze
negative motivatamente contestate;
3. Il Sindaco, con atto motivato, può rimuovere i Dirigenti dalla direzione delle Aree
funzionali e dei Settori con un procedimento che tutela il contraddittorio.
4. Le assunzioni dei Dirigenti avvengono con contratto a tempo determinato,
eventualmente rinnovabile, o indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal
Regolamento e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.
5. Al personale esterno incaricato si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme in
materia di incompatibilità per i Dirigenti a tempo indeterminato.
6. Il Sindaco può disporre la revoca degli incarichi di direzione temporanea, o altrimenti
conferiti a soggetti esterni, prima della scadenza convenuta, con provvedimento motivato,
allorquando il livello dei risultati conseguiti sia insufficiente o inadeguato, nonché nel caso
in cui il programma venga modificato nei suoi contenuti essenziali.

                                          Art. 23
                                   Collaborazioni esterne

1. In tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno può procedere
secondo le vigenti disposizioni all'acquisizione di prestazioni professionali conseguibili
mediante la collaborazione di soggetti esterni alla propria organizzazione amministrativa.

                                         TITOLO V
                                       Decentramento

                                           Art. 24
                                       Circoscrizioni

1.Il Comune di Vibo Valentia è suddiviso in Circoscrizioni.
2. Il numero delle Circoscrizioni, il numero dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio
Circoscrizionale, le competenze, le attività e le funzioni delegate, sono determinate dallo
Statuto e da apposito Regolamento.
3. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei
servizi, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
4. Il Comune mette a disposizione delle Circoscrizioni le strutture ed il personale occorrenti
per le funzioni dell'istituto.
5. Il Comune dispone il decentramento di uffici e personale atti a garantire il buon
funzionamento dei servizi di competenza delle Circoscrizioni.
6. Il Comune deve prevedere, nei propri bilanci annuali e poliennali, gli importi
corrispondenti alle funzioni ed alle competenze delle circoscrizioni.

                                          Pag. 10
Art. 25
                                   Competenze e funzioni
1. Le Circoscrizioni:
- promuovono la partecipazione popolare (assemblee);
- partecipano obbligatoriamente ed in maniera propositiva alla predisposizione ed
all'attuazione dei programmi e piani, ricadenti nel loro ambito territoriale, nei seguenti
settori:
a) lavori pubblici;
b) urbanistica;
c) ambiente;
d) scuola e cultura;
e) sport e turismo;
f) traffico urbano;
g) commercio;
h) servizi sociali;
- possono presentare al Consiglio Comunale proposte, interrogazioni e petizioni.
2. Il Sindaco può delegare al Presidente del Consiglio di Circoscrizione funzioni nella sua
qualità di Ufficiale di Governo.
3. I Consigli Circoscrizionali ed il loro Presidente sono eletti a suffragio diretto
contestualmente al Consiglio Comunale, con le modalità prescritte per l'elezione diretta del
Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
4. In caso di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale, per qualsiasi causa prevista dalla
legge il Sindaco propone al Prefetto la indizione delle elezioni.
5. Per la elezione dei Consigli Circoscrizionali è stabilito il sistema maggioritario.
6. Si assegna il 60% dei consiglieri alla lista che riporta il maggior numero di voti ed il 40%
dalle restanti liste in maniera proporzionale pura.
7. L'elettore esprime un solo voto di preferenza sulla scheda di votazione prescelta.

                                         Art. 26
                             Rapporti Comune – Circoscrizioni

1. La Giunta Comunale collabora con l'attività delle Circoscrizioni; vigila sulla regolarità ed
il buon andamento dei servizi circoscrizionali.
2. Il Presidente di Circoscrizione relaziona almeno una volta l'anno al Consiglio Comunale
sulle esperienze di decentramento.

                                          Art. 27
                               Personale delle Circoscrizioni

1. La dotazione organica di ogni Circoscrizione è determinata con il relativo Regolamento,
con riferimento diretto ai servizi attivati presso ciascuna Circoscrizione.
2. Per circostanze straordinarie il Dirigente del Settore cui appartiene il Servizio
organizzativo può determinare il distacco temporaneo di un congruo numero di unità di
personale presso le circoscrizioni, con individuazione delle ragioni per le quali necessita il
distacco e del tempo del distacco stesso.

                                      TITOLO VI
                   Collaborazione con altri Comuni e con la Provincia

                                          Art. 28
                                    Aspetti collaborativi

                                          Pag. 11
1. L'Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli
altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima
Provincia.
2. A tal uopo, istituisce un interscambio di informazione con gli altri Comuni della Provincia
e si impegna a sentire le Amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possa in
qualche modo interessare i Comuni stessi.

