COMUNE di VIBO VALENTIA - STATUTO Testo coordinato
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COMUNE di VIBO VALENTIA STATUTO Approvato con delibere consiliari n. 107/91 e n.29/92 - pubblicato sul BUR n. 130/96 Modificato ed integrato con delibera consiliare n.118/96- pubblicato sul BUR n. 3/97 Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 60 del 08.09.2000 Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 35 del 15.06.2002 Modificato con delibera consiliare n. 53 del 19.11.2004 Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 51 del 22.11.2006 Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 35 del 06.08.2010 Testo coordinato TITOLO I Principi Generali Art. 1 Territorio - Stemma – Gonfalone 1. Il territorio del Comune di Vibo Valentia ha una superficie di Kmq 46,37 e confina con il Comune di Sant'Onofrio, Comune di Pizzo, Mar Tirreno, Comune di Briatico, Comune di Cessaniti, Comune di Filandari, Comune di Jonadi, Comune di San Gregorio d'Ippona, Comune di Francica, Comune di Stefanaconi. 2. Il territorio di cui al precedente comma è ripartito in circoscrizioni, secondo quanto stabilito dal titolo V del presente Statuto. 3. La sede del Comune è nel capoluogo ed i suoi Organi possono riunirsi, nell'ambito del territorio comunale, anche in sedi diverse dal capoluogo, purché in luogo pubblico. 4. Il Comune ha un proprio Stemma, un proprio Gonfalone e un proprio Sigillo, che araldicamente così si descrive "Scudo partito d'oro e di rosso e al terzo superiore spaccato di azzurro; Nel I a tre monti di verde sul medio (quello centrale) più alto un leone rampante lampassato di rosso, di cui una metà di azzurro nel campo d'oro, e l'altra dello stesso nel campo di azzurro; Nel II ha due corna di amaltea (cornucopie) d'oro colme di frutta dello stesso e un'asta d'argento sostenente sull'estremità una civetta nel campo di azzurro. Scudo timbrato da corona ducale, con la dicitura in basso S.P.Q.V." . L'uso e la riproduzione dello Stemma sono riservati al Comune, che solo, ha la facoltà, previo provvedimento del Sindaco, di autorizzarne l'utilizzo da parte di terzi. Art. 2 Principi Generali 1.Il Comune di Vibo Valentia : a) rappresenta la Comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne tutela i diritti di cittadinanza, ne cura gli interessi e ne promuove la convivenza e lo sviluppo nel rispetto dei principi di libertà, democrazia, sussidiarietà e solidarietà. b) è Ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica Italiana. Pag. 1
c) Impronta la propria azione ai principi della trasparenza, imparzialità e buon andamento sanciti dalle leggi dello Stato e della regione e delle Direttive Comunitarie, nonché dei supremi principi Costituzionali. Si impegna a promuovere e favorire tutte quelle iniziative volte a sviluppare ed a combattere la reazione alla controcultura malavitosa e mafiosa. d) si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento a quelli della famiglia, ad ogni forma di associazioni di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna, altresì, a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente secondo le modalità appresso indicate. e) promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, le forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra i popoli. f) valorizza il patrimonio culturale, l'identità storica, sociale ed urbana della comunità cittadina in tutte le sue forme ed espressioni, si informa, inoltre, ai valori storici di pace, libertà e pluralismo quali ci pervengono dalle tradizioni e dalla storia della comunità, riconoscendo quali fondamentali l'esperienza della Magna Grecia, della romanità e della resistenza. g) tutela e risalta la partecipazione democratica con i principi connessi alla dignità della persona umana, e respinge ogni manifestazione di violenza, di criminalità, di prevaricazione e di intolleranza razziale, promuovendo la cultura della legalità e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione e di cooperazione. h) attiva ricerche, studi, censimenti, per conoscere, contabilizzare, documentare, definire e catalogare i beni della comunità locale. i) si impegna altresì a favorire l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali esistenti nella comunità locale, promovendo lo sviluppo economico del settore primario, secondario e del terziario. A tal fine, rilanciando la sua antica tradizione artigianale e commerciale, la sua vocazione agro-industriale e manifatturiera, riconosce nello sviluppo del settore del turismo tradizionale, culturale, convegnistico-congressuale, sociale e del terzo settore, una potenzialità strategica su cui puntare per rilanciare il suo ruolo di capoluogo di provincia in un contesto più generale. Per il raggiungimento di tali obiettivi armonizza lo sviluppo urbano, favorisce nel pieno del rispetto ambientale e di valori condivisi il settore dell'edilizia e la sua dotazione infrastrutturale. l) riconosce e assicura il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; a tal fine istituisce la Commissione comunale per le pari opportunità, la cui composizione, i compiti e le funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento. Promuove, inoltre, il rispetto di tutte le condizioni necessarie per favorire la presenza di entrambi i sessi, nella Giunta, negli Organi Collegiali, negli Enti e nelle Aziende ove il Comune ha la propria