Energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo - Genova - 13 giugno 2012

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Energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo - Genova - 13 giugno 2012
Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
       Servizio Energia, Aria e Rumore
           Ufficio Energia e Rumore

  energia elettrica
da fonte rinnovabile
     il quadro
   autorizzativo

    Genova - 13 giugno 2012
Energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo - Genova - 13 giugno 2012
Ufficio Energia e Rumore

cosa facciamo:

 • Energia:   Autorizzazione alla
              costruzione ed esercizio
              degli impianti di produzione di
              energia elettrica e opere
              connesse
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Ufficio Energia e Rumore

cosa facciamo:

• Rumore:   Approvazione classificazioni
            acustiche e piani di
            risanamento acustico
            comunali
            Monitoraggio acustico del
            territorio
            Controllo delle fonti di
            rumore sovracomunali
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Ufficio Energia e Rumore

cosa facciamo:

 • Elettromagnetismo: Autorizzazione alla
             costruzione ed esercizio di
             elettrodotti a carattere locale
             Controllo limiti dei campi
             elettromagnetici da
             elettrodotti
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Fonti energetiche: una classificazione

a) fonti rinnovabili: sole - vento – risorse idriche – risorse geotermiche
    – maree - moto ondoso – trasformazione in energia elettrica dei
    prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici

b) fonti assimilate a quelle rinnovabili: cioè tramite cogenerazione
    intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore;
    calore di risulta, energia recuperabile in processi e impianti; scarti
    di lavorazione e/o di processi; fonti fossili da giacimenti minori
    isolati

c) fonti convenzionali: combustibili fossili commerciali non rientranti in
    a) e b) (es. carbone, l'olio combustibile e il gas naturale).

                                             C.I.P.E. n. 6 del 29.04.1992
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L’energia rinnovabile è:

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica,
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

                                        definizioni del D. Lvo 28/2011
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IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE:

SERVONO
AUTORIZZAZIONI?
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Fonti normative principali
D. L.vo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

D. Lvo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”

L. 22 maggio 2010 n. 73 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno
della domanda in particolari settori”
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Fonti normative principali
D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per il procedimento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida
tecniche per gli impianti stessi”

D. Lvo 3 marzo 2011 n. 28 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE ”

inoltre: deliberazioni dell’autorità per l’energia

                          …. e inoltre: L. 241/1990 ss mm ii
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Fonti normative principali (Regione Liguria)

L. R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia”

L. R. 6 giugno 2008, n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia”

L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 “Modifiche alle leggi regionali 6
giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio
2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il
finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)”

L.R. 5 aprile 2012, n. 9:
modifica la L.R. 16 introducendo alcune novità per i casi
autorizzativi e di procedura per la AU

               …. e inoltre: alcune deliberazioni attuative e in futuro le
               linee guida regionali attuative per la realizzazione degli
               impianti in regime di SCIA e di DIA
autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile

                                  Autorizzazione Unica
                                                   SOGLIA
                                  Procedure Semplificate
autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile

Autorizzazione Unica (AU) provinciale alla costruzione ed
   all’esercizio dell’impianto ed opere connesse

DIA al Comune competente per territorio

Comunicazione (SCIA) al Comune competente per territorio
impianti di produzione di energia elettrica da
               fonte rinnovabile

       regimi autorizzativi di
       competenza comunale
Impianti per i quali non è mai necessaria
                l’Autorizzazione Unica
Impianti di potenza inferiore a:
     Produzione di energia elettrica da fonte:      Soglie
 Eolica                                            60 kW*
 Solare fotovoltaica                               20 kW**
 Idraulica                                         100 kW
 Biomasse                                          200 kW
 Gas di discarica, gas residuati dai processi di   250 kW
 depurazione e biogas

 potenza al di sopra del valore soglia: procedura di
 Autorizzazione Unica in Provincia

 inoltre è sempre necessaria la AU in caso di richiesta di vincolo
 preordinato all’esproprio
I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati sono riferiti alla
somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti
di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso
soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al
medesimo punto di connessione alla rete elettrica

Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la
potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle
potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto

La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza
attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il
fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del
generatore medesimo

                                             (Linee Guida, DM 18.09.2010)
esclusione dalla DIA e dalla Comunicazione
(Linee Guida, DM 18.09.2010)

Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente
che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle
infrastrutture connesse: si applica la AU.
ATTENZIONE PERÒ:
      la SOGLIA che individua il tipo di
procedimento non dipende solo dalla potenza
               dell’impianto

   quindi la casistica effettiva è molto più
 complessa da quella riassunta nella tabella
                 precedente
casi di competenza comunale
fotovoltaico
comunicazione se:
impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e
orientamento) di edifici esistenti senza modifiche alla sagoma +
superficie impianto minore superficie del tetto + intervento non
ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004
oppure se:
impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + potenza di
picco < 200 kW + intervento realizzato al di fuori della zona A) del
DM 1444/1968

oppure se (L.R. 9/2012):
impianti collocati su edifici esistenti + copertura piana + superficie
complessiva dei moduli minore della copertura
casi di competenza comunale

fotovoltaico
DIA se non ricadendo nei casi di comunicazione si
verifica che:
 impianti con potenza di picco inferiore a 20 kW

 inoltre, nella situazione ante L.R. 9/2012:
 impianti collocati su edifici + superficie complessiva dei moduli
 minore superficie del tetto
casi di competenza comunale
eolico
comunicazione se:
installati su tetti di edifici esistenti + altezza complessiva non
superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m

nella situazione ante L.R. 9/2012 si esplicita:
installati su tetti di edifici esistenti + altezza complessiva non
superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m + intervento non
ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004

 DIA se: impianti con potenza di picco < 60 kW

DIA se (L.R. 9/2012):
impianti con potenza di picco < 200 kW + modifiche non sostanziali
alla viabilità pubblica esistente o esecuzione percorsi di accesso <
100 m
casi di competenza comunale
idroelettrico
comunicazione se:
Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e
superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti
le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né
incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
 + (L.R. 9/2012) nessuna nuova opera di presa

DIA se:
 non ricadenti nel caso precedente + potenza minore di 100 kW
casi di competenza comunale

Biomasse, gas di discarica, gas da
processi di depurazione e biogas
comunicazione se:
 operanti in assetto cogenerativo + potenza massima minore di 50
 kWe (microcogenerazione)

oppure se:
 Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e
 superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti
 le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né
 incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
casi di competenza comunale

Biomasse, gas di discarica, gas da
processi di depurazione e biogas
DIA se:
operanti in assetto cogenerativo + potenza massima inferiore a 1000
kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kW
L.R. 9/2012: cita solo le biomasse

oppure se:
 impianti non in assetto cogenerativo con potenza massima:
 -minore di 200 kW per biomasse
 -minore di 250 kW per gas di discarica, gas da depurazione e biogas
 (non presente nella L.R. 9/2012)
casi di competenza comunale

geotermoelettrico
comunicazione se:
Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e
superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti
le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né
incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW
casi di competenza comunale
 Impianti solari termici
 comunicazione se:
 impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e
 orientamento) senza modifiche alla sagoma + superficie impianto
 minore superficie del tetto (+ intervento non ricadenti nell’ambito del
 D. Lvo 42/2004: non citato esplicitamente all’All. 1 L.R. 9/2012)
  oppure se:
  impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + a servizio
  degli edifici + intervento realizzato al di fuori della zona A) del DM
  1444/1968

  oppure se (L.R. 9/2012):
 Impianti da fonte rinnovabile diversi dai precedenti realizzati negli
 edifici esistenti e spazi liberi privati annessi + sola produzione di
 acqua calda e aria utilizzata negli edifici medesimi

N.B.: il D. Lvo 28/2011 aveva già soppresso la precedente condizione «e
termici senza serbatoio di accumulo esterno» rispetto alle precedenti norme
casi di competenza comunale