                                          Art. 29
                                 Rapporti con la Provincia

1. L'Amministrazione Comunale collabora, secondo le regole stabilite dalla Legge
Regionale, con la Provincia fornendo gli elementi indispensabili per l'emanazione del
piano territoriale di coordinamento e dei programmi pluriennali di sua competenza,
avanzando le proposte che ritiene idonee all'inserimento nei piani e programmi medesimi.
2. Il Comune promuove tutte le necessarie iniziative per favorire lo sviluppo socio
economico del territorio mediante attività di programmazione negoziata.
3. Ogni variante allo strumento urbanistico del Comune e ogni atto esecutivo dello stesso,
nonché le opere pubbliche di rilievo strutturale e strategico saranno comunicate all'Ente
Provincia.

                                         TITOLO VII
                                   Gli organi istituzionali

                                         Art. 30
                                    Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale; il Presidente del Consiglio
Comunale; la Giunta Comunale; il Sindaco

                                           Art. 31
                                   Il Consiglio Comunale

1 Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri nel numero assegnato
dalla legge.
2 Il Consiglio Comunale ha potestà statutaria e regolamentare, esplica le sue funzioni
nell'interesse della cittadinanza, per mezzo di atti fondamentali;
3. Determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, nel rispetto delle
normative vigenti e ne controlla l'attuazione.
4. Il Sindaco neo - eletto convoca la prima adunanza consiliare entro dieci giorni dalla
proclamazione dagli eletti, detta adunanza deve, perentoriamente, tenersi entro dieci
giorni dalla convocazione.
5. La prima adunanza è presieduta dal consigliere anziano.
6. Nella prima adunanza si procede:
• alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni.
• alla comunicazione dei nominativi dei Capi dei Gruppi Consiliari resa al Consiglio
Comunale;
• alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta;
• all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio;
• alla lettura, sempre da parte del Sindaco degli indirizzi generali programmatici e alla
loro discussione e approvazione.

                                          Pag. 12
7. E' istituita la conferenza dei Capi gruppo;
8. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Presidenti
di Commissione.
9. L'attività ed il funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo, della Conferenza dei
Presidenti di Commissione, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono
disciplinate dall'apposito Regolamento.

                                          Art. 32
                          Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il Presidente, a scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
Il Presidente rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio elegge, altresì, in un'unica votazione due Vice Presidenti, tra i Consiglieri
Comunali in carica.
Ciascun Consigliere può esprimere, con voto a scrutinio segreto, una sola preferenza.
Sono eletti Vice Presidenti i consiglieri più votati.
Il Vice presidente che risulta più votato assume la carica di Vice Presidente Vicario. A
parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano per età.
3. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale composto da:
a) il Presidente del Consiglio Comunale;
b) il Vice Presidente Vicario;
c) il secondo Vice Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le adunanze consiliari e ne stabilisce
l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei Capi gruppo.
Presiede le adunanze consiliari e le riunioni della Conferenza dei Capi gruppo.

                                           Art. 33
                                   I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni per poter adeguatamente
svolgere il loro mandato.
2. Essi possono presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo rivolte
alla Giunta Comunale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli Assessori e possono
presentare mozioni al Consiglio Comunale. Le modalità della presentazione e delle
relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
3. Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella
competenza propria del Consiglio Comunale.
4. Il consigliere comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'amministrazione, delle
aziende dipendenti e dei Consigli circoscrizionali, copia dei provvedimenti adottati, con
relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie .
A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza motivata scritta in carta
libera.
5. Il Regolamento prevederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio
degli atti e delle notizie, di cui ai commi precedenti, anche con riferimento alle esigenze
organizzative dell'Amministrazione.

                                        Art. 34
                           Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo ed è

                                          Pag. 13
competente in tutte le materie espressamente indicate dalle norme vigenti e dal presente
Statuto.
2. Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare
per la prima volta la propria volontà circa un'iniziativa che concerna la tutela degli interessi
della comunità locale.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
4. Non è ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio Comunale né alla Giunta
Comunale né agli altri organi del Comune.

                                          Art. 35
                                    La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un
numero massimo di undici (11) Assessori.
2. Il Sindaco è il presidente della Giunta e procede alla convocazione della stessa.
3. Il Sindaco nomina gli Assessori con le modalità previste dalla legge e tra essi indica il
vice Sindaco, che assume funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
4. Possono essere nominati Assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge per
l'elezione a consigliere comunale.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio ma non hanno diritto di voto.