rappresentanza. m) opera per l'attuazione di efficienti servizi sociali, anche con il concorso delle associazioni di volontariato, tutela le esigenze della maternità, opera per l'attuazione dei diritti dei minori, dei portatori di handicap e degli anziani. n) guarda con particolare attenzione alle problematiche giovanili, riconoscendo nell'attività sportiva, in tutte le sue molteplici espressioni un supporto basilare della formazione della persona umana ed un momento essenziale per la prevenzione del disagio adolescenziale. o) si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti Locali della Provincia anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione dei servizi di bacino ultra comunale. p) nell'esercizio delle proprie funzioni riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione Pag. 2
del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per il suo sviluppo sociale e civile, a tal fine promuove e sponsorizza iniziative atte allo sviluppo dell'associazionismo sportivo, ricreativo, culturale. 2. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti a darne attuazione si ispirano ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali. 3. L'azione di Governo del Comune è finalizzata al benessere presente e futuro della comunità ed agisce per promuovere e sviluppare la capacità di soddisfare i bisogni sociali, individuali e collettivi delle generazioni presenti e future. 4. Il patrimonio della comunità è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, delle comunità biologiche, dalle risorse idriche e minerarie presenti nel territorio comunale ed è dall'Ente Comune protetto, custodito e valorizzato. Pertanto tutto il territorio ricadente nell'ambito comunale è considerato territorio denuclearizzato. TITOLO II Accesso e partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi comunali Art. 3 Pubblicità degli atti 1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e tutti gli atti che debbono o che si vogliono portare a conoscenza del pubblico. 2. L'Amministrazione comunale, comunque, assume idonee iniziative per assicurare un'ampia e democratica pubblicizzazione degli atti amministrativi. A tal fine onde ottenere una più efficace trasparenza amministrativa, e di stimolare una migliore partecipazione dei cittadini alla res pubblica, pubblicherà sul sito INTERNET tutti gli atti in possesso e prodotti dall'amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente. Le modalità di pubblicazione di quanto sopra verrà disciplinata attraverso l'emanazione di un apposito regolamento attuativo Art. 4 Accesso agli atti 1. Tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune, possono prendere visione, secondo le norme stabilite nel relativo Regolamento, dei provvedimenti del Comune e dei provvedimenti degli Enti, aziende e concessionarie di pubblici servizi da esso dipendenti. 2. Sono esclusi dalle regole suddette gli atti riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza della persona, di gruppi di persone o di imprese, singole o associate. 3. Con apposito Regolamento saranno determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il Sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza. Pag. 3
Art. 5 Partecipazione popolare 1. Il Comune, anche su base di quartiere o di frazione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati con appositi Regolamenti. 2. E' istituita la Civica Consulta come mezzo di coordinamento fra Comune, Associazioni varie, Ordini Professionali, Organizzazioni Sindacali, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre Istituzioni presenti nel territorio. 3. Il Comune valorizza, in particolare, il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali siaquali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e pro positivi per la risoluzione di problemi della Comunità. 4. A tal fine è istituito l'Albo comunale delle associazioni suddivise per categorie di finalità. 5. I cittadini residenti o domiciliati nel Comune, ivi compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari, possono liberamente associarsi al fine della partecipazione popolare all'attività comunale e per proporre iniziative alla civica amministrazione. 6. Ogni cittadino residente nel territorio comunale può proporre istanze, petizioni e proposte agli organi comunali. 7. Tali istanze devono essere obbligatoriamente istruite; nel caso di non accoglimento delle stesse il relativo provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato. 8. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati. Art. 6 Azione Popolare Le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute e che abbiano titolo, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. Art. 7 Consultazione Popolare 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta ovvero su proposta di un terzo dei Consiglieri o di 2 Consigli Circoscrizionali, può deliberare la consultazione preventiva della popolazione, di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di Albi Pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono, per gli stessi, diretto e rilevante interesse. 2. La Consultazione Popolare deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Pag. 4