Impianti solari termici

DIA se:
non ricorrono le condizioni precedenti e la superficie dell’impianto è
inferiore a 100 mq

 N.B.: caso non contemplato nell’All. 2 della L.R. 9/2012
restano ferme le disposizioni tributarie
in materia di accisa sull'energia elettrica
nella DIA possono confluire altri atti:
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
Concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni
ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-
artistico, della salute o della pubblica incolumità: sono acquisite
e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per
gli atti di sua competenza

Sono realizzabili con DIA anche le eventuali opere per la
connessione alla rete elettrica: le autorizzazioni, i nulla osta o atti
d'assenso comunque denominati sono allegati alla DIA (verifica
gestore rete/ preventivo per la connessione).

Per gli impianti soggetti a comunicazione le eventuali opere per la
connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente
l’art. 6 D. Lvo 28/2011 specifica l’iter dei
procedimenti di competenza comunale
Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità
sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da
•dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato
•opportuni elaborati progettuali
•attestazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici
•approvati e i regolamenti edilizi vigenti
•attestazione della non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati,
•attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
•elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete
se la dichiarazione è carente:
Il Comune entro 30 giorni, riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite dalla normativa, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento.
In caso di falsa attestazione del professionista il Comune informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

È fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.

Se il Comune non procede alla notifica, decorso il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della dichiarazione l'attività di
costruzione deve ritenersi assentita
se mancano atti di assenso:
Se sono necessari atti di assenso di competenza comunale e
non allegati alla dichiarazione:
•devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di
settore
•il Comune deve rendere gli atti di assenso tempestivamente ed
entro il termine per la conclusione del relativo procedimento.

Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine l'interessato
può adire i rimedi di tutela.
se mancano atti di assenso:

Se l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti richiese atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse dal comune,
e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, l'amministrazione
comunale provvede a:
•acquisirli d'ufficio
oppure
•convoca, entro venti giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una conferenza di servizi (artt.14 e seguenti L.
241/1990 ss mm ii).

Il termine di trenta giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di
assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento o all'esercizio del potere sostitutivo
previsto dalla normativa vigente (L. 241/1990 ss mm ii)
quali altri Enti potrebbero
dover fornire atti di assenso?
quanto previsto per l’Autorizzazione Unica può
          essere un utile riferimento
 per i procedimenti di competenza comunale
principali Autorizzazioni / Nulla Osta recepiti dalla AU:
                         Tema                         Recepito                            Ente di riferimento
             Ambiente                    AIA                                  Provincia
             Paesaggio                   Autorizzazione Paesaggistica         Regione o Provincia + Soprintendenza
             Rumore                      Nulla Osta                           Comune
             Edilizia                    Permesso di costruire                Comune
                                         Autorizzazione alla costruzione di
             Edilizia                                                         Provincia
                                         sopraelevazioni
             Sismico                     Nulla Osta                           Provincia
             Atmosfera                   Autorizzazione alle emissioni        Provincia
             Scarichi                    Autorizzazione                       Provincia
             Rifiuti                     Autorizzazione alla gestione         Provincia
             Idrogeol. (mov. Terra)      Nulla Osta                           Comune o Provincia o Regione
             Idrogeol. (demanio/alveo)   Parere                               Provincia
             Urbanistica                 Variazione PUC                       Comune / Provincia
             Impatto ambientale          Decreto                              Regione
             Urbanistica                 Variazione PTCP                      Regione
             Sicurezza                   Parere di conformità                 Vigili del Fuoco
             Aree protette               Nulla Osta                           Ente gestore
             Servitù militari            Nulla Osta                           Forze Armate
             Sicurezza voli              Nulla Osta                           Forze Armate
             Sicurezza voli              Nulla Osta                           Enac / Enav
             Uso civico                  Mutamento destinazione d’uso         Comune
             Taglio alberi               Autorizzazione                       Corpo Forestale dello Stato / Regione
             Comunicazioni               Nulla Osta                           Ministero Sviluppo Economico
             Minerario                   Nulla Osta                           Ministero Sviluppo Economico
                                         Autorizzazione ad                    Ente proprietario (+ Comune nei sentri
             Strade
                                         attraversamento e uso                abitati + gestore autostradale)
movimento terra (L.R. 7/2011):