                                        Art. 36
                            Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione
del programma amministrativo e opera attraverso deliberazioni collegiali per le
competenze di cui al T.U. EE. LL..
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale o dei Dirigenti, collabora
con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al
Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello
stesso.
3. Le sedute della Giunta sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti.
4. La Giunta deve dotarsi di un autonomo Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

                                             Art. 37
                                          Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il Capo della Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi
direttive in attuazione delle determinazioni e decisioni del Consiglio e della Giunta, nonché
quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente.
Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali, dal
presente Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Sindaco nomina i Responsabili di Area e di Settore, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle
vigenti disposizioni di legge, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale di
Organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione di atti espressamente previsti

                                           Pag. 14
alla sua competenza. Il Sindaco può altresì delegare ai Presidenti di Circoscrizione
l'esercizio delle funzioni proprie nei servizi di competenza statale e regionale.
6. Il Sindaco rappresenta il Comune e l'Amministrazione comunale nei rapporti con
l'esterno e nelle cerimonie ufficiali.

                                           Art. 38
                                  Sottoscrizione dei verbali

1. Il processo verbale della seduta ed i verbali delle deliberazioni adottati dal Consiglio
Comunale sono sottoscritti da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario
Generale.
2. Ugualmente si procede per i verbali concernenti le deliberazioni di Giunta.

                                         TITOLO VIII
                                       Servizi Comunali

                                          Art. 39
                        Definizione e categorie dei servizi pubblici

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale oltre quelli ad essa attribuiti per
legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla
collettività locale di cui il Comune è Ente esponenziale .
2. A questo fine, si intende per servizio l'attività con la quale si produce una utilità
economica diretta a conseguire un valore aggiuntivo per la collettività locale.
3. L'utilità economica di cui al comma precedente può anche essere tesa a finalità sociali
ovvero a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del
territorio comunale.
4. Ai sensi del T.U.EE.LL., sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano
per oggetto la produzione di beni.

                                           Art. 40
                                     Gestione dei servizi

La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune è rivolta al soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini utenti nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, economicità
di gestione, garantendo accessibilità e qualità di fruizione e può avere luogo secondo le
regole imposte dalla normativa in vigore ed in particolare:
1) In economia, e cioè con l'istituzione di un apposito ufficio comunale a cui sia
demandata la gestione operativa di uno o più servizi;
2) In concessione o appalto a terzi, a seconda che l'affidamento del servizio comporti o
meno il trasferimento di poteri pubblici;
3) Per mezzo della istituzione di apposite aziende speciali comunali.
4) A mezzo di apposite istituzioni, di cui al successivo art. 43, per i servizi di carattere
sociale.
5) Il Comune può costituire e/o partecipare a società per azioni con quote di capitale
sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche a partecipazione pubblica
prevalente, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito

                                           Pag. 15
territoriale del servizio riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare
prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.
Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società sono specificate le forme di controllo,
vigilanza e coordinamento rispetto agli indirizzi ed alle direttive dell'Ente locale a cui la
società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà inoltre prevedere
che sostanziali modifiche delle condizioni di adesione siano approvate dal Consiglio
Comunale.
Negli atti costitutivi e negli statuti delle società devono essere previsti il diritto del
Comune a nominare uno o più componenti dell'organo di amministrazione ed uno o più
Sindaci, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla
legge ed al presente Statuto.
L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono comprendere clausole che
stabiliscono tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni
relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per
amministratori comunali e circoscrizionali.
Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed
utenti di quote azionarie delle società per azioni che garantiscono servizi pubblici di
particolare interesse sociale.
6) Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province
per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

                                         Art. 41
                                   Competenza consiliare

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi del T.U. EE. LL., determina, con propria deliberazione,
l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la
concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali,
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

                                         Art. 42
                                       Amministratori

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approva, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e
revoca dei rappresentanti del Comune e dei Sindaci revisori dallo stesso espressi presso
enti, aziende, istituzioni e società.
2. In caso di violazione di legge, dello Statuto o Regolamento, o per altri giustificati motivi,
il Sindaco, con provvedimento motivato, revoca singoli amministratori o l'intero consiglio di
amministrazione ove trattasi di enti comunali o da esso controllati.

                                            Art. 43
                                           Consorzi

1. L'adesione del Comune a qualsiasi tipo di Consorzio è deliberata dal Consiglio
Comunale il quale nella deliberazione deve prevedere:
- la convenzione, che stabilisce i fini e la durata del consorzio, i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie tra gli enti asso-consorziati;
- lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, può decidere di recedere
dall'adesione tutte le volte che la continuazione del Consorzio si ponga in contrasto con i

                                           Pag. 16
fini del Comune o con le norme del presente Statuto.