3. L'esito della consultazione è pubblicizzato nelle forme più idonee e sottoposto, da parte del Sindaco, all'esame del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dal Regolamento. 4. La consultazione può essere indetta anche dai Consigli Circoscrizionali su questioni che riguardano la popolazione del Quartiere medesimo o parte d'essa. 5. Il Regolamento stabilisce modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo. Art. 8 Regolamenti degli Istituti di Partecipazione 1. I Regolamenti inerenti gli Istituti di Partecipazione definiscono: • le funzioni dei singoli Istituti di Partecipazione; • gli organi rappresentativi; • i mezzi, le modalità e i termini della consultazione; • gli atti per i quali è richiesto parere preventivo e obbligatorio; • le modalità e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'apposito Albo. Art. 9 Iniziativa popolare e delle Circoscrizioni 1. I cittadini esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante la presentazione al Sindaco di proposte accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte da almeno duemila elettori, con firme autenticate nelle forme di legge e raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito. 2. Lo stesso potere di iniziativa spetta ai Consigli Circoscrizionali che lo esercitano con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. 3. Le proposte di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrate agli uffici competenti in materia, per l'istruttoria prima della discussione in Consiglio e devono acquisire il parere della Commissione Consiliare che ha facoltà di sentire i presentatori della proposta. 4 Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare, nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo presso la Segreteria Generale. 6. Qualora il Consiglio accolga la proposta, il Sindaco attiva gli uffici comunali perché la stessa sia formalizzata ed istruita ai sensi di legge, ed iscritta, entro i sessanta giorni successivi, all'ordine del giorno del Consiglio come proposta di delibera. Art. 10 Referendum propositivi, abrogativi e consultivi 1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il Referendum propositivo, consultivo, abrogativo. 2. I Referendum sono ammessi su materie di esclusiva competenza locale. Pag. 5
3. I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di schema di deliberazione. 4. La loro ammissibilità viene dichiarata da un "comitato di garanti" costituito dal Difensore Civico se in carica, dal Segretario Generale del Comune, da un docente universitario di diritto pubblico, dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia. 5. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi. 6. Le risultanze referendarie hanno natura meramente consultiva ai sensi di Legge. 7. Il Comune, previa intesa con i Comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale. 8. La possibilità di partecipazione dei cittadini non residenti, ma comunque collegati alle attività della città, sarà disciplinata da apposita norma regolamentare. 9. Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario. 10. Il Regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, di accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati. Art. 11 Materie non ammesse alla consultazione popolare e al referendum 1. Non è ammessa la presentazione di proposte nelle seguenti materie: a) Statuto Comunale e Regolamenti; b) Statuto delle Aziende Speciali; c) Bilancio, mutui, tributi canoni e altre imposizioni; d) Espropriazione per pubblica utilità; e) Designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune; f) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e della dotazione organica; g) Quelle sottratte per legge al diritto di iniziativa. Art. 12 Partecipazione diritto di accesso e informazione 1. Tutti i cittadini che dimostrano di essere interessati ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione comunale e che ne facciano richiesta devono essere sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione. Il diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, è regolamentato nei limiti e nei termini stabiliti dalla normativa vigente. TITOLO III Istituzione e prerogative del Difensore Civico Art. 13 Difensore civico Pag. 6
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico; Apposito Regolamento ne disciplina le modalità e le procedure di nomina e di intervento. 2. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti, istituti ed aziende, ove il Comune ha la propria rappresentanza o da esso dipendenti. 3. Il Difensore Civico ha la prerogativa di agire a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e di svolgere attività di esame sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento. 4. Il Difensore Civico accerta, su richiesta degli interessati, presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende dipendenti, che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati. 5. Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni. 6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. 7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. 8. Gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale, in difformità dei suggerimenti e delle osservazioni del Difensore Civico intervenuto nel relativo procedimento amministrativo, devono essere specificatamente motivati. 