il movimento terra in zona con vincolo idrogeologico è
autorizzato da:
Provincia e Regione se si tratta di opere:
su strade di interesse provinciale e regionale
cave
opere pubbliche realizzate da Provincia o Regione

Comune (eventualmente in convenzione con altri comuni o Provincia):
negli altri casi
si tratta però di un elenco non esaustivo rispetto ai
possibili soggetti interessati dal procedimento di AU

ad esempio potrebbero essere coinvolti anche:
 la Soprintendenza ai beni archeologici, l’Agenzia delle
Dogane, l’ENEL, i gestori di infrastrutture, etc.
modifiche ad impianti esistenti: art. 5 comma 3 del D. Lvo 28/2011

Un decreto individuerà gli interventi di modifica sostanziale da
assoggettare ad AU, fermo restando il rinnovo della AU in caso di
modifiche sostanziali ai sensi del D. Lvo 152/2006.

Per adesso non sono sostanziali e sono di competenza comunale
gli interventi su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a
prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni
delle dimensioni fisiche: degli apparecchi, della volumetria delle
strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle
opere connesse.
Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati
sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la
potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato

Restano ferme, se previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e
valutazione di impatto ambientale.
modifiche a parchi eolici esistenti soggette a
DIA (L.R. 9/2012):

impianti aggiuntivi < 1 MW + ampliamento di parco eolico esistente +
nessuna modifica sostanziale alla viabilità pubblica esistente o
esecuzione di percorsi di accesso < 100 m
Il procedimento di AU può essere assorbito in un
procedimento urbanistico-edilizio comunale

Se un impianto è assoggettato alla procedura di AU e,
contemporaneamente, ha carattere secondario ed accessorio
rispetto ad un più ampio intervento edilizio principale e contestuale
(ad esempio: installazione di un impianto fotovoltaico a tetto di un
edificio in progetto), non si attiva la procedura di AU poiché l’iter
approvativo dell’intervento edilizio principale è “prevalente ed
assorbente” rispetto al procedimento di AU.

La Provincia si esprime con proprio provvedimento (per i soli profili
ecologici – ambientali) all’interno della Conferenza dei Servizi,
facente capo al Comune, per l’intervento edilizio.
alla Comunicazione si allegano
(Linee Guida, DM 18.09.2010)
a) autorizzazioni eventualmente obbligatorie per normative di
   settore

b) dati identificativi dell'impresa che realizza i lavori

c) relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
     opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
     quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa
     né con il committente e che asseveri, sotto la propria
     responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
     urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
     essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di
     permesso di costruire
conclusione dei lavori: obblighi del proponente
L'interessato è tenuto a comunicare sempre al Comune la data di
ultimazione dei lavori.

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata
a nuova dichiarazione.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, da trasmettere
al Comune, con cui si attesta:
•la conformità dell'opera al progetto presentato,
•l'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale
Attività libera

Costituiscono attività libera l’installazione di impianti
di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il
rilascio di alcuna autorizzazione (articolo 12, comma
5 del d.lgs. 387/2003)
sanzioni amministrative specifiche (L. R. 22/2007)
Costruzione ed esercizio di impianti in assenza di AU o in modo
difforme da quanto previsto nella AU: sanzione da 2.500 a 10.000 €
e immediata rimozione degli impianti a cura dei gestori (se non
provvedono, gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune, con
addebito delle relative spese ai gestori)

Mancata trasmissione della DIA o della comunicazione: sanzione da
250 a 1.000 €

All’applicazione delle sanzioni provvede ARPAL secondo le
procedure della L.R. 45/1982 (norme per l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di
enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011)

Costruzione ed esercizio in assenza di AU: sanzione da 1.000 a
150.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto,
l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre è fatto salvo il
ripristino dello stato dei luoghi.

Esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato:
sanzione da 500 a 30.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario
dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre
è fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi.
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011)
Violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione
o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura
abilitativa semplificata: sanzione di importo pari ad un terzo dei
valori minimo e massimo di cui ai due casi precedenti e
comunque non inferiore a 300 €. Alla sanzione sono tenuti il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei
lavori. È Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e
di ripristino dello stato dei luoghi.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa
vigente per le fattispecie precedenti, nonché la potestà
sanzionatoria in capo alle Regioni e agli enti locali.
sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011)

nota

Costruzione ed esercizio in assenza di AU
L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte non
autorizzata:
   a) da 40 a 240 € per ogni kWt di potenza nominale, in caso di
impianti termici di produzione di energia;
   b) da 60 a 360 € per ogni kWe di potenza nominale, in caso di
impianti non termici di produzione di energia;
Principali criticità del fotovoltaico

 1. Impatti ambientali • Paesaggio
                          • Costruzione pannelli
                          • Smaltimento

 2. Stabilità della struttura
                       • Resistenza struttura
                       • Azione del vento
                       • Carico neve

 3. Interferenze • Voli aerei
                   • Strade
Principali criticità dell’eolico

  1. Impatti ambientali     • Rumore
                            • Paesaggio
                            • Fase di cantiere

  2. Stabilità dell’aerogeneratore
  3. Interferenza con i voli aerei
  4. Costruzione linee elettriche
Eolico: criteri per siti
La Regione Liguria ha escluso:
• Aree di pregio naturalistico (ZPS, SIC) ed in generale
  aree di conservazione di fauna e flora;
• Rotte migratorie
Privilegiare: disponibilità di infrastrutture (strade, cabine
 elettriche, ecc.)

Impianti industriali: solo nelle aree stabilite dalla Regione
Principali criticità delle biomasse
  1. Impatti ambientali • Atmosfera
                         • Rumore
                         • Rifiuti
                         • Paesaggio

  2. Stabilità della struttura
                         • Resistenza struttura

  3. Interferenze
                           • Voli aerei
                           •…
impianti di produzione di energia elettrica da
               fonte rinnovabile

        Autorizzazione Unica
     di competenza provinciale
L’autorizzazione unica
La normativa stabilisce che la costruzione
e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili sono subordinati al rilascio di
un’autorizzazione unica

        La Regione Liguria ha delegato
         la competenza alle Province
Il procedimento di A.U.
– procedimento unico cui partecipano tutte
  le Amministrazioni interessate

– modalità: conferenza dei servizi

– tempo massimo pari a 90 gg.
procedura di autorizzazione

                          Istanza di autorizzazione

                      Verifica di completezza della documentazione

 Conferenza dei servizi (referente)

                    Eventuale recepimento di integrazioni

                                         Conferenza dei servizi (deliberante)

                                Autorizzazione (Provvedimento Dirigenziale)
le regole del procedimento di AU

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L. 241/1990

D. Lvo 28/2011

D. Lvo 387/2003

Linee Guida, DM 18.09.2010

L.R. 16/2008
Richiamo degli articoli principali della L.241/1990
14. Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal
caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle
medesime amministrazioni.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli
sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità
competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno
trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro
adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per
via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente
si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei
soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per
assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-
istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere
utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o
regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e
17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono
valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno
derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli
articoli 2 e 2-bis.
14-ter. Lavori della conferenza di servizi

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi
i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in
detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di
VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché
dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da
parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro
sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi
trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme
di attuazione.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali
svolgimento del procedimento di AU

Entro 15 giorni la Provincia verifica la completezza formale della
documentazione e comunica l'avvio del procedimento, ovvero la
improcedibilità; in tale caso il procedimento può essere avviato solo al
ricevimento dell'istanza completa. Trascorsi 15 giorni senza
comunicazione di improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

Entro trenta giorni, la Provincia convoca la conferenza dei servizi con le
modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 ss mm ii
Nello stesso termine si dà avviso pubblico del procedimento.