                                          Art. 44
                           Osservatorio sui servizi pubblici locali

1. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali quale supporto tecnico della Giunta e
del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi
pubblici locali gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di
capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.
2. L'Osservatorio elabora statistiche, raffronti, studi, ricerche e pareri sulla gestione dei
diversi servizi pubblici locali, richiesti dagli organi e dagli uffici del Comune.
3. L'Osservatorio esplica le attività alle quali è preposto in coordinazione con gli uffici
comunali competenti per le materie interessate dall'erogazione del servizio.
4. L'organizzazione, la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio, nonché le
modalità di coordinamento con gli uffici comunali sono disciplinate con apposito
Regolamento.

                                           Art. 45
                                      Modalità operative

1. L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e
soggetti privati.
2. L'attività stessa è tesa a favorire, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della
comunità locale, la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi e la definizione di
accordi di programma e protocolli d'intesa.

                                        TITOLO IX
                             Controllo Economico- Finanziario

                                           Art. 46
                            Obblighi dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili delle Aree, dei Settori, dei Servizi verificano la rispondenza della
gestione dei capitoli di bilancio, relativi rispettivamente alle Aree, Settori e Servizi ai quali
sono preposti, con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, anche in riferimento al
bilancio pluriennale.
2. I Responsabili delle Aree, dei Settori e dei Servizi, con apposite relazioni, indirizzano
osservazioni e suggerimenti al competente Assessore.
3. Il Responsabile del Settore Finanziario verifica la giusta imputazione in bilancio delle
proposte di spesa, attestando l'esistenza della copertura finanziaria nel relativo capitolo,
avuto riguardo anche all'effettiva realizzabilità, per la corrispondente spesa, delle entrate a
destinazione vincolata.

                                            Art. 47
                                    Situazione trimestrale

1. La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio
dei Revisori dei Conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle
variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte , degli impegni

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assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto
competenza, sia in conto residui.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti
trimestrali di competenza e di spesa.

                                           Art. 48
                                      Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori, quale struttura stabile al servizio della comunità locale, si avvale
di idonee attrezzature di supporto personale e strumentale.
2. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni conferite dal T.U.EE.LL., dalle altre
disposizioni di legge e dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
3. Il Collegio dei Revisori indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita,
quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per
riportare in equilibrio la gestione. Alla fine del mandato il Collegio presenta un bilancio
consuntivo di fine mandato e predispone l'avvio per il bilancio di partenza.
4. Il Collegio dei Revisori ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e
chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
5. Il Collegio dei Revisori può accedere ai dati elaborati dal servizio per il controllo di
gestione.
                                             Art. 49
                                  Riequilibrio della gestione

Il Consiglio Comunale, sulla base della situazione aggiornata del bilancio, trasmessa dalla
Giunta, e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dal Collegio dei Revisori, adotta,
quando se ne presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti
per riportare in equilibrio la gestione.

                                          Art. 50
                                    Controllo di gestione

1. Il Comune adotta il controllo di gestione al fine di garantire che le risorse siano
impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di correttezza, di trasparenza,
di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La struttura organizzativa, i compiti e le modalità per il funzionamento e l'esercizio del
controllo di gestione sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.

                                          TITOLO X
                                         Norme finali

                                           Art. 51
                                         Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei Regolamenti di propria
competenza, in sintonia con le modifiche pubblicate nel presente Statuto, entro mesi sei
dalla entrata in vigore di quest'ultimo.

                                        Art. 52
                      Procedimento di formazione dei Regolamenti

I Regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi

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di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il
decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei
servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale, gli interventi per lo sviluppo
dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli
stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva, l'attività edilizia, la polizia
municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la
tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed
attività di interesse generale effettuata dal Comune.
La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai
criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta l'Ordinamento generale del personale e
degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto previsto
dalla normativa vigente.
II Consiglio Comunale provvede ad adeguare i principi affermati dalla legge 27 luglio 2000
n. 212, i Regolamenti con i quali il Comune esercita autonomia impositiva.
Le disposizioni dei Regolamenti comunali sono coordinate con lo Statuto e fra loro per
realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'Ordinamento comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le
proposte di Regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le
eventuali proposte di perfezionamento.
Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali ed alle relative ordinanze sono punite con
sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei medesimi Regolamenti.
                                               Art. 53
                                       Verifica dello Statuto

1. Annualmente il Consiglio Comunale in apposita sessione straordinaria valuta
l'applicazione del presente Statuto e la possibile introduzione di modifiche ed integrazioni.

                                          Art. 54
                                 Divulgazione dello Statuto

1. E' fatto obbligo all'Amministrazione attiva di curare pubblicazioni a mezzo stampa e
servizi informatici del presente Statuto per la divulgazione dello stesso tra la popolazione
vibonese.

                                          Art. 55
                                Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei
due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, in una prima
seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo
Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

                                          Art. 56
                                  Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio
Comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'art.55, a condizione che sia
trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'atto primario o dall'ultima modifica o
revisione operata.

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