9. Oltre alle attività previste ai commi precedenti, il Difensore Civico può chiedere il riesame e la modifica degli atti emanati dagli organi legittimati ove si riscontrino irregolarità o vizi procedurali al fine di consentire l'attivazione di strumenti di autotutela. Art. 14 Durata in carica, decadenza e ineleggibilità Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a tre anni, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso di adeguata competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità. Il Difensore Civico non è immediatamente rieleggibile. Non sono eleggibili a Difensore Civico: a) quanti si trovano in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale; b) i Parlamentari europei e nazionali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ed i loro affini o parenti fino al secondo grado; c) quanti hanno subito condanne penali od abbiano in corso procedimenti penali per delitto; d) quanti occupano altra carica pubblica elettiva; e) gli amministratori, i titolari, i dirigenti di enti, aziende, associazioni vincolati con il Comune da contratti di opere o somministrazioni, ovvero che ricevano sovvenzioni a Pag. 7
qualsiasi titolo dal Comune; f) i candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche; g) i componenti di organismi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e locali di partiti politici e organizzazioni sindacali; h) le condizioni di incompatibilità per il Difensore Civico sono identiche a quelle previste per il consigliere comunale. 5. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che viene dichiarata dal Consiglio Comunale, mentre l'incompatibilità deve essere fatta cessare secondo le procedure valevoli per la rimozione delle cause di incompatibilità. 6. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio comunale, nel mese di aprile, un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente formulando, altresì, osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione comunale 7. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità di carica pari al 50% della indennità prevista per il Presidente del Consiglio Comunale. 8. E' istituito nell'ambito del Settore Affari Generali l'Ufficio del Difensore Civico con personale indicato dal Dirigente del Settore. TITOLO IV Ordinamento degli Uffici Art. 15 Organizzazione degli uffici e del personale 1. I servizi e gli uffici sono strutturati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'ente, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini. 3. La Giunta Comunale disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi. 4. Spetta al Sindaco e alla Giunta Comunale la definizione degli obiettivi e dei programmi. 5. Spetta ai Dirigenti la direzione, la vigilanza e il controllo degli uffici per la normale gestione finanziaria e amministrativa nell'ambito delle scelte di programma, degli obiettivi e delle direttive fissate dagli Amministratori. 6. Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, ne coordina l'attività e adotta gli atti relativi. Art. 16 Il Segretario Generale 1. Il Comune di Vibo Valentia ha una Segreteria Generale composta da un Segretario Generale e da un Vice Segretario Generale che ha funzioni vicarie per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento. 2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Art. 17 Direttore Generale 1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Il Direttore Generale è scelto tra persone aventi specifica ed adeguata esperienza in Pag. 8
campo manageriale e conoscenza della gestione di enti pubblici. Art. 18 Compiti del Direttore Generale 1. Il Direttore Generale, se nominato: • provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Sindaco; • sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Area o di Settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate; • sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area o di Settore e ne coordina l'attività. 2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco. Il Sindaco può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorgono contrasti con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso in cui venga meno il rapporto fiduciario. Art. 19 Assistenza agli Organi Istituzionali Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi disciplina l'istituzione, la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Ufficio di assistenza agli Organi Istituzionali. Art. 20 I Dirigenti 1. L'attività dei Dirigenti è ispirata a principi di correttezza, imparzialità, efficienza ed efficacia. 2. I Dirigenti delle Aree e dei Settori svolgono i compiti loro attribuiti dalla Legge, dai Regolamenti e dal Sindaco. 3. I Dirigenti di Settore provvedono autonomamente ad organizzare i Servizi e gli uffici in attuazione degli obiettivi e dei programmi secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e con le indicazioni del Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale. 4. Agli stessi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 5. Nell'ambito delle materie di propria competenza ed in osservanza delle norme regolamentari i Dirigenti di Settore individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi. 6. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento delle stesse. 7. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia ai Contratti Nazionali di Lavoro degli Enti Locali ed al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi. Art. 21 Aree funzionali Pag. 9
1. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione di Aree funzionali comprendenti più Settori. In tal caso è preposto alla direzione dell'Area un Dirigente. Art. 22 Conferimento incarichi 1. La direzione delle Aree funzionali e dei Settori è affidata dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, a Dirigenti di ruolo o incaricati ai sensi di legge. 2. La durata dell'incarico è determinata nel contratto e non può essere revocato prima della scadenza se non per nuove esigenze organizzative, ovvero in caso di risultanze negative motivatamente contestate; 3. Il Sindaco, con atto motivato, può rimuovere i Dirigenti dalla direzione delle Aree funzionali e dei Settori con un procedimento che tutela il contraddittorio. 4. Le assunzioni dei Dirigenti avvengono con contratto a tempo determinato, eventualmente rinnovabile, o indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal Regolamento e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria. 5. Al personale esterno incaricato si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme in materia di incompatibilità per i Dirigenti a tempo indeterminato. 6. Il Sindaco può disporre la revoca degli incarichi di direzione temporanea, o altrimenti conferiti a soggetti esterni, prima della scadenza convenuta, con provvedimento motivato, allorquando il livello dei risultati conseguiti sia insufficiente o inadeguato, nonché nel caso in cui il programma venga modificato nei suoi contenuti essenziali. Art. 23 Collaborazioni esterne 1. In tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno può procedere secondo le vigenti disposizioni all'acquisizione di prestazioni professionali conseguibili mediante la collaborazione di soggetti esterni alla propria organizzazione amministrativa. TITOLO V Decentramento Art. 24 Circoscrizioni 1.Il Comune di Vibo Valentia è suddiviso in Circoscrizioni. 2. Il numero delle Circoscrizioni, il numero dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio Circoscrizionale, le competenze, le attività e le funzioni delegate, sono determinate dallo Statuto e da apposito Regolamento. 3. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. 4. Il Comune mette a disposizione delle Circoscrizioni le strutture ed il personale occorrenti per le funzioni dell'istituto. 5. Il Comune dispone il decentramento di uffici e personale atti a garantire il buon funzionamento dei servizi di competenza delle Circoscrizioni. 6. Il Comune deve prevedere, nei propri bilanci annuali e poliennali, gli importi corrispondenti alle funzioni ed alle competenze delle circoscrizioni. Pag. 10
Art. 25 Competenze e funzioni 1. Le Circoscrizioni: - promuovono la partecipazione popolare (assemblee); - partecipano obbligatoriamente ed in maniera propositiva alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi e piani, ricadenti nel loro ambito territoriale, nei seguenti settori: a) lavori pubblici; b) urbanistica; c) ambiente; d) scuola e cultura; e) sport e turismo; f) traffico urbano; g) commercio; h) servizi sociali; - possono presentare al Consiglio Comunale proposte, interrogazioni e petizioni. 2. Il Sindaco può delegare al Presidente del Consiglio di Circoscrizione funzioni nella sua qualità di Ufficiale di Governo. 3. I Consigli Circoscrizionali ed il loro Presidente sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio Comunale, con le modalità prescritte per l'elezione diretta del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 4. In caso di scioglimento del Consiglio Circoscrizionale, per qualsiasi causa prevista dalla legge il Sindaco propone al Prefetto la indizione delle elezioni. 5. Per la elezione dei Consigli Circoscrizionali è stabilito il sistema maggioritario. 6. Si assegna il 60% dei consiglieri alla lista che riporta il maggior numero di voti ed il 40% dalle restanti liste in maniera proporzionale pura. 7. L'elettore esprime un solo voto di preferenza sulla scheda di votazione prescelta. Art. 26 Rapporti Comune – Circoscrizioni 1. La Giunta Comunale collabora con l'attività delle Circoscrizioni; vigila sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi circoscrizionali. 2. Il Presidente di Circoscrizione relaziona almeno una volta l'anno al Consiglio Comunale sulle esperienze di decentramento. Art. 27 Personale delle Circoscrizioni 1. La dotazione organica di ogni Circoscrizione è determinata con il relativo Regolamento, con riferimento diretto ai servizi attivati presso ciascuna Circoscrizione. 2. Per circostanze straordinarie il Dirigente del Settore cui appartiene il Servizio organizzativo può determinare il distacco temporaneo di un congruo numero di unità di personale presso le circoscrizioni, con individuazione delle ragioni per le quali necessita il distacco e del tempo del distacco stesso. TITOLO VI Collaborazione con altri Comuni e con la Provincia Art. 28 Aspetti collaborativi Pag. 11
1. L'Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima Provincia. 2. A tal uopo, istituisce un interscambio di informazione con gli altri Comuni della Provincia e si impegna a sentire le Amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possa in qualche modo interessare i Comuni stessi. Art. 29 Rapporti con la Provincia 1. L'Amministrazione Comunale collabora, secondo le regole stabilite dalla Legge Regionale, con la Provincia fornendo gli elementi indispensabili per l'emanazione del piano territoriale di coordinamento e dei programmi pluriennali di sua competenza, avanzando le proposte che ritiene idonee all'inserimento nei piani e programmi medesimi. 2. Il Comune promuove tutte le necessarie iniziative per favorire lo sviluppo socio economico del territorio mediante attività di programmazione negoziata. 3. Ogni variante allo strumento urbanistico del Comune e ogni atto esecutivo dello stesso, nonché le opere pubbliche di rilievo strutturale e strategico saranno comunicate all'Ente Provincia. TITOLO VII Gli organi istituzionali Art. 30 Organi istituzionali 1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale; il Presidente del Consiglio Comunale; la Giunta Comunale; il Sindaco Art. 31 Il Consiglio Comunale 1 Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri nel numero assegnato dalla legge. 2 Il Consiglio Comunale ha potestà statutaria e regolamentare, esplica le sue funzioni nell'interesse della cittadinanza, per mezzo di atti fondamentali; 3. Determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, nel rispetto delle normative vigenti e ne controlla l'attuazione. 4. Il Sindaco neo - eletto convoca la prima adunanza consiliare entro dieci giorni dalla proclamazione dagli eletti, detta adunanza deve, perentoriamente, tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 5. La prima adunanza è presieduta dal consigliere anziano. 6. Nella prima adunanza si procede: • alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni. • alla comunicazione dei nominativi dei Capi dei Gruppi Consiliari resa al Consiglio Comunale; • alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta; • all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio; • alla lettura, sempre da parte del Sindaco degli indirizzi generali programmatici e alla loro discussione e approvazione. Pag. 12
7. E' istituita la conferenza dei Capi gruppo; 8. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Presidenti di Commissione. 9. L'attività ed il funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo, della Conferenza dei Presidenti di Commissione, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono disciplinate dall'apposito Regolamento. Art. 32 Il Presidente del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il Presidente, a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale. 2. Il Consiglio elegge, altresì, in un'unica votazione due Vice Presidenti, tra i Consiglieri Comunali in carica. Ciascun Consigliere può esprimere, con voto a scrutinio segreto, una sola preferenza. Sono eletti Vice Presidenti i consiglieri più votati. Il Vice presidente che risulta più votato assume la carica di Vice Presidente Vicario. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano per età. 3. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale composto da: a) il Presidente del Consiglio Comunale; b) il Vice Presidente Vicario; c) il secondo Vice Presidente. 4. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le adunanze consiliari e ne stabilisce l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei Capi gruppo. Presiede le adunanze consiliari e le riunioni della Conferenza dei Capi gruppo. Art. 33 I consiglieri comunali 1. I consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni per poter adeguatamente svolgere il loro mandato. 2. Essi possono presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo rivolte alla Giunta Comunale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli Assessori e possono presentare mozioni al Consiglio Comunale. Le modalità della presentazione e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare. 3. Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale. 4. Il consigliere comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'amministrazione, delle aziende dipendenti e dei Consigli circoscrizionali, copia dei provvedimenti adottati, con relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie . A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza motivata scritta in carta libera. 5. Il Regolamento prevederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie, di cui ai commi precedenti, anche con riferimento alle esigenze organizzative dell'Amministrazione. Art. 34 Competenze del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo ed è Pag. 13
competente in tutte le materie espressamente indicate dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 2. Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa un'iniziativa che concerna la tutela degli interessi della comunità locale. 3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione sono disciplinati dal Regolamento consiliare. 4. Non è ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio Comunale né alla Giunta Comunale né agli altri organi del Comune. Art. 35 La Giunta Comunale 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di undici (11) Assessori. 2. Il Sindaco è il presidente della Giunta e procede alla convocazione della stessa. 3. Il Sindaco nomina gli Assessori con le modalità previste dalla legge e tra essi indica il vice Sindaco, che assume funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco. 4. Possono essere nominati Assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge per l'elezione a consigliere comunale. 5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio ma non hanno diritto di voto. Art. 36 Competenze della Giunta Comunale 1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo e opera attraverso deliberazioni collegiali per le competenze di cui al T.U. EE. LL.. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale o dei Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. Le sedute della Giunta sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti. 4. La Giunta deve dotarsi di un autonomo Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni. Art. 37 Il Sindaco 1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il Capo della Amministrazione Comunale. 2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni e decisioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune. 3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 4. Il Sindaco nomina i Responsabili di Area e di Settore, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi. 5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione di atti espressamente previsti Pag. 14
alla sua competenza. Il Sindaco può altresì delegare ai Presidenti di Circoscrizione l'esercizio delle funzioni proprie nei servizi di competenza statale e regionale. 6. Il Sindaco rappresenta il Comune e l'Amministrazione comunale nei rapporti con l'esterno e nelle cerimonie ufficiali. Art. 38 Sottoscrizione dei verbali 1. Il processo verbale della seduta ed i verbali delle deliberazioni adottati dal Consiglio Comunale sono sottoscritti da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario Generale. 2. Ugualmente si procede per i verbali concernenti le deliberazioni di Giunta. TITOLO VIII Servizi Comunali Art. 39 Definizione e categorie dei servizi pubblici 1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale oltre quelli ad essa attribuiti per legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività locale di cui il Comune è Ente esponenziale . 2. A questo fine, si intende per servizio l'attività con la quale si produce una utilità economica diretta a conseguire un valore aggiuntivo per la collettività locale. 3. L'utilità economica di cui al comma precedente può anche essere tesa a finalità sociali ovvero a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del territorio comunale. 4. Ai sensi del T.U.EE.LL., sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni. Art. 40 Gestione dei servizi La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune è rivolta al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini utenti nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, economicità di gestione, garantendo accessibilità e qualità di fruizione e può avere luogo secondo le regole imposte dalla normativa in vigore ed in particolare: 1) In economia, e cioè con l'istituzione di un apposito ufficio comunale a cui sia demandata la gestione operativa di uno o più servizi; 2) In concessione o appalto a terzi, a seconda che l'affidamento del servizio comporti o meno il trasferimento di poteri pubblici; 3) Per mezzo della istituzione di apposite aziende speciali comunali. 4) A mezzo di apposite istituzioni, di cui al successivo art. 43, per i servizi di carattere sociale. 5) Il Comune può costituire e/o partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche a partecipazione pubblica prevalente, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito Pag. 15
territoriale del servizio riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società sono specificate le forme di controllo, vigilanza e coordinamento rispetto agli indirizzi ed alle direttive dell'Ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà inoltre prevedere che sostanziali modifiche delle condizioni di adesione siano approvate dal Consiglio Comunale. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società devono essere previsti il diritto del Comune a nominare uno o più componenti dell'organo di amministrazione ed uno o più Sindaci, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente Statuto. L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscono tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali e circoscrizionali. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che garantiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale. 6) Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Art. 41 Competenza consiliare 1. Il Consiglio Comunale, ai sensi del T.U. EE. LL., determina, con propria deliberazione, l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Art. 42 Amministratori 1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approva, entro sessanta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune e dei Sindaci revisori dallo stesso espressi presso enti, aziende, istituzioni e società. 2. In caso di violazione di legge, dello Statuto o Regolamento, o per altri giustificati motivi, il Sindaco, con provvedimento motivato, revoca singoli amministratori o l'intero consiglio di amministrazione ove trattasi di enti comunali o da esso controllati. Art. 43 Consorzi 1. L'adesione del Comune a qualsiasi tipo di Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale il quale nella deliberazione deve prevedere: - la convenzione, che stabilisce i fini e la durata del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti asso-consorziati; - lo Statuto del Consorzio. 2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, può decidere di recedere dall'adesione tutte le volte che la continuazione del Consorzio si ponga in contrasto con i Pag. 16