La verifica di assoggettabilità alla VIA si applica:
a) agli impianti eolici di potenza nominale complessiva > 1 MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale
complessiva > 1 MW.
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA, resta fermo quanto previsto dal D. Lvo
152/2006.
                                             (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:
al procedimento AU per impianti localizzati in aree sottoposte a tutela
D. Lvo. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
nell'ambito dell'istruttoria di VIA per gli impianti eolici con potenza
nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in
area sottoposta a tutela;
al procedimento AU per impianti localizzati in aree contermini a quelle
sottoposte a tutela;
se l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela o
di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla
data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

Il gestore della rete partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di
voto.
Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il
procedimento amministrativo e il progetto abbia no effetto diretto o
indiretto sulla loro attività.
                                               (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Le integrazioni sono richieste in un'unica soluzione ed entro 90 giorni
dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la
documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga
per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di
comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla
base degli elementi disponibili.

Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare
modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di
rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione.

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA,
comprensive della valutazione di incidenza, nonché di tutti gli atti
autorizzatori comunque denominati in materia ambientale (art. 26 D.
Lvo 152 /2006) sono contenuti in provvedimenti che confluiscono
nella conferenza dei servizi.

                                           (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Entro la data della riunione conclusiva della conferenza, il proponente,
pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la
documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è
ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa.

Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi
tenuto conto delle eventuali sospensioni, non puo' comunque essere
superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

                                             (Linee Guida, DM 18.09.2010)
contenuti minimi dell'istanza AU

Progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per
la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili
previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello
stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito
da misure di reinserimento e recupero ambientale.

Relazione tecnica con:
dati generali del proponente
descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata
descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di
esecuzione dei lavori, del piano di dismissione e di ripristino dello
stato dei luoghi (per impianti idroelettrici: misure di reinserimento
e recupero ambientale);
stima dei costi di dismissione e di ripristino
analisi delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche a
livello locale (solo per impianti di potenza superiore ad 1 MW).

                                                   (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Documentazione della disponibilità dell'area, ovvero la richiesta di
dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio (documentazione: estensione,
confini e dati catastali, piano particellare).

Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia
stata già acquisita.

Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete con gli
elaborati comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della
connessione;

Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle
norme d'uso del piano paesaggistico regionale e, se dovuta , la
relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005;

documentazione per la VIA e valutazione di incidenza,

ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
                                               (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione
e delle opere di messa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria
o assicurativa con importo in proporzione al valore delle opere di
rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero
ambientale; la cauzione è stabilita in favore del Comune;

Specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative
di settore.

                                            (Linee Guida, DM 18.09.2010)
contenuti essenziali dell’AU

Sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni coinvolte nella Conferenza

Costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili nonché dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere

Ove occorra costituisce variante allo strumento urbanistico. Gli
impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici, nel qual caso l‘AU non dispone la variante
dello strumento urbanistico.

                                               (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Include le prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e definisce le modalità per l'ottemperanza
all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i
quali, salvo proroga, l’AU perde efficacia. I termini sono congruenti
con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l‘AUe recepisce e
con la dichiarazione di pubblica utilità.

Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui
sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite
nell'autorizzazione unica.

                                             (Linee Guida, DM 18.09.2010)
Estratto dalla d.G.P. (Genova) n. 159/129685 in data
08.11.2011 “R.D. 1775/1933, D. Lgs 387/2003, D. Lgs
115/2008, D.M. 10.09.2010, LR 22/2007 ss mm ii –
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio per
impianti di produzione e trasporto di energia elettrica e
per impianti solari termici. Determinazione del Tariffario
per gli oneri relativi alle istruttorie dei procedimenti di
autorizzazione unica (tariffa istruttoria).”
AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA
                                 ELETTRICA E DI IMPIANTI SOLARI TERMICI

                                                                               Soglia di Potenza massima
            Tipologia Istanza                   Ambito di applicazione                dell’impianto        Tariffa Istruttoria*
                                                                                     (se applicabile)

                                                                                        ≤ 1 MW                  500,00 €
Fotovoltaico, Eolico, Idroelettrico, Biogas,    Istanze di AU per impianti             1 ÷ 3 MW                1.000,00 €
Biomassa, Gas di discarica, Gas residuati      nuovi o modifiche di impianti           3 ÷ 5 MW                2.000,00 €
      da processi di depurazione,                   esistenti – Energia
            Geotermoelettrico                           rinnovabile
                                                                                        > 5 MW                 2.500,00 €

                                                                                       ≤ 4 MW T                1.000,00 €
                                                Istanze di AU per impianti
Impianti di cogenerazione, impianti di                                                4 ÷ 5 MW T               2.000,00 €
                                               nuovi o modifiche di impianti
produzione di energia elettrica da fonte
                                                  esistenti – Energia non
convenzionale, gruppi elettrogeni
                                                        rinnovabile                         > 5 MW T           2.500,00 €

                                               Linee non facenti parte della
           Nuova linea elettrica**                Rete di Trasmissione                   -------                800,00 €
                                                       Nazionale

 Impianti di produzione di calore da fonte        Impianti solari termici
                                                                                         -------                500,00 €
          solare (solare termico)                    soggetti ad AU

Fotovoltaico, Eolico, Idroelettrico, Biogas,       AU già rilasciata per
Biomassa, Gas di discarica, Gas residuati         impianto attualmente
                                                                                         -------                100,00 €
      da processi di depurazione,                  ricadente in regime
            Geotermoelettrico                   autorizzativo semplificato
stato di fatto delle domande di AU
periodo 2006 – aprile 2011

                                                                     AU       iter in
       impianti           N. totale   improcedibili   varianti
                                                                 rilasciata   corso
       rinnovabili           34            3             1           27          4
fossili (cogenerazione)      3             0             1            2          1
          totale             37            3             2           29          5
CONSUNTIVO            N.   MW

    tutti gli impianti    32   45,38
  nuovi impianti fonte
                          28   16,02
      rinnovabile
nuovi impianti a metano
                          2    7,99
   (cogenerazione)
impianti autorizzati e in corso di autorizzazione

 AU già rilasciate     n.   MW       AU da rilasciare      n.   MW
    fotovoltaico       20   3,12
                                        fotovoltaico       1    3,15
       eolico          3    2,54
                                           eolico          2    5,95
    idroelettrico      2    21,37
                                        idroelettrico
     biomasse          2    1,26
       totale          27   28,29        biomasse
Tot. impianti nuovi    25   6,92           totale          3    9,1

fonte fossile (met.)   1    6,55    fonte fossile (met.)   1    1,44
PROVINCIA: UN CONTRIBUTO                                                              MARCA DA BOLLO

                                                                                              14.62

 ALLA SEMPLIFICAZIONE
                                                                                                              ALLA PROVINCIA DI GENOVA
                                                                                                                      AREA08 AMBIENTE
                                                                                                                     LARGO CATTANEI 3
                                                                                                                         16147 GENOVA

                                                         DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI
                                                            IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE

                                                    Il sottoscritto ______________________________________ C.F. ___________________

Ottimizzazione di procedure                         Nato a _______________________________prov_________ il_______________

                                                    Residente in______________ Via_________________________________ CAP_______

                                                    In qualità di ____________________________ della società _______________________
                                                    C.F.______________________________P.IVA__________________________________
                                                    Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di________________al n.______
                                                    Sede legale_________________________________Comune___________Prov________
                                                    Sede Amministrativa__________________________Comune___________Prov________
                                                    c.a.p.