fini del Comune o con le norme del presente Statuto. Art. 44 Osservatorio sui servizi pubblici locali 1. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali quale supporto tecnico della Giunta e del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, società di capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. 2. L'Osservatorio elabora statistiche, raffronti, studi, ricerche e pareri sulla gestione dei diversi servizi pubblici locali, richiesti dagli organi e dagli uffici del Comune. 3. L'Osservatorio esplica le attività alle quali è preposto in coordinazione con gli uffici comunali competenti per le materie interessate dall'erogazione del servizio. 4. L'organizzazione, la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità di coordinamento con gli uffici comunali sono disciplinate con apposito Regolamento. Art. 45 Modalità operative 1. L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati. 2. L'attività stessa è tesa a favorire, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi e la definizione di accordi di programma e protocolli d'intesa. TITOLO IX Controllo Economico- Finanziario Art. 46 Obblighi dei responsabili dei servizi 1. I Responsabili delle Aree, dei Settori, dei Servizi verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi rispettivamente alle Aree, Settori e Servizi ai quali sono preposti, con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale. 2. I Responsabili delle Aree, dei Settori e dei Servizi, con apposite relazioni, indirizzano osservazioni e suggerimenti al competente Assessore. 3. Il Responsabile del Settore Finanziario verifica la giusta imputazione in bilancio delle proposte di spesa, attestando l'esistenza della copertura finanziaria nel relativo capitolo, avuto riguardo anche all'effettiva realizzabilità, per la corrispondente spesa, delle entrate a destinazione vincolata. Art. 47 Situazione trimestrale 1. La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte , degli impegni Pag. 17
assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui. 2. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di spesa. Art. 48 Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori, quale struttura stabile al servizio della comunità locale, si avvale di idonee attrezzature di supporto personale e strumentale. 2. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni conferite dal T.U.EE.LL., dalle altre disposizioni di legge e dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. 3. Il Collegio dei Revisori indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione. Alla fine del mandato il Collegio presenta un bilancio consuntivo di fine mandato e predispone l'avvio per il bilancio di partenza. 4. Il Collegio dei Revisori ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esso affidate. 5. Il Collegio dei Revisori può accedere ai dati elaborati dal servizio per il controllo di gestione. Art. 49 Riequilibrio della gestione Il Consiglio Comunale, sulla base della situazione aggiornata del bilancio, trasmessa dalla Giunta, e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dal Collegio dei Revisori, adotta, quando se ne presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione. Art. 50 Controllo di gestione 1. Il Comune adotta il controllo di gestione al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di correttezza, di trasparenza, di efficacia, efficienza ed economicità. 2. La struttura organizzativa, i compiti e le modalità per il funzionamento e l'esercizio del controllo di gestione sono disciplinate dal Regolamento di contabilità. TITOLO X Norme finali Art. 51 Regolamenti 1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei Regolamenti di propria competenza, in sintonia con le modifiche pubblicate nel presente Statuto, entro mesi sei dalla entrata in vigore di quest'ultimo. Art. 52 Procedimento di formazione dei Regolamenti I Regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi Pag. 18
di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale, gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività di interesse generale effettuata dal Comune. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta l'Ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. II Consiglio Comunale provvede ad adeguare i principi affermati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, i Regolamenti con i quali il Comune esercita autonomia impositiva. Le disposizioni dei Regolamenti comunali sono coordinate con lo Statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'Ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di Regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali ed alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei medesimi Regolamenti. Art. 53 Verifica dello Statuto 1. Annualmente il Consiglio Comunale in apposita sessione straordinaria valuta l'applicazione del presente Statuto e la possibile introduzione di modifiche ed integrazioni. Art. 54 Divulgazione dello Statuto 1. E' fatto obbligo all'Amministrazione attiva di curare pubblicazioni a mezzo stampa e servizi informatici del presente Statuto per la divulgazione dello stesso tra la popolazione vibonese. Art. 55 Deliberazione dello Statuto 1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, in una prima seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Art. 56 Revisione dello Statuto 1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'art.55, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'atto primario o dall'ultima modifica o revisione operata. Pag. 19
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