Informazione                                                                                 Chiede

                                                    venga rilasciata l’Autorizzazione Unica ai sensi della L.R. 22/07 e successive modifiche e
                                                    integrazioni e del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di
                                                    produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile descritto nella documentazione
                                                    progettuale allegata.

Regolamento
                                                    Data_____________________                     Firma______________________________

                AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI
                  PRODUZIONE DI ENERGIA
                    DA FONTI RINNOVABILI
Sportello
Corsi di          Guida ai percorsi autorizzativi

formazione
                             Febbraio 2009
La Provincia ha approvato con d.G.P. n. 7 del 11.01.2011 il proprio
Programma di interventi per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico
Provincia di Genova

Dal 2008 la Provincia e il MUVITA organizzano
un convegno annuale sul rumore a carattere
regionale:

                      Giornata di Studio

                 sull’Acustica Ambientale
Provincia di Genova

Quest’anno due appuntamenti sul
rumore ambientale:

 14 giugno 2012: seminario amministrativo per
 Comuni e Arpal

  19 ottobre 2012: V Giornata di Studio
www.sportellorumoreambientale.it
www.sportellorumoreambientale.it

in questo sito puoi:

trovare notizie sull’attività della Provincia nel
settore acustico

effettuare download di documentazione (note
tecniche, mappature acustiche, argomenti di
legislazione)

leggere informazioni su iniziative pubbliche e
convegni sul rumore ambientale
la newsletter dello sportello

                    Sportello sul Rumore Ambientale

                                                   Newsletter n. 1 – marzo 2011

                          Lo sportello on-line sul rumore ambientale

                    Provincia di Genova e Fondazione MUVITA, in concomitanza dell’ultima edizione (ottobre 2010)
                    della Giornata di Studio sull’Acustica Ambientale, hanno realizzato il sito
                    www.sportellorumoreambientale.it, dove si possono trovare informazioni sulle attività della
                    Provincia di Genova nel settore acustico e, più in generale, su iniziative pubbliche e convegni sul
                    rumore ambientale.
                    Inoltre il sito contiene già documentazione scaricabile fra cui: relazioni tecniche su monitoraggi
                    effettuati a cura della Provincia di Genova, note su argomenti di normativa, testi divulgativi.
                    Nuova documentazione verrà resa disponibile nel prossimo futuro.
                    Sul sito dello Sportello, infine, sono disponibili gli atti della terza Giornata di Studio sull’Acustica
                    Ambientale, che si è tenuta il 29 ottobre 2010 presso l’Auditorium MUVITA ad Arenzano.
                    La Giornata di Studio, appuntamento annuale organizzato dal 2008 dalla Provincia di Genova in
                    collaborazione con Fondazione MUVITA, costituisce un momento di confronto e discussione fra i
                    diversi operatori (pubblici e privati) del settore operanti prevalentemente in Liguria ed anche, più in
                    generale, fra le persone interessate al tema dell’inquinamento acustico.

per riceverla:
ufficio.rumore@provincia.genova.it
IL PROGETTO

  NADIA
NADIA
Noise Abatement Demonstrative and Innovative Actions
and information to the public

Partner: Provincia di Genova, Provincia di
Savona, Comune di Vicenza, Università di
Perugia - CIRIAF

   rumore da traffico: caratterizzazione e risanamento

  cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del bando Life + 2009
                           codice progetto ENV/IT/000102
RISULTATI ATTESI:
a) interventi pilota di risanamento
b) seminari e sensibilizzazione ambientale sul territorio

NADIA vuole dimostrare:
a) fattibilità ed efficacia di buone pratiche per la riduzione del
rumore da traffico stradale
b) importanza del coinvolgimento delle parti interessate e di una
corretta comunicazione con il pubblico
Le attività
  verifica della rumorosità in corrispondenza delle principali
  strade, stima della popolazione esposta e realizzazione
  delle mappature acustiche

          SP 225               SP 33

           STATO ATTUALE   SP 